Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2010, n. 9764
CASS
Sentenza 10 febbraio 2010

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Massime1

In tema di intercettazioni, l'onere di motivazione dei decreti, sia di convalida di quelli emessi in via di urgenza dal P.M., sia di proroga, è assolto anche "per relationem", mediante il richiamo al provvedimento del pubblico ministero e alle note di polizia, con implicito giudizio di adesione ad essi, essendo preclusa al giudice l'integrazione di una motivazione mancante - intesa questa anche come motivazione solo apparente perché meramente riproduttiva del dato normativo - ma non quella di una motivazione incompleta, insufficiente o inadeguata, emendabile dal giudice al quale la doglianza venga prospettata, sia esso quello di merito, che deve utilizzare gli esiti delle intercettazioni, o quello dell'impugnazione, nella fase di merito o in quella di legittimità.

Commentario1

  • 1Truffa: condannato medico che non comunica l'esercizio di attività professionale extra moenia
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023

    La massima Si configura la truffa cd. a consumazione prolungata, e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale extra moenia, si garantisca la percezione periodica dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2010, n. 9764
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9764
Data del deposito : 10 febbraio 2010

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