Sentenza 10 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di intercettazioni, l'onere di motivazione dei decreti, sia di convalida di quelli emessi in via di urgenza dal P.M., sia di proroga, è assolto anche "per relationem", mediante il richiamo al provvedimento del pubblico ministero e alle note di polizia, con implicito giudizio di adesione ad essi, essendo preclusa al giudice l'integrazione di una motivazione mancante - intesa questa anche come motivazione solo apparente perché meramente riproduttiva del dato normativo - ma non quella di una motivazione incompleta, insufficiente o inadeguata, emendabile dal giudice al quale la doglianza venga prospettata, sia esso quello di merito, che deve utilizzare gli esiti delle intercettazioni, o quello dell'impugnazione, nella fase di merito o in quella di legittimità.
Commentario • 1
- 1. Truffa: condannato medico che non comunica l'esercizio di attività professionale extra moeniaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Si configura la truffa cd. a consumazione prolungata, e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale extra moenia, si garantisca la percezione periodica dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2010, n. 9764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9764 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/02/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 422
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI ZI - Consigliere - N. 40623/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FE AT, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza pronunziata ex art. 309 e.p.p. in data 3.9.2009 dal Tribunale di Reggio Calabria;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DI TOMASSI M. Stefania;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avvocato Fonte EO, che ha illustrato il ricorso chiedendone l'accoglimento.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 309 c.p.p. dalla richiesta di riesame dell'indagato AT FE, confermava l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per i reati di cui il D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e due episodi di trasporto e acquisto di cocaina e hashish, commessi tra maggio e giugno dell'anno 2004).
1.1. Respinte le eccezioni sulla utilizzabilità delle intercettazioni e richiamata l'ordinanza cautelare per l'ampia esposizione del materiale raccolto, il Tribunale osservava che il presente procedimento aveva tratto origine da un "Operazione Antidroga" chiamata "Chiosco Grigio" (dedita al traffico di stupefacenti ed operante tra Natile di RI (RC) ed il Piemonte) - e sulla figura di ME MB, residente ad Alessandria e legato alla cosca "Cua-Pipicella". In tale contesto veniva individuato AT FE, soprannominato "il O", che, in base alle intercettazioni risultava in continuo collegamento con numerosi altri personaggi inquisiti (tra i quali ES CO NC e suo figlio AT;
nonché AN BI), che apparivano inseriti in una organizzazione dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente. L'esistenza di un'articolata associazione costituita da soggetti variamente collocati nel territorio nazionale e dedita all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina e hashish in Italia da vari paesi europei, tra cui la Spagna, la Francia e l'Olanda, nonché dal Perù, dal Marocco e da altri Paesi Sudamericani, che tra il mese di febbraio 2004 ed il 20 aprile 2006 aveva posto in essere numerose transazioni illecite di sostanze stupefacenti, emergeva in particolare dalle conversazioni intercettate (sulle utenze via via contattate dagli utilizzatori di quelle già sottoposte a controllo), confortate dagli esiti di una serie di servizi di osservazione, pedinamento e controllo (che avevano consentito la sicura identificazione degli indagati), era emersa difatti l'esistenza di plurime trattative finalizzate a transazioni di sostanze stupefacenti e di costanti contatti tra i vari soggetti intercettati. La natura dei traffici oggetto dei colloqui emergeva dal linguaggio utilizzato, dalle cautele adottate e dai riferimenti a quantitativi o a prezzi non congrui se non riferiti agli stupefacenti trattati, oltre che, inequivocabilmente, dagli esiti, "di non controversa interpretazione, dell'attività di riscontro svolta dagli inquirenti (sequestro di sostanze stupefacenti effettuato nel caso specifico ovvero sequestro di stupefacente effettuato in relazione ad altre conversazioni tra gli stessi soggetti, in cui veniva utilizzato lo stesso linguaggio usato nel caso specifico)", considerato che proprio sulla scorta delle conversazioni intercettate erano stati effettuati arresti in flagranza e sequestri di sostanza stupefacente per un quantitativo complessivo di 100 kg di cocaina e 500 Kg di hashish (tra gli altri, un sequestro di circa 540 grammi di cocaina destinati a Roma, operato il 19 maggio 2004 a carico di IC TR, un sequestro di 15 chili del 21 giugno 2004 a carico di ST AT e ZI SO). Sempre dalle conversazioni e dai risultati obiettivi delle indagini risultava che l'associazione criminale sia avvaleva di un'organizzazione molto vasta, articolata in sottogruppi operanti in diversi ambiti territoriali (nella Provincia di Reggio Calabria, nel napoletano ed in altre regioni tra cui il Lazio) e connessi fra loro grazie a soggetti che fungevano da raccordo tra i diversi gruppi, che complessivamente, nell'arco di tempo oggetto di investigazione (tra il mese di febbraio 2004 ed il 20 aprile 2006), hanno posto in essere numerose transazioni illecite di sostanze stupefacenti.
