Sentenza 10 novembre 2005
Massime • 2
In tema di persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., la regola secondo la quale sono totalmente incompatibili con l'ufficio di testimone, per cui ad essi non va dato l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma terzo lett. c) cod. proc. pen., si applica sia che rendano le dichiarazioni eteroaccusatorie in altro procedimento sia che le rendano nello stesso procedimento, avendo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 361 del 1998, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 210 cod. proc. pen. nella parte in cui non ne è prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri.
Il principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni rese da chiamanti in correità, in conformità alle regole fissate dall'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., si applica sia ai collaboratori coimputati sia ai collaboratori testimoni, con possibilità, quindi, di attribuire valenza probatoria solo a quelle parti delle dichiarazioni testimoniali suffragate da idonei elementi di riscontro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2005, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 10/11/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI NN - Consigliere - N. 1153
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 027650/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA SI, N. IL 21/06/1959;
avverso SENTENZA del 10/02/2005 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. DOMINICI Giuliano che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10 febbraio 2005 la Corte d'Assise di Appello di Palermo ha confermato la sentenza 11/04/2003 della Corte di Assise di primo grado che aveva dichiarato TO PE, MA AL, IN AL e EN ON colpevoli, in concorso con OÈ NT e MI IN deceduti e con altri soggetti giudicati separatamente o rimasti ignoti, degli omicidi IS, SI e ER e del tentato omicidio NT, aggravati dal numero delle persone, dalla premeditazione ed ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per avere commesso il fatto al fine di agevolare la attività della associazione di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra" e dei connessi reati di porto e di detenzione della armi utilizzate per tale fatto, commessi in agro di Monreale il 18/06/1991 (capi E ed F), nonché AM NT e EN ON, in concorso con OÈ NT e MI IN deceduti e con altri giudicati separatamente o rimasti ignoti e quindi in numero superiore a cinque, colpevoli dell'omicidio di LL DO e di LL OM, aggravati come i precedenti omicidi, dei connessi reati di porto e detenzione della armi impiegate e di ricettazione e di rapina della autovetture utilizzate per commettere il fatto e procurarsi la impunità, commessi in agro di Monreale il 22/04/1991 (capi A, B, C e D), condannando tutti gli imputati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di due anni, nonché TO, EN, MA e IN al risarcimento dei danni in favore di CA AN e SI NT costituitisi parti civili.
Il primo episodio in ordine di tempo (capi A, B, C, D) riguardava l'omicidio di due pastori, LL OM e DO, padre e figlio, uccisi entrambi con numerosi colpi di arma da fuoco all'interno del loro ovile in contrada Ravanusa Mazzaporto in agro di Monreale. Nei pressi del luogo dell'omicidio venivano rinvenute due autovetture di provenienza furtiva, impantanate nel terreno ed oggetto di un tentativo di bruciamento non andato a buon fine, che erano state evidentemente usate dagli assassini per giungere sul luogo del fatto. Veniva inoltre accertato che subito dopo la commissione degli omicidi, in prossimità del luogo in cui erano stati commessi, un individuo armato e mascherato aveva costretto un passante a scendere dalla sua autovettura con cui si era allontanato. La vettura era stata poi trovata a circa quattro chilometri di distanza dal luogo degli omicidi, all'altezza dello svincolo della strada a scorrimento veloce Palermo Sciacca. Il secondo episodio riguardava l'omicidio di tre forestali ed il tentato omicidio di un quarto, fortunosamente scampato, vittime di un agguato posto in essere da un commando di sicari appostati ad attenderli sul margine sinistro della strada mentre transitavano a bordo di una Golf Volkswagen sulla strada che conduce al santuario di Tagliavia. L'auto ed i corpi erano stati poi dati alle fiamme.
