Sentenza 22 aprile 2004
Massime • 3
In tema di intercettazione di comunicazioni e conversazioni, poiché la sanzione di inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni disposte in via d'urgenza con decreto del pubblico ministero è prevista dall'art. 267 cod. proc. pen. solo nel caso di mancata convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, una volta intervenuta tale convalida, resta sanato ogni vizio formale del citato decreto, compresa l'eventuale mancanza del requisito dell'urgenza.
Non è inficiato da vizio di motivazione il decreto del P.M. che disponga l'esecuzione di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni per il solo fatto che esso sia redatto su un modulo prestampato, in quanto di tratta di provvedimento la cui adozione è subordinata dalla legge alla sussistenza di condizioni tipiche, suscettibili, in quanto tali, di essere tutte preventivamente indicate, con successiva specificazione, di volta in volta, di quella o di quelle concretamente esistenti e anche senza specificazione, quando esse ricorrano tutte.
In tema di intercettazione di comunicazioni e conversazioni, le "eccezionali ragioni di urgenza" che legittimano il ricorso ad impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica sono implicitamente sussistenti ogni qualvolta nel provvedimento autorizzativo si dia per presupposto che il reato in relazione al quale il provvedimento stesso è adottato sia tuttora in fase di svolgimento. (Fattispecie relativa ad associazione di tipo mafioso, in relazione alla quale la Corte ha escluso che le ragioni di urgenza ineriscano necessariamente ai delitti di criminalità organizzata, sottolineando peraltro come esse siano coessenziali alla ritenuta esistenza di un'attività criminosa in atto, per la quale sussiste il dovere della P.G. di intervenire con la massima sollecitudine possibile per impedire che essa venga portata a conseguenze ulteriori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2004, n. 23512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23512 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 22/04/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1976
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 038087/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TERMINI SALVATORE N. IL 26/09/1967;
avverso ORDINANZA del 11/02/2003 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. A. GAlasso, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio, e nessuno essendo compreso per il ricorrente.
Osserva la corte:
IN FATTO
Con l'impugnata ordinanza il tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, confermò la misura cautelare della custodia in carcere disposta del giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale nei confronti di Termini LV, ritenuto gravemente indiziato di associazione per delinquere di tipo mafioso, come presunto partecipe del sodalizio criminoso capeggiato da tale TO (inteso "Nitto") Santapaola.
A sostegno di tale decisione ed a confutazione di una serie di eccezioni in rito proposte dalla difesa del Termini, il tribunale osservò, in sintesi, che:
- nessun rilievo poteva attribuirsi alla mancata trasmissione, da parte del pubblico ministero, del verbale di interrogatorio reso dal Termini, non risultando che esso, per il suo specifico contenuto, fosse qualificabile come "elemento sopravvenuto a favore dell'indagato";
- contrariamente a quanto denunciato dalla difesa, risultavano trasmessi i decreti autorizzativi e di proroga delle disposte intercettazioni telefoniche ed ambientali, la cui mancanza era stata causa della declaratoria di inefficacia di una precedente ordinanza di custodia cautelare, poi sostituita da quella oggetto di riesame;
- con riguardo alle intercettazioni ambientali effettuate all'interno di un'autovettura indicata come targata 888376 non sussisteva la denunciata causa di inutilizzabilità costituita dalla mancata prova dell'osservanza delle scansioni temporali previste (essendosi trattato di intercettazioni disposte in via d'urgenza dal pubblico ministero) dall'art. 267, comma 2, c.p.p., giacché, pur non risultando l'esatto orario in cui il provvedimento del pubblico ministero, emesso alle ore 19.00 del 16 marzo 2000, era stato trasmesso, per la convalida, al giudice per le indagini preliminari, il fatto che detta convalida fosse intervenuta alle ore 8.35 del 18 marzo 2000 implicava che quel provvedimento non poteva che essere pervenuto nelle ore d'ufficio del 17 marzo e, quindi, nel pieno rispetto del termine di 24 ore cui il pubblico ministero doveva attenersi;
e ciò senza contare che, in ogni caso, l'intervenuta convalida avrebbe sanato ogni vizio formale del provvedimento stesso;
- con riguardo alle altre intercettazioni ambientali effettuate all'interno della vettura indicata come Opel Corsa targata AC956WB, doveva parimenti escludersi la denunciata inutilizzabilità per difetto di motivazione del provvedimento con il quale il pubblico ministero aveva autorizzato l'uso di apparecchiature diverse da quelle installate negli uffici della procura della Repubblica, avendo lo stesso pubblico ministero fatto riferimento "sia pure in forma del tutto succinta, alla sussistenza dei requisiti previsti dal comma terzo dell'art. 268 c.p.p." e dovendosi, al riguardo, ritenere,
conformemente a quanto affermato in diversi arresti della giurisprudenza di legittimità, che, quanto all'insufficienza o inidoneità degli impianti installati presso la procura, basta che ad essa venga fatto riferimento, senza che vi sia anche necessità di indicare le ragioni di tali carenze;
quanto alle eccezionali ragioni di urgenza, che le stesse, pur in difetto di espressa motivazione, possono "pacificamente evincersi dall'implicito richiamo alla natura del reato oggetto di investigazioni", costituito, nella specie, dall'associazione di tipo mafioso.
