Sentenza 29 ottobre 2008
Massime • 1
Sussiste il reato di truffa "contrattuale" anche nell'ipotesi in cui venga pagato un giusto corrispettivo a fronte della prestazione truffaldinamente conseguita, posto che l'illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione degli artifici e dei raggiri posti in essere dall'agente.
Commentario • 1
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Pres. Esposito – est. Beltrani Svolgimento del processo 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Siena ha rigettato l'appello proposto dal P.M. c/o Tribunale di Siena contro il provvedimento con il quale in data 26 aprile 2013 il GIP dello stesso Tribunale non aveva convalidato il decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dal P.M. procedente in data 15 aprile 2013, ed aveva rigettato la richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo depositata in data 17 aprile 2013. 1.1. Nell'atto di appello proposto ex art. 322 bis c.p.p., il P.M. territoriale aveva espressamente escluso dal devolutum i cespiti immobiliari e le liquidità degli indagati B., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/2008, n. 47623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47623 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 29/10/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1177
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 040569/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE ET RA N. IL 05/11/1943;
avverso SENTENZA del 25/05/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Bartolini Andrea del foro di Roma difensore della parte civile il quale conclude per il rigetto del ricorso, come da note scritte.
OSSERVA
DE PR ES ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha accertato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto di truffa continuata in danno della compagnia di assicurazione "HDI Assicurazioni s.p.a." per avere stipulato due polizze per la responsabilità civile obbligatoria per circolazione di autoveicoli con il raggiro di figurare residente in provincia a premio agevolato, procurandosi l'ingiusto profitto costituito dalla differenza tra premio pagato e quello effettivamente dovuto.
Deduce violazione di legge per avere il giudice di merito ritenuto la competenza territoriale del Tribunale di Rieti seguendo i criteri indicati dall'art. 9 c.p.p., comma 1 (luogo in cui è avvenuta una parte della azione o dell'omissione) e non invece i criteri di cui all'art. 9 c.p.p., comma 2 (luogo di residenza dell'imputato in Napoli), rilevando che comunque parte dell'azione è stata posta in essere a Roma ove le polizze furono trasmesse per il loro perfezionamento. Con altro motivo deduce la nullità della sentenza per non avere il tribunale accertato il legittimo impedimento a comparire dell'imputato all'udienza del 26.1.06. Lamenta inoltre che il tribunale non ha escusso tutti i testi della lista del P.M., ne' al riguardo ha pronunciato ordinanza di revoca delle prove già ammesse. Deduce anche difetto di prova in ordine alla sussistenza degli artifici o raggiri, essendo esclusivo interesse dell'agente di assicurazione di stipulare un maggior numero di polizze. Eccepisce difetto di motivazione in ordine al diniego di rinnovazione del dibattimento in grado di appello ed alla quantificazione della sanzione in misura inferiore.
Sono state depositate memorie dalla parte civile e dal difensore del ricorrente, il quale ha eccepito il decorso del termine di prescrizione
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato essendo il criterio della residenza dell'imputato, come testualmente disposto dalla norma, subordinato al mancato accertamento del luogo ove è stata posta in essere l'azione. Inoltre le risultanze dibattimentali sono ininfluenti per mutare la competenza che si determina all'esito della fase istruttoria in forza del principio della "perpetuatio iurisdictionis" che ha le sue radici nel principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e si sostanzia nella immutabilità della competenza a giudicare da parte del giudice che ha debitamente iniziato a conoscere del procedimento, indipendentemente da un successivo mutamento delle condizioni di fatto o di diritto che potrebbero comportare uno spostamento di competenza (Cass. S.U.
