Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2020, n. 5046
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Sentenza 17 novembre 2020

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 05046/2021 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, emessa il 17 novembre 2020. Le parti in causa erano l'imputata e le parti civili, che avevano presentato richieste di accoglimento e rigetto del ricorso, rispettivamente. L'imputata contestava la legittimità del decreto di giudizio immediato e la configurabilità del reato di truffa, sostenendo che le condotte fraudolente si erano verificate solo successivamente all'assunzione dell'incarico professionale, mentre le parti civili chiedevano la conferma della sentenza di condanna.

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi addotti dalla difesa. Ha argomentato che la separazione delle imputazioni era stata correttamente disposta e che la truffa poteva configurarsi anche in fase esecutiva del contratto, in quanto le condotte fraudolente avevano generato un danno patrimoniale. Inoltre, la Corte ha confermato la legittimità della motivazione riguardante la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, sottolineando la spregiudicatezza dell'imputata. Infine, ha condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali e al ristoro delle spese sostenute dalle parti civili.

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Massime2

In tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto. (Conf. Sez. 2 n. 4849 del 1974, Rv. 127456).

Quando il Tribunale ritenga illegittimamente instaurato il giudizio immediato per una parte delle imputazioni, può disporre lo stralcio degli atti relativi a tali contestazioni e deve valutare la necessità della unitarietà del giudizio alla stregua di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 18 cod. proc. pen., non avendo alcun rilievo il principio fissato dall'art. 453, n. 2, cod. proc. pen., nell'ambito del quale per "indagini in corso" vanno intese esclusivamente le indagini connesse relative ad altri imputati o altri reati per i quali si procede nelle forme ordinarie e con stretto riferimento alla fase delle indagini preliminari.

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    La massima In tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto (Cassazione penale , sez. II , 17/11/2020 , n. 5046). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 17/11/2020 , n. 5046 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2020, n. 5046
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5046
Data del deposito : 17 novembre 2020

Testo completo