Sentenza 11 dicembre 2013
Massime • 6
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, una volta disposto che le operazioni vengano eseguite utilizzando impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica, per la temporanea indisponibilità o inidoneità di questi ultimi, il pubblico ministero non è poi tenuto a verificare la permanenza di tale situazione, né, qualora la stessa venga successivamente meno, a proseguire l'attività di captazione ricorrendo esclusivamente agli impianti dell'ufficio procedente.
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., che ha natura oggettiva, è sufficiente che il prezzo, il profitto o il prodotto derivanti dai delitti posti in essere in esecuzione del programma criminoso dell'associazione a delinquere di stampo mafioso siano destinati a finanziare le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, non essendo necessario che tale controllo sia effettivamente assunto o mantenuto, ma solo che il finanziamento alimentato dalle fonti di provenienza illecita sia idoneo a conseguire tale risultato.
Il decreto con il quale il P.M. autorizza l'esecuzione delle operazioni di intercettazione presso impianti di pubblico servizio od in dotazione alla polizia giudiziaria, può richiamare "per relationem", al fine di giustificare l'esistenza delle condizioni concretanti il requisito della insufficienza o inidoneità degli impianti di Procura, il contenuto dell'attestazione dell'ufficio intercettazioni della stessa Procura circa l'indisponibilità dei predetti impianti, senza che sia necessario, al fine dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, produrre l'attestazione in questione.
I decreti di proroga delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche non devono riesporre le ragioni di eventuale indisponibilità della strumentazione esistente presso gli uffici della Procura che hanno legittimato il ricorso ad impianti esterni, ove non risulti in alcun modo, nè sia dedotta, una sopravvenuta disponibilità della strumentazione stessa.
Viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, la quale aveva ritenuto la sussistenza di circostanze aggravanti e determinato la pena in quella minima prevista dalla legge per il delitto circostanziato, esclude le indicate circostanze e, tuttavia, non ridetermina la pena nella misura del minimo edittale contemplato per il delitto non circostanziato. (Fattispecie relativa alla circostanza aggravante ad effetto speciale, prevista dall'art. 416 bis, quarto comma, cod. pen.).
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova. (Principio affermato in relazione ad intercettazioni disposte nell'ambito di indagini in materia di criminalità organizzata e presupponenti il requisito di "sufficienti indizi di reato", ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2013, n. 24661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24661 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 11/12/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI IA - Consigliere - N. 3227
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 9455/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AD GI, nato a [...] il [...];
2) AD LV, nato a [...] il [...];
3) RU PE, nato a [...] il [...];
4) PI SA, nato a [...] il [...];
5) Di CA PE, nato a [...] il [...];
6) ES NT, nato a [...] l'[...];
7) ES LV, nato a [...] il [...];
8) NO LV, nato a [...] il [...];
9) MI IN, nato a [...] il [...];
10) LÈ MA, nato a [...] il [...];
11) ET PE, nato a [...] il [...];
12) IS NC OL, nato a [...] il [...];
13) PR OF, nato a [...] il [...];
14) TO IO, nato a [...] il [...];
15) AN IO, nato a [...] il [...];
16) TO PE, nato a [...] il [...];
17) AV CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Palermo il 15.5.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. VOLPE PE, che ha concluso per: 1) l'inammissibilità dei ricorsi di RU PE, Di CA PE, ES NT, ES LV, NO LV, LÈ MA, TO IO, AN IO, AV CO e PR OF;
2) il rigetto dei ricorsi di AD LV, MI IN, IS NC OL e TO PE;
3) l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, per PI SA e ET PE, con rigetto, ne resto, dei rispettivi ricorsi;
4) la rettifica della pena inflitta ad AD GI nella misura di anni sei mesi dieci giorni venti di reclusione, con rigetto nel resto del ricorso;
uditi per le costituite parti civili "S.O.S. impresa Palermo"; "Solidaria s.c.s. onlus"; "Coordinamento delle vittime della mafia dell'usura e delle estorsioni"; "Confcommercio Palermo", "Comitato Addio Pizzo";
"F.A.I."; Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre Onlus;
Confindustria Palermo e Comune di ER, i rispettivi difensori, avv. Barcellona ed Amato, quest'ultimo anche in sostituzione dell'avv. Lanfranca, che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi, presentando distinte conclusioni scritte e note spese;
uditi per i ricorrenti i difensori di fiducia, avvocati Siniscalchi;
D'ZZ; Vella;
Bonsignore; Castronovo;
Priola; Giovinco;
LO Accorretti;
La BL e IS, che hanno tutti concluso per l'accoglimento dei ricorsi presentati nell'interesse dei rispettivi assistiti.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 25.10.2010 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo, in sede di giudizio abbreviato, condannava, tra gli altri imputati, gli attuali ricorrenti 1) AD GI;
2) AD LV;
3) RU PE;
4) PI SA;
5) Di CA PE;
6) ES NT;
7); ES LV;
8) NO LV;
9) MI IN;
10)LÈ MA;
11) ET PE;
12) IS NC OL;
13) PR OF;
14) TO IO;
15) AN IO;
16) TO PE;
17) AV CO, alle pene, principali ed accessorie, ed alle misure di sicurezza ritenute di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle costituite parti civili, in relazione ad una pluralità di delitti in materia di associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, (capi A e B); di estorsione, sia in forma tentata che consumata (capi E;
H, I;
L; M;
N), e favoreggiamento ex art. 378 c.p., entrambi aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, (capo O), nonché di stupefacenti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, (capo D).
2. Con sentenza pronunciata il 15.5.2012 la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza di primo grado, esclusivamente sotto il profilo sanzionatorio, in senso più favorevole agli imputati, nei confronti di RU PE, PI SA, ES LV, NO LV, MI IN, ET PE e TO PE, assolvendo il solo ET PE dal delitto di estorsione aggravata in concorso di cui al capo M), confermando, nel resto, l'impugnata sentenza.
3. Secondo l'impostazione accusatoria, sostanzialmente accolta dai giudici di primo e di secondo grado, la maggior parte degli attuali ricorrenti risultano avere partecipato alla organizzazione a delinquere di stampo mafioso nota come "Cosa Nostra" ed in particolare alla sua articolazione operante in una vasta area del comune e della provincia di Palermo, mentre alcuni di essi sono stati ritenuti responsabili di singoli delitti, alcuni dei quali non rientranti nel programma criminoso del sodalizio (capo O e capo D). La sentenza della corte territoriale, attraverso l'esame delle risultanze processuali, costituite dagli esiti dell'attività di indagine consacrati in diverse informative di polizia giudiziaria, dai risultati delle intercettazioni di conversazioni disposte dall'autorità giudiziaria e dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, ha ricostruito il ruolo svolto dagli imputati nei fatti per i quali è processo, che, come si è detto, riguardano anche reati diversi da quello di cui all'art. 416 bis c.p., prendendo specificamente in considerazione, in riferimento alla posizione di ciascuno dei ricorrenti, quanto affermato dal giudice per le indagini preliminari nella motivazione della sentenza di primo grado, di cui sono stati riportati integralmente ampi stralci, e le censure dedotte dagli imputati in sede di appello.
4. Avverso la sentenza della corte di appello di Palermo, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione, con autonomi atti di impugnazione, i predetti imputati per mezzo dei loro difensori, ad eccezione del solo ES NT, che ha proposto ricorso personalmente, articolando diversi motivi di ricorso.
5. Prima di procedere all'esame delle singole posizioni dei ricorrenti, ragioni di economia processuale e di ordine sistematico impongono di svolgere alcune considerazioni di carattere generale allo scopo sia di evitare inutili ripetizioni, che di illustrare i criteri cui questo Collegio intende attenersi nella valutazione dei ricorsi presentati dagli imputati.
5.1 Al riguardo, va, innanzitutto, rilevato che nell'esaminare i motivi di ricorso si procederà ad una lettura integrata delle sentenze di primo e di secondo grado, da considerare un prodotto unico, in quanto la decisione della corte territoriale e quella del giudice per le indagini preliminari hanno utilizzato criteri omogenei di valutazione e seguito un apparato logico argomentativo uniforme (cfr. Cass., sez. 3^, 1.2.2002-12.3.2002, n. 10163, Lombardozzi D., rv. 221116).
5.2 Opportuno, poi, appare soffermarsi brevemente sui principi in tema di inammissibilità del ricorso per Cassazione, posto che diversi sono i profili di inammissibilità di alcuni dei motivi posti a fondamento dei ricorsi presentati dagli imputati. Orbene, come è noto, una prima causa di inammissibilità va individuata nella genericità dei motivi di ricorso in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), determina l'inammissibilità
dell'impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. 6^, 30.10.2008, n. 47414, Arruzzoli e altri, rv. 242129; Cass., sez. 6^, 21.12.2000, n. 8596, Rappo e altro, rv. 219087).
È inammissibile, altresì, ai sensi del combinato disposto dell'art. 581, comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c), il ricorso per Cassazione fondato, come in molti dei ricorsi presentati dagli imputati, su motivi che ripropongono acriticamente stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. 4^,
18.9.1997 -13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., sez. 5^, 27.1.2005 - 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Cass., sez. 5^, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc. Tizzani e altri, rv. 207389).
Infine, ulteriore causa di inammissibilità deve individuarsi nella esposizione di censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, quindi, in quanto tali precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 1^, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507;
Cass., sez. 6^, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, rv. 235510; Cass., sez. 3^, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508). Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. 6^, 26.4.2006, n. 22256, Bosco, rv. 234148).
Da ultimo, infine, va rammentato che non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che indichi con adeguatezza e logicità le circostanze e le emergenze processuali che siano state determinanti per la formazione del convincimento del giudice, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata. Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Cass., sez. 2^, 12/02/2009, n. 8619).
5.3 Sempre in via preliminare appare opportuno svolgere alcune considerazioni generali sul reato di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto, dall'esame dei singoli ricorsi si evince che un motivo comune a molti ricorrenti è rappresentato proprio dalla contestata idoneità delle condotte poste in essere dagli imputati, come ricostruite dai giudici di merito, ad essere ricondotte al paradigma normativo di cui all'art. 416 bis c.p.. Va, dunque, evidenziato che la sussistenza del reato associativo di stampo mafioso, nelle diverse forme in cui la fattispecie legale declina le modalità di partecipazione del singolo al sodalizio in qualità di semplice partecipe (art. 416 bis c.p., comma 1) ovvero di organizzatore, dirigente o promotore (art. 416 bis c.p., comma 2), prescinde, al pari dell'ipotesi non qualificata, dalla commissione dei reati-fine, essendo sufficiente alla sua consumazione, come affermato da tempo dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, condivise da questo Collegio, la costituzione del vincolo tra i sodali con il programma di creare una forza di intimidazione al fine di utilizzarla per il perseguimento degli obiettivi associativi (cfr. Cass., sez. 1^, 1/7/1987, n. 9859, Ingemi, rv. 176676; Cass. sez. 1^, 21.10.1986, n. 6330, Musacco, rv. 176087), il che non esclude, ma, in un certo senso, limita al piano probatorio, la rilevanza della accertata partecipazione di determinati soggetti ai reati-fine effettivamente realizzati, nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo (cfr. Cass., sez. 2^, 13/7/1999, Amaro;
Cass., sez. 5^, 14/9/1991, Monaco;
Cass., sez. 6^, 23/11/2004, Tahiri). Non bisogna, tuttavia, trascurare il carattere speciale del reato di cui all'art. 416 bis c.p., su cui concordano dottrina e giurisprudenza, evidenziando come esso si caratterizzi, sotto il profilo attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati dell'intimidazione nascente dal vincolo associativo;
sotto il profilo passivo, per la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.
La tipicità della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., si coglie, dunque, non tanto negli scopi (pure essenziali per l'esistenza del reato) avuti di mira dai consociati che, come appare evidente dalla formulazione letterale dell'art. 416 bis c.p., al comma 3 possono essere rappresentati, a differenza di quanto previsto dall'art. 416 c.p., al comma 1 anche da eventi diversi dalla commissione di delitti ed, in ipotesi, anche leciti, inseriti, tuttavia, nell'orbita dell'illecito penale proprio in conseguenza delle modalità "mafiose" con cui vengono realizzati, ma, per l'appunto, nelle modalità attraverso cui l'associazione decide di manifestarsi e si manifesta concretamente: l'intimidazione ed il conseguente insorgere nei terzi di quella situazione di soggezione, che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità del sodalizio di stampo mafioso (cfr. Cass., sez. 1^, 10/2/1992, n. 3223, d'SA, rv. 189665; Cass., sez. 1^, 1/4/1992, n. 6784, Bruno, rv. 190539).
Se, dunque, l'elemento tipizzante del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., si presenta nei termini ora indicati, può a ragione affermarsi, come si legge in una recente decisione di legittimità condivisa da questo Collegio, che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all'associazione da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire, ad esempio, quale "uomo d'onore".
In motivazione la Suprema Corte ha, infatti, precisato che la qualità di "uomo d'onore" non è significativa di una adesione morale meramente passiva ed improduttiva di effetti al sodalizio mafioso, ma presuppone la permanente ed incondizionata offerta di contributo, anche materiale, in favore di esso, con messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto;
l'obbligo così assunto rafforza il proposito criminoso degli altri associati ed accresce le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale del sodalizio, (cfr. Cass., sez. 2^, 3.5.2012, n. 23687, D'IO e altri, rv. 253222). Tale arresto, peraltro, non rappresenta una voce isolata, ma si pone, piuttosto, in assoluta continuità con una serie di precedenti statuizioni, in cui, partendo dalla tradizionale nozione della partecipazione all'associazione a delinquere come condotta a forma libera, nel senso che qualunque azione, purché dotata di efficacia causale rispetto all'evento tipico, è costitutiva della materialità del fatto (cfr. Cass., sez. 1^, 27.1.1986, Scala), si sottolinea come la partecipazione ad un sodalizio criminoso di stampo mafioso possa configurarsi attraverso una molteplicità di contributi, che, al tempo stesso, costituiscono, sul piano probatorio, altrettanti indici rivelatori dell'esistenza del vincolo associativo, tutti contrassegnati proprio dalla intervenuta "messa a disposizione" del singolo a favore dell'associazione a delinquere. Si è, così, affermato che la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa. Nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come "uomo d'onore", ai fini anzidetti (cfr. Cass., sez. 2^, 21.12.2004, n. 2350, Papalia ed altri, rv. 230718). Può, dunque affermarsi, conclusivamente, che, in tema di associazione di stampo mafioso, la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione mafiosa a porre in essere attività delittuose, anche se di bassa manovalanza (come tagli di alberi, incendi, et similia), ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione, indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione e, quindi, dell'acquisizione della qualifica di "uomo d'onore", rappresenta univoco sintomo di inserimento strutturale nella compagine associativa e, quindi, di vera e propria partecipazione, ad un livello pur minimale, al sodalizio delinquenziale, mentre la "legalizzazione" con la qualifica di "uomo d'onore" costituisce uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale del sodalizio (cfr. Cass., sez. 5^, 21.11.2003, n. 6101, Bruno e altro, rv. 228058).
Ciò appare assolutamente conforme ai principi affermati in materia dalla nota sentenza "Mannino" delle sezioni unite del Supremo Collegio (richiamata dal ricorrente), che, evidenziando la natura "dinamica" del contributo che il singolo sodale deve apportare alla compagine associativa perché esso possa essere definito in termini di "partecipazione" ai sensi dell'art. 416 bis c.p., ne individua l'essenza proprio nella "messa a disposizione" del singolo in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Rileva, infatti, il Supremo Collegio nella sua più autorevole espressione che in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Precisa, inoltre, la Corte, nel corpo della motivazione, che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo (cfr. Cass., sez. un., 12.7.2005, n. 33748, Mannino, rv. 231670, nonché, nello stesso senso, Cass., sez. 1^, 11.12.2007, n. 1470, p.g. in proc. Addante e altri, rv. 238839).
6. Passando alla valutazione dei singoli ricorsi e dei relativi motivi, va esaminata, per prima, la posizione di IO NI, imputato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2, considerato componente di vertice del mandamento mafioso di Santa IA di Gesù - LA, con funzioni di dirigente dell'organizzazione.
L'AD GI, nel ricorso a firma degli avv. D'ZZ e Vella, lamenta: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 267 e 268 c.p.p., con riferimento al decreto di intercettazione d'urgenza n.
1083/08 emesso dal pubblico ministero il 4.4.2008, convalidato dal giudice per le indagini preliminari con decreto del 5.4.2008, che non risulta adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni che consentono l'utilizzo di impianti esterni per l'esecuzione della disposta intercettazione ambientale, in violazione del disposto dell'art. 268 c.p.p., comma 3, essendosi il pubblico ministero, nel motivare il suddetto decreto, limitato a rilevare l'insufficienza degli impianti della Procura, senza sottolineare l'indisponibilità degli stessi impianti;
ne', evidenzia il ricorrente, può soccorrere, ad integrare la carente motivazione del menzionato decreto, l'attestazione di indisponibilità di postazioni a firma del funzionario dell'ufficio intercettazione, contenuta in uno stampato, che, tuttavia, reca la stessa data del decreto di intercettazione, ma non l'orario, per cui non vi è alcuna certezza che nel momento in cui il suddetto decreto venne adottato, vale a dire alle ore 12.25 del 4.4.2009, gli impianti della procura fossero effettivamente indisponibili;
il suddetto vizio di motivazione, pertanto, secondo la prospettazione difensiva, si estende anche al decreto di convalida ed ai successivi decreti di proroga, rendendo inutilizzabili i risultati delle intercettazioni ambientali ai sensi dell'art. 271 c.p.p., comma 1; il ricorrente lamenta, inoltre, la mancanza di motivazione del suddetto decreto anche sotto un ulteriore profilo, riguardante il presupposto dell'urgenza e del grave pregiudizio che sarebbe potuto derivare alle investigazioni ove l'intercettazione non fosse stata disposta, ritenuto sussistente sulla base di una formula stereotipata, meramente riproduttiva del dato normativo, smentita, peraltro, dal ritardo con cui le operazioni di intercettazione hanno avuto inizio (in data 19.8.2008), rispetto alla data di adozione del decreto;
deduce, altresì, il ricorrente la violazione dell'art. 267 c.p.p., comma 4, per avere il pubblico ministero delegato l'attività di intercettazione a soggetti privati, operatori della ditta "Multicom s.r.l.", che non rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria;
rileva, ancora, il ricorrente che dalla nota dei CC. del comando provinciale di Palermo con la quale si chiedeva la prima proroga dell'attività di captazione ambientale, riportando lo stralcio di intercettazioni effettuate il 6.5.2008, si evince, per l'appunto, che le operazioni di intercettazione ambientale erano iniziate ben prima del 19.8.2008, vale a dire il 6.5.2008, per proseguire il 12 maggio, il 3 giugno ed il 27 giugno 2008, per cui, essendo stato redatto un unico verbale di avvenuta intercettazione ambientale in data 8.1.2009, in cui si da atto che le operazioni erano iniziate il 19.8.2008, senza fare riferimento alle pregresse intercettazioni, si è determinata una violazione sia dell'art. 268 c.p.p., comma 1, perché di tali intercettazioni non è stato redatto verbale, sia dell'art. 267 c.p.p., comma 3, sotto il particolare profilo, in quest'ultimo caso,
della impossibilità di verificare il rispetto dell'arco di tempo entro il quale le operazioni debbono svolgersi, con conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate il 6 maggio, il 12 maggio, il 3 giugno ed il 27 giugno del 2008, ai sensi dell'art. 271 c.p.p., comma 1, in quanto eseguite al di fuori del termine di durata di quaranta giorni delle intercettazioni disposte con il citato decreto, decorrente dal momento di inizio della esecuzione delle operazioni, fissato nel menzionato verbale alla data del 19.8.2008.
A tali rilievi la corte territoriale replicava, rilevando, sulla base dei brogliacci e della nota del 3.5.2012, a firma del comandante dei CC. del comando provinciale di Palermo prodotta dal procuratore generale nel giudizio di appello, che la data di inizio delle operazioni era stata indicata per un errore di battitura nel 19.8.2008, avendo avuto inizio le operazioni il 19.4.2008, risposta, a giudizio del ricorrente, da ritenersi illogica ed insufficiente, in quanto confonde la data di inizio delle operazioni con la data della redazione del processo verbale delle operazioni medesime, che, nel caso in esame, non è stata contestuale ovvero non è avvenuta;
2) la nullità ex art. 177 c.p.p., in relazione all'art. 142 c.p.p., della menzionata nota del 3.5.2012, inidonea a sostituire il reale processo verbale delle operazioni di captazione, in quanto a firma di un soggetto diverso dal maresciallo capo D'Acquisto ER, che aveva provveduto a redigere il verbale dell'8.1.2009, così come deve ritenersi del tutto generico il richiamo operato in motivazione agli atti di polizia giudiziaria formati grazie al riascolto dei supporti informatici;
3) violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente all'art.416 c.p., comma 2, art. 419 c.p.p., comma 2, e art. 131 disp. att. c.p.p., per non avere il pubblico ministero trasmesso al giudice per le indagini preliminari, con la richiesta di rinvio a giudizio, i decreti intercettativi n. 393/08 e n. 77/08, posti a fondamento del decreto n. 1083/08, con conseguente nullità derivata dell'avviso dell'udienza preliminare e di tutti gli atti conseguenti, ivi comprese le sentenze di primo e di secondo grado, nonché per omessa motivazione in ordine alle ragioni che hanno consentito l'utilizzazione del menzionato decreto n. 393/08, che sembrerebbe emanato in diverso procedimento e che, pertanto, poteva essere utilizzato nel presente procedimento solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 270 c.p.p., di cui il ricorrente lamenta comunque la violazione con riferimento al disposto del secondo comma del suddetto articolo;
4) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine sia alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto associativo, sia per la ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2, in quanto la corte territoriale, da un lato ha aderito acriticamente alle conclusioni del giudice di primo grado, laddove gli elementi da cui è stata desunta la partecipazione dell'AD all'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo A), con funzioni di vertice (costituiti dagli esiti del servizio di appostamento del 26.3.2008; dal contenuto della conversazione ambientale del 6.5.2008, del 12.5.2008, del 3.6.2008 tra il ricorrente, il padre AD LV, TO PE e PI SA;
dagli esiti dei servizi di osservazione relativi alla riunione dell'8.5.2008, cui avrebbero preso parte gli AD;
dalla conversazione ambientale del 27.6.2008 tra TO PE e PR OF;
dagli esiti dei servizi di osservazione effettuati sul territorio) sono assolutamente inidonei a dimostrare l'appartenenza mafiosa del ricorrente e meno che mai il ruolo di vertice che gli viene attribuito nel mandamento di S. IA del Gesù- LA, tenuto conto, tra l'altro, del significato dubbio degli esiti dei suddetti appostamenti e delle conversazioni intercettate, in cui l'AD GI si limita ad ascoltare i discorsi altrui, senza intervenire;
dall'altro non ha considerato elementi di segno opposto rispetto all'ipotesi accusatoria, costituiti dalla circostanza che nessuno dei collaboratori di giustizia conosceva l'AD GI e che dalle intercettazioni telefoniche disposte nei suoi confronti non è emersa nessuna conversazione riguardante fatti di "mafia";
5) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art.442 c.p.p., comma 2, in quanto la corte territoriale, nel rimodulare in senso più favorevole al reo la pena infittagli, nella misura di anni sette e mesi otto di reclusione, partendo da una pena base di anni dieci mesi quattro di reclusione, in conseguenza della esclusione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, non ha correttamente operato, dal punto di vista matematico, la riduzione di un terzo prevista per la scelta del rito, pari ad anni sei mesi dieci giorni venti di reclusione.