In tale ambito era stato dunque individuato il gruppo di calabresi comprensivo, oltre che di AT IA, di ES CO NC e di suo figlio AT ES, di ulteriori soggetti, tra cui: AT PA, e PP CC "vicini" al clan AL di Locri;
AN AC e De SI NC, residenti nel Lazio. Quest'ultimo in particolare che garantiva un supporto logistico all'organizzazione, sfruttando la propria attività di autotrasportatore, come dimostrava l'episodio contestato al capo C). Proprio tale episodio (relativo all'importazione dalla Spagna di sostanza stupefacente tipo hashish occultata su un TIR che, come carico di copertura, trasportava mele, scaricato in una azienda ortofrutticola di Fondi grazie al De SI), anzi, rivelava lo stretto collegamento tra il gruppo dei calabresi ed il gruppo campano, facente capo ad AN BI, che, assieme al primo s'era adoperato per organizzare l'ingente importazione di droga, avvalendosi dell'intermediazione di Di NO AR, dimorante in Spagna da diversi anni e che per tutta la durate delle indagini, aveva svolto il ruolo di tramite fra AN BI e gli ES, e i narcotrafficanti spagnoli e sudamericani (tra cui JO BA, NI CI AN AN, El US AH e CH DE CA, alias O"), che portando avanti numerosissime transazioni dall'estero garantivano forniture di stupefacenti, senza soluzione di continuità ai primi (aerano stati infatti accertati i frequenti viaggi compiuti dagli indagati in Spagna per pianificare le importazioni di stupefacente;
le trasferte degli ES e di IA nel napoletano per rifornirsi di droga o per tenere riunioni operative con BI;
i viaggi dello stesso BI, in compagnia dei suoi più stretti collaboratori, in Calabria, in vista dell'organizzazione dell'attività del gruppo). Il BI, in costante contatto con AT IA e con gli ES, s'avvaleva a sua volta di un folto numero di collaboratori, tra i quali i nipoti NO BI, IO CI e ET IO, il cognato AR IO, ON AS, braccio destro del BI, e aveva allacciato stretti rapporti d'affari con MA RO, "esperto" di stupefacenti e utilizzato dall'organizzazione per valutare la qualità della droga, GU MB e AN MO che, entrato in rapporti con il BI AN nel settembre del 2004, a sua volta capeggiava un sottogruppo di fidi collaboratori nell'organizzazione di illecite transazioni di droga (Alberghino AL, LU SC, CI D'RO e EO RL). Riteneva dunque il Tribunale che potesse senz'altro affermarsi che gli indagati non erano solo occasionalmente coinvolti nel traffico di stupefacente, ma avevano "dato vita ad una struttura stabilmente organizzata, che vedeva la partecipazione di più soggetti, capace di garantire un flusso costante di approvvigionamento e distribuzione dello stupefacente secondo meccanismi consolidati idonei a garantire introiti ai partecipi del sodalizio". Il ruolo del IA emergeva quindi dai continui contatti e dalla sua assidua presenza nell'organizzazione dei traffici.
1.2. In relazione al capo C), il Tribunale ripercorreva i contatti intrattenute tra i coimputati partire dal 29.1.2004 (quando AN AN si era messo in viaggio per raggiungere Barcellona dove aveva incontrato AR Di NO e altri narcotrafficanti spagnoli, con interessamento di CO NC ES e di suo figlio AT;
il rientro a Roma e l'incontro con Di NO;
l'incontro successivo a Napoli con ES AT;
gli incontri successivi, del 15 febbraio e del 22 maggio a Marina di Gioiosa Ionica e in Spagna); riportava nel dettaglio le conversazioni intercettate (del 13 giugno 2004 tra BI, AT ES e il IA;
del 15 giugno, quando il IA a Roma con RO M., aveva incontrato e scambiato telefonate con BI, ON e De SI;
del 16 giugno tra IA, De SI e ST, nonché tra ON, BI, RO M., Di NO, ME e tra AT ES e FF OL che parlava all'ES di quanto appreso dal BI); dava atto dell'esito dei controlli effettuati e della grande preoccupazione a tale proposito manifestata dai soggetti intercettati. Osservava quindi che la circostanza che nei giorni immediatamente precedenti al 16 giugno i sodali (BI, IA, RO M. e ON) s'erano ritrovati nella capitale, il tenore delle conversazioni intercettate a partire da quel momento e, infine, il controllo effettuato a carico di Di NO e dell'autista spagnolo, giunti da Fondi a Napoli, secondo le indicazioni impartire loro dallo stesso BI per il tramite di ON, nonché le conversazioni successive a questo controllo, non lasciavano dubbi circa la fondatezza dell'ipotesi accusatoria secondo cui, in quella data, Di NO AR e AN I RE avevano trasportato dalla Spagna in Italia un ingente quantitativo di droga, occultato all'interno di un carico di mele.
