Sentenza 24 gennaio 2012
Massime • 2
In tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato.
In tema di testimonianza, il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico dell'intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività, secondo uno "standard" probatorio che non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2012, n. 25254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25254 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 24/01/2012
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA GI - Consigliere - N. 126
Dott. ROTUNDO IN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna RI - Consigliere - N. 22059/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RO GI, nato a [...] il [...];
2. BA LF, nato a [...] il [...];
3. BO AN, nato a [...] il [...];
4. BO PO, nato a [...] il [...];
5. LI SA, nato a [...] il [...];
6. AL MI, nato Shijak il 19-3-71;
7. OS SS, nato a [...] il [...];
8. FA IN, nato a [...] il [...];
9. FO DR, nato a [...] il [...];
10. GH RA, nato a [...] il [...];
11. OT EP, nato a [...] il [...];
12. OS AN, nato Mesoraca il 5-11-64;
13. AN IT, nato a [...] l'[...];
14. HI NO, nato a [...] il [...];
15. AZ LO, nato a [...] il [...];
16. RO TO DO, nato a [...] il [...];
17. ST RA, nato a [...] il [...];
18. IG NO, nato a [...] il [...];
19. CA SO, nato a [...] il [...];
20. CH OL, nato ad [...] il [...];
21. NI NG, nato a [...] il [...];
22. NI RM, nato a [...] il [...];
23. IA EP, nato a [...] il [...];
24. LU CO, nato a [...] l'[...];
25. TT RI, nato a [...] il [...];
26. TR LI, nato a [...] il [...];
27. TR MO, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza in data 15-7-10 (depositata in data 1-2-11) della Corte di Appello di Milano, sezione 2 penale;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal consigliere, dott. IN Rotundo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. D'ANGELO Giovanni, che ha così concluso:
per IA per l'annullamento senza rinvio in punto di recidiva e per il rigetto nel resto;
per TT per l'annullamento senza rinvio in riferimento alla confisca e per il rigetto nel resto;
per AN NG per l'annullamento senza rinvio per il capo A9) e per il rigetto nel resto;
per TR LI per l'annullamento con rinvio per i capi A15) e A16) e per il rigetto nel resto;
per TR MO per l'annullamento con rinvio per i capi A15), A16), A57bis) e A57ter) e rigetto nel resto;
per AC OL l'annullamento con rinvio per i capi A17) e A18); per RO TO DO per l'annullamento senza rinvio relativamente alla aggravante della associazione armata e per il rigetto nel resto;
per l'inammissibilità dei ricorsi di OT EP, AZ LO, IG NO, NI RM, LI SA, GH RA, OS AN, FO DR, AL MI e AN IT, e per il rigetto dei restanti ricorsi.
Uditi i difensori, avv.ti Fumagalli (per OT), Colucci (per RO), La Ratta (per TT), Guaitoli (per TT), Briatico (per AN), Anetrini (per TR LI e TR MO), RD (per LI e AZ LO), CC (per CA), PI (per IG), DO (per NI NG), MA (per OS), ER (per BO PO, TR MO, AC ed IA), MB (per OS, BA LF, NI RM e TR LI), AR (per AL), ZE (per HI), AR (per BO AN), NI (per RO), D'AS (per FA), BO (per FA e, in sost. avv. Pantano, per ST e per
LU).
FATTO
1.-. RO GI, BA LF, BO AN, BO PO, LI SA, AL MI, OS SS, FA IN, FO DR, GH RA, OT EP, OS AN, AN IT, HI NO, AZ LO, RO TO DO, ST RA, IG NO, CA SO, AC OL, NI NG, NI RM, IA EP, LU CO, TT RI, TR LI e TR MO hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, con la quale, in data 15-7-2010, la Corte di Appello di Milano, sezione 2 penale, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Lecco in data 19- 3-09, concesse a OT EP le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione per BA LF tra i reati di cui al presente procedimento e quelli di cui ai capi A) e B) della rubrica giudicati con sentenza della Corte di Appello di Milano del 23-12-96 (irr. 22-4-97), per RO TO DO LF tra i reati di cui al presente procedimento e quelli di cui ai capi 11), 12), 13), 14) e 15) della rubrica giudicati con sentenza della Corte di Appello di Milano del 6-11-03 (irr. 23-12-03), per BO PO, LI SA, FA IN, GH RA, OS AN, LU CO, ST RA, TR LI e TR MO tra tutti i reati rispettivamente ascritti, ha rideterminato la pena complessiva:
- per BA LF in anni 15 e mesi 4 di reclusione;
- per BO PO in anni 11 di reclusione;
- per LI SA in anni 11 e mesi 8 di reclusione;
- per FA IN in anni 10 e mesi 6 di reclusione;
- per GH RA in anni 11 di reclusione;
- per OT EP in anni 7 di reclusione;
- per OS AN in anni 14 e mesi 10 di reclusione;
- per LU CO in anni 10 di reclusione;
- per RO TO DO in anni 14 e mesi 11 di reclusione;
- per ST RA in anni 9 e mesi 6 di reclusione;
- per TR LI in anni 18 di reclusione;
- per TR MO in anni 15 e mesi 3 di reclusione ed Euro 80.000 di multa.
Con la medesima sentenza:
- AN IT è stato dichiarato interdetto dai pubblici uffici per anni 5, con revoca della interdizione legale disposta nei suoi confronti;
- è stata confermata nel resto la decisione di primo grado;
- è stata disposta la confisca nei confronti di FA IN dì alcuni immobili intestati alla moglie, RA RI;
- è stata disposta la confisca nei confronti di TT RI di alcuni immobili intestati a Eurocostruzioni s.r.l. e nei confronti di FA IN di un immobile intestato alla moglie, RA RI;
2 .-. È opportuno procedere ad un esame analitico delle singole posizioni dei ricorrenti.
2.1.-. AL LU (difeso dall'avv. OL NI). In primo grado è stato condannato alla pena di anni 10 e mesi 6 di reclusione, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, a lui ascritto al capo C) della rubrica.
In appello la condanna è stata confermata.
Il ricorrente deduce:
- Nullità del decreto dispositivo del giudizio per violazione dell'art. 429 c.p.p., commi 1 lett. c) e comma 2, per indeterminatezza della imputazione, con particolare riferimento al dato temporale per la mancata indicazione della data del commesso reato.
- Vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, che sarebbe stata basata su un castello accusatorio in realtà inconsistente senza tenere conto dei corposi motivi di gravame esposti dalla FE. In particolare la Corte di Appello avrebbe travisato i fatti per la omessa valutazione di una prova acquisita (dichiarazioni testimoniali), per la supposizione di una prova inesistente (identificazione di esso RO quale interlocutore nelle intercettazioni a lui attribuite) e per lo scorretto apprezzamento di alcune prove. Gli acquisti di stupefacente sarebbero stati effettuati da esso RO esclusivamente nei confronti del De LU, con il quale aveva rapporti di parentela. In ogni caso non sarebbe stato dimostrato che tali acquisti erano effettuati col fine di contribuire consapevolmente alle finalità associative. Al più ci si troverebbe in presenza di ipotesi di concorso di persone in specifiche violazioni alla disciplina sulle sostanze stupefacenti, ispirate da un medesimo disegno criminoso. - Ancora vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, posto che non si sarebbe considerato che le intercettazioni a carico del De LU avevano ricoperto un ampio arco temporale, all'interno del quale la figura di esso RO compariva soltanto tra la fine del mese di ottobre 2001 ed il 20 novembre 2001. A parte il fatto che la identificazione di esso RO nelle intercettazioni ritenute a lui riconducibili sarebbe del tutto incerta. Inoltre i collaboratori di giustizia (SI, Di LA, CA) avrebbero reso dichiarazioni incompatibili con un ruolo di associato da parte dell'RO; le prove testimoniali introdotte dalla FE (Tisi e TO) avrebbero smentito le vendite di droga da parte dell'RO; l'evidente contrasto esistente tra il De LU e l'RO non si accorderebbe con la ritenuta esistenza di un sodalizio criminoso tra i predetti;
il fatto che siano avvenute transazioni di stupefacenti non sarebbe di per sè sufficiente a determinare resistenza di un sodalizio criminoso o comunque la consapevolezza di parteciparvi utilmente. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'aumento di pena operato per la recidiva, che, invece, data la tenuità dell'unico precedente a carico del prevenuto, avrebbe dovuto essere esclusa.
2.2.-. BU OD (difeso dall'avv. BE MB). In primo grado è stato condannato alla pena di anni 12 di reclusione per il reato di cui al capo A) della rubrica (416 bis c.p.). In appello è stata ritenuta la continuazione tra il reato associativo di cui al presente processo e i reati di violazione alla Legge Armi e di ricettazione di oggetti di cui ai capi A) e B) della rubrica, già giudicati con sentenza della Corte di Appello di Milano in data 3-12-96 (irrevocabile in data 22-4-97). La pena complessiva è stata rideterminata in anni 15 e mesi 4 di reclusione. Con il suo ricorso lamenta:
- Mancanza di motivazione in riferimento alla eccezione di incompetenza per materia in merito all'art. 416 bis c.p., sollevata in sede di discussione.
- Inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate sull'utenza n. 3473780505 in uso a TR MO e delle intercettazioni ambientali disposte sulla autovettura tg CO962403 per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3. Il decreto impugnato non conterrebbe idonea motivazione in ordine alla sussistenza dei due requisiti indispensabili per l'utilizzo di impianti esterni rispetto alla locale Procura della Repubblica (eccezionali ragioni di urgenza;
insufficienza ed inidoneità degli impianti in Procura). - Violazione di legge e vizio di motivazione con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi associativa di cui all'art. 416 bis c.p. anche quale prosecuzione della associazione di stampo mafioso già giudicata con sentenza irrevocabile relativa al diverso procedimento denominato Wall RE, nonché per la ritenuta partecipazione del BA al predetto sodalizio. Stessi vizi anche in riferimento alla contestata aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, ai criteri legislativi di valutazione della prova e in particolare alla valutazione della chiamata in reità ed in correità e dei necessari riscontri individualizzanti e dei principi di cui all'art. 238 bis c.p.p.. La associazione di stampo mafioso giudicata nel procedimento Wall RE si sarebbe in realtà inevitabilmente estinta il 26-4-1997, data di emissione del dispositivo della sentenza. Inoltre la nuova associazione, pur ispirandosi alla precedente, non avrebbe riprodotto gli effetti tipici del sodalizio di tipo mafioso.
- Inutilizzabilità ex art. 407 c.p.p. degli atti di indagine per ingiustificata ritardata iscrizione nel registro degli indagati di esso BA ovvero illegittimità costituzionale degli artt. 335, 405 e 191 c.p.p., per contrasto con il principio di parità di trattamento tra gli imputati e per lesione del diritto di difesa per la tardività dell'iscrizione con violazione altresì dell'art. 111 Cost. sotto il profilo della ragionevole durata del processo, là
dove dette norme non prevedono la possibilità di retrodatare l'iscrizione nel registro notizie di reato al momento in cui già esistevano concreti elementi di configurabilità oggettiva e soggettiva.
23.-. BU NT (difeso dall'avv. Giovanni AR). In primo grado è stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso di cui al capo A) della rubrica, condanna poi confermata in grado di appello.
Con il suo ricorso BO AN deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2 e art. 416 bis c.p. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata riprodurrebbe i medesimi vizi motivazionali dai quali era affetta la decisione di primo grado. Inoltre non si sarebbero apprezzate in alcun modo le devoluzioni difensive contenute nell'atto di appello ed in una successiva memoria di udienza. In particolare, il ricorrente sarebbe stato condannato per avere fatto parte di una associazione 'ndranghetisica annata con sede in Lecco rendendosi disponibile ad azioni esecutive per il recupero dei crediti della consorteria e nel reperimento dello stupefacente. Tuttavia tale disponibilità sarebbe smentita dalla sua assoluzione dall'unica azione di forza a lui contestata. Ne deriverebbe che i Giudici di merito avrebbero dovuto procedere ad una rivalutazione in senso negativo della attendibilità del collaborante SI, che lo aveva indicato come uno degli autori di quella rapina. A parte il fatto che non si sarebbe dato il giusto peso alla natura de relato (da LI) delle accuse dell'SI. Quanto alle altre dichiarazioni accusatorie a carico del BO AN, il AN si sarebbe limitato ad indicarlo come "affiliato" senza ulteriori precisazioni e il corti non sarebbe stato in grado di specificare gli episodi ai quali il BO avrebbe partecipato. Data la assoluta genericità di tali dichiarazioni, esse non sarebbero in grado di riscontrarsi reciprocamente. Nè potrebbero fungere da idoneo riscontro alle dichiarazioni del corti alcune conversazioni ambientali intercettate, nelle quali alcuni soggetti avrebbero manifestato l'intendimento di avvalersi del BO per compiere una rappresaglia. Infine i Giudici di merito avrebbero omesso qualsiasi apprezzamento in ordine all'elemento psicologico del reato associativo.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza, con conseguente errata determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
2.4.-. BU IL (difeso dall'avv. Ezio RI Valle). È stato condannato in primo grado alla pena di anni 9 di reclusione per il reato di cui al capo A) (associazione a delinquere di stampo mafioso) e di anni sei di reclusione ed Euro 26.000 di multa per il delitto di cui al capo A22) (vendita di 100 grammi di cocaina a NI IA).