7. Tanto premesso il ricorso presentato nell'interesse di AD GI può essere accolto limitatamente al profilo del calcolo della pena infittagli, risultando gli altri motivi di ricorso inammissibili o infondati.
7.1 Ed invero inammissibili, sotto diversi profili, devono ritenersi i motivi di ricorso sintetizzati sub n. 1).
Il ricorrente, infatti, in violazione del principio della cosiddetta autosufficienza del ricorso, non ha allegato all'atto di impugnazione, ne' ha reso altrimenti accessibili alla cognizione di questo giudice di legittimità, il decreto autorizzativo n. 1083/08, in relazione al quale lamenta il vizio di motivazione, come pure il verbale relativo alla intercettazione ambientale dell'8.1.2009, documenti il cui accesso diretto è precluso al giudice di legittimità, essendo stato eccepito, in definitiva, con riferimento al suddetto verbale, non tanto un "error in procedendo", quanto piuttosto la mancanza di adeguata motivazione (cfr. Cass., sez. u., 31.10.2001, n. 42792, rv. 220092; Cass., sez. 1^, 17/01/2011, n. 5833, G.; Cass., sez. 6^, 08/07/2010, n. 29263, C. e altro, rv. 248192; Cass., sez. 6^, 08/07/2009, n. 31765, A.). Costituisce, infatti, orientamento consolidato in sede di giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato (come, ad esempio, nel caso della lamentata nullità dei processi verbali delle operazioni captative, in quanto privi di sottoscrizione del pubblico ufficiale che li aveva redatti), curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione, indicando la sua collocazione nel fascicolo ovvero allegandolo in copia al ricorso (cfr. Cass., sez. 2^, 20/03/2012, n. 25315, N. e altro, rv. 253073; Cass., sez. 6^, 24/01/2012, n. 25254, A. e altro, rv. 252895), onere, nel caso di specie, non adempiuto dal ricorrente. Tale orientamento, peraltro, ha già trovato compiuta espressione nel principio di ordine generale affermato dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, per il quale nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali -positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (cfr. Cass., sez. un., 16/07/2009, n. 39061, rv. 244329). Ulteriore e decisiva ragione di inammissibilità del motivo di ricorso sub n. 1) va individuata, altresì, nella circostanza che, come da tempo affermato da un orientamento assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, poiché la sanzione di inutilizzabilità degli esiti dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni disposta in via d'urgenza con decreto del pubblico ministero è prevista dall'art. 267 c.p.p. solo nel caso di mancata convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, intervenuta tale convalida (circostanza, quest'ultima, nel caso in esame, non contestata, anzi ammessa dagli stessi difensori del ricorrente, che, a pagina 3 del ricorso, indicano nel 5.4.2008 la data di adozione del suddetto decreto), resta sanato ogni vizio formale del provvedimento del pubblico ministero, ivi compresa la mancanza del requisito dell'urgenza (cfr. Cass., sez. 2^, 22/11/1994, n. 2533, Seminara;
Cass., sez. 1^, 22.4.2004, n. 23512, Termini, rv. 228245; Cass., sez. 6^, 16.7.2009, n. 35930, Iaria e altri, rv. 244872; Cass., sez. 5^, 16.3.2010, n. 16285, Baldissin e altro, rv. 247266).
Del tutto indimostrato, peraltro, risulta l'assunto difensivo secondo cui il pubblico ministero avrebbe delegato l'attività di intercettazione a soggetti privati, dipendenti della ditta "Multicom s.r.l.", avendo, al riguardo, la corte territoriale evidenziato come, in realtà "gli appartenenti alle ditte private che hanno materialmente fornito le apparecchiature" utilizzate dalla polizia giudiziaria per effettuare le intercettazioni, "sono stati legittimamente designati solamente come ausiliari tecnici senza alcuna responsabilità ed iniziativa nello svolgimento delle operazioni di registrazione e di ascolto delle conversazioni" (cfr. p. 40).
Puntuale e logicamente coerente appare, inoltre, la risposta della corte territoriale sulla questione relativa all'inizio delle operazioni di intercettazione alla data del 19.4.2008, come attestato nella nota del 3.5.2012, a firma del comandante dei CAbinieri del Reparto Operativo Nucleo Investigativo Comando Provinciale di Palermo, prodotta dal pubblico ministero nel corso del giudizio di appello, in cui viene dato atto che quando venne compilato il verbale datato 8.1.2009, per mera svista era stata riportata come data di inizio delle operazioni di intercettazione il 19.8.2009, anziché quella esatta del 19.4.2008, già indicata nel brogliaccio relativo agli ascolti.
Evidenzia, al riguardo la corte territoriale, che lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto a redigere ed a sottoscrivere il verbale dell'8.1.2009 (il maresciallo D'Acquisto ER), nel richiedere, con nota del 31.3.2008, in atti acquisita, "l'emissione del primo decreto di proroga aveva dato espressamente atto che il termine di validità dell'originario decreto, fissato in giorni quaranta, sarebbe scaduto il 28.5.2008, così rimanendo confermato dal medesimo estensore del succitato verbale di cui all'art. 268 c.p.p., comma 1, che le operazioni erano iniziate il precedente
19.4.2008", riscontrando, in tal modo, quanto attestato nella menzionata nota dei CC. del 3.5.2012 a proposito dell'errore di battitura che aveva trasformato la data del 19.4.2008 in quella del 19.8.2008 (cfr. p. 39).
Correttamente, dunque, la corte concludeva il suo percorso argomentativo rilevando come possa riscontrarsi una data certa di inizio delle operazioni attestata dal verbalizzante nelle forme richieste, antecedente a tutte le conversazioni utilizzate nella sentenza di primo grado ed idonea a fissare la scadenza dell'originario termine e pertanto di quelli successivi, relativi alle proroghe" (cfr. pp. 39-40). Peraltro, premesso che l'art. 268 c.p.p., comma 1, non richiede che la redazione del verbale avvenga contestualmente alla registrazione delle conversazioni intercettate, dovendosi distinguere nettamente il momento della registrazione da quello dell'ascolto e della verbalizzazione (cfr. Cass., sez. un., 26/06/2008, n. 36359, rv. 240395), nulla avrebbe impedito che alla verbalizzazione delle conversazioni intercettate il 6.5.2008; il 12.5.2008, il 3.6.2008 ed il 27.6.2008, si procedesse successivamente, spettando al ricorrente dimostrare che nel verbale dell'8.1.2009 non fosse riportato, sia pure sommariamente, il contenuto delle intercettazioni in questione, giusto il disposto dell'art. 268 c.p.p., comma 2. 7.2 Anche il motivo di ricorso sub. n. 2) appare inammissibile per manifesta infondatezza.
Del tutto inconferente, infatti, appare il richiamo all'art. 142 c.p.p., in tema di nullità dei verbali nel caso di incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto, posto che la nota prodotta all'udienza dell'8.5.2012 non può essere considerata, in tutta evidenza, alla stregua del verbale previsto dall'art. 268 c.p.p., atto che, nel caso in esame, come sottolinea la corte territoriale, riguarda tutte le operazioni di intercettazione eseguite e risulta redatto, nonché sottoscritto dal maresciallo D'Acquisto ER, circostanza non contestata dai difensori dell'imputato. Generico, infine, deve ritenersi l'ulteriore rilievo contenuto nel motivo di ricorso sub n. 2), il cui esame, peraltro, appare del tutto superfluo posto che la corte territoriale, come si è già detto nelle pagine precedenti, ha motivato esaurientemente sulle ragioni per cui l'indicazione nel verbale di esecuzione delle operazioni di intercettazione della data del 19.8.2008, al posto di quella del 19.4.2008, deve ritenersi un errore.
7.3. Inammissibili devono ritenersi anche le censure riportate sub n. 3).
I decreti intercettativi cui fanno riferimento i difensori del ricorrente, infatti, non sono allegati al ricorso, ne' sono stati resi altrimenti accessibili alla cognizione di questo giudice di legittimità. Peraltro la genericità dei rilievi difensivi al riguardo si evince dallo stesso ricorso, in cui i difensori dell'imputato si esprimono in termini meramente probabilistici sulla circostanza che il decreto n. 393/08 sia stato emanato in un diverso procedimento.
Nè va taciuto un ulteriore profilo di inammissibilità delle censure di cui si discute, in quanto attinenti a questioni dedotte in appello per la prima volta con la memoria depositata all'udienza dell'8.5.2008, come rilevato in motivazione dalla corte territoriale (p. 41), non contestata sul punto dal ricorrente, in violazione, dunque, dei termini stabiliti dall'art. 585 c.p.p., per proporre impugnazione e per presentare motivi nuovi, sulla cui natura perentoria non sussistono dubbi, in quanto, come chiarito dal Supremo Collegio, ove si consentisse l'introduzione di ulteriori motivi oltre quelli formulati con l'impugnazione o con lo specifico strumento dei motivi nuovi, si vanificherebbe la preclusione prescritta dalla citata disposizione (cfr. Cass., sez. 2^, 18/04/2008, n. 21035, rv. 240105).
Va, peraltro, sottolineata anche l'infondatezza dell'assunto difensivo, sotto un duplice profilo: da un lato, infatti, nessuna nullità è configurabile, ai sensi delle norme invocate, ed in particolare dell'art. 419 c.p.p., in conseguenza del mancato inoltro al giudice per le indagini preliminari, con la richiesta di rinvio a giudizio, dei decreti di intercettazione indicati dal ricorrente, dall'altro, come rilevato dalla corte territoriale (cfr. p. 41), ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime (cfr. Cass., sez. 1^, 21/10/2010, n. 38626 R., rv. 248665).
7.4 Infondato è il motivo di ricorso sub n. 4), che si pone ai confini dell'inammissibilità, in quanto con esso i difensori del ricorrente ripropongono sostanzialmente le medesime doglianze prospettate in appello.
Ed invero la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi, ha evidenziato come le risultanze processuali abbiano accertato il ruolo centrale svolto dall'AD GI, affiancatosi a PI SA nella carica di "reggente" del mandamento della "famiglia" mafiosa di LA - Santa IA di Gesù, nel periodo in cui lo stesso PI SA svolgeva anche il ruolo di "reggente" del limitrofo mandamento di RE, nel partecipare ai progetti di riorganizzazione delle articolazioni mafiose, che vedeva coinvolti, tra gli altri TO PE e PI SA.
In particolare, nel corso delle conversazioni intercettate, come correttamente sottolinea la corte territoriale, che testimoniano la frequenza degli incontri tra l'AD GI, loTO PE ed il PI SA e le particolari cautele da essi adottate per evitare di essere sorpresi, l'AD GI non si limitava a fare da spettatore, ma, partecipava, unitamente ai coimputati, alla elaborazione di strategie associative da attuare in un contesto criminale in cui ripetuti sono i richiami a noti esponenti di vertice dell'organizzazione mafiosa (come CC, Lo TI, ME AR), finalizzate allo scopo di riformare e di rafforzare la struttura organizzativa di "Cosa Nostra", per evitare che il sodalizio fosse investito da fenomeni degenerativi dello stesso tipo di quelli che avevano determinato lo sfaldamento delle associazioni camorristiche operanti nel territorio napoletano, vedendo, in tal modo, compromesso o, comunque, fortemente indebolito il proprio dominio sul territorio siciliano.
Dal contenuto delle conversazioni intercettate, come ben evidenziato dalla corte territoriale, che ha proceduto ad una disamina particolareggiata delle più significative di esse, emerge inequivocabilmente il ruolo di primo piano assunto all'interno della compagine mafiosa dall'AD GI, che, forte della carica rivestita e della sua personale "autorevolezza" criminale, che gli ha consentito di scalare il vertice dell'organizzazione mafiosa, nel quadro dell'accennato progetto di ristrutturazione dell'associazione, appare interessato a gestire direttamente "i rapporti con altri capimafia come il Lo TI" ed a occuparsi della "situazione interna di diversi mandamenti, come quelli di Trabia e TA VA", ponendosi, al tempo stesso, come artefice, insieme al padre AD LV, del riavvicinamento tra i PI SA e loTO PE, con il quale, tra le altre iniziative, essi valutavano l'ipotesi di un incontro con ME AR TE, attualmente latitante, ritenuto dagli investigatori il capo di "Cosa Nostra", proposto dalloTO PE e rifiutato dagli AD, con la motivazione, sintomatica dell'importanza della posizione assunta nell'organizzazione mafiosa, che sarebbe stato inutile incontrarsi con ME AR, in quanto il progetto di riorganizzazione di "Cosa Nostra" era da quest'ultimo non solo pienamente condiviso, ma addirittura promosso.
Sintomatica del ruolo assunto dall'AD GI è, poi, l'esplicita attribuzione del ruolo di capo mandamento operata dal padre in una delle conversazioni intercettate, cui partecipa anche lo TO PE, seguita dalle raccomandazioni di entrambi gli imputati (l'AD LV e lo TO PE) "di adoperare con saggezza i pertinenti poteri decisionali. Allo stesso tempo la corte territoriale, con motivazione intrinsecamente coerente, disattendeva i rilievi difensivi sulla mancanza di dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente da parte dei collaboratori di giustizia, osservando che tale assenza trova la sua giustificazione nella circostanza" che alcuni di loro (CO e LI) venivano arrestati prima ancora che la partecipazione mafiosa di AD GI assumesse piena visibilità e rilevanza esterna, mentre altri (come il NO) si trovavano ad operare in contesti privi di diretti contatti con il vertice di Santa IA del Gesù e comunque aventi un raggio di azione abbastanza circoscritto così da non potere verosimilmente acquisire conoscenze complete ed aggiornate sul ruolo degli AD specialmente in un periodo di continue trasformazioni e di manovre dietro le quinte".
Quanto all'esito negativo dei risultati delle intercettazioni telefoniche, anche in questo caso la replica della corte territoriale appare logicamente ineccepibile, laddove tale circostanza dimostra l'evidente prudenza con la quale gli AD affrontavano i temi riguardanti l'organizzazione mafiosa, riservati solo alle conversazioni che si svolgevano di persona e non attraverso il mezzo telefonico (cfr. pp. 43-49 della sentenza oggetto di ricorso). Proprio in considerazione del ruolo assunto all'interno dell'organizzazione mafiosa, dunque, del tutto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di potere configurare a carico dell'AD GI la qualità di dirigente ed organizzatore del sodalizio criminoso in parola, posto che per dirigente ed organizzatore deve intendersi colui, che, come l'imputato, rispetto ad un gruppo già costituito, ne sovraintende l'attività complessiva e assume funzioni decisionali (cfr. Cass, sez. 5^, 21/12/1998, Barbanera;
Cass., sez. 5^, 22.11.2012, n. 18491, rv. 255431).
7.5 Fondata, invece, è la censura difensiva prospettata sub n. 5). Ed invero la corte territoriale, una volta limitata l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P., coMMA 2, con esclusione delle circostanze aggravanti di cui al suddetto art. 416 bis c.p., comma 4 e 6 per difetto di contestazione, è giunta ad infliggere all'AD GI la pena finale di anni sette e mesi otto di reclusione, partendo da una pena base di anni dieci mesi quattro di reclusione, su cui ha operato la diminuzione di un terzo prevista per la scelta del giudizio abbreviato. In tale percorso si annida, tuttavia, un errore di calcolo, in quanto la riduzione di un terzo prevista dalla legge sulla pena base come innanzi determinata, conduce ad una pena di diversa entità, pari ad anni sei mesi dieci e giorni venti di reclusione.
A tale errore può e deve porsi rimedio in questa sede, posto che la Corte di cassazione, nella sua funzione istituzionale, anche in riferimento alla sentenza emessa con il rito speciale, può direttamente ricondurre nei limiti legali la sanzione inflitta in misura illegale qualora venga in considerazione un mero errore materiale o di calcolo (cfr. Cass., sez. 4^, 29/11/2006, n. 5287, P.).
8. Sulla base delle svolte considerazioni l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio in ordine alla posizione di AD GI, limitatamente al trattamento sanzionatorio che si ridetermina nella misura di anni sei mesi dieci giorni venti di reclusione, con rigetto, nel resto, del ricorso proposto nell'interesse del suddetto imputato.
9. Con il ricorso a firma dell'avv. Girolamo D'ZZ IO TO, imputato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., comma 1, (capo A), deduce con il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso censure comuni a quelle denunciate da AD GI, che non possono essere accolte per le ragioni già espresse nelle pagine dedicate alla posizione del coimputato AD GI, alla cui lettura si rimanda.
9.1 Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta, altresì, violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto associativo, in quanto la corte territoriale, da un lato ha aderito acriticamente alle conclusioni del giudice di promo grado, laddove gli elementi da cui è stata desunta la partecipazione dell'AD LV all'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo B) (costituiti dagli esiti del servizio di appostamento del 26.3.2008 e dal contenuto della conversazione ambientale del 6.5.2008) sono assolutamente inidonei a dimostrare in cosa sia consistito il contributo fornito dal ricorrente al sodalizio mafioso di appartenenza, tenuto conto, tra l'altro, del significato dubbio degli esiti dei suddetti appostamenti e delle conversazioni intercettate;
dall'altro non ha considerato elementi di segno opposto rispetto all'ipotesi accusatoria, costituiti dalle dichiarazioni di PR OF, nonché dalle circostanze che nessuno dei collaboratori di giustizia conosceva l'AD LV e che dalle intercettazioni telefoniche disposte nei suoi confronti non è emersa nessuna conversazione riguardante fatti di "mafia.
9.2 Con il quinto motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui, invece, a suo avviso ricorrono le condizioni.
10. Infondato è il motivo di ricorso sub n. 4), che, al pari di quanto si è già detto trattando la posizione del figlio AD GI, si pone ai confini dell'inammissibilità, in quanto con esso i difensori del ricorrente ripropongono sostanzialmente le medesime doglianze prospettate in appello.
Ed invero anche in questo caso la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi, ha evidenziato come le risultanze processuali consentono di affermare che l'AD LV ha assunto la qualità di "uomo di onore", con posizione autorevole all'interno del mandamento di LA-Santa IA del Gesù, come si evince dalla sua partecipazione attiva agli incontri tra il figlio AD GI e TO PE di cui si è fatto riferimento trattando la posizione di AD GI. In questa prospettiva la motivazione della sentenza impugnata appare coerente con le risultanze processuali, che valutate complessivamente, cioè nelle loro reciproche connessioni, e non in maniera parcellizzata, come fatto dal ricorrente, dimostrano il fondamentale ruolo svolto da AD LV nel favorire il dialogo tra il figlio AD GI e loTO PE e, quindi, il riavvicinamento tra quest'ultimo all'importante "famiglia" mafiosa dei PI, di cui AD GI era diretta espressione, nell'ambito del progetto di riorganizzazione di "Cosa Nostra" di cui si è parlato in precedenza, al quale l'AD LV partecipa in prima persona, come plasticamente evidenziato, tra l'altro, dal contenuto delle conversazioni intercettate il 6.5.2008 (in cui gli AD sottolineano di condividere il progetto di riorganizzazione di "Cosa Nostra" con il già menzionato ME AR TE e l'AD LV, al pari degli altri interlocutori, rivendica la necessità di osservare le regole proprie del sodalizio criminoso al quale appartengono). Può, dunque condividersi, sotto il profilo della correttezza delle valutazioni effettuate al riguardo da entrambi i giudici di merito e della pregnanza logico-giuridica del percorso motivazionale seguito, la conclusione secondo cui il successivo avvio dei colloqui tra PI SA, TO PE ed AD GI, dimostri inequivocabilmente come l'AD LV, anche in forza della considerazione di cui godeva negli ambienti mafiosi, abbia adempiuto egregiamente al suo compito (cfr. pp. 50-57 della sentenza oggetto di ricorso).
Apparendo, dunque, l'AD LV un soggetto integralmente e stabilmente inserito, con un ruolo attivo, nella vita criminale di "Cosa Nostra", cui è legato da un consapevole rapporto di appartenenza organica, impegnato nello sforzo di rilancio dell'organizzazione, del tutto correttamente la corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado in ordine alla sua responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., comma 1. 11. Inammissibile per manifesta infondatezza appare il motivo di ricorso sub n. 5, in quanto la corte territoriale ha specificamente motivato in ordine al mancato riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, individuandone la causa ostativa nella particolare capacità criminale dimostrata dall'AD, nonostante l'età avanzata, nel collaborare attivamente al progetto di riorganizzazione di "Cosa Nostra", favorendo, al tempo stesso, il disegno di assicurare alla sua famiglia, per il tramite del figlio AD GI, un ruolo egemonico nel mandamento di LA (cfr. p. 58).
In tal modo la corte territoriale ha puntualmente assunto al suo onere motivazionale.
Ed invero le valutazioni riguardanti la concessione delle attenuanti generiche sono sottratte al sindacato di legittimità quando non sono frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (cfr. Cass., sez. 3^, 23/05/2012, n. 40566, D.B.S.). Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è, infatti, sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva dal reato ed alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, come nel caso in esame in cui la corte territoriale ha fatto esplicito riferimento alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere dell'imputato, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 4^, 14/06/2012, n. 40048). 12. Va ora affrontato il ricorso, a firma dell'avv. Giovinco, presentato nell'interesse di LV EP, imputato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., comma 1, e ritenuto componente della "famiglia" mafiosa di RE.
Il ricorrente lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, art. 533 c.p.p., comma 1, e art. 416 bis c.p., in quanto, premesso che il ricorrente è già
stato condannato con sentenza irrevocabile emessa il 30.9.2004 per la sua appartenenza a cosa nostra sino al 3.6.2002, la prova della sua partecipazione al suddetto sodalizio anche per il periodo successivo risulta inammissibilmente fondata solo su di una pluralità di chiamate di correo, costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CO, AS GE e NO, che non sono idonee a riscontrarsi vicendevolmente, anche in ragione della genericità e della approssimazione delle suddette dichiarazioni, che non attribuiscono all'imputato alcun fatto concludente da cui poter desumere la sua fattiva partecipazione al sodalizio de quo, successiva al 30.9.2004;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, ritenute sussistenti solo alla luce di fatti notori circa le modalità di azione di Cosa Nostra e della famiglia di RE, laddove, con particolare riferimento alla circostanza aggravante di cui al del menzionato art. 416 bis c.p., comma 6, andava, invece, specificamente dimostrato un effettivo e consapevole reimpiego finanziario da parte del RU PE o dei suoi correi di capitali provenienti da illecite attività, specificando in quali attività economiche tali capitali siano stati utilizzati. 13. Il ricorso del RU PE appare parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei termini che seguono.
14. Infondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso. Ed invero del tutto generiche appaiono le doglianze del ricorrente sulla genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, utilizzate da entrambi i giudici di merito per affermare la responsabilità penale del RU PE in ordine al delitto ascrittogli.
Allo stesso tempo inconferente si presenta il rilievo sulla impossibilità per più chiamate di correità o di reità de relato di riscontrarsi reciprocamente.
