Sentenza 19 novembre 2019
Massime • 1
In tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi. (In motivazione la Corte ha ribadito che la preclusione derivante dal giudicato con riferimento ad un reato associativo non presuppone soltanto che il sodalizio oggetto dei diversi procedimenti sia identico sotto il profilo storico-naturalistico, occorrendo anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell'associato e la perdurante operatività dell'organizzazione). .
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2019, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2019 |
Testo completo
OND 680-2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano IN CALCE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ANNOTAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - sent. n. 2907 Geppino Rago UP - 19/11/2019 Andrea Pellegrino Reg. Gen. n. 47398/2018 Stefano Filippini Pierluigi Cianfrocca Relatore - NI Ariolli ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: D'AL UI, nato a [...] il [...], NT IO, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 10.4.2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di UI D'AL ed il rigetto di quello proposto nell'interesse di IO NT;
udito l'Avv. Gennaro Somma, in difesa di entrambi i ricorrenti, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'Avv. Francesco Romano, in difesa di IO NT, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Vittorio Giaquinto, in difesa di UI D'AL, che si è riportato ai motivi articolati nel ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10.4.2018 la Corte di Appello di Napoli ha confermato quella del GUP del capoluogo partenopeo che, in data 7.7.2014, aveva condannato UI D'AL, ritenuti i fatti contestati riuniti nel vincolo della continuazione nella più grave ipotesi delittuosa di cui al capo f) della rubrica, alla pena complessiva di anni 10 di reclusione;
IO NT a quella complessiva di anni 12 di reclusione considerando, peraltro, il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge contestate (giudicata la più grave quella di cui al capo f) nonché, inoltre, con i fatti oggetto della sentenza della Corte di Appello di Napoli del 24.6.1991, definitiva in data 102.1992); i due, infatti, erano stati riconosciuti responsabili del delitto di associazione a delinquere di stampo camorristico di cui al capo A) della rubrica, per aver partecipato al sodalizio criminoso denominato "clan D'AL" operante sull'intera area dello Stabiese avvalendosi, per la realizzazione dei propri scopi, della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà; il GUP, inoltre, aveva riconosciuto i due odierni ricorrenti responsabili anche dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti (del tipo eroina, cocaina ed hashish) nonché di quello di cui agli artt. 73 e 80 DPR 309 del 1990 per aver detenuto al fine di cederla a terzi, ingenti quantitativi della medesima sostanza stupefacente;
2. proposto appello e fissata l'udienza per la sua discussione, i difensori di fiducia degli odierni ricorrenti, nella occasione ed all'uopo muniti di procura speciale, avevano rinunciato a tutti i motivi di merito e di rito articolati con gli atti di gravame, con la sola eccezione di quelli concernenti il riconoscimento della unicità dei fatti ovvero del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati in questa sede con le vicende già giudicate nelle sentenze emesse in passato nei confronti del D'AL e LLNT ovvero, in particolare, con la sentenza del Tribunale di Torre NU del 17-19.6.2008 irrevocabile il 14.1.2011 evocata da entrambe le difese;
la Corte di Appello, giudicando sul gravame in questi determinati limiti, ha tuttavia disatteso le richieste difensive confermando la sentenza resa dal GUP;
3. ricorrono per Cassazione, con distinti ricorsi, i difensori del D'AL e LLNT lamentando:
3.1 l'Avv. Vittorio Giaquinto nell'interesse di UI D'AL:
3.1.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 597, 581 comma 1, 585 cod. proc. pen., vizio di ultrapetizione: rileva come la sentenza della Corte di Appello sia in primo luogo viziata dal contenere principi ed affermazioni relative all'istituto del reato continuato laddove l'atto di appello, dolendosi proprio della medesima affermazione fatta dal primo giudice, aveva invece invocato la tesi del reato unico permanente come, peraltro, correttamente dato atto dai giudici del gravame che, tuttavia, nel contempo, hanno affermato la infondatezza delle richieste difensive anche sotto il profilo della insussistenza dei presupposti per ritenere il reato continuato;
di qui, secondo la difesa, il 2 pregiudizio per il ricorrente per il rischio conseguente al fatto che il giudicato si formi su una questione non dedotta;
3.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 81 comma 1 cod. pen., 416bis cod. pen., 74 commi 1 e 2 DPR 309 del 1990, vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della unicità della condotta tra i fatti contestati nel presente procedimento e quelli già giudicati con la sentenza della II Sezione del Tribunale di Torre NU del 17-19.6.2009, irrevocabile il 14.1.2011: rileva che la sentenza in verifica non offre una motivazione adeguata rispetto alle censure difensive dirette a considerare i fatti oggetto del presente procedimento un'unica violazione di norme di legge (gli artt. 416bis cod. pen. e 74 DPR 309 del 1990) rispetto a quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Torre NU in quanto manifestazione della ascesa del rampollo della famiglia D'AL di Torre NU da semplice sodale a vero ed indiscusso capo del sodalizio criminoso di stampo camorristico e della correlata associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti;
richiama la motivazione della sentenza qui impugnata ribadendo ancora la estraneità alle richieste difensive di ogni riferimento all'istituto del reato continuato pur impropriamente operato dai giudici napoletani con conseguente violazione del principio di cui all'art. 597 cod. proc. pen.; sottolinea che la Corte di Appello non ha debitamente valutato tutte le sentenze irrevocabili che hanno nel tempo accertato la esistenza del clan D'AL quale compagine storicamente presente sul territorio stabiese ed ivi operante dagli inizi degli anni '90; richiama (e nuovamente allega) le sentenze del Tribunale di Napoli del 22.12.1990, quella di secondo grado del 14.6.1991 nonché, ancora, la sentenza del Tribunale di Torre NU del 17-19.6.2009; sottolinea dunque l'erroneità della affermazione contenuta a pag. 91 della sentenza di primo grado ed a pag. 4 di quella di appello risultando pacifica la unitarietà del sodalizio indipendentemente dall'avvicendarsi dei singoli associati ed anche dallo stato di "quiescenza" dovuto alla detenzione dei vertici e dei sodali che, di per sé, e come è noto, non fanno venir meno il vincolo associativo;
