Sentenza 25 maggio 2016
Massime • 1
La condotta del reato previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione. (Nella fattispecie, relativa alla contestazione dell'occultamento "o comunque" della distruzione delle scritture contabili, la S.C., nel ritenere che detta contestazione concernesse in via principale l'occultamento, ha osservato che l'imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione).
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La massima Integra il reato di occultamento di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) anche la prolungata indisponibilità delle scritture agli organi verificatori, pur senza loro distruzione materiale, poiché l'obbligo di esibizione perdura fino alla conclusione del controllo fiscale. La condotta ha natura permanente e la prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento. In caso di estinzione per prescrizione del reato più grave, il giudice d'appello può rideterminare la pena per il reato residuo, purché non superi la pena base già determinata in primo grado (art. 597 c.p.p.). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 25/09/2025, (ud. 25/09/2025, dep. 13/10/2025), …
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1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione (1). 2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente [o continuato] (2), dal giorno in cui è cessata la permanenza [o la continuazione] (2). 3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal …
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Indice: 1. Il caso 2.Il processo 3. I riferimenti 4. La massima 5. La sentenza della corte di cassazione 1. Il caso All'imprenditore venivano contestate distinte ipotesi di reato previste dal D.Lgs. n. 10 marzo 2000, n. 74, ed in particolare: due condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), una ipotesi di distruzione di documenti contabili (art. 10) ed una ipotesi di omessa dichiarazione (art. 5). 2. Il processo All'esito del processo di primo grado, l'imprenditore veniva condannato per i reati sopra indicati, riuniti nel vincolo della continuazione, alla pena di anni 3 e mesi otto di reclusione e la sentenza veniva confermata nel successivo giudizio di appello. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2016, n. 14461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14461 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2016 |
Testo completo
14461-17 . D IN CANCELLERIA 24 MAR 2017 REPUBBLICA ITALIANA AL CANCELLIERE uana Mariani IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 25 maggio 2016 Presidente Dott. GRILLO Renato N. 1678 Consigliere Dott. MOCCI Mauro SENTENZA N. Consigliere rel. Dott. GENTILI Andrea Dott. DI STASI Antonella Consigliere Dott. RICCARDI Giuseppe Consigliere REGISTRO GENERALE n. 23139 del 2015 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: QU LO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 533 della Corte di appello di Venezia del 19 marzo 2015; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pasquale FIMIANI il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 marzo 2015 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Verona aveva condannato alla pena di giustizia AG LO, avendolo riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 10 del digs n. 74 del 2000 per avere, secondo la contestazione di cui al capo di imputazione, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto ovvero al fine di consentire l'evasione a terzi "occultato o comunque distrutto le scritture contabili e documenti fiscali che dovevano essere obbligatoriamente conservati" in particolare con riguardo agli anni di imposta 2003 e 2004; il fatto era indicato come accertato in data 27 gennaio 2010 e ancora flagrante a quella data. La Corte lagunare, in riferimento all'unico motivo di impugnazione formulato dal ricorrente, avente ad oggetto la maturata prescrizione del reato contestato, osservava che lo stesso, avendo natura permanente essendo stato addebitato l'occultamento delle scritture contabili, doveva essere considerato flagrante sino al momento dell'avvenuto accertamento, quindi sino al 27 gennaio 2010, sicché al momento della sentenza della Corte di appello, emessa in data 19 marzo 2015, esso ancora non si era prescritto.
