Sentenza 9 aprile 2013
Massime • 1
Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2013, n. 34016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34016 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 09/04/2013
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1142
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 22172/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.T. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 1/2011 CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO, del 30/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto.
udito il difensore avv. Ducci Domenico.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 30.1.2012, la corte di assise di appello di Salerno ha confermato la sentenza 18.6.2010 della corte di assise della stessa sede, con la quale F.T. , unico appellante, e D.V.B.
sono stati condannati, il primo, quale esecutore, alla pena dell'ergastolo e il secondo, quale istigatore, previa concessione dell'attenuante, ex L. n. 203 del 2001, art. 8, con giudizio di prevalenza, alla pena di 15 anni di reclusione, nonché alle relative pene accessorie, perché ritenuti responsabili dei delitti, uniti dal vincolo della continuazione, di omicidio e di occultamento di cadavere, commessi nell'(omesso) , in danno di P.M.
, con le aggravanti, ex art. 61 c.p., n. 1 (futili motivi) e n. 5 (aver approfittato del rapporto sentimentale con la vittima), 577 c.p. (premeditazione), L. n. 203 del 1991, art. 7 (l'omicidio è
stata considerato di camorra, sotto il profilo dell'agevolazione dell'associazione mafiosa, perché compiuto per eliminare una persona che, a seguito delle reiterate minacce di rivelare alla polizia quanto confidatole dal F. , rappresentava un pericolo per l'associazione medesima). Nell'interesse del F. , i difensori hanno presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. vizio di motivazione: la sentenza non ha adeguatamente tenuto conto delle obiezioni formulate, in sede di impugnazione, sulla sussistenza del reato di omicidio, fondate sul mancato rinvenimento del cadavere della donna e sull'ipotesi che la P. si sia allontanata volontariamente da P. ; i giudici hanno risposto ricorrendo all'ipotesi che gli stessi autori materiali dell'omicidio abbiano provveduto a spostare o a distruggere il corpo della vittima P.L. , sorella di P.M. , ha riferito che il pomeriggio del (omesso) questa si allontanò dall'abitazione, portando con sè un ricambio di vestiario e alcuni documenti di identità. Questi elementi vanno interpretati, secondo la difesa, nel senso che la donna era stata condotta, verso le ore 14, da D.P. , un componente del clan, a casa di G.G.R. per un incontro con l'imputato, non nella prospettiva di un omicidio, ma nella prospettiva di dare esecuzione alla decisione di allontanarsi definitivamente da quella zona per fare rientro in patria. In tal senso va anche valutata la circostanza che la donna, verso le ore 19, telefonò alla signora P.A. (alla quale aveva affidato il figlio V. , dell'età di poco più di un anno), per informarsi sulle sue condizioni. I giudici, nell'affermare la responsabilità del F. non hanno logicamente considerato che se questi avesse avuto intenzione di ucciderla non avrebbe interposto tanto tempo per eseguire questa decisione, consentendole di telefonare ad altri, con il rischio di poter essere agevolmente rintracciato. Altra anomalia di carattere logico è individuabile nella motivazione della sentenza, laddove ritiene che la decisione dell'uccisione della donna sia da attribuire al clan camorristico, a scopo di autotutela rispetto al pericolo derivante dal comportamento della donna: questa- in attesa di partorire un figlio e delusa dal comportamento del F. , futuro padre - aveva manifestato l'intenzione di denunciare quanto appreso dalle sue dichiarazioni confidenziali. Questo convincimento è logicamente incompatibile con l'interessamento del D.V. , capo del gruppo, che si offrì di dare assistenza e sostentamento in occasione e dopo il parto. Non è accettabile la giustificazione data dai giudici, secondo cui la spiegazione di questo comportamento apparentemente contraddittorio è da individuare nel peculiare modo di pensare ed agire di un capobastone camorrista.
2. vizio di motivazione in riferimento alla mancata assunzione di una prova dichiarativa da ritenere decisiva: trattasi delle dichiarazioni di D. , indicato come la persona che condusse la donna nel luogo in cui, secondo l'accusa, fu assassinata da C.C. (nel frattempo deceduto), dallo stesso F. e da A.M. .