Come è noto, infatti, secondo un recente orientamento giurisprudenziale affermato dalla Suprema Corte nella sua composizione più autorevole, cui questo Collegio ritiene di doversi uniformare, a chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore (cfr. Cass, sez. U., 29.11.2012, n. 20804, rv. 29.11.2012)in presenza di una serie di condizioni puntualmente indicate dalla Suprema Corte, che, nel caso in esame non hanno formato oggetto di specifiche doglianze da parte del ricorrente. Inammissibile, inoltre, appare il rilievo sulla mancata indicazione, da parte dei collaboratori di giustizia, di comportamenti concludenti da cui potere desumere la partecipazione del RU PE al sodalizio mafioso, in quanto con esso il ricorrente si limita a riproporre acriticamente censure già disattese dalla corte territoriale, involgenti, peraltro, questioni di merito. Anche in questo caso, infatti, la corte di appello di Palermo, con motivazione approfondita ed immune da vizi, ulteriormente supportata dagli argomenti forniti dalla sentenza di primo grado, ha dimostrato come le risultanze processuali, a partire dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CO, AS GE e NO, consentono di affermare che il RU PE, anche dopo il 3.6.2002 ha operato all'interno dell'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui si discute, prima entrando in contatto con il PI SA, dopo l'arresto dei OT, "in vista del riassetto degli equilibri del mandamento di RE", per poi assumere "un ruolo di peso sempre maggiore nel territorio di Villaggio Santa Rosalia", intrattenendo rapporti con "uomini di onore di altro mandamento dello spessore del Lo TI, che, non solo aveva riferito al NO della qualità di "uomo d'onore" rivestita dal RU PE, ma si era direttamente rivolto proprio a quest'ultimo per affidargli la delicata gestione della richiesta estorsiva formulata in danno del titolare di un esercizio commerciale sito in piazza Indipendenza.
Peraltro, in quest'ultimo caso, trattandosi di notizie che il NO aveva assunto all'interno della medesima associazione criminosa alla quale apparteneva, al pari del collaboratore, anche il RU PE, in quanto della richiesta estorsiva egli aveva appreso direttamente dalla vittima, che si era rivolta a lui chiedendo il suo appoggio, nonché per essere stato rimproverato per il suo interessamento alla vicenda dal LÈ MA e dal Lo TI, secondo il quale doveva interessarsene il solo RU PE, non può nemmeno parlarsi di una chiamata di correità de relato.
Come chiarito, infatti, dal Supremo Collegio con condivisibile decisione, che richiama ulteriori precedenti in tal senso, in tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa (cfr. Cass., sez. 1^, 6.5.2010, n. 23242, rv. 247585). Nè va taciuto che la corte territoriale ha compiuto una puntuale disamina delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sottolineandone la completezza, la precisione (ed al riguardo non può non rilevarsi come ciascuno di essi individui la propria fonte diretta di conoscenza e le circostanze delle rispettive acquisizioni conoscitive) e l'idoneità a riscontrarsi reciprocamente, operando una puntuale disamina delle ragioni difensive, al fine di disattenderle (cfr. pp. 91-102).
In tal modo, delineata la figura del RU PE come quella di un soggetto a disposizione della compagine associativa di stampo mafioso, integralmente e stabilmente inserito nelle dinamiche criminali di "Cosa Nostra", cui è legato da un consapevole rapporto di appartenenza organica, con significativi compiti di controllo del territorio, del tutto correttamente la corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado in ordine alla sua responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., comma 1. 15. Un particolare approfondimento meritano le doglianze prospettate sub n. 2).
15.1 Ed invero la corte territoriale si è specificamente soffermata circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, affermando, da un lato la natura oggettiva di tali circostanze, dall'altro come se ne possa desumere la configurabilità sulla base "delle risalenti, notorie e immutate caratteristiche di Cosa Nostra, intesa come organizzazione unitaria di cui le singole famiglie costituiscono solo un'articolazione" (cfr. pp. 102-103), conformemente a quanto statuito da diversi arresti del Supremo Collegio (che, peraltro, non vengono indicati).
15.2 Orbene siffatto percorso argomentativo non convince in pieno. Le conclusioni cui perviene sul punto la corte territoriale appaiono assolutamente condivisibili, con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, in quanto in questo caso esse si inseriscono in un consolidato ed incontestabile alveo giurisprudenziale affermatosi in sede di legittimità, condiviso dal Collegio sulla natura della menzionata circostanza aggravante e sulla individuazione dei criteri da seguire per affermarne la sussistenza. La circostanza aggravante della disponibilità delle armi di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 5, infatti, è configurabile a carico di ogni partecipe il quale sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, non sussistendo, attesa l'ampia formulazione dell'art. 59 c.p., comma 2, logica incompatibilità tra l'imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base e quella a titolo di colpa di un elemento accidentale come la circostanza in questione (cfr. Cass., sez. 2^, 31/01/2006, n. 6259, M.), potendosi ben ritenere, come affermato dalla Suprema Corte, che la circostanza della stabile dotazione di armi da parte della organizzazione mafiosa denominata "Cosa nostra", costituisca fatto notorio non ignorabile da chi ne fa parte (cfr. Cass., sez. 1^, 18.4.1995, n. 5466, Farinella, rv. 201650; Cass., sez. 1^, 28.9.1998, n. 13008, Bruno e altri, rv. 211901). Come è stato evidenziato, infatti, non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritenga la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, qualora quest'ultimo reato sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente a "cosa nostra", anche nel caso in cui sia provato solamente il possesso di una pistola a carico di un solo appartenente.
Tale affermazione trova fondamento nell'esperienza giudiziaria la quale consente di ritenere dato storicamente accertato e conclamato il carattere armato di detta organizzazione criminale. D'altra parte, la norma richiede la semplice "disponibilità di armi" da parte dell'associazione e non l'effettiva utilizzazione delle stesse (cfr. Cass., sez. 6^, 14.12.1999, n. 5400, D'IO e altri, rv. 216149;
Cass., sez. 6^, 8.3.2012, n. 11194, Lupo, rv. 252177; Cass., sez. 2^, 27.9.2012, n. 2833, P.C. AD e altri, rv. 254295). Nè, ai fini del riconoscimento di tale aggravante, si richiede l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento in fatto della disponibilità di un armamento, quale desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale (cfr. Cass., sez. 5^, 6.10.2003, n. 957, Camiti e altri, rv. 228519).
Peraltro la stessa corte territoriale ha evidenziato come il dato storico della disponibilità di armi da parte dei componenti del mandamento di RE in cui il RU PE ha operato per anni e la sussistenza della circostanza aggravante di cui si discute, è stato accertato con sentenze passate in giudicato, acquisite agli atti del procedimento, anche nei confronti dello stesso RU PE (cfr. p. 103).
15.2 A conclusioni diverse deve pervenirsi in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6. Non ignora questo Collegio che nella giurisprudenza di legittimità si è affermato un orientamento secondo cui la circostanza aggravante prevista nell'art. 416 bis c.p., al comma 6 che si configura ove le attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale ne risponde per il solo fatto della partecipazione, dato che - appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo comune che "cosa nostra" opera nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pone in essere in esecuzione del suo programma criminoso - un'ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che sia a tale organizzazione affiliato è inconcepibile (cfr. Cass., sez. 2^, 28/01/2000, n. 5343, Oliveri;
Cass., sez. 2^, 31/01/2006, n. 6259, M.).
Tanto premesso ritiene il Collegio, conformemente ad un orientamento affermatosi di recente, che, pur non potendosi negare la natura oggettiva di tale circostanza aggravante, occorra procedere in maniera più rigorosa nel delimitare la sfera di operatività del "fatto notorio" e dell'esperienza storica, al fine condivisibile di evitare che il considerevole aumento di pena previsto per la circostanza aggravante in parola sia inflitto sulla base di una sorta di presunzione assoluta, che esoneri, indebitamente, il giudice dall'obbligo di motivare specificamente in ordine alla sussistenza di un effettivo investimento in attività economiche da parte dell'associazione criminale di stampo mafioso, attraverso i suoi componenti, dei proventi delle proprie attività illecite, in modo da farle entrare o mantenere nella propria sfera di dominio, essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo (cfr. Cass., sez. 5^, 25.1.2012, n. 12251, rv. 252172). Non va, tuttavia, trascurato che, stante la letterale formulazione normativa di cui all'art. 416 bis c.p., è sufficiente, per l'integrazione della menzionata circostanza aggravante, che il prezzo, il prodotto o il profitto derivanti dai delitti posti in essere in esecuzione del programma criminoso dell'associazione a delinquere di stampo mafioso siano destinati a finanziare le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, non essendo, dunque, necessario che tale controllo sia effettivamente assunto o mantenuto, ma solo che il finanziamento alimentato dalle fonti di provenienza illecita sia idoneo a conseguire tale risultato, in linea con il modello legale della fattispecie tipica, in cui assume valore decisivo, ai sensi dell'art. 416 bis c.p., al comma 3 la natura degli scopi avuti di mira dagli associati.
Orbene nessuna indagine del genere è stata compiuta dalla corte territoriale, che si è limitata ad affermare del tutto genericamente (cfr. p. 103) che il mandamento di RE "si è rivelato sempre in grado...... di potere reinvestire il ricavato di innumerevoli delitti nelle tante iniziative economiche prese poi di mira dai provvedimenti di sequestro e confisca (si pensi a quelli disposti nel processo "Gotha" nei confronti del OT ed altri associati)". 16. Sulla base delle svolte considerazioni l'impugnata sentenza va, quindi, annullata nei confronti di RU PE, limitatamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte di appello di Palermo, che provvederà a colmare l'indicata lacuna motivazionale uniformandosi ai principi di diritto in precedenza affermati, fermo restando il rigetto nel resto del ricorso dell'imputato.
17. Va ora affrontata la posizione di DI AR EP, imputato del delitto di cui al capo B), ritenuto componente della "famiglia" mafiosa di TA VA.
Nell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Candiotta, il ricorrente lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 267, 268, 270 e 271 c.p.p., con riferimento ai decreti autorizzativi delle intercettazioni n. 2543/07 e n. 1457/08, in quanto privi di motivazione sulla permanenza dei presupposti originari, limitandosi essi a richiamare per relationem una identica richiesta di proroga della polizia giudiziaria, e, con particolare riferimento al decreto n. 2543/07, perché con tale decreto il pubblico ministero autorizzava l'uso di impianti esterni senza motivare adeguatamente in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti di legge, rilevando, altresì, come la corte territoriale, nel rigettare sul punto il relativo motivo di appello, abbia commesso un evidente errore nell'affermare che nello stesso giorno, vale a dire il 27.6.2007, il pubblico ministero, con separato provvedimento, aveva disposto che le operazioni si svolgessero presso gli impianti della procura della Repubblica, in quanto, in realtà, il decreto in questione è stato emesso in data 28.9.2007 e non in data 27.6.2007 e nel relativo fascicolo non vi è traccia di alcun diverso provvedimento del pubblico ministero di modifica o di rettifica.
2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta appartenenza DE CA PE al sodalizio mafioso di cui si discute, desunta dalle dichiarazioni de relato dei collaboratori di giustizia AS GE, GN PE, NO e CO, che non appaiono convergenti e non hanno trovato adeguati riscontri individualizzanti, non avendo, inoltre, la corte territoriale adeguatamente valutato il mancato riconoscimento in fotografia del ricorrente da parte del AS GE nel corso dell'interrogatorio del 21.10.2008 e la circostanza che, come si evince dalla sentenza di primo grado, incaricato della riscossione del pizzo presso l'esercizio commerciale cui si fa riferimento nella conversazione del 3.5.2008, era stato tale AS LA, così come il giudice di appello ha omesso di motivare in ordine alla formulata richiesta di qualificazione della condotta del ricorrente in termini di concorso esterno nel delitto associativo.
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, alla entità del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle generiche.
L'avv. Accorretti, dal suo canto, nel ricorso a sua firma, reitera ed arricchisce i rilievi del co-difensore in ordine alla insufficienza del materiale probatorio a delineare una partecipazione del Di CA PE a "cosa nostra", soprattutto in ragione della inidoneità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, alla omessa considerazione dell'ipotesi alternativa di concorso esterno nel reato associativo, alla insussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6. 18. Il ricorso del Di CA PE deve ritenersi fondato limitatamente al profilo riguardante la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, risultando inammissibili ovvero infondati tutti gli altri motivi di ricorso.
19. Inammissibili per le ragioni già esposte trattando la posizione di AD GI, alla cui lettura si rimanda, appaiono le censure relative ai decreti di intercettazione.
Da un lato, infatti, premesso che in tema di intercettazioni, l'onere di motivazione dei decreti, sia di convalida di quelli emessi in via di urgenza dal pubblico ministero, sia di proroga, è assolto anche per relationem, mediante il richiamo al provvedimento del pubblico ministero e alle note di polizia, con implicito giudizio di adesione ad essi (cfr. Cass., sez. 1^, 10/02/2010, n. 9764, rv. 246518), profilo sul quale si sofferma diffusamente la corte territoriale spiegando le ragioni che giustificavano le successive proroghe, stante la perdurante operatività dell'attività associativa di tipo mafioso che aveva dato origine all'attività di intercettazione (cfr. p. 161), va rilevato che i decreti innanzi indicati, in violazione del principio della cosiddetta autosufficienza del ricorso, non sono stati allegati agli atti di impugnazione, ne' sono stati resi altrimenti accessibili alla cognizione di questo giudice di legittimità (così come non sono stati allegati, ne' specificamente indicati i diciassette decreti di proroga che, secondo l'assunto difensivo, sarebbero stati adottati, in assenza dei presupposti di legge).
Dall'altro, come si è detto, la convalida del decreto d'intercettazione da parte del giudice per le indagini preliminari (circostanza non contestata dall'imputato) preclude ogni questione circa i requisiti per il ricorso agli impianti esterni (cfr. Cass., sez. 4^, 22/10/2008, n. 45700, S., rv. 242001). Nè va taciuto che il decreto con il quale il pubblico ministero autorizza l'esecuzione delle operazioni di intercettazione presso impianti di pubblico servizio od in dotazione alla polizia giudiziaria, può richiamare per relationem, al fine di giustificare l'esistenza delle condizioni concretanti il requisito della insufficienza o inidoneità degli impianti di Procura, il contenuto della attestazione dell'ufficio intercettazioni della procura della Repubblica circa l'indisponibilità dei predetti impianti (cfr. Cass., sez. 1^, 24/02/2011, n. 42892, A. e altro, rv. 251505), senza che sia necessario, dunque, al fine dell'adempimento dell'obbligo di motivazione che grava sul pubblico ministero, produrre la suddetta attestazione.
Ne consegue che non appare fondato il rilievo difensivo secondo cui, in relazione al citato decreto n. 2543/07, tale richiamo, in esso contenuto, non costituirebbe una motivazione sufficiente, in quanto non sarebbe stata allegata al suddetto decreto alcuna certificazione attestante l'indisponibilità e l'insufficienza degli impianti in dotazione alla procura della Repubblica.
Nè i decreti di proroga delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche devono riesporre le ragioni di eventuale indisponibilità della strumentazione esistente presso gli uffici della Procura che hanno legittimato il ricorso ad impianti esterni, ove non risulti in alcun modo, ovvero non sia stata dedotta, una sopravvenuta disponibilità della strumentazione stessa (cfr. Cass., sez. 2^, 16/03/2010, n. 24194, rv. 247661). 20. Inammissibili devono ritenersi gli ulteriori motivi di ricorso sulla ritenuta appartenenza del Di CA PE al sodalizio mafioso di cui si discute perché essi si risolvono, da un lato in evidenti censure sul merito della valutazione delle risultanze processuali, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, non consentite in questa sede di legittimità, dall'altro nella mera acritica riproposizione delle doglianze prospettate in sede di appello, disattese dalla corte territoriale, mentre inammissibile per assoluta genericità appare il rilievo difensivo sulla possibilità di configurare a carico dell'imputato l'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa. La corte territoriale, del resto, con motivazione approfondita ed immune da vizi logici, ha operato una puntuale valutazione del materiale probatorio, costituito dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AS GE, GN PE e CO, indicando anche specificamente, allo scopo di disattendere le doglianze difensive al riguardo, le ragioni per le quali il Di CA PE deve essere identificato in "PE u terremotu", nome con il quale viene indicato dai suddetti collaboratori di giustizia, ricorrente nelle conversazioni intercettate. Vero è che la corte territoriale non ha preso in considerazione il mancato riconoscimento fotografico del Di CA PE da parte del AS GE;
si tratta, tuttavia, di una omissione del tutto irrilevante, non compromettendo l'iter logico seguito dal giudice di appello per identificare "PE u terremotu" nel Di CA PE.
Il AS GE, infatti, ha comunque attribuito al Di CA PE il soprannome di "PE u terremotu", e tale circostanza (non contestata dal ricorrente), si salda alle dichiarazioni del GN PE, che, per l'appunto, riferiva il suddetto soprannome ad un uomo il cui cognome era Di CA PE, ed a quelle del CO, il quale riconosceva nella fotografia raffigurante il Di CA PE proprio "PE u terremotu", indicato, infine da tutti i menzionati collaboratori come il gestore di una rivendita di olio ed altri ricambi per veicoli a motore nel quartiere della Zisa di Palermo. Una volta eliminato ogni dubbio sulla identificazione di "PE u terremotu" nel Di CA PE, la ponderata valutazione complessiva delle indicate risultanze processuali ha condotto la corte di appello palermitana a delineare correttamente la figura dell'imputato come quella di un soggetto a disposizione della compagine associativa di stampo mafioso, integralmente e stabilmente inserito nelle dinamiche criminali di "Cosa Nostra", ed in particolare nel mandamento di TA VA, in cui era inquadrata la "famiglia" della Zisa, al quale egli è legato da un consapevole rapporto di appartenenza organica, con significativi compiti di trasmissione di messaggi tra le diverse articolazioni mafiose operanti sul territorio, di controllo delle attività illecite che si svolgevano nel quartiere, di riscossione delle tangenti estorsive (come si evince dalla conversazione intercettata il 3.5.2008 tra il RI ed il ON) (cfr. pp. 151-166).
Del tutto coerentemente con siffatta valutazione, dunque, la corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado in ordine alla responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., comma 1, non potendo la sua condotta, in tutta evidenza, essere qualificata in termini di semplice "concorso esterno", che, come è noto, prescinde per definizione dalla esistenza del "pactum sceleris", con riferimento alla consorteria criminale, e della "affectio societatis", in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata dalla legge penale (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 2^, 29/11/2012, n. 47602, M., rv. 254105). 21. In ordine alle censure riguardanti l'entità della pena ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, se ne deve rilevare l'inammissibilità, sia perché attinenti al merito, sia perché manifestamente infondate.
La corte territoriale ha specificamente motivato in ordine al mancato riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, individuandone la causa ostativa nella gravità del reato, vale a dire in uno dei parametri indicati dall'art. 133 c.p., in rapporto alla condotta concretamente posta in essere dal Di CA PE ed alle conseguenze che ne sono derivate, valutata di intensità tale da prevalere sulla incensuratezza del ricorrente (cfr. pp. 166-167).
In tal modo la corte territoriale ha puntualmente assunto al suo onere motivazionale, come già evidenziato nelle pagine che precedono, trattando, al punto n. 11, l'identica questione prospettata nell'interesse di AD LV, alla cui lettura, pertanto, si rimanda.
22. Con riferimento alle doglianze relative alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, valgono le stesse considerazioni già svolte trattando nelle pagine precedenti, ai punti n. 15.1 e n. 15.2, le identiche questioni proposte con il ricorso di RU PE, alla cui lettura si rimanda per evidenti ragioni di economia espositiva. Anche nel caso del Di CA PE, dunque, va condivisa la decisione della corte territoriale riguardante la circostanza aggravante ex art. 416 bis c.p., comma 4, dovendosi ritenere logicamente insostenibile ed assolutamente confliggente con l'esperienza storico-processuale in materia di mafia, che "Cosa Nostra" nelle sue articolazioni territoriali, come il mandamento di TA VA, non abbia, attraverso i suoi affiliati, la disponibilità di armi funzionali ad assicurare, con mezzi cruenti, il suo predominio.
Alla stessa conclusione non può giungersi, invece, in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, di cui la corte territoriale ha affermato la sussistenza sulla base del generico rilievo (cfr. p. 166) "che nel mandamento di TA VA, operante in una vasta e ricca zona della città, si sono registrati da sempre...ingenti reinvestimenti di proventi illeciti in iniziative economiche e in particolare nel settore dell'edilizia", omettendo di svolgere quei necessari approfondimenti, indicati nella parte della presente motivazione dedicata al RU PE, cui si rimanda, ai quali il giudice di merito non può sottrarsi. 23. Sulla base delle svolte considerazioni l'impugnata sentenza va, quindi, annullata nei confronti di Di CA PE, limitatamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte di appello di Palermo, che provvederà a colmare l'indicata lacuna motivazionale uniformandosi ai principi di diritto in precedenza affermati, fermo restando il rigetto nel resto del ricorso dell'imputato.
24. Passando ad esaminare la posizione di FR IN, che il giudice per le indagini preliminari ha condannato per il solo reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, di cui al capo d), con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 del medesimo testo normativo, va rilevato che l'imputato, con il ricorso presentato personalmente l'imputato lamenta: 1) violazione di legge in relazione all'art. 521 c.p.p., per avere la corte di appello, confermando in tal modo la sentenza di primo grado, condannato il ES NT per un episodio di illecita importazione di cocaina dal Brasile, verificatosi, secondo quanto riferito dal collaboratore di giustizia CO, nel giugno del 2007, laddove l'imputazione fa riferimento al periodo settembre-ottobre 2007;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ES NT per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in quanto le dichiarazioni al riguardo del collaboratore di giustizia CO non sono dotate di idonei riscontri esterni;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
25. Il ricorso del ES NT non può essere accolto e va, pertanto, rigettato.
26. Ed invero, con riferimento al primo dei motivi di impugnazione, se ne deve rilevare la infondatezza, in quanto, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, la diversità fra la data del fatto indicata nella imputazione e quella ritenuta nella sentenza di condanna non integra la nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 521 e 522 c.p.p., qualora non abbia concretamente comportato una reale compromissione dei diritti difensivi (cfr. Cass., sez. 1^, 15/04/2009, n. 19334, rv. 243776; Cass., sez. 5^, 31/01/2013, n. 10196, M., rv. 254658). Orbene nel caso in esame nessuna reale compromissione dei diritti difensivi del ES NT è ravvisabile.
Come, infatti, correttamente rilevato dalla corte territoriale trattando la posizione del PI SA, alla quale la motivazione della sentenza impugnata rimanda nel rigettare il motivo di appello proposto nell'interesse del ES NT, comune al PI SA, posto che quest'ultimo, ES NT e ES LV sono stati ritenuti colpevoli del medesimo reato di cui al capo d), già il giudice per le indagini preliminari nella sentenza di primo grado ha evidenziato come, alla luce delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia CO EA, il "fatto" per il quale i suddetti imputati sono stati condannati va considerato alla stregua di un'unica operazione di acquisto e di importazione dal Brasile, ove risiedeva ES NT, fratello di ES LV, di dieci chilogrammi di pasta di coca (cocaina), che nei mesi successivi veniva sottoposta ad un processo di raffinazione in un casolare nella disponibilità dei ES, per essere, poi, smerciata nel mercato della tossicodipendenza. Dal mancato specifico riferimento nel capo d'imputazione all'acquisto della cocaina in Brasile ed alla conseguente importazione in Italia, eventi, come dichiarato dal CO, verificatisi nel giugno del 2007, cui si collegano le successive attività di raffinazione e smercio dello stesso quantitativo di droga, poste in essere nel periodo di tempo indicato nella contestazione (ottobre-novembre 2007), non può, dunque, desumersi un difetto di correlazione tra l'imputazione contestata ed il fatto ritenuto in sentenza (che comprende, per l'appunto, anche l'acquisto in Brasile e l'importazione in Italia), in quanto, come correttamente osservato dalla corte territoriale "l'imputato è stato certamente in grado di dal fatto ritenuto in sentenza che costituisce l'esatta rappresentazione di quanto prospettato dalle fonti di prova illustrategli già con il provvedimento custodiale", a partire dalle dichiarazioni rese dal CO in occasione degli interrogatori del 28.1; 31.1.; 6.2 e 8.4 del 2008 (cfr. pp. 169; 114-118; 127 della sentenza oggetto di ricorso).