Quanto al merito dell'accusa, ritenne il tribunale che i gravi indizi di colpevolezza fossero validamente desumibili dalle convergenti dichiarazioni accusatone di diversi collaboratori di giustizia (tali Di IM NA, ZA SE, La SA SE, cui si erano più di recente aggiunti tali ER NT e ES LV), oltre che da talune delle conversazioni captate mediante le intercettazioni ambientali (in particolare quelle del 1 marzo 2000, ore 17.41, e del 18 marzo 2000, ore 11.37) indicative dello specifico ruolo che, nell'ambito del sodalizio criminoso, il Termini avrebbe avuto, come soggetto dedito all'effettuazione di estorsioni. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del termini denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sull'assunto, in sintesi, che:
1) erroneamente sarebbe stato negato rilievo alla mancata trasmissione dell'interrogatorio di garanzia cui il Termini era stato sottoposto, atteso che -si afferma - il gip., "nell'atto redatto in forma riassuntiva, si è limitato a dare atto che l'indagato negava ogni addebito, rimandando per il contenuto dell'interrogatorio a quello precedentemente reso, la cui trascrizione non è mai stata trasmessa al tribunale del riesame di Catania, così determinandosi la violazione del disposto dell'art. 309, co. 5, c.p.p. e la conseguente sanzione di cui al comma 10";
2) a fronte della denunciata, mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, il tribunale non avrebbe dovuto limitarsi "ad affermare che a suo giudizio", gli atti erano "regolarmente pervenuti", ma avrebbe dovuto "indicare le ragioni" per cui riteneva ciò e, in particolare, "indicare in quale data la cancelleria ha attestato il ricevimento dell'atto"; a ciò dovendosi comunque aggiungere - si legge ancora nel ricorso - che "in realtà tali atti non sono pervenuti nei termini normativamente indicati, ed il tribunale, secondo il difensore, è incorso in evidente confusione, essendo il procedimento connotato dalla presenza di una moltitudine di decreti autorizzativi afferenti diversi fili d'indagine";
3) con riguardo all'intercettazione effettuata sull'autovettura targata 888376, sarebbe stato frutto di mera presunzione l'affermazione del tribunale secondo cui il pubblico ministero avrebbe depositato il proprio provvedimento adottato in via d'urgenza in orario d'ufficio, nell'osservanza del termine di 24 ore previsto dall'art. 267, comma 2, c.p.p.;
4) con riguardo all'altra intercettazione, relativa all'autovettura Opel Corsa targata AC956WB, la denunciata mancanza di motivazione del decreto di autorizzazione all'uso di impianti esterni alla procura della Repubblica avrebbe dovuto essere riconosciuta, con la conseguente inutilizzabilità di quanto emerso dall'intercettazione stessa, considerando che detto decreto, redatto su un modulo prestampato, non consentiva di riconoscere le specifiche ragioni ne' della ritenuta insufficienza o inidoneità degli impianti in dotazione alla procura ne' delle "eccezionali ragioni di urgenza", tali non potendosi ritenere quelle che si sarebbe preteso far derivare dal solo fatto che si procedeva per un reato di criminalità organizzata;
e ciò nel presupposto che la disciplina dettata dall'art. 268, comma 3, c.p.p., come riconosciuto nella giurisprudenza di questa Corte, debba trovare applicazione anche con riferimento alla intercettazioni ambientali;
5) con riguardo alle dichiarazioni accusatone dei "collaboranti", il tribunale avrebbe soltanto "affermato, in maniera apodittica, la valenza indiziaria del loro dire, omettendo di individuare, peraltro, ogni riscontro individualizzante, nonostante Ogni chiamata sia, al più, de audito"; e ciò in assenza - si aggiunge - di una valida dimostrazione del ruolo stabile e permanente che il ricorrente avrebbe dovuto ricoprire all'interno del sodalizio criminoso. IN DIRITTO