Sia per le modalità dei fatti che in base agli accertamenti balistici, i quali avevano consentito di appurare che le armi usate per i suddetti omicidi erano state già impiegate in altri analoghi agguati criminali di mafia, era apparso subito evidente che si trattava di omicidi avvenuto nell'ambito del conflitto fra contrapposte fazioni mALe che all'epoca stava mietendo un numero impressionante di vittime nel territorio della Sicilia Occidentale. Le indagini prendevano però un indirizzo preciso soltanto a seguito delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che, per essere stati i diretti protagonisti di tali vicende omicidiarie, consentivano di fare luce su una delle più cruente faide verificatesi nella Regione Sicilia dopo la guerra di mafia dei primi anni '80, che avevano visto la discesa in campo, in appoggio dei sodali alcamesi, di esponenti della famiglie mafiose palermitane inserite nello schieramento mafioso cd. corleonese, come emergente dalla sentenze EC LO + 17" ed "TO", con particolare riguardo alle azioni omicidiarie, che, per ordine di AL IN, erano state poste in essere da Cosa Nostra contro il clan RE da esponenti di spicco della mafia palermitana quali BR NN, TO PE, Di TT MA SA, IO NT e MA AL, a fianco di esponenti del mandamento di AM, quali NT IN, AM NT e EN ON. I giudici di primo grado, con riguardo al triplice omicidio IS, SI, ER, avevano valutato le convergenti chiamate in correità di BR NN e di Di TT SA, ritenendo che avessero consentito la acquisizione di sicuri elementi di responsabilità a carico di EN - uno degli uomini d'onore del mandamento di AM che aveva dato apporto alla realizzazione degli omicidi anche fornendo notizie sugli spostamenti delle vittime -, di TO, che aveva messo a disposizione dei complici la base logistica, del MA, che, come esponente della famiglia mafiosa palermitana di Resuttana, era stato chiamato a partecipare all'agguato in virtù delle sue sperimentate qualità di killer e di IN AL, che, quale capo mandamento del territorio di Corleone, aveva dato la specifica autorizzazione a commettere gli omicidi nel territorio di sua competenza, oltre che di altri, e che, al contrario, non consentissero invece una sicura pronuncia di colpevolezza quanto a NT e ad AM per mancanza di riscontri individualizzanti.
Quanto poi al duplice omicidio LL gli stessi giudici avevano ritenuto decisive le dichiarazioni del chiamante in correità BR NN nei confronti di AM e EN, entrambi già individuati nei citati processi definiti con sentenza irrevocabile quali autori di altri efferati agguati di mafia nella loro qualità di killer del mandamento di AM, riscontrate dalle dichiarazioni di RO PE, anche in forza di quanto appreso dallo stesso dal deceduto OÈ NT che aveva preso parte all'agguato, mentre invece avevano assolto NT BI nei cui confronti la accusa del BR aveva presentato contorni di incertezza. La Corte di Assise di Appello, nel confermare la suddetta sentenza, quanto al triplice omicidio e reati connessi di cui ai capi E, F, rispondendo in particolare ai motivi di appello del EN, che aveva contestato la attendibilità e la convergenza dei collaboratori di giustizia nonché la sussistenza di un proprio apporto causale al fatto, anche alla stregua delle dichiarazioni dei collaboratori, dopo avere premesso una approfondita indagine sulla riscontrata veridicità dei singoli collaboratori in relazione ai motivi ed alle circostanze del loro pentimento ed alla attendibilità loro già attribuita in altri procedimenti definiti con sentenze passate in giudicato, ha ritenuto concordanti sugli aspetti principali le chiamate in correità a carico del EN da parte di BR NN e di Di TT, non smentite da alcune divergenze su aspetti secondari che erano ben giustificabili alla stregua del ruolo di supervisore attribuito al OÈ, reggente del mandamento di SA PE Iato, cui appartenevano entrambi i detti collaboratori, il che dispensava i partecipanti dall'onere di interessarsi dei compiti dei singoli sodali e la cui sostanziale concordanza ne accresceva il valore poiché erano da escludere accordi manipolatori fra i due soggetti avendo il BR ucciso successivamente il figlio del Di TT, il che aveva creato un dissidio incolmabile fra di loro. Alla stregua delle suddette concordanti dichiarazioni la Corte di secondo grado ha ritenuto in particolare provato che al EN fosse stato attribuito il ruolo di colui che, facendo capo, insieme al OÈ, alla base logistica di contrada Balletto, costituente il riferimento anche del gruppo di fuoco che agiva con la supervisione di NN BR ed in cui erano custodite le armi, doveva fornire le informazioni sulla partenza delle vittime predestinate verso il luogo dell'agguato e si era quindi spostato sul luogo dell'agguato, pur non partecipando direttamente alla esplosione dei colpi contro le vittime, essendosi allontanato poco prima insieme a BR per verificare l'arrivo effettivo delle vittime ed ha altresì indicato i riscontri individualizzanti a carico del EN nelle dichiarazioni dei testi NT e LI sui loro movimenti della sera del fatto e sulla circostanza della partenza delle vittime con un certo ritardo da un bar di Ficuzza, assai vicino a contrada Balletto, dove erano solite sostare tutte le volte che la locale squadra di calcetto giocava in casa, oltre che nel ruolo avuto dal EN nella guerra di mafia, alla stregua delle altre sentenze in giudicato e della causale del fatto individuata anche in base alle dichiarazioni del collaboratore RO nella ritorsione contro i RE di cui una delle vittime, il IS, era cognato.