27. Inammissibili devono ritenersi gli ulteriori motivi di ricorso suo n. 2) perché essi si risolvono, da un lato, in evidenti censure sul merito della valutazione delle risultanze processuali, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, non consentite in questa sede di legittimità, dall'altro nella mera acritica riproposizione delle doglianze prospettate in sede di appello, disattese dalla corte territoriale. La corte territoriale, del resto, con motivazione approfondita ed immune da vizi logici, ha operato una esaustiva valutazione del materiale probatorio, costituito innanzitutto dalle dichiarazioni del chiamante in correità CO, correttamente ritenute dotate di un elevato grado di attendibilità intrinseca ed estrinseca per la precisione e coerenza della sua narrazione (il collaboratore di giustizia, tra l'altro, ha riconosciuto in fotografia il ES NT, indicandolo come il fratello di ES LV, e grazie alle sue informazioni gli inquirenti giungevano all'abitazione del ricorrente, in Casteldaccia, dove avveniva l'attività di raffinazione della cocaina acquistata in Brasile), proveniente, dunque, da un soggetto che ha preso direttamente contezza degli eventi narrati, entrando personalmente in contatto con i fratelli ES, dai quali aveva ricevuto una parte della cocaina importata, che aveva provveduto a smerciare.
Nel disattendere, dopo un esame puntuale delle stesse, le doglianze difensive sul valore delle dichiarazioni accusatorie del CO, la corte territoriale ha, inoltre, individuato idonei elementi di riscontro a tali dichiarazioni nell'esito della perquisizione operata nell'abitazione di ES NT, dove veniva rinvenuta una sostanza chimica (acido solforico) utilizzabile per la preparazione di sostanze stupefacenti ed, in particolare, per la raffinazione della cocaina grezza, una bilancia elettronica di precisione ed un bidone contenente un alone biancastro;
nel contenuto della conversazione intercorsa tra il PI SA ed il ES LV intercettata il 7.2.2008, avente ad oggetto la perquisizione domiciliare innanzi indicata ed il conseguente sequestro operato dalla polizia giudiziaria;
la conversazione intercettata nel carcere di ME-Gazzi tra PI SA e PI ET il 18.10.2007, avente ad oggetto un nuovo viaggio di ES LV per acquistare sostanza stupefacente;
gli accertati spostamenti tra il Sud America e la Sicilia, nel periodo indicato dal CO, dei fratelli ES. Particolare rilievo in questo contesto, secondo un limpido e condivisibile percorso argomentativo, viene attribuito dai giudici di merito al rinvenimento nell'abitazione del ES NT della sostanza e degli oggetti innanzi indicati, la cui destinazione alla raffinazione ed al confezionamento di dosi di stupefacente è sancita dal contenuto della citata conversazione tra il PI SA ed il ES LV, in cui, come evidenziato dal giudice per le indagini preliminari nella sentenza di primo grado, il PI SA, preso atto dell'avvenuto sequestro, si preoccupava del fatto che, nonostante il bidone fosse stato lavato accuratamente proprio da ES LV, le forze dell'ordine, con la loro strumentazione tecnica, avrebbero potuto rinvenire le tracce dello stupefacente, circostanza che puntualmente si verificava: le analisi tecniche effettuate dal "R.I.S" di ME sul bidone contenente l'alone biancastro rinvenuto all'esito della perquisizione nell'abitazione del ES NT hanno, infatti, accertato la presenza di cocaina al suo interno (cfr. pp. 114-118; 169-171).
Non appare revocabile in dubbio, dunque, che le menzionate circostanze di fatto rappresentino elementi di riscontro con valenza individualizzante, idonei, in quanto tali, a supportare le dichiarazioni accusatorie del CO sul coinvolgimento di ES NT, di ES LV e di PI SA nell'attività di importazione, detenzione e cessione della cocaina proveniente dal Brasile, che ha dato origine alla contestazione di cui al capo d).
La chiamata in correità o in reità, infatti, non può di per sè sola costituire prova piena della responsabilità e necessità, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., di riscontri, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che, come nel caso in esame, abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato e possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 1^, 26/10/2006, n. 1263, rv. 235800; Cass., sez. 3^, 10/12/2009, n. 3255, rv. 245867). 28. In ordine alle censure riguardanti l'entità della pena ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, se ne deve rilevare l'inammissibilità, sia perché attinenti al merito, sia perché manifestamente infondate.
La corte territoriale ha specificamente motivato in ordine al mancato riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, individuandone la causa ostativa nella gravità del reato, in rapporto alla condotta concretamente posta in essere dal ES NT, e nella sua capacità a delinquere, vale a dire in entrambi i parametri indicati dall'art. 133 c.p., (cfr. pp. 171-172). In tal modo la corte territoriale ha puntualmente assunto al suo onere motivazionale, come già evidenziato nelle pagine che precedono, trattando, al punto n. 11, l'identica questione prospettata nell'interesse di AD LV, alla cui lettura, pertanto, si rimanda.
29. L'imputato MO FR, condannato in primo grado per il delitto di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso cui al capo b), nel ricorso a firma dell'avv. Genovese, lamenta esclusivamente violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte territoriale negato in suo favore il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, e art. 62 bis c.p., di cui, ad avviso dell'imputato, ricorrono i presupposti, non avendo la corte territoriale considerato che dalle risultanze processuali emerge l'inequivocabile contributo fornito dal collaboratore allo sviluppo delle indagini, come pure la sua completa dissociazione dall'ambiente mafioso di riferimento. 30. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
31 Ed invero, con dichiarazione pervenuta il 24.10.2013 ilPR OF ha rinunciato al proposto gravame, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 2, lett. d).
32. Va ora esaminata la posizione di FR TO, ritenuto componente della "famiglia" mafiosa di LA, condannato per il delitto di cui al capo b), in qualità di semplice partecipe dell'associazione mafiosa, e per il delitto in materia di stupefacenti di cui al capo d).
L'imputato, nel ricorso a firma degli avv. Giovinco e Priola, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al decreto di intercettazione d'urgenza n. 2487/08 adottato dal pubblico ministero, sulla sussistenza delle condizioni, a partire dalla proroga disposta il 6.11.2007, per autorizzare l'uso di impianti per le intercettazioni diversi da quelli della procura della Repubblica, non risultando dagli atti alcuna prova della permanenza della situazione di inidoneità e di indisponibilità dei suddetti impianti;
in relazione, invece, al decreto n. 2469/08, evidenzia il ricorrente che non si rinviene agli atti l'attestazione sulla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica cui fa riferimento lo stesso decreto per motivare il ricorso agli impianti esterni;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza del ES LV alla famiglia di LA, fondata su di un compendio probatorio, rappresentato dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia CO EA, generiche e non dotate di idonei riscontri estrinseci individualizzanti, in violazione dell'art. 192 c.p.p., non potendosi considerare tale il contenuto della conversazione intercettata il 19.12.2007, avente ad oggetto una semplice vicenda personale che coinvolge il AT LV, amico del ES LV, priva di rilevanza associativa, senza, peraltro, che la corte territoriale abbia considerato quanto rilevato e dimostrato in sede di appello dalla difesa a dimostrazione dell'esistenza di rapporti di stretta amicizia tra l'imputato ed il PI SA, che giustifica la frequentazione fra i due uomini;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto in materia di stupefacenti di cui al capo C), in quanto, ad avviso del ricorrente, le dichiarazioni del CO non possono essere riscontrate ne' dal contenuto della intercettazione ambientale del 18.10.2007, che fa riferimento a fatti diversi, avendo il collaboratore fissato nel giugno 2007 il momento della importazione della droga dal Brasile, nè dagli esiti della perquisizione effettuata nell'abitazione del ES NT, fratello del ricorrente, stante la non dimostrata riferibilità di tale abitazione anche al ES LV, e nemmeno nel contenuto della conversazione intercettata in carcere tra PI SA ed il padre, in quanto non risulta dimostrato che in tale conversazione i due uomini facessero riferimento proprio all'operazione di importazione di droga di cui si discute e che il "T SP di cui essi parlano sia proprio il ES LV;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6. 33 Come per altri imputati anche il ricorso del ES LV va accolto limitatamente alle doglianze relative alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, risultando infondati o inammissibili gli altri motivi di ricorso. 34. Ed invero, quanto alle censure riguardanti i decreti di intercettazione d'urgenza disposti dal pubblico ministero, non può non rilevarsi, come già detto, che la convalida del decreto d'intercettazione da parte del giudice per le indagini preliminari (circostanza non contestata, anzi dimostrata dallo stesso imputato che ha allegato al ricorso i decreti di convalida emessi dal giudice per le indagini preliminari il 22.9.2007 ed il 30.9.2008) preclude ogni questione circa i requisiti per il ricorso agli impianti esterni (cfr. Cass., sez. 4^, 22/10/2008, n. 45700, S., rv. 242001). Va, in ogni caso ribadito, con particolare riferimento alle doglianze prospettate in relazione al decreto n. 2487/07, che i decreti di proroga delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non devono riesporre le ragioni di eventuale indisponibilità della strumentazione esistente presso gli uffici della procura della Repubblica che hanno legittimato il ricorso ad impianti esterni, ove non risulti in alcun modo, ovvero non sia stata dedotta, una sopravvenuta disponibilità della strumentazione stessa (cfr. Cass., sez. 2^, 16/03/2010, n. 24194, rv. 247661). Come già osservato trattando il ricorso del Di CA PE, va, infine, rilevato che il decreto con il quale il pubblico ministero autorizza l'esecuzione delle operazioni di intercettazione presso impianti di pubblico servizio od in dotazione alla polizia giudiziaria, può richiamare per relationem, come nel caso del decreto n. 2469/2008, allegato al ricorso, al fine di giustificare l'esistenza delle condizioni concretanti il requisito della insufficienza o inidoneità degli impianti di Procura, il contenuto della attestazione dell'ufficio intercettazioni della procura della Repubblica circa l'indisponibilità dei predetti impianti (cfr. Cass., sez. 1^, 24/02/2011, n. 42892, A. e altro, rv. 251505), senza che sia necessario, dunque, al fine dell'adempimento dell'obbligo di motivazione che grava sul pubblico ministero, produrre la suddetta attestazione.
Ne consegue che non appare fondato il rilievo difensivo secondo cui, in relazione al citato decreto n. 2469/2008, tale richiamo, in esso contenuto, non costituirebbe una motivazione sufficiente, in quanto non sarebbe stata allegata al suddetto decreto alcuna certificazione attestante l'indisponibilità e l'insufficienza degli impianti in dotazione alla procura della Repubblica.
35. Inammissibili devono ritenersi gli ulteriori motivi di ricorso sintetizzati sub n. 2) e n. 3), perché essi si risolvono, da un lato in evidenti censure sul merito della valutazione delle risultanze processuali, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, non consentite in questa sede di legittimità, dall'altro nella mera acritica riproposizione delle doglianze prospettate in sede di appello, disattese dalla corte territoriale, mentre inammissibile per assoluta genericità appare il rilievo difensivo sulla possibilità di configurare a carico dell'imputato l'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa. 35.1 Con particolare riferimento alla ritenuta partecipazione del ES LV al sodalizio di stampo mafioso di cui al capo B), si osserva che la corte territoriale, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici, ha operato una approfondita valutazione del materiale probatorio, costituito innanzitutto dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia CO EA.
Attraverso un percorso argomentativo dotato di intrinseca coerenza logica, in cui, come per tutte le altre posizioni, le risultanze probatorie sono state valutate criticamente confrontandole con i rilievi prospettati nei motivi di appello, la corte territoriale ha evidenziato come il ES LV debba considerarsi un uomo a "disposizione" dell'associazione mafiosa per il compimento di atti intimidatori sul territorio, nonostante, come chiarito dallo stesso CO, egli non fosse stato formalmente affiliato, godendo della fiducia incondizionata del PI SA, il quale gli corrispondeva uno "stipendio" di cinquecento Euro al mese, che veniva annotato "sul libro cassa della famiglia di RE". Correttamente la corte territoriale individua, inoltre, idonei riscontri individualizzanti alla chiamata di correità del CO in due circostanze: 1) l'abitudine del PI SA di farsi accompagnare dal ES LV in occasione degli incontri con altri esponenti mafiosi come AC ON, capo della "famiglia" di Monreale, abitudine di cui il giudice di appello sottolinea l'evidente incompatibilità con la pretesa difensiva di ricondurre il rapporto tra i due imputati alla semplice dimensione amicale;
2) il contenuto delle conversazioni intercettate nel corso di un incontro presso Villa Medea, in cui,
nell'interloquire con AT LV su di una questione che interessava diversi gruppi mafiosi (si trattava del rilascio, da imporre a tale AN IO, di un immobile adibito a deposito per materiale edile, di cui il AT LV ed il figlio CA RO volevano tornare in possesso, dopo averlo locato al suddetto AN IO, questione per la quale CA RO si era rivolto a PI SA, il quale gli aveva suggerito di coinvolgere nella soluzione del problema anche il AC ON, capo della "famiglia" mafiosa nel cui territorio si trovava il deposito) il ES LV sottolinea e rivendica la comune appartenenza, sua e dei PI SA, alla medesima associazione mafiosa, nel momento in cui "spiegava ai CA che loro, una volta chiamati in causa per risolvere la questione non avrebbero potuto permettersi che non fossero riconosciute le prerogative mafiose che vantavano", che sarebbero state sicuramente soddisfatte una volta rimesso in libertà PI ET, padre di PI SA, in considerazione, in tutta evidenza, dell'assoluta "caratura" criminale di quest'ultimo. Non appare, dunque, revocabile in dubbio, in considerazione della nozione di riscontri esterni individualizzanti accolta dalla giurisprudenza di legittimità, riportata in sede di esame della posizione di ES NT sub punto n. 27, alla quale si rimanda, che le dichiarazioni del CO siano estrinsecamente attendibili, non essendo, pertanto, configurabile alcuna violazione dell'art. 192 c.p.p.. Può in definitiva concludersi che del tutto coerentemente con la richiamata valutazione del materiale probatorio la corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado in ordine alla responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., comma 1, ritenendo ES LV soggetto integralmente e stabilmente inserito nelle dinamiche criminali di "Cosa Nostra", ed in particolare nel mandamento di RE, al quale egli è legato da un consapevole rapporto di appartenenza organica, in cui spicca l'attività di stretta collaborazione con PI SA. 35.2 In relazione alla affermata responsabilità del ES LV per il delitto di cui al capo d), ragioni di economia espositiva impongono di rimandare alla lettura delle considerazioni già svolte nelle pagine precedenti, trattando il ricorso di ES NT, valide anche per la posizione del ES LV, evidenziandosi l'importanza del contenuto delle menzionate conversazioni intercettate il 7.2.2008 ed il 18.10.2007, su cui si sofferma in particolare la corte territoriale, che, peraltro, a proposito di tale ultima conversazione, risolve in maniera logicamente convincente anche il tema della identificazione del "T SP di cui parlano PI SA e PI ET in ES LV, rilevando come quest'ultimo "appena due giorni dopo sarebbe in effetti partito nuovamente per il Brasile, facendosi poi raggiungere dal fratello ES NT e mantenendo dal Sud America contatti con il PI SA con ambigui riferimenti come quelli relativi alle condizioni metereologiche ed al cambio dell'olio (cfr. pp. 172-184). 36. Con riferimento alle doglianze relative alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, valgono le stesse considerazioni già svolte trattando nelle pagine precedenti, ai punti n. 15.1 e n. 15.2, le identiche questioni proposte con il ricorso di RU PE, alla cui lettura si rimanda sempre per evidenti ragioni di economia espositiva. Anche nel caso del ES LV, dunque, va condivisa la decisione della corte territoriale riguardante la circostanza aggravante ex art. 416 bis c.p., comma 4, dovendosi ritenere logicamente insostenibile ed assolutamente confliggente con l'esperienza storico-processuale in materia di mafia, che "Cosa Nostra" nelle sue articolazioni territoriali, come i mandamenti di RE e la famiglia di LA in cui ha operato il ES LV, non abbia, attraverso i suoi affiliati, la disponibilità di armi funzionali ad assicurare, con mezzi cruenti, il suo predominio, come dimostrato, peraltro, con riferimento alle suddette articolazioni dalle acquisizioni processuali indicate dalla corte territoriale (cfr. p. 184).
Alla stessa conclusione non può giungersi, invece, in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, di cui la corte territoriale ha affermato la sussistenza sulla base del generico rilievo (cfr. p. 184) che le menzionate articolazioni di "Cosa Nostra" "....si sono rivelate in grado..... di poter reinvestire il ricavato di innumerevoli delitti nelle attività economiche prese negli anni di mira da tanti provvedimenti di sequestro e confisca (si considerino i possedimenti intestati a nome prestanome dal OT)", omettendo di svolgere quei necessari approfondimenti, indicati nella parte della presente motivazione dedicata al RU PE, cui si rimanda, ai quali il giudice di merito non può sottrarsi.
37. Sulla base delle svolte considerazioni l'impugnata sentenza va, quindi, annullata nei confronti di ES LV, limitatamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte di appello di Palermo, che provvederà a colmare l'indicata lacuna motivazionale uniformandosi ai principi di diritto in precedenza affermati, fermo restando il rigetto nel resto del ricorso dell'imputato.
38. Passando ad affrontare la posizione di MI TO, ritenuto componente del mandamento di TA VA e condannato per il delitto di cui al capo B), in qualità di semplice partecipe dell'associazione mafiosa, va rilevato che, nel ricorso a firma degli avv. Giovinco e D'ZZ, l'imputato lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al decreto di intercettazione d'urgenza n. 1457/08 adottato dal pubblico ministero, sulla sussistenza, a partire dalla proroga disposta il 4.7.2007, delle condizioni per autorizzare l'uso di impianti per le intercettazioni diversi da quelli della procura della Repubblica, non risultando dagli atti alcuna prova della permanenza della situazione di inidoneità e di indisponibilità dei suddetti impianti, originariamente attestata da una certificazione di cancelleria del 15.5.2008, data di adozione del decreto con cui veniva disposta l'intercettazione in via d'urgenza ; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza del NO LV alla famiglia di TA VA, fondata su di un compendio probatorio, rappresentato dal contenuto di tre conversazioni intercettate, di cui solo una, quella relativa ad una riunione nel Cortile Ganci, ha per protagonista il ricorrente, e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CO, CC e NO, assolutamente inidoneo a dimostrare che il NO LV abbia posto in essere un contributo fattivo al sodalizio in questione, da cui potere desumere la sua appartenenza a cosa nostra per il periodo successivo al 16.12.2007, data della sentenza con cui il NO LV è stato condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis, nell'ambito del c.d. "maxi-processo", compendio che, a tutto voler concedere, evidenzia solo la qualità di uomo d'onore rivestita dall'imputato, elemento, tuttavia, che, in quanto già processualmente accertato con la menzionata sentenza di condanna, passata in giudicato, è di per sè insufficiente a dimostrare la permanenza in capo al NO LV del vincolo associativo mafioso;
3) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6;
4) violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova e della motivazione apparente, in ordine alla conferma della confisca disposta nei confronti del NO LV, ai sensi dell'art. 240 c.p. e art. 416 bis c.p., comma 7, avente ad oggetto la somma di 31.000,00 Euro, di cui non ricorrono i presupposti di legge, in quanto, come dimostrato dalla difesa attraverso la documentazione prodotta in appello ed allegata al ricorso, non tenuta in conto dalla corte territoriale, appartiene in realtà a NO IC, figlio del ricorrente, ed a PA NI, soci nella società PA.MIL", esercente l'attività di vendita di prodotti di abbigliamento, in quanto frutto di tale attività, che nel periodo preso in considerazione aveva sviluppato un volume di affari pari a 39.000,00 Euro, senza che possa avere rilievo, al riguardo, la circostanza che la somma confiscata sia stata rinvenuta nella tasca di un cappotto appartenente all'imputato, non potendosi escludere che il figlio convivente avesse deciso, per cautela, di custodire in tal modo la somma in questione per un breve periodo, prima di utilizzarla per l'acquisto di capi di abbigliamento.
39. Il ricorso del NO LV non può essere accolto e va, pertanto, rigettato per le seguenti ragioni.
40. Ed invero, quanto alla censura sub n. 1), va ribadito il principio già affermato in precedenza che i decreti di proroga delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non devono riesporre le ragioni di eventuale indisponibilità della strumentazione esistente presso gli uffici della procura della Repubblica che hanno legittimato il ricorso ad impianti esterni, ove non risulti in alcun modo, ovvero non sia stata dedotta, una sopravvenuta disponibilità della strumentazione stessa (cfr. Cass., sez. 2^, 16/03/2010, n. 24194, rv. 247661). 41. Inammissibili devono ritenersi gli ulteriori motivi di ricorso sintetizzati sub n. 2), perché essi si risolvono, da un lato in evidenti censure sul merito della valutazione delle risultanze processuali, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, non consentite in questa sede di legittimità, dall'altro nella mera acritica riproposizione delle doglianze prospettate in sede di appello, disattese dalla corte territoriale.
41.1 Con particolare riferimento alla ritenuta partecipazione del NO LV al sodalizio di stampo mafioso di cui al capo B), si osserva che la corte territoriale, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici, ha operato una approfondita valutazione del materiale probatorio, costituito innanzitutto dalle convergenti dichiarazioni del collaboratori di giustizia CO, CC e NO.
Attraverso un percorso argomentativo dotato di intrinseca coerenza logica, in cui, come per tutte le altre posizioni, le risultanze probatorie sono state valutate criticamente confrontandole con i rilievi prospettati nei motivi di appello, la corte territoriale, la cui motivazione si salda perfettamente con quella del giudice di primo grado, ha evidenziato come il NO LV, la cui qualità di uomo d'onore era già stata accertata in sede giudiziaria, anche dopo la condanna per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso subita in primo grado con sentenza del 16.12.1987, passata in giudicato il 30.1.1992, aveva continuato ad operare all'interno di "Cosa Nostra", come componente del mandamento di TA VA, occupandosi, su incarico del "capoclan" Lo TI AS, come ben evidenziato, in particolare dal NO IO, dell'investimento in attività economiche lecite dei proventi derivanti dalle attività illecite del sodalizio, direttamente impegnato, inoltre, nel progetto di ricostituzione della commissione provinciale di "Cosa Nostra", fortemente voluto da PI SA. Correttamente la corte territoriale individua, inoltre, idonei riscontri individualizzanti alla chiamata di correità del NO:
1) nelle convergenti dichiarazioni del CO e del CC sulla appartenenza del NO LV al mandamento di TA VA e sul suo ruolo di uomo di fiducia di Lo TI AS;
2) nelle riunioni, oggetto di attività di osservazione e di intercettazione ambientale da parte degli organi inquirenti, alle quali il NO LV ha preso parte con altri esponenti mafiosi;
3) nel contenuto della conversazione intercettata il 20.6.2008 (da sola costituente prova inequivocabile della perdurante appartenenza dell'imputato al mandamento di TA VA), durante uno degli incontri che si svolgevano presso il "cortile Ganci", al quale avevano partecipato il NO LV, il NO, RI GI, LÈ MA e Lo TI ET, avente ad oggetto il menzionato progetto di ricostituzione della commissione provinciale di "Cosa Nostra, sostenuto dal PI SA, dallo TO PE e da AD GI, che intendevano riconoscere a PI ET il ruolo di capo dell'organismo, una volta ricostituito, ma osteggiato, tra gli altri, da Lo TI ET e RI GI, nel corso del quale fu proprio il NO LV ad aprire la discussione, manifestando la sua netta contrarietà al progetto di PI ET, di cui criticava le mire espansionistiche, evidenziando, tra l'altro, come quest'ultimo non dovesse ingerirsi nelle questioni relative al loro territorio, "poiché, in caso contrario sarebbero stati costretti a reagire", nonché insistendo sulla necessità di concentrarsi, in quel periodo, sulla raccolta del denaro da inviare ai sodali detenuti, affiliando solo persone fidate e senza estendere a troppi soggetti la partecipazione alle riunioni;
4) nel contenuto delle conversazioni intercettate il 29.32008 ed il 16.5.2008 tra RI GI e ON LV, in cui emerge con assoluta chiarezza il ruolo del NO LV (la cui identificazione è certa sia perché viene indicato con il diminutivo "T", seguito dal cognome, sia perché gli interlocutori fanno riferimento a particolari patologie da cui effettivamente l'imputato risultava affetto), di gestore dei proventi del mandamento, sia sotto il profilo degli investimenti ("è la banca"), che sotto quello di assicurare sostegno economico ai familiari degli affiliati detenuti, proprio come riferito dal NO quando ha rivelato di avere consegnato al NO LV, su disposizione del Lo TI AS, nel giugno del 2007 la "cassa" del sodalizio, ammontante alla somma di 50.000,00 Euro, frutto delle attività illecite, perché provvedesse ad investirle in attività lecite (cfr. pp. 196- 211).
