Sentenza 14 novembre 2008
Massime • 1
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova. (Principio affermato, nella specie, relativamente ad intercettazioni disposte nell'ambito d'indagini sulla criminalità organizzata, per cui era richiesta la sola presenza di "sufficienti indizi di reato", ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, conv. con modif. in L. n. 203 del 1991).
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- 1. I presupposti previsti dall’art. 267, co. I, c.p.p.: problematiche applicativeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 novembre 2012
- 2. I presupposti previsti dall’art. 267, co. I, c.p.p.: problematiche applicative.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2008, n. 46056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46056 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 14/11/2008
Dott. GRAMENDOLA FR P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA GI - Consigliere - N. 2543
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 21077/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL ER, nato il [...];
avverso l'ordinanza 2 maggio 2008 del Tribunale del riesame di Napoli che ha confermato il provvedimento 7 aprile 2008 del G.I.P. del Tribunale di Napoli applicativo della misura della custodia cautelare in carcere del ricorrente;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. GI Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza nonché i difensori avv.ti Aricò e Dell'Orfano che hanno chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
p.1) le accuse.
EL ER (unitamente ad altri) è accusato al capo 281 del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, per avere partecipato, ciascuno nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, ad una associazione di tipo mafioso denominata "clan dei Casalesi", promossa, diretta ed organizzata, prima, da RD TO (anni 1981 - 1988), poi, da FR AV di IC, da FR DO, da NE MA e da DE FA EN (1988 - 1991), di seguito da FR AV di IC e da FR DO e, infine, dopo l'arresto di questi ultimi due, da CH RI e NE TO, quali esponenti di vertice, tuttora latitanti, della fazione facente capo alla famiglia VO e da OG EN, OG LL, BI EL, UI GI, RO IC, SE GI e RI RO, quali componenti apicali, i quali si avvicendavano alla guida della fazione facente capo alla famiglia OG, e tutti, operando sul litorale domizio e sull'intera area della provincia di Caserta ed altrove, si sono avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava, per la realizzazione di una serie svariata di una consistente pluralità di scopi illeciti, finalizzati: ad assicurare impunità agli affiliati, attraverso il controllo, realizzato anche con la corruzione, di organismi istituzionali, l'affermazione del controllo egemonico sui territorio, ottenuto anche attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminose rivali nel tempo e la repressione violenta dei contrasti interni;
conseguimento, infine, per sè e per gli altri affiliati di profitti e vantaggi ingiusti. In particolare, partecipavano tutti al gruppo camorrista facente capo alla famiglia OG, con compiti operativi nel settore delle estorsioni, del reinvestimento dei proventi illeciti, degli appalti, del traffico di sostanze stupefacenti, della custodia di armi e di autovetture di provenienza illecita, del reperimento di utenze cellulari da dare in uso agli affiliati nonché degli omicidi eseguiti per mantenere il controllo dell'area casertana, al fine del compimento di attività delittuosa. In Provincia di Caserta fino a tutto il 2005.
p.2) la decisione del Tribunale del riesame sulla questione preliminare delle intercettazioni e sul dedotto giudicato cautelare. L'ordinanza impugnata, escluso il prospettato giudicato cautelare (pag. 4 ordinanza) e fatto riferimento alla pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite (Aguneche, 12-26 luglio 2007 n. 30347), ha affermato che devono ritenersi legittime le intercettazioni poste a fondamento della richiesta e, poi, della ordinanza che si impugna,ben potendosi ricostruire dai decreti autorizzativi - e dagli atti di polizia giudiziaria che rispettivamente li integrano - le ragioni della insufficienza e della "inidoneità funzionale" degli impianti installati presso gli uffici della Procura della Repubblica e del conseguente utilizzo di impianti diversi.
p.3) il ricorso del EL ER.
Con un primo motivo il ricorso prospetta violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 271 c.p.p., comma 1 in ordine all'esito di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per vizi nella motivazione dei decreti autorizzativi. La difesa sul punto allega due decisioni di questa Corte i cui principi, se applicati all'odierna vicenda comporterebbero il chiesto annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. In punto di fatto si rileva che l'insufficienza degli impianti sarebbe stata attestata da una dichiarazione del funzionario della Procura della Repubblica che ha testualmente documentato "non vi sono postazione libere", lasciando aperta l'interpretazione se si tratti di inidoneità o di insufficienza, ed in punto di diritto si propone come abnorme il provvedimento integrativo e di sanatoria emesso dal Pubblico ministero ad intercettazioni effettuate.
p.4) la decisione di questa Corte sul I motivo di ricorso ed il preteso giudicato cautelare.