1.3. Quanto al capo D), dopo avere riportato, anche in questo caso nel dettaglio, le conversazioni del 21 giugno tra SO, ST, IA, BI AN e la sua famiglia, nonché del 23 giugno tra AN e PP IR, il Tribunale rilevava che la concatenazione temporale e logica di tali conversazioni faceva ritenere che IA AT fosse salito a Napoli dalla Calabria, assieme a SO ZI e ST AT, e che lì i tre avessero caricato la sostanza stupefacente, grazie all'aiuto di BI NO, che seguiva le indicazioni dello zio AN (conv.n. 153 RIT 858/04). L'oggettiva consistenza dell'affare risultava d'altro canto dal sequestro di oltre 15 chili di stupefacente effettuato dalla polizia giudiziaria all'atto del controllo del ST e del SO al momento del loro transito in territorio lametino, mentre il coinvolgimento nello stesso del IA emergeva anche dalle conversazioni successivamente intrattenute da questo con il BI e da costui con gli altri soggetti coinvolti.
2. Ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore, avvocato EO Fonte, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.
2.1. Con il primo motivo reitera l'eccezione d'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche denunziando violazione degli artt.266 e 267 c.p.p., e art. 268 c.p.p., comma 3, in relazione all'art.271 c.p.p. sotto i profili: (a) della omessa-carente motivazione dei decreti di convalida, ad opera del Giudice per le indagini preliminari, dei decreti d'urgenza del Pubblico ministero, nonché dei decreti di proroga;
(b) della mancanza di giustificazione, nella autorizzazione alla utilizzazione di impianti esterni, sia delle ragioni di indisponibilità degli impianti esistenti presso la Procura sia delle ragioni di eccezionale urgenza;
(b1) dell'utilizzo di impianti in affitto da varie ditte private.
2.2. Con il secondo motivo denunzia mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza e alla gravità indiziaria per il reato associativo e per la qualità di promotore e organizzatore del ricorrente.
Sostiene che l'ordinanza impugnata si basava su un'interpretazione, tutta soggettiva e priva di riscontri, di alcune intercettazioni che dimostravano, al più, l'esistenza di alcuni singole operazioni, delle quali soltanto due erano sostanzialmente addebitate al ricorrente. Mancava insomma ogni motivazione sui requisiti che, secondo la giurisprudenza di legittimità, consentono di ritenere esistente un autonomo reato di associazione per delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti, nonché la partecipazione ad essa con il ruolo di organizzatore e capo. D'altro canto la contestazione, in relazione alla posizione del ricorrente e in riferimento ai reati ai capi C) e D), si riduceva a pochi mesi e a due soli episodi, per i quali era difficile ipotizzare anche soltanto la mera partecipazione del IA al sodalizio, ne' era sufficiente richiamare la molteplicità e la continuità dei contatti telefonici personali tra indagati, senza spiegarne la natura o, peggio, dandone una spiegazione artefatta.
2.3. Con il terzo motivo denunzia violazione della legge processuale - e nella sostanza difetto di motivazione - in relazione alla gravità indiziaria per i fatti contestati ai capi C) e D). Lamenta in particolare che, pur avendo la difesa offerto una spiegazione alternativa alla conversazione del 15 giugno (200 quintali di mele erano 200 quintali di mele perché a quel tempo il ricorrente gestiva con il EL, suo interlocutore, una attività ortofrutticola), il Tribunale non aveva dato alcuna risposta a tale deduzione;
era inoltre del tutto congetturale il coinvolgimento del IA in relaziona al fatto al capo D).
2.4. Con il quarto motivo lamenta la totale mancanza di considerazione della produzione difensiva, consistente nella ordinanza custodiale emessa nel procedimenti "Chiosco Grigio", che del presente costituiva la genesi, nella quale si evidenziava la mancanza di gravi indizi a carico del IA.