Non appare, dunque, revocabile in dubbio, in considerazione della nozione di riscontri esterni individualizzanti accolta dalla giurisprudenza di legittimità, riportata in sede di esame della posizione di ES NT sub punto n. 27, alla quale si rimanda, che le dichiarazioni del CO, del CC e del NO siano estrinsecamente attendibili, non essendo, pertanto, configurabile alcuna violazione dell'art. 192 c.p.p.. Può in definitiva concludersi che del tutto coerentemente con la richiamata valutazione del materiale probatorio la corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado in ordine alla responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., comma 1, ritenendo NO LV soggetto integralmente e stabilmente inserito nelle dinamiche criminali di "Cosa Nostra", ed in particolare nel mandamento di TA VA, al quale egli è legato da un consapevole rapporto di appartenenza organica. 42. Con riferimento alle doglianze relative alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, valgono, le stesse considerazioni già svolte trattando nelle pagine precedenti, ai punti n. 15.1 e n. 15.2, le identiche questioni proposte con il ricorso di RU PE, alla cui lettura si rimanda sempre per evidenti ragioni di economia espositiva. Anche nel caso del NO LV, dunque, va condivisa la decisione della corte territoriale riguardante la circostanza aggravante ex art. 416 bis c.p., comma 4, dovendosi ritenere logicamente insostenibile ed assolutamente confliggente con l'esperienza storico-processuale in materia di mafia, che "Cosa Nostra" nelle sue articolazioni territoriali, come il mandamento di TA VA, non abbia, attraverso i suoi affiliati, la disponibilità di armi funzionali ad assicurare, con mezzi cruenti, il suo predominio, come dimostrato, evidenzia, peraltro, il giudice di secondo grado, con riferimento alla suddetta articolazione, dalle sentenze passate in giudicato in atti acquisite, con cui la suddetta circostanza aggravante è stata ritenuta sussistente nei confronti dello stesso NO LV e di altri affiliati al mandamento di TA VA (cfr. p. 184).
E del resto, giova ricordare, che il NO (circostanza non contestata dalla difesa) ha dichiarato di avere ricevuto delle armi da Lo TI ET, allo scopo di custodirle, nella eventualità che potessero servire agli uomini del sodalizio, ove fosse scoppiato il conflitto con PI ET (cfr. p. 202).
Alla stessa conclusione deve giungersi anche in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, in quanto in questo caso, pur essendo generico il rilievo sulle capacità del mandamento di TA VA di reinvestire il ricavato di innumerevoli delitti in una pluralità di iniziative economiche oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca (cfr. p. 184), non lo sono affatto le risultanze processuali, che hanno dimostrato come il suddetto mandamento, proprio attraverso il NO LV, destinasse i proventi delle proprie attività illecite per assumere il controllo di attività economiche lecite, in cui tali proventi venivano investiti.
43. Inammissibile, infine, appare l'ultimo motivo di ricorso del NO LV, perché con esso quest'ultimo si limita a fornire una versione alternativa dei fatti, non consentita in questa sede di legittimità, a fronte di una motivazione della corte territoriale priva di vizi logici, che evidenzia come la provenienza illecita del denaro sia dimostrata dalla circostanza che esso sia stato rinvenuto nella diretta disponibilità del ricorrente, soggetto preposto alla gestione di ingenti somme di denaro nell'interesse del sodalizio mafioso di appartenenza, senza che quest'ultimo abbia saputo giustificarne la provenienza.
Anzi, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, manifestamente illogica appare la versione proposta dall'imputato:
anche a volere ammettere che la somma di 30.000,00 Euro confiscata fosse il frutto dell'attività commerciale del figlio del NO LV e del suo socio nel settore della vendita di capi di abbagliamento, infatti, appare difficilmente giustificabile che tale somma venisse riposta nella tasca del cappotto del padre, a sua volta appeso nell'armadio collocato nella stanza del NO LV e non in quella del figlio, convivente nella stessa abitazione del padre (cfr. p. 213).
44. L'imputato MI CC, ritenuto responsabile dei delitti di cui ai capi A) ed E), nel ricorso a firma dell'avv. D'ZZ, lamenta, con i primi tre motivi, le medesime doglianze in tema di decreti autorizzativi delle intercettazioni rappresentate nell'interesse di AD GI in relazione al decreto di intercettazione d'urgenza n. 1083/08 emesso dal pubblico ministero il 4.4.2008.
Con gli altri motivi l'imputato lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il particolare profilo del travisamento della prova, in ordine alla ritenuta appartenenza del MI IN alla famiglia mafiosa di ER, fondata su di un compendio probatorio, rappresentato dal contenuto di tre conversazioni intercettate in cui non appare mai il ricorrente, e dal rinvenimento di tre "pizzini" nel covo dove venne arrestato l'allora latitante VE RD, di cui due ritenuti all'esito della consulenza grafologica disposta dal pubblico ministero, scritti dal MI IN, assolutamente inidoneo a dimostrare che quest'ultimo abbia posto in essere un contributo fattivo al sodalizio in questione, da cui potere desumere la sua appartenenza a cosa nostra per il periodo successivo alla precedente condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 416 bis, nell'ambito del c.d. maxi- processo, compendio la cui insufficienza appare evidente ove si tenga conto che non vi è alcuna certezza in ordine alla identificazione nel MI IN del "Gino", al quale si fa riferimento in alcune conversazioni intercettate, ad eccezione di quella del 12.5.2008, in cui il riferimento testuale a Gino da parte di TO PE deve ritenersi frutto di una mera millanteria, in considerazione delle circostanze, assolutamente in contrasto con l'assunto accusatorio, che le attività di indagine non hanno evidenziato nessun tipo di contatto, personale o telefonico tra il MI IN e gli altri coimputati, con particolare riferimento allo TO PE, di cui egli dovrebbe essere uno stretto collaboratore;
che nessuno dei collaboratori di giustizia ha parlato del MI IN;
che i risultati della consulenza grafologica non assumono valore decisivo, tenuto conto della metodologia seguita dal consulente, il quale, ai fini della necessaria comparazione, invece di acquisire un saggio grafico attuale del MI IN, ha utilizzato una istanza scritta presentata dall'imputato alla polizia il 17.5.2003, sulla cui effettiva attribuzione al ricorrente non vi è certezza;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta responsabilità del MI IN per una estorsione compiuta in danno della ditta di US IO nel 2001, vincitrice di un appalto per l'esecuzione di lavori presso l'aeroporto di Punta Raisi, in relazione alla quale il ruolo del ricorrente, a tutto voler concedere, sarebbe stato semplicemente quello di informare il Lo LO, che poi nel 2006 aveva provveduto a riferirne a VE, attraverso uno degli appunti in precedenza indicati (il "pizzino" LO 02), che il US IO, avvicinato dal MI IN, gli aveva riferito di avere già pagato la tangente estorsiva al AU, il quale non aveva potuto riferire la notizia in quanto tratto in arresto;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sotto il profilo della eccessiva entità della pena irrogata e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, di cui, invece, ricorrono i presupposti. 44.1 Con motivi aggiunti pervenuti via fax il 22.11.2013, il difensore lamenta, da un lato, l'entità della pena base individuata dalla corte territoriale, ritenuta eccessiva;
dall'altro, sempre con riferimento al profilo del trattamento sanzionatorio, l'aumento della pena applicato per il concomitante concorso della recidiva specifica e della circostanza aggravante, di cui alla L. n. 203 del 1991, art.7, pari ad anni due mesi undici di reclusione, ritenuto dal ricorrente solo formalmente rispettoso della previsione di cui all'art. 63 c.p., comma 4, come interpretato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 24.2.2011, n. 20798, che avrebbe consentito un aumento massimo pari a tre anni di reclusione. 45. Il ricorso del MI IN non può essere accolto e va, pertanto, rigettato, essendo infondati ovvero inammissibili i motivi che lo sostengono.
46. Con particolare riferimento ai primi tre motivi di ricorso, si rimanda alle osservazioni già svolte nelle pagine precedenti, esaminando la posizione del coimputato AD GI ai punti 7.1; 7.2. e 7.3, trattandosi delle medesime questioni di diritto. 47. Inammissibili devono ritenersi gli ulteriori motivi di ricorso sintetizzati sub n. 1), perché essi si risolvono, da un lato in evidenti censure sul merito della valutazione delle risultanze processuali, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, non consentite in questa sede di legittimità, dall'altro nella mera acritica riproposizione delle doglianze prospettate in sede di appello, disattese dalla corte territoriale.
47.1 Ed invero con riferimento alla ritenuta partecipazione del MI IN al sodalizio di stampo mafioso di cui al capo a) ed all'estorsione consumata in danno del titolare della società "Icored", US IO, si osserva che la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi logici, ha operato una articolata e dettagliata valutazione del materiale probatorio, costituito dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia CO, nonché dal contenuto delle conversazioni intercettate e dei tre appunti scritti (c.d. "pizzini") rinvenuti dalle forze dell'ordine nel nascondiglio del "Capo dei capi" di "Cosa Nostra", VE RD, due dei quali attribuiti dalla consulenza grafologica disposta dal pubblico ministero alla mano del MI IN.
Attraverso un percorso argomentativo dotato di intrinseca coerenza logica, in cui, come per tutte le altre posizioni, le risultanze probatorie sono state valutate criticamente confrontandole con i rilievi prospettati nei motivi di appello, di fatto reiterati con il ricorso per cassazione, la corte territoriale, la cui motivazione si salda perfettamente con quella del giudice di primo grado, ha evidenziato come il MI IN abbia operato all'interno di "Cosa Nostra", in qualità di esponente di rilievo del mandamento di ER.
A tale conclusione la corte territoriale giunge alla luce di una lettura non parcellizzata, ma complessiva delle risultanze processuali, che ne evidenzia i nessi reciproci.
In questa prospettiva sincronica il "pizzino" contrassegnato dalla sigla "LO 02", con cui il Lo LO LV informava il VE della estorsione in danno del US IO, di cui, su incarico dello stesso Lo LO, si era occupato direttamente il ricorrente dopo che l'arresto del AU, precedente reggente del mandamento di ER, aveva ritardato la "messa a posto" dell'imprenditore, costretto a versare al MI IN la somma di 10.000,00 Euro, che quest'ultimo aveva poi consegnato al Lo LO, si salda significativamente con le altre risultanze processuali.
Ed, in particolare: 1) con il contenuto dei "pizzini" contrassegnati con le sigle "M01" ed "M02" - attribuiti alMI IN, all'esito della consulenza grafologica disposta dal pubblico ministero, in cui è stata utilizzata come scrittura ai fini della comparazione un'istanza autografa delMI IN acquisita agli atti, che, come correttamente rileva la corte territoriale, da un lato si fonda su di un rigoroso accertamento scientifico, dall'altro non è stata oggetto di un effettivo disconoscimento da parte dell'imputato, il quale avrebbe potuto "produrre ovvero chiedere l'acquisizione di altro scritto (più o meno ufficiale) sicuramente autografo o ........rilasciare un apposito saggio grafico davanti ad un proprio consulente o semplicemente nelle forme delle dichiarazioni certificate di cui all'art. 123 c.p.p." - in cui l'autore appare come un soggetto attivo nel mandamento mafioso di ER, in diretto contatto con esponenti mafiosi come il CC GI, all'epoca dei fatti latitante, ed il GR, che non solo fornisce al VE notizie sulle vicende del suddetto mandamento, ma assicura anche al capomafia sia la trasmissione dei suoi messaggi verso l'esterno, che la ricezione dei messaggi provenienti dagli altri associati, come il CC (circostanza quest'ultima che la giurisprudenza di legittimità considera da sola sufficiente a dimostrare la partecipazione al sodalizio mafioso: cfr. Cass. sez. fer., 3.9.2007, secondo cui può logicamente inferirsi il nucleo della condotta partecipativa all'associazione mafiosa dall'affidamento ad un soggetto, ritenuto fedele ed affidabile, del compito di consegnare i "pizzini" redatti dal "Capo dei capi" di "Cosa Nostra" ad un latitante,); 2) con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia CO, che, nel corso dell'interrogatorio del 9.5.2009 ha dichiarato, a differenza di quanto affermato dal difensore secondo cui le uniche fonti di conoscenza del collaboratore al riguardo erano i Lo LO, di conoscere personalmente il MI IN, indicandolo come "reggente" del mandamento di ER prima dello TO PE, per averlo incontrato in occasione di una riunione cui avevano partecipato, oltre allo stesso CO ed al MI IN, anche TO PI ed AD EA, nel corso della quale il MI IN aveva spiegato le ragioni della sua vicinanza ai OT;
3) con il contenuto delle conversazioni intercettate il 12.5.2008 ed il 6.5.2008 tra TO PE, AD GI, PI SA e AD LV, in cui TO PE, nella sua qualità di capo del mandamento di ER (come, per l'appunto, riferito dal CO) parla del "MI Gino" come uno dei "picciotti" che per le sue doti di affidabilità deve essere messo a conoscenza delle vicende più rilevanti per la vita del sodalizio ed al quale era stato affidato il compito di mantenere i contatti con il CC, informato proprio dal MI IN della circostanza che lo TO PE aveva assunto la "reggenza" del mandamento di ER e di come tale mandamento "fosse a disposizione degli amici". L'esistenza di un rapporto privilegiato tra il MI IN ed il CC, peraltro, trova conferma nel già esaminato contenuto del "pizzino" "M02" ed elimina ogni eventuale dubbio sulla identificazione del "MI IN" di cui si parla nelle menzionate conversazioni con l'attuale ricorrente (cfr. pp. 213-231).
Può in definitiva concludersi che del tutto coerentemente con la richiamata valutazione del materiale probatorio la corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado in ordine alla responsabilità del ricorrente per i delitti innanzi indicati, ritenendo MI IN soggetto completamente a disposizione dell'associazione mafiosa, stabilmente inserito nelle dinamiche criminali di "Cosa Nostra", ed in particolare nel mandamento di ER, al quale egli è legato da un consapevole rapporto di appartenenza organica, ad un livello tale da svolgere quanto meno attività di organizzazione, consistenti nell'assicurare, attraverso il coordinamento dell'attività dei singoli associati, la vita, l'efficienza e lo sviluppo dell'associazione, sinteticamente indicate nelle pagine che precedono, oltre che partecipare direttamente ad attività estorsive, come nel caso della estorsione commessa in danno del US IO.
48. In ordine alle censure riguardanti l'entità della pena ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, se ne deve rilevare l'inammissibilità, sia perché attinenti al merito, sia perché manifestamente infondate.
La corte territoriale ha specificamente motivato in ordine al mancato riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, individuandone la causa ostativa nella particolare capacità a delinquere del MI IN, vale a dire in uno dei parametri indicati dall'art. 133, c.p., evidenziando come l'imputato sia già stato condannato in passato per il suo inserimento nel sodalizio mafioso e non abbia esitato a fornire nuovamente, con particolare impegno, il suo contributo all'associazione mafiosa, dopo avere espiato la pena per la precedente condanna, sino al suo arresto (cfr. pp. 231-232).
In tal modo la corte territoriale ha puntualmente assunto al suo onere motivazionale, come già evidenziato nelle pagine che precedono, trattando, al punto n. 11, l'identica questione prospettata nell'interesse di AD LV, alla cui lettura, pertanto, si rimanda.
48.1 Palesemente inammissibili, perché attinenti al merito della entità della pena irrogata, la cui valutazione è prerogativa del giudice di merito, (che, nel caso in esame, con motivazione immune da vizi, ha specificamente indicato nella gravità dell'estorsione, da cui sono derivate conseguenze favorevoli per "Cosa Nostra" e "nella significatività della recidiva in relazione al protrarsi per tanto tempo della reiterazione del grave reato permanente di cui all'art.416 bis c.p., le ragioni dell'aumento di pena nei termini indicati)
le censure prospettate dal ricorrente con i motivi aggiunti. 49. Passando ad affrontare la posizione di MU MA ritenuto componente del mandamento mafioso di TA VA, va rilevato che l'imputato, nel ricorso a firma degli avv. Clementi e Castronovo, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al decreto di intercettazione del pubblico ministero n. 145/07, che non risulta motivato adeguatamente in ordine alla inidoneità degli impianti in uso presso gli uffici della procura della Repubblica ed alle eccezionali ragioni di urgenza, presupposti indispensabili per potere utilizzare impianti diversi;
inoltre, ad avviso del ricorrente, l'indisponibilità accertata il 15.5.2008 non può ritenersi per ciò solo sussistente anche il 26.5.2008, data di inizio delle operazioni, per cui anche sotto questo profilo deve rilevarsi la inutilizzabilità delle conversazioni intercettate il 20.5.2008 ed il 20.6.2008;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza del LÈ MA alla "famiglia mafiosa" di TA VA, fondata su di un compendio probatorio, rappresentato dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ND, CO e NO, che per la loro assoluta genericità (l'ND addirittura esclude che il LÈ MA abbia fatto parte del sodalizio mafioso) sono assolutamente inidonee a dimostrare che il LÈ MA abbia posto in essere un contributo fattivo al sodalizio in questione, da cui potere desumere la sua appartenenza a cosa nostra, potendosi solo affermare, alla luce di tale compendio, che egli aveva frequentazioni con soggetti mafiosi;
3) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte territoriale ritenuto inammissibili i motivi nuovi che erano stati prospettati con atto depositato il 14.11.2011, quindi nel rispetto del termine di quindici giorni previsto dall'art. 585 c.p.p., rispetto alla prima udienza fissata innanzi alla corte di appello per il 6.12.2011, e per avere affermato la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, negando, il riconoscimento delle attenuanti generiche.
50. Il ricorso del LÈ MA deve ritenersi fondato, limitatamente alle censure attinenti al trattamento sanzionatorio. 51. Ed invero, con riferimento alle doglianze riguardanti il decreto di intercettazione n. 145/07, se ne deve rilevare l'inammissibilità ovvero l'infondatezza.
Al riguardo appare sufficiente rimandare alle considerazioni già svolte trattando la posizione di ricorrenti come AD GI e ES LV, nel risolvere doglianze dello stesso tipo di quelle prospettate dai difensori del LÈ MA.
52. Inammissibili devono ritenersi gli ulteriori motivi di ricorso sintetizzati suo n. 2), perché essi si risolvono, da un lato in evidenti censure sul merito della valutazione delle risultanze processuali, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, non consentite in questa sede di legittimità, dall'altro nella mera acritica riproposizione delle doglianze prospettate in sede di appello, disattese dalla corte territoriale.
52.1 Ed invero con riferimento alla ritenuta partecipazione del LÈ MA al sodalizio di stampo mafioso di cui al capo B), si osserva che anche in questo caso la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi logici, ha operato una esaustiva valutazione del materiale probatorio, costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ND, CO e NO, nonché dal contenuto della conversazioni intercettate il 20.6.2008.
Attraverso un percorso argomentativo dotato di intrinseca coerenza logica, in cui, come per tutte le altre posizioni, le risultanze probatorie sono state valutate criticamente confrontandole con i rilievi prospettati nei motivi di appello, di fatto reiterati con il ricorso per cassazione, la corte territoriale, la cui motivazione si salda perfettamente con quella del giudice di primo grado, ha evidenziato come il LÈ MA abbia operato all'interno di "Cosa Nostra", in qualità di esponente di rilievo del mandamento di TA VA.
A tale conclusione la corte territoriale giunge alla luce di una lettura non parcellizzata, ma complessiva delle risultanze processuali, che ne evidenzia i nessi reciproci.
In particolare la corte territoriale evidenzia come, con dichiarazioni convergenti, precise e logicamente coerenti, il CO ed il NO abbiano collocato il LÈ MA all'interno della "famiglia" mafiosa di Ballarò, rientrante nel mandamento di TA VA, con una posizione che era diventata apicale dopo l'arresto di D'IO SA, il che, rilevava in particolare il NO, legittimava la sua partecipazione alle riunioni convocate dal Lo TI ET nella sua qualità di "reggente" del mandamento di TA VA, con altri esponenti mafiosi all'interno del c.d. "cortile Ganci", per discutere, tra l'altro, del progetto di riorganizzazione della commissione provinciale di "Cosa Nostra", patrocinato, come si è detto in più occasioni nelle pagine che precedono, dai PI, riunione alle quali avevano partecipato, oltre ai suddetti NO, LÈ MA e RI, anche il NO LV e RI GI.
Orbene, in ordine alle dichiarazioni dei suddetti collaboratori, la cui credibilità soggettiva, non specificamente contestata dal ricorrente, risulta particolarmente elevata, in virtù della loro riconosciuta appartenenza a "Cosa Nostra" e della la conoscenza personale che essi avevano del LÈ MA, (dichiarazioni che, peraltro, si riscontrano reciprocamente) la corte territoriale, secondo un limpido percorso argomentativo, ha individuato idonei riscontri individualizzanti, non solo nelle dichiarazioni dell'altro collaboratore ND LE (che pure colloca il LÈ MA nel mandamento di TA VA), ma anche nel contenuto della conversazione intercettata il 20.6.2008 (da sola costituente prova inequivocabile della appartenenza dell'imputato al mandamento di TA VA), già esaminata trattando la posizione del coimputato NO LV, durante uno degli incontri accertati dalle forze dell'ordine che si svolgevano presso il "cortile Ganci", tra il NO LV, il NO, RI GI, LÈ MA e Lo TI ET, avente ad oggetto, come si è detto, il menzionato progetto di ricostituzione della commissione provinciale di "Cosa Nostra", sostenuto dal PI SA, dallo TO PE e da AD GI, che intendevano riconoscere a PI ET il ruolo di capo dell'organismo, una volta ricostituito, ma osteggiato, tra gli altri, da Lo TI ET e RI GI, nel corso del quale fu il NO LV ad aprire la discussione, manifestando la sua netta contrarietà al progetto di PI ET, di cui criticava le mire espansionistiche, evidenziando, tra l'altro, come quest'ultimo non dovesse ingerirsi nelle questioni relative al loro territorio, "poiché, in caso contrario sarebbero stati costretti a reagire". La partecipazione del LÈ MA a tale incontro non fu, peraltro, meramente passiva, in quanto egli, dimostrando piena adesione alla strategia proposta dal NO LV per contrastare le mire dei PI, sintomo inequivocabile della comune appartenenza al mandamento di TA VA, aveva proceduto, unitamente al suddetto NO LV, al Lo TI ed al RI, ad individuare gli affiliati che condividevano il progetto dei PI, insistendo sulla mancanza di "legittimazione" di PI ET e sulla necessità di raccogliere il denaro necessario ad assicurare sostegno economico ai propri sodali detenuti, questione di cui si sarebbe occupato lo stesso LÈ MA, investendo del relativo compito tale "filippo" (cfr. pp. 232-245).