Va preliminarmente rilevato, come, correttamente, il Tribunale del riesame non si sia ritenuto vincolato alla decisione della 5 sezione di questa Corte che, per altri indagati (Cavaliere, 25583/07), aveva concluso con un giudizio di inutilizzabilità.
Ritiene invero questo Collegio, in adesione all'orientamento indicato nella sentenza delle SS.UU. FA (n. 11 dell'8 luglio 1994 - dep. Il 28 luglio 1994) che il presupposto del giudicato cautelare in materia di misure personali sia l'assoluta coincidenza di situazioni, identiche fa ed afferenti allo stesso soggetto (cfr. per le misure coercitive reali:) Cass. Pen. sez. 3, 42975/2007, Rv. 238101, Di Fulvio), con la conseguenza che le questioni, in tema di utilizzabilità degli esiti di intercettazioni, una volta decise, restano precluse soltanto in sede di adozione di ogni successivo provvedimento relativo alla stessa misura ed allo stesso soggetto. In buona sostanza, ritiene la Corte (cfr. anche SS.UU. Librato 19 dicembre 2006) che le pronunce definitive, emesse dal Tribunale del riesame o dalla Corte di cassazione, con le quali si sia statuita la inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni (nella specie, per ritenuta inadeguatezza della motivazione contenuta nei decreti esecutivi del Pubblico ministero circa il ricorso a impianti esterni ex art. 268 c.p.p., comma 3), posti a fondamento di misure cautelari, nell'ambito di un procedimento penale, non esplichino efficacia vincolante relativamente a misure cautelari, adottate nell'ambito di un diverso procedimento, anche se fondate sui risultati delle medesime intercettazioni.
Tanto premesso, per la soluzione delle questioni proposte in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e sul tema della motivazione dei relativi decreti autorizzativi, appare assolutamente necessario che si parta concettualmente dalla considerazione di base che, ciò che rileva e conta è che da esse motivazioni possa dedursi l'iter cognitivo e valutativo, seguito dal giudice, e se ne possano conoscere i risultati, i quali per il loro utilizzo debbono profilarsi ed essere conformi alle prescrizioni della legge. Ed è su questa regola, angolare e di riferimento, che vanno sviluppate e tarate le valutazioni di questa Corte al fine della verifica della validità della giustificazione logica giuridica data dal Tribunale del riesame al provvedimento impugnato. Ciò detto, va rammentato che i numerosi interventi, anche delle Sezioni Unite, hanno nel tempo comportato l'enunciazione di una serie di principi (cfr. in termini anche: Cass. Pen. sez. 1, 11525/2005, Gallace) che, per la parte che qui interessa, possono essere così riassunti ed aggiornati:
a) la motivazione "per relationem" dei relativi provvedimenti va considerata legittima, quando faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risponda a due connotazioni di base: 1) risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione tipica del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il decidente ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia pesate e ritenute coerenti alla sua decisione;
b) l'atto di riferimento (con siffatta qualità di motivazione), se non è allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, deve peraltro essere conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Cass., Sez. Un., 17/00, 21 giugno 2000, Primavera ed altri);
c) agli effetti della motivazione "per relationem", al fine di istituire una connessione tra due provvedimenti, non occorrono però formule particolari e la idoneità di quella che è stata usata va valutata in concreto, tenendo conto dei rapporti esistenti tra i provvedimenti (Cass., Sez. Un., 919/04, 26 novembre 2003, Gatto);
d) l'obbligo di motivazione del decreto del Pubblico ministero in ipotesi di "inidoneità funzionale degli impianti della Procura" è assolto ogniqualvolta sia data contezza, sia pure senza particolari locuzioni od approfondimenti, delle ragioni che li rendono concretamente inadeguati al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procede ed al tipo di indagini necessarie (Cass. sez. Un., 30347/07, 12 luglio 2007, Aguneche);