In appello è stata riconosciuta la continuazione tra i reati e la pena complessiva è stata rideterminata in armi 11 di reclusione. Con il suo ricorso, BO PO deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., in quanto non sarebbe a lui riconducibile alcun oggettivo inserimento in strutture associative ovvero l'assunzione di un ruolo all'interno del presunto gruppo criminale. Inoltre la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria in ordine ai ruoli da lui svolti all'interno del sodalizio e non avrebbe tenuto conto dei dissapori e dei contrasti emergenti tra esso BO ed altri affiliati, risultanze che renderebbero improbabile la sua adesione alla associazione. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius. Infatti la Corte di Appello, accogliendo uno specifico motivo di gravame sul punto, ha riconosciuto la continuazione tra il reato associativo capo A) e il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, capo A22). Ad avviso del ricorrente, però, avrebbe errato nel ritenere reato più grave quello di cui al capo A) e non quello di cui al capo A22). Ritenuto che il reato su cui operare l'aumento della continuazione avrebbe dovuto essere quello di cui al capo A22), bisognava considerare che in primo grado per tale reato era stata inflitta la pena di anni sei di reclusione, sicché doveva ritenersi violativo del divieto di reformatio in peius avere considerato come pena-base quella di anni nove di reclusione. Con il terzo motivo si eccepisce violazione di legge per la mancata applicazione della normativa antecedente la L. n. 251 del 2005. Con il quarto motivo di ricorso si reiterano le eccezioni di nullità sollevate avverso l'ordinanza ex art. 500 c.p.p., comma 4, del 18-3- 08 relativa alle dichiarazioni rese da AN OL, avverso l'ordinanza ex art. 507 c.p.p. del 9-2-09 di rigetto della richiesta di esame dei Direttore della casa Circondariale di Vigevano e del Comandante della Polizia Penitenziaria di Vigevano, avverso l'ordinanza in data 16-10-08 di acquisizione ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, dei verbali di dichiarazioni rese da LI
DO, e infine avverso l'ordinanza in data 23-10-08 di acquisizione ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni predibattimentali di RM IN e contestuale supplemento di perizia ai sensi dell'art. 623 c.p.p.. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p., in quanto le condotte contestate al BO non integrerebbero la sua appartenenza al sodalizio criminoso.
Con l'ultimo motivo si deducono gli stessi vizi in riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
2.5.-. CA AL (difeso dall'avv. Vinicio RD). In primo grado è stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni sette di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. capo A), alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed Euro 450 di multa per il delitto sub A2) (detenzione e porto di mitra e Kalashnikov con relativo munizionamento), alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 19.000 di multa per i reati di cui ai capi A13) ed A13bis) (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), unificati questi ultimi dal vincolo della continuazione.
In appello è stata riconosciuta la continuazione tra tutti i reati ascritti al LI e la pena complessiva è stata rideterminata in anni 11 e mesi 8 di reclusione.
Con il suo ricorso il LI deduce:
- Vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità, in quanto la Corte di Appello avrebbe adottato argomentazioni meramente riproduttive della decisione di primo grado e non avrebbe preso in esame le censure difensive sollevate con i motivi di gravame. In particolare la Corte di merito non avrebbe speso una sola parola in ordine alla attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia SI e AN e non avrebbe verificato il loro narrato con gli indispensabili riscontri esterni. Non si sarebbe tenuto conto del forte sentimento di rancore nei confronti del LI che animava l'SI e delle grandi anomalie che caratterizzavano le dichiarazioni del AN. Inoltre le contraddittorie dichiarazioni dei predetti collaboranti, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non sarebbero riscontrate dagli esiti della attività intercettativa, che sarebbero del tutto inidonei a tale scopo. Alle medesime conclusioni si sarebbe dovuto pervenire in riferimento alle dichiarazioni di Di LA EP, che non avrebbe mai menzionato esso LI e avrebbe in realtà riferito vicende attinenti ad altra persona (CA SO). Ciò varrebbe non soltanto per il reato associativo ma anche per gli specifici reati contestati al LI. Segnatamente la responsabilità del ricorrente per gli episodi di traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione di armi da guerra sarebbe stata basata sulle chiamate in reità di AN ed SI, non solo inattendibili ma anche prive di riscontri esterni. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla eccessività della pena inflitta, anche per il mancato riconoscimento in termini di prevalenza delle attenuanti generiche. 2.6.-. KU HA (difeso dall'avv.ssa Francesca Varone). In primo grado è stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 30.000 di multa per il reato di cui al capo C97) (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), pena confermata in appello.
Con il suo ricorso il AL denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità per il reato ascrittogli e in ordine alla congruità della pena inflitta. 2.7.-. ST IM (difeso dall'avv. BE MB). In primo grado è stato condannato alla pena di anni 9 e mesi 10 di reclusione per i reati di cui ai capi A) (art. 416 bis c.p.) e A14) (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), pena confermata in appello. Con il suo ricorso OS lamenta vizio di motivazione in ordine alla asserita sua appartenenza alla associazione e in riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
Con un secondo ricorso a firma dell'avv. MB, dopo una premessa riguardante anche le posizioni di BA LF (v. i primi tre motivi di ricorso sintetizzati al punto 2.2) e TR LI, si lamenta la violazione dell'art 500 c.p.p., nella parte in cui la Corte di merito ha utilizzato ai fini della valutazione della prova le dichiarazioni contestate in sede dibattimentale rese in sede di indagini preliminari da CA. Si denuncia altresì violazione di legge in riferimento alla ritenuta attendibilità dei propalanti AN e SI: si tratterebbe in realtà di dichiarazioni de relato, generiche, indeterminate e prive di riscontri. Nè le frequentazioni emergenti dagli esiti dei controlli di P.G. potevano essere utilizzate di per sè sole come sintomatiche della appartenenza del OS al sodalizio criminale. Inoltre i Giudici di merito avrebbero illogicamente attribuito valore di riscontro al lumeggiato ruolo di partecipe del OS nella contestata attività di spaccio, essendo stato il OS condannato unicamente per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Non sarebbe poi certa la identificazione del OS quale interlocutore delle due conversazioni telefoniche a lui attribuite. Infine si denuncia vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla denegata riduzione della pena.
2.8 .-. LZ NC (difeso dagli avv.ti Stefano BO e IN Nico D'AS).
In primo grado è stato condannato alla pena di anni 9 di reclusione per il reato di cui al capo A) (associazione a delinquere di stampo mafioso) e alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 10.000 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (capo A9quater)). In appello è stata riconosciuta la continuazione tra i reati ascritti al FA e la pena complessiva è stata rideterminata in anni 10 e mesi 6 di reclusione.
Con un primo ricorso (a firma dell'avv. D'AS) FA denuncia in primo luogo la violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4, per la illegittima acquisizione ed utilizzazione delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da AN OL OR, acquisite al fascicolo per il dibattimento con ordinanza in data 18-3- 08 del Tribunale di Lecco. Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito avrebbe preteso di ritenere integrati gli elementi concreti di una attività di subornazione a carico del collaboratore di giustizia AN in assenza di elementi probatori che dimostrassero l'intervento di una attività intimidatoria posta in essere dagli imputati ovvero da altri nel loro interesse che abbia condotto il AN a sottrarsi dal rendere L'esame dibattimentale. Infatti da un lato il timore espresso nel corso di alcune conversazioni intercettate da vari membri dell'organizzazione in ordine alle possibili dichiarazioni accusatorie dei vari collaboratori sarebbe stato riferito non specificamente al AN ma a tutti i collaboranti, e, dall'altro, nel corso di dette conversazioni mancherebbe qualsiasi allusione alla incolumità del "pentito" o dei suoi familiari. Nè d'altra parte i familiari del AN, nel corso dei colloqui intrattenuti in carcere con il loro congiunto, avevano mai fatto intendere che il loro timore fosse dovuto ad interventi "esterni" da parte di terzi. In definitiva, nel caso di specie difetterebbe del tutto il requisito della attualità della violenza ovvero della minaccia, vale a dire la certezza che taluno degli imputati (o chi per loro) abbia posto in essere le suddette violenze o minacce, determinando la scelta del AN di non rispondere.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt.416 e 416 bis c.p. e dell'art. 238 c.p.p.. In particolare, la Corte
di merito avrebbe addotto a sostegno della ritenuta esistenza di una continuità tra la originaria struttura associativa a carattere mafioso (denominata "Falchi-TR-Schettini" e giudicata nel processo Wall RE) e l'associazione criminale contestata nel presente processo (con conseguente esclusione della associazione a delinquere semplice) i risultati di alcune conversazioni intercettate (tutte per altro relative all'anno 2003). Tale conclusione sarebbe, però, viziata da illogicità ed apoditticità. Segnatamente la Corte di Appello non avrebbe verificato in concreto se nel caso in esame permaneva quella forza intimidatrice del vincolo associativo utilizzata dai membri del sodalizio stesso, da cui derivassero all'esterno assoggettamento ed omertà. In realtà per dimostrare la permanenza di tali caratteristiche e la continuità con la originaria struttura associativa i Giudici di merito avrebbero riesumato fatti passati e non certo dimostrativi della attuale esistenza di una capacità di intimidazione verso l'esterno del sodalizio. Nè sarebbero in grado di provare il carattere mafioso i rituali di iniziazione o i legami di parentela o il riferimento al cd. obbligo di mantenimento. Infine dalla sentenza della Corte di Milano del 12-2- 09, passata in giudicato il 26-3-10, acquisita agli atti, non avrebbe potuto dedursi alcun definitivo accertamento quanto alla qualificazione giuridica quale associazione mafiosa del sodalizio contestato sub A), conservando la Corte di Appello nell'odierno procedimento piena autonomia e libertà di giudizio, anche perché la sentenza del 12-2-09 era stata pronunciata all'esito di giudizio abbreviato nei confronti di un unico coimputato (IU RA), la cui posizione processuale era stata a suo tempo stralciata.
Con il terzo motivo si denuncia la illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata affermata la penale responsabilità del FA per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. contestato al capo A), nonostante il medesimo fosse stato assolto dal delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, capo 9 ter) per non avere commesso il fatto. In
particolare, la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere il collaboratore IN non attendibile (per difetto del requisito della costanza delle sue dichiarazioni) in riferimento alla gestione dei locali milanesi e attendibile quanto ai profili associativi sub specie art. 416 bis c.p.. Infatti, nel caso in esame, le condotte di partecipazione ai due sodalizi contestate al FA coincidevano del tutto (essersi occupato della organizzazione e della distribuzione dello stupefacente all'interno di locali milanesi e della gestione di detti locali), sicché, data la loro inscindibilità, non poteva giungersi a diverse conclusioni sotto il profilo della affermazione di responsabilità in capo al ricorrente. Con un secondo ricorso (a firma dell'avv. BO) si propongono quali ulteriori censure:
- Vizio di motivazione in riferimento al giudizio sull'ordinanza 18- 11-08 con conseguente inutilizzabilità della nuova perizia disposta sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali - Inosservanza dell'art. 231 c.p.p.. Il Tribunale, anziché disporre un supplemento di perizia sulle trascrizioni di alcune conversazioni affidando l'incarico ai medesimi periti, avrebbe dovuto procedere alla sostituzione dei periti stessi, nominandone di nuovi. - Vizio di motivazione e violazione dell'art. 230 c.p.p., sempre in riferimento alla predetta ordinanza in data 18-11-08, per avere i consulenti tecnici del P.M. evidenziato discrepanze tra il loro elaborato e quello dei periti, segnalandole direttamente alla Pubblica Accusa invece di effettuare le loro osservazioni a margine della relazione peritale per rendere possibile al Giudice di prenderne immediatamente atto, valutandole autonomamente. A tale eccezione la Corte di Appello non avrebbe fornito alcuna risposta. - Erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in ordine al capo di imputazione A9 quater), come riqualificato nella sentenza di primo grado. Se non prescritto, il reato ascritto al FA sarebbe rimasto indimostrato, in quanto non sarebbe stato accertato che tra venditore ed acquirente fosse stato raggiunto l'accordo su quantità, qualità e prezzo da pagare per la sostanza stupefacente. - Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
- Violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies e vizio di motivazione in ordine alla confisca dell'immobile intestato a RA RI, moglie del FA. In primo grado tale immobile era stato dissequestrato e restituito all'avente diritto. In accoglimento dell'appello del P.M. e basandosi sulle medesime risultanze già esaminate dal Tribunale, la Corte di Appello di Milano ha confiscato il bene. In realtà tale capovolgimento di decisione sarebbe stato adottato in base ad una motivazione in parte non riferibile all'immobile in questione, acquistato nel 1997, e in parte inconferente, posto che l'incapacità della RA a sostenere le rate semestrali di mutuo con il proprio reddito non avrebbe alcun rilievo data la sicura riferibilità del bene al FA, con la conseguenza che ai redditi leciti di quest'ultimo occorrerebbe fare riferimento. I pagamenti effettuati sarebbero in realtà del tutto compatibili con il reddito da attività lavorativa prodotto dal FA negli anni di riferimento.
Gli ulteriori motivi di ricorso (illogicità e contraddittorietà della motivazione in merito alla partecipazione del FA alla associazione mafiosa) si articolano in censure del tutto analoghe a quelle già formulate nell'atto di impugnazione precedentemente riassunto.
2.9.-. FO DR.
In primo grado è stato condannato alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed Euro 32.000 di multa per i reati di cui ai capi B3) e B48) (art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), pena confermata in appello.
Con il suo ricorso il FO denuncia vizio di motivazione in ordine alla denunciata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura della Repubblica di Lecco nei mesi di febbraio e marzo 2001. In particolare, si rappresenta di avere già sollevato sia in primo che in secondo grado eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni relative ai decreti del P.M. in data 22-2-01, 28-2-01 e 6-3-01 e si segnala che tale eccezione era stata sempre respinta dai Giudici di merito sul presupposto che identica eccezione era già stata in precedenza rigettata, facendosi pertanto rinvio a quanto esposto in quella sede. Si tratterebbe però di un presupposto del tutto errato, posto che le precedenti eccezioni erano relative ad altri e diversi decreti rispetto a quelli sopra indicati dal FO.
