Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
In caso d'annullamento parziale della sentenza, qualora sia rimessa al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato rende definitive tali parti della sentenza ed impedisce l'applicazione delle cause estintive del reato sopravvenute alla pronuncia d'annullamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2008, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 20/11/2008
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 2077
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 023680/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO SE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 19 gennaio 2006 dalla Corte di appello di Catanzaro;
udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 30 gennaio 2003, il Tribunale di Crotone condannava SE CO, alle pene di mesi due di arresto ed Euro 4.500,00 di ammenda, per la costruzione in assenza di concessione e con conglomerati cementizi armati, accertata in Cutro il 20 marzo 2001, di un fabbricato di circa 90 metri quadrati, riconoscendolo responsabile dei seguenti reati in continuazione:
reato di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, comma 1, lett. b), capo A);
reato di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, artt. 18 e 20; capo B);
reato di cui alla L. 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 2 e 13. Il primo giudice:
riteneva violazione più grave ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2 la contravvenzione di cui al capo A);
determinava la pena - base per detto in mesi tre di arresto ed Euro 6.000,00 di ammenda;
riconosceva all'imputato le circostanze attenuanti generiche, riducendo le pene a mesi due di arresto ed Euro 4.000,00 di ammenda;
applicava per le due contravvenzioni "satellite" un aumento di pena nella misura complessiva di Euro 500,00.
2. Nell'atto di appello l'imputato, dopo avere invocato il riconoscimento della sopravvenuta prescrizione del reato di cui al capo B), chiedeva "contenersi le pene nel minimo edittale", lamentando l'eccessività della pena - base e la "sproporzione" dell'aumento stabilito per le violazioni in continuazione.
3. La Corte di appello, con sentenza in data 14 marzo 2005, si limitava a ridurre la pena pecuniaria a 2.500,00 Euro sul presupposto della sopravvenuta prescrizione della menzionata contravvenzione di cui al capo B).
4. A seguito di ricorso dell'imputato, la Corte di cassazione, sezione terza penale, con sentenza in data 14 settembre 2005, annullava con rinvio la predetta decisione "limitatamente alla determinazione della pena", osservando che i giudici di appello avevano omesso di pronunciarsi sulle doglianze relative al trattamento sanzionatorio (segnatamente sull'eccessività della pena fissata per il reato - base) sviluppate nell'atto di appello.
5. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna, alle pene di mesi due di arresto ed Euro 2.500,00 di ammenda, di SE CO, ribadendo che la pena irrogata all'imputato era da ritenersi "del tutto congrua avuto riguardo all'entità del fatto - abusiva costruzione di un primo piano di fabbricato - ed alla circostanza che il reato, dichiarato estinto per prescrizione, fosse punito con la sola pena pecuniaria".
6. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.
6.1. Con il primo motivo deduce "violazione della legge processuale" e "omessa motivazione su un punto decisivo".
La Corte non avrebbe "motivato" in ordine alla richiesta formulata dall'imputato nei motivi di appello di contenere la pena "nel minimo di legge".
Avrebbero dovuto i giudici di appello, per uniformarsi al dictum della Suprema Corte, argomentare in ordine alle ragioni che non consentivano di applicare, con riguardo alla pena detentiva, il "minimo edittale".
Rileva, poi, il ricorrente che dal dispositivo della sentenza impugnata risultava "confermata" la decisione pronunciata dal Tribunale di Crotone in data 30 gennaio 2003, vale a dire la decisione che la stessa Corte di appello aveva in parte riformato con la sentenza del 14 marzo 2005. 6.2. Con il secondo motivo lamenta che la Corte di appello non abbia rilevato la sopravvenuta prescrizione delle contravvenzioni contestate e, con memoria depositata in data 12 novembre 2008, specifica che i reati, accertati in data 20 marzo 2001, erano "già prescritti" al momento (14 settembre 2005) della menzionata pronuncia della Corte di cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è inammissibile.
7.1. Il ricorso è manifestamente infondato oltre che genericamente formulato.
La Corte territoriale ha posto rimedio alla carenza motivazionale che aveva determinato il parziale annullamento della precedente pronuncia d'appello.
In ogni caso, le generiche censure del ricorrente in ordine a pretese violazioni di legge o carenze motivazionali della sentenza impugnata nella parte relativa alla commisurazione della pena, risultano manifestamente infondate.
Corretti, e insindacabili in sede di legittimità, sono, invero, i rilievi fattuali del giudice di merito (considerevole entità del fatto, di trattandosi di abusiva costruzione di un primo piano di fabbricato) che rendevano l'imputato immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio.
Nè può il ricorrente pretendere che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini della commisurazione della pena. L'esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Le generiche censure del ricorrente in ordine a pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano, pertanto, manifestamente infondate, tanto più se si considera che la pena irrogata per il reato di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art.20, comma 1, lett. b), la più grave delle violazioni addebitate, è
comunque molto più vicina al minimo edittale (cinque giorni ex art.25 c.p., comma 1) che non al massimo (due anni).
7.2. Con riguardo, infine, all'invocata prescrizione, il relativo termine (anni quattro e mesi sei di reclusione, decorrenti dal 20 marzo 2001: in presenza di atti interruttivi ed a norma del combinato disposto dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 5, art. 158 c.p. e art. 160 c.p., comma 3, nei testi anteriori alle modificazioni ai medesimi apportate dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251), è maturato il 20 settembre 2005 (non il 14 settembre, come affermato dal ricorrente), in epoca anteriore, dunque, alla pronuncia da parte della Corte di cassazione della più volte ricordata sentenza di parziale annullamento.
E, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (v., per tutte, Cass. S.U. 26 marzo 1997, Attinà, RV 207640; Cass. 4^ 16 aprile 2004, p.m. in proc. Arcidiacono, RV 228593), qualora sia rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale.
L'art. 624 c.p.p., comma 1, stabilisce, invero, che se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.
Se, pertanto, l'annullamento è pronunciato per la parte di sentenza concernente l'entità della pena (che dovrà essere rideterminata ma non potrà essere eliminata), la parte concernente l'affermazione della responsabilità diviene intangibile.
Questa parte non annullata, infatti, lungi dal porsi in "connessione essenziale con la parte annullata", acquista "autorità di cosa giudicata", sicché il giudizio di rinvio non può che essere limitato alla parte annullata (nella specie, il quantum della pena) e soltanto a quella (art. 625 c.p.p.).
7.3. Va rilevato, infine, che effettivamente dal dispositivo della sentenza impugnata risulta "confermata" la decisione pronunciata dal Tribunale di Crotone in data 30 gennaio 2003. Nessun riferimento il dispositivo effettua alla sentenza della Corte di appello in data 14 marzo 2005 che aveva in parte riformato la decisione anzidetta, dichiarando estinto per prescrizione uno dei reati per i quali era intervenuta condanna all'esito del giudizio di primo grado.
Orbene, premesso che all'omissione potrebbe porsi rimedio con le forme della correzione dell'errore materiale e che non vi è, da parte del ricorrente, richiesta in tal senso, va peraltro detto che l'imprecisione non produce alcun effetto sul contenuto decisorio del provvedimento (che non può certo confermare la condanna anche per un reato ormai dichiarato estinto per prescrizione, con sentenza passata in giudicato), ne' intacca i requisiti formali della sentenza medesima.
E, in ogni caso, il potere di correzione può essere esercitato dalla Corte di cassazione soltanto in presenza di ricorso ammissibile (cfr. Cass. 6^, 20 febbraio 2004, Fasciolo, RV 229216).
8. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1000,00 (mille/00). Così deciso in Roma, il 20 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2009