Con riguardo al primo motivo di ricorso, rileva il collegio che la stessa difesa, nell'atto di ricorso, ha richiamato il condivisibile principio affermato dalle S.U. di questa Corte con la sentenza 26 settembre 2000 - 11 gennaio 2001 n. 25, Mennuni, RV 217443, secondo cui:" Tra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non rientra necessariamente il verbale dell'interrogatorio di garanzia che, pertanto, va trasmesso al tribunale del riesame, a norma dell'art. 309, comma 5, ultima parte, cod. proc. pen. solo se, in concreto, li contenga Che però, nella specie, tale ultima condizione fosse sussistente non risulta in alcun modo dimostrato, essendosi la difesa limitata ad affermare che la concreta rilevanza dell'atto ai fini della decisione sarebbe stata desumibile "dalla stessa verbalizzazione resa dal GIP in quella sede" giacché - si aggiunge - lo stesso GIP "nell'atto redatto in forma riassuntiva, si è limitato a dare atto che l'indagato negava ogni addebito, rimandando per il contenuto dell'interrogatorio a quello precedentemente reso, la cui trascrizione non è mai stata trasmessa al tribunale del riesame". Non si vede, in realtà, come da detto generico richiamo al contenuto del procedente interrogatorio possa ricavarsi il riconoscimento della concreta esistenza, nel relativo verbale, di elementi sopravvenuti a favore dell'indagato, nel senso richiesto dalla richiamata decisone delle S.U.. Nè si vede, quindi, quale rilievo possa attribuirsi al fatto che detto verbale non fosse stato in precedenza, trasmesso allo stesso tribunale, posto che - stando alle non contestate affermazioni contenute nell'impugnata ordinanza - la precedente declaratoria di inefficacia dell'ordinanza cautelare era stata determinata dalla mancata trasmissione non del verbale in questione ma dei decreti autorizzativi e di proroga li telefoniche (senza contare che, in ogni caso, quella declaratoria non poteva comunque, di per sè, considerarsi vincolante rispetto alla nuova ed il tribunale era chiamato ad assumere sulla richiesta di riesame proposta avverso la seconda ordinanza cautelare). Quanto al secondo motivo, a fronte della chiara e precisa affermazione contenuta facondo cui i decreti di autorizzazione e di proroga trasmessi", non si vede quali ulteriori spiegazioni ed illustrazioni avrebbe dovuto fornire in tribunale del riesame relativamente a quella che, per come rappresentata, costituiva semplicemente la constatazione di un fatto e non l'espressione di una opinione o di un giudizio, come invece sembrerebbe volersi, sostenere, del tutto apoditticamente, da parte della difesa, laddove questa lamenta la mancata indicazione delle "ragioni" poste a base della suddetta affermazione. Del tutto gratuito, poi, risulta riassunto della stessa difesa secondo cui gli atti in questione non sarebbero pervenuti nei termini ed il tribunale sarebbe, al riguardo, caduto in "evidente confusione".
Relativamente al terzo motivo, non contestandosi, in linea di fatto, che il provvedimento del pubblico ministero fosse stata emesso nell'ora e nel giorno indicati nell'impugnata ordinanza (ore 19.00 del 16 marzo 2000) e fosse stato convalidato, come pure specificato nella medesima ordinanza, alle ore 8.35 del 18 marzo 2000, non può certo ritenersi arbitraria la presunzione che esso fosse stato in effetti trasmesso nel corso delle ore d'ufficio del 17 marzo 2000, e quindi nell'osservanza del prescritto termine di 24 ore;
E, d'altra parte, risulta comunque, decisivo il richiamo correttamente operato dal tribunale (e del tutto ignorato nel ricorso), al principio già affermato da questa Corte e condiviso dal collegio, secondo cui:
"Poiché la sanzione di inutilizzabitità degli esiti dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni disposta in via d'urgenza con decreto del pubblico ministero è prevista dall'art. 267 cod. proc. pen. solo nel caso di mancata convalida da parte del giudice per ilei indagini preliminari, intervenuta tale convalida resta sanato ogni vizio formale del provvedimento del pubblico ministero, ivi compresa la mancanza del requisito dell'urgenza" (Cass. 1, 22 novembre 1994 - 15 marzo 1995 a 2533, Seminara RV. 200989).