In secondo luogo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un concreto contributo causale da parte sua nelle condotte a lui ascritte ai capi B3) e B48). La Corte di merito si sarebbe limitata a riprodurre la decisione impugnata, dichiarando in termini apodittici di aderirvi senza argomentare in alcun modo sui motivi di gravame. Segnatamente la FE aveva segnalato che il collaboratore di giustizia CA RK in riferimento al FO si era limitato a riferire circostanze oltremodo genetiche, indicandolo per altro come ladro e non come spacciatore di droga. A tali rilievi la Corte di Appello non avrebbe dato alcuna risposta. Anche le diverse letture di una serie di conversazioni intercettate proposte dal difensore del ricorrente non sarebbero state minimamente prese in esame dai Giudici di merito. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 114 c.p.. 2.10.-. GH RA (difeso dagli avv.ti Marilena e Patrizia Guglielmana).
In primo grado è stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 capo C) e alla pena di anni due di reclusione ed Euro 7.000 di multa per il delitto sub C2) (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5). In appello è stata riconosciuta la continuazione tra i reati ascritti al GH e la pena complessiva è stata rideterminata in anni 11 di reclusione.
Con il suo ricorso il GH deduce vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità, in quanto le intercettazioni telefoniche ed ambientali avrebbero un contenuto del tutto incerto. A parte il fatto che egli era stato assolto dai reati- fine a lui ascritti e che non vi era prova di una sua conoscenza con altri membri dell'organizzazione, oltre ER ER. In definitiva, esso GH sarebbe stato soltanto un acquirente dello stupefacente e non un venditore. Mancherebbe inoltre la prova della esistenza del sodalizio criminoso e della necessaria affectio societatis in capo al ricorrente.
2.11.-. OT EP (difeso dall'avv. Edoardo Fumagalli). In primo grado OT EP è stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni 5 di reclusione per il reato di cui al capo A) (associazione di stampo mafioso).
In accoglimento della impugnazione proposta dal P.M., la Corte di Appello di Milano ha escluso le circostanze generiche, applicando al OT la pena di anni 7 di reclusione.
Con il suo ricorso il OT denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità per il reato ascrittogli. Non sarebbero, infatti, risultati elementi idonei a dimostrare la sua appartenenza alla associazione mafiosa. In particolare i suoi quattro accusatori (SI, corti, Di LA e CA) avrebbero rilasciato dichiarazioni generiche, non coincidenti e sfornite di riscontri. Anche la pena a lui inflitta sarebbe eccessiva e la motivazione in riferimento alla esclusione delle attenuanti generiche sarebbe illogica e contraddittoria.
2.12.-. OS AN (difeso dall'avv. Giovanni MA). In primo grado OS è stato condannato, con le attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni 13 e mesi 4 di reclusione per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 capo A54), alla pena di anni quattro e mesi uno di reclusione ed Euro 19.000 di multa per il delitto sub A55) (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) ed alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed Euro 135 di multa per il reato di cui al capo A67) (porto di pistola).
In appello è stata riconosciuta la continuazione tra i reati ascritti al OS e la pena complessiva è stata rideterminata in anni 14 e mesi 10 di reclusione
Il ricorrente deduce:
- Vizio di motivazione in relazione all'art. 533 c.p.p. per essere la condanna in contrasto con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio anche per la interpretazione in senso unicamente colpevolista delle conversazioni intercettate.
- Violazione dell'art. 192 c.p.p. In particolare i collaboratori SE e CA sarebbero stati ritenuti attendibili nonostante la completa carenza dei tre requisiti richiesti (attendibilità del dichiarante;
attendibilità intrinseca della chiamata di correo;
esistenza di riscontri esterni).
2.13.-. AN IT (difeso dall'avv.ssa Francesca Varone). In primo grado è stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 20.000 di multa per il reato di cui ai capi B2), B8), B10), B12) e B14) (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), avvinti dalla continuazione;
pena confermata in appello.
Con il suo ricorso il AN denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità per il reato ascrittogli e in ordine alla congruità della pena inflitta. 2.14.-. HI NO (difeso dall'avv. Fausto ZE). In primo grado HI NO è stato condannato alla pena di anni 13 e mesi 6 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. capo A); pena confermata in appello.
Il ricorrente deduce:
- Mancanza assoluta di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, in quanto la Corte di Appello si sarebbe limitata a ricopiare la sentenza di primo grado. Le pochissime righe non copiate condenserebbero espressioni di mero raccordo, che non permetterebbero di ritenere sussistente un percorso di giudizio autonomo dei giudici del gravame.
- Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis per ciò che attiene il primo segmento temporale di incolpazione, ritenuta provata grazie alla acquisizione della sentenza del processo denominato Wall RE.
Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis per ciò che attiene il secondo segmento temporale di incolpazione.
La Corte di Appello ha sostenuto che la continuità tra l'originaria struttura "Flachi-TR-Schettini" e l'associazione contestata al capo A) fosse provata in virtù della sentenza della Corte di Appello di Milano in data 12-2-09. Omessa motivazione, quanto al primo segmento di incolpazione, in ordine alla condotta associativa contestata basata esclusivamente sul rapporto con Franco-Coco-TR.
Violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, e vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori Di LA e SI.
Violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione in relazione alla utilizzazione a fini di prova della conversazione del 27-12-03. In particolare il contenuto della conversazione intercettata sarebbe del tutto inidoneo a fungere da riscontro sia sotto il profilo soggettivo del dichiarante (non identificato) sia sotto quello oggettivo del suo contenuto.
Inoltre la dichiarazione del Di LA sarebbe scaturita da una domanda smaccatamente suggestiva e i riferimenti dell'SI sarebbero generici e inidonei a significare una accusa di associazione mafiosa.
Prescrizione del reato associativo in riferimento al primo segmento di incolpazione (per i fatti fino al 1993), in quanto la sentenza Wall RE avrebbe prodotto una soluzione di continuità della vita della pretesa associazione
In riferimento al secondo segmento di incolpazione, violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SI e AN. Mancanza assoluta di riscontri, Violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, in relazione alla utilizzazione a fini di prova delle conversazioni telefoniche ed ambientali riportate, erroneamente attribuite a esso HI NO.
Vizio di motivazione in ordine alla conferma dell'aumento per la recidiva, relativa a fatti eterogenei di molti anni prima e mai contestata.
2.15.-. AZ LO (difeso dall'avv. Vinicio RD). In primo grado AZ LO è stato condannato alla pena di anni nove di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. capo A); pena confermata in appello.
Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata sarebbe meramente riproduttiva della decisione di primo grado, sarebbe priva di qualunque riferimento alle censure difensive sollevate attraverso l'atto di gravame e, in ogni caso, sarebbe palesemente illogica e contraddittoria. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla eccessività della pena inflitta, anche per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Si tratta di censure formulate in termini del tutto analoghi a quelli usati dal medesimo difensore in riferimento alla posizione di AL (v. punto 2.5).
2.16.-. RO TO DO (difeso dall'avv. NG Colucci). In primo grado è stato condannato alla pena di anni 13 e mesi 3 di reclusione per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 capo C).
In appello è stata riconosciuta la continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quelli di cui ai capi 11), 12), 13), 14) e 15) della rubrica giudicati con sentenza della Corte di Appello di Milano del 6-11-03 (irr. 23-12-03). Conseguentemente la pena inflitta nell'odierno procedimento (anni 13 e mesi 3 di reclusione) è stata aumentata di anni 1 e mesi 8 di reclusione e per l'effetto è stata applicata la complessiva pena di anni 14 e mesi 11 di reclusione. Il ricorrente deduce:
- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, in quanto le conversazioni intercettate che lo vedono coinvolto sarebbero circoscritte a solo un mese (21-10- 01/21-11-01) e i suoi contatti sarebbero intercorsi esclusivamente con il De LU. Inoltre il suo coinvolgimento nei reati-fine non sarebbe sufficiente a farlo ritenere intraneo alla associazione dedita al narcotraffico e non sarebbero stati indicati ne' il ruolo da lui svolto all'interno del sodalizio ne' gli elementi da quali trarre in capo al RO la necessaria affectio societatis. Infine non sarebbe stata provata la sussistenza della aggravante per essere la associazione armata.
- Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla pena inflitta, ritenuta eccessiva.
2.17.-. ST RA (difeso dall'avv. Pasquale Pantano). In primo grado è stato condannato alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione per il delitto di cui all'art 416 bis c.p. capo A) ed alla pena di anni 3 di reclusione e Euro 500 di multa per il reato di cui ai capi A 24) (furto aggravato di una autovettura Ferrari). In appello è stata riconosciuta la continuazione tra i reati. Conseguentemente la pena inflitta al ST è stata rideterminata in anni 9 e mesi 6 di reclusione.
Nel ricorso si deduce:
- Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per violazione degli artt. 267 e 268 c.p.p.. Indicati analiticamente i decreti oggetto di censura: (v. pag 3 del ricorso), se ne ribadisce la carenza di motivazione in ordine ai requisiti di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, (la inidoneità o insufficienza degli impianti a disposizione e l'eccezionale ragione di urgenza). Si insiste altresì sulla inutilizzabilità delle intercettazioni per le quali è stata disposta l'esecuzione mediante ascolto presso gli Uffici della Procura di Lecco, anziché presso la Procura di Milano. - Inosservanza dell'art. 500 c.p.p., comma 4, in riferimento al rigetto della censura incentrata sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni di AN OL. Segnatamente, i Giudici di merito avrebbero errato nel ritenere nel caso di specie sussistenti gli elementi sintomatici della intimidazione subita dal dichiarante, in quanto la semplice spendita del nome "M contenuta nelle intercettazioni non avrebbe dovuto essere considerata come azione esterna, dotata di ragionevolezza e persuasività, volta a coartare la libera scelta di testimoniare del AN.
- Inutilizzabilità della nuova perizia disposta sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali e inosservanza dell'art.231 c.p.p.. Il Tribunale, anziché disporre un supplemento di perizia sulle trascrizioni di alcune conversazioni affidando l'incarico ai medesimi periti, avrebbe dovuto procedere alla sostituzione dei periti stessi, nominandone di nuovi.
Vizio di motivazione e violazione dell'art. 230 c.p.p., sempre in riferimento alla già indicata ordinanza in data 18-11-08, per avere i consulenti tecnici del P.M. evidenziato discrepanze tra il loro elaborato e quello dei periti, segnalandole direttamente alla Pubblica Accusa invece di effettuare le loro osservazioni a margine della relazione peritale per rendere possibile al Giudice di prenderne immediatamente atto, valutandole autonomamente. A tale eccezione la Corte di Appello non avrebbe fornito alcuna risposta. Erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. e dell'art. 238 bis c.p.p.. In particolare, la Corte di merito avrebbe considerato dimostrata la ritenuta continuatività tra la vecchia struttura associativa di stampo mafioso di cui al processo Wall RE e quella contestata nel presente procedimento in base al fatto che da alcune conversazioni intercettate era emersa la attualità dei legami tra alcuni degli odierni imputati e gli altri associati del gruppo Wall RE, nonché desumendola dalle attività e dal controllo del territorio, concernenti gli stupefacenti, dalle estorsioni e dalla raccolta dei proventi di varia natura (dagli esercizi commerciali), dai rapporti tra soggetti intranei all'associazione e terzi estranei, e da intercettazioni di colloqui con i detenuti. Nel fare ciò, però, la Corte avrebbe omesso di verificare se l'attuale associazione fosse a sua volta dotata di autonoma forza intimidatrice derivante dal vincolo associativi Inoltre dalla sentenza della Corte di Milano del 12-2-09, passata in giudicato il 26-3-10, acquisita agli atti, non avrebbe potuto dedursi alcun definitivo accertamento quanto alla qualificazione giuridica quale associazione mafiosa del sodalizio contestato sub A) e ciò per i motivi già illustrati al punto 2.8.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla partecipazione del ST al sodalizio criminoso, ritenuta provata essenzialmente in base alle dichiarazioni de relato del collaboratore SI, dichiarazioni che non sarebbero state disinteressate (e quindi sarebbero inattendibili) e che sarebbero prive di idonei riscontri esterni (non potendosi qualificare come tali le dichiarazioni del IN, le captazioni ambientali e la vicenda del furto della Ferrari).
Erronea applicazione della nuova formulazione dell'art. 416 bis c.p. (successiva alla modifica della Legge 251/2005), essendo il ST detenuto dal 2001 senza soluzione di continuità e non essendosi validamente dimostrato il mantenimento da parte sua del vincolo associativo.
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla partecipazione del ST al furto della Ferrari di cui al capo A 24), ritenuta dimostrata unicamente in base alle dichiarazioni de relato del collaboratore SI. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della attenuanti generiche. 2.18.-. IG NO (difeso dall'avv. Pietro PI). In primo grado è stato condannato alla pena di anni 9 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. capo A). Tale condanna è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano.
Nel ricorso si deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata assunzione di una prova decisiva di cui era stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 2, (richiesta di testi a controprova al fine di dimostrare l'impossibilità di far parte della associazione oggetto di imputazione per un soggetto che avesse parenti nell'Arma dei Carabinieri). Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità, che sarebbe stata basata unicamente sulle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia AN ed SI, prive di idonei riscontri.
2.19.-. CA SO (difeso dall'avv.ssa Roberta CC). In primo grado è stato condannato alla pena di anni 11 e mesi 8 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Tale condanna è stata confermata dalla Corte di Appello.