2.5. Il quinto motivo è dedicato infine alle esigenze cautelari. Il Tribunale sostiene che il Tribunale avrebbe valutato la personalità del ricorrente;
avrebbe omesso di valorizzare che i fatti erano risalenti a circa cinque anni prima e che successivamente nulla era emerso a carico del IA;
avrebbe dovuto motivare in modo specifico, non potendo rifarsi alla sola presunzione dell'art.275 c.p.p., comma 3.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso appare, in relazione ad ogni aspetto dedotto, infondato.
Va premesso che il Tribunale ha già ampiamente e correttamente risposto alle eccezioni d'inutilizzabilità delle intercettazioni dinanzi a lui prospettate dalla difesa dell'indagato e in questa sede riproposte, osservando:
- che il decreto d'urgenza RIT. N. 182/2003 emesso dal Pubblico Ministero nell'ambito del presente procedimento, risultava adeguatamente motivato in relazione al presupposto delle "eccezionali ragioni d'urgenza", ricavabili dalla necessità di reprimere l'attività criminale in corso (evidenziata attraverso il richiamo alle risultanze investigative pregresse compendiate nella nota del GOA di Catanzaro n. 2616/GOA/4640 prot.) e di non disperdere dati decisivi ai fini della prosecuzione delle indagini e della individuazione di altri correi, ed era stato in ogni caso oggetto di rituale del Giudice per le indagini preliminari, che sanava qualsiasi vizio formale;
- analoghe considerazioni valevano per gli altri decreti specificamente denunziati dalla difesa (quelli di cui RIT nn. 672/2004 e 263/2004);
- che i decreti esecutivi del Pubblico ministero presentano congrua e puntuale motivazione in ordine alla "indisponibilità" degli impianti della Procura della Repubblica, attraverso il richiamo alla circolare del Procuratore della Repubblica n. 166 1/03 del 26 giugno 2003 che dichiarava l'inagibilità della sala di intercettazione della Procura, disponendone la chiusura;
e la circolare richiamata, sebbene non materialmente allegata al decreto RIT n. 182/2004, era comunque in atti, in quanto allegata a tutti i decreti successivi;
- che i medesimi decreti erano adeguatamente motivati anche in relazione alle ragioni di eccezionale urgenza che non consentivano di attendere l'eventuale agibilità degli impianti ordinari adibiti, mediante il riferimento alla gravità dei fatti sui quali si indagava, alla attualità e alla ramificazione dell'attività dell'organizzazione criminale in atto, alla particolare diffusività, sistematicità, capillarità delle condotte criminose monitorate, riconducibili a diversi soggetti tra loro collegati;
alla necessità di un intervento tempestivo nel caso in cui fossero emerse notizie utili all'individuazione dei carichi di droga, come poi effettivamente era risultato (tanto emergendo dai sequestri e dagli arresti effettuati proprio grazie all'ascolto delle intercettazioni e all'immediato intervento delle Forze dell'Ordine). Con riguardo alle doglianze rinnovate nel ricorso può soltanto aggiungersi quel che segue.
a) La difesa lamenta anzitutto che i decreti sia di convalida sia di proroga, si sarebbero limitati a recepire acriticamente il provvedimento del Pubblico ministero, che a sua volta s'era limitato a riprendere le argomentazioni della polizia giudiziaria, e che così procedendo si sarebbe eluso il dovere del giudice di fornire autonoma motivazione (il giudice non potrebbe limitarsi a richiamare un atto di parte, specie se a sua volta sprovvisto di motivazione e ripetitivo di un atto della polizia).
La doglianza è infondata: è difatti principio consolidato che in tema di decreti d'intercettazione, l'onere di motivazione risulta sufficientemente adempiuto mediante il richiamo per relationem al provvedimento del Pubblico ministero e alle note di polizia (Sez. U, n. 919 del 26/11/2003, TT e successive conformi) con implicito giudizio (valutazione) di adesione a quelle.
Va d'altro canto rimarcato che esiste una ben chiara differenza tra mancanza di motivazione (o motivazione apparente perché meramente riproduttiva del dato normativo) ed eventuale difetto, integrabile e sanabile, della motivazione. Ora soltanto la mancanza - tale dovendosi intendere anche la mera apparenza o l'assoluta incongruità - della motivazione comporta l'inutilizzabilità rilevabile in ogni grado e fase dei risultati delle operazioni captative (S.U., n. 17 del 21/6/2000, Primavera). Mentre il difetto della motivazione - che si ha allorché questa sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano, ne' compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale - è emendabile dal giudice cui la doglianza venga prospettata - ovverosia dal giudice del merito che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni o dal giudice dell'impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità - e, non costituendo diretta violazione del precetto dell'art. 15 Cost., non conduce all'inutilizzabilità patologica delle captazioni.
b) La difesa ripete che mancava una reale motivazione sui presupposti dell'urgenza nei decreti d'intercettazione emessi in via provvisoria dal Pubblico ministero, essendo essi apoditticamente affermati mediante la mera perifrasi delle norme del codice.