Nei confronti del D. , componente del clan camorristico operante nella zona, è stato emesso decreto di archiviazione, in quanto non è risultata provata la sua consapevolezza della volontà di altri componenti del gruppo di uccidere la donna. Secondo il ricorrente, il rigetto della richiesta di audizione è stata motivata in maniera non corretta, mediante il riferimento alla sua posizione sia di camorrista "irriducibile",sia di persona impossibilita a fare dichiarazioni per lui pregiudizievoli e, come tale, inidoneo a fornire dichiarazioni attendibili su circostanze del fatto. Questa prognosi del giudice di merito non trova diritto di cittadinanza all'interno del sistema penale, posto che la testimonianza falsa o reticente rientra in condotte di rilevanza penale, che si rivelano solo all'esito dell'esame. Non è stata quindi correttamente giustificata la mancata audizione di una fonte da cui sarebbe derivata la conoscenza delle fasi propedeutiche del delitto.
3. Da queste emergenze processuali, risulta che,in mancanza della prova diretta sulla consumazione del reato e sull'identificazione dei responsabili, i giudici abbiano compiuto una valutazione di elementi indiziali, sebbene sia stato sostenuto che l'affermazione di responsabilità sia stata fondata sulla chiamata in correità del D.V. , riscontrata da plurime chiamate in reità e da testimonianze.
Le dichiarazioni accusatorie del D.V. - inizialmente effettuate come chiamata in reità, poi come chiamata in correità- non hanno costituito oggetto di adeguato controllo.
Le dichiarazioni del collaboratore L.P. sono tardive, sotto più profili: il D.V. le ha segnalate dopo 14 anni dalla sua prima dichiarazione;
L. rievoca fatti dopo sedici anni dal loro verificarsi;
c'è anche da considerare che il D.V. , fonte diretta in ordine all'ideazione dell'omicidio, riferisce indirettamente in merito alla fase organizzativa e a quella esecutiva;
è stato C.C. - successivamente defunto - a narrargli le non vere modalità dell'assassinio (la donna prima fu strangolata, poiché dava ancora segni di vita, fu finita dal F. a colpi di tacco dello zoccolo della vittima).
Inoltre il D.V. informò il L. tramite altra persona (Ce. o E. ) La smentita, da parte di entrambi, di aver svolto questo ruolo informativo è stata irrazionalmente giustificata dalla corte, definendola espressione del "silenzio omertoso". Da tutto ciò emerge il carattere indiziario del materiale su cui sono state fondate le sentenze e la carente osservanza dei criteri valutativi fissati dall'art. 192 c.p.p., comma 2 (non è stato dato rilievo alle osservazioni critiche sulla preferenza data dall'assassino all'uso di una scarpa, rispetto all'uso di un mezzo più rapido ed efficace, come un'arma da fuoco). Altra dichiarazione di conferma, proveniente da U.M. , non è stata correttamente valutata dai giudici di merito, non avendo tenuto conto del particolare odio e rancore di questi nei confronti del F. .
4. vizio di motivazione in relazione all'aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7 (il pericolo che la donna rivelasse alla polizia quanto confidatole dal F. riguardava specificamente D.V. e L.P. , elementi apicali dell'associazione camorristica "Clan dei Paganesi", in quel tempo entrambi latitanti, e lo stesso F. , destinatario di un ordine ineseguito di misura detentiva di sicurezza): la sussistenza dell'aggravante è stata affermata senza tener conto che L. ha dichiarato che,unitamente a D.V. aveva deciso che la P. non poteva essere uccisa nel momento scelto dal F. , "che non doveva fare un gesto del genere in quanto, a parte che era una donna, era pure in cinta".
Inoltre, se L. e D.V. temevano che la P. costituisse un pericolo per la sicurezza del clan, in particolar modo per la sicurezza dei suoi aderenti durante la latitanza, non avrebbero atteso che quest'ultima desse alla luce il figlio e lo tenesse con sè alcuni mesi.
5. vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione: l'istruttoria non ha chiarito se il D.V. avesse o meno impartito le disposizioni sulle modalità esecutive del delitto, consentendo così di ritenere che sia stato il F. a predisporre i mezzi, estemporanei e rudimentali per l'esecuzione esecuzione che, in caso di premeditazione, avrebbe avuto luogo immediatamente e non dopo circa cinque ore;
si prospetta quindi l'ipotesi che la morte sia stata causata a seguito di un improvviso e non programmato litigio sorto tra l'imputato e la donna.
6. vizio di motivazione in ordine alla valutazione della perizia psichiatrica: i giudici dell'appello hanno ritenuto di dare maggior credito alle conclusioni dei periti d'ufficio rispetto a quelle dei consulenti di difesa, senza alcuna effettiva verifica del loro operato.
7. vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio: sono state usate argomentazioni del tutto generiche per negare le attenuanti generiche e infliggere una pena senza tener conto dei criteri dettati dall'art. 133 c.p.. Il ricorso non merita accoglimento.
Il ricorrente, nel censurare sul piano della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, in alternativa fornisce una diversa interpretazione dei fatti, sostenendo, da un lato, la mancata dimostrazione che la scomparsa della P. sia stata determinata dal delitto di omicidio e dall'occultamento del suo corpo;
dall'altro; che a carico del F. sono stati utilizzati elementi storico-valutativi, non idonei a costruire un adeguato quadro indiziario, su cui fondare, ex art. 192 c.p.p., comma 2, l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Ad avviso della corte, le argomentazioni proposte dal ricorrente compongono una prospettazione difensionale di dissenso delle statuizioni criticate, che mai attinge il livello di specificità imposto dall'art. 606 c.p.p., lett. e), in presenza di una motivazione logica e congrua del giudice di merito, corrispondente perfettamente al contenuto del capo di imputazione e alla storia, precisamente descritta, di una singola persona, postasi in contrasto con un ambiente umano, caratterizzato da una corale scelta di trasgressione alle regole dello Stato e della civile convivenza, nonché da una peculiare cultura, sopravvissuta alla generale evoluzione della moderna società europea. Nell'esaminare le doglianze del F. , si terrà nel dovuto conto che,avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto "costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo", è normativamente preclusa la possibilità, in sede di legittimità, di saggiare la tenuta logica della pronuncia, mediante il raffronto tra l'apparato argomentativo che lo sorregge ed altri ed eventuali elementi, che rimangono nel campo di irricevibili di illazioni di dissenso dalle chiare e congrue affermazioni dispiegate dai giudici di merito.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è esclusivamente quella evidente, cioè
di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, mentre esula dai suoi poteri quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle acquisizioni processuali.
Con gli argomenti difensivi, il ricorrente pretende proprio la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile in sede di giudizio di legittimità, il cui perimetro - si ribadisce - è delimitato dal controllo della logicità della motivazione, consistente nell'esame del percorso giustificativo della decisione e nella verifica dell'adeguatezza dei passaggi argomentativi, di cui i giudici di merito si sono serviti per supportare il proprio convincimento. Il riferimento ai giudici di merito non è casuale, in quanto la struttura della motivazione della sentenza impugnata - facendo proprie le analisi fattuali e le valutazioni logico-giuridiche della sentenza di primo grado - ha determinato un organico e inscindibile accertamento giudiziale, che è saldamente ancorato agli inequivoci risultati dell'istruttoria dibattimentale,alla luce dei quali è emerso che:
- P.M. , in stato di gravidanza, nell'ambito del rapporto instaurato con F.T. , manifesta più volte al partner il desiderio di iniziare una stabile convivenza, nonché di ottenere la regolarizzazione del loro rapporto e il riconoscimento del figlio con la contestuale richiesta di interrompere quella in corso con altra donna. La donna esprime più volte queste rivendicazioni in favore proprio e del nascituro, anche con modalità plateali, rumorose e moleste (si reca abitualmente sotto l'abitazione del F. , tanto da rendere necessario anche l'intervento delle forze dell'ordine) e con modalità intimidatorie (a fini persuasivi, si dichiara pronta a rivelare alla polizia quanto confidatole dal compagno su comportamenti illeciti suoi e dell'organizzazione di appartenenza denominata Clan dei Paganesi).