Nel ricorso si denuncia:
- Violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4, in relazione alla acquisizione delle dichiarazioni di AN OL, con conseguente inutilizzabilità delle stesse. In particolare, si sottolinea che nel caso in esame anche la Corte di Appello aveva riconosciuto che nessuna pressione era stata esercitata da CA SO o da suoi familiari nei confronti del AN. - Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità, in quanto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riguarderebbero periodi storici del tutto diversi e distanti tra loro (sicché non sussisterebbe nel caso in questione la ed convergenza del molteplice) e le conversazioni intercettate sarebbero incorse unicamente tra soggetti terzi e si sarebbero limitate a riportare "voci correnti nel pubblico". - Gli stessi vizi in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni di Di LA EP, in ordine alle quali non si sarebbe data congrua motivazione sui motivi di rancore personale che avrebbero potuto ispirarle e si sarebbe argomentato in modo illogico e contraddittorio circa l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaborante.
- Gli stessi vizi in riferimento alla dichiarazioni rese da corti pietro.
- Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva. 2.20.-. AC OL (difeso dall'avv. Marcello ER). In primo grado è stato condannato alla pena di anni 12 e mesi 6 di reclusione ed Euro 83.000 di multa per il delitti di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, a lui ascritti ai capi A 17), limitatamente alla cessione di 5 chili di cocaina a TR LI e TR MO, e A 18). Tale condanna è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano.
Nel ricorso si deduce:
- Vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dello AC, che sarebbe stata basata unicamente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SI. Si tratterebbe, però, di persona inaffidabile sotto il profilo soggettivo, essendo stato spinto a collaborare dal suo interesse ad evitare il carcere, e di dichiarazioni inattendibili, in quanto infarcite di menzogne e contraddizioni e sfornite di validi riscontri esterni individualizzanti.
Carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.
2.21.-. NI NG (difeso dall'avv. Franco DO). In primo grado è stato condannato alla pena di anni 12 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. capo A) e per il reato di cui al capo A 9) (associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti). Tale condanna è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano.
Nel ricorso si deduce:
- Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. In particolare, sarebbe del tutto insostenibile e quindi illogico affermare la penale responsabilità del NI NG per il reato associativo, dopo che egli era stato assolto dai reati specifici a lui inizialmente addebitati. Sarebbe poi altrettanto illogico e contraddittorio assegnare alle dichiarazioni del IN valenza indiziaria capace di dimostrare la responsabilità associativa del NI NG, dopo avere ritenuto lo stesso IN inattendibile in riferimento ai reati- fine ascritti al medesimo NI con conseguente assoluzione di quest'ultimo da dette imputazioni. Inoltre nel periodo in cui le sue utenze fisse erano state controllate, mai il NI era stato sorpreso a commentare una qualche sua attività illecita e l'ossessivo riferimento nelle conversazioni registrate al fatto accaduto più di quindici anni prima, lungi dal riscontrare il suo attuale inserimento nella compagine associativa, si spiegava con il fatto che egli non aveva ancora dimenticato quell'episodio che lo aveva portato in carcere.
- Inutilizzabilità delle dichiarazioni del parisi, sottrattosi all'esame dibattimentale di primo grado, e impossibilità di riesumare le sue dichiarazioni rese in altro dibattimento (art. 513 c.p.p., comma 2). - Inutilizzabilità delle dichiarazioni del CA, che avrebbe riferito soltanto ciò che si sentiva dire nell'ambiente. - Carenza di motivazione in ordine ad alcuni punti essenziale che avrebbero dimostrato la estraneità del NI ai fatti di causa (la mancanza di riferimenti alla sua persona da parte dei collaboratori nel processo Wall RE;
la incapacità del NI di recuperare un suo credito di 12.500 Euro;
l'acquisto tramite concessionaria di una Mercedes;
la sua totale incapacità economica). A parte il fatto che il NI stesso era stato definito come "soggetto dormiente" dal responsabile delle indagini, isp. Russo.
- Vizio di motivazione in ordine alla non ritenuta prevalenza della attenuanti generiche sulla recidiva e sulle aggravanti contestate. 2.22.-. NI RM (difeso dall'avv. BE MB). In primo grado è stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. capo A). Tale condanna è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano.
La prima parte del ricorso a firma dell'avv. MB, proposto nell'interesse di NI RM, ripercorre argomenti già svolti dal medesimo difensore in altri ricorsi (OS: v. punto 2.7;
BA: v. punto 2.2; TR LI: v. punto 2.26). Passando all'esame della specifica posizione del NI, nel ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità del predetto. In particolare si contesta sia la valutazione di attendibilità data dalla Corte di merito ai collaboratori di giustizia sia la ritenuta esistenza di riscontri individualizzanti. Segnatamente si evidenzia che le conversazioni intercettate avrebbero contenuto ambiguo o irrilevante e che i controlli di P.G. avrebbero al più dimostrato la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale. In ogni caso gli elementi acquisiti riguarderebbero soltanto i primi anni del 2000 e non dimostrerebbero la attualità delle condotte imputate al prevenuto.
Infine si denuncia violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla denegata riduzione della pena. 2.23.-. IA EP (difeso dall'avv. Marcello Penilo). In primo grado è stato condannato alla pena di anni 12 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. capo A). Tale condanna è stata confermata in appello.
Nel ricorso si denuncia:
- Violazione dell'art. 416 bis c.p. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio contestato. Contrariamente a quanto affermato in sentenza, mancherebbero le prove della partecipazione dell'IA alla associazione 'ndranghetista in questione, in quanto le conversazioni intercettate, e in particolare quelle captate all'interno della autovettura di AN NG in data 6-3-04, colliderebbero in modo insanabile con le altre risultanze processuali (l'essere stato IA vittima di un mancato pagamento per lavori artigianali svolti;
le condizioni generali di vita dell'IA nel periodo in esame, quale titolare di una ditta individuale come artigiano edile;
il suo costante impegno nella pizzeria gestita dalla figlia;
la mancata contestazione di reati strumentali specifici). A parte il fatto che gli unici collaboratori di giustizia che avrebbero riferito circostanze su IA sarebbero SI e Di LA, ma i loro riferimenti sarebbero confusi e irrilevanti.
- Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio ed alla applicazione della recidiva.
In prossimita' della odierna pubblica udienza, il difensore dell'IA ha depositato una memoria, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
In particolare, il difensore ribadisce la erronea applicazione nel caso di specie della recidiva nei confronti dell'IA, trattandosi di soggetto che (pur gravato da una precedente condanna relativa a fatti avvenuti circa trenta anni prima) negli anni successivi aveva tenuto una ineccepibile condotta di vita. In ogni caso, i Giudici di merito avrebbero errato nell'applicare all'IA l'odierna disciplina della recidiva (come delineata dalla L. n. 251 del 2005), in quanto i fatti a lui ascritti sarebbero stati commessi "in epoca antecedente e prossima al 2000".
Infine nella memoria si reitera la censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2.24 .-. LU CO (difeso dagli avv.ti BE MB e Pasquale Pantano).
In primo grado è stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. capo A) ed alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione e Euro 700 di multa per i reati di cui ai capi A1) e A2) (illegittima detenzione e porto di mitra, pistole e Kalashnikov).
In appello è stata riconosciuta la continuazione tra i reati. Conseguentemente la pena inflitta al LU è stata rideterminata in anni 10 di reclusione.
I primi cinque motivi di ricorso sono del tutto analoghi a quelli formulati nell'interesse di ST RA (v. punto 2.17). Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 416 bis c.p. in relazione alla ritenuta partecipazione del LU al sodalizio criminoso. I Giudici di merito, infatti, sarebbero giunti a tale conclusione in base alla errata identificazione del prevenuto nel "CO" intercettato all'interno della autovettura Alfa Romeo CO 922403. Gli elementi indiziari indicati dalla Corte di merito non avrebbero in realtà alcuna reale capacità dimostrativa di tale identificazione e, inoltre, non si sarebbe tenuto conto del fatto che nell'unica occasione in cui l'autovettura, a bordo della quale si riteneva vi fosse il LU, era stata controllata il medesimo LU non era presente sull'automezzo.
Con il settimo motivo di ricorso, si denuncia vizio di motivazione in riferimento alla affermata responsabilità dell'imputato per il reato di detenzione e porto illegali di armi da fuoco di cui al capo A2). Ribadita la inutilizzabilità dell'intercettazione di cui sopra per le ragioni già espresse nei precedenti motivi di ricorso, si sostiene che la Corte di Appello non avrebbe risposto ai motivi di gravame sul punto, che erano incentrati sulla impossibilità di individuare il tempus commissi delicti e sulla possibilità che il racconto di cui alla conversazione intercettata fosse frutto di vanterie.
Con l'ottavo motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell'art.157 c.p. in riferimento al reato di cui al capo A2). L'incertezza sulla data di consumazione del reato ("in data antecedente al 6-4- 2000") avrebbe dovuto comportare, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., comma 2, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
Con il nono motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in riferimento al capo A1) (detenzione e porto di un mitra e di una pistola). Anche in questo caso la Corte di Appello non avrebbe dato risposta convincente a un preciso motivo di impugnazione, con il quale si chiedeva la assoluzione del prevenuto per la indeterminatezza del periodo di consumazione del reato o, quanto meno, la applicazione della prescrizione.
Con l'ultimo motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della attenuanti generiche. 2.25 .-. TT RI (difeso dagli avv.ti Massimo Guaitoli e RA Laratta).
In primo grado è stato condannato alla pena di anni 9 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. di cui al capo A). La Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna. Nel ricorso si deduce:
- Mancata assunzione di prova decisiva (audizione dei responsabili della Casa Circondariale di Vigevano al fine di dimostrare la impossibilità per il TT di minacciare AN OL per farlo ritrattare).
- Violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4, in riferimento alla acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese da LI DO nella fase delle indagini preliminari e conseguente nullità della ordinanza in data 16-10-08 per la mancata dimostrazione della attualità delle minacce subite (che risalirebbero invece a ben 16 anni prima).
- Nullità per contraddittorietà di motivazione dell'ordinanza in data 23-10-08, che aveva ritenuto non necessario l'ascolto e la verifica dei toni delle intercettazioni.
- Vizio di motivazione in riferimento al capo A) della rubrica per non essere stato indicato il momento in cui il TT era divenuto intraneo al consesso mafioso e per non essere stato spiegato il ruolo da lui svolto all'interno del sodalizio.
- Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, in riferimento alla mancata applicazione della normativa più favorevole all'imputato ratione temporis per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e in relazione alla avvenuta revoca della sospensione condizionale della pena disposta con la sentenza del 17-6- 51. - Vizio di motivazione in riferimento alla disposta confisca degli immobili intestati alla Eurocostruzioni srl.
In prossimità della odierna pubblica udienza la FE del TT ha depositato motivi aggiunti, con i quali si insiste per la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con particolare riferimento ai motivi di gravame depositati in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p., ai quali non sarebbe stata data idonea risposta.
2.26 .-. TR LI (difeso dall'avv. Mauro Anetrini e dall'avv. BE MB).
In primo grado è stato condannato alla pena di anni 10 e mesi 6 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. di cui al capo A) e ad anni 12 di reclusione per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, rubricati ai capi A15), A16), C), C13) e
C44).
La Corte di Appello di Milano ha ritenuto sussistente la continuazione tra tutti i reati ascritti al TR LI, rideterminando la pena a lui inflitta in anni 18 di reclusione. È stato presentato dall'avv. Anetrini un primo ed unico ricorso nell'interesse di TR LI e di TR MO, per cui si rinvia per le parti comuni a quanto sintetizzato al punto seguente.
Per quanto concerne specificamente la posizione di TR LI, in questo atto di impugnazione si deduce la completa carenza di motivazione in ordine ai motivi di gravame formulati nell'interesse del predetto, la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 in riferimento al capo C) e il vizio di motivazione sul punto, e la mancanza di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per i capi C3) e C44), basata su un'unica intercettazione, dalla quale non potrebbe desumersi la effettiva realizzazione dei fatti ascritti all'imputato.
È stato proposto altresì un secondo ricorso da parte dell'avv. MB, in cui la posizione del TR LI viene trattata unitamente a quelle di BA BE e OS SS. Dopo una premessa comune (v. i primi tre motivi di ricorso sintetizzati al punto 2.2), si reitera la eccezione di inutilizzabilità già riportata al punto 2.2 nel quarto motivo di ricorso lì riassunto. Si insiste sulla estinzione della originaria associazione (quella oggetto della sentenza irrevocabile del 1997) e si sottolinea che a carico del TR LI vi sarebbe unicamente la chiamata in correità del IN, non riscontrata dalle dichiarazioni di RI IC. Infine si rileva che non vi sarebbe alcuna motivazione in ordine alla perdurante appartenenza del TR LI alla associazione per il periodo successivo al suo arresto, intervenuto nel 2003. Si denuncia altresì la violazione dell'art. 238 bis c.p.p. quanto alla ritenuta esistenza della associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e quanto alla ritenuta partecipazione del ricorrente a detta associazione. Quanto ai reati specifici capi A 15) e A 16), si deduce che gli elementi di responsabilità a carico del TR LA consisterebbero unicamente nei riferimenti dell'Esposto non dotati di riscontri individualizzanti.
Da ultimo si eccepisce l'omessa motivazione in ordine alla invocata ma denegata attenuazione della pena inflitta.
2.27.-. TR MO (difeso dagli avv.ti Mauro Anetrini e Marcello ER).
In primo grado è stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. di cui al capo A) e ad anni 11 e mesi 3 di reclusione ed Euro 70.000 di multa per il delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, rubricati ai capi A15), A16), A57 bis) ed A57 ter).
La Corte di Appello di Milano ha ritenuto sussistente la continuazione tra tutti i reati ascritti al TR MO, rideterminando la pena a lui inflitta in anni 15 e mesi 3 di reclusione ed Euro 80.000 di multa.
In un primo ricorso, a firma dell'avv. Anetrini, si denuncia:
- Mancanza di motivazione in riferimento alla eccezione di incompetenza per materia in merito all'art. 416 bis c.p., sollevata in sede di discussione.
