Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2008, n. 46056
CASS
Sentenza 14 novembre 2008

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In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova. (Principio affermato, nella specie, relativamente ad intercettazioni disposte nell'ambito d'indagini sulla criminalità organizzata, per cui era richiesta la sola presenza di "sufficienti indizi di reato", ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, conv. con modif. in L. n. 203 del 1991).

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  • 1I presupposti previsti dall’art. 267, co. I, c.p.p.: problematiche applicative
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 novembre 2012

  • 2I presupposti previsti dall’art. 267, co. I, c.p.p.: problematiche applicative.
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2008, n. 46056
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46056
Data del deposito : 14 novembre 2008

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