- Il (omesso) , la P. partorisce un bambino, a cui è
dato il nome V. , riconosciuto dalla madre come figlio naturale, ma non dal padre (secondo la testimonianza del commissario G.E. , F. si reca, successivamente a un incidente stradale, presso l'abitazione degli affidatari, S.S. e P.A. , per visitare il bambino e tenta, inoltre, senza successo, di ottenere la consegna del neonato).
- Il (omesso) successivo, la donna si allontana, nel primo pomeriggio, dalla propria abitazione, in (omesso) , frazione di (omesso) , senza dare più notizie di sè,
all'infuori di una telefonata, verso le 19, alla P. , con la quale si scusa per il ritardo, annunciando il ritorno più tardi (ed escludendo quindi un programma di partenza definitiva). Dopo alcuni giorni, la sorella P.L. , convivente con la suddetta, ne denuncia la scomparsa.
- Nel (omesso) , D.V.B. - componente apicale del Clan dei Paganesi, unitamente a L.P. - inizia la collaborazione con la giustizia e accusa il sodale F.T. dell'omicidio della P. , rievocando il rapporto tra i due, le insistenze della donna per l'inizio di una convivenza stabile e per il riconoscimento del figlio;
la decisione, assunta da lui stesso, di uccidere la donna, affidandone l'esecuzione al F. , in reazione alle minacce di denuncia alla polizia in danno dei componenti dell'organizzazione. Il procedimento a carico del F. si instaura, si sviluppa e si conclude con la sua condanna nei due gradi di giudizio di merito, sulla base di queste dichiarazioni accusatorie (integrate da riscontri) provenienti dal D.V. e inizialmente classificabili con chiamate in reità e, successivamente, con il riconoscimento del proprio ruolo di istigatore, come chiamate in correità. Da rilevare che,in riferimento alla posizione del D.V. e al suo ruolo di ideatore e istigatore dell'omicidio della P. (eseguito da correi il (omesso) ), l'affermazione della sua responsabilità ha acquistato efficacia di giudicato, a seguito della mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado. In relazione alla fase direttamente operativa dell'omicidio e ai suoi protagonisti, le dichiarazioni del condannato sono indirette, in quanto egli ha appreso da uno degli esecutori, C.C. , deceduto il (omesso) , i particolari sullo strangolamento della donna, effettuato dal C. e da Gu.Sa. , e sui definitivi colpi mortali alla testa della vittima, inflitti dal F. con la lignea calzatura estiva (il fatto è avvenuto in XXXXXX), per accelerarne la morte.
Al di là dell'assenza di smentite - per impossibilità biologica e procedurale e per concreta assenza di emergenze contrastanti - in relazione a questa fase finale della violenta eliminazione delle pericolosa P. , va rilevato che la intrinseca credibilità del collaboratore - positivamente evidenziata dai giudici di merito- ha ricevuto una compatta serie di conferme dalle dichiarazioni accusatorie provenienti da fonti conoscitive, di cui è stata messa in luce l'affidabilità assoluta l'U.M. , A.M. ,
L.P. .
Il primo, esaminato a norma dell'art. 197 bis c.p.p., ha rievocato il difficile rapporto del F. con la P. , le rivendicazioni della donna dirette a ricevere maggior rilievo, insieme al comune figlio, nella vita dell'imputato; il proposito, più volte espresso da quest'ultimo, di uccidere la donna.
A.M. , già facente parte dell'organizzazione, ha confermato la radice camorristica dell'omicidio, avendo assistito al rimprovero del D.V. al F. (motivato dalla rivelazioni alla P. di notizie sull'associazione) e al dichiarato impegno dell'imputato di porre personalmente rimedio al problema da lui stesso creato (F. assicurò il D.V. che avrebbe proceduto a "risolvere il problema").