- Violazione dell'art. 416 bis c.p. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione di TR MO al sodalizio contestato. Violazione dell'art. 238 bis c.p.p.. In particolare si contesta il ritenuto rapporto di identità ontologica tra l'associazione in esame e quella giudicata nel 1997 (processo Wall RE) e si sostiene che, in ogni caso, alla data del 26-4-1997 il sodalizio giudicato dalla Corte d'Assise di Milano doveva ritenersi sciolto. Ne deriverebbe che, successivamente a tale data, sarebbe nata una nuova associazione per delinquere, in riferimento alla quale i Giudici di merito avrebbero omesso di procedere alle necessarie verifiche in ordine alla indispensabile sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. A parte il fatto che la sentenza del 1997 si fonderebbe sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia escussi sulle medesime circostanze anche nel presente processo. Quanto alla specifica posizione di TR MO, non sarebbero stati indicati ne' il ruolo da lui svolto nel sodalizio ne' il contributo causale fornito alla associazione. Inoltre la aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4 sarebbe stata erroneamente ritenuta sussistente in quanto costituente, per associazioni come Cosa Nostra, "addirittura un fatto notorio". Infine i reati di cui ai capi A15) e A16) si riferirebbero al medesimo episodio che andrebbe assorbito nella condotta di cui al capo A15) e, in ogni caso, la penale responsabilità dei TR per tali reati e per quelli di cui ai capi A57 bis) e A57 ter) sarebbe stata basata unicamente sulle dichiarazioni dell'SI, piene di contraddizioni e sfornite di riscontri.
- Mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e in relazione al trattamento sanzionatorio. In un secondo ricorso, a firma dell'avv. ER, si deduce:
- Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del TR MO per la sua partecipazione al sodalizio contestato (V. il punto 2 del precedente ricorso proposto dall'avv. Anetrini).
Gli stessi vizi in riferimento alla valutazione della chiamata in correità ed in reità effettuata dal collaboratore di giustizia SI. Si tratterebbe, infatti, di persona inaffidabile sotto il profilo soggettivo, essendo stato spinto a collaborare dal suo interesse ad evitare il carcere, e di dichiarazioni inattendibili, in quanto infarcite di menzogne e contraddizioni e sfornite di validi riscontri esterni individualizzanti. La censura in esame è del tutto analoga a quella formulata dallo stesso difensore per AC (V. punto 2.20).
Gli stessi vizi in riferimento alla affermazione della responsabilità del TR MO per i reati specifici riguardanti il traffico di sostanze stupefacenti, anch'essi sostanzialmente basati sulle accuse dell'SI, che sarebbero però del tutto inattendibili per le considerazioni svolte al punto che precede e al punto 2.20.
Carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.
DIRITTO
3 .-. Vanno preliminarmente scrutinate talune censure, che sono comuni, sia pure con diverse accezioni, a più ricorrenti ovvero investono tematiche fondamentali nel presente processo. 4 .-. La prima doglianza che ricorre in svariati ricorsi (BA LF;
FO DR;
ST RA;
TR LI) si incentra nella asserita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per violazione dell'art.268 c.p.p., comma 3.
Si sostiene (BA; ST;
TR LI) che i decreti impugnati non conterrebbero idonea motivazione in ordine alla sussistenza dei due requisiti indispensabili per l'utilizzo di impianti esterni rispetto a quelli esistenti presso la locale Procura della Repubblica (eccezionali ragioni di urgenza;
insufficienza ed inidoneità degli impianti in Procura).
Si denuncia altresì (FO) che la Corte di Appello non avrebbe dato risposta alla richiesta di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura di Lecco nei mesi di febbraio e marzo 2001.
Da ultimo si insiste sulla inutilizzabilità delle intercettazioni per le quali è stata disposta l'esecuzione mediante ascolto presso gli Uffici della Procura di Lecco, anziché presso la Procura di Milano.
Si tratta di censure in primo luogo inammissibili in considerazione della loro genericità.
Questa Corte ha ripetutamente affermato, in materia d'intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, che qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, (art. 271 c.p.p., comma 1), è onere della parte indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato. In difetto, il motivo è inammissibile per genericità, non essendo consentito alla Corte di cassazione di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato (v., tra le tante, Cass. n. 37694/2008, ced. n. 241300, Rizzo;
n. 32747/2006, ced. 234809, Pizzinga;
n. 13946/2008, ced 239975, D'Alterio).
Nei ricorsi in esame per la verità si indicano i decreti che si sostiene essere inutilizzabili ovvero si forniscono coordinate che potrebbero essere sufficienti per individuare gli atti denunciati. Tuttavia ciò non appare sufficiente per rendere i ricorsi stessi ammissibili.
La giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 12722 del 12-2-09, P.M. c. Lombardi ed altri) ha, infatti, chiarito che "non basta invocare l'esatta applicazione della legge penale o la corretta osservanza delle norme processuali (stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza) per legittimare l'impugnazione, se non è denunciata l'illegittimità della decisione finale del giudice per l'omessa valutazione di elementi indiziari determinata dall'indicato errore di diritto o dall'asserto violazione di legge". Ovviamente non si richiede al ricorrente di prospettare in sede di giudizio di legittimità aspetti che attengono al merito della valutazione probatoria, ma soltanto di evidenziare la rilevanza degli elementi indiziari desumibili dalle conversazioni intercettate con riferimento alla posizione specifica dell'imputato. La sussistenza dell'erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) o dell'inosservanza di talune specifiche norme processuali (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non abilita, infatti, di per sè all'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale in mancanza dell'allegazione della concretezza e dell'attualità dell'interesse a impugnare (art. 568 c.p.p., comma 4). Sussiste, infatti, l'interesse a denunciare la violazione di norma processuale o un'erronea applicazione di legge penale allorquando da tale violazione o da tale errore di diritto derivi un effettivo e reale pregiudizio per il ricorrente, che s'intende evitare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente e concretamente favorevole.
Orbene, dall'ipotetica fondatezza delle censure dei ricorrenti non potrebbe derivare l'annullamento del provvedimento impugnato se dal contenuto delle conversazioni intercettate non emergessero elementi rilevanti ai fini del quadro accusatorio. Ma di tale contenuto conoscitivo i ricorrenti omettono ogni indicazione e a questa Corte non viene offerto alcun elemento per ritenere che - nel caso fosse dichiarata l'illegittimità della valutazione della Corte di merito sulla congruità della motivazione dei decreti esecutivi delle intercettazioni suindicati - dall'utilizzazione delle conversazioni deriverebbe un mutamento del quadro accusatorio tale da influire sulla valutazione circa la sussistenza o meno di elementi per sostenere la responsabilità degli imputati.
Ne consegue che la genericità di questi motivi di ricorso non consente a questa Corte neppure di apprezzare il concreto e attuale interesse dei ricorrenti.
Le predette censure sono comunque anche prive di fondamento, posto che, come puntualmente rilevato dalla Corte di merito, i provvedimenti che hanno disposto la esecuzione delle operazioni di intercettazione con utilizzo di impianti esterni alla Procura della Repubblica motivano sufficientemente anche per relationem sulle eccezionali ragioni di urgenza e sulle causa della inidoneità o insufficienza degli impianti di Procura.
L'ascolto presso la Procura di Lecco di intercettazioni autorizzate dalla Autorità Giudiziaria di Milano non da luogo ad inutilizzabilità, posto che detto ascolto è comunque intervenuto presso l'Ufficio di Procura, per altro competente per territorio. Quanto alle doglianze del FO, basta rilevare che la Corte di merito ha correttamente respinto l'eccezione di inutilizzabilità, facendo rinvio a quanto spiegato nell'affrontare analoghe questioni sollevate da altri coimputati
5 .-. La seconda questione comune a più ricorrenti (BA LF;
FA IN;
ST RA;
CA SO;
TT RI) concerne la dedotta violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4, in relazione alle dichiarazioni di AN
OL.
Si sostiene da parte dei ricorrenti la illegittima acquisizione ed utilizzazione delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal suindicato AN, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di merito, mancherebbero elementi probatori idonei a dimostrare l'intervento di una attività intimidatoria posta in essere dagli imputati ovvero da altri nel loro interesse, che abbia condotto il predetto AN a sottrarsi dal rendere l'esame dibattimentale. In particolare, il timore espresso nel corso di alcune conversazioni intercettate da vari membri dell'organizzazione in ordine alle possibili dichiarazioni accusatorie dei vari collaboratori non sarebbe stato riferito specificamente al AN ma a tutti i collaboranti, e, d'altra parte, nelle conversazioni in questione mancherebbe qualsiasi allusione alla incolumità del "pentito" o dei suoi familiari. La censura è infondata.
La Corte di Appello ha, infatti, rilevato che dalle intercettazioni emergevano elementi sintomatici del pericolo di inquinamento con riferimento anche al nome di uno dei soggetti ("M) legati agli imputati da stretti vincoli di parentela, sicché non poteva parlarsi di meri sospetti e di vaghi timori. E, d'altra parte, nella sentenza impugnata si è anche posto l'accento sull'attentato o comunque sulla azione di forza subiti dalla convivente del AN, osservando che tale fatto non era stato neppure menzionato negli atti difensivi (come, del resto, negli odierni ricorsi).
Questa Corte ha già chiarito che in tema di testimonianza, il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico della intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività, secondo uno standard probatorio che non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna. Tale principio è stato affermato in una fattispecie (analoga alla presente), in cui i Giudici di merito avevano evidenziato l'esistenza di intercettazioni telefoniche in cui gli interlocutori avevano fatto riferimento alle possibili conseguenze negative cui poteva condurre l'atteggiamento collaborativo del dichiarante, alludendo anche a pericoli per la sua incolumità (Sez. 6, Sentenza n. 27042 del 18/02/2008, Rv. 240971, Morabito). A questo principio risulta avere dato corretta applicazione la Corte Distrettuale, richiamando le numerose conversazioni intercettate, in cui vari membri dell'organizzazione esprimono concreti timori in ordine alle possibili dichiarazioni accusatorie dei vari collaboratori (tra i quali anche il AN).
6.-. Una terza censura (sollevata da BO PO e TT RI) è relativa alla denunciata violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4, in relazione alle dichiarazioni di LI
DO, che sarebbero state acquisite senza dimostrare la attualità delle minacce subite dal predetto.
Si tratta di doglianza priva di fondamento, posto che la Corte di Appello ha adeguatamente spiegato che doveva considerarsi dimostrato che il LI DO a suo tempo aveva presentato denuncia contro gli autori dell'attentato subito proprio perché erano sopravvenute concrete minacce anche ai danni dei suoi familiari. Ne derivava che l'atteggiamento processuale del LI DO ben poteva ritenersi determinato e condizionato dal complessivo contesto mafioso ed intimidatorio nel quale si era venuto a trovare (prima l'attentato; poi le minacce ai familiari;
infine l'avvicinamento con il messaggio di un emissario proveniente dagli interessati). Quanto alla mancata audizione del Direttore della Casa Circondariale di Vigevano e del Comandante della Polizia Penitenziaria di Vigevano, nella sentenza impugnata si è ineccepibilmente posto l'accento sulla ininfluenza ed irrilevanza di tali atti istruttori, in quanto, trattandosi di reati associativi, la condotta illecita si rifletteva su tutti i membri del gruppo, sicché non aveva rilievo la asserita non riferibilità al BO della coartazione, come prospettato dalla FE di tale imputato.
7 .-. Un altro gruppo di ricorrenti (BA LF;
FA IN;
HI NO;
ST RA;
TR LI;
TR MO) sostiene la insussistenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p. per violazione dell'art. 238 bis c.p.. Si afferma in buona sostanza che i Giudici di merito avrebbero errato nel non ritenere la associazione di stampo mafioso giudicata nel procedimento Wall RE inevitabilmente estinta alla data (24-6- 97) di emissione del dispositivo della sentenza che tale procedimento definiva (BA) ovvero nel ritenere provata la esistenza di tale associazione (per questo suo primo segmento temporale) unicamente in base alla acquisizione della sentenza che tale processo aveva definito (HI).
Si sostiene altresì che la Corte di merito, nel concludere per la continuità tra la originaria struttura associativa a carattere mafioso (denominata "Falchi-TR-Schettini" e giudicata nel processo Wall RE) e l'associazione criminale contestata nel presente processo, non avrebbe verificato in concreto se nel caso in esame permaneva quella forza intimidatrice del vincolo associativo utilizzata dai membri del sodalizio stesso, da cui derivassero all'esterno assoggettamento ed omertà (FA; ST;
TR LI;
TR MO).
Anche in questo caso le censure sono infondate.
In realtà i Giudici di merito hanno chiarito che le risultanze processuali (e segnatamente le conversazioni intercettate nel 2003, analiticamente indicate in sentenza, e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Di LA ed SI) avevano consentito di accertare una condotta associativa, che risaliva agli anni '90 e la cui mafiosita' era stata giudizialmente acclarata, e una condotta successiva, svolta tra "vecchi" e "nuovi" affiliati, che era identica, quanto alla mafiosità, alla precedente sulla base di connotazioni (coincidenti con quelle previste dalla norma incriminatrice ed esplicitamente contestate) accertate in concreto e riferite ad epoca successiva alla predetta sentenza, e che si saldava alla precedente senza soluzione di continuità.
Tali conclusioni in riferimento al carattere mafioso della perdurante associazione (emergenti, come si è detto, dalle risultanze processuali) erano poi state corroborate dalla sentenza, già esecutiva, emessa nei confronti degli imputati giudicati nel connesso rito abbreviato, resa in data 12-2009, irrevocabile in data 26-3- 2010.