Le censure sono manifestamente infondate, per le ragioni già evidenziate dal Tribunale. Nella sostanza sia l'urgenza che l'eccezionale urgenza risultavano difatti ampiamente evidenziate mediante il riferimento, anche per relationem alla attività criminale, di elevata pericolosità, in corso e alla necessità di intervenire prontamente al fine di impedire il suo compimento. In punto di diritto è inoltre da evidenziare che, in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, che il decreto di convalida da parte del Giudice delle indagini preliminari assorbe integralmente il decreto emesso in via d'urgenza dal Pubblico ministero e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo ogni discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza (da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 35930 del 16/07/2009, Iaria;
conformi sentenze n. 2533 del 1995 Rv. 200989, n. 4714 del 1997 Rv. 209973, n. 26015 del 2001 Rv. 219901, n. 23512 del 2004 Rv. 228245, n. 215 del 2007 Rv. 235859). La qual cosa non vuoi dire che il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari non deve essere motivato, ma soltanto che l'ambito della sua sindacabilità torna ad essere quello generale, concernente i presupposti e le condizioni che consentono l'intercettazione ai sensi dell'art. 266 c.p.p. e art. 267 c.p.p., commi 1 e 1 bis. Potendo solo aggiungersi che il ricorrente non ha mai dedotto per quale motivo le ragioni di urgenza rappresentate nei provvedimenti in esame non fossero in concrete idonee a soddisfare i requisiti contemplati da entrambe le disposizioni sopra richiamate, limitandosi a prospettare censure che attengono solo all'aspetto formale dell'assenza di adeguata motivazione, e non all'obiettiva esistenza del requisito richiesto.
(c) La difesa reitera la denunzia relativa al fatto che i decreti 182/04 e 263/04 RIT avrebbero riferimento ad un numero di registro generale delle notizie di reato, che non era quello del procedimento in esame, nonché al fatto che i decreti richiamavano una precedente attività di indagine che avrebbe evidenziato il coinvolgimento delle persone intercettate, ma si riferivano ad utenza utilizzata da soggetti, NC ES e AT ES, il cui coinvolgimento non risultava ancora da alcuna pregressa attività investigativa.
La prima censura attiene a dato in sè stesso non significativo ai fini della utilizzazione delle conversazioni intercettate, giacché la circostanza che le intercettazioni fossero state disposte in altro provvedimento non basta ad escludere loro utilizzabilità in quello presente, nel quale si procedeva per reati rientranti nel catalogo di cui all'art. 270 c.p.p., comma 1, ne' è sufficiente a rendere incerto il contenuto e l'obiettivo riferimento dei provvedimenti alle indagini per i fatti in essi indicati.
La seconda doglianza è formulata in modo non chiaro;
collegata alla prima parrebbe presupporre che l'intercettazione possa disporsi soltanto nei confronti di soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza. Va al contrario rilevato che è requisito della legittimità delle intercettazioni la esistenza di gravi indizi di reato a prescindere dalla attribuibilità di detto reato agli intercettati e, dunque, della esistenza di (gravi) indizi della loro partecipazione al delitto, sempre che sussista, a fini di indagini la "necessità", della intercettazione (per un implicito riconoscimento della legittimità della disciplina che consente l'intercettazione diretta di soggetti non necessariamente indagati, vedi da ultimo C. cost. n. 390 del 2007). E tale necessità al fine di una indispensabile acquisizione probatoria, che risulta nel caso in esame adeguatamente riferita alla programmata attività di acquisizione di stupefacenti emergente dalle dichiarazioni dei soggetti già intercettati e collegati a quello da intercettare, non è oggetto di specifica contestazione.
Entrambi i profili oggetto di doglianza sono dunque infondati. E, trattandosi di questioni di diritto, non rileva che il Tribunale non abbia espressamente motivato su di essi, perché quello che rileva, per tale genere di questioni è la correttezza della decisione, non il contesto della giustificazione.
d) Con riferimento all'utilizzazione di impianti esterni, la difesa denunzia anzitutto che il Pubblico ministero aveva giustificato il ricorso ad impianti esterni, facendo riferimento ad un provvedimento del 26 giugno 2003, ma tale provvedimento, o circolare, non risultava allegato in numerosi decreti.