Non appare, dunque, revocabile in dubbio, in considerazione della nozione di riscontri esterni individualizzanti accolta dalla giurisprudenza di legittimità, riportata in sede di esame della posizione di ES NT sub punto n. 27, alla quale si rimanda, che le dichiarazioni del CO, del CC e del NO siano estrinsecamente attendibili, per cui non appare configurabile alcuna violazione dell'art. 192 c.p.p.. Può in definitiva concludersi che del tutto coerentemente con la richiamata valutazione del materiale probatorio la corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado in ordine alla responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., comma 1, ritenendo LÈ MA soggetto interamente a disposizione dell'organizzazione mafiosa, stabilmente inserito nelle dinamiche criminali di "Cosa Nostra", ed in particolare nel mandamento di TA VA, al quale egli è legato da un consapevole rapporto di appartenenza organica.
53. In ordine alle censure riguardanti il trattamento sanzionatorio, va rilevato che effettivamente la corte territoriale è incorsa in un difetto di motivazione, in quanto non ha fornito alcuna risposta alle doglianze difensive sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, esposte con i motivi nuovi presentati l'11.11.2011, quindi nel rispetto del termine di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 4, rispetto alla prima udienza fissata innanzi alla corte di appello per la data del 6.12.2011.
Ciò implica un nuovo esame sul punto, che assorbe in sè ogni ulteriore doglianza in tema di circostanze e di trattamento sanzionatorio.
54 Sulla base delle svolte considerazioni l'impugnata sentenza va, quindi, annullata nei confronti di LÈ MA, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte di appello di Palermo, che provvederà a colmare l'indicata lacuna motivazionale uniformandosi ai principi di diritto in precedenza affermati, fermo restando il rigetto nel resto del ricorso dell'imputato.
55. Deve ora essere affrontata la posizione di EL RA PA, di cui è stata affermata la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 378 c.p. (capo O), per avere aiutato AV CO, latitante, perché sottrattosi alla esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti, a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, mettendogli a disposizione un appartamento, ubicato in Palermo, alla via Spadafora, n. 3, nella disponibilità del suddetto imputato.
Orbene ilIS NC OL, con il ricorso a firma dell'avv. IS, lamenta 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 378 c.p. e art. 530 c.p.p., difettando la dimostrazione della consapevolezza da parte del suddetto imputato dello stato di latitanza dello AN CO, senza considerare, inoltre, che l'appartamento dove è stato arrestato quest'ultimo era stato locato, per destinarlo a "garconniere", dalla coppia IS NC OL - AN CO molto tempo prima dell'inizio della latitanza dello stesso AN CO, come dimostrato dalla circostanza che ciascuno dei due uomini era in possesso delle chiavi dell'appartamento; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 378 c.p., comma 2, art. 59 c.p., comma 2, e art.522 c.p.p., in quanto, come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado, il IS NC OL, pur essendo stata esclusa nei suoi confronti la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, è stato condannato ad una pena determinata sulla base della circostanza aggravante di cui all'art.378 c.p., comma 2, che, tuttavia, non risulta avere mai formato oggetto di contestazione, nemmeno suppletiva, in violazione, dunque, dell'art. 522 c.p.p., questione alla quale la corte territoriale non ha fornito risposta, se non, sbagliando, sotto il diverso profilo della entità della pena inflitta, ritenuta adeguata in quanto comunque inferiore al massimo edittale previsto per l'ipotesi non aggravata di favoreggiamento.
56. Il ricorso del IS NC OL non può essere accolto e va, pertanto, rigettato.
57. Ed invero inammissibili devono ritenersi i motivi di ricorso sintetizzati sub n. 1), perché essi si risolvono, da un lato in evidenti censure sul merito della valutazione delle risultanze processuali, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, non consentite in questa sede di legittimità, dall'altro nella mera acritica riproposizione delle doglianze prospettate in sede di appello, disattese dalla corte territoriale.
La corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi logici, ha evidenziato come la tesi difensiva, riproposta in questa sede, secondo cui l'appartamento era stato locato insieme dal IS NC OL e dallo AV CO, cugino della moglie del ricorrente, diverso tempo prima della latitanza di quest'ultimo, per destinarlo a luogo di incontri adulterini, risulta smentita dalla circostanza che il proprietario dell'appartamento, tal Barra LV, come già evidenziato dal giudice di primo grado, aveva concluso il contratto di locazione con il solo IS NC OL, dal quale aveva ricevuto il pagamento del canone in anticipo sino al febbraio 2008, senza avere nessun contatto con lo AV CO, della cui presenza aveva avuto contezza casualmente solo tempo addietro. L'accertata disponibilità dell'appartamento da parte del IS NC OL, in uno con la circostanza che il proprietario inspiegabilmente non era stato informato dell'esistenza di un altro conduttore, che, al pari del ricorrente, avrebbe dovuto avere la piena disponibilità dell'appartamento, induce a ritenere, come affermato dalla corte territoriale, che in realtà sia stato il IS NC OL a garantire allo AV CO la possibilità di utilizzare come rifugio l'appartamento locato dal solo IS NC OL, "così consentendogli attraverso la locazione a nome di un insospettabile, di abitare in un appartamento che non era compreso fra quelli cui sarebbero state plausibilmente estese le ricerche della p.g.". Allo stesso modo dotata di coerenza logica appare la motivazione della corte territoriale, laddove evidenzia, come, proprio l'esistenza di un legame di parentela tra i due uomini e la condivisione, secondo l'impostazione difensiva, di un comune progetto adulterino, segnato da una reciproca complicità nella gestione dello "spazio" comune, unitamente alla "larga diffusione" assicurata alla notizia del coinvolgimento dello AV CO "in una retata di mafia", rende del tutto inverosimile che il IS NC OL non fosse stato a conoscenza dello stato di latitanza di quest'ultimo.
58. Infondato, infine, è l'ultimo motivo di ricorso, in quanto la corte territoriale una risposta al rilievo difensivo l'ha fornita, sia pure incidentalmente, rilevando come nel capo d'imputazione si sia fatto riferimento espressamente alla circostanza che il delitto per cui era stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare dalla cui esecuzione lo AV CO si era sottratto, era quello di cui all'art. 416 bis c.p. (cfr. p. 267), con la conseguenza che può ritenersi contestata "in fatto" (nonostante, cioè, la contestazione formale contenuta nel capo d'imputazione richiami genericamente l'art. 378, c.p.) l'ipotesi di cui al menzionato art. 378 c.p., al comma 2 secondo cui "quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni". Siffatta contestazione non consente di accogliere la censura difensiva. Ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 c.p.p., la cui violazione è sanzionata dall'art. 522 c.p.p.,
infatti, deve tenersi conto del fatto descritto in imputazione e non solo dell'articolo di legge indicato, in modo che l'imputato abbia la possibilità di esercitare compiutamente le sue difese (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 6^, 22/01/2013, n. 5890, rv. 254419). Orbene nel caso in esame non appare revocabile in dubbio che nessuna reale compromissione dei diritti difensivi del IS NC OL si è versificata, in quanto egli è stato messo in grado sin dal momento in cui è stata formulata l'imputazione di comprendere che oggetto della contestazione era l'ipotesi di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p., comma 2, e non quella meno grave di cui al comma 1, con la possibilità di approntare, pertanto, le relative difese.
59. Passando ad esaminare la posizione di ZU RI, ritenuto responsabile del delitto di tentata estorsione aggravata in concorso di cui al capo L), va rilevato che l'imputato, nel ricorso a firma dell'avv. Vella, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine 1) sia alla ritenuta responsabilità del TO IO in qualità di mandante del tentativo di estorsione in danno dei titolari della ditta "TIcar", in considerazione della inidoneità del relativo compendio probatorio, posto che non vi è certezza in ordine alla identificazione nel TO IO del soggetto di cui parlano il OT, l'RA e CC GI nella conversazione intercettata il 26.5.2005, mentre la chiamata di correo formulata al riguardo dall'esecutore materiale della richiesta estorsiva, il AS GE, non può essere considerata utile, stante la mancanza di riscontri esterni alla chiamata di correo, non potendosi ritenere tale il contenuto della suddetta conversazione in quanto la fonte di quanto appreso dal CC e riferito ai suoi interlocutori in ordine all'episodio è sempre il AS GE, che, quindi, conferma se stesso, sia 2) alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui al numero 3) dell'art. 628 c.p., comma 3 richiamato dall'art. 629 c.p., posto che non vi è prova che il AS GE ed il TO IO siano affiliati a "Cosa Nostra", anzi vi sono elementi di segno contrario al riguardo, e di quella di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, posto che nel caso in esame si tratterebbe comunque di un tentativo di estorsione posto in essere in autonomia dal AS GE senza alcuna autorizzazione della famiglia di appartenenza.
60. Il ricorso del TO IO è fondato e va, pertanto, accolto.
61. Ed invero a carico dell'imputato vengono poste da entrambi i giudici di merito le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia AS GE, il quale ha attribuito al TO IO il ruolo di mandante di una richiesta estorsiva indirizzata al titolare della concessionaria automobilistica "TIcar", di cui si era fatto latore il suddetto AS GE, che, in conseguenza di tale intervento, aveva ottenuto dal fratello del suddetto imprenditore la somma di mille Euro, da lui poi consegnata al TO IO (circostanza, quest'ultima che, sia detto per inciso, mal si concilia con la contestazione di estorsione tentata, piuttosto che consumata: cfr. p. 293).
La chiamata di correità del AS GE risulta, tuttavia, sfornita di adeguati riscontri esterni individualizzanti, in violazione della previsione normativa di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, (sul tema dei riscontri esterni alla chiamata di reità o di correità si rimanda alle osservazioni svolte in generale trattando la posizione del coimputato ES NT sub punto n. 27). Tale non può ritenersi, infatti, il contenuto della conversazione tra OT NT, RA IC e CC GI, intercettata il 26.5.2005, integralmente riportato nella sentenza della corte di appello (cfr. pp. 289-292).
In tale conversazione, infatti, pur potendosi individuare alcuni importanti elementi di riscontro alla narrazione del AS GE, con particolare riferimento alla individuazione dei destinatari della richiesta estorsiva (i fratelli RD) e dell'intervento in loro favore dell'esponente mafioso CC GI (circostanza, quest'ultima, su cui pure si era intrattenuto il collaboratore di giustizia), rimane incerta la fonte cognitiva del CC, vale a dire in che modo costui, che riferisce ai suoi sodali della suddetta vicenda estorsiva, abbia appreso del ruolo in essa svolto dal TO IO, pur apparendo non revocabile in dubbio l'identificazione nell'attuale ricorrente del "TO IO" o "Rizzutu" di cui parla il CC, in quanto, come rilevato dal giudice di primo grado, il suddetto ricorrente era l'unico TO IO che nel maggio del 2005 era in stato di detenzione domiciliare, come indicato dal CC (cfr. p. 291). Sembra, infatti, che l'unica fonte di conoscenza del CC in ordine al ruolo svolto dal TO IO sia proprio il AS GE, per cui, in tale ipotesi, quanto riferito nel corso della conversazione intercettata dal suddetto CC, non potrebbe essere utilizzato come riscontro alla chiamata di correità del collaboratore di giustizia, che, altrimenti, finirebbe con l'essere utilizzato, indebitamente, come riscontro alle proprie dichiarazioni. Peraltro la motivazione della corte territoriale in ordine alla conversazione intercettata non appare sufficientemente approfondita con riferimento alla possibilità di desumere dal contenuto di essa, con sufficiente certezza, che la richiesta estorsiva sia stata effettivamente formulata dal AS GE in esecuzione di una specifica disposizione ricevuta al riguardo dal TO IO, piuttosto che autonomamente o su disposizione di altro componente della "famiglia" mafiosa di LA, di cui si assume che il TO IO faccia parte, fermo restando che l'analisi dell'intercettazione dimostra che il ricorrente doveva comunque essere informato, attraverso il AS GE, incaricato di tale incombenza dal CC, dell'intervento di quest'ultimo a favore dei RD (cfr. p. 290).
62. Sulla base delle svolte considerazioni l'impugnata sentenza va, quindi, annullata nei confronti di TO IO con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Palermo, che provvederà a colmare le indicate lacune motivazionali, dovendosi ritenere assorbiti nell'accoglimento del primo, tutti gli altri motivi di ricorso.
63. Passando ad esaminare la posizione di ON RI, ritenuto componente dell'associazione mafiosa di cui al capo B), in qualità di membro della famiglia di UD, va rilevato che l'imputato, nel ricorso a firma dell'avv. Bonsignore, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione: 1) ai decreti di intercettazione di urgenza emessi dal pubblico ministero n. 2787/07 e n. 2487/07, che non risultano adeguatamente motivati in ordine alle ragioni di urgenza che ne hanno determinato l'adozione; 2) alla inadeguatezza del compendio probatorio a dimostrare l'appartenenza del AN IO al sodalizio mafioso, tenuto conto della incertezza in ordine alla identificazione nel ricorrente dell'Erede di cui parlano PI SA e PI ET nella conversazione intercettata in carcere il 10.11.2007, di cui peraltro il AN IO fornisce una interpretazione diversa da quella fatta propria dalla corte territoriale, nonché della inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia CO, smentite dalla stessa interpretazione della conversazione citata fatta propria dalla corte territoriale;
3) alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 c.p., commi 4 e 6; 4) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
5) alla durata della misura di sicurezza applicata al ricorrente;
6) alla pronuncia di inammissibilità dei motivi riguardanti l'invocata applicazione della disciplina della continuazione con il reato di cui all'art. 416 bis c.p., per il quale il AN IO aveva riportato una precedente condanna, pronuncia di inammissibilità erroneamente adottata dalla corte territoriale sul presupposto che la suddetta richiesta era stata presentata per la prima volta con i motivi nuovi, in violazione dell'art. 581 c.p.p., posto che non si tratta di una censura ad un punto della sentenza di primo grado, ma di una autonoma richiesta formulabile per la prima volta in secondo grado. 64. Il ricorso del AN IO è fondato solo con riferimento a parte delle doglianze relative al trattamento sanzionatorio, essendo gli altri motivi di ricorso inammissibili o infondati. 65. Con riferimento al primo motivo di ricorso, esso non può essere accolto, in quanto, come già detto per altri ricorrenti, da un lato i decreti intercettativi cui fa riferimento il difensore dell'imputato, in violazione del principio della c.d. "autosufficienza", non sono allegati al ricorso, ne' sono stati resi altrimenti accessibili alla cognizione di questo giudice di legittimità; dall'altro, intervenuta la convalida dei decreti di urgenza adottati dal pubblico ministero da parte del giudice per le indagini preliminari convalida (circostanza, quest'ultima, nel caso in esame, non contestata, dal difensore del ricorrente), resta sanato ogni vizio formale del provvedimento del pubblico ministero, ivi compresa la (eventuale) mancanza del requisito dell'urgenza (cfr. Cass., sez. 2^, 22/11/1994, n. 2533, Seminara;
Cass., sez. 1^, 22.4.2004, n. 23512, Termini, rv. 228245; Cass., sez. 6^, 16.7.2009, n. 35930, Iaria e altri, rv. 244872; Cass., sez. 5^, 16.3.2010, n. 16285, Baldissin e altro, rv. 247266). 66. Inammissibili devono ritenersi gli ulteriori motivi di ricorso sintetizzati sub n. 2), perché essi si risolvono, da un lato in evidenti censure sul merito della valutazione delle risultanze processuali, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, non consentite in questa sede di legittimità, dall'altro nella mera acritica riproposizione delle doglianze prospettate in sede di appello, disattese dalla corte territoriale.
66.1 Ed invero con riferimento alla ritenuta partecipazione del AN IO al sodalizio di stampo mafioso di cui al capo b), si osserva che anche in questo caso la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi logici, ha operato una esaustiva valutazione del materiale probatorio, costituito dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia CO e dal contenuto della conversazione intercettata il 10.11.2007 nella sala colloqui del carcere di ME tra PI ET ed il figlio PI SA, dopo l'arresto degli esponenti mafiosi Lo LO SA e Lo LO LV.
Attraverso un percorso argomentativo dotato di intrinseca coerenza logica, in cui, come per tutte le altre posizioni, le risultanze probatorie sono state valutate criticamente confrontandole con i rilievi prospettati nei motivi di appello, di fatto reiterati con il ricorso per cassazione, la corte territoriale, la cui motivazione si salda perfettamente con quella del giudice di primo grado, ha evidenziato come il AN IO abbia operato all'interno di "Cosa Nostra", in qualità di esponente di rilievo del mandamento di TA VA.
A tale conclusione la corte territoriale giunge alla luce di una lettura non parcellizzata, ma complessiva delle risultanze processuali, che ne evidenzia i nessi reciproci, soffermandosi anche, con dovizia di argomenti sulle ragioni tecniche che consentono di affermare l'assoluta attendibilità delle trascrizioni della conversazione intercettata innanzi menzionata e sulla inattendibilità della relazione redatta al riguardo dal consulente di parte, che giungeva a conclusioni diverse da quelle degli organi inquirenti (cfr. pp. 321-322).
In particolare la corte territoriale evidenzia come, con dichiarazioni convergenti, precise e logicamente coerenti, il CO (la cui attendibilità intrinseca, rilevano i giudici di secondo grado, non ha formato oggetto di specifica contestazione con l'atto di appello) ha spiegato che l'imputato (da lui indicato non con il nome di battesimo, ma con il soprannome di "Mimmo", il cui uso da parte del AN IO non ha fornito oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente;
peraltro il giudice di appello rileva come non ci siano dubbi che il collaboratore parli del ricorrente, avendo fatto riferimento agli accertati rapporti di affinità tra quest'ultimo ed il OT), assunto, dopo l'arresto del OT in occasione dell'operazione "Ghota", un ruolo di "comando" nella "famiglia" mafiosa di UD, fosse entrato in contrasto con i Lo LO, che ne avevano deciso la soppressione, coinvolgendo in tale progetto anche il CO, che aveva partecipato ad una riunione al riguardo, alla quale era presente, tra gli altri, Lo LO GE. La narrazione del collaboratore di giustizia, sottolinea correttamente la corte territoriale, essendo fondata su di una conoscenza diretta e non mediata dei fatti, deve ritenersi particolarmente attendibile. Orbene, in ordine alle dichiarazioni del suddetto collaboratore, la corte territoriale, secondo un limpido percorso argomentativo, ha individuato idonei riscontri individualizzanti, nel contenuto della conversazione intercettata il 10.11.2007 in cui PI SA e PI ET, affrontando argomenti riguardanti le complesse dinamiche associative, si riferiscono al AN IO (sulla cui identificazione non vi sono dubbi per le molteplici ragioni indicate dalla corte territoriale in motivazione, tra cui assumono particolare rilievo il fatto che egli venga correttamente indicato nella conversazione come il cognato di PI PE e in più occasioni con il suo stesso cognome) come di un esponente mafioso con cui bisogna interloquire, nel quadro del più volte menzionato progetto di ricostituzione della commissione provinciale di "Cosa Nostra". In questo contesto, PI ET, preoccupato della possibilità che Lo LO GE, dopo l'arresto del padre e del fratello, prendesse, nei confronti del AN IO, qualche pericolosa, imminente iniziativa, affidava al figlio Lo LO SA un duplice incarico: avvisare, da un lato il AN IO di "guardarsi le spalle" da possibili attacchi, dall'altro il Lo LO SA di sospendere ogni iniziativa al riguardo, in attesa dell'uscita dal carcere dello stesso PI ET, che, in tal modo dimostrava il suo evidente interesse a garantire la "pax mafiosa" tra le varie "famiglie", funzionale alla riuscita del progetto di porsi a capo della nuova commissione provinciale di "Cosa Nostra" (cfr. pp. 309-323). Non appare, dunque, revocabile in dubbio, in considerazione della nozione di riscontri esterni individualizzanti accolta dalla giurisprudenza di legittimità, riportata in sede di esame della posizione di ES NT sub punto n. 27, alla quale si rimanda, che le dichiarazioni del CO siano estrinsecamente attendibili, per cui non appare configurabile alcuna violazione dell'art. 192 c.p.p.. Può in definitiva concludersi che del tutto coerentemente con la richiamata valutazione del materiale probatorio la corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado in ordine alla responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., comma 1, ritenendo AN IO soggetto interamente a disposizione dell'organizzazione mafiosa, stabilmente inserito nelle dinamiche criminali di "Cosa Nostra", ed in particolare nella "famiglia" dell'UD, al quale egli è legato da un consapevole rapporto di appartenenza organica.
67. In ordine alle censure riguardanti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, se ne deve rilevare l'inammissibilità, sia perché attinenti al merito, sia perché manifestamente infondate. La corte territoriale ha specificamente motivato in ordine al mancato riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, individuandone la causa ostativa sia nella gravità del reato che nella sua particolare capacità a delinquere del AN IO, quindi in entrambi i parametri fissati dall'art. 133 c.p., evidenziando come quest'ultimo abbia continuato la sua militanza in "Cosa Nostra", nonostante fosse già stato condannato in passato con sentenza passata in giudicato per la sua appartenenza all'organizzazione mafiosa., (cfr. pp. 324- 325).
In tal modo la corte territoriale ha puntualmente assunto al suo onere motivazionale, come già evidenziato nelle pagine che precedono, trattando, al punto n. 11, l'identica questione prospettata nell'interesse di AD LV, alla cui lettura, pertanto, si rimanda.
Del pari inammissibile, perché attinente a profili di merito, è la censura difensiva sulla durata per anni due della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata al AN IO, che la corte territoriale ha adeguatamente motivato rapportandola al particolare grado di pericolosità sociale dell'imputato, desunto dalla sua capacità a delinquere "rimasta immutata negli anni e risultata insensibile agli effetti di qualsiasi restrizione" (cfr. p. 325). 68 Con riferimento alle doglianze relative alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, valgono le stesse considerazioni già svolte trattando nelle pagine precedenti, ai punti n. 15.1 e n. 15.2, le identiche questioni proposte con il ricorso di RU PE, alla cui lettura si rimanda per evidenti ragioni di economia espositiva. Anche nel caso del AN IO, dunque, va condivisa la decisione della corte territoriale riguardante la circostanza aggravante ex art. 416 bis c.p., comma 4, dovendosi ritenere logicamente insostenibile ed assolutamente confliggente con l'esperienza storico-processuale in materia di mafia, che "Cosa Nostra" nelle sue articolazioni territoriali, quali la "famiglia" di UD, non abbia, attraverso i suoi affiliati, la disponibilità di armi funzionali ad assicurare, con mezzi cruenti, il suo predominio, come dimostrato, rileva, peraltro, il giudice di secondo grado, dalle sentenze irrevocabili acquisite agli atti.