segnala che, invece, la Corte territoriale, seguendo pedissequamente il giudice di primo grado, ha considerato esclusivamente i provvedimenti emessi nei confronti del ricorrente valorizzando i diversi periodi oggetto di contestazione, la diversità del ruolo ricoperto dall'imputato e la diversità dei componenti del sodalizio;
segnala che, con la contestazione di cui qui si discute, al D'AL era stata ascritta (ed all'esito ritenuta) la sua partecipazione al sodalizio sino alla data del 15.10.1997 mentre la sentenza del GUP di Napoli del 21.10.2005 lo aveva assolto dai fatti di associazione a delinquere di stampo camorristico e di associazione dedita al traffico di stupefacenti in relazione a fatti commessi in Castellammare di Stabia a 3 partire dal 2001 e con condotta perdurante;
segnala, tuttavia, che con sentenza del Tribunale di Torre NU del 17-19.6.2008, il medesimo ricorrente era stato condannato quale promotore del sodalizio camorristico e di quello dedito al traffico di stupefacenti con riguardo al periodo successivo al 2003 avendo il Tribunale ritenuto coperto da giudicato soltanto il periodo compreso tra il 2001 ed il 2003; richiama, peraltro, il tenore della sentenza del GUP di Napoli segnalando che la Corte di Appello, nell'invocare quella decisione, non si è interrogata sulla possibile esistenza di un gruppo autonomo e contiguo all'associazione camorristica operante in un ambito territoriale in cui il clan D'AL era da decenni egemone e, dall'altro, sul fatto che la assoluzione limitata al periodo 2001-2003 non poteva comunque precludere il riconoscimento di un reato "unico" quanto alla ipotesi di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990 non intaccata dalla menzionata decisione;
osserva che la pronuncia del Tribunale di Torre NU andava letta unitamente alle pronunce che avevano accertato la storica esistenza del clan e della correlativa associazione ex art. 74 DPR 309 del 1990 e la sua identità nel corso dei decenni oggetto di contestazione nei due diversi procedimenti penali;
richiama la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla irrilevanza della data di commissione dei reati oggetto di diversa contestazione nei diversi capi di imputazione nonché la considerazione secondo cui la figura di affiliato è normalmente un antefatto rispetto a quello di promotore o organizzatore pur integrando le diverse qualità soggettive ipotesi di reato differenti e non contraddice l'unitarietà storica del fatto, come anche di recente ribadito in tema di decorso del termine di prescrizione;
ne consegue, allora, che i fatti associativi oggetto del presente procedimento devono ritenersi assorbiti nella contestazione (già giudicata con sentenza del Tribunale di Torre NU) non potendo essere considerati fatti "diversi" trattandosi invece delle medesime compagini criminali cui il D'AL aveva prima aderito quale mero partecipe per poi "progredire" sino ai vertici;
3.1.3 violazione di legge in relazione agli artt. 81 comma 1 cod. pen. e 74 DPR 309 del 1990; vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della unicità della condotta tra i fatti contestati nel presente procedimento e quelli già giudicati con la sentenza della II Sezione del Tribunale di Torre NU del 17-19.6.2009, irrevocabile il 14.1.2011, quanto al delitto di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990: ribadisce che la sentenza del GUP di Napoli del 25.10.2005 aveva assolto il D'AL esclusivamente dal reato di cui all'art. 416bis cod. pen. e non già da quello di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990 nemmeno oggetto di contestazione per cui tale decisione non avrebbe potuto essere invocata per contrastare la tesi difensiva della unicità delle condotte associative;
segnala l'errore di diritto così commesso dalla Corte territoriale e la carenza di motivazione sul punto specifico;
3.2 l'Avv. Gennaro Lemma, nell'interesse di IO NT:
3.2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 comma 1 cod. pen., 416bis, commi 1 e 2 cod. pen.; 74, commi 1 e 2, DPR 309 del 1990; violazione di legge, travisamento della prova, vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della unicità della condotta tra i fatti contestati nel presente procedimento e quelli già giudicati con la sentenza della II Sezione del Tribunale di Torre NU del 17-19.6.2009, irrevocabile il 14.1.2011: rileva che la sentenza non offre una motivazione adeguata rispetto alle censure difensive dirette a considerare i fatti oggetto del presente procedimento un'unica violazione di norme di legge (gli artt. 416bis cod. pen. e 74 DPR 309 del 1990) con quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Torre NU quale manifestazione della ascesa del ricorrente all'interno della famiglia D'AL di Torre NU da semplice sodale ai vertici del sodalizio e della correlata associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti;
richiama la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha preso in esame la richiesta difensiva articolata a pag. 22 LLatto di appello e relativa per l'appunto alla "unificazione" dei fatti qui giudicati rispetto a quelli oggetto di accertamento da parte del Tribunale di Torre NU oltre a quella, subordinata, di riconoscimento del vincolo della continuazione;
segnala che la Corte non ha considerato le numerose sentenze irrevocabili che hanno nel tempo accertato la esistenza del clan D'AL quale compagine storicamente presente sul territorio stabiese ed operante sul dagli inizi degli anni '90; richiama (e nuovamente allega) le sentenze del Tribunale di Napoli del 22.12.1990, quella di secondo grado del 14.6.1991 nonché, ancora, la sentenza del Tribunale di Torre NU del 17-19.6.2009; sottolinea dunque l'erroneità della affermazione contenuta a pag. 91 della sentenza di primo grado ed a pag. 4 di quella di appello risultando pacifica la unitarietà del sodalizio indipendentemente dall'avvicendarsi dei singoli associati ed anche dallo stato di "quiescenza" dovuto alla detenzione dei vertici e dei sodali che, di per sé, e come è noto, non fanno venir meno il vincolo associativo;
