Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/2008, n. 47623
CASS
Sentenza 29 ottobre 2008

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Massime1

Sussiste il reato di truffa "contrattuale" anche nell'ipotesi in cui venga pagato un giusto corrispettivo a fronte della prestazione truffaldinamente conseguita, posto che l'illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione degli artifici e dei raggiri posti in essere dall'agente.

Commentario1

  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Pres. Esposito – est. Beltrani Svolgimento del processo 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Siena ha rigettato l'appello proposto dal P.M. c/o Tribunale di Siena contro il provvedimento con il quale in data 26 aprile 2013 il GIP dello stesso Tribunale non aveva convalidato il decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dal P.M. procedente in data 15 aprile 2013, ed aveva rigettato la richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo depositata in data 17 aprile 2013. 1.1. Nell'atto di appello proposto ex art. 322 bis c.p.p., il P.M. territoriale aveva espressamente escluso dal devolutum i cespiti immobiliari e le liquidità degli indagati B., …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/2008, n. 47623
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47623
Data del deposito : 29 ottobre 2008

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