Alla stessa conclusione non può giungersi, invece, in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, di cui la corte territoriale ha affermato la sussistenza sulla base del generico rilievo che il OT, nella sua qualità di capomafia, ha finanziato negli anni numerose iniziative imprenditoriali nell'interesse dell'intero sodalizio mafioso, pur non disponendo di idonee fonti lecite (crf. p. 324), omettendo di svolgere quei necessari approfondimenti, indicati nella parte della presente motivazione, dedicata al RU PE, cui si rimanda, ai quali il giudice di merito non può sottrarsi.
69. Fondato, infine, è l'ultimo motivo di ricorso, ritenendo il Collegio che sia ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello, la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile, non operando in siffatta situazione il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati perché trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto applicabile in sede di esecuzione, ex art. 671 c.p.p. (cfr., in questo senso, Cass., sez. 1^, 29/11/2011, n. 47300, rv. 251504). 70. Sulla base delle svolte considerazioni l'impugnata sentenza va, quindi, annullata nei confronti di AN IO, limitatamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, ed alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Palermo, che provvederà a nuovo esame sul punto, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza affermati, fermo restando il rigetto nel resto del ricorso dell'imputato.
71. L'imputato SC EP, ritenuto responsabile del delitto di cui al capo A), in qualità di esponente di vertice del mandamento di ER lamenta nei primi tre motivi del ricorso a firma degli avv. D'ZZ e Gallina Montana, i medesimi vizi prospettati dal AD GI in relazione al decreto del pubblico ministero di autorizzazione alle intercettazioni di urgenza n. 1083/08, per cui, sul punto, si rimanda alle osservazioni già svolte nelle pagine precedenti esaminando la posizione del suddetto AD GI, trattandosi, come si è detto, delle stesse questioni di diritto. 72 Nei restanti motivi di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza dello TO PE a "Cosa Nostra", con ruolo di promotore, dedotto dalla corte territoriale sulla base di un percorso argomentativo meramente congetturale, che si fonda su sole quattro conversazioni intercettate, che se valutate nella loro interezza evidenziano, piuttosto, l'estraneità dello TO PE al sodalizio mafioso, laddove dello TO PE riferisce solo il CO.
72.1 Con motivi aggiunti pervenuti via fax il 22.11.2013, il difensore lamenta, da un lato, l'entità della pena base individuata dalla corte territoriale, ritenuta eccessiva;
dall'altro, sempre con riferimento al profilo del trattamento sanzionatorio, l'aumento della pena applicato per il concomitante concorso della recidiva specifica e della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2, da lui qualificata come circostanza aggravante, circostanza aggravante, pari ad anni tre mesi quattro di reclusione, ritenuto dal ricorrente in contrasto con la previsione di cui all'art. 63 c.p., comma 4, come interpretato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 24.2.2011, n. 20798, che avrebbe consentito un tale aumento. 73. Il ricorso dello TO PE non può essere accolto per infondatezza dei motivi su cui si fonda, che si collocano al confine della inammissibilità, in quanto, in buona sostanza, con essi si prospettano censure sul merito della valutazione delle risultanze processuali, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi ovvero si reiterano acriticamente doglianze prospettate in sede di appello, disattese dalla corte territoriale.
73.1 Ed invero con riferimento alla ritenuta partecipazione dello TO PE al sodalizio di stampo mafioso di cui al capo A), in qualità di capo, si osserva che anche in questo caso la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi logici, ha operato una esaustiva valutazione del materiale probatorio, costituito dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia CO e dal contenuto della conversazioni intercettate il 6.5.2008 ed il 12.5.2008, nonché dall'esito di diversi servizi di osservazione sul territorio.
Attraverso un percorso argomentativo dotato di intrinseca coerenza logica, in cui, come per tutte le altre posizioni, le risultanze probatorie sono state valutate criticamente confrontandole con i rilievi prospettati nei motivi di appello, di fatto reiterati con il ricorso per cassazione, la corte territoriale, la cui motivazione si salda perfettamente con quella del giudice di primo grado, ha evidenziato come lo TO PE abbia operato in qualità di soggetto interamente a disposizione dell'organizzazione mafiosa, stabilmente inserito nelle dinamiche criminali di "Cosa Nostra", ed in particolare nel mandamento di ER, da lui diretto in un determinato periodo, al quale, dunque, egli è legato da un consapevole rapporto di appartenenza organica, come dimostrato dalle menzionate risultanze processuali, che hanno già formato oggetto di osservazioni nelle pagine che precedono, dedicate alla trattazione delle posizioni di AD GI, AD LV e del MI IN, alla cui lettura, pertanto, si rimanda. 73.1 Palesemente inammissibili devono ritenersi le censure prospettate dal ricorrente con i motivi aggiunti, sia perché attinenti al merito della entità della pena irrogata, la cui valutazione è prerogativa del giudice di merito, sia perché fondate su di un evidente errore di diritto. Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 416 bis c.p., prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la fattispecie di cui all'art.416 bis c.p., comma 2, costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima (cfr., Cass, sez. 1^, 24.3.2009, n. 29770, rv. 244459), conformemente alla elaborazione giurisprudenziale in tema di reati associativi che distinguono la semplice partecipazione all'associazione da quella qualificata in termini di promozione, costituzione od organizzazione del sodalizio criminoso (cfr. Cass., sez. 3^, 11.6.1984, n. 9267, rv. 166374; Cass., sez. 1^, 27.1.2010, n. 6312, rv. 246118). 74. Sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso dello TO PE va, pertanto, rigettato.
75. Passando ad esaminare la posizione di PI DR, condannato per il reato di cui al capo B, in qualità di componente del mandamento mafioso di RE, con funzioni direttive, e per il reato in materia di stupefacenti di cui al capo D), commesso in concorso con ES LV e ES NT, va rilevato che con il primo ed il secondo motivo di ricorso a firma del difensore, avv. Clementi, l'imputato deduce censure identiche a quelle denunciate da AD GI in relazione al decreto autorizzativo delle intercettazioni n. 1083/08 adottato dal pubblico ministero in via d'urgenza. Con gli altri motivi di impugnazione il ricorrente lamenta: 1) violazione di legge in relazione agli artt.266 e 267 c.p.p., art. 268 c.p.p., comma 2 e art. 271 c.p.p., in relazione ad una serie di decreti di intercettazione ed, in particolare: al decreto n. 2787/07, avente ad oggetto i colloqui svoltisi all'interno del carcere di ME tra PI ET, padre del ricorrente, ed i suoi familiari, tra i quali vi era il figlio PI SA, che non appare motivato sotto il profilo dei gravi indizi di reato, in violazione dell'art. 267 c.p.p., e del collegamento tra l'indagine in corso e le persone che via via, partecipavano ai colloqui con il detenuto;
al decreto n. 2495/07, avente ad oggetto l'intercettazione delle conversazioni svoltesi sull'utenza telefonica in uso a TA IA, madre del ricorrente, che del pari non risulta motivato quanto al collegamento tra l'indagine in corso e la persona della TA IA;
al decreto di urgenza n. 2487/07, motivato per relationem dal pubblico ministero, richiamando la nota dei CC. dell'1.9.2007, secondo una tecnica motivazionale condivisa dal giudice con una mera formula di stile, che rende il provvedimento affetto da mancanza assoluta di motivazione;
al decreto n. 1457/08, in quanto l'attestazione di indisponibilità degli impianti della procura emessa il 15.5.2008 è di gran lunga antecedente all'inizio delle operazioni di intercettazione, avvenuto il 26.5.2008, per cui da essa non può ricavarsi l'effettiva indisponibilità degli impianti quando vennero iniziate le operazioni di intercettazione;
2) mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso di cui al capo a), con funzioni direttive, in quanto le risultanze processuali, a partire da quanto riferito dal colonnello Parisi, evidenziano come il suo ruolo sia stato quello di mero veicolatore degli ordini del padre detenuto, in una posizione, quindi, di subordinazione rispetto al PI ET ed ai Lo LO;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, e art. 546 c.p.p., in ordine alla memoria presentata all'udienza del 18.4.2012, in quanto il PI SA è stato ritenuto responsabile del reato in questione in qualità di finanziatore dell'acquisto della partita di droga di cui ha riferito il CO, ma tale qualifica, quella di finanziatore cioè, non rientra nel paradigma normativo dell'art. 73, citato, essendo espressamente prevista solo dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, reato non ritenuto configurabile nel caso in esame dall'autorità giudiziaria;
4) violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto la corte territoriale, una volta escluse per difetto di contestazione le aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, nel fissare la pena base per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2, in undici anni di reclusione, ha operato una indebita reformatio in peius del trattamento sanzionatorio disposto dal giudice di primo grado, che per la stessa fattispecie di cui all'art.416 bis c.p., comma 2, ma aggravata dal comma 4 della menzionata disposizione normativa, era partito dalla pena di dodici anni di reclusione (corrispondente al minimo previsto dall'art. 416 bis c.p., menzionato comma 4), laddove, una volta eliminato la suddetta circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4 la pena avrebbe dovuto essere di nove anni di reclusione;
inoltre nel riconoscere la continuazione tra il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2, e quello in materia di droga, i giudici di secondo grado hanno individuato nel primo delitto il reato più grave, fissando in anni cinque l'aumento di pena ai sensi dell'art. 81 c.p., mentre il reato più grave risulta quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per cui è sulla pena prevista per tale reato, che la corte di appello ha fissato in cinque anni di reclusione, che andava operato l'aumento per la continuazione.
A sua volta, l'avv. Giovinco, altro difensore del PI SA, nel ricorso a sua firma, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 191, 271 e 267 c.p.p., e art. 268 c.p.p., comma 3, in relazione al decreto n 2487/07 di cui eccepisce la nullità a far data dalla prima proroga del 7.11.2007, perché non si è data contezza della persistente indisponibilità delle apparecchiature in uso alla procura della Repubblica dopo la prima attestazione al riguardo, risalente al 21.9.2007, ne' il decreto risulta motivato in ordine alle eccezionali ragioni di urgenza che giustificano il ricorso ad impianti esterni;
al decreto n. 1083/08, in ordine al quale il ricorrente denuncia una motivazione carente in ordine ai presupposti per il ricorso ad impianti di intercettazione esterni alla procura della Repubblica, che determina la nullità del decreto di convalida emesso dal giudice per le indagini preliminari il 5.4.2008 e di tutti i successivi decreti di proroga delle intercettazioni, reiterando le doglianze sulla insussistenza di eccezionali ragioni di urgenza e sulla delega ad eseguire le operazioni di intercettazione al personale della ditta "Multicom" già esposte nel ricorso presentato nell'interesse di AD GI;
al decreto n. 2787/07, che non contiene le indicazioni relative agli impianti utilizzati per eseguire le operazioni di captazione autorizzate, ne' risulta adeguatamente motivato in ordine al requisito delle eccezionali ragioni di urgenza che hanno giustificato il ricorso ad impianti esterni;
2) vizio di legge e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso di cui al capo A), con funzioni direttive, per le stesse ragioni già esposte dal co- difensore avv. Clementi;
3) vizio di legge e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del PI SA per il reato in materia di stupefacenti di cui al capo D), in quanto le dichiarazioni accusatorie del CO non sono dotate di adeguati riscontri esterni individualizzanti, non potendosi considerare tale il contenuto della conversazione intercettata il 18.10.2007, del tutto generico, esistendo, peraltro, una discrasia di ordine temporale tra quanto narrato dal collaboratore che fa riferimento a fatti verificatisi nel giugno 2007 e quanto affermato in sentenza, con riferimento all'imputazione relativa ad ottobre-novembre 2007. 4) vizio di legge e mancanza di motivazione sia in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia in ordine alla determinazione della pena base e dell'aumento applicato a titolo di continuazione.
75. Il ricorso del PI SA appare fondato limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio.
76. Vanno affrontate unitariamente le questioni relative ai decreti di intercettazione prospettate dai difensori dell'imputato, la maggior parte delle quali, coincidendo con quelle dedotte da altri ricorrenti, sono già state affrontate dal collegio. 76.1 In via preliminare non può non rilevarsi una generale inammissibilità dei motivi di ricorso riguardanti i menzionati decreti di intercettazione, in quanto, come osservato trattando la posizione di AD GI al punto 7.1 della presente motivazione, cui si rinvia per una più ampia disamina, il ricorrente, in violazione del principio della cosiddetta autosufficienza del ricorso, non ha allegato all'atto di impugnazione, ne' ha reso altrimenti accessibili alla cognizione di questo giudice di legittimità, i diversi decreti in relazione ai quale lamenta il vizio di motivazione.
76.2 In relazione, poi, alle doglianze prospettate nei primi due motivi del ricorso a firma dell'avv. Clementi, in relazione al decreto autorizzativo n. 1083/08, trattandosi di questioni già affrontata, pure si rimanda alle considerazioni svolte in sede di esame della posizione di AD GI, sub punto 7.1.. 76.3 Per tutti i decreti adottati dal pubblico ministero nei confronti dei quali si appuntano le doglianze difensive va, poi, rilevata una ulteriore generale causa di inammissibilità, sulla quale il Collegio si è già soffermato, condividendo un orientamento assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, poiché la sanzione di inutilizzabilità degli esiti dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni disposta in via d'urgenza con decreto del pubblico ministero è prevista dall'art.267 c.p.p. solo nel caso di mancata convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, intervenuta tale convalida (circostanza, quest'ultima, nel caso in esame, non contestata dai difensori del ricorrente), resta sanato ogni vizio formale del provvedimento del pubblico ministero, ivi compresa la mancanza del requisito dell'urgenza (cfr. Cass., sez. 2^, 22/11/1994, n. 2533, Seminara;
Cass., sez. 1^, 22.4.2004, n. 23512, Termini, rv. 228245; Cass., sez. 6^, 16.7.2009, n. 35930, Iaria e altri, rv. 244872; Cass., sez. 5^, 16.3.2010, n. 16285, Baldissin e altro, rv. 247266). Se il decreto di urgenza adottato dal pubblico ministero in tema di intercettazioni è convalidato dal giudice, pertanto, non può più farsi questione della sussistenza dei requisiti di urgenza al fine di contestare la correttezza della procedura seguita, ne' ai fini dell'art. 268 c.p.p., comma 3, giacché il provvedimento del giudice assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo qualunque discussione sulla sussistenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del potere provvisorio del pubblico ministero (cfr. Cass., sez. 6^, 16/07/2009, n. 35930, rv. 244872;
Cass., sez. 1^, 17/11/2009, n. 49626; Cass., sez. 2^, 04/12/2006, n. 215). Del tutto generici risultano, poi, i rilievi formulati dal ricorrente nei confronti del decreto di convalida adottato il 5.4.2008 da parte del giudice per le indagini preliminari.
Si è già chiarito, inoltre come indimostrato, risulti l'assunto difensivo secondo cui il pubblico ministero avrebbe delegato l'attività di intercettazione a soggetti privati, dipendenti della ditta "Multicom s.r.l.", avendo, al riguardo, la corte territoriale evidenziato come, in realtà "gli appartenenti alle ditte private che hanno materialmente fornito le apparecchiature" utilizzate dalla polizia giudiziaria per effettuare le intercettazioni, "sono stati legittimamente designati solamente come ausiliari tecnici senza alcuna responsabilità ed iniziativa nello svolgimento delle operazioni di registrazione e di ascolto delle conversazioni" (cfr. p. 40).
76.4 Vanno, peraltro, ribaditi una serie di principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che disattendono i rilievi difensivi. Con particolare riferimento alle censure riguardanti i decreti n. 1457/08 e n. 2487/07, va, infatti, sottolineato che, una volta disposto che le operazioni vengano eseguite utilizzando impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica, per la temporanea indisponibilità di questi ultimi, il pubblico ministero non è poi tenuto a verificare la permanenza di tale indisponibilità, ne', qualora la stessa venga successivamente meno, a proseguire l'attività di captazione ricorrendo esclusivamente agli impianti originariamente indisponibili (cfr. Cass., sez. 6^, 15/12/2009, n. 14173, T. e altro). Nè va taciuto, a confutazione dei rilievi riguardanti i decreti n. 2787/07 e 2495/07, che gli "indizi di reato" richiesti per poter disporre le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni devono essere, nel caso in esame, non gravi, come previsto dall'art.267 c.p.p., comma 3, ma solo sufficienti, a norma del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 13 conv. dalla L. 12 luglio 1991, n. 203,
procedendosi per reati di criminalità organizzata); e che, comunque, gravi o sufficienti, essi afferiscono alla sussistenza di un reato e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente a un'intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di un soggetto individuato o di colui le cui comunicazioni debbano essere poste sotto controllo a fine di indagine, ne' tantomeno di coloro che possono rimanere coinvolti nelle intercettazioni.
La motivazione del decreto, quindi, deve esprimere solo una valutazione sull'esistenza (in chiave altamente probabilistica o, nei casi di criminalità organizzata, nel più ristretto ambito della sufficienza indiziaria) di un fatto storico integrante una determinata ipotesi di reato, il cui accertamento impone l'adozione dello strumento intercettivo, e tale valutazione, se logicamente espressa, si sottrae a rivisitazione in sede di legittimità (cfr., Cass., sez. fer., 09/09/2010, n. 34244).
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima, peraltro, la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi sulla sussistenza del requisito dei "sufficienti indizi di reato" relativamente ad intercettazioni disposte nell'ambito d'indagini sulla criminalità organizzata, quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova, (cfr. Cass., sez. 6^, 14/11/2008, n. 46056, M., rv. 242233; Cass., sez. un., 21/06/2000, n. 17). Conformi a tali principi risultano i decreti n. 2787/07; n. 2495/07;
n. 2498/07 e n. 2487/07, che, come rilevato dalla corte territoriale (cfr. p. 124) e dallo stesso ricorrente (in relazione al decreto n. 2487/07) sono motivati con riferimento agli esiti investigativi contenuti nella nota dei CC. 1.9.2007, allegata agli atti. In ordine alle doglianze relative ai decreti n. 2487/07; n. 1083/07 e n. 2787/07, prospettate dall'avv. Giovinco, va innanzitutto rilevato che i casi di urgenza che abilitano il pubblico ministero ad emettere il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni comprendono anche le eccezionali ragioni di urgenza che legittimano, a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, l'esecuzione delle operazioni mediante l'uso di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria qualora quelli installati nei locali della Procura della Repubblica risultino insufficienti od inidonei, con la conseguenza che la motivazione circa la sussistenza della urgenza, ex art. 267 c.p.p., comma 2, assorbe quella circa la sussistenza delle eccezionali ragioni d'urgenza, ex art. 268 c.p.p., comma 3, ove le ragioni addotte ai fini dell'esigenza di attivare immediatamente le operazioni di intercettazioni appaiano incompatibili sia con la normale procedura di richiesta autorizzazione, stabilita in via ordinaria dall'art. 267 c.p.p., comma 1, sia con l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica (cfr. Cass., sez. 5^, 16/03/2010, n. 16285, rv. 247268). Peraltro la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza richieste dall'art. 268 c.p.p., comma 3, per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura può desumersi anche implicitamente dallo stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni, come nel caso in esame in cui trattandosi di indagini relative ad attività in corso dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra", come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, era ad esse coessenziale l'urgenza di acquisire le emergenze delle intercettazioni (cfr. Cass., sez. 6^, 21/11/2012, n. 49754, rv. 254101). Nè, contrariamente a quanto ritenuto dal difensore in relazione al decreto n. 2787/07 l'eventuale specifica indicazione degli impianti che verranno materialmente utilizzati per effettuare le operazioni di captazione, una volta intervenuta l'autorizzazione all'uso degli impianti esterni, può costituire causa di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, in mancanza di una previsione normativa al riguardo.
77. Infondati devono ritenersi gli ulteriori motivi di ricorso sintetizzati sub n. 2) e n. 3) degli atti a firma degli avv. Clementi e Giovinco, che si collocano al confine della inammissibilità, in quanto, in buona sostanza, con essi si prospettano censure sul merito della valutazione delle risultanze processuali, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi ovvero si reiterano acriticamente doglianze prospettate in sede di appello, disattese dalla corte territoriale.
77.1 Con particolare riferimento alla ritenuta partecipazione del PI SA al sodalizio di stampo mafioso di cui al capo a, si osserva che la corte territoriale, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici, ha operato una approfondita valutazione del materiale probatorio. Attraverso un percorso argomentativo dotato di intrinseca coerenza logica, in cui, come per tutte le altre posizioni, le risultanze probatorie sono state valutate criticamente confrontandole con i rilievi prospettati nei motivi di appello, di fatto reiterati con il ricorso per cassazione, la corte territoriale ha evidenziato come il PI SA debba ritenersi un soggetto stabilmente inserito all'interno di "Cosa Nostra", in qualità di esponente di rilievo del mandamento di RE, da lui diretto per un certo periodo di tempo, giungendo a tale conclusione alla luce di una lettura non parcellizzata, ma complessiva delle risultanze processuali, che ne evidenzia i nessi reciproci (cfr. pp. 104-127). Le risultanze processuali su cui si fonda la decisione della corte territoriale, costituire dagli esiti di numerose intercettazioni e di servizi di appostamento sul territorio delle forze dell'ordine, la maggior parte dei quali esaminati nelle pagine precedenti e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia CO, hanno già formato oggetto di osservazioni nelle parti della presente motivazione, dedicate alla trattazione delle posizioni di AD GI, AD LV, ES LV, MI IN e AN IO, alla cui lettura, pertanto, si rimanda.
Da tali risultanze è emerso con chiarezza, come evidenziato correttamente dalla corte territoriale, che il PI SA, lungi dal limitarsi a fare da tramite tra il PI ET, detenuto in carcere, ed i componenti del sodalizio in stato di libertà (circostanza, peraltro, sintomatica comunque della sua partecipazione all'associazione mafiosa), ha operato da vero e proprio dirigente del mandamento di RE, al quale è legato da un rapporto di appartenenza organica, facendosi promotore, nel periodo preso in considerazione dalle indagini, di un progetto di riorganizzazione dell'organizzazione mafiosa, attraverso, tra l'altro, la ricostituzione della commissione provinciale di "Cosa Nostra", destinata, in tale prospettiva, ad essere presieduta dal padre PI ET, una volta rimesso in libertà, progetto che implicava, come è emerso anche in sede di esame delle posizioni del NO LV e del NO, contrati al disegno dei PI, l'interlocuzione con altre "famiglie" mafiose;
provvedendo al pagamento degli stipendi agli associati, come nel caso del ES LV;
intervenendo, attraverso i suoi emissari, per risolvere problemi riguardanti il controllo del territorio, come si è visto sempre trattando la posizione del ES LV. Proprio in considerazione del ruolo assunto all'interno dell'organizzazione mafiosa, dunque, del tutto correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di potere configurare a carico del PI SA la qualità di dirigente ed organizzatore del sodalizio criminoso in parola, posto che per dirigente ed organizzatore deve intendersi colui, che, come l'imputato, rispetto ad un gruppo già costituito, ne sovraintende l'attività complessiva e assume funzioni decisionali (cfr. Cass, sez. 5^, 21/12/1998, Barbanera;
Cass., sez. 5^, 22.11.2012, n. 18491, rv. 255431). 77.2 Identiche considerazioni valgono in relazione all'affermazione di responsabilità del PI SA in relazione al delitto di cui al capo B).