segnala che, invece, la Corte territoriale, seguendo pedissequamente il giudice di primo grado, ha considerato esclusivamente i provvedimenti emessi nei confronti del ricorrente valorizzando i diversi periodi oggetto di contestazione, la diversità del ruolo ricoperto dall'imputato e la diversità dei componenti del sodalizio;
segnala che, con la contestazione di cui qui si discute, all'NT era stata ascritta (ed all'esito ritenuta) la sua partecipazione al sodalizio sino alla data del 15.10.1997 mentre 5 nei suoi confronti risultavano emesse la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 24.6.1991 (che lo aveva ritenuto partecipe LLassociazione ex art. 416bis cod. pen. sino all'aprile del 1989 e con condotta perdurante successiva) e quella del Tribunale di Torre NU del 17-19.6.2008 (che lo aveva condannato in qualità di promotore del sodalizio di stampo mafioso come anche di quello dedito al traffico degli stupefacenti per il periodo a far data dal 2004); sottolinea che detta delimitazione temporale, come ribadito dal Tribunale di Torre NU, era determinata esclusivamente da carenze probatorie oltre che dalla esigenze di escludere l'istituto del "bis in idem" quanto al coimputato;
rileva, dunque, che la Corte di Appello non si è interrogata sulla possibile esistenza di un gruppo autonomo e contiguo all'associazione camorristica operante in un ambito territoriale in cui il clan D'AL era da decenni egemone;
osserva che la pronuncia del Tribunale di Torre NU andava letta unitamente alle pronunce che avevano accertato la storica esistenza del clan e della correlativa associazione ex art. 74 DPR 309 del 1990 e la sua identità nel corso dei decenni al di là della distanza temporale dei fatti oggetto di contestazione nei due diversi procedimenti penali;
richiama la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla irrilevanza della data di commissione dei reati oggetti di diversa contestazione nei diversi capi di imputazione nonché la considerazione secondo cui la figura di affiliato è normalmente un antefatto rispetto a quello di promotore o organizzatore pur integrando le diverse qualità soggettive ipotesi di reato differenti e non contraddice l'unitarietà storica del fatto, come anche di recente ribadito in tema di decorso del termine di prescrizione;
ne consegue, allora, che i fatti associativi oggetto del presente procedimento devono ritenersi assorbiti nella contestazione (già giudicata con sentenza del Tribunale di Torre NU) non potendo essere considerati fatti "diversi" trattandosi invece delle medesime compagini criminali cui l'NT aveva prima aderito quale mero partecipe per poi "progredire" sino ai vertici;
3.2.2 violazione di legge in relazione agli artt. 81 comma 2, 416bis cod. pen. e 74 DPR 309 del 1990; travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti contestati nel presente procedimento e quelli già giudicati con la sentenza della II Sezione del Tribunale di Torre NU del 17-19.6.2008, irrevocabile il 14.1.2011: segnala l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello nel respingere anche la richiesta di riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza del Tribunale di Torre NU incorrendo altresì in un vero e proprio travisamento quanto alla utilizzazione della sentenza prodotta ai sensi LLart. 238bis cod. proc. pen.; sottolinea che i giudici di merito hanno evidenziato esclusivamente il dato della distanza temporale a scapito di tutti gli altri indici e, 6 in particolare, ignorando che le due condotte sono state intervallate soltanto da un periodo di detenzione risultando, per il resto, riferite al medesimo sodalizio operante nel medesimo ambito territoriale;
sottolinea che la stessa sentenza del Tribunale di Torre NU aveva evidenziato l'appartenenza del ricorrente al sodalizio sin dalla sua nascita ed il suo ruolo di garante della continuità e delle operatività della compagine, come emerge dalla lettura delle dichiarazioni dei collaboratori escussi in quel processo;
ribadisce che, ferma restando la sussistenza del concorso formale tra i vari segmenti di condotta, la eventuale cesura tra di essi comporta comunque, ed eventualmente, la applicazione LListituto della continuazione, che può essere esclusa, secondo la giurisprudenza della S.C., soltanto laddove l'intervallo temporale sia particolarmente considerevole;
4. in data 4.11.2019 l'Avv. Vittorio Giaquinto, in difesa di UI D'AL, ha depositato motivi aggiunti ribadendo:
4.1 quanto al primo motivo, la violazione del principio di devoluzione avendo la Corte di Appello preso in esame un profilo, quello della esistenza del vincolo della continuazione che non era stato in realtà oggetto di impugnazione avendo la difesa del ricorrente lamentato piuttosto l'errore del GUP che, analogamente, a fronte della richiesta di riconoscimento del concorso formale, aveva motivato sul reato continuato;
4.2 quanto al secondo motivo, ha insistito sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione ivi denunziati con riguardo al mancato riconoscimento della unicità della condotta tra i fatti contestati nel presente procedimento e quelli già oggetto di condanna con sentenza del Tribunale di Torre NU del 17- 19.6.2008, irrevocabile il 14.1.2011; nell'occasione, richiama ulteriori arresti giurisprudenziali in materia, con particolare riferimento a Cass. Pen. n. 41.727 del 2014 di cui riporta ampia parte della motivazione;
4.3 quanto al terzo motivo, ha ribadito le argomentazioni sviluppate nel ricorso quanto ai profili di violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento della unicità della condotta con riguardo al delitto di cui all'art. 74 del DPR 309 del 1990: sottolinea ancora come la sentenza richiamata nella decisione della Corte di Appello riguardi solo ed esclusivamente il delitto associativo di cui all'art. 416bis cod. pen. non potendo perciò essere invocata quanto al diverso sia pur concorrente reato di cui all'art. 74 del DPR 309 del 1990 la cui continuativa ed immanente operatività risulta in maniera chiara dalla lettura del provvedimento;
7 5. in data 4.11.2019 l'Avv. Francesco Romano, in difesa di IO NT ha depositato una memoria difensiva in cui ha richiamato le considerazioni già spese nel ricorso a sostegno della richiesta principale di riconoscimento della unicità della condotta associativa e dei vizi di violazione di legge e di motivazione che, sul punto, affliggono la sentenza della Corte di Appello impugnata in questa sede. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati.
