Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2010, n. 24194
CASS
Sentenza 16 marzo 2010

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I decreti di proroga delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche non devono riesporre le ragioni di eventuale indisponibilità della strumentazione esistente presso gli uffici della Procura che hanno legittimato il ricorso ad impianti esterni, ove non risulti in alcun modo, nè sia dedotta, una sopravvenuta disponibilità della strumentazione stessa.

La prova della partecipazione all'associazione, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine", può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicchè non rileva, a tal fine, il fatto che l'imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati "fine" dell'associazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2010, n. 24194
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24194
    Data del deposito : 16 marzo 2010

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