La Corte ha ancora escluso che potesse ritenersi inesistente o irrilevante l'apporto causale del EN al triplice omicidio soltanto perché non aveva partecipato alla azione del gruppo di fuoco in quanto il suo apporto nella cooperazione della esecuzione del reato era stato ampiamente verificato attraverso la informazione fornita ai killer circa la partenza da AM delle vittime predestinate e della loro presenza a Ficuzza e lo spostamento insieme agli altri killer sul luogo del delitto ai fini della predisposizione dell'agguato, circostanze che costituivano una concreta, e non certo minima, agevolazione degli autori del fatto, oltre che un rafforzamento della loro volontà criminosa.
Quanto al duplice omicidio LL, la Corte di secondo grado ha in primo luogo riportato gli elementi probatori ritenuti rilevanti e consistenti nelle dichiarazioni del coimputato BR NN, condannato in primo grado e non appellante, del chiamante in reità RO e dei collaboratori Di TT, BR ZO AL, PP DE e RE LO. BR NN - che capeggiava il gruppo di fuoco su richiesta del capo del mandamento di AM, IN MI, il quale gli aveva confidato che, sospettando dei LL come persone vicine ai RE e autori di omicidi ai danni di esponenti della famiglia di AM, voleva vendicarsi - aveva dichiarato che, ricevuto l'input dal MI, aveva organizzato l'omicidio componendo un commando di cui avevano fatto parte il Di TT ed il OÈ, gli alcamesi AM NT e EN ed, in funzione di appoggio, NT BI.
Il collaboratore RO, che non aveva partecipato dall'omicidio ma aveva raccolto informazioni per conto del MI riguardanti la effettiva partecipazione del LL DO ad uno dei fatti di sangue avvenuti nel mandamento del MI senza la sua autorizzazione, aveva a sua volta in seguito appreso dal OÈ, poi deceduto, che l'omicidio era stato commesso, oltre che dal OÈ, da NN BR e dagli alcamesi EN e AM su incarico del MI e che per errore il OÈ aveva ucciso alcune pecore (il che corrispondeva alla realtà), dovendo poi subire le battute scherzose dei sodali che avevano fatto presente che nei suoi confronti sarebbe intervenuta la "protezione animali". Anche il Di TT, pur negando di avere preso parte all'omicidio, aveva riferito di avere ricevuto le stesse confidenze del OÈ precisando che il colloquio era avvenuto alla presenza del EN il quale, temendo che il clan RE potesse attentare alla sua vita, aveva ricevuto ospitalità in una casa procuratagli dal OÈ.