1. UI D'AL ed IO NT erano stati chiamati a rispondere: 1) del delitto p. e p. dall'art. 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen., il D'AL quale promotore e direttore e l'NT in qualità di partecipe, con contestazione dei fatti "... avvenuti in Castellammare di Stabia, Napoli, località limitrofe ed in altre parti della Campania e LLintero territorio nazionale, fino al 15.10.1997"; 2) al capo F), del delitto di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990, il D'AL in qualità di capo ed organizzatore e l'NT quale associato, con contestazione dei fatti "... avvenuti in Castellammare di Stabia ed altre località della Campania, fino al 15.10.1997"; 3) G): del delitto di cui all'art. 73 DPR 309 del 1990 con contestazione dei fatti "... avvenuti in Castellammare di Stabia, Napoli, località limitrofe ed in altre parti della Campania e LLintero territorio nazionale, fino al 15.10.1997". Il GUP, nel riconoscere la penale responsabilità dei due odierni ricorrenti in ordine a tutti i reati loro ascritti aveva respinto la richiesta avanzata dalle difese di considerare la condotta di partecipazione degli imputati ai due sodalizi (quello di stampo mafioso e quello dedito al traffico degli stupefacenti) come (frazione di una) condotta "unica" rispetto a quelle per le quali i due imputati erano stati condannati con le sentenze della Corte di Appello di Napoli del 24.6.1991, divenuta irrevocabile il 10.2.1992, quanto al solo NT, e del Tribunale di Torre NU del 17-19.6.2008, irrevocabile il 14.1.2011, quanto ad entrambi gli odierni ricorrenti. Il GUP aveva ritenuto, infatti (cfr., pag. 91 della sentenza di primo grado) i fatti contestati nei provvedimenti giurisdizionali di cui innanzi, di che "1 promozione e direzione di analoghe consorterie criminali, non possono considerarsi quale condotta unica comprendente il periodo oggi in contestazione posto che, oltre al diverso periodo storico preso in considerazione, diverso era il ruolo svolto dagli imputati e diversa la compagine associativa stessa, né tantomeno può riconoscersi il vincolo della continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Torre NU sopra richiamata, posto che risulta 8 impensabile che gli imputati, nel momento in cui presero parte al clan D'AL nel periodo oggi in contestazione, avessero previsto voluto anche la direzione della diversa compagine associativa di cui alla citata sentenza del Tribunale di Torre NU. Anzi, emerge che D'AL UI (cl. 1973) fu assolto dal reato di partecipazione al clan D'AL con sentenza del GUP di Napoli del 21.10.2005, relativamente al periodo dal 2001 al 2003. Anche tale sentenza risulta passata in cosa giudicata". Con riferimento ad IO NT, tuttavia, aveva accolto la richiesta della difesa LLimputato di ritenere il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati in quella sede e quelli già giudicati con sentenza del 24.6.1991 della Corte di Appello di Napoli, definitiva in data 10.2.1992 considerata "... la quasi totale coincidenza dei soggetti facenti parte LLorganizzazione criminale ed il breve lasso di tempo intercorso tra i fatti di cui alla predetta sentenza (in cui la condotta partecipativa è peraltro "aperta") e i fatti di cui al presente giudizio che consentono di ritenere sussistente un medesimo disegno criminoso in capo all'imputato" (cfr., ivi pag. 91). Per entrambi, infine, il GUP aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti associativi di cui all'art. 416bis cod. pen. ed all'art. 74 DPR 309 del 1990 e tra quest'ultimo e quello di cui agli artt. 73 e 80 DPR 309 del 1990. 2.1 Con l'atto di appello la difesa del D'AL aveva articolato una serie di censure nel merito oggetto, peraltro, di rinuncia avendo invece insistito sulla doglianza (cfr., pagg. 21-27 LLatto di impugnazione) concernente il rigetto della richiesta di riconoscimento della unicità della condotta (e del reato) tra i fatti giudicati con la sentenza impugnata e quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Torre NU del 17-19.6.2008, irrevocabile il successivo 14.1.2011. A tal fine, aveva richiamato la giurisprudenza di questa Corte (con particolare riferimento a Cass. Pen., 6, 24.3.2009 n. 27.770 ampiamente riportata anche nel ricorso) insistendo sulla richiesta relativa alla unicità della condotta piuttosto che sulla (mera) continuazione ritenendo, inoltre, che la "interruzione" (conseguente alla sentenza di assoluzione del GUP di Napoli del 21.10.2005 su cui appresso si dovrà tornare) fosse frutto esclusivamente di un "vuoto probatorio" e non già della presenza di elementi di segno contrario espressione recesso dal pregresso consesso associativo.
2.2 A sua volta, la difesa LLNT, aveva articolato il motivo di appello (cfr., pagg. 21-27) su cui ha unicamente insistito a séguito della rinuncia a quelli di merito, con cui aveva lamentato in primo luogo che il GUP aveva ritenuto la continuazione tra i fatti da lui giudicati e quelli oggetto della sentenza della Corte di Appello di Napoli del 24.6.1991 mentre, in presenza di elementi analogamente sovrapponibili, non aveva ritenuto di fare lo stesso per quanto riguarda invece la sentenza della Corte di Appello di Torre NU del 17- 19.6.2008. Anche per l'NT, in ogni caso, la difesa aveva insistito, in quella sede, per il riconoscimento del delitto "unico" tra i fatti di appartenenza alla consorteria criminosa denominata "clan D'AL" accertata dalla Corte di Appello di Napoli con quella oggetto del presente processo e, ancora, con quella oggetto della sentenza di Torre NU (cfr., ivi pag. 25) con la conseguente applicazione della sola pena prevista per il reato più grave, nel caso di specie quella per il 74 DPR 309 del 1990 (cfr., ivi).