2. Ha interposto ricorso per cassazione il AG lamentando l'erronea AV applicazione della legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel ritenere contestata la ipotesi dell'occultamento delle scritture contabili, integrante un reato permanente, e non quella della distruzione delle medesime, che è, invece, reato istantaneo;
per effetto di tale erronea qualificazione, la Corte ha escluso la intervenuta prescrizione che, invece, sarebbe stata dichiarata ove la Corte avesse correttamente qualificato il fatto come contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Osserva la Corte che effettivamente il reato contestato all'odierno prevenuto, cioè la violazione dell'art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, può presentarsi dal punto di vista fenomenico sotto due diverse apparenze;
infatti la citata disposizione normativa punisce, alla stessa maniera, la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero per consentire a terzi una siffatta evasione tributaria, occulta in tutto od in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così 2 come punisce la condotta di chi, perseguendo medesimo fine, distrugge lo stesso genere di documenti. Osserva, ancora, la Corte che secondo l'orientamento di questo giudice alla duplicità morfologica attraverso la quale può manifestarsi il reato in questione corrisponde anche una diversa collocazione dogmatica di essi, atteso che il reato de quo, ove si presenta nella forma della distruzione della documentazione contabile è reato istantaneo, che si perfeziona e si consuma al momento della distruzione della documentazione in questione, mentre è reato permanente ove si presenti nella forma dell'occultamento della medesima documentazione, si perfezionandosi al momento in cui quella viene sottratta alla possibile attività ispettiva degli organi incaricati di eseguire a fini fiscali le verifiche contabili ma non definitivamente consumandosi in tale momento, rimanendo, invece, flagrante per tutto il periodo in cui la predetta documentazione contabile, rimasta nascosta ed inaccessibile agli organi verificatori, non ha consentito o ha reso più difficoltosa la attività di controllo fiscale;
in tal caso, infatti, la permanenza dura sino al compimento dell'accertamento tributario (per la distinzione fra l'ipotesi delittuosa caratterizzata dalla istantaneità ed l'ipotesi caratterizzata dalla permanenza che cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 aprile 2006, n. 13716, peraltro indica come momento definitivamente consumativo del reato permanente non quello dell'accertamento ma quello in cui la documentazione AV viene richiesta al contribuente dagli organi accertatori).
1.2. Evidente è la ricaduta della diversa struttura del reato ai fini della decorrenza del relativo termine prescrizionale;
in un caso, invero, cioè ove si tratti di reato istantaneo, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si è conclusa la attività di distruzione delle scritture;
mentre, nel caso di reato permanente, la prescrizione inizierà a decorrere solo a partire dalla emissione dell'accertamento tributario, momento in cui possono essere considerati esauriti gli effetti dell'illecito.
1.3. Poiché, nel caso di specie, la censura formulata dal ricorrente attiene proprio alla ritenuta violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale veneziana nel non ritenere già prescritto il reato contestato al AG, si tratta di vedere se abbia correttamente applicato la legge il giudice del merito nell'escludere che, al momento della sentenza della Corte di appello fosse già maturata la prescrizione del reato come contestato, ritenendo, pertanto, che la rubrica elevata in danno del AG attenesse alla ipotesi dell'occultamento della documentazione, posto che, essendo stata in tal modo 3 integrata la fattispecie di reato permanente, avendo ciò comportato la decorrenza della prescrizione solo a partire dal 27 gennaio 2010, ancora non sarebbe risultato integralmente trascorso il relativo termine al momento della sentenza della Corte veneziana;
diversamente esso sarebbe già maturato laddove la contestazione avesse avuto ad oggetto la distruzione della documentazione contabile.
2. Ritiene il Collegio che nel caso de quo la formulazione dell'imputazione, nell'indicare prioritariamente la condotta di occultamento dei documenti, debba essere interpretata nel senso che la contestazione concernesse in via principale proprio l'attività di occultamento e solo, in via subordinata, non essendo stati rinvenuti i documenti in questione, ne avrebbe ipotizzato, quasi come prudenziale previsione di chiusura, l'avvenuta distruzione. Sarebbe stato, pertanto, compito del ricorrente, ovviamente nella fasi di merito, laddove avesse inteso giovarsi di tale ulteriore contestazione, solo subordinatamente ipotizzata dalla pubblica accusa, dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile in questione era stata non semplicemente occultata ma, addirittura, distrutta, sia la collocazione temporale di tale distruzione.
2.1. Nulla di ciò essendo emerso, né essendosi affatto adoperato in tal senso l'imputato nel corso della fase di merito del presente giudizio, è ora inammissibile la censura formulata dal AG, posto che la stessa, per potere essere argomentata avrebbe preteso il produttivo svolgimento della predetta attività istruttoria da parte dell'attuale ricorrente.
3. Alla dichiarazione in inammissibilità del ricorso segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00, così determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente (Andrea GENTILI) (Renato Ann a furth 4 LLERE