Infine BR ZO AL, fratello minore di NN, aveva appreso i particolari dell'omicidio dal fratello e da NT BI ed aveva altresì riconosciuto in un servizio televisivo una delle macchine che erano rimaste impantanate dopo l'omicidio come quella che faceva parte del parco auto rubate di cui disponeva la cosca di SA PE Jato. E da tali elementi la Corte di Assise di Appello ha tratto il convincimento che le chiamate in correità di BR NN e in reità di RO PE, in quanto attendibili e convergenti, unite alle dichiarazioni del Di TT e di BR ZO AL e supportate, quanto meno in ordine alla causale omicidiaria, dalle dichiarazioni di PP DE e RE LO, integrassero la prova della responsabilità del EN, oltre che dell'AM e del BR NN e di altri deceduti o giudicati separatamente, in ordine al suddetto episodio criminoso, commesso con premeditazione, come emerso dalle modalità del fatto. La Corte di secondo grado, prendendo quindi in esame i motivi di appello del EN, ha ritenuto che non vi fosse contrasto fra le causali dell'omicidio indicate dal BR e dal RO, apparendo evidente che il MI, raccontando una "bugia" al BR, aveva usato il gruppo di fuoco palermitano che AL IN gli aveva messo a disposizione per la "guerra" contro i RE, anche per propri fini personali, come avevano dichiarato PP DE e RE LO, entrambi appartenenti al clan di AM opposto a Cosa Nostra e come era rimasto altresì indirettamente confermato attraverso le dichiarazioni del maresciallo SAmauro e le risultanze di indagini balistiche comparative sulle armi usate. E, quanto al fatto che non erano emersi riscontri in ordine alla partecipazione al fatto anche di Di TT, la Corte di merito ha ritenuto che ciò non screditasse le dichiarazioni accusatorie del BR in ordine alla posizione di correi diversi dal Di TT, nei confronti dei quali il BR non aveva alcun rancore, in virtù del principio della frazionabilità della chiamata in correità e della esistenza, quanto, in particolare, al EN, di riscontri individualizzanti consistenti nelle stesse dichiarazioni del Di TT (del tutto concordanti con quelle del BR ad eccezione del punto relativo alla responsabilità del Di TT), in quelle del RO, che non era solo un teste de relato quanto alle informazioni ricevute dal sicuro autore materiale OÈ, avendo invece partecipato a tutta la attività precedente alla delibera omicidiaria, ed in quelle di altri collaboratori per aspetti meno decisivi. Ha proposto ricorso per cassazione la sola difesa di EN deducendo erronea applicazione della legge penale, violazione degli artt. 64 e 192 c.p.p., comma 3, artt. 500 e 503 c.p.p., nonché mancanza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Preliminarmente ha lamentato la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori BR NN e Di TT MA SA, coimputati nei reati oggetto del presente procedimento (il BR in tutti i fatti contestati per cui ha riportato condanna in primo grado, non appellata, ed il Di TT, coimputato giudicato separatamente), per non essere stati dati agli stessi gli avvisi previsti dal novellato art. 64 c.p.p., comma 3, pur venendo sentiti per la prima volta nel dibattimento contro gli attuali imputati nelle udienze del 09/10/2001 e 04/12/2002, successive alla entrata in vigore della L. n. 63 del 2001. Ha poi dedotto, quanto al duplice omicidio LL, che il Di TT, indicato da BR NN come partecipante all'omicidio, aveva smentito il fatto, dichiarandosi innocente, in tal modo privando di valore le dichiarazioni del BR e che dal loro canto le dichiarazioni del RO, poiché de relato, dichiaratamente incerte ed aventi come fonte un soggetto deceduto, non potevano costituire riscontro alla chiamata in correità del BR;
per cui, in assenza di altre fonti, valorizzate soltanto in ordine alla individuazione della causale del delitto, mancava qualsiasi prova della responsabilità del EN in ordine al suddetto episodio criminoso. Quanto al triplice omicidio IS, SI, ER e reati connessi, il ricorrente ha rilevato che l'odio del Di TT nei confronti del BR, per essere stato quest'ultimo il soggetto che aveva fatto sequestrare ed uccidere il proprio figlio - odio, che, secondo la sentenza impugnata, poteva giustificare le divergenze fra le dichiarazioni dei due collaboratori nei rispettivi confronti, ma non anche inficiare la posizione dei coimputati EN ed AM per i quali non sussistevano ne' erano stati prospettati analoghi motivi di attrito - in realtà dimostrava che i suddetti collaboratori sapevano mentire, il che incideva sulla credibilità dei dichiaranti senza che potesse incombere all'imputato l'obbligo di dimostrare le ragioni del mendacio e quindi li screditava ed impediva di fondare sulle loro dichiarazioni una pronuncia di colpevolezza, in assenza oltretutto di rilevanti conferme, tali non essendo quelle del RO che si riferivano soltanto alla causale ed in presenza invece di inconciliabili contraddizioni fra i racconti di BR e di Di TT di cui la sentenza impugnata offriva una spiegazione priva di efficacia dimostrativa;
in mancanza comunque della dimostrazione di un apporto causale specifico al delitto da parte del EN che non aveva partecipato alla fase esecutiva e neppure a quella organizzativa.
