Sentenza 16 marzo 2010
Massime • 2
I decreti di proroga delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche non devono riesporre le ragioni di eventuale indisponibilità della strumentazione esistente presso gli uffici della Procura che hanno legittimato il ricorso ad impianti esterni, ove non risulti in alcun modo, nè sia dedotta, una sopravvenuta disponibilità della strumentazione stessa.
La prova della partecipazione all'associazione, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine", può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicchè non rileva, a tal fine, il fatto che l'imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati "fine" dell'associazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2010, n. 24194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24194 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 16/03/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1143
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 12993/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN ES, N. IL 17/12/1961;
2) AL NA, N. IL 14/07/1961;
3) NZ ELOR FE, N. IL 30/06/1966;
4) IA IN, N. IL 02/08/1970;
avverso la sentenza n. 959/2007 CORTE APPELLO di BARI, del 02/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AN ES, AL NA, NZ ELOR FE, IA IN tramite i rispettivi difensori ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 2.12.2008 con la quale la Corte d'Appello di Bari in parziale riforma della decisione 26.9.2006 del GUP del tribunale di Bari: 1) escludendo la recidiva, ha ridotto al AN la pena a mesi sei di reclusione per la violazione dell'art. 416 c.p.; 2) assolvendo il AL dal reato di cui all'art. 416 c.p. ha ridotto la relativa sanzione in anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa per la violazione degli artt. 110, 81 cpv. e 648 c.p.; 3) confermando la condanna del NZ ELOR FE alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 c.p.,; 4) riducendo la pena inflitta a IA ER in concorso con le attenuanti generiche ed escluse le circostanze aggravanti, così comminando la pena di anni uno di reclusione e Euro 600,00 di multa per la violazione dell'art.416 c.p.; 5) confermando altresì le statuizioni civili pronunciate nei confronti dei prevenuti.
La difesa di AN NC richiede l'annullamento della sentenza impugnata e lamentando il vizio di motivazione, l'erronea applicazione dell'art. 416 c.p., artt. 192 e 125 c.p.p., perché la Corte d'Appello avrebbe confermato la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 416 c.p. pur essendo stato assolto dal concorso nei singoli reati fine, non avendo indicato gli elementi sintomatici della prova dell'affectio criminis.
La difesa del AL ON richiede l'annullamento della sentenza impugnata segnalando il vizio di motivazione e quello di erronea applicazione dell'art. 648 c.p., artt. 125 e 192 c.p.p., perché non è stata correttamente valutata la circostanza della mancanza della prova dell'illecita provenienza dei capi di abbigliamento di cui alla contestazione. La difesa di IA ER richiede l'annullamento della sentenza impugnata denunciando: 1) violazione dell'art. 125 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e vizio di motivazione perché la Corte territoriale, non avendo dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni della difesa avrebbe assunto la decisione sulla base di illazioni tratte da intercettazioni telefoniche e su interpretazioni soggettive dei colloqui captati, mancando altresì la prova del reato presupposto riferibile ai capi di abbigliamento oggetto della imputazione;
2) la violazione dell'art. 271 c.p.p. perché il decreto di proroga delle intercettazioni telefoniche del 24.1.2002 disponeva che le operazioni di intercettazione fossero svolte dalla polizia Stradale senza che risultasse in alcun modo l'inidoneità o la indisponibilità degli impianti esistenti presso gli uffici della Procura della Repubblica. Con memoria data 8.3.2010, pervenuta presso la cancelleria il 10.3.2010, la difesa della denunciava la inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni attesa la carenza di motivazione circa la inidoneità o indisponibilità degli impianti di intercettazione presso i locali della Procura della Repubblica di Bari.
La difesa di NZ ELOR FE richiede l'annullamento della sentenza impugnata, segnalando il vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e violazione dell'art. 192 c.p.p. ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. b), poiché la prova della penale responsabilità del prevenuto, sarebbe insufficiente essendo basata sul contenuto equivoco di conversazioni telefoniche intercettate e non risultando la partecipazione dell'imputato al compimento di reati fine.