8.-. FA e ST deducono la violazione degli artt. 230 e 231 c.p.p.. In particolare, i due suindicati ricorrenti sostengono la inutilizzabilità della nuova perizia disposta sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali, in quanto il Tribunale, anziché disporre un supplemento di perizia sulle trascrizioni di alcune conversazioni affidando l'incarico ai medesimi periti, avrebbe dovuto procedere alla sostituzione dei periti stessi, nominandone di nuovi. Inoltre, sempre secondo i predetti ricorrenti, i consulenti tecnici del P.M. avrebbero evidenziato discrepanze tra il loro elaborato e quello dei periti, segnalandole direttamente alla Pubblica Accusa, mentre avrebbero dovuto effettuare le loro osservazioni a margine della relazione peritale per rendere possibile al Giudice di prenderne immediatamente atto, valutandole autonomamente.
Si tratta di censure infondate.
Il Tribunale ha disposto un supplemento peritale, come suggerito da esigenze di celerità e di economia processuale, esercitando poteri pacificamente riconosciutigli, non sussistendo i presupposti per la sostituzione dei periti - secondo le previsioni dell'art. 231 c.p.p. - per altro rimessa alla valutazione del Giudice.
Nessuna nullità è inoltre prevista in riferimento all'asserito comportamento dei consulenti tecnici del P.M..
9 .-. Infine il difensore di BA LF denuncia la violazione dell'art. 407 c.p.p. per l'ingiustificata ritardata iscrizione nel registro degli indagati di esso BA. In via subordinata eccepisce la illegittimità costituzionale degli artt. 335, 405 e 191 c.p.p., per contrasto con il principio di parità di trattamento tra gli imputati e per lesione del diritto di difesa per la tardività dell'iscrizione con violazione altresì dell'art. 111 Cost. sotto il profilo della ragionevole durata del processo, là dove dette norme non prevedono la possibilità di retrodatare l'iscrizione nel registro notizie di reato al momento in cui già esistevano concreti elementi di configurabilità oggettiva e soggettiva. La censura è infondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, già chiarito che il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il Pubblico Ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al G.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407 c.p.p., comma 3, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione (Sez. U, Sentenza n. 40538 del 24/09/2009, Rv. 244376 Lattanzi). È stata poi già dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 335 c.p.p. e art. 407 c.p.p., commi 2 e 3, nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilitè degli atti compiuti oltre la scadenza del termine delle indagini preliminari computato non dal giorno di iscrizione del nominativo dell'indagato nell'apposito registro, bensì dal giorno in cui - emergendo a suo carico indizi di reità -, tale iscrizione avrebbe dovuto avere luogo (Sez. 6, Sentenza n. 2261 del 04/12/2009, Rv. 245850, Martino). Nessun nuovo elemento rispetto a quanto affermato da questa Corte nelle suindicate decisioni è stato fornito dal ricorrente. 10.-. Altre questioni di rilievo attengono alla ritenuta sussistenza della aggravante della associazione armata ed alla acquisizione delle dichiarazioni di IN RM.
Tutte le censure formulate in proposito sono infondate. Quanto alla aggravante, nella sentenza impugnata sono stati correttamente applicati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla natura oggettiva della aggravante ed alla necessità della accertata disponibilità di armi a vantaggio dell'associazione (sicché ne risponde anche l'associato che per colpa la ignori). D'altra parte si è affermato che in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritenga sussistente l'aggravante della disponibilità delle armi di cui all'art. 416-bis c.p., comma 4, quando il delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa aderente all'organizzazione denominata "cosa nostra", anche nel caso in cui la disponibilità delle armi sia provata a carico di un solo appartenente (Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Rv. 252177, Lupo). Queste conclusioni valgono evidentemente non solo in riferimento a "cosa nostra" ma anche per la 'ndrangheta.
Quanto alla acquisizione delle dichiarazioni di IN per la sopravvenuta imprevedibile insorgenza di grave malattia psichiatrica che, in base a quanto accertato in apposita sede peritale, ne aveva compromesso la capacita' di evocare i ricordi, i Giudici di merito hanno correttamente valutato le conclusioni dell'accertamento peritale in ordine alla sopravvenienza imprevedibile della sindrome riscontrata, concludendo per la legittima acquisizione delle dichiarazioni ed escludendo la necessità di un supplemento peritale. 11 .-. Le residue censure prospettate da tutti i ricorrenti sono inammissibili per manifesta infondatezza. A parte il fatto che si tratta, in gran parte, di doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità, in quanto attinenti alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in questa sede quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i Giudici di Appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione in esame attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
In particolare, la Corte di Appello di Milano ha esaminato analiticamente le singole posizioni dei ricorrenti, spiegando che:
- In riferimento a RO GI, la sua continuata adesione al programma criminoso del sodalizio e la stabilità dei suoi rapporti e del suo legame con l'organizzazione erano dimostrati dalle dichiarazioni dei collaboratori Di LA ed SI, intrinsecamente attendibili e coincidenti, tanto da reciprocamente riscontrarsi, e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, che dimostravano lo stabile approvvigionamento e la costante disponibilità all'acquisto di droga da parte del predetto, che si avvaleva con continuità delle risorse dell'organizzazione e partecipava attivamente alla vita del sodalizio (v. la trattativa condotta da RO con alcuni fornitori milanesi e la vicenda relativa alla fornitura di sostanza stupefacente del 16-21 novembre 2001). L'eccezione relativa alla indeterminatezza del capo di imputazione doveva ritenersi generica e l'aumento per la contestata recidiva semplice era stato correttamente operato, trattandosi di un precedente non lieve, che denotava propensione verso attività illecite con finalità di profitto patrimoniale.
- In riferimento a BA LF, gli elementi in base ai quali poteva ritenersi dimostrata la sua responsabilità per il reato a lui ascritto erano stati individuati nelle conversazioni intercettate, analiticamente riportate, e nelle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia Di LA ed SI, ritenute attendibili con considerazioni logiche e rispondenti alle risultanze processuali, anche per i riscontri acquisiti, e confermate dai convergenti riferimenti di AN OL sulla attività di mediazione di conflitti da lui svolta, riferimenti a loro volta confermati dalla diatriba tra TT RI e IU RA. A parte il fatto che presso la abitazione del BA era stato rinvenuto il libro mastro della 'ndrangheta e che l'episodio citato da CA GJ contribuiva a ritenere accertato che il BA, anche in costanza di detenzione, aveva proseguito a fare ricorso ad intimidazioni di tipo mafioso, come del resto riferito anche dal IN. In riferimento a BO AN, il suo ruolo organico nella associazione criminale con messa a disposizione delle sue capacita' d'azione per il perseguimento dei relativi fini (v. sostegno al sodale TT nello svolgimento di attività estorsive) era dimostrato dalle convergenti ed individualizzanti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SI, AN e corti, che si riscontravano tra loro ed erano a loro volta riscontrate dal convergente tenore di una serie di intercettazioni e da servizi di appostamento. Segnatamente l'attendibilità delle dichiarazioni dì accusa dell'SI non risultava intaccata dalla assoluzione dell'imputato dalla rapina denunciata dal collaborante, poiché tale assoluzione era conseguita al mancato riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa e non scalfiva l'attendibilità della chiamata in correità. In riferimento a BO PO gli elementi in base ai quali poteva ritenersi dimostrata la sua partecipazione al sodalizio e la cessione da parte sua di 100 grammi di cocaina a NI IA erano costituiti dalle concordanti dichiarazioni di SI, AN e corti e da quelle di LI DO e IN, confermate dal contenuto di alcuni colloqui intercettati, dettagliatamente riportati in sentenza, e dalle propalazioni di SE. L'episodio specifico si fondava sulle dichiarazioni di CA OC e sulle telefonate intercettate. In riferimento a LI SA, gli elementi in base ai quali doveva confermarsi la sua responsabilità per i reati a lui contestati andavano identificati nelle concordanti dichiarazioni dei collaboranti SI, AN, Di LA, e CA e nei relativi riscontri individualizzanti (conversazioni intercettate, riportate in sentenza).
In riferimento a AL MI, la sua responsabilità era stata basata sul contenuto di una serie di conversazioni intercettate, analiticamente riassunte in sentenza, da una testimonianza assunta e dalla cospicua somma di denaro sequestrata. In riferimento a OS SS la sua responsabilità era stata basata sulle dichiarazioni attendibili di CA, AN ed SI e sui riscontri ad esse forniti dai controlli di p.g. effettuati. In riferimento a FA IN, le attendibili dichiarazioni del IN avevano trovato riscontri estrinseci nelle propalazioni di RI, Di IO e OZ. Ad esse dovevano aggiungersi le dichiarazioni del CA, l'accertato acquisto dal Carvelli di sostanza stupefacente, la accertata gestione da parte sua per conto della associazione di diversi locali pubblici, le intercettazioni effettuate anche in riferimento al compito di mantenimento dei detenuti e dei loro familiari assunto dal FA, la chiamata di SI, riscontrata dalle convergenti dichiarazioni del AN.
In riferimento a FO DR, gli elementi a suo carico erano stati individuati nelle circostanziate e attendibili dichiarazioni di CA e nei risultati delle intercettazione telefoniche effettuate, che ad esse davano riscontro, oltre che, in riferimento al capo B48), nelle osservazioni della polizia giudiziaria.
In riferimento a GH RA, la sua responsabilità per i delitti ascrittigli era stata basata sull'accertato stretto legame esistente con ER ER (v. intercettazioni), che faceva individuare nella sua persona il vero collante del ER ER con il sodalizio, nelle dichiarazioni del collaborante Di LA EP, ritenute intrinsecamente attendibili e riscontrate dalle intercettazioni telefoniche. Segnatamente in riferimento all'acquisto di droga dal De LU effettuato dal GH capo C2), le intercettazioni telefoniche effettuate, dal contenuto sicuramente inequivoco, avevano dimostrato incontestabilmente la colpevolezza del GH.
In riferimento a OT EP, le prove a suo carico erano costituite dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Di LA, SI, CA e corti.
In riferimento a OS AN, la sua responsabilità era stata basata sulle dichiarazioni dei collaboratori SE e CA, valutate attendibili, alle quali dovevano aggiungersi la risultanze delle intercettazioni telefoniche, che le riscontravano pienamente. In riferimento a AZ LO, il suo inserimento nel gruppo dirigente del locale 'ndranghetista di Calolziocorte, qualificato dal sodale LU CO come "maggiore", era risultato dimostrato in base alle concordi dichiarazioni di SI e AN, confermate dalle conversazioni intercettate, analiticamente riportate in sentenza.
In riferimento a ST RA, gli elementi sui quali era stata basata la affermazione della sua responsabilita' per i reati a lui contestati andavano individuati nelle attendibili e concordanti dichiarazioni dei collaboratori SI e IN e nei corrispondenti elementi di riscontro (intercettazioni), oltre ai riferimenti del teste Tettamanti e dell'App. dei CC. Dell'Oro. In riferimento a IG NO. la sua penale responsabilità era stata basata sulle dichiarazioni dei collaboranti IN, ZZ, SE, CA, IN e soprattutto
SI e AN, riscontrate dalla intercettazioni effettuate.
In riferimento a CA SO, la sua responsabilità era stata fondata sulle dichiarazioni dei collaboranti, AN, corti, Di LA, IN, corroborate dagli esiti delle intercettazioni effettuate.
In riferimento a NI RM, le prove a suo carco erano state individuate nelle propalazioni dei collaboranti AN, SI e CA, confermate dalle intercettazioni effettuate. In riferimento a IA EP, gli elementi a suo carico erano costituiti dalle convergenti dichiarazioni dei collaboranti SI, AN e Di LA, che si riscontravano tra loro ed erano a loro volta riscontrate dalle significative intercettazioni ambientali e telefoniche.
In riferimento a LU CO, era stata ribadita la sua colpevolezza in base alle dichiarazioni dei collaboratori IN, Di LA, SI e AN, riscontrate dalle conversazioni intercettate. Quanto ai capi A1) e A2), il contenuto dei colloqui intercettati non lasciava dubbi in ordine alla disponibilità delle armi contestate in capo al LU CO in epoca prossima al 2-4-2000.
In riferimento a TT RI, le prove a suo carico erano costituite dalla concordi accuse di SI e AN, riscontrate in termini specifici ed individualizzanti da una fitta, convergente sequela di intercettazioni.
12 .-. In definitiva, il tessuto motivazionale della sentenza censurata non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) nel quale sostanzialmente si risolvono gran parte delle censure formulate nell'interesse degli imputati indicati al punto che precede. E d'altra parte ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, questa Corte deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscuidibile (sez. 2, sent. 11220 del 5-12-1997, rv.209145). Come si è visto, le argomentazioni della Corte di merito sono logiche e adeguate e, a fronte di esse, i ricorrenti si sono limitati sostanzialmente a dedurre, in modo apodittico, la manifesta intrinseca incoerenza ed illogicità della sentenza censurata e ad insistere su tesi alternative. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per i ricorrenti, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali. Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si chiede, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.
In particolare, deve rilevarsi che la Corte di Appello, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, ha valutato con rigore la attendibilità intrinseca dei vari collaboranti e i riscontri alle chiamate in correità; ha correttamente respinto le richieste di rinnovazione del dibattimento;
ha individuato precisi riscontri a conferma della attendibilità dei collaboranti;
ha adeguatamente motivato sul rilievo di volta in volta attribuito alle conversazioni intercettate.
La determinazione della pena entro i limiti edittali è facoltà discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di giudizio di legittimità quando fondata su congrua e non manifestamente illogica motivazione. Nel caso di specie essa è stata ampiamente motivata con riferimento alla gravità dei fatti ed alla personalità degli imputati;
e tali argomentazioni non sono state contestate dai ricorrenti con alcuna censura pertinente. I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in allegazioni di mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice di merito pur adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta specificità là dove si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli agli imputati semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro decisiva rilevanza.