3. La Corte di Appello ha dato atto, in primo luogo (cfr., pag. 3 della sentenza di secondo grado), che la difesa del D'AL non aveva avanzato, in primo grado, alcuna richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato;
e, tuttavia, ha considerato corretta la soluzione cui era pervenuto il giudice di primo grado richiamando, a tal fine, la sentenza del GUP di Napoli del 21.10.2005 con cui il ricorrente era stato assolto ai sensi LLart 530 comma 1 cod. proc. pen. dalla contestazione di essere promotore e organizzatore della medesima compagine associativa di stampo mafioso "dal 2001 con condotta perdurante..."; ha aggiunto che i fatti per cui si procede sono contestati sino al 15.7.1997 e che quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Torre NU, rispetto ai quali se ne vorrebbe ritenere la "unitarietà", risultano riferiti a condotte poste in essere a partire dal 2004 "in assenza di un accertamento in concreto su fatti antecedenti il 2004" (cfr., ivi, pag. 4). Di qui, a detta della Corte di Appello, la fondatezza e la condivisibilità delle conclusioni cui era pervenuto il GUP secondo cui non poteva in alcun modo essere considerata condotta unica quella "comprendente il periodo oggi in contestazione posto che, oltre al diverso periodo storico preso in considerazione, diverso era anche il ruolo svolto dagli imputati e diversa la compagine associativa stessa" (cfr., ivi, pag. 4). Considerazioni sostanzialmente analoghe ha ritenuto di dover spendere per quanto concerne la posizione di IO NT rilevato che della adesione del medesimo al gruppo "D'AL" nel periodo intercorrente tra il 1997 ed il 2004 non vi era traccia alcuna nonostante la quasi totale coincidenza dei 10 partecipanti ad entrambe le consorterie e, per altro verso, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Luciano Fontana il quale, secondo la Corte territoriale, si era limitato a riferire della organicità LLNT al sodalizio sin dall'inizio degli anni '80 (cfr., ivi).
4. I motivi di ricorso sono sostanzialmente reiterativi delle argomentazioni spese con gli atti di appello. Per quanto concerne la posizione del D'AL, si è infatti insistito sulla prospettazione principale, della "unitarietà" della condotta di adesione (e/o direzione) alla consorteria criminosa oggetto del processo in corso e di quello definito con la più volte richiamata sentenza del Tribunale di Torre NU lamentando, anzi, che sia il GUP che, anche, Corte di Appello hanno errato nel parlare di "continuazione" senza che in tal senso fosse stata avanzata alcuna richiesta;
sotto questo profilo, con il primo (e, in realtà, anche con il secondo motivo), il ricorso ha lamentato la violazione del principio di corrispondenza tra il devoluto ed il deciso sottolineandosi come nessuna richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione era stata avanzata in primo grado e con l'atto di impugnazione. L'unica richiesta, secondo la difesa, era stata quella di considerare questi fatti come "unici" e dunque "assorbiti" nella contestazione operata nel procedimento concluso con la sentenza del Tribunale di Torre NU del 17- 19-6-2008 che riguarda fatti di associazione a delinquere di stampo camorristico e di associazione a delinquere dedita al traffico degli stupefacenti fino al giugno- luglio del 2005. Anche per l'NT, come per il D'AL, la richiesta principale era stata quella di ritenere il reato "unico" tra i fatti oggetto della condanna resa in questa sede e quelli di cui alle sentenze della Corte di Appello di Napoli e del Tribunale di Torre NU.
4.1 Si è affermato, nella giurisprudenza di questa Corte, che il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili come la detenzione o la condanna non può essere automaticamente applicato a contesti delinquenziali, come quelli determinati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitive sono accettate come prevedibili eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo della continuazione non è incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo costituito da fasi di detenzione o da condanne trovi la sua spinta - 11 psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio (cfr., Cass. Pen., 1, 19.5.2011 n. 38.486, Rinzivillo). Sempre in via di principio è stato inoltre sostenuto che nei reati associativi, non comportano soluzione di continuità nella vita LLorganizzazione criminosa: a) l'eventuale variazione della compagine associativa per la successiva adesione di nuovi membri all'accordo originario o per la rescissione del rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali;
b) l'estensione LLattività criminosa alla commissione di reati di altra specie;
c) l'ampliamento LLambito territoriale di operatività (cfr., Cass. Pen., 2, 26.4.2012 n. 28.644, Moccia, in cui la Corte ha precisato che, una volta individuata l'esistenza di una data associazione mafiosa, per affermare che ad essa ne sia susseguita una diversa occorre la prova che la seconda sia scaturita da un diverso patto criminale oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un ben determinato evento traumatico, che abbia generato discontinuità nel programma associativo). E, tuttavia, la realtà e la operatività delle associazioni criminali (soprattutto, come accennato, quelle di stampo mafioso tradizionalmente radicate sul territorio) rilevando in questi termini sul piano "sociologico" e "criminologico", hanno dovuto fare i conti con la dinamica e le regole del processo penale che, fisiologicamente, comporta la individuazione di una condotta che (ai sensi LLart. 416 cod. proc. pen.) deve essere contestata in termini più specifici possibile anche sotto il profilo temporale ed a cui si collega, in maniera giuridicamente "vincolata" (cfr., artt. 516 e ssgg. cod. proc. pen.), la sentenza affermativa della penale responsabilità LLimputato in relazione, per l'appunto, a quella determinata imputazione. Ed è proprio in quest'ottica che è stato più volte affrontato il problema dei rapporti tra reato permanente, cessazione della permanenza e continuazione, con particolare riferimento al reato associativo;
questa Corte ha avuto allora modo di chiarire che l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado;
ne consegue che la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (cfr., Cass. Pen., 6, 14.12.2017 n.