Nessun dato storico depotenzia la forza persuasiva dei due dichiaranti, al di là di mere illazioni sulla credibilità delle fonti(che sarebbero inquinate da vaghi rancori e malanimo di ciascun accusatore nei confronti dell'accusato). In ogni caso, le conclusioni della corte di merito sulla credibilità dell'A. , oltre a non essere contrastate da specifici e articolati argomenti di smentita, sono assolutamente conformi alle collaudate conoscenze dei giudici di merito sul mondo dei collaboratori di giustizia nella criminalità organizzata, sui corsi e ricorsi dei loro atteggiamenti, sulla esigenza di costante verifica delle loro dichiarazioni;
tutto ciò al fine di garantire la stabilità della verità giudiziaria dalla condizionante mutevolezza dell'interesse del dichiarante e della cosca di appartenenza.
L.P. , sovra-ordinato nella gerarchia criminale,rispetto al D.V. (che lo sostituiva al vertice del clan durante i periodi di detenzione), non è mai stato investito da contestazione di correità nell'omicidio, essendosi svolti i fatti in circostanze di tempo (nel corso della sua detenzione), ritenute incompatibili con la sua partecipazione;
egli ha fatto - grazie ad informazioni necessariamente partite dal suo clan- una serie di affermazioni di ampio rilievo confermativo rispetto alla chiamata di correo del D.V. : correttamente i giudici di merito riconoscono ampia forza probatoria alla testimonianza di chi ha assistito personalmente ad alcune proteste (scenate) della P. , ai rimproveri del D.V. al F. , alla decisione, suggerita dal D.V. e ribadita dall'imputato, di eliminare la donna, a conferma della circostanza della comune consapevolezza del pericoloso sapere della vittima designata.
Questa efficacia dimostrativa non è razionalmente da escludere per il tempo intercorso tra i fatti e la dichiarazione testimoniale, in quanto correttamente la corte di merito ha rilevato che il L. , accusato di più di trenta omicidi, ha dato precedenza nel "verbale illustrativo" ai fatti delittuosi più gravi, che riguardavano se stesso e l'organizzazione,per poi soffermarsi su altri fatti per lui di importanza minore.
Va a questo punto sottolineato che la marginalità dell'omicidio commesso dal F. , del tutto relativa rispetto alla elevata dimensione criminale del L. , non è storicamente e logicamente incompatibile con l'aggravante dell'aver agevolato l'attività e la sopravvivenza del Clan dei Paganesi: è stato sopra specificato l'avvertito pericolo, da parte del D.V. , sostituto del capo clan, che la P. potesse portare a conoscenza degli organi repressivi dello Stato fatti criminosi dell'associazione, ed è stato ammesso dal D.V. medesimo di aver delegato al F. il compito di eliminare il pericolo con l'eliminazione cruenta di chi lo impersonava. Questa logica disumanamente distruttiva, che - secondo la storiografia giudiziaria- guida la soluzione e/o l'elusione dei problemi dell'associazione camorristica è razionalmente da porre alla base, sul piano etico e culturale, della specifica scelta di questi suoi componenti. Non contrasta e smentisce questo convincimento l'emergere di un fuggevole, strumentale e, al limite, paradossale, recupero di umanità da parte di uno dei protagonisti, corrispondente alla decisione del mandante dell'omicidio di garantire la salute e l'integrità fisica della donna, nella sua funzione di procreatrice del figlio di un associato. Recupero di umanità che riecheggia, con tonalità di primordiale femminismo, nel divieto sancito dal super capo L. , di commettere omicidio in danno di donna gravida. Esaurita la funzione di generatrice di nuova vita all'interno del clan, la donna rientra nella categoria degli ostacoli da eliminare e diviene vittima,senza incertezze e ripensamenti, dell'esecuzione della decisione omicida.
Quanto al motivo concernente la mancata assunzione di prova decisiva, si rileva che, ai fini della configurazione del vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., lett. d), è indispensabile che la prova decisiva indicata dal ricorrente abbia ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non una prova dichiarativa di parte (come nel caso della richiesta dell'esame di testi indicati dalla difesa), che debba essere vagliata unitamente agli altri elementi di prova acquisiti, non per elidere l'efficacia dimostrativa di questi ultimi, ma per effettuare un confronto, all'esito del quale si prospetta l'ipotesi di un astratto quadro storico-valutativo, favorevole alla parte ricorrente, da sovrapporre alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione effettuate dai giudici di merito. Si tratta di proposizioni inammissibili, in quanto tese a provocare le non consentite "rilettura" e rivalutazione delle emergenze processuali. Al di là di questa generale argomentazione a sostegno della legittimità del rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, e assolutamente insindacabile la valutazione della corte di appello che ha tenuto conto - al di là della qualità di camorrista irriducibile, insensibile al dovere di leale collaborazione con la funzione giudiziaria- della posizione del D. , nei cui confronti è stato emesso decreto di archiviazione sul presupposto della sua inconsapevolezza della decisione omicida del gruppo. Tale posizione è stata razionalmente ritenuta dalla corte idonea a rendere ancor meno rilevante, ai fini del decidere, la sua testimonianza.
