Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2004, n. 46748
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Sentenza 27 ottobre 2004

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In relazione al reato di omessa denuncia o registrazione obbligatorie di lavoratori ai fini previdenziali, la disposizione di cui al comma secondo dell'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - che prevede la sospensione automatica ed obbligatoria del procedimento penale dal momento dell'iscrizione della notizia di reato, nel caso di giudizio civile od amministrativo in relazione alla medesima fattispecie fino al momento della decisione di primo grado - si riferisce, atteso il tenore letterale della norma, alla sola fase delle indagini preliminari e non si applica alle fasi successive del giudizio penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2004, n. 46748
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46748
    Data del deposito : 27 ottobre 2004

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