Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
Integra il delitto previsto dall'art. 612, comma secondo, cod. pen., la minaccia fatta con un piccone, considerato che nel novero delle armi rientrano non solo quelle proprie ma anche quelle improprie e cioè gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato dalla legge il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, ex art. 585, comma secondo, cod. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2014, n. 3865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3865 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
38 65/1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/10/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. ALFREDO MARIA LOMBARDI Dott. 9832 SILVANA DE BERARDINIS - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE N. 51054/2013 - Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO - Rel. Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNO nei confronti di: IM ER N. IL 15/10/1991 avverso la sentenza n. 219/2012 GIUDICE DI PACE di SALERNO, del 05/07/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE, ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Salerno. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il giudice di pace di Salerno, in data 5 luglio 2013, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ER IM e SA SI per essere i reati loro ascritti estinti per intervenuta remissione di querela.
2. All'imputato ER IM era stato ascritto, insieme ad altri reati, anche l'imputazione di cui al capo a) nei seguenti termini: "reato p. e p. dall'art. 612 cod. pen. perché, avvicinandosi a DI ER, che si apprestava a rincasare a bordo della sua vespa, impugnando ed agitando un piccone, gli intimava di entrare con il motorino spento, altrimenti gli avrebbe dato un pugno".
3. Propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno, deducendo la violazione di legge limitatamente alla declaratoria di estinzione del reato di minaccia ascritto al capo a) delle imputazioni. Secondo il ricorrente "il Giudice gravato non avrebbe dovuto pronunziarsi in ordine ad esso perché il fatto -così come contestato- non rientra nel catalogo degli illeciti penali (punibile a querela di parte) di competenza del Giudice di Pace. Come si evince dal capo di imputazione, si tratta, invero, del delitto di minaccia grave ex art. 612 II co c.p. (che richiama l'art. 339 I co. c.p.) per essere stato commesso mediante l'uso di arma impropria (piccone), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 585 II co. n. 2 c.p....". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Come è evidente dalla descrizione del fatto di cui all'imputazione ascritta nel capo A), è stata esercitata l'azione penale per il reato, procedibile d'ufficio, di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., sicché il giudice competente per materia è il Tribunale in composizione monocratica. Il fatto di minaccia è aggravato dall'uso di un piccone. A tal proposito va rammentato che integra il delitto ex art. 612, comma secondo, cod. pen. la minaccia fatta non solo con le armi proprie ma anche con quelle improprie, ovvero con gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato dalla legge il porto in modo assoluto ex art. 585, comma secondo, cod. pen.. (Sez. 5, n. 682 del 13/12/2006 - dep. 15/01/2007, Badolato e altro, Rv. 235776). La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni relative 会 al reato di minaccia aggravata di cui al capo A) delle imputazioni e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica di Salerno per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alle statuizioni relative al reato di minaccia aggravata di cui al capo A) delle imputazioni e ritenuta la competenza per 2 materia del Tribunale dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Salerno per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 7 ottobre 2014 In consigliere estensore Il Presidente Grazia Miccoli Alfredo Maria Lombardi Вкую Поки колего ONe DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 2 7 GEN 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise cuxeащи 3