CASS
Sentenza 3 marzo 2023
Sentenza 3 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2023, n. 9164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9164 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG Lucia Odello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9164 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 14/12/2022 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza 2 marzo 2022 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da CA BL avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Torino del 5 gennaio 2022 che ha negato allo stesso la liberazione anticipata relativamente ai semestri ricompresi tra il 14 gennaio 2020 ed il 14 luglio 2021. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento tenuto dal condannato, ed in particolare la mancata effettuazione di risarcimenti alle persone offese (si tratta di un reato fallimentare) cui si era impegnato già in sede di concessione dell'affidamento in prova, dimostrerebbe la mancata adesione dello stesso all'opera di rieducazione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il condannato aveva assunto un obbligo ad effettuare questi risarcimenti ma non era stato concordato un termine preciso entro cui gli stessi dovevano essere effettuati, se non che essi dovessero essere effettuati entro il termine finale dell'espiazione della pena, ma mancando ancora circa due anni al fine pena, non si può dire egli abbia violato un preciso obbligo gravante nei suoi confronti. Inoltre, l'ordinanza sarebbe contraddittoria nella parte in cui precisa che il condannato avrebbe dovuto prima pagare i propri creditori e poi presentare istanza di liberazione anticipata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Lucia Odello, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La norma attributiva del potere esercitato dal Tribunale di sorveglianza nel caso in esame è l'art. 54, comma 1, della legge 354 del 1975, che dispone che "al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare". La liberazione anticipata può essere concessa, pertanto, soltanto in presenza di un presupposto positivo (la "partecipazione all'opera di rieducazione") che non può essere presunto, ma deve risultare dagli atti ("ha dato prova"). Nel caso in esame, la liberazione anticipata è stata negata per i semestri oggetto di questo giudizio come conseguenza della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, desunta dal mancato pagamento "del risarcimento alle vittime del reato nel periodo oggetto di valutazione. La difesa del ricorrente sostiene che non c'era un termine specifico entro cui effettuare il pagamento, e che quindi il condannato non avrebbe violato alcun obbligo. Questo argomento, però, non riesce ad inficiare la logicità della motivazione della ordinanza del Tribunale di sorveglianza. E' vero, infatti, che non c'era una data precisa entro cui doveva essere effettuato il pagamento, però il provvedimento impugnato non costituisce l'applicazione di una sanzione di un obbligo violato, ma la valutazione più generale della adesione o meno del condannato al progetto di recupero sociale. Il presupposto normativo della liberazione anticipata, infatti, non è che il condannato adempia agli obblighi assunti, ma che il condannato partecipi all'opera di rieducazione;
la prova di tale partecipazione all'opera di rieducazione deve essere in positivo, e non in negativo, perché la norma attributiva di potere dell'art. 54 sopra citato riconosce il beneficio a chi "ha dato prova". Se nel provvedimento di concessione della misura alternativa era stato attribuito un rilievo decisivo alle restituzioni, e nei semestri in esame queste restituzioni non sono avvenute, legittimamente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha tratto da ciò un giudizio negativo sulla partecipazione all'opera di rieducazione ritenendo subvalenti gli altri comportamenti tenuti dal condannato, che, peraltro, sono comunque valutati e riportati nella ordinanza, talchè neanche si può sostenere che la loro valutazione sia stata omessa, mentre il bilanciamento tra essi costituisce questione di merito non riproponibile in sede di legittimità. Quanto alla frase contenuta nella parte conclusiva della ordinanza impugnata, e contestata in ricorso, secondo cui il condannato avrebbe dovuto prima adempiere agli obblighi di restituzione e poi chiedere la liberazione anticipata, essa sta soltanto a significare che avrebbe potuto essere valutato in favore del condannato anche un comportamento successivo al semestre oggetto di valutazione, purchè spontaneo, e non effettuato soltanto in corso di procedura, il che è coerente con la giurisprudenza di legittimità in punto di valutazione, in positivo o in negativo, di un comportamento successivo al semestre in quanto dimostrativo della efficacia della opera di rieducazione. 2 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022.