e) che il decreto motivato con cui il P.M. dispone l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica - sul presupposto della inidoneità o insufficienza degli impianti della Procura e della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza - deve essere emesso e può essere eventualmente integrato dal P.M. soltanto prima dell'esecuzione delle operazioni intercettative, mentre il giudice, neppure in sede di impugnazione de libertate, può emendare o integrare la motivazione del provvedimento, perché in tal modo si approprierebbe di ambiti di discrezionalità alca ntat e determinativa che spettano solo alla parte pubblica (SS.UU. 2737/2006, Rv. 232605, 29 novembre 2005 Campennì. Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: Primavera N. 17 del 2000 Rv. 216665, Policastro N. 42792 del 2001 Rv. 220095, Gatto N. 919 del 2004 Rv. 226485, N. 919 del 2004 Rv. 226486);
f) che, quanto alle conseguenze della motivazione "assente o apparente" rispetto al diverso vizio di "inadeguatezza ed insufficienza della motivazione" (dei provvedimenti autorizzativi di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni), va ribadita la distinzione di effetti tra motivazione assente o apparente, che comporta la conseguenza dell'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, e il vizio di inadeguata o insufficiente motivazione, che invece non rileva ai fini della loro utilizzabilità (SS.UU. 23 novembre 2004, 45189/2004, Rv. 229246, Esposito, Massime precedenti Conformi;
N. 11 del 1998 Rv. 210610, Primavera N. 17 del 2000 Rv. 216664).
Da tali regole ne deriva che non possono considerarsi motivazioni meramente apparenti dei decreti autorizzativi emessi dal G.I.P., quei provvedimenti che, analizzati in concreto e nella loro concreta successione procedimentale, trovano supporto argomentativo sufficiente - come nella specie - nel richiamo alle richieste del P.M. e alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, le quali, per il fatto di essere state prese in esame e fatte proprie dal giudice, integrano l'idonea motivazione per relationem dei decreti anzidetti, nella misura e nel senso in cui sono idonei a evidenziare l'iter cognitivo e valutativo seguito dal decidente a giustificazione del particolare mezzo di ricerca della prova adottato (Cass. Pen. sez. 1, 11525/2005 Gallace). Inoltre, in tema di realtà associativa, la materia delle intercettazioni è soggetta allo speciale regime giuridico previsto per i delitti di criminalità organizzata dalla L. 12 luglio 1991, n.203, art. 13 che ha innovato sul punto l'originaria disciplina contenuta nell'art. 267 c.p.p., e per la legittimità dei decreti, basta che essi diano conto dell'esistenza di "sufficienti indizi di reato" mediante la sintetica illustrazione degli elementi essenziali di indagine, in modo tale da consentire, alle parti e al giudice del riesame, di stabilire la ritualità del provvedimento adottato, anche attraverso il rinvio, previo adeguato vaglio critico, alle risultanze delle informative redatte dalla polizia giudiziaria, nelle quali sia stato esposto che l'attività associativa è tuttora in atto (Cass. Pen. sez. 1, 11525/2005 Gallace). Queste stesse considerazioni valgono ad escludere che i decreti emessi dal P.M. siano privi di motivazione in ordine alle "eccezionali ragioni di urgenza", atteso che tale requisito può ben essere univocamente desunto dal riferimento ad attività criminosa in corso (Cass., Sez. 5, 11 maggio 2004, Mancuso), quale è indubbiamente quella di un'associazione di stampo mafioso, per sua natura di carattere permanente: l'attualità del reato associativo oggetto delle indagini giustifica, quindi e senz'altro, la ritenuta esistenza delle eccezionali ragioni di urgenza.