Con riguardo al quarto motivo di ricorso, rileva anzitutto la Corte che del tutto condivisibili risultano le diffuse argomentazioni della difesa in ordine alla configurabile inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni effettuate con impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica, quando manchi (anche nel caso di intercettazioni ambientali) un valido decreto del pubblico ministero che, come previsto dall'art. 268, comma 3, seconda parte, c.p.p., in presenza delle condizioni ivi indicate, disponga detta effettuazione. Non è però condivisibile l'assunto difensivo secondo cui detta specie, il decreto - di cui non si contesta l'avvenuta emissione - sarebbe stato invalido per difetto di motivazione. Un tale difetto, infatti, non può essere automaticamente e necessariamente riconosciuto per il solo fatto che il provvedimento sia stato redatto (secondo quanto si afferma nel ricorso) su di un modulo prestampato, specie quando trattisi, come nella specie, di provvedimento la cui adozione è subordinata dalla legge alla sussistenza di condizioni tipiche, suscettibili, come tali, di essere tutte preventivamente indicate con successiva specificazione, di volta in volta, di quella o di quelle concretamente esistenti, o anche senza specificazione quando (come pure è possibile) esse ricorrano tutte. Per quanto concerne, poi, in particolare, il requisito delle "eccezionali ragioni di urgenza", va ricordato come questa Corte abbia escluso la necessità di una specifica motivazione quando si sia in presenza non di semplice "insufficienza" (per sua natura contingente) ma di "inidoneità" degli impianti in dotazione alla procura (Cass. V, 9 maggio - 20 dicembre 2002 n. 43464, PM in proc, Pinto, RV 223547), ovvero quando la sussistenza del requisito in questione sia desumibile con chiarezza dal complesso del provvedimento autorizzativo, come si verifica, in particolare, nel caso in cui si proceda - come nella specie- per delitti di criminalità organizzata i quali siano, o si presumano, tuttora in atto (Cass. 6^, 6 marzo - 22 maggio 2003 n. 22746; Ferizi, RV 226056; Cass. S.U. 26 novembre 2003 - 19 gennaio 2004 n. 919, Gatto, RV 226486). E ciò - può aggiungersi - non solo e non tanto a cagione della particolare natura di tali reati, ma anche e soprattutto per il fatto che, in generale, la ritenuta esistenza di un'attività criminosa in atto, quale che essa sia, implica il dovere, per la polizia giudiziaria, di intervenire, con la maggior sollecitudine possibile, per impedire che detta attività venga portata "a conseguenze ulteriori" (art. 55, comma 1, c.p.p.). In altri termini, quindi, le "eccezionali ragioni di urgenza" debbono ritenersi implicitamente sussistenti ogni qual volta nel provvedimento autorizzativo si dia per presupposto che il reato in relazione al quale il provvedimento stesso è adottato sia tuttora in fase di svolgimento.
Per quanto concerne, infine, il quinto motivo di ricorso, esso appare caratterizzato da assoluta genericità ed assertività, non prendendosi neppure in esame lo specifico contenuto dell'apparato motivazionale posto dal tribunale a sostegno della ritenuta sussistenza del grave quadro indiziario a carico del ricorrente, e dimenticandosi, con riguardo ai "riscontri individualizzanti" di cui si lamenta l'insussistenza, che essi, secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, ben possono consistere nella reciproca corroborazione tra convergenti dichiarazioni accusatorie quale, nella specie, risulta ampiamente illustrata, con specifico riguardo alla posizione del Termini, nell'impugnata ordinanza.
Conclusivamente, il ricorso non può, quindi, che essere respinto in quanto privo, in tutte le sue articolazioni, di giuridico fondamento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2004