Sentenza 21 maggio 2010
Massime • 1
Nei reati di malversazione e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, persona offesa è sempre il soggetto pubblico, sia esso lo Stato, l'Unione europea, ovvero un ente pubblico, trattandosi di reati posti a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica. Ne consegue che il privato denunciante, non assumendo la qualità di persona offesa, non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M..
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2010, n. 20847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20847 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 21/05/2010
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 844
Dott. CARCANO NI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 44013/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
persona offesa AC NI, nato a [...] il [...];
avverso il provvedimento del 29 dicembre 2008 emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catania, nel procedimento a carico di ZA VA, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le richieste del sostituto procuratore generale, Dott. Giovanni Galati, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento di archiviazione;
sentita la relazione del consigliere Dott. Fidelbo Giorgio. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
NI AC, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento di archiviazione emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catania nel procedimento a carico di VA ZA, indagato per il reato di cui all'art. 316- bis c.p.. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 408, 410 e 127 c.p.p., in quanto l'archiviazione è stata disposta de plano, nonostante la tempestiva opposizione ex art. 410 c.p.p., nonché l'assoluta carenza di motivazione sia in ordine alle ragioni che hanno impedito al giudice di prendere in considerazione l'opposizione, sia nel merito della stessa archiviazione, che è stata redatta su un foglio prestampato.
Il ricorso è inammissibile perché NI AC non è legittimato a ricorrere contro il provvedimento di archiviazione del G.i.p. non rivestendo la qualità di persona offesa.
Infatti, nel procedimento penale instaurato nei confronti di VA ZA sono stati ipotizzati i reati di malversazione e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316- bis c.p. e art. 316-ter c.p.), reati posti a tutela dell'interesse dello Stato o di un ente pubblico ovvero dell'Unione Europea, per la corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica, sicché persona offesa è sempre il soggetto pubblico, sia esso lo stesso Stato o l'Unione Europea ovvero un ente pubblico.
Nel caso di specie il procedimento in questione ha preso avvio dalla denuncia presentata da NI AC, amministratore della Chorus Consulting, nei confronti di VA ZA, titolare della omonima società, che però resta un mero denunciante, che avrebbe potuto, eventualmente, far valere pretese di natura civilistica nell'ambito del procedimento penale in qualità di danneggiato dai reati, ma che non è persona offesa e che per questo non aveva e non ha alcuna legittimazione ad attivare i meccanismi procedimentali previsti dagli artt. 408 e 410 c.p.p.. Giova precisare che in mancanza della qualità di persona offesa non gli sarebbe spettato neppure l'avviso della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., somma che, in considerazione del caso, si ritiene equo determinare in Euro 300,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010