Esaminando le questioni proposte il Collegio osserva quanto segue:
1.) Ricorso AN:
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La deduzione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 125 c.p.p. (mancanza di motivazione) è insussistente. La suddetta violazione (integrante una delle ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ricorre solo nel caso in cui vi sia mancanza assoluta di motivazione (cui va equiparata la ipotesi di motivazione c.d. apparente); nel caso di specie, contrariamente a quanto profilato dalla difesa, il provvedimento impugnato è corroborato di motivazione, con la conseguenza che la censura è del tutto insussistente. La violazione dell'art. 192 c.p.p. sub specie dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), a sua volta, è manifestamente infondata. I vizi di legittimità riconducibili all'art. 606 c.p.p., lett. b) devono attenere esclusivamente alla erronea applicazione di norme penali sostanziali con esclusione di quelle processuali. Queste ultime sono prese in considerazione sub lett. c) dell'art. 606 c.p.p., purché la loro violazione comporti le sanzioni di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. La denunciata violazione dell'art. 192 c.p.p., non può pertanto essere presa in considerazione ne' sotto il profilo della lett. b), ne' tantomeno di quella dell'art. 606 c.p.p., lett. c). La doglianza di violazione dell'art. 416 c.p. è manifestamente infondata;
nella specie, non è stato indicato l'errore di diritto in cui sia incorso il giudice del merito nell'applicazione o interpretazione della norma sostanziale, con la conseguenza che il motivo si appalesa generico nel suo contenuto. Permane pertanto da esaminare il solo profilo del vizio di motivazione sub art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Anche in questo caso, però la doglianza
è manifestamente infondata, perché generica non essendo indicato il punto della motivazione dal cui testo possa essere desunta la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità o contradditorietà. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente in modo del tutto generico, la Corte barese ha, infatti indicato gli elementi di prova della partecipazione del Bilancia al reato associativo: a) il tenore delle conversazioni fatte dal prevenuto con gli altri sodali dell'associazione criminosa (dalle suddette telefonate la Corte Barerse ha desunto anche la prova della consapevolezza dell'imputato dell'esistenza dell'associazione criminosa e il relativo ambito di azione); b) il contributo causale fattivo apportato dal prevenuto e costituito dal procacciamento di tessere telefoniche per permettere ai partecipanti della associazione lo svolgimento della propria illecita attività. L'atto sub b) integra un qualificato ed apprezzabile contributo causale al perseguimento degli scopi dell'associazione alla quale è possibile la partecipare anche in assenza dal concorso nei singoli reati fine, (in tal senso v.: "La circostanza che un imputato di reato associativo (nella specie, associazione a fine di terrorismo o di eversione) non sia stato condannato per alcuno dei reati "fine" dell'associazione, è del tutto irrilevante ai fini della prova della partecipazione all'associazione, prova che, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine", si può dare con altri mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, in Cass., sez. 6, 10-2-1998 in Ced Cass., rv. 210683). 2.) Ricorso AL:
Le doglianze in ordine alla violazione degli artt. 125 e 192 c.p.p., sono manifestamente infondate per le medesime ragioni indicate con riferimento al ricorso del AN, cui si fa espresso rinvio. Parimenti è manifestamente infondata la denunciata violazione dell'art. 648 c.p., non essendo stato indicato quale sia l'erronea applicazione della disposizione o della sua interpretazione giuridica. La doglianza riguardatale sotto il diverso profilo del vizio della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) è manifestamente infondata perché assolutamente generica nella sua deduzione.