Infine il ricorrente ha lamentato la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alle istanze difensive riguardanti la esclusione della aggravante del numero delle persone, occorrendo anche in tal caso i riscontri alle affermazioni dei collaboratori di giustizia, nonché la applicabilità della attenuante di cui all'art. 114 c.p., essendo stato il EN coinvolto soltanto nelle fasi precedenti i delitti e la estensione anche al EN della aggravante della premeditazione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la difesa del EN deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori BR e Di TT, per non avere gli stessi ricevuto gli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), come novellato con L. n. 63 del 2001, (recante modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della Legge Costituzionale di riforma dell'art. 111 Cost.) pur essendo stati esaminati per la prima volta, dopo la entrata in vigore della suddetta normativa, nel corso del dibattimento di primo grado. Tale inutilizzabilità, rilevabile, a norma dell'art. 64 c.p.p., comma 3 bis, in qualsiasi stato e grado del giudizio, determinerebbe il venire meno della prova a carico del EN, costituita essenzialmente dalle chiamate in correità o reità da parte dei suddetti collaboratori.
La censura, che prende le mosse dal rilievo che la Corte Costituzionale con la ordinanza n. 192 del 2003 avrebbe imposto la applicazione degli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., novellato, anche ai dichiaranti contra AL esaminati per la prima volta in dibattimento dopo la entrata in vigore della nuova normativa, appare infondata.
In realtà la Corte Costituzionale si è limitata a dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 c.p.p. "nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento debba dare all'imputato in sede di esame gli avvisi di cui alla disposizione suddetta" - sollevata sulla base della opzione interpretativa per cui la disposizione di cui si tratta sarebbe relativa soltanto alla persona sottoposta alle indagini con riguardo all'interrogatorio reso nelle indagini, non potendo quindi essere riferita all'imputato durante l'esame dibattimentale - rilevando che risultavano possibili letture del sistema diverse da quella posta a base della questione e tali da vanificare la premessa interpretativa su cui essa si radicava, potendosi in particolare legittimamente fare leva su una interpretazione che consentisse di rendere applicabile la disciplina degli avvisi anche all'esame dibattimentale dell'imputato.
Sotto tale profilo la suddetta ordinanza non impegna l'interprete (v. Cass. Sez. 1^, 19/01/2005 n. 54) ed in ogni caso non riguarda la ipotesi dell'esame del coimputato nello stesso reato con riferimento alle dichiarazioni etero - accusatorie rese in dibattimento. L'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), attiene infatti alle dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri in ordine ai quali il propalante può assumere l'ufficio di testimone;
a ciò è appunto collegato l'avviso che "se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone", nonché il richiamo immediatamente successivo alle incompatibilità previste dall'art. 197 c.p.p., ed alle garanzie di cui all'art. 197 bis c.p.p., relative in particolare alla incompatibilità con l'ufficio di testimone da parte del coimputato nel medesimo reato ovvero in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. a), (concorso o cooperazione nello stesso reato ovvero concorso nella determinazione dell'evento), salvo che nei suoi confronti sia già stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento o di condanna. La norma suddetta si applica quindi ai propalanti che, a norma dell'art. 197 bis c.p.p., possono assumere l'ufficio di testimone centra AL (o perché sono già stati prosciolti o condannati in via definitiva ovvero perché sono imputati di un reato connesso teleologicamente ovvero di un reato collegato ed hanno accettato di rendere dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri) e non anche ai collaboratori che tale ufficio non possono assumere perché sono coimputati nello stesso reato in un giudizio in corso ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. a), ai quali la disposizione applicabile è invece l'art. 210 c.p.p che riguarda "l'esame di persona imputata in un procedimento connesso". In virtù di tale ultima disposizione nel