Anche in questo caso essa emerge in modo inequivocabile, come correttamente ritenuto da entrambi i giudici di merito, dalle risultanze processuali, esaminate nelle pagine che precedono da questo Collegio, trattando la posizione dei ricorrenti ES NT e ES LV, per cui ragioni di economia espositiva suggeriscono di rimandare alle osservazioni già svolte al riguardo (cfr. pp. 127-129). Non vi è dubbio, alla luce di tali risultanze, che il PI SA abbia direttamente partecipato all'intera operazione di acquisto ed importazione in territorio italiano della sostanza stupefacente proveniente dal Brasile, dovendo, pertanto, lo stesso ritenersi responsabile del suddetto delitto, secondo le regole ordinarie del concorso di persone del reato, in quanto, anche se il suo contributo si fosse limitato esclusivamente a finanziare l'intera operazione, si sarebbe trattato di un contributo causalmente rilevante, per non dire indispensabile, alla consumazione del reato di cui al capo b).
78. In ordine alle censure riguardanti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, se ne deve rilevare l'inammissibilità, sia perché attinenti al merito, sia perché manifestamente infondate. La corte territoriale ha specificamente motivato in ordine al mancato riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, individuandone la causa ostativa nella "non comune capacità a delinquere dimostrata dal PI SA attraverso l'espletamento di un ruolo così rilevante all'interno di un sodalizio armato della pericolosità di Cosa Nostra, che, proprio grazie ad apporti come quelli del detto imputato, ha potuto continuare a esercitare capillarmente il suo potere mafioso nel territorio" (cfr. p. 129), quindi, in definitiva in entrambi i parametri (gravità del reato e capacità a delinquere), fissati dall'art. 133 c.p.. In tal modo la corte territoriale ha puntualmente assunto al suo onere motivazionale, come già evidenziato nelle pagine che precedono, trattando, al punto n. 11, l'identica questione prospettata nell'interesse di AD LV, alla cui lettura, pertanto, si rimanda.
79. Fondata, invece, appare la doglianza di cui al punto n. 4) del ricorso a firma dell'avv. Clementi.
Ed invero, una volta esclusa la possibilità di operare gli aumenti di pena previsti per le circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, per difetto di originaria contestazione, la corte di appello, nel determinare la pena complessiva da infliggere al PI SA, tenuto conto dell'aumento per la ritenuta continuazione con il reato in materia di stupefacenti di cui al capo d) e della riduzione per la scelta del giudizio abbreviato, è partita da una pena base di anni undici di reclusione, in relazione alla fattispecie di reato di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2, senza tenere conto che il giudice di primo grado, con riferimento alla medesima ipotesi, ma aggravata ai sensi del comma 4 della medesima disposizione normativa, era partito dal minimo edittale di anni dodici di reclusione.
Avendo il giudice per le indagini preliminari ritenuto che al PI SA, in qualità di dirigente dell'organizzazione mafiosa, dovesse applicarsi il minimo edittale della pena di cui alla circostanza aggravante ex art. 416 bis c.p., comma 4, che prevede un aumento di pena predeterminato in dodici anni di reclusione sul minimo della pena di nove anni di reclusione prevista per la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2, appare, dunque, evidente che, una volta esclusa la menzionata circostanza aggravante, nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio in appello, al fine di non violare il divieto della "reformatio in peius", occorre partire dal minimo edittale previsto dall'art. 416 bis c.p., comma 2. Premesso, infatti, che il giudice di secondo grado, che su impugnazione dell'imputato riformi la sentenza di condanna escludendo la sussistenza di una tra le più circostanze aggravanti contestate, non può confermare il precedente trattamento sanzionatorio, va rilevato, come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, che nel giudizio di appello il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (cfr. Cass., sez. 2^, 18.10.2013, n. 45973, rv. 257522; Cass., sez. 2^, 15.10.2013, n. 44332, rv. 25744), ivi compresa, dunque, la determinazione della pena base su cui operare gli eventuali aumenti di pena.
La fondatezza dell'assunto difensivo sul punto, che impone un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, assorbe in sè tutte le altre residue doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio.
80 Sulla base delle svolte considerazioni l'impugnata sentenza va, quindi, annullata nei confronti di PI SA limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio nei sensi in precedenza indicati, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Palermo, che provvederà a nuovo esame sul punto, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza affermati, fermo restando il rigetto nel resto del ricorso dell'imputato. 80. Passando ad esaminare la posizione di ER EP, va rilevato che l'imputato, ritenuto componente della "famiglia" mafiosa di Corso Calatafimi, nonché responsabile del un tentativo di estorsione aggravata in concorso, in danno di IL ET, titolare di un'impresa edile, nel ricorso a firma dell'avv. Bonsignore lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al decreto di intercettazione di urgenza del pubblico ministero n. 25443/07, che non risulta motivato sotto il profilo della urgenza;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ET PE in ordine al tentativo di estorsione di cui al capo n), senza che le risultanze processuali, costituite dalla intercettazione di alcune conversazioni tra il RI ed il ON, consentano di affermare con assoluta certezza che il ET PE sia stato il mandante della richiesta estorsiva formulata nei confronti dell'imprenditore edile IL ET ovvero abbia interloquito con quest'ultimo per il tramite del RI, ribadendo la volontà della cosca di ottenere dall'imprenditore il pagamento della tangente;
ne', evidenzia il ricorrente, la semplice eventuale conoscenza che l'imputato abbia avuto di tale richiesta sarebbe sufficiente ad affermare la responsabilità del ET PE per la tentata estorsione, come riconosciuto dagli stessi giudici di merito con riferimento alla estorsione consumata sempre in danno del IL ET di cui al capo m), per la quale il ET PE è stato assolto;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ET PE al sodalizio mafioso, in qualità di soggetto addetto al settore delle estorsioni, desunta inammissibilmente solo sulla base della partecipazione dell'imputato al tentativo di estorsione di cui al capo n), al quale, come si è detto, egli è completamente estraneo;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6;
5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla entità del trattamento sanzionatorio, avendo la corte territoriale applicato entrambi gli aumenti di pena previsti dall'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, senza considerare che il giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 4, ha operato un solo aumento in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4. 81. Il ricorso del ET PE deve ritenersi fondato limitatamente al profilo riguardante la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, risultando inammissibili ovvero infondati tutti gli altri motivi di ricorso.
82. Con riferimento al primo motivo di ricorso, relativo al decreto di intercettazione d'urgenza n. 2543/2007 adottato dal pubblico ministero, se ne deve affermare l'inammissibilità alla luce delle osservazioni già svolte nei punti n. 76.1 e 76.3 della presente motivazione, trattando la posizione del coimputato PI SA. 83. Inammissibili devono ritenersi gli ulteriori motivi di ricorso sintetizzati suo n. 2) e n. 3), perché essi si risolvono, da un lato in evidenti censure sul merito della valutazione delle risultanze processuali, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, non consentite in questa sede di legittimità, dall'altro nella mera acritica riproposizione delle doglianze prospettate in sede di appello, disattese dalla corte territoriale.
Ed invero con riferimento alla ritenuta partecipazione del ET PE al sodalizio di stampo mafioso di cui al capo b) ed tentativo di estorsione di cui al capo n), si osserva che la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi logici, ha operato una articolata e dettagliata valutazione del materiale probatorio, costituito dal contenuto delle conversazioni, oggetto di captazione, intercorse tra gli esponenti mafiosi RI e ON, da un lato, ET PE e RI
dall'altro.
Attraverso un percorso argomentativo dotato di intrinseca coerenza logica, in cui, come per tutte le altre posizioni, le risultanze probatorie sono state valutate criticamente confrontandole con i rilievi prospettati nei motivi di appello, di fatto reiterati con il ricorso per cassazione, la corte territoriale, la cui motivazione si salda perfettamente con quella del giudice di primo grado, ha evidenziato come, in relazione al menzionato tentativo di estorsione, il ET PE abbia agito in qualità di esponente della "famiglia" mafiosa di Corso Catalafimi.
A lui, infatti, il RI, su richiesta del IL ET, al quale erano pervenute richieste estorsive a nome del gruppo di Corso Calatafimi, si era rivolto nell'interesse dell'imprenditore, consapevole del ruolo svolto dal ET PE nell'ambito della suddetta "famiglia" mafiosa, confermato, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, dalla circostanza che quest'ultimo, lungi dal limitarsi a fare da tramite tra il IL TT ed i componenti del sodalizio mafioso, interveniva direttamente nella gestione della richiesta estorsiva, sottolineando al RI che i trecento Euro versati dal IL ET dovevano considerarsi un semplice acconto sulla tangente estorsiva complessivamente dovuta e che, in ogni caso, per risolvere la questione, l'imprenditore avrebbe dovuto incontrarsi personalmente con lo stesso ET PE, dimostrando, nella sua interlocuzione con il RI, autorevole esponente del mandamento mafioso di TA VA, la sua autonomia nella gestione sia della singola vicenda estorsiva in danno del IL ET, sia, più in generale, delle richieste estorsive avanzate nell'interesse della "famiglia" di Corso Calatafimi (cfr. pp. 247- 263).
Può in definitiva concludersi che del tutto coerentemente con la richiamata valutazione del materiale probatorio la corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado in ordine alla responsabilità del ricorrente per i delitti innanzi indicati, ritenendo ET PE soggetto completamente a disposizione dell'associazione mafiosa, stabilmente inserito nelle dinamiche criminali di "Cosa Nostra", ed in particolare nella "famiglia" di Corso Calatafimi, alla quale è legato da un rapporto di appartenenza organica, in virtù del quale egli opera stabilmente nel settore delle estorsioni.
84. In ordine alle censure riguardanti l'entità della pena ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, se ne deve rilevare l'inammissibilità, sia perché attinenti al merito, sia perché manifestamente infondate.
La corte territoriale ha specificamente motivato in ordine al mancato riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, individuandone la causa ostativa nella particolare gravità del reato, in relazione alla condotta concretamente posta in essere all'interno di un pericolosissimo sodalizio criminoso quale "Cosa Nostra", vale a dire in uno dei parametri indicati dall'art.133 c.p. (cfr. p. 264). In tal modo la corte territoriale ha puntualmente assunto al suo onere motivazionale, come già evidenziato nelle pagine che precedono, trattando, al punto n. 11, l'identica questione prospettata nell'interesse di AD LV, alla cui lettura, pertanto, si rimanda.
85. Con riferimento alle doglianze relative alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, valgono le stesse considerazioni già svolte trattando nelle pagine precedenti, ai punti n. 15.1 e n. 15.2, le identiche questioni proposte con il ricorso di RU PE, alla cui lettura si rimanda per evidenti ragioni di economia espositiva. Anche nel caso del ET PE, dunque, va condivisa la decisione della corte territoriale riguardante la circostanza aggravante ex art. 416 bis c.p., comma 4, dovendosi ritenere logicamente insostenibile ed assolutamente confliggente con l'esperienza storico-processuale in materia di mafia, che "Cosa Nostra" nelle sue articolazioni territoriali, quali la "famiglia" di Corso Calatafimi, non abbia, attraverso i suoi affiliati, la disponibilità di armi funzionali ad assicurare, con mezzi cruenti, il suo predominio, come dimostrato, rileva, peraltro, il giudice di secondo grado, dalle sentenze irrevocabili acquisite agli atti. Alla stessa conclusione non può giungersi, invece, in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bisc.p., comma 6, di cui la corte territoriale ha affermato la sussistenza sulla base del generico rilievo che il OT NT, nella sua qualità di capomafia, ha finanziato negli anni numerose iniziative imprenditoriali nell'interesse dell'intero sodalizio mafioso, pur non disponendo di idonee fonti lecite (crf. p. 264), omettendo di svolgere quei necessari approfondimenti, indicati nella parte della presente motivazione dedicata al RU PE, cui si rimanda, ai quali il giudice di merito non può sottrarsi. La fondatezza di tale rilievo difensivo assorbe in sè ogni altra questione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio prospettata dal ricorrente.
86. Sulla base delle svolte considerazioni l'impugnata sentenza va, quindi, annullata nei confronti di ET PE, limitatamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Palermo, che provvederà a nuovo esame sul punto, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza affermati, fermo restando il rigetto nel resto del ricorso dell'imputato. 87. NO CO, ritenuto responsabile dei due episodi estorsivi di cui ai capi h) ed i), nel ricorso a firma dell'avv. La BL, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., stante la inidoneità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AS GE e GN PE, sotto il profilo della attendibilità intrinseca, a fondare l'impianto accusatorio a carico dello AV CO, anche perché lo stesso compendio è stato valutato insufficiente a fondare una pronuncia di condanna a carico dei coimputati per tali reati marano e annatelli.
88. Il ricorso dello AV CO non può essere accolto per infondatezza dei motivi su cui si fonda, che si collocano al confine della inammissibilità, in quanto, in buona sostanza, con essi si prospettano censure sul merito della valutazione delle risultanze processuali, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi.
89. Ed invero anche in questo caso la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi logici, ha operato una articolata e dettagliata valutazione del materiale probatorio, costituito dal convergente contenuto delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia AS GE e GN PE sulla partecipazione dell'imputato alle estorsioni, consumate con metodo mafioso in danno dei titolari degli esercizio commerciali "Pescheria da Enzo" e "Carella Sport".
Attraverso un percorso argomentativo dotato di intrinseca coerenza logica, in cui, come per tutte le altre posizioni, le risultanze probatorie sono state valutate criticamente confrontandole con i rilievi prospettati nei motivi di appello, la corte territoriale, la cui motivazione si salda perfettamente con quella del giudice di primo grado, ha evidenziato come lo AV CO abbia partecipato ad entrambi gli episodi estorsivi, in un caso, incaricando il GN PE di recarsi presso la sede della "Carella Sport", per formulare la richiesta estorsiva, all'esito della quale il GN PE aveva ricevuto dal titolare dell'esercizio commerciale la somma di 1500,00 Euro, da quest'ultimo consegnata al suddetto IN CO, che, a sua volta, aveva dato il denaro al AS GE con l'incarico di farlo pervenire all'annatelli, collettore per la "famiglia mafiosa" di Corso Calatafimi di tutto il denaro proveniente dalle estorsioni;
nell'altro formulando una richiesta estorsiva in denaro al titolare della pescheria innanzi indicata, che, successivamente, grazie all'attività di intermediazione di marano giuseppe, era stata commutata nella fornitura gratuita di prodotti ittici. Tanto premesso non può non rilevarsi come le censure del ricorrente non siano condivisibili.
La valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia è stata effettuata nella parte iniziale della sentenza di primo grado e rispetto ad essa non si rinvengono censure specifiche da parte del ricorrente. Nè va taciuto che l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, risulta particolarmente elevata ove si tenga conto che essi narrano di vicende non apprese da terzi, ma alle quali hanno partecipato personalmente.
Del tutto inconferente è il richiamo operato dal ricorrente alla motivazione, parzialmente riportata nell'atto di impugnazione, con cui la corte territoriale ha assolto l'annatelli dalla estorsione di cui al capo I), in quanto essa si fonda non su di un giudizio di complessiva inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma sulla ritenuta impossibilità che quanto riferito dal GN PE a proposito della destinazione del denaro all'annatelli, essendo il frutto di una mera supposizione, anche in considerazione delle funzioni meramente esecutive svolte dal collaboratore, potesse fungere da idoneo riscontro individualizzante alle ben più precise dichiarazioni al riguardo del AS GE, sottolineando, anzi, la corte la convergenza delle dichiarazioni accusatorie dei due collaboratori di giustizia proprio in relazione al mandato estorsivo conferito al GN PE dallo AV CO. Identiche considerazioni valgono in relazione ai rilievi difensivi fondati sulla circostanza che il tribunale di Palermo, con sentenza del 14.1.2010, divenuta irrevocabile, abbia assolto il marano, nei confronti del quale si era proceduto separatamente con il giudizio ordinario, dal delitto di estorsione di cui al capo h). Anche in questo caso, infatti, come correttamente rileva la corte territoriale, il tribunale non ha formulato un giudizio di inattendibilità complessiva nei confronti dei due collaboratori di giustizia, limitando la propria valutazione solo ad un segmento della loro narrazione, ritenuta inidonea a fondare l'ipotesi accusatoria del concorso del marano nella menzionata estorsione, il cui verificarsi il tribunale non ha messo in dubbio, tanto da giungere ad una pronuncia di assoluzione con la formula per non aver commesso il fatto (cfr. p. 349).
Le conclusioni cui è giunta la corte territoriale nel disattendere le doglianze difensive sono conformi ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "valutazione frazionata" della chiamata di correità o di reità.
In tema di valutazione probatoria della chiamata in correità, infatti è lecita la "valutazione frazionata" delle dichiarazioni accusatorie, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa o non credibile e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate;
il che si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra. Ciò in quanto nella valutazione della chiamata in reità o correità vale, comunque, il principio della cosiddetta "frazionabilità" delle dichiarazioni, conseguendone che l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l'attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno;
sempre che l'inattendibilità di una parte della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (cfr. Cass., sez. 4^, 10/12/2004, n. 5821, rv.231300;
Cass. sez. 1^, 10/07/2013, n. 40000, P. e altro;
rv. 256917; Cass., sez. 1^, 17/03/2006, n. 24466, rv. 234412; Cass., sez. 1^, 10/11/2005, n. 1031, rv 233375). La ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie del AS GE e del GN PE nella parte in cui si riferiscono all'annatelli ed al marano, non si estende, dunque, alla parte restante delle loro dichiarazioni, perché non intacca il nucleo essenziale del loro racconto sui due episodi estorsivi e sulla partecipazione ad essi dello AV CO.
Risultano, pertanto, rispettati nel caso in esame i criteri in tema valutazione della chiamata di correo, già esaminati trattando la posizione di ES NT.
Come è noto, infatti, la chiamata in correità o in reità non può di per sè sola costituire prova piena della responsabilità e necessita di riscontri, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, potendo quindi risolversi in altre chiamate in correità purché totalmente autonome, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 1^, 20.10.2006, n. 1263, rv. 235800).
Del pari infondato è il rilievo difensivo sulla mancanza di autonomia della chiamata di correità del AS GE, il quale, ad avviso del ricorrente, avvalendosi in sede di interrogatorio del 29.11.2008 di un appunto contenete le dichiarazioni rese dal GN PE, si sarebbe limitato ad allinearsi alle stesse senza fornire alcun elemento di novità nei confronti dello AV CO.
Ed invero la conoscenza delle dichiarazioni rese dal GN PE, che il AS GE aveva acquisito in conseguenza del deposito degli atti dei procedimenti a suo carico, in cui erano riportate le accuse del GN PE nei confronti suoi e di altri soggetti, non fa venir meno la genuinità e, quindi, l'autonomia della narrazione del AS GE, in quanto, come correttamente rilevato da entrambi i giudici di merito, il collaboratore ha ammesso, pur in assenza di un'accusa del GN PE nei suoi confronti, il personale coinvolgimento anche nella estorsione in danno del carella, circostanza che esclude ogni ipotesi di fraudolenta concertazione tra i due collaboratori ovvero di acritica adesione del AS GE alle dichiarazioni del GN PE.
Anzi proprio la non perfetta sovrapponibilità tra le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia ne conferma la reciproca autonomia, perché fisiologica in presenza di narrazioni dello stesso fatto provenienti da soggetti diversi.
Inammissibile, infine, per assoluta genericità, appare la doglianza difensiva sulla insussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 90. Va, infine, ricordato che gli intervenuti annullamenti parziali della sentenza impugnata, investendo il giudice di rinvio esclusivamente di questioni relativa alla determinazione della pena, non impediscono il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, che rende definitive tali parti della sentenza ed impedisce l'applicazione delle cause estintive del reato sopravvenute alla pronuncia d'annullamento (cfr. Cass., sez. 4^, 20.11.2008, n. 2843, rv. 242494). 91. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del PR OF, consegue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione. 92. Al rigetto dei ricorsi di ES NT;
MI IN, NO LV, Di CA PE, AV CO;
IS NC OL, TO PE, consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese processuali.
93. In accoglimento delle richieste delle costituite parti civili, infine, AD GI;
AD LV;
RU PE;
PI SA;
ES NT;
NO LV;
MI IN;
LÈ MA;
IS NC OL;
PR OF;
AN IO;
TO PE, vanno condannati, in solido, al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili S.O.S. impresa Palermo, Solidaria s.c.s. onlus;
Coordinamento delle vittime della mafia dell'usura e delle estorsioni e Confcommercio Palermo, spese che si liquidano in complessivi Euro 3200,00, nonché in favore delle parti civili Addiopizzo, F.A.I., Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre Onlus;
Confindustria Palermo e Comune di ER, che vanno liquidate in complessivi Euro 3600,00, oltre accessori come per legge, con distrazione per il primo gruppo di parti civili in favore dell'antistatario avv. Fausto IA Amato, sostituto per la Confcommercio Palermo dell'avv. ET IO Lanfranca, e per il secondo gruppo in favore dell'antistatario avv. Ettore Barcellona, mentre Di CA PE, ES LV, ET PE, AV CO, vanno condannati in solido al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili Addiopizzo;
F.A.I.; Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre Onlus;
Confindustria Palermo, che si liquidano in complessivi Euro 1600,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'antistatario avv. Ettore Barcellona.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza in ordine alla posizione di AD GI, limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina nella misura di anni sei mesi dieci giorni venti di reclusione;
annulla con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Palermo l'impugnata sentenza per nuovo esame nei confronti di TO IO, di PI SA e LÈ MA
limitatamente al trattamento sanzionatorio, nonché nei confronti di AD LV, ET PE, ES LV;
RU PE e AN IO, relativamente alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, e per il AN IO anche in ordine alla richiesta continuazione;
rigetta nel resto i ricorsi di AD GI, AD LV, ET PE, ES LV, AN IO, PI SA, RU PE e LÈ MA;
rigetta i ricorsi di ES NT;
MI IN, NO LV, Di CA PE, AV CO;
IS NC OL, TO PE, che condanna, singolarmente, al pagamento delle spese processuali;
dichiara inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di PR OF, che condanna al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende;
condanna AD GI;
AD LV;
RU PE;
PI SA;
ES NT;
NO LV;
MI IN;
LÈ MA;
IS NC OL;
PR OF;
AN IO;
TO PE, in solido al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili S.O.S. impresa Palermo, Solidaria s.c.s. onlus;
Coordinamento delle vittime della mafia dell'usura e delle estorsioni e Confcommercio Palermo, spese che liquida in complessivi Euro 3200,00, nonché in favore delle parti civili Addiopizzo, F.A.I., Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre Onlus;
Confindustria Palermo e Comune di ER, che liquida in complessivi Euro 3600,00, oltre accessori come per legge, con distrazione per il primo gruppo di parti civili in favore dell'antistatario avv. Fausto IA Amato, sostituto per la Confcommercio Palermo dell'avv. ET IO Lanfranca, e per il secondo gruppo in favore dell'antistatario avv. Ettore Barcellona;
condanna Di CA PE, ES LV, ET PE, AV CO, in solido al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili Addiopizzo;
F.A.I.; Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre Onlus;
Confindustria Palermo, che liquida in complessivi Euro 1600,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'antistatario avv. Ettore Barcellona. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2014
IN CALCE ANNOTAZIONE:
La Corte Suprema di Cassazione - Prima Sezione Penale - con sentenza n. 43392/2014 del 03/10/2014 e depositata il 16/10/2014: "Dispone la correzione del dispositivo della sentenza n. 24661/2014, emessa nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 2013 dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione nei confronti, tra gli altri, di Di CA PE, nel senso che: nel primo periodo, seconda parte del dispositivo, dopo il nome di RU PE, è inserito il nome di Di CA PE, preceduto dal segno della virgola;
nel secondo periodo, prima delle parole "e LÈ MA", è inserito il nome di Di CA PE, preceduto dalla virgola;
nel terzo e nell'ultimo periodo è soppresso l'indicazione del nome di Di CA PE.
Roma, 21 ottobre 2014