3.2.90 n. 1, depositata 16.3.90, rv. 183699). Corretta deve quindi essere qualificata la decisione della corte territoriale che ha accertato che parte dell'azione è certamente stata posta in essere in Rieti presso la agenzia assicurativa SOREASS.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Alle parti incombe il preciso onere di allegazione e produzione degli elementi quali si fondano richieste e deduzioni (sez. un. 17.11.2004, P.M. in proc. Esposito;
sez. un., 27.10.2004, Palumbo), nonché un dovere di correttezza e leale collaborazione nell'esercizio delle facoltà e dei poteri conferiti dalla legge ai fini della regolare instaurazione e del compiuto sviluppo del contraddittorio. Nel caso in esame è stata prodotta in giudizio, a sostegno del legittimo impedimento dell'imputato, una certificazione medica non attestante una specifica patologia per la quale il medico curante ha prescritto una terapia non precisata con riposo per quattro giorni. L'imputato quindi non ha allegato documentazione di una qualche valenza indicativa di patologia che gli impedì in maniera assoluta di comparire in giudizio. Inoltre la mancata assunzione di prova testimoniale ammessa non da luogo ad alcuna nullità ove il giudice ritenga la prova superata dalla istruttoria dibattimentale espletata (Cass. 20.9.04 n. 49047, depositata 22.12.04, rv. 230615). Ove peraltro la parte insista per la sua assunzione la nullità dell'ordinanza di revoca della ammissione del testimone a discarico deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente a pena di decadenza ex art. 182 c.p.p., comma 2 (Cass. 3^ 6.12.05 n. 816, depositata 12.1.06, rv. 233256).
Nel caso in esame la parte nulla ha eccepito alla chiusura dell'istruzione dibattimentale ed alla revoca tacita delle residue prove ammesse e non espletate con la conseguenza che nessuna violazione del diritto di difesa può essere prospettato. Anche il ricorso relativo alla insussistenza degli elementi costitutivi della truffa è manifestamente infondato. Il principio di diritto seguito dal giudice di merito è conforme alle costanti decisioni di legittimità. Ricorrono gli estremi della truffa contrattuale quando uno dei contraenti tace o dissimula circostanze (nella concreta fattispecie il luogo di effettiva residenza) che, ove conosciute, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto (Cass. 6^ 13.5.98 n. 5579, ud. 3.4.98, rv. 210613; Cass. 6^ 8.5.87 n. 5705, ud. 13.2.87, Miccoli). Sussistono gli elementi dell'ingiusto profitto e del danno anche in assenza di squilibrio tra i valori delle controprestazioni, in quanto ingiusto profitto e danno sono costituiti dal vantaggio e dal pregiudizio rispettivamente derivanti alle parti dalla stipula del contratto (Cass. 2^ 14.7.83 n. 6557, ud. 13.12.82, Gava). Sussiste il reato di truffa "contrattuale" anche se si sia pagato il giusto corrispettivo della controprestazione effettivamente fornitagli (nella fattispecie non vi sono stati indennizzi di sinistri), realizzandosi l'illecito per il solo fatto che si sia addivenuti alla stipulazione di un contratto che, senza gli artifici e raggiri posti in essere dall'agente, non sarebbe stato stipulato (Cass. 2^ 23.9.97 n. 12027, depositata il 23.12.97, rv. 210456). Nel caso concreto la Corte territoriale ha logicamente accertato che, indipendentemente dalla genuinità della firma apposta sulla modulistica contrattuale, il prevenuto ha beneficiato dei contratti assicurativi necessari per la circolazione delle autovetture con la conseguente attribuibilità al prevenuto della condotta integrante il riconosciuto delitto continuato.
Le restanti doglianze sono parimenti inammissibili. Considerato il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 1. Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Cass. 1^ 28.6.99 n. 9151, depositata 16.7.99, rv. 213923). Nel caso specifico il ricorrente non ha indicato lo specifico oggetto e la valenza delle testimonianze influenti ai fini del decidere.
Inoltre il giudizio sulla quantificazione della sanzione deve ritenersi esaurientemente compiuto con il porre in risalto anche una sola delle circostanze suscettibili di valutazione. Nel caso specifico la motivazione anche per l'aumento a titolo di continuazione è stata esposta con riguardo alla entità dei fatti ed alla lesione del bene giuridico del reato satellite, non essendo il giudice comunque tenuto a considerare in maniera analitica i singoli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. esponendo per ciascuno di questi le rispettive ragioni che lo hanno indotto a formulare il proprio conclusivo giudizio (Cass. 2^ 2.9.00 n. 9387, ud. 15.6.00, rv. 216924).
L'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen. e nella specie la prescrizione del reato che si assume essere maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Cass. S.U. 21.12.00 n. 32, ud. 22.11.00, rv. 217266). Per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000,00. Le spese della parte civile sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione in favore della parte civile HDI Assicurazioni s.p.a. delle spese che liquida in complessivi Euro 3.093,75, di cui Euro 343,75 per spese, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2008