lette le conclusioni del PG Lucia Odello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9164 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 14/12/2022 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza 2 marzo 2022 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da CA BL avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Torino del 5 gennaio 2022 che ha negato allo stesso la liberazione anticipata relativamente ai semestri ricompresi tra il 14 gennaio 2020 ed il 14 luglio 2021. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento tenuto dal condannato, ed in particolare la mancata effettuazione di risarcimenti alle persone offese (si tratta di un reato fallimentare) cui si era impegnato già in sede di concessione dell'affidamento in prova, dimostrerebbe la mancata adesione dello stesso all'opera di rieducazione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il condannato aveva assunto un obbligo ad effettuare questi risarcimenti ma non era stato concordato un termine preciso entro cui gli stessi dovevano essere effettuati, se non che essi dovessero essere effettuati entro il termine finale dell'espiazione della pena, ma mancando ancora circa due anni al fine pena, non si può dire egli abbia violato un preciso obbligo gravante nei suoi confronti. Inoltre, l'ordinanza sarebbe contraddittoria nella parte in cui precisa che il condannato avrebbe dovuto prima pagare i propri creditori e poi presentare istanza di liberazione anticipata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Lucia Odello, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La norma attributiva del potere esercitato dal Tribunale di sorveglianza nel caso in esame è l'art. 54, comma 1, della legge 354 del 1975, che dispone che "al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare". La liberazione anticipata può essere concessa, pertanto, soltanto in presenza di un presupposto positivo (la "partecipazione all'opera di rieducazione") che non può essere presunto, ma deve risultare dagli atti ("ha dato prova"). Nel caso in esame, la liberazione anticipata è stata negata per i semestri oggetto di questo giudizio come conseguenza della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, desunta dal mancato pagamento "del risarcimento alle vittime del reato nel periodo oggetto di valutazione. La difesa del ricorrente sostiene che non c'era un termine specifico entro cui effettuare il pagamento, e che quindi il condannato non avrebbe violato alcun obbligo. Questo argomento, però, non riesce ad inficiare la logicità della motivazione della ordinanza del Tribunale di sorveglianza. E' vero, infatti, che non c'era una data precisa entro cui doveva essere effettuato il pagamento, però il provvedimento impugnato non costituisce l'applicazione di una sanzione di un obbligo violato, ma la valutazione più generale della adesione o meno del condannato al progetto di recupero sociale. Il presupposto normativo della liberazione anticipata, infatti, non è che il condannato adempia agli obblighi assunti, ma che il condannato partecipi all'opera di rieducazione;
la prova di tale partecipazione all'opera di rieducazione deve essere in positivo, e non in negativo, perché la norma attributiva di potere dell'art. 54 sopra citato riconosce il beneficio a chi "ha dato prova". Se nel provvedimento di concessione della misura alternativa era stato attribuito un rilievo decisivo alle restituzioni, e nei semestri in esame queste restituzioni non sono avvenute, legittimamente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha tratto da ciò un giudizio negativo sulla partecipazione all'opera di rieducazione ritenendo subvalenti gli altri comportamenti tenuti dal condannato, che, peraltro, sono comunque valutati e riportati nella ordinanza, talchè neanche si può sostenere che la loro valutazione sia stata omessa, mentre il bilanciamento tra essi costituisce questione di merito non riproponibile in sede di legittimità. Quanto alla frase contenuta nella parte conclusiva della ordinanza impugnata, e contestata in ricorso, secondo cui il condannato avrebbe dovuto prima adempiere agli obblighi di restituzione e poi chiedere la liberazione anticipata, essa sta soltanto a significare che avrebbe potuto essere valutato in favore del condannato anche un comportamento successivo al semestre oggetto di valutazione, purchè spontaneo, e non effettuato soltanto in corso di procedura, il che è coerente con la giurisprudenza di legittimità in punto di valutazione, in positivo o in negativo, di un comportamento successivo al semestre in quanto dimostrativo della efficacia della opera di rieducazione. 2 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022.