Sentenza 27 ottobre 2004
Massime • 1
In relazione al reato di omessa denuncia o registrazione obbligatorie di lavoratori ai fini previdenziali, la disposizione di cui al comma secondo dell'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - che prevede la sospensione automatica ed obbligatoria del procedimento penale dal momento dell'iscrizione della notizia di reato, nel caso di giudizio civile od amministrativo in relazione alla medesima fattispecie fino al momento della decisione di primo grado - si riferisce, atteso il tenore letterale della norma, alla sola fase delle indagini preliminari e non si applica alle fasi successive del giudizio penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2004, n. 46748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46748 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 27/10/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 02012
Dott. LOMBARDI Alfredo MA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 023577/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LL RI SA, N. IL 06/04/1960;
2) GI GI, N. IL 05/01/1945;
avverso SENTENZA del 17/10/2001 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
Udito il P.M. nella persona del Dott. PASSACANTANDO G. che ha concluso: rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. DIAMANTI CA (Carrara). MOTIVAZIONE
NI MA LU e EL GI furono rinviati al giudizio del Giudice monocratico del Tribunale di Massa, sez. distacc. di Carrara, perché rispondessero rispettivamente NI MA LU:
a) del reato di cui all'art. 37 della L. 24/11/1981 n. 689, per avere, quale amministratore unico della LA.MA. s.r.l., al fine di non versare in tutto o in parte i contributi e i premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omesso di denunciare ed assoggettare a contribuzione le retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1995, per tutti i mesi del 1996 e per i mesi da gennaio ad aprile 1997, con conseguente omesso versamento di contributi obbligatori per un importo mensile superiore a L.
5.000.000. Accertato in Carrara 15/5/1999.
EL GI:
b) del reato di cui all'art. 37 della L. 24/11/1981 n. 689, per avere, quale socio amministratore della LA.MA. s.r.l., al fine di non versare in tutto o in parte i contributi e i premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatoria, omesso di denunciare ed assoggettare a contribuzione le retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, nei mesi ottobre, novembre e dicembre 1995, per tutti i mesi del 1996 e per i mesi da maggio a luglio 1997 con conseguente omesso versamento di contributi obbligatori per un importo mensile superiore a Lit.
5.000.000. Accertato in Carrara 15/5/1999;
Con sentenza in data 29.6.2000 del suddetto Tribunale dichiarò gli imputati colpevoli del reato loro ascritto, per la NI ritenuto il periodo contestato fino ad aprile 1997 e per il EL considerato il periodo di maggio - giugno - luglio 1997, condannò, con le attenuanti generiche e i doppi benefici per entrambi, la NI alla pena di mesi tre di reclusione e il EL alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltre spese in solido e pene accessorie per entrambi.
A seguito di impugnazione degli imputati, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 17.10.2001 in parziale riforma di quella di primo grado, escluse le pene accessorie applicate ad entrambi gli imputati ed esclusa per il EL la contestazione del fatto relativo al mese di luglio 1997, ridusse per lo stesso la pena inflitta a giorni venti di reclusione, confermando nel resto. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, con atti distinti ma sostanzialmente di identico contenuto, il difensore degli imputati. I due primi motivi censurano, sotto i profili della violazione ed erronea applicazione dell'art. 37 l. 689/81 e della mancata assunzione di una prova decisiva, l'omessa sospensione del processo da parte dei giudici di merito. Il ricorrente rileva che sono attualmente pendenti un procedimento amministrativo mai definito formalmente dall'INPS e altro innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Massa giudizio di opposizione a cartella esattoriale e sostiene che l'art. 37 co. 2 l. 689/81 "va interpretato, secondo il suo disposto letterale, come norma che prevede la sospensione automatica e obbligatoria del procedimento, in caso di giudizio amministrativo o civile pendente sulla stessa fattispecie, fino alla decisione di primo grado (amministrativo e/o civile)". Le censure sono infondate, dovendo condividersi il convincimento espresso sul punto dai giudici di merito circa la delimitazione dell'ambito di operatività della norma stessa "Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al Pubblico Ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario, il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado"). La norma, infatti, ha riferimento alla sola fase delle indagini preliminari, come si desume dal complessivo impianto della norma, nonché dai rilievi che la sospensione è prevista per il solo procedimento;
e non anche per il processo o per il dibattimento, e che il procedimento "è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato". DE resto, nello stesso senso converge anche la ratio della disposizione, intesa a dare alla parte, nei cui confronti sia stata contestata una determinata infrazione, la possibilità di far valere le proprie ragioni nella sede più appropriata, prima dell'intervento della repressione penale, quando sulla stessa ancora non si sono raccolti elementi chiarificatori. Rilevante è anche che la sospensione opera esclusivamente "fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado", a seguito della quale, evidentemente, la vicenda resta sufficientemente delineata anche con riguardo alla sua penale rilevanza.
Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 195 c.p.p., per avere il Giudice di primo grado privilegiato immotivatamente le dichiarazioni del funzionario ispettivo (teste LL) trascurando quelle degli altri testimoni che avevano deposto in senso contrario circa la individuazione dell'effettivo datore di lavoro;
in particolare, quel Giudice avrebbe "disposto l'audizione dei testi CI, IE e NI, (cui la NO... aveva attribuito dichiarazioni in ordine all'effettivo datore di lavoro)", e avrebbe poi "riconosciuto che i testi citati non hanno confermato le dichiarazioni della NO, per cui non sarebbe comprensibile da quali elementi "il Giudice avrebbe ricavato la convinzione che i datori di lavoro fossero sempre i F.LL OG, così come resterebbe ingiustificata l'affermazione che "sarebbero i F.LL OG i titolari di fatto della LA.MA". Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, innanzi tutto perché i giudici di merito hanno desunto il proprio convincimento (come sarà precisato in seguito) da dati di fatto univoci e convergenti;
inoltre, il primo Giudice non ha affatto riconosciuto che i testi NI, CI e IE non avevano confermato quanto riferito dalla verbalizzante LL, ma si è limitato a dare atto che "i dipendenti, ascoltati ex art. 507 c.p.p., hanno dimostrato di non essere molto al corrente di tutte le vicissitudini societarie, anche perché di fatto hanno continuato a lavorare dentro lo stesso capannone, con gli stessi macchinari e secondo questo Giudice sotto la direzione sempre dei frateLL OG". Tali rilievi, da un lato, riaffermavano la sostanziale identità delle due società (dimostrando, attraverso le dirette dichiarazioni dei dipendenti, l'attendibilità della frase loro attribuita dalla LL: "Cambiavano i suonatori, ma la musica era sempre la stessa e cioè, di fatto, il nostro padrone era OG") e, dall'altro, giustificavano adeguatamente le incertezze dimostrate dai testi suddetti. Per il resto, va rilevato che i giudici del merito hanno sviluppato, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei testi assunti, un logico e persuasivo discorso di attendibilità, pervenendo motivatamente a rimettere al competente organo inquirente le dichiarazioni rese dai frateLL OG ("ravvisandosi, a parere di questo Giudice, l'ipotesi di cui all'art. 640 c.p."). Quanto all'ulteriore eccezione di "inammissibilità di parte della testimonianza NO, per essere la teste rimasta in aula durante la testimonianza del rag. DE AN e per essere successivamente stata riascoltata di nuovo, la censura è inammissibile per genericità (nonostante il ricorrente abbia precisato che la detta testimonianza andava dichiarata inammissibile nella parte verbalizzata da pag. 81 a pag. 85 del verbale 15.6.2000, nonché nella parte resa all'udienza 29.6.2000). Infatti, non sono stati precisati ne' i motivi ne' i passaggi del presunto "condizionamento" e neppure l'influenza che questo avrebbe avuto sulla decisione. In un'ottica siffatta, vanno inquadrate le affermazioni contenute al riguardo nella sentenza impugnata e cioè:
1) che è ardua e rischia di sconfinare nell'arbitrarietà la delimitazione di ambiti di inutilizzabilità, scollegati da precisi riferimenti;
2) che, comunque, la presenza in aula di un teste, prima del disposto esame, non determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dallo stesso successivamente rese, potendo incidere solo in punto riserva di attendibilità, E si è già visto che sull'attendibilità della teste, nonché sui riscontri anche documentali alle sue dichiarazioni, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato.