3.054. PG in proc. RI ed altri che, in applicazione di tale principio, ed in una situazione processuale non dissimile a quella che ci occupa, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale 12 l'imputato eccepiva l'insussistenza della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, relativi al medesimo sodalizio ed oggetto di separate pronunce di condanna, ritenendo che, in difetto di prova del suo recesso nel periodo temporale di riferimento delle due sentenze, si trattava di un unico reato permanente). Con riferimento alle contestazioni "aperte" (ovvero a quelle non delimitate temporalmente quanto al momento di cessazione della permanenza), si è affermato che in tal caso è la pronuncia della sentenza di primo grado a segnare il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato, in quanto la condotta futura LLimputato trascende necessariamente l'oggetto del giudizio (cfr., Cass. Pen., 1, 8.4.2008 n. 17.265, Zavettieri, resa in una fattispecie relativa a lamentata duplice condanna per il medesimo fatto associativo, oggetto di contestazione cosiddetta "aperta" nell'ambito di un primo procedimento e "chiusa" nell'ambito di un secondo, definito in primo grado con sentenza deliberata sei mesi dopo quella intervenuta nel primo processo;
conf., Cass. Pen., 6, 3.10.2013 n. 13.085, Amato, resa ancora in tema di reato associativo, in cui si è ribadito che laddove la contestazione sia formulata senza specificazione del termine finale della condotta, la pronuncia della sentenza di primo grado segna il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato, in quanto la condotta futura LLimputato trascende necessariamente l'oggetto del giudizio;
conf., ancora, Cass. Pen., 2, 22.3.2012 n. 23.695, Pmt in proc. Foti). La stessa difesa del D'AL, nei motivi aggiunti, ha richiamato la sentenza di questa Sezione del 4.7.2014 n. 41.727 rv 261987 che riguarda, peraltro, due contestazioni oggetto di due processi relativi a fatti associativi concernenti periodi tra i quali non vi era alcuna soluzione di continuità, nella quale, significativamente, accogliendo il ricorso LLimputato (che reclamava la "unicità" del fatto), si è tuttavia chiarito che la prima decisione non consente di "assorbire" totalmente la seconda contestazione ravvisando, infatti, la necessità di rivedere il trattamento sanzionatorio alla luce della maggior durata della affiliazione. E la modalità di rivisitazione del trattamento sanzionatorio a causa del protrarsi del vincolo per un lasso di tempo ulteriore rispetto a quello considerato nella prima decisione è proprio quello di operare un aumento di pena ai sensi LLart. 81 cod. pen.. In altri termini, al di là di considerazioni di ordine terminologico, la necessità, sul piano processuale di "definire" una condotta permanente sul piano temporale entro i limiti della contestazione (in caso di contestazione "chiusa") 13 ovvero entro quelli fissati dalla sentenza di primo grado (in caso di contestazione "aperta"), implica la necessità di dare rilievo alle condotte sopravvenute che, sul piano processuale, non possono essere "assorbite" in quelle già giudicate dovendosi perciò escludere il "bis in idem"; né, per altro verso, sul piano sanzionatorio. Proprio in tema violazione del principio del "ne bis in idem", questa Corte ha di recente ribadito che la preclusione derivante dal giudicato con riferimento ad un reato associativo (nel caso di specie quello previsto dall'art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309) presuppone non solo che il sodalizio oggetto dei due procedimenti sia identico sotto il profilo storico-naturalistico, occorrendo anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione LLassociato e la perdurante operatività LLorganizzazione (cfr., Cass. Pen., 6, 1.2.2018 n. 19.486, Bumbaca, in cui la Corte ha precisato che per valutare la coincidenza temporale tra il fatto oggetto di giudizio e quello coperto dal giudicato, si deve fare riferimento non solo alla data iniziale e finale delle due contestazioni, ma anche all'effettivo contenuto LLaccertamento per stabilire se, in concreto, ha riguardato un'estensione temporale superiore od inferiore rispetto a quella indicata nell'imputazione). Ed ancora, si è spiegato che il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere (cfr., Cass. Pen,. 6, 5.3.2015 n. 20.315, L.; cfr., anche, Cass. Pen., 3, 13.3.2001 n. 15.441, Migliorato, secondo cui il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere). Non è in definitiva ed in alcun modo possibile ritenere che la ulteriore "frazione" di condotta di partecipazione al medesimo sodalizio criminoso possa integralmente ritenersi "assorbita" nella condanna relativa ad una frazione temporale diversa.
5. Fatte queste considerazioni di carattere generale, si è accennato che entrambi gli odierni ricorrenti hanno lamentato il mancato riconoscimento della "unitarietà" della condotta contestata in questa sede rispetto a quella per la 14 quale era intervenuta la loro condanna con sentenza del Tribunale di Torre NU del 17-19.6.2009. Dagli atti allegati al ricorso proposto nell'interesse di UI D'AL risulta che, con la richiamata sentenza del Tribunale di Torre NU, UI D'AL e IO NT erano stati giudicati responsabili: al capo A) "in ordine al delitto p. e p. dall'art. 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 8 cod. pen., per aver partecipato all'associazione di tipo camorristico facente capo alla famiglia D'AL ed operante in Castellammare di Stabia che, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo... al fine di commettere una serie di indeterminata di delitti contro la persona ed il patrimonio e di conseguire e mantenere il controllo e l'esercizio in modo diretto e/o indiretto di attività economiche ed imprenditoriali, di realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e per altri anche mediante la realizzazione di attività estorsive ed usurarie nei confronti di imprese e commercianti della zona, utilizzati per la realizzazione delle finalità illecite sopra descritte, compiendo atti corruttivi nei confronti di appartenenti alle forze LLordine per garantirsi l'impunità e rivestendo D'AL UI e NT IO il ruolo di promotori ed organizzatori LLattività del clan ed avendo gli altri il compito di commettere singoli delitti in favore LLorganizzazione, collaborando principalmente al compimento delle attività estorsive, allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché al procacciamento, alla custodia ed all'occultamento delle armi e ricorrendo anche all'omicidio ai danni di persone appartenenti a gruppi avversi all'organizzazione; con l'aggravante di essere associazione armata. In Castellammare di Stabia, fino al mese di luglio del 2005 e, per D'AL UI, fino al mese di giugno 2005"; al capo E): "in ordine al delitto p. e p. dall'art. 74, commi 1, 2, 3, e 4 DPR 309 del 1990, art. 7 l. 203/91, per essersi associati tra loro al fine di commettere più delitti tra quelli previsti dagli artt. 73 e 80 DPR 309 del 1990, in relazione a sostanza stupefacente del tipo cocaina (...) avendo LE NI BA, NT IO e D'AL UI, diretto ed organizzato l'associazione ed avendo, tutti gli altri, partecipato con compito di procacciare, trasportare, confezionare, occultare e spacciare ingenti quantitativi di stupefacente del tipo cocaina. Con l'aggravante LLessere l'associazione armata e con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui al'art. 416bis cp ed allo scopo di agevolare l'associazione camorristica facente capo al clan D'AL attivo nel territorio di Castellammare di Stabia. In Napoli e Castellammare di Stabia fino a tutto il mese di luglio del 2005". 15 Giudicati il D'AL e l'NT responsabili di entrambi i reati loro ascritti, riuniti gli stessi nel vincolo della continuazione, i due erano stati condannati alla pena complessiva di anni 30 di reclusione ciascuno (cfr., pag. 242 della sentenza). Va allora immediatamente rilevato che, come correttamente segnalato dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata, il Tribunale di Torre NU aveva chiarito in maniera inequivocabile che "... i fatti oggetto LLodierno procedimento si riferiscono a condotte poste in essere a partire dal 2004 in quanto le attività di intercettazione, che costituiscono il nucleo probatorio del presente processo, sono state attivate dopo gli omicidi di ER e di AR, entrambi eseguiti nell'anno 2004, sicché, in assenza di un accertamento in concreto su fatti antecedenti al 2004, nei rispettivi giudizi sono state esaminate e valutate condotta partecipative e distinte e prive di alcuna interferenza sotto il profilo temporale" (cfr., pag. 69). In definitiva, pertanto, la sentenza in questione "copre" un arco temporale che va dal 2004 sino alla data della contestazione che, come si è visto, è "chiusa" al giugno-luglio del 2005. Nel contempo, i fatti oggetto di questo processo sono stati contestati in forma "chiusa" sino al mese di ottobre del 1997 sicché, come si è avuto modo di chiarire, anche l'accertamento giudiziale non può che essere riferito ad un arco temporale antecedente questa data. Per questa ragione, dunque, deve ritenersi assolutamente corretta, sulla scorta del predetto presupposto in "fatto", la affermazione della Corte di Appello che, nell'esaminare la richiesta principale avanzata dalle difese di entrambi gli odierni ricorrenti, ha dovuto considerare come tra i fatti oggetto del processo, contestati sino al mese di ottobre del 1997, e quelli oggetto del processo definito con la sentenza del Tribunale di Torre NU, vi fosse uno "iato" temporale di sette anni circa per i quali non vi era traccia alcuna della persistenza della loro adesione al medesimo sodalizio criminoso.