Del tutto infondata è la censura formulata sulla sussistenza dell'aggravante della premeditazione, in quanto contrasta con il consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema e con un innegabile dato storico scolpito da tutte le emergenze processuali. Sotto il primo profilo va considerato che secondo S.U. n. 337 del 18.12.08, rv 241575, elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica). Sotto il secondo profilo, va rammentato che l'omicidio della P. è chiaramente delineato, sin dalle prime indagini, non come un individuale episodio di femminicidio, ma come un comune obiettivo di autotutela di un gruppo criminale, obiettivo che è stato raggiunto dopo l'articolato dispiegarsi di un momento decisionale, di un intervallo di tempo tra risoluzione e azione (sufficiente a consentire al istigatore e all'incaricato un eventuale recesso dal proposito criminoso), di un fattore ideologico o psicologico (il perdurare nella mente dei protagonisti, senza soluzione di continuità, della risoluzione criminosa). Questi elementi sono stati precisamente ricostruiti dai giudici di merito, che hanno individuato l'ideazione, da parte del vertice del gruppo;
l'istigazione del D.V. al F. ;
- l'accettazione del mandato omicida, da parte di un esecutare che già aveva espresso conforme intento;
il trascorrere del tempo tra ideazione ed azione, anche per la salvaguardia del nascituro, frutto della conflittuale unione della vittima designata e di un componente del gruppo. Nulla di estemporaneo e di improvvisato è razionalmente rilevato nella fase esecutiva dai giudici di merito,che hanno scandito l'espediente di condurre la vittima nel luogo di morte, con la prospettiva di un incontro con l'amante restio;
la scelta dei collaboratori, consapevoli e inconsapevoli;
la distribuzione dei ruoli;
- la violenza omicida, la modalità selvaggia di attuazione (pienamente compatibile con la personalità dell'agente,che per accelerare la morte della donna usa la parte lignea di una sua calzatura estiva);
- la soppressione del cadavere.
Quanto alla censura relativa alle conclusioni dei periti di ufficio sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, va rilevato che trattasi di altra critica del tutto inammissibile sulle valutazioni probatorie compiute dalla corte di merito, che ha analizzato ed esposto con estremo scrupolo la questione - sollevata dalla difesa - dell'eventuale presenza di un vizio di mente nell'imputato concludendo con l'affermazione dell'assenza di un ritardo mentale del medesimo, che è stato considerato un soggetto non schizotipico, ed anzi un soggetto furbo con capacità manipolatorie. Quanto al trattamento sanzionatorio, l'analisi medica, psichiatrica e neurologica, ha corroborato il convincimento dei giudici di appello sulla personalità di un soggetto,che, in base al certificato penale in atti, risulta essere uno dei protagonisti della criminalità organizzata dell'agro nocerino. La corte ha messo in evidenza anche l'estrema atrocità e ferocia mostrate dall'imputato nell'omicidio della donna che, in base alle oggettive risultanze processuali, aveva da poco più di un mese partorito un figlio comune. In tal modo, la corte, in assenza di rilevanti argomenti di senso contrario, ha confermato quanto già esposto dal primo giudice sui criteri ex art. 133 c.p., in relazione alla gravità del fatto consistito nella soppressione di una giovane vita, accuratamente preparata e messa in atto;
al dolo particolarmente intenso e persistente, desumibile da questa accurata preparazione, alle modalità direttamente a lui attribuite.
Non è quindi assolutamente fondata la doglianza sul vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla mancata giustificazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'entità elevata della pena inflitta al F. .
Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2013