dibattimento le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. a), nei confronti dei quali si è proceduto o si procede separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate con l'assistenza di un difensore e sono avvertite che hanno facoltà di non rispondere, mentre gli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), spettano soltanto (a norma dell'art. 210 c.p.p., comma 6) alle persone imputate in un procedimento connesso teleologicamente o collegato ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), che possono assumere l'ufficio di testimone, sempre che non abbiano già reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità del terzo. L'intero sistema creato dalla L. n. 63 del 2001 in attuazione ai principi del "giusto processo", attraverso le opportune modifiche della disposizioni di rito interessate, distingue quindi la situazione dei coimputati che possono assumere l'ufficio di testimone, i quali devono ricevere gli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), da quelli che non possono assumere in ogni caso tale ufficio, che devono essere invece avvertiti soltanto della facoltà di non rispondere. Si tratta di una serie di disposizioni che, oltre ad essere chiare nella lettera, hanno una ratio evidente collegata al fatto che il coimputato nello stesso reato, finché resta coimputato, stante la connessione strettissima fra la sua posizione e quella dei coimputati nello stesso fatto che rende sostanzialmente inscindibile il contenuto delle dichiarazioni, non può essere in radice testimone contro o a favore dei coimputati, per cui non deve essere avvertito del fatto che assumerà l'ufficio di testimone, posto che non potrà comunque assumere tale ufficio. La situazione ovviamente non muta nella ipotesi in cui l'esame del coimputato sia reso nello stesso procedimento (v. Corte Costituzionale 02 dicembre 1998, n. 361 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 210 c.p.p. nella parte in cui non ne è prevista la applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri). Per cui, vertendosi nel caso in esame di dichiarazioni rese in dibattimento dal coimputato BR negli stessi reati e nello stesso procedimento e dal Di TT, ugualmente coimputato negli stessi reati, giudicato separatamente, si deve ritenere che correttamente i suddetti coimputati, esaminati nel corso del dibattimento su fatti concernenti la responsabilità del coimputato EN, dopo la entrata in vigore della L. n. 63 del 2001, abbiano ricevuto soltanto l'avviso di cui all'art. 210 c.p.p., comma 4, come risultante dalle stesse allegazioni del ricorrente, e non anche quello di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), non dovuto in relazione alla loro posizione di coimputati che non potevano assumere l'ufficio di testimone. In tal senso si è già pronunciata questa Corte con la sentenza n. 1601 del 2005. Appare infondato anche il secondo motivo di gravame che attiene sostanzialmente alla vantazione della prova della partecipazione del EN al duplice omicidio LL ed al triplice omicidio IS, SI e ER e reati connessi, nel ruolo a lui attribuito, con particolare riguardo al triplice omicidio, di partecipante alla organizzazione ed alla attuazione del fatto criminoso, in quanto incaricato, fra l'altro, come "uomo d'onore" locale, di seguire i movimenti delle vittime il giorno dell'agguato, al fine di preavvertire il gruppo di fuoco della loro partenza da Ficuzza verso il luogo in cui si trovava pronto il "gruppo di fuoco". I giudici di merito hanno valorizzato il complessivo materiale probatorio costituito prevalentemente dalle dichiarazioni accusatorie rese autonomamente da collaboratori di giustizia, appartenenti al medesimo clan mafioso ed a conoscenza delle vicende narrate e delle persone coinvolte, per averne avuto notizia quali diretti partecipanti ai fatti ovvero de relato dai diretti partecipanti che hanno a loro volta reso dichiarazioni o che non le hanno potuto rendere (come il OÈ o il MI, nel frattempo deceduti), ritenute intrinsecamente attendibili, anche alla luce di quanto già accertato in altri procedimenti definiti con sentenze passate in giudicato in cui la attendibilità dei suddetti collaboratori era stata ritenuta massima, precise e reciprocamente convergenti nel nucleo fondamentale del racconto, anche all'esito di un puntuale esame delle parziali discrasie e contraddizioni fattuali evidenziate dalla difesa.