Su tali premesse e criteri valutativi, ed in relazione alla dedotta inutilizzabilità, per violazione della disposizione di cui all'art.268 c.p.p., comma 3 (che regola la fase operativa delle intercettazioni, stabilendo che esse possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica", con la sola eccezione relativa alle situazioni nelle quali essi risultino "insufficienti o inidonei" e il P.M., in presenza di eccezionali ragioni di urgenza, disponga, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria), occorre quindi stabilire in concreto se i decreti del P.M. contengano o meno una idonea motivazione sull'insufficienza o inidoneità degli impianti esistenti presso la procura della Repubblica. Pacifica la constatazione che il decreto motivato del P.M. costituisce condizione di utilizzabilità anche rispetto alle ed. intercettazioni ambientali (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2001, Pollastro), ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, u.p., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, è necessario:
a) che il requisito della inidoneità od insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica debba essere valutato non in astratto, ma con riguardo alle concrete ed obiettive caratteristiche dell'indagine, nel cui contesto si inseriscono le operazioni di intercettazione, sicché è consentito il ricorso ad impianti della polizia giudiziaria quando l'indagine richieda: 1) il coordinamento immediato di molti investigatori sparsi sul territorio, e dunque l'uso contestuale di numerose linee telefoniche e apparecchiature radio;
2) oppure, il sollecito raffronto tra gli esiti dell'intercettazione e l'oggetto di riprese televisive automatiche trasmesse ad impianti esistenti presso strutture di polizia giudiziaria (Cass., Sez. 1, 19.11.2003, Caleca);
b) che all'eventuale e verificata carenza o insufficienza della motivazione del decreto del pubblico ministero che dispone l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione all'ufficio di Procura, non possa porre rimedio il giudice, nel giudizio di merito o di legittimità, con l'individuazione, in tali sedi, delle effettive ragioni dell'insufficienza o inidoneità sulla base di atti del processo diversi dal decreto del pubblico ministero e da quelli che lo integrano "per relationem" (SS.UU. 30347/2007, rv 236755, Aguneche Massime precedenti Conformi: N. 16558 del 2006 Rv. 234454 - Massime precedenti Difformi: N. 6788 del 2006 Rv. 234597, N. 7039 del 2006 Rv. 233799, N. 10449 del 2006 Rv. 233912, N. 16956 del 2006 Rv. 233821, N. 26358 del 2006 Rv. 234526, N. 36090 del 2006 Rv. 235482 - Massime precedenti Vedi: N. 7788 del 2006 Rv. 233348 - Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:Campennì N. 2737 del 2006 Rv. 232605 - Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: Policastro N. 42792 del 2001 Rv. 220092).
Orbene, effettuata la doverosa verifica della sussistenza dei requisiti di legge, nei termini argomentati nei punti dianzi trascritti si può concludere che, nella specie:
1. i decreti autorizzativi del Pubblico ministero, nati dall'urgenza, atteso che il ritardo avrebbe comportato grave pregiudizio per le indagini, offrono analitica e congrua motivazione delle emergenze investigative, che consentono tali mezzi di ricerca della prova, in quanto richiamano il contenuto della diffusa richiesta della polizia giudiziaria, che risulta comunque allegata;
2. i decreti di convalida e i decreti di proroga (quanto alla persistenza delle esigenze) denotano l'effettività, non meramente formale, della valutazione che li ha caratterizzati, con una giustificazione che comporta il necessario esercizio dei poteri valutativi, che competono al Giudice, in ordine all'apprezzamento del giusto equilibrio tra gli interessi di rilievo costituzionale che risultano in conflitto;
3. l'indisponibilità delle linee della Procura, variamente motivata, pur in assenza di minuziosa e dettagliata illustrazione in termini di causa-effetto, designa un dato obiettivo ed una situazione che, entrambi congiuntamente apprezzati, bene assicurano, se correlati all'intero contesto degli altri elementi dell'indagine, la valutazione finale della concreta impossibilità di servirsi degli strumenti in dotazione della Procura della Repubblica, e, ciò, senza necessità di attestazioni formali di segreteria o di cancelleria, oppure motivazioni postume, avuto anche riguardo alla manifesta "inidoneità funzionale" degli apparati disponibili, e fatto altresì specifico riferimento alla estensione e tipologia dell'indagine che si stava svolgendo e agli specifici delitti per i quali si procedeva, al fine di garantire - ove necessario - anche un tempestivo intervento di prevenzione e di interruzione dell'attività criminosa (cfr. in termini: Cass. Penale sez. 6, 24 settembre 2008, R.G. 4045/08, Caridi+5; Cass. Penale sez. 1, 1033/2006, Rv. 233382, Cherchi. Massime precedenti Conformi: N. 467 del 2003 Rv. 227177, N. 27307 del 2003 Rv. 225260, N. 27970 del 2003 Rv. 225772);
4. l'eccezionale urgenza infine trova corpo e fondamento dall'intera e non frazionabile motivazione dei provvedimenti, del Pubblico ministero e del G.I.P., correlata alle note di Polizia giudiziaria, le quali evidenziano la persistenza dinamica di condotte delittuose, estese ed intersecate, che imponevano immediati e non procrastinabili interventi per la predisposizione dei conseguenti servizi di osservazione o di altri interventi (cfr. in termini: Cass. Pen. sez. 6, 15396/2007, Rv. 239633, Sitzia, ed ancora, ex plurimis e conformi:
Cass. Penale sez. 5, 36090/2006, rv 235482, Santangelo, Cass. Penale sez. 5, 24241/2004, Rv. 228107, Mancuso;