13 .-. Vanno ora esaminate alcune specifiche censure prospettate dai ricorrenti di cui al punto che precede.
14.-. BO PO, nel suo secondo motivo di ricorso denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto la Corte di Appello, nell'accogliere uno specifico motivo di gravame sul punto, avrebbe riconosciuto la continuazione tra il reato associativo capo A) e il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 capo A22). Ad avviso del ricorrente, però, la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere reato più grave quello di cui al capo A) e non quello di cui al capo A22). Una volta considerato che il reato su cui operare l'aumento della continuazione avrebbe dovuto essere quello di cui al capo A22), bisognava considerare che in primo grado per tale reato era stata inflitta la pena di anni sei di reclusione, sicché la Corte di merito avrebbe violato il divieto di reformatio in peius avendo considerato come pena-base quella di anni nove di reclusione. La censura è infondata.
La Corte Distrettuale ha spiegato, infatti, che la permanenza del contestato reato associativo non poteva considerarsi cessata anteriormente al dicembre 2005. Ne deriva che correttamente tale delitto è stato considerato più grave. A parte il fatto che il quantum della pena inflitta è stato comunque mantenuto nei limiti edittali.
15.-. OS SS ha anche dedotto la violazione dell'art.500 c.p.p., nella parte in cui la Corte di merito ha utilizzato ai fini della valutazione della prova le dichiarazioni, contestate in sede dibattimentale, rese in sede di indagini preliminari da CA.
La censura è infondata.
L'art. 500 c.p.p. - di cui si assume la violazione - è stato, infatti, correttamente applicato dai Giudici di merito, che non hanno acquisito il verbale delle precedenti dichiarazioni rese dal CA, ma le hanno considerate come riferite dal dichiarante, una volta che questi le aveva, in sede dibattimentale, autonomamente fatte proprie, confermandole ed integrandole.
16 .-. FA IN ha denunciato uno specifico profilo di illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata affermata la sua penale responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. contestato al capo A), nonostante egli fosse stato assolto dal delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, capo 9 ter) per non avere commesso il fatto. Il ricorrente sottolinea in proposito che le condotte di partecipazione ai due sodalizi a lui contestate (essersi occupato della organizzazione e della distribuzione dello stupefacente all'interno di locali milanesi e della gestione di detti locali) costituirebbero fatti ontologicamente identici, sicché, data la loro inscindibilità, non poteva logicamente giungersi a diverse conclusioni sotto il profilo della affermazione della sua responsabilità.
Lo stesso FA lamenta altresì la erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in ordine al capo di imputazione A9 quater), come riqualificato nella sentenza di primo grado. Se non prescritto, il reato ascritto al FA sarebbe rimasto indimostrato, in quanto non sarebbe stato accertato che tra venditore ed acquirente fosse stato raggiunto l'accordo su quantità, qualità e prezzo da pagare per la sostanza stupefacente.
La prima censura è priva di fondamento.
In realtà dalla lettura della sentenza impugnata emerge con chiarezza che esiste solo una parziale coincidenza tra le condotte contestate nei due reati ascritti all'imputato, come del resto emerge già dai capi di imputazione. La condotta di cui all'art. 416 bis c.p. fa riferimento (anche) allo smercio di sostanze stupefacenti, ma indica anche altri fatti (accertati nel processo) sintomatici della partecipazione al sodalizio mafioso, quali la gestione dei locali pubblici acquisiti con denaro proveniente dall'organizzazione, la messa in opera di altre iniziative insieme ad altri sodali, il mantenimento dei detenuti affiliati e dei loro familiari con pagamento anche delle spese legali.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi in ordine alla seconda censura, il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, commesso fino al 28-8-01, non è prescritto, pur applicandosi la nuova disciplina di cui alla L. n. 251 del 2005, in quanto ai fini del computo del termine massimo di prescrizione non si calcola l'attenuante ad effetto speciale. Le rimanenti doglianze sul punto si sostanziano in censure di merito, con le quali sostanzialmente si richiedono a questa Corte non consentite ricostruzioni alternative dei fatti, a fronte di una motivazione della Corte di Appello senz'ateo non macroscopicamente illogica ne' carente o contraddittoria.
17 .-. FO DR, nel suo terzo motivo di ricorso, eccepisce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 114 c.p.. Si tratta di censura che, oltre ad essere formulata in termini del tutto generici, è anche palesemente infondata, posto che, con argomentazioni logiche e rispondenti alle risultanze processuali, la Corte di Appello ha considerato il contributo del FO chiaramente rafforzativo del proposito criminoso del coimputato CA e determinante sul piano materiale.
18 .-. ST RA ha denunciato altresì la erronea applicazione della nuova formulazione dell'art. 416 bis c.p. (successiva alla modifica della L. n. 251 del 2005), essendo il ST detenuto dal 2001 senza soluzione di continuità e non essendosi validamente dimostrato il mantenimento da parte sua del vincolo associativo.
In realtà la predetta censura è già stata esaminata e respinta, con ineccepibile motivazione, dalla Corte Distrettuale, che, nella sentenza impugnata, ha rilevato che -in base al tenore di una conversazione intercettata nella sala-colloqui del carcere di Livorno tra TR IO ed il figlio TR MO, nel corso della quale il primo aveva individuato nel ST uno dei soggetti su cui fare affidamento nella riorganizzazione della associazione in vista della scarcerazione- era stata acquisita la prova della perdurante affectio societatis, non smentita in epoca successiva, donde il certo protrarsi della condotta delittuosa. 19 .-. IG NO deduce, tra gli altri motivi di ricorso, anche la mancata assunzione di una prova decisiva di cui era stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 2, (richiesta di testi a controprova al fine di dimostrare l'impossibilità di far parte della associazione oggetto di imputazione per un soggetto che avesse parenti nell'Arma dei Carabinieri).
Si tratta di motivo manifestamente infondato, avendo la Corte di merito congruamente motivato in ordine alla irrilevanza (ed alla intempestività) della richiesta.
20.-. Uno specifico motivo del ricorso proposto nell'interesse di CA SO si incentra nella mancata esclusione della recidiva. Il motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di Appello ha correttamente spiegato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la recidiva, regolarmente contestata, doveva essere ritenuta nel caso di specie in concreto sussistente in considerazione della tipologia dei precedenti penali a carico del prevenuto, che denotava, unitamente alla modalità dei fatti in esame, capacità a delinquere e propensione al crimine.
21.-. Anche IA EP ha formulato uno specifico motivo di ricorso relativo alla ritenuta sussistenza della recidiva, a suo dire errata in considerazione della vetustà della precedente condanna e della impossibilità di applicare la nuova disciplina dettata dalla L. n. 251 del 2005), in quanto i fatti a lui ascritti sarebbero stati commessi "in epoca antecedente e prossima al 2000".
Anche in questo caso la censura è infondata, in quanto da un lato, dato il tempo di commissione della condotta contestata al prevenuto in permanenza, al caso di specie è applicabile la nuova normativa e, dall'altro, la Corte di Appello di Milano, con valutazione logica e argomentata, non ha ritenuto rilevante il fatto che il precedente dell'imputato non era recente a fronte della gravita della condotta e della natura (collegata a fatti di violenza e di intimidazione) dei reati contestati.
22 .-. LU CO, nel suo ottavo motivo di ricorso, eccepisce la violazione dell'art. 157 c.p. in riferimento al reato di cui al capo A2). A suo dire, l'incertezza sulla data di consumazione del reato ("in data antecedente al 6-4-2000") avrebbe dovuto comportare, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., comma 2, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
La censura è manifestamente infondata, posto che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge con chiarezza che la data di commissione del reato deve essere ritenuta pressoché contestuale a quella indicata, ricollegandosi alla data, coeva, della intercettazione che provava i delitti. A parte il fatto che nel caso di specie i termini di prescrizione sono aumentati dalla operatività della recidiva reiterata ed infraquinquennale.
23 .-. TT RI, nel suo quinto motivo di ricorso, eccepisce altresì vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione della normativa più favorevole all'imputato ratione temporis per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e in relazione alla avvenuta revoca della sospensione condizionale della pena disposta con la sentenza del 17-6-51. Anche queste censure sono infondate, posto che, trattandosi di reato a condotta permanente protrattasi anche successivamente al dicembre 2005, ben è stata applicata la normativa sopravvenuta e che la revoca del beneficio è stata disposta in applicazione dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1. 24 .-. A conclusioni (parzialmente) diverse deve giungersi in riferimento alle posizioni dei ricorrenti HI NO, RO TO DO, AC OL, NI NG, TR LI e TR MO.
25 .-. La Corte di Appello di Milano ha ritenuto dimostrata la appartenenza al sodalizio mafioso di HI NO (quale esponente di primo piano della articolazione di Calolziocorte della associazione) in base alle concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Di LA, SI e AN e alle numerose e convergenti intercettazioni ambientali e telefoniche, che le riscontravano dando conto dei contatti e dei rapporti dell'imputato con gli altri esponenti dell'organizzazione.
In particolare, la Corte di merito ha affermato la colpevolezza del HI in relazione alla parte della condotta ricadente nell'ambito temporale di definizione del processo Wall RE non solo in base alla relativa sentenza, come si sostiene in ricorso, ma anche in base ad altri elementi probatori, come sopra evidenziato. Analogamente la continuità tra la attività svolta fino alla data della sentenza che definiva detto processo Wall RE e quella successiva non è stata riconosciuta dai Giudici di merito unicamente in base alla sentenza della Corte di Appello di Milano 12-2-09, all'esito di giudizio abbreviato, come sostenuto in ricorso, ma si è tenuto conto degli altri elementi probatori suindicati. Ciò premesso, non può non rilevarsi che tutte le censure formulate sul punto della affermata responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., in entrambi i suoi segmenti temporali di incolpazione si risolvono in diverse letture delle risultanze processuali e in ricostruzioni alternative dei fatti o in apodittiche affermazioni di segno contrario rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata, spingendo questa Corte su terreni non consentiti nel giudizio di legittimità a fronte di una motivazione senza dubbio non carente ne' macroscopicamente illogica o contraddittoria, quale è quella della sentenza in esame.
L'unicità della condotta criminosa, contestata in permanenza, rende del tutto priva di fondamento la richiesta di applicazione della prescrizione in riferimento al primo segmento temporale del reato associativo.
Fondata è, invece, la censura relativa alla recidiva. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal Pubblico Ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ed è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado dì colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838, Calibè; v, anche:
Corte Cost, 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171). Le precedenti condanne di HI NO sono relative a un omicidio preterintenzionale in concorso commesso il 5-9-76 e a un omesso versamento contributi INPS del 15-11-94, sanzionato con decreto penale di condanna.
A fronte della profonda divaricazione temporale tra i fatti e della eterogeneità dei delitti si imponeva da parte della Corte di Appello la suindicata verifica in concreto con particolare accuratezza e profondità.
La Corte di merito, invece, sul punto si è limitata ad osservare che la recidiva era stata correttamente ritenuta, permanendo gli effetti penali delle condanne.
La evidente lacuna motivazionale impone l'annullamento con rinvio in parte qua ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano che rivaluterà la sussistenza nel caso di specie della aggravante alla luce dei suindicati criteri, enucleati dalle Sezioni Unite. 26 .-. RO TO DO, come si è visto al punto 2.16, ha dedotto con il suo primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sostenendo che le conversazioni intercettate lo avevano visto coinvolto per un periodo circoscritto solo un mese (21-10-01/21-11- 01) e che i suoi contatti erano in realtà intercorsi esclusivamente con il De LU. Non basterebbe, inoltre, il suo coinvolgimento nei reati-fine per farlo ritenere intraneo alla associazione dedita al narcotraffico e non sarebbero stati indicati ne' il ruolo da lui svolto all'interno del sodalizio ne' gli elementi da quali trarre la necessaria affectio societatis. Infine non sarebbe stata provata la sussistenza della aggravante per essere la associazione annata. Il secondo motivo di ricorso è relativo alla pena inflitta, ritenuta eccessiva. Il primo ordine di censure si sostanzia in motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in questa sede quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i Giudici di Appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione in esame attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. In particolare la sentenza impugnata ha dato risposta esauriente ai rilievi difensivi, dimostrando, oltre alla sussistenza dei requisiti organizzativi, pur rudimentali, del sodalizio criminoso, resistenza di condotte dell'imputato di sostegno alla realizzazione dei relativi fini delinquenziali e raccordate con quelle di altri soggetti, con i quali il RO era legato per affectio societatis.
Del tutto generico è poi il motivo relativo al trattamento sanzionatone, per altro adeguatamente motivato dalla Corte di Appello.
Fondato è, invece, il motivo relativo alla ritenuta sussistenza della aggravante della associazione armata.
La Corte di Appello di Milano si è limitata a rilevare in primo luogo che il RO era stato rinvenuto in possesso presso la pizzeria di Bosisio Parini, da lui gestita, di una confezione di "miccia veloce, contenente due matasse di miccia, e che per tale reato era stato condannato dal Tribunale di Lecco, e, in secondo luogo, che il coimputato De LU UN custodiva all'interno della sua abitazione di Molteno una pistola semiautomatica cal. 9 mm. priva di matricola e con inserito il relativo caricatore contenente 13 cartucce (reato per il quale era stato anch'egli condannato dal Tribunale di Lecco).
Secondo la Corte di merito si trattava di armi nella disponibilità della associazione indipendentemente dalla correlazione con gli scopi del sodalizio. In realtà la detenzione dell'esplosivo e dell'arma in Comuni diversi e in distinte occasioni non sembra deporre con certezza per la disponibilità delle armi da parte dell'associazione. In ogni caso la motivazione sul punto appare carente, sicché si impone l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio in ordine alla configurabì lità nel caso di specie della aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4. Nel rivalutare la sussistenza della circostanza, la Corte di merito terrà altresì conto che per altri coimputati (RO; GH) detta aggravante è stata già esclusa.