6. Con specifico riferimento alla posizione del D'AL, inoltre, la Corte di Appello ha richiamato la sentenza resa dal GUP di Napoli in data 21.10.2005 di fronte al quale l'odierno ricorrente era stato chiamato a rispondere: capo A) "del reato di cui all'art. 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 cod. pen., per avere partecipato all'associazione a delinquere di stampo camorristico facente capo alla famiglia D'AL di Castellammare di Stabia che, avvalendosi della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che deriva, ha per scopo la 16 commissione di delitti contro la persona ed il patrimonio, al fine di conseguire e mantenere il controllo e l'esercizio, in modo diretto e/o indiretto, di attività economiche ed imprenditoriali nel settore commerciale e dei servizi, e di realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e per altri ed avendo, in particolare, come obiettivo, il compimento delle seguenti attività illecite: a. Il controllo delle attività economiche... b. Il prelievo estorsivo di denaro presso i titoli di imprese edili e commerciali ... C. Il condizionamento LLattività amministrativa ... d. La detenzione d il porto illegale di armi ... Con l'aggravante, altresì, per QU e UI D'AL, di essere i promotori e costitutori della suddetta organizzazione. In Castellammare di Stabia, dal 2001, con condotta perdurante". Il GUP di Napoli, con la sentenza del 21.10.2005 (cfr., l'allegato al ricorso sottoscritto dagli Avv.ti Giaquinto e Somma), aveva assolto UI D'AL dal delitto di cui al capo A), per non aver commesso il fatto sostenendo (cfr., pagg. 151 e 152 e, poi, pagg. 180 e 182) che l'imputato non faceva parte del sodalizio capeggiato dal fratello QU e che, anzi, aveva alle proprie dipendenze un gruppo autonomo non essendovi inoltre prova che i due fratelli partecipassero, dividendoseli, dei profitti realizzati con le rispettive attività risultando invece che la loro attività estorsiva era rivolta spesso nei confronti delle medesime vittime;
in quel contesto, aveva definito UI D'AL quale soggetto dall'agire "criminalmente anarchico". Ecco, allora, che lo "iato temporale" di cui si è detto, e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non è il frutto di un "vuoto probatorio" ma, nel caso del D'AL, di un accertamento "negativo" operato con sentenza passata in giudicato in merito alla estraneità del ricorrente rispetto al sodalizio criminoso in quel momento capeggiato dal fratello. La stessa sentenza del Tribunale di Torre NU, nell'esaminare la posizione di UI D'AL (cfr., pagg. 65 e ssgg.), ha spiegato che le contestazioni esaminate in quella sede non "interferiscono" con quelle relative alla assoluzione pronunciata dal GUP di Napoli con la sentenza del 21.10.2005 sostenendo che i fatti ivi accertati avevano come periodo di riferimento gli anni dal 2001 al 2003 laddove i fatti di Torre NU si riferiscono, come già visto, a condotte che partono dal 2004. 17 Lo "iato temporale" di cui si è detto impone di ritenere infondato anche il motivo concernente la assenza di una assoluzione intervenuta per il reato di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990 come invece era avvenuto per il 416bis da parte del GUP di Napoli con la sentenza del 21.10.2005; non senza rilevare il GUP, nella sentenza di primo grado, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra il delitto associativo di cui al capo a) e quello di cui al capo f) sul rilievo secondo cui il traffico degli stupefacenti era una delle attività disimpegnate dalla associazione di stampo mafioso;
il GUP aveva a tal proposito sottolineato, infatti, che "... risulta dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ... evidente che i due odierni imputati, partecipi del clan D'AL, avessero fatto parte anche della più ristretta organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti in aderenza ad un medesimo disegno criminoso comprendente entrambe le partecipazioni..." (cfr., pag. 91 della sentenza di primo grado).