Hanno poi posto in luce i gravi, molteplici e convergenti riscontri personalizzati alle precisa chiamata in correità da parte del BR NN, emersi nel corso del giudizio a carico del EN, con riguardo, quanto al duplice omicidio LL: alla appartenenza del EN a Cosa Nostra quale uomo d'onore del mandamento di AM, che aveva, in quanto tale, partecipato come killer a diverse azioni omicidiarie ordinate da AL IN ed organizzate da BR NN, alle dichiarazioni del RO, che, pur non avendo materialmente partecipato al fatto essendo in quel periodo ricoverato in ospedale, aveva peraltro svolto indagini, per conto dell'allora capo mandamento MI, su un precedente omicidio eseguito da DA LL senza la autorizzazione del capo mandamento ed aveva in seguito avuto conferma dal MI che l'omicidio era stato realizzato dalla famiglia di AM e dal OÈ circa i particolari dell'omicidio ed il ruolo svolto dal EN quale partecipante al "commando" esecutivo, nonché alle dichiarazioni del Di TT che aveva ugualmente ricevuto le confidenze del deceduto OÈ, alla presenza del EN, il quale, temendo che il clan RE potesse attentare alla sua vita per quanto da lui commesso, aveva ricevuto ospitalità in una casa procuratagli dal OÈ; e, quanto al triplice omicidio IS, SI e ER: alla sua appartenenza quale uomo d'onore al mandamento di AM, come tale incaricato di riferire circa la partenza delle vittime predestinate da tale centro, dove si erano fermate davanti al bar della piazza, prima di avviarsi alla volta di Ficuzza, alle dichiarazioni dei testi NT e LI in merito ai movimenti delle vittime la sera del fatto, che avevano confermato come la partenza delle vittime da contrada Ficuzza fosse avvenuta quella sera con un certo ritardo rispetto alle abitudini, il che giustificava i movimenti del EN e del BR al fine di assicurarsi del fatto che la partenza fosse avvenuta effettivamente e che quindi le vittime fossero in arrivo verso il luogo dell'agguato ed ancora alle concordanti dichiarazioni del coimputato Di TT che aveva ammesso di avere partecipato all'omicidio coinvolgendo il EN, in assenza di qualsiasi motivo che potesse giustificare una accusa calunniosa nei confronti di quest'ultimo.
Orbene, ritiene il Collegio che i giudici di merito, analiticamente soffermandosi sulla posizione dell'imputato ed enucleando gli elementi, anche di riscontro esterno alle dichiarazioni dei collaboratori, emersi a suo carico, abbiano adeguatamente valorizzato le fonti di prova facendo corretto uso dei principi elaborati dalla Corte di legittimità e richiamati dallo stesso ricorrente nell'atto di gravame, alla luce dei criteri indicati dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, applicabili pacificamente anche nel caso in cui, come quello in esame, si sia in presenza sia di collaboratori coimputati nello stesso reato sia di collaboratori testi (come il RO, BR ZO AL, PP DE e RE LO) e quindi desumendo, con puntuale apparato argomentativo, che l'imputato abbia svolto nell'ambito di entrambi gli episodi criminali gli specifici ruoli analiticamente delineati, dando altresì logica giustificazione della credibilità attribuita al Di TT, con riguardo alla posizione del EN, nei cui confronti non aveva mai avuto alcun motivo di astio, alla stregua del criterio di valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti indicati dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, pacificamente accettato dalla giurisprudenza anche di legittimità (v. per tutte Cass. 20/01/2000, Ferrara;
Cass. 18/12/2000, Orofino) con attribuzione quindi di piena attendibilità e valenza probatoria a tutte e solo quelle parti di esse che risultino suffragate da idonei elementi di riscontro (come nel caso in esame in cui le dichiarazioni del Di TT circa il ruolo del EN hanno trovato conferma in numerosi altri elementi convergenti); non rilevando nel contempo ne' i motivi di astio che il Di TT nutriva contro il BR, che aveva ucciso e sciolto nell'acido suo figlio, poiché non coinvolgevano in alcun modo il EN e non inficiavano la credibilità complessiva delle dichiarazioni del suddetto per quanto non attinente al suo desiderio di rivalsa verso l'assassino di suo figlio, dovendosi dare per fatto pacifico che il collaboratore di giustizia sia autore di reati anche gravissimi e possa essere mosso da motivi anche ignobili, ma proprio per questo la norma processuale richiede i riscontri alle sue dichiarazioni, che devono servire a corroborare l'accusa in relazione ad uno specifico fatto reato e ad uno specifico imputato e che, laddove sussistenti, consentono di superare il pregiudizio iniziale. Non è poi vero che la deposizione del RO sia marginale ovvero che, in quanto de relato, sia priva di spessore ed in particolare del carattere di riscontro individualizzante alle dichiarazioni del BR, poiché, pur trattandosi di testimonianza in parte indiretta, è utilizzabile a norma dell'art. 195 c.p.p., comma 3, essendo il MI ed il OÈ deceduti ed è stata poi sottoposta ad approfondito vaglio critico, alla stregua dei criteri di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, in quanto resa da soggetto che, pur non compreso tra quelli indicati nel citato art. 192 c.p.p., è comunque un collaboratore di giustizia (v. Cass. 28/02/1997, Bagarella), risultando di grosso spessore non solo con riguardo alla causale, ma pure con riferimento alle partecipazione del EN al duplice omicidio LL, oltre che attendibile intrinsecamente anche in relazione ad alcuni specifici particolari (quali la uccisione di alcune delle pecore fra cui si erano rifugiati i LL al fine di sfuggire alla morte e le successive frasi ironiche del commando su tale fatto) che soltanto il OÈ e gli altri partecipanti al commando potevano conoscere. E tale conclusione non è censurabile in questa sede appunto poiché conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di valutazione dei testi collaboratori ed inoltre sorretta da puntuale e logica motivazione, saldamente ancorata alle risultanze probatorie.