Con il quarto motivo il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 37 l. 689/81 e 8 l. 223/91, in quanto nella specie "non vi è stata alcuna omissione di registrazione-denuncia", ma solo, "secondo la prospettazione dell'accusa accolta in motivazione, una denuncia non conforme al vero in quanto il datore di lavoro non avrebbe avuto diritto ai benefici contributivi previsti dall'art. 8 l. 223/91"; secondo il ricorrente, invece, le denunce erano del tutto regolari dal momento che la MA, s.r.l. aveva assunto i dipendenti indicati dalle liste di mobilità e, quindi, i modeLL DM contenevano denunce veritiere". Tale parte del motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, vertendosi in ipotesi di falsità proprio sul presupposto della mobilità e del conseguente diritto agli sgravi fiscali;
esattamente, al riguardo, i giudici di merito hanno sottolineato la centralità, ai fini della soluzione delle questioni proposte o proponibili in relazione alla vicenda in esame, dell'art. 8 co. 4 l. 23.6.91 n. 223 ("il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con queLL dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controller). In siffatta prospettiva, i giudici di merito hanno ritenuto che i lavoratori, delle cui denunce obbligatorie scorrette ai fini INPS si tratta (con conseguenti omessi calcoli e versamenti di contributi indispensabili) erano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti (rispetto all'assunzione dell'11.9.95 presso la LA.MA s.r.l.), da parte di impresa dello stesso (o di diverso) settore di attività (la OG s.r.l.) che, al momento del licenziamento (31.7.95), presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con queLL dell'impresa che ha assunto (appunto la MA, s.r.l., già Nino s.r.l. fino al 3.8.95) ovvero che risultava con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo";
seguendo tale linea di discorso, i giudici stessi hanno sottolineato i dati di fatto che rendevano "noti e addirittura pacifici" i nessi tra le due società ("la Nino s.r.l. dei frateLL OG venne ceduta a dipendenti della OG s.r.l. - NI, EL e Sentieri- m data 26.4.95; fino al 3.8.95... tale ultima società permane, poi si trasforma in MA. S.r.l., società che acquista a credito integralmente dalla OG s.r.l. i macchinari - per svolgere lo stesso tipo di attività) e prende in locazione il capannone in cui la corrispondente attività veniva prima svolta sempre dallo OG s.r.l., assumendone, inoltre, i sette dipendenti, posti in mobilità in evidente connessione cronologica e funzionale - ossia per attuare il transito alla trasformata LA.MA. s.r.l., già Nino s.r.l., in concomitanza con la dismissione del ramo di azienda - proprio il metalmeccanico - da parte della OG s.r.l..
I giudici di merito hanno, quindi, fatto ineccepibile applicazione (e tratto le conseguenze sul piano dell'esistenza dei reati contestati) dei principi costantemente affermati da questa Corte in materia, secondo cui il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8 co. 4 l. 223/1991 in favore delle imprese che assumono personale già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della stessa legge presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di tale personale da una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece una condotta elusiva degli scopi legislativi, finalizzata al solo conseguimento degli incentivi mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti di lavoro (Cass. civ., sez. lav. 13.5.2003 n. 7532; 12.12.2001 a 15652). Mondata è, quindi, anche alla luce dei dati di fatto sopra richiamati, è l'ulteriore obiezione secondo cui non sarebbe corretta l'interpretazione data dai giudici di merito ai concetti di "controllo", di "collegamento" e di "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti". Va, in particolare, rilevato che già nell'esaminare il terzo motivo sono stati richiamati i dati di fatto, in base ai quali i giudici del merito hanno ritenuto "noti e addirittura pacifici" i nessi esistenti tra la OG s.r.l. (che aveva collocato in mobilità i lavoratori delle cui denunce obbligatorie scorrette ai fini INPS si tratta) e la MA s.r.l. (già Nino s.r.l. fino al 3.8.95), la quale, esercitando lo stesso settore di attività, in data 11.9.95, e cioè entro il termine di sei mesi dal licenziamento del 31.7.95, aveva assunto quegli stessi dipendenti, in evidente connessione cronologica e funzionale (e cioè, come sottolineato dai giudici del merito, "per attuare il transito alla richiamata MA s.r.l. - già Nino s.r.l. - in concomitanza con la dismissione del ramo di azienda - proprio il metalmeccanico - da parte della OG s.r.l.). In tale contesto, il discorso dei giudici di merito risulta pienamente rispettoso del disposto dell'art. 2359 c.c., in base al quale "sono considerate società controllate, tra l'altro, "le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa" e, comma 3, "sono considerate collegate le società che sono sotto influenza notevole". A tali fini, la sentenza impugnata ha rilevato, in modo giuridicamente e logicamente corretto, gli elementi seguenti: 1) il debito originario di 700 milioni di lire per i macchinar, "con il gravoso e protratto aggravio di oneri conseguenti"; 2) la locazione del capannone, con il connesso ulteriore e rilevante accollo a scadenze fisse (con corrispondente "soLLevo per i OG e le società in cui erano interessati". Già questi due elementi, come ineccepibilmente rilevato dai giudici del merito, ponevano la LA.MA. "in una connaturata, evidente posizione di dipendenza rispetto alla OG s.r.l.". Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito risulta, pertanto, aLLneato in pieno con la giurisprudenza di questa Corte che ha precisato: 1) che, ai fini dell'esclusione dei benefici contributivi previsti dall'art. 8 l. 223/1991 delle imprese che, pur riassumendo lavoratori licenziati a seguito di procedura di mobilità, abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con queLL dell'impresa che ebbe a procedere ai licenziamenti, per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti devono ritenersi tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un'azienda e la loro assunzione da parte dell'altra (Cass. civ., sez. lav., 1.7.2002 n. 9532); 2) che il datore di lavoro, il quale - essendo affittuario dell'azienda del precedente datore di lavoro, che abbia collocato in mobilità i propri dipendenti - proceda nel termine di un anno alla riassunzione di questi ultimi, non ha diritto al beneficio del contributo mensile previsto dall'art. 8 co. 4 l. 223/1991, per essere la riassunzione avvenuta nella medesima azienda e per aver riguardato, quindi, lavoratori che avevano diritto alla precedenza, come previsto dall'art. 15 co. 6 l. 264/1949, richiamato dal comb. disp. dei co. 1 e 4 dell'art. 8 l. 223/1991 (Cass. civ. sez. lav., 5.5.2001 n. 6315). Sempre nell'ambito del motivo in esame, il ricorrente sostiene che sarebbero previsti normativamente solo nella disciplina delle SPA e non sarebbero, quindi estensibili alle s.r.l.. Anche tale censura è manifestamente infondata. Ed invero, in dottrina e giurisprudenza è stato concordemente rilevato che l'art. 2359 c.c., pur essendo dettato nell'ambito della disciplina della società per azioni, riguarda tutte le società di capitali (e, quindi, anche, per quanto qui interessa, le società a responsabilità limitata), ricorrendo la eadem ratio e avendo per oggetto fenomeni (quali appunto queLL di società controllate e società collegate) comuni per l'appunto a tutte le società di capitali. La riprova è proprio nella lettera della legge, non potendosi ritenere privo di significato il fatto le disposizioni successive, tutte chiaramente e intimamente collegate al cit. art. 2359, riferiscano il rispettivo contenuto indifferentemente ad azioni o quote (artt. 2359 bis, acquisto di azioni o quote da parte di società controllate;
2359 ter, alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante;
2359 quater, casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante;
2359 quinquies, sottoscrizione di azioni o quote della società controllante). La tesi accolta dai giudici di merito trova conferma anche da un punto di vista sistematico, essendo ben nota l'esistenza di una serie di norme di carattere generale (cfr., anche prima della Riforma delle società, di cui ai dd.lLvi 17.1.2003 n. 6 e 6.2.2004 -: i capi 8^, della trasformazione, della fusione e della scissione delle società e 9^, delle società costituite all'estero ed operanti all'estero; tale tendenza è stata accentuata con l'entrata in vigore, alla data dell'1.1.1004 della detta Riforma. Con il quinto motivo si sostiene che l'art. 37 l. 689/81 sarebbe violato anche perché "per due lavoratori non vi è alcuna prova che sia stata rilasciata la dichiarazione prevista dall'art. 8 co. 4 bis l. 223/91", per cui non sarebbe possibile, quanto meno in relazione alla posizione degli stessi, "affermare che vi siano state dichiarazioni non rispondente al vero"; e "ciò incide anche sull'importo complessivo dei contributi di cui si contesti l'omissione". Pur avendo effettivamente la Corte distrettuale dato atto (a pag. 7 della sent.) che la teste LL all'udienza del 17.10.2001 aveva presentato "cinque delle sette richieste LA.MA. di avviamento (le sole rinvenute sottoscritte e acquisite in fotocopia presso la Sezione Circoscrizionale per l'impiego di Massa)", la censura è infondata Infatti, le irregolarità denunziate riguardavano tutti i dipendenti, che si trovavano nella stessa posizione, per cui le prove di cui si è detto restano validamente acquisite in ordine alla posizione di tutti i dipendenti in questione. Tutto ciò anche a voler prescindere dal rilievo che nei capi di imputazione non è contenuta l'indicazione precisa ne' del numero dei dipendenti ne' gli importi complessivi dei contributi evasi (parlandosi solo, genericamente, di "propri dipendenti" e di "omesso versamento di contributi obbligatori per un importo mensile superiore a L. 5.000.000", soglia quest'ultima superata anche dalle omissioni relative solo a cinque dipendenti).