3.) Ricorso IA;
I primo motivo di censura (violazione dell'art. 125 c.p.p. in riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) è manifestamente infondato posto che la Corte territoriale ha fornito una motivazione non apparente in ordine alle ragioni che hanno determinato la affermazione della penale responsabilità della imputata, ne' vizi specifici vengono indicati dalla difesa che si limitata a formulare una lettura alternativa del materiale probatorio e va qui ribadito che "il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame - più o meno alternativo - delle possibilità rappresentative (anche plausibili) del fatto, bensì sulla opzione del fatto così come recepita dal giudice del merito, il quale ne deve argomentare la valutazione in termini di rigorosa compatibilità con le risultanze processuali;
la condizione imprescindibile e insuperabile del sillogismo giudiziario è che le premesse fattuali siano certe e corrispondenti a quelle acquisite in atti, sicché l'inferenza fatta dipendere da elementi non certi, ancorché verosimili, potrebbe non alterare la correttezza formale del ragionamento ma - a causa della parzialità e dell'arbitrarietà del discorso giustificativo - sicuramente ne inficia i contenuti di sostanziale veridicità". (Cass., sez. 1, 6-6-1996, Lombardi). Nel solco così segnato, la critica mossa si pone pertanto al di fuori del giudizio di legittimità avendo la Corte di merito, contrariamente a quanto sostenuto, fornito precise indicazioni sulle prove ritenute fondanti la responsabilità della imputata, partendo dal contenuto delle intercettazioni telefoniche la cui interpretazione e valutazione non è sindacabile attenendo al merito.
Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che la dedotta censura di violazione dell'art. 271 c.p.p. (omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata autorizzata la esecuzione delle operazioni di intercettazione telefonica tramite impianti esterni rispetto a quelli a disposizione nei locali dell'ufficio della Procura della Repubblica) investe specificamente il decreto di proroga delle operazioni di captazione. Infatti, come già affermato in passato si confermare che: I decreti di proroga delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche (art.267 c.p.p., comma 3), sono provvedimenti preordinati solo a differire nel tempo la durata delle intercettazioni in corso, mentre le modalità esecutive delle captazioni debbono rimanere quelle originarie;
di conseguenza non è necessario riesporre le ragioni di indisponibilità della strumentazione esistente presso gli uffici della procura che hanno legittimato il ricorso ad impianti esterni, ove non risulti in alcun modo ne' sia dedotta una sopravvenuta disponibilità della strumentazione in uso alla procura. (Cass., sez. 5, 9-3-2004, Nuvolette). Il terzo motivo di ricorso non può essere preso in considerazione a cagione della tardività della sua deduzione. L'art. 585 c.p.p., comma 4, prevede che fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati presso la cancelleria del giudice dell'impugnazione motivi nuovi. Tralasciando quindi la questione che nel caso di specie si sarebbe in presenza della deduzione di un motivo che non è stato enunciato nell'originario gravame, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a) (Cass. 18.4.2008 in Ced Cass. Rv. 240105; Cass. 25.5.2006, Parisio), si deve rilevare comunque la tardività del deposito della memoria con conseguente inammissibilità delle ragioni ivi indicate.
4.) Ricorso NZ ELOR.
I motivo di ricorso manifestamente infondato sotto il dedotto profilo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) non essendo indicata alcuna ipotesi di violazione o erronea applicazione di una norma penale sostanziale. Rimane da esaminare il vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), che si fonda sulla censura in ordine alla valutazione ed interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche. La doglianza è manifestamente infondata: in primo luogo perché non fornisce indicazione precisa e puntuale di contraddizioni, manifeste illogicità o carenze desumibili dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo che dovevano essere indicati espressamente;
in secondo luogo la censura si appunta su aspetti non censurabili in sede di legittimità essendo attinenti alla interpretazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche che è valutazione di merito (v. in tal senso: Cass., sez. 6, 11.12.2007, Sitzia ove: "In materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime d'esperienza").
Per le suddette ragioni i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 ex art. 616 c.p.p. alla Cassa delle Ammende attesa la pretestuosità delle ragioni di ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010