7. Per quanto riguarda la posizione LLNT, la difesa del ricorrente ha insistito, oltre che sulla "unicità" della condotta qui giudicata rispetto a quella oggetto del processo definito con la sentenza del Tribunale di Torre NU, sul riconoscimento, in via subordinata, del vincolo della continuazione tra le due condotte di reato;
sottolinea, a tal proposito, l'irragionevolezza della soluzione cui sono pervenuti i giudici di merito nel ritenere il vincolo della continuazione tra i fatti qui giudicati e quelli oggetto della sentenza della Corte di Appello di Napoli del 24.6.1991, irrevocabile il 10.2.1992, e nell'escluderlo, invece, con quelli oggetto della ormai più volte richiamata sentenza del Tribunale di Torre NU del giugno del 2008. Ebbene, con la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 24.6.1991 l'NT IO era stato giudicato responsabile (tra le altre imputazioni) del delitto di cui (capo A) all'art. 416bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen. per avere partecipato ad una associazione criminale di tipo camorristico che, valendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalla indotta condizione di assoggettamento ed omertà, e diretta alla commissione di delitti contro la persona quale l'eliminazione fisica degli avversari ed il patrimonio,- e concernenti altresì le armi, il traffico di stupefacenti ed il contrabbando, operando in contrapposizione violenta per la acquisizione del predominio con altra associazione criminale;
con l'aggravante per tutti della disponibilità di armi per il conseguimento delle indicate finalità e la aggravante altresì di cui al comma 2 per D'AL MI per aver diretto e promosso l'associazione criminosa in analisi. In Castellammare di Stabia e zone limitrofe fino al 21 aprile 1989 con condotta perdurante". 18 La condanna era divenuta irrevocabile a séguito del rigetto del ricorso in Cassazione. La condotta ivi esaminata, stante il carattere (sia pure in maniera non del tutto perspicua "aperto" della contestazione) deve ritenersi "definita" alla data della sentenza di primo grado, intervenuta il 22.12.1990. Correttamente, pertanto, il GUP aveva ritenuto il vincolo della continuazione tra i fatti qui giudicati (e contestati sino al mese di ottobre del 1997) e quelli giudicati con la sentenza della Corte di Appello di Napoli sopra richiamata e relativa a fatti in sostanziale continuità con questi ultimi (cfr., pagg. 18 e ssgg. della sentenza di primo grado). Altrettanto correttamente, invece, tale vincolo è stato escluso in relazione alle contestazioni mosse di fronte al Tribunale di Torre NU: oltre al dato temporale già sottolineato, già il GUP (cfr., pag. 91 della sentenza di primo grado) aveva spiegato che "... risulta impensabile che gli imputati, nel momento in cui presero parte al clan D'AL nel periodo oggi in contestazione, avessero previsto e voluto anche la direzione della diversa compagine associativa di cui alla citata sentenza del Tribunale di Torre Annunizata"); la Corte di Appello (cfr., pag. 4), a sua volta, ha fatto riferimento alla diversità della compagine associativa. Il dato non è stato acquisito arbitrariamente ma è stato ricavato dalla stessa sentenza del Tribunale di Torre NU che, esaminando la posizione di IO NT (cfr., pagg. 88-111 della sentenza), aveva richiamato la sentenza della Corte di Appello di Napoli 24.6.1991 per segnalare la affiliazione LLimputato, con ruoli ormai diversi, alla "pregressa e diversa composizione dello stesso clan" (cfr., ivi, pag. 110) per fatti del 1989. Si è sottolineato, anche recentemente, che anche in caso di contestazione in forma cosiddetta "aperta", la "identità del fatto", che rileva ai fini LLoperatività del principio del "ne bis in idem", non sussiste qualora, in relazione a periodi diversi, siano contestati all'imputato due diversi reati permanenti nell'ambito della stessa associazione (cfr., Cass. Pen., 6, 25.1.2018 n. 49.021, Costantino, resa in una attispecie in cui la Corte ha escluso la violazione di tale principio nel caso in cui, a fronte LLaccertamento di colpevolezza LLimputato relativo alla partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti fino a una certa data, gli si era contestato, in relazione a un periodo successivo, lo svolgimento della diversa condotta di organizzatore nell'ambito della medesima consorteria, che, pur se in continuità successoria con quella oggetto del precedente accertamento, aveva mutato, 19 almeno in parte, compagine e luoghi di commissione LLattività illecita;
conf. Cass. Pen., 6, n. 40899 del 2018, non massimata). In definitiva, quindi, non è censurabile dal punto di vista logico né tantomeno sotto il profilo giuridico, la affermazione della Corte di Appello che anche per l'NT ha escluso la "unicità" della condotta sul rilievo della assenza di riscontri alla partecipazione LLNT alla consorteria criminale tra il mese di ottobre del 1997 ed il 2004 a nulla valendo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che ne avrebbero attestato la organicità al clan D'AL a partire dagli anni '80 e non potendosi dare rilievo al dato di per sé generico della "notorietà" della persistenza del vincolo associativo nel tempo da parte di soggetti affiliati da lungo tempo. Va detto, inoltre, ed in relazione alle considerazioni svolte dalla difesa nel ricorso, che la sentenza di primo grado (cfr., ivi, pag. 87) aveva affermato che l'imputato era stato libero dal gennaio del 1993 (e per gran parte del 1994) sino al 19.2.2004 sicché la difesa non poteva far leva sulla affermazione secondo cui lo stato detentivo non fa venir meno, di per sé, la partecipazione al sodalizio;
né, a contrastare la affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, è stato prodotto un certificato di detenzione (pur evocato) ai fini della autosufficienza del ricorso. Le decisioni del GUP e della Corte di Appello non possono infine ritenersi manifestamente illogiche laddove, nel confermare il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati in questa sede e quelli di cui alla sentenza della Corte di Appello di Napoli del 24.6.1991, lo hanno escluso invece con riferimento a quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Torre NU stante, per l'appunto, la distanza temporale e la diversità della struttura della compagine su cui, in maniera non arbitrarie e pertanto non censurabile in questa sede, era stato fondato l'apprezzamento dei giudici di merito.
8. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19 novembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Pierluigi Cianfrocca SECONDA CIONE PENALE Gepping IL 10 GEN 2020 CANCELLIERE Claudia Pianelli 20 CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE La Corte di Cassazione - •Sename Vi zon sentence n. 16199/21 Sex Semale - "Revoca la sentenza della Corte Supreme she il 28 aprile 2021 : Ca razione - Search Sezione - emes it 19/11/2019 nei confronti di LE TO. Annulla la sentenza stella Corte di Appello пиокоdel 10/4/2018 limitatamente seta valutazione in orthine alla continuatione exuvia per nuovo Giudizio sul punto ad action rezione deck OR Hapol the Appello di Napoli". IL DIRETTORE E L RobertoCars D CASSA o 3/6/2021 A H C U S E T E N O I Z R O C *