Con il sesto motivo viene denunciata omissione o manifesta illogicità della motivazione, quanto, in particolare, alle questioni concernenti l'anzianità di servizio dei dipendenti della MA, (pag. 33); l'esistenza di una interruzione tra il licenziamento dei lavoratori dalla OG s.r.l. e l'assunzione di alcuni di loro presso la MA, s.r.l. (pag. 37); il pagamento del T.F.R. da parte della OG s.r.l. (pag. 40); la gestione della LA.MA. s.r.l. e gli amministratori (pag. 41); l'acquisto dei macchinali da parte della LA.MA. s.r.l. e il loro pagamento (pag. 47); l'attività svolta dalla società stessa (pag. 50). Sulle relative specifiche deduzioni deve, in generale, osservarsi che quasi tutte tendono a ridiscutere in fatto le conclusioni assunte in sede di merito attraverso una diversa vantazione delle risultanze processuali e sono, di conseguenza, inammissibili in sede di legittimità. Al fine di esemplificare specificamente tale conclusione, tuttavia, il Collegio, in considerazione dell'entità e della rilevanza del processo, ritiene opportuno esaminare singolarmente le questioni dedotte:
quanto a quelle concernenti l'anzianità di servizio (pagg. 33-37 dei ric.), le stesse contestano l'affermazione del primo Giudice "che i dipendenti della LA.MA. s.r.l. hanno addirittura conservato la stessa anzianità di servizio maturata con la OG", mediante, per l'appunto, una diversa prospettazione delle risultanze processuali e, in particolare, il richiamo testuale di interi brani delle dichiaraz. dei testi SI IA, NI e LL;
ciò soprattutto per contrastare l'affermazione sul punto dell'ispettrice (i dipendenti della MA, s.r.l. "hanno addirittura conservato la stessa anzianità maturata con la OG"); quanto all'esistenza di una interruzione tra il licenziamento dei lavoratori dalla OG s.r.l. e l'assunzione di alcuni di loro presso la MA, s.r.l. (pagg. 37-40 ric.), anche qui i rilievi sono basati sulle dichiarazioni dei testi NI e SI, nonché sulle "incerte e contraddittorie dichiarazioni della teste NO (della quale si contesta l'affermazione che "i rapporti di lavoro si sono svolti senza soluzione di continuità");
quanto al pagamento del TFR da parte della OG s.r.l. (pagg. 40- 41), il ricorrente contesta l'affermazione sul punto fatta nella sentenza di primo grado a sostegno della tesi accusatoria ("il TFR maturato dai lavoratori ed indicato nella busta paga di agosto 1995 era stato liquidato ai lavoratori, ma solo dopo una vertenza sindacale"). Anche a non voler considerare il fatto che il ricorrente medesimo, subito dopo, sottolinea "la assoluta ininfluenza della circostanza ai fini del decidere", va rilevato che il primo Giudice ha valutato come elemento di accusa, e per quello che può valere (trattandosi di uno soltanto dei vari elementi di accusa), anche la circostanza che la OG s.r.l. si era risolta al pagamento del TFR solo a seguito di una vertenza sindacale, e non sua sponte come dovrebbe fisiologicamente avvenire alla cessazione del rapporto di lavoro;
anche quanto alle deduzioni circa la gestione della MA, s.r.l. e gli amministratori (page. 40-47 ric.), si tratta, ancora una volta, di questioni di mero fatto, che possono condensarsi nel rilievo (di cui a pag. 41) di "come dall'esame delle prove emerge come i sigg. OG non abbiano mai avuto alcuna ingerenza nella gestione della LA MA. S.r.l." Seguono richiami alle dichiarazioni rese dai testi DE AN, SI, OG CA e AU, CI, IE, NI, NI e LL. Risulta evidente che qualsiasi rilettura di tali atti esula dai poteri di questa Corte;
quanto alla circostanza dell'acquisto dei macchinari da parte della LA.MA. s.r.l. e il loro pagamento (pagg. 47-49), il ricorrente mira a dimostrare, mediante il richiamo di produzione documentale e di dichiarazioni di testi (DE AN, LL, OG R e M), come nel gradi di merito sia risultata provata la circostanza di fatto "che i macchinari della OG s.r.l. siano stati regolarmente venduti alla LA.MA. s.r.l.";
con le deduzioni relative, infine, all'attività svolta dalla MA, s.r.l. (pagg. 50-51), si tende a dimostrare che "la LA.MA. s.r.l. ha svolto un'attività diversa da quella della OG s.r.l., con clienti diversi", mediante citazione di passi delle dichiarazioni rese dai suddetti OG M. e R. (del cui coinvolgimento e della cui attendibilità si è già detto sopra).
Sulla base dei rilievi che precedono, deve concludersi che non essendo meritevoli di accoglimento le censure mosse, i ricorsi vanno rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004