Articolo 131 del Codice di procedura penale
Articolo 111Articolo 111 ter
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24 ottobre 1989
Art. 131. Poteri coercitivi del giudice 1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto cio' che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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