Ma il Tribunale ha già adeguatamente risposto osservando che il documento era comunque in atti, ed era preesistente, sicché da un lato non si pone alcuna lesione alla esigenza di controllo della motivazione, dall'altro la censura attiene non a mancanza ma, eventualmente soltanto a difetto della giustificazione, già emendata.
Il ricorso lamenta inoltre che nessuna giustificazione sarebbe stata delle eccezionali ragioni di urgenza che avrebbero legittimato il ricorso ad impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura, assumendo che esse dovevano consistere queste in una "condizione di assoluta indifferibilità temporale" effettiva e non apparente. Anche tale doglianza è manifestamente infondata, dal momento che, come s'è già evidenziato, per tutti i decreti la Corte d'appello ha rilevato che alla giustificazione delle eccezionali ragioni d'urgenza poteva dare corpo il riferimento all'attività dell'associazione per delinquere e ai traffici concernenti stupefacenti in atto. E il rilievo è corretto perché la giurisprudenza di questa Corte è univoca nell'affermare che la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza può sicuramente desumersi dall'intero contesto motivazionale costituito dal provvedimento autorizzativo e dal riferimento in esso contenuto, anche per implicito, alle note di Polizia relative alla esistenza di attività criminali in corso (Sez. 5, Sentenza n. 36090 del 27/09/2006, Santangelo). In linea con tale criterio si sono d'altro canto espresse le stesse Sezioni Unite con le sentenze del 3 1.10.2201, n. 32, Policastro;
nonché con le sentenze del 26.11.2003, n. 919 - anno dep. 2004 -, TT (nel senso della sufficienza dell'espressione "visto il decreto del G.I.P.", da intendersi quale rinvio al passo del decreto autorizzativo nel quale si esplicitava l'esistenza di una "situazione in atto di svolgimento dell'attività organizzativa dei reati fine dell'associazione") e del 29.11.2005, n. 2737, Campenni;
n. 30347 del 12/07/2007, UN (che anche con riferimento a tale aspetto ha richiamato le precedenti). (e) Infine il ricorrente sostiene che le intercettazioni non erano state eseguite mediante impianti della sala di ascolto della Guardia di Finanza, ma con apparecchiature prese in affitto da soggetti privati, senza che alcuna norma autorizzasse detto impiego. La censura è priva di fondamento. L'art. 268 c.p.p., comma 3 prevede che il Pubblico ministero può autorizzare, alle condizioni inivi indicate, il compimento della polizia "mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia". Come questa Corte ha già osservato, l'obbligo di impiego di impianti o di pubblico servizio o quantomeno "in dotazione" alla polizia che discende da tale previsione, non esclude che la polizia possa usare apparecchiature di proprietà di privato ne' attiene allo strumento giuridico (compravendita, comodato, locazione o altro) attraverso cui la Polizia giudiziaria si procuri dette apparecchiature, ma impone esclusivamente che esse siano in uso esclusivo della polizia medesima durante e per le operazioni a terzi. Il senso della norma è, in altri termini, soltanto di impedire a terzi, allo scopo evidente di evitare ogni rischio di inquinamento della prova, di accedere alla strumentazione fin quando essa è utilizzata (è in "dotazione") per l'intercettazione (Sez. 6, n. 28517 del 16/6/2005, Cusimano, conforme tra l'altro a Sez. 6, n. 40330 del 30/09/2003, Cirasole;
Sez. 1, n. 2613 del 20/12/2004 , Bolognino;
Sez. 2, n. 48461 del 18/11/2004, Bolognino;
Sez. 6, n. 28514 del 16/06/2005, Contorno;
sez. 1 del 24.3.2009, Vernengo).
2. Il secondo motivo, relativo alla gravità indiziaria in relazione al reato associativo è quindi, a fronte della motivazione, più che articolata e plausibile, del provvedimento impugnato, assolutamente generico.