N. 42161 del 2002 Rv. 223358, N. 43464 del 2002 Rv. 223547, N. 22746 del 2003 Rv. 226056, N. 11525 del 2005 Rv. 232262).
Per concludere: non possono definirsi motivazioni viziate quelle dei provvedimenti che, analizzati in concreto e nella loro precisa successione procedimentale, trovano supporto argomentativo sufficiente nel richiamo alle richieste del P.M. e alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, le quali, per il fatto di essere state prese in esame e fatte proprie dal giudice, integrano l'idonea motivazione per relationem dei decreti anzidetti, nella misura e nel senso in cui esse appaiono - come appunto nella specie - idonee a evidenziare l'iter cognitivo e valutativo seguito dal decidente a giustificazione del particolare mezzo di ricerca della prova adottato (Cass. Pen. sez. 1, 11525/2005 Gallace). Da ciò il rigetto delle doglianze formulate con il primo motivo.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai disposti dell'art. 292 c.p.p., lett. c) e art. 273 c.p.p., comma 1 in punto di gravità degli indizi di colpevolezza, considerato che il Tribunale del riesame non ha valutato le relazioni di parentela e lavorative che legavano il EL al cognato ET GI e al Sarnataro, entrambi coindagati e che giustificavano quindi i contatti telefonici intercettati tra l'altro nel breve periodo (aprile-maggio 2000), la cui decrittazione peraltro è frutto di erronee ed illogiche letture.
Con un terzo motivo il ricorso delinea violazione dell'art. 309 c.p.p. in relazione all'art. 292 c.p.p., lett. c) e lett. c bis)
nonché art. 273 c.p.p., in relazione ad una prospettata rescissione dei contatti con il contestato sodalizio.
Le considerazioni svolte in tali due ultimi motivi chiedono alla Corte un non consentito esame valutativo, tenuto conto che compito del giudice di legittimità è soltanto il controllo del ragionamento probatorio e la giustificazione della decisione del giudice di merito (anche cautelare), non il contenuto della medesima, essendo la Corte giudice, non del risultato probatorio, ma del relativo procedimento e della logicità del discorso argomentativo che sorregge e fonda sia il "ragionamento" che la "giustificazione".
Ne consegue quindi che il controllo di legittimità sulla motivazione, delle ordinanze in tema di procedimenti incidentali relativi alla libertà personale, non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, perché in tale modo si determinerebbe una rilettura degli elementi di fatto, la cui relativa e naturale valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito.
In conclusione, qualora si impugni con ricorso per cassazione il provvedimento del tribunale che, in sede di riesame o d'appello contro un provvedimento di rigetto ex at 299 c.p.p., è improponibile innanzi alla Corte di cassazione ogni questione che sconfini nella verifica degli indizi di colpevolezza che hanno legittimato ex art.273 c.p.p., comma 1 l'adozione o la permanenza degli elementi che giustificano la misura coercitiva, superando i limiti del sindacato consentito sulla motivazione della decisione impugnata, dato che il controllo di legittimità va limitato al riscontro dell'esistenza di una motivazione logica in ordine ai punti censurati dall'ordinanza del tribunale, senza possibilità di valutare gli elementi indizianti od apprezzarne lo spessore e la consistenza giustificativi dell'applicazione della misura cautelare stessa.
Gli elementi posti a base dell'ordinanza impugnata, riassunti nei loro punti significativi, sono stati oggetto di una esauriente motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte che informano il lavoro di ricostruzione della fattispecie cautelare, con la conseguente insindacabilità dei giudizi in punto di adozione, scelta e persistenza della misura cautelare in atto.
Il ricorso va pertanto rigettato con aggravio di spese. Inoltre, non conseguendo dalla decisione la rimessione in libertà del ricorrente, va disposta, ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato è ristretto, per gli adempimenti di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2008