Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2013, n. 24661
CASS
Sentenza 11 dicembre 2013

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In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, una volta disposto che le operazioni vengano eseguite utilizzando impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica, per la temporanea indisponibilità o inidoneità di questi ultimi, il pubblico ministero non è poi tenuto a verificare la permanenza di tale situazione, né, qualora la stessa venga successivamente meno, a proseguire l'attività di captazione ricorrendo esclusivamente agli impianti dell'ufficio procedente.

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., che ha natura oggettiva, è sufficiente che il prezzo, il profitto o il prodotto derivanti dai delitti posti in essere in esecuzione del programma criminoso dell'associazione a delinquere di stampo mafioso siano destinati a finanziare le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, non essendo necessario che tale controllo sia effettivamente assunto o mantenuto, ma solo che il finanziamento alimentato dalle fonti di provenienza illecita sia idoneo a conseguire tale risultato.

Il decreto con il quale il P.M. autorizza l'esecuzione delle operazioni di intercettazione presso impianti di pubblico servizio od in dotazione alla polizia giudiziaria, può richiamare "per relationem", al fine di giustificare l'esistenza delle condizioni concretanti il requisito della insufficienza o inidoneità degli impianti di Procura, il contenuto dell'attestazione dell'ufficio intercettazioni della stessa Procura circa l'indisponibilità dei predetti impianti, senza che sia necessario, al fine dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, produrre l'attestazione in questione.

I decreti di proroga delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche non devono riesporre le ragioni di eventuale indisponibilità della strumentazione esistente presso gli uffici della Procura che hanno legittimato il ricorso ad impianti esterni, ove non risulti in alcun modo, nè sia dedotta, una sopravvenuta disponibilità della strumentazione stessa.

Viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, la quale aveva ritenuto la sussistenza di circostanze aggravanti e determinato la pena in quella minima prevista dalla legge per il delitto circostanziato, esclude le indicate circostanze e, tuttavia, non ridetermina la pena nella misura del minimo edittale contemplato per il delitto non circostanziato. (Fattispecie relativa alla circostanza aggravante ad effetto speciale, prevista dall'art. 416 bis, quarto comma, cod. pen.).

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova. (Principio affermato in relazione ad intercettazioni disposte nell'ambito di indagini in materia di criminalità organizzata e presupponenti il requisito di "sufficienti indizi di reato", ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2013, n. 24661
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24661
Data del deposito : 11 dicembre 2013

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