Dopo avere riassunto e illustrato negli aspetti salienti il compendio indiziario raccolto, largamente spiegato nel dettaglio dal provvedimento del Giudice per le indagini preliminari integralmente richiamato, il Tribunale ha correttamente evidenziato che costituivano in particolare ®indici positivi dell'esistenza di un sodalizio criminoso stabile e continuativo: 1) i ripetuti e continui contatti tra gli indagati in archi temporali di una certa rilevanza, finalizzati alla programmazione ed organizzazione, quasi senza soluzione continuità, dei singoli reati fine;
2) il numero di episodi accertati, (evidenziati dai numerosi sequestri operati dalla p.g.) essi stessi espressione, anche in ragione della prossimità temporale che li caratterizza(va), di un accordo che travalicala) la singola azione criminosa;
3) la capacità di procurarsi quantitativi ingenti di sostanza stupefacente di diverso tipo e qualità (prevalentemente cocaina e hashish), in brevi lassi di tempo, laddove (era) evidente che la disponibilità di canali continui e sicuri di rifornimento, anche e prevalentemente esteri, si addice(va) ad un'organizzazione consolidata e certamente preesistente all'inizio dell'attività di indagine (...); 4) la consuetudine di rapporti tra gli associati, rivelatrice dell'esistenza di un previo accordo che non (aveva) carattere occasionale, ma mira(va) all'attuazione di un vasto programma criminoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti;
5) la specifica suddivisione dei ruoli tra gli associati, nell'ambito dei quali un ruolo egemone nella organizzazione delle importazioni e dei vari trasporti di droga spetta(va) certamente ad AN BI, sul versante napoletano, e, sul versante calabrese, agli ES e a AT FE, a buon diritto inquadrati dall'accusa quali promotori-organizzatori del sodalizio;
6) la disponibilità di diversi mezzi di trasporto, utilizzati di volta in volta per la realizzazione delle importazioni e dei trasporti organizzati dal gruppo, espressione del raggiungimento di un livello organizzativo, senza dubbio sintomatico della continuità nell'attività illecita". Quanto al ruolo, di promotore ed organizzatore dell'organizzazione, di AT FE, ha quindi, altrettanto correttamente, sottolineato che lungo tutto il periodo oggetto di indagine, il ricorrente era risultato "costantemente impegnato, insieme agli ES nell'organizzazione di trattative illecite concernenti sostanze stupefacenti di vario tipo"; che era colui che intratteneva direttamente i contatti con i principali indagati e con il gruppo napoletano, in specie con BI AN e con Di NO AR, residente a [...]e a sua volta in contatto con i fornitori;
che più volte si era lui steso recato in Spagna per pianificare le importazioni dello stupefacente;
che significativi erano pure il frequente cambiamento delle sue utenze telefoniche, analogamente a quanto facevano gli ES.
Mentre ne' in relazione alle conclusioni così raggiunte ne' ai dati fattuali e alla interpretazione degli stessi che le sorreggevano, il ricorso muove alcuna specifica censura.
3. Inammissibili devono quindi ritenersi le censure che si riferiscono alla gravità indiziaria per i delitti ai capi C) e D) Per entrambi i fatti il Tribunale, come aveva già fatto a proposito dell'associazione, ha dapprima analizzato gli elementi acquisiti, costituiti dalle conversazioni intercorse tra gli indagati nei periodi di tempo interessati dalle due vicende, e dai controlli effettuati dalla Polizia;
ha quindi evidenziato le ragioni per le quali doveva ritenersi che le conversazioni si riferivano a partite di stupefacenti rimarcando l'analogia del linguaggio usato in altre occasioni, similmente da riferire a traffici di tale tipo, la impossibilità di una lettura complessiva difforme, vuoi alla luce del reciproco intrecciarsi delle conversazioni e dei chiarimenti che le une offrivano per le altre, vuoi alla luce dell'inspiegabile, altrimenti, concitazione preoccupazione dei colloquianti, vuoi, infine, alla luce del sequestro di stupefacente operato proprio sulla scorta e seguendo le tracce lasciate dalle conversazioni intercettate.
