Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2016, n. 14461
CASS
Sentenza 25 maggio 2016

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Massime1

La condotta del reato previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione. (Nella fattispecie, relativa alla contestazione dell'occultamento "o comunque" della distruzione delle scritture contabili, la S.C., nel ritenere che detta contestazione concernesse in via principale l'occultamento, ha osservato che l'imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione).

Commentari5

  • 1Occultamento di scritture contabili: reato permanente fino alla chiusura del controllo fiscale (Cass. Pen. n. 33644/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 ottobre 2025

    La massima Integra il reato di occultamento di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) anche la prolungata indisponibilità delle scritture agli organi verificatori, pur senza loro distruzione materiale, poiché l'obbligo di esibizione perdura fino alla conclusione del controllo fiscale. La condotta ha natura permanente e la prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento. In caso di estinzione per prescrizione del reato più grave, il giudice d'appello può rideterminare la pena per il reato residuo, purché non superi la pena base già determinata in primo grado (art. 597 c.p.p.). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 25/09/2025, (ud. 25/09/2025, dep. 13/10/2025), …

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  • 2Art. 158 - Decorrenza del termine della prescrizione
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    1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione (1). 2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente [o continuato] (2), dal giorno in cui è cessata la permanenza [o la continuazione] (2). 3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal …

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  • 3Occultamento di documenti contabili: natura permanente del reato e onere probatorio dell’imputato
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  • 4Reati tributari: La scoperta di fatture presso i clienti è prova dell'istituzione della contabilità
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    Indice: 1. Il caso 2.Il processo 3. I riferimenti 4. La massima 5. La sentenza della corte di cassazione 1. Il caso All'imprenditore venivano contestate distinte ipotesi di reato previste dal D.Lgs. n. 10 marzo 2000, n. 74, ed in particolare: due condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), una ipotesi di distruzione di documenti contabili (art. 10) ed una ipotesi di omessa dichiarazione (art. 5). 2. Il processo All'esito del processo di primo grado, l'imprenditore veniva condannato per i reati sopra indicati, riuniti nel vincolo della continuazione, alla pena di anni 3 e mesi otto di reclusione e la sentenza veniva confermata nel successivo giudizio di appello. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2016, n. 14461
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14461
Data del deposito : 25 maggio 2016

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