27 .-. AC OL denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità, che sarebbe stata basata unicamente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SI, che sarebbero però inattendibili e prive di idonei riscontri.
Il ricorso è fondato.
In effetti se la valutazione della Corte di merito in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni del collaborante SI (in questo caso chiamante in reità) sembra logica ed idonea, a diverse conclusioni deve pervenirsi in riferimento agli elementi di riscontro, posto che si fa riferimento ad una congerie di intercettazioni che danno conto del coinvolgimento dello AC in traffici illeciti, ma che non sembrano avere tenore specificante in riferimento ai reati contestati all'imputato ai capi A17) e A18). Deve dunque pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata in riferimento alla posizione di AC OL con rinvio ad altra Sezione della Core di Appello di Milano per nuovo giudizio. 28 .-. Come si è visto (v. punto 2.21) NI NG ha proposto censure in riferimento alla conferma della sua condanna sia per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. capo A1 sia per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 capo A9). Deve rilevarsi che il discorso giustificativo dei Giudici di merito appare più che congruo in riferimento al riconoscimento della partecipazione dell'imputato alla associazione mafiosa, in quanto le concordi dichiarazioni dei collaboranti SI, Di LA e corti, riscontrate tra loro e dal tenore convergente di molteplici conversazioni intercettate riportate in sentenza, provano con certezza la affiliazione del NI NG alla associazione di cui all'art. 416 bis c.p. con ruolo strategico svolto nelle attività di installazione dei videopoker e di recupero-crediti. A diverse conclusioni deve, invece, giungersi in riferimento alla diversa associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, contestata al capo A9). La Corte di Appello, nel ritenere dimostrata la responsabilità del ricorrente anche per tale delitto, ha valorizzato principalmente alcune intercettazioni ambientali, nei cui conversari il NI NG sembra esprimere un narrato autoaccusatorio e, per mezzo di questa registrazione, sostanzialmente ha recuperato la valenza probatoria di dichiarazioni di collaboranti (IN; Di LA), ai quali si riconosceva intrinseca attendibilità.
Si tratta di un iter argomentativo dall'andamento incerto e non privo di incongruità logiche, ma, al di là di queste considerazioni, sta di fatto che la sentenza impugnata, in questa parte della sua motivazione, non fa una ricostruzione certa di tutti gli elementi costitutivi di questa seconda associazione, restando, in particolare, sfocato l'elemento, essenziale, della affectio societatis tra i vari sodali. In proposito non può non segnalarsi che tutti gli altri quattro coimputati in questo processo da questo delitto sono stati assolti fin dal primo grado, anche se altri quattro sono stati condannati in altro procedimento separato.
Da quanto sopra esposto deriva che la sentenza impugnata nei confronti di NI NG deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano limitatamente al reato di cui al capo A9), mentre il ricorso del medesimo NI deve essere rigettato nel resto.
29 .-. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di TR LI sono stati sintetizzati al punto 2.26.
Molte censure sono già state esaminate nei punti che precedono, ai quali si fa esplicito rinvio.
I motivi relativi alla motivazione in punto di affermazione della colpevolezza per il delitto associativo sono sostanzialmente generici. Si tratta in ogni caso di censure già esaminate e respinte, con congrue argomentazioni, dalla Corte di Appello. Le doglianze relative ai reati C), C13 e C44) sono genericamente incentrate sulla valutazione indiziaria in ordine al tenore delle intercettazioni contestuali agli acquisti di sostanza stupefacente, che costituiscono il sostegno probatorio della affermazione della responsabilità del ricorrente. Si tratta sostanzialmente di affermazioni apodittiche con cui si propongono diverse letture del contenuto dei colloqui registrati e alternative ricostruzioni dei fatti, operazioni non consentite nel giudizio di legittimità a fronte di una sentenza, con la quale si ricostruiscono gli eventi con una motivazione certamente non palesemente illogica ne' contraddittoria ne' carente.
A diverse conclusioni deve, invece, giungersi in riferimento ai reati di cui ai capi A15) e A16). Si tratta di due ipotesi di reato contestate in concorso con TR MO. Quanto alla prima (acquisto di una partita di cinque chili di cocaina da AC OL nel giugno 2003), l'unica fonte probatoria di accusa è costituita dalla chiamata in correità del collaborante SI. Tuttavia i riscontri indicati dalla Corte di Appello a tali dichiarazioni (i riferimenti di CA, che ha indicato la pizzeria "La Perla Nera" come luogo abituale di spaccio o di deposito di droga;
le intercettazioni riportate in sentenza datate 10-1-2000) non sembrano per la loro genericità e per la diversità temporale dotati di alcuna portata individualizzante. Quanto alla seconda (cessione frazionata della stessa partita a LI SA in epoca antecedente al 15-10-03, data di arresto di TR LI), anche in questo caso l'unica fonte di accusa costituita dalle dichiarazioni dell'Esposto sembra sfornita di idonei riscontri, in quanto quelli enucleati nella sentenza impugnata (i rapporti di conoscenza e frequentazione dell'SI con i TR;
il sicuro inserimento del LI nel traffico di sostanze stupefacenti ed il suo legame con TR LI;
l'appartenenza dei TR e del LI alla stessa associazione criminale) non sembrano individualizzanti in riferimento al fatto specifico contestato. Ne deriva che la sentenza impugnata, deve essere annullata nei confronti di TR LI limitatamente ai reati di cui ai capi A15) e A16) con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio sui predetti punti. Il ricorso del TR LI deve, invece, essere respinto nel resto.
30 .-. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di TR MO sono stati sintetizzati al punto 2.27.
Preliminarmente deve rilevarsi che il primo motivo di ricorso (vizio di motivazione in riferimento alla sollevata eccezione di incompetenza per materia) è inammissibile per difetto di specificità, atteso che la censura è formulata in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione concreta delle doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di rispondere.
Anche in questo caso gran parte delle censure sono già state esaminate nei punti che precedono, ai quali si fa esplicito rinvio. I motivi relativi alla motivazione in punto di affermazione della colpevolezza per il delitto associativo sono sostanzialmente generici. Si tratta in ogni caso di censure già esaminate e respinte, con congrue argomentazioni, dalla Corte di Appello. Quanto ai reati di cui ai capi A15) e A16), la posizione del TR MO è del tutto analoga a quella di TR LI, sicché valgono per questo imputato le stesse considerazioni svolte al punto che precede.
In riferimento alle due cessioni di sostanza stupefacente rubricate ai capi A57bis) e A57ter), deve ribadirsi che ancora una volta l'unica fonte di prova è costituita dalla chiamata in correità del collaborante SI, priva però di riscontri individualizzanti, non potendosi qualificare come tali gli elementi ancora più labili indicati dalla Corte di merito e cioè per il capo A57bis) i rapporti di frequentazione con l'SI, l'arresto di RO e i contatti telefonici immediatamente prima dell'arresto di RO tra il predetto ed il rizzati, e per il capo A57ter) la avvenuta cessione di cocaina ai due TR di cocaina e i rapporti nell'ambito del narcotraffico tra SI e TR MO da un lato e rizzati dall'altro.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di TR MO limitatamente ai reati di cui ai capi Al 5), Al 6), A57bis) e A57ter) con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio sui predetti punti. Il ricorso del TR MO deve, invece, essere respinto nel resto.
31 .-. Restano da esaminare le censure relative alle confische disposte nei confronti di FA IN e TT RI.
In particolare il FA deduce la violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies e il vizio di motivazione in ordine alla confisca dell'immobile intestato alla moglie, RA RI. Tale immobile in primo grado era stato dissequestrato e restituito all'avente diritto. Tuttavia, in accoglimento dell'appello del P.M., la Corte Distrettuale con la sentenza impugnata ha confiscato il bene. Secondo il ricorrente, tale capovolgimento di decisione sarebbe stato adottato in base ad una motivazione in parte non riferibile all'immobile in questione, acquistato nel 1997, e in parte inconferente, posto che l'incapacità della RA a sostenere le rate semestrali di mutuo con il proprio reddito non avrebbe avuto alcun rilievo, data la sicura riferibilità del bene al FA, con la conseguenza che ai redditi leciti di quest'ultimo avrebbe dovuto farsi riferimento e i pagamenti effettuati sarebbero stati in realtà del tutto compatibili con il reddito da attività lavorativa prodotto dal FA negli anni di riferimento.
Per conto suo il TT eccepisce, come si è visto, vizio di motivazione in riferimento alla disposta confisca degli immobili intestati alla Eurocostruzioni s.r.l.
Si tratta di censure palesemente infondate.
La Corte di Appello ha preso in esame i redditi del nucleo familiare del FA nel periodo di acquisto dell'immobile, tenendo conto dei redditi dichiarati tanto dal FA quanto dalla moglie, RA RI, per concludere che non vi era alcuna coerenza o congruenza tra i redditi dichiarati e quelli impiegati (tanto più tenendo conto anche delle risorse destinate dall'imputato in epoca precedente e successiva all'acquisto di quote societarie e ai relativi investimenti), nonché tra i redditi della RA e l'ammontare delle rate semestrali del mutuo. A ciò doveva aggiungersi la evidente sproporzione tra le somme movimentate dall'imputato sul proprio conto corrente ed il volume di affari dichiarato. Oltre a questi elementi, la Corte di merito ha posto l'accento sui significativi profili di anomalia che la compravendita presentava, non chiariti dalla RA. Conseguentemente, secondo i Giudici di merito, il mutuo non poteva essere collegato in modo certo all'acquisto dell'immobile (in quanto all'epoca della sua accensione l'immobile era stato formalmente già acquistato ed il corrispettivo pagato) e appariva piuttosto come una forma di finanziamento successivo per la moglie e l'offerta in garanzia della casa all'Istituto di Credito si profilava strumentale a giustificare l'esborso da parte della moglie nullatenente.
Sulla base di queste considerazioni e in assenza di credibili giustificazioni da parte del FA circa la lecita provenienza dei capitali impiegati nell'acquisto dell'immobile la Corte di Appello ha ritenuto sussistenti le condizioni per disporre la confisca del bene.
Quanto al TT, nella sentenza impugnata si è premesso che gli immobili risultavano conferiti ad Eurocostruzioni s.r.l. all'atto della sua costituzione (31-5-99) e che di tale società l'imputato era stato unico socio ed amministratore unico fino al 29-1-07 (data in cui era stato formalmente sostituito dalla figlia AN), sicché poteva dirsi provata la riferibilità del bene al prevenuto. A questo punto la Corte di Appello ha preso in esame i redditi del nucleo familiare nel periodo in cui si collocava l'acquisto, tenendo conto dei redditi dichiarati dal TT e di quelli di BO SA negli anni di riferimento, rilevando che le spiegazioni fornite dal predetto in ordine al pagamento degli immobili non apparivano adeguatamente supportate dalla produzione documentale, che non consentiva di chiarire la provenienza del denaro impiegato in quegli acquisti. Dai prospetti dei redditi risultava evidente l'assenza di coerenza e congruenza tra quanto dichiarato e le risorse destinate all'acquisto dei beni, sicché poteva ritenersi provata la sproporzione tra il reddito del nucleo familiare e i capitali impiegati per gli immobili. Alle stesse conclusioni doveva pervenirsi in riferimento alle risorse investite nella costituzione della Diamante s.r.L, società che in base alle intercettazioni effettuate risultava chiaramente riconducibile al TT. Come si vede, si tratta di argomentazioni ineccepibili sul piano della applicazione delle regole del diritto e della logica, a fronte delle quali i ricorrenti hanno proposto rilevi del tutto inconferenti e generici. Infatti la Corte Distrettuale non ha fatto altro che adeguarsi a consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in base ai quali da un lato la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, prevista dalla speciale ipotesi di confisca di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, opera anche in riferimento i ai beni intestati al coniuge ove non risulti la riconducibilità dell'acquisto ai redditi derivanti dall'attività di lavoro svolta da quest'ultimo (Sez. 2, Sentenza n. 4479 del 03/12/2008, Rv. 243278, Lo Bianco) e, dall'altro, in relazione alla speciale ipotesi di confisca di cui alla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies, nel caso in cui il bene che si assume illecitamente acquistato risulti intestato a terzi incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca;
in tal caso, il giudice ha l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si connotino della gravita, precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare, cioè del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 2, Sentenza n. 3990 del 10/01/2008, Rv. 239269, Catania). 32 .-. È stata acquisita agli atti la rinuncia al ricorso di AN IT. Tale atto determina ipso iure l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d). Conseguentemente il ricorso del AN va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta equa - di Euro 300,00 (trecento) in favore della cassa delle ammende. 33 .-. La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di AL, GH, OT, OS, AZ LO, IG e NI RM comporta la condanna dei predetti al pagamento di Euro mille ciascuno alla Cassa delle Ammende. La condanna dei ricorrenti le cui impugnazioni sono state integralmente rigettate o dichiarate inammissibili comporta il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano nei confronti di:
HI NO limitatamente alla recidiva;
RO TO DO limitatamente alla aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4;
AC OL;
NI NG limitatamente al capo A9);
TR LI limitatamente ai capi A15) e A16);
TR MO limitatamente ai capi A15), A16), A57 bis) e A57 ter).
Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti HI, RO, NI, TR LI e TR MO.
Dichiara inammissibili i ricorsi di AL, GH, OT, OS, AZ LO, IG, NI RM, che condanna al pagamento di Euro mille ciascuno alla Cassa delle Ammende, nonché il ricorso del AN, che condanna al pagamento della somma di Euro trecento alla stessa Cassa. Rigetta gli altri ricorsi. Condanna ciascuno dei ricorrenti le cui impugnazioni sono state integralmente rigettate o dichiarate inammissibili al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012