3.1. Il ricorrente lamenta, con riferimento al capo C), che il Tribunale non avrebbe spiegato perché il carico di 200 quintali di mele non potesse riferirsi appunto e soltanto a frutta, visto che il IA e il EL gestivano un'attività ortofrutticola. Il Tribunale ha però nella sostanza risposto allorché ha osservato che sulla scorta delle conversazioni intercettate, dei contatti registrati, dei controlli effettuati (si veda sopra, in fatto, il punto 1.2), nonché dei criteri di decifrazione del linguaggio indicati era da ritenere che le mele occultavano lo stupefacente importato, e che giunto a Fondi il carico lecito era stato separato da quello lecito e dismesso mentre, contestualmente, la droga era stata trasferita in un camioncino più piccolo a bordo del quale era stata trasportata e nascosta a Napoli. Deponevano in tal senso, ad avviso del Tribunale, in particolare i contatti, frenetici e senza soluzione di continuità, intercorsi tra i protagonisti della vicenda, e la lettura comparata delle conversazioni, che rendevano evidente, nonostante il linguaggio criptico spesso adoperato, l'impossibilità di spiegazioni alternative delle concitate direttive impartite da BI a ON (per far giungere a Napoli, sia il camion spagnolo dopo lo scarico della merce sia un altro mezzo di trasporto più piccolo) o la conversazione in cui RO M., preoccupatissimo per l'avvenuta perquisizione, aveva contattato lo stesso BI per rassicurarsi in merito all'avvenuto occultamento del carico nel caso in cui i militari avessero esteso i controlli. Che all'operazione fossero interessati anche IA e gli ES, padre e figlio, emergeva quindi dai contatti telefonici intercorsi tra AT ES e AN BI il 13 giugno, nel corso dei quali quest'ultimo aveva indicava proprio nel successivo mercoledì 16 giugno il giorno in cui IA sarebbe dovuto andare da lui per prelevare un carico: evidentemente di droga, stante il tenore delle espressioni utilizzate, e l'uso di riferimenti "in codice" (quel carico di jeans), già oggetto di concertazione avente lo stesso oggetto. La circostanza che effettivamente IA il 16 giugno si fosse recato a Roma ad attendere, insieme a De SI e ai napoletani, il carico trasportato da Di NO AR confermava che ES intendeva riferirsi (con l'espressione utilizzata) proprio all'operazione di importazione in questione, già da tempo programmata dagli associati. I plurimi contatti tra ES AT e ES CO NC e BI AN (a sua volta in costante contatto con Di NO AR), nonché l'incontro tra ES CO NC e lo stesso BI in Calabria nel mese di febbraio, consentivano d'altra parte di ritenere che l'importazione era stata già concertata nei mesi precedenti.
La motivazione, articolata e plausibile, sostiene adeguatamente dunque la tesi che i 200 quintali di mele provenienti dalla Spagna celassero qual carico di "jeans", da interpretare come carico di droga, del quale gli indagati avevano parlato nei giorni precedenti e che il IA doveva accogliere a Roma appunto il 16 giugno. Sul punto, in conclusione, la motivazione del provvedimento impugnato non può dirsi carente o illogica. Nè il ricorso muove censure specifiche in relazione agli argomenti (prima sintetizzati) che in concreto hanno indotto il Tribunale a pervenire a tale conclusione.
1.3. Quanto al capo D), la doglianza consiste nell'affermazione che il coinvolgimento del IA sarebbe frutto di mere congetture. In realtà, dopo avere riportato, anche in questo caso nel dettaglio, le conversazioni del 21 giugno tra SO, ST, IA, BI AN e la sua famiglia, nonché del 23 giugno tra AN IR e PP IR, (evidenziando come fossero significative la conversazione in cui NO BI chiedeva allo zio istruzioni su come procedere per la consegna della droga ai Calabresi e la conversazione tra AT IA e ST AT in cui i due facevano riferimento a "Ennarino", e discutevano delle modalità di sistemazione del carico sul camion del ST) il Tribunale rilevava che la concatenazione temporale e logica di tali conversazioni imponeva senz'altro di ritenere che AT IA fosse salito a Napoli dalla Calabria, assieme a ZI SO e AT ST, e che lì i tre grazie all'aiuto di BI NO, che seguiva le indicazioni dello zio AN (conv. n. 153 RIT 858/04), avessero caricato la sostanza stupefacente, poi effettivamente trovata e sequestrata all'atto del controllo del mezzo condotto dal ST e dal SO. Conferma della partecipazione del IA poteva trarsi quindi anche dalla conversazione intercettata la stessa sera tra di lui e il BI (n. 04 RIT 827/04), allorché erano ancora entrambi ignari dell'accaduto.
A fronte della motivazione del Tribunale, basata su elementi indiziari precisi e obiettivi, logicamente interpretati, la doglianza non solo appare manifestamente infondate, ma è anch'essa in definitiva generica.
4. Quanto alle esigenze cautelari, il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato avrebbe fatto applicazione della presunzione dell'art. 275 c.p.p., comma 3 senza considerare la personalità del ricorrente e il tempo trascorso dai fatti.
Si tratta di proposizioni manifestamente infondate. Contrariamente a quanto sostiene il ricorso, il Tribunale ha osservato, con motivazione esauriente e corretta, che "ad onta" del tempo trascorso dei fatti, la presunzione istituita dalla norma in esame non poteva ritenersi vinta, in considerazione della estrema gravità dei fatti, del loro inserimento in un contesto di criminalità organizzata, anche internazionale, delle connotazioni di "professionalità" che contraddistinguevano le attività d'importazione: circostanze tutte che, assieme al dato costituito dalla pregressa grave condanna subita dal ricorrente per fatti analoghi, imponevano di ritenere perdurante il pericolo di recidiva e, dunque, la pericolosità sociale, elevata, del IA.
5. Il ricorso non può dunque, nel suo complesso, che essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010