Anche in relazione alla individuazione del ruolo svolto dal EN nel triplice omicidio IS, SI e ER ed alla valutazione dell'apporto causale del suddetto imputato il giudizio della Corte di merito appare ineccepibile, avendo la Corte indicato gli specifici elementi da cui ha tratto il convincimento che il EN avesse partecipato alla organizzazione ed alla esecuzione del fatto in ruolo tutt'altro che marginale, avendo in particolare, spostandosi da AM a Ficuzza, dopo avere accertato la presenza a Ficuzza delle vittime predestinate e quindi sul luogo del fatto insieme agli altri killer ai fini della predisposizione dell'agguato, fornito un importante apporto alla realizzazione del fatto, anche sotto il profilo della agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e del rafforzamento del proposito criminoso. Sotto tale profilo appare inconferente il richiamo da parte del ricorrente della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 30328 del 2002 nel caso Franzese, attinente al rapporto di causalità nel reato colposo omissivo improprio, in relazione alla pretesa necessità che anche nel reato doloso debba essere dimostrata la reale efficacia condizionante dell'azione del singolo partecipante nella produzione dell'evento lesivo, nella specie asseritamene esclusa per il fatto che la ricognizione di BR e EN verso Ficuzza, al fine di verificare i motivi del ritardo delle vittime, sarebbe stata inutile, essendo nel frattempo le vittime giunte sul luogo dell'agguato, benché in ritardo rispetto ai tempi previsti, poiché - a parte la circostanza che il ruolo del EN è stato ben più complesso ed ha interessato, quale uomo d'onore di AM, tutto il tragitto delle vittime, prima verso Ficuzza dove dovevano assistere alla partita di calcio, e poi sulla strada del ritorno - il concorso nel reato doloso non esige che il contributo di ciascuno si ponga come condizione dell'evento lesivo, essendo invece sufficiente che il singolo concorrente abbia apportato un contributo di ordine materiale o psicologico idoneo, con giudizio di prognosi postuma, alla realizzazione anche di una soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa posta in essere da altri soggetti, con la coscienza e la volontà di concorrere con costoro alla realizzazione della condotta criminosa. In tal caso gli atti dei singoli sono considerati nello stesso tempo loro propri e comuni anche agli altri, sicché ciascuno ne risponde interamente (v. Cass. Sez. 6^, 20/01/1992 n. 467); e ciò è quanto è avvenuto nel caso in esame in cui il EN ha dato un importante contributo seguendo i movimenti delle vittime e spostandosi quindi sul luogo dell'agguato al fine di cooperare alle successiva attività ed ancora spostandosi dal luogo dell'agguato, alla fine, onde accertare i motivi del ritardo delle vittime, a nulla rilevando che poi queste, nel frattempo, fossero sopraggiunte, essendo all'uopo sufficiente, anche come contributo causale, pur se non richiesto, la condotta precedente. Non può d'altronde condividersi la opinione del ricorrente per cui la fase esecutiva dell'omicidio si identificherebbe con quella di esplosione dei colpi di arma da fuoco contro le vittime, poiché anche le informazioni al commando che stava attendendo le vittime, circa i movimenti delle vittime, rientravano nella fase esecutiva dell'agguato. Le censure mosse dal ricorrente in merito alla affermazione di responsabilità per i delitti contestati risultano pertanto infondate.
Infine le ulteriori censure riguardanti, da un lato, la esclusione della attenuante della minima partecipazione in ordine al triplice omicidio IS, SI e ET, e, dall'altro, la sussistenza della aggravante del numero delle persone e della premeditazione appaiono pretestuose. Il giudice di merito ha infatti specificamente e congruamente indicato i criteri seguiti per escludere la attenuante della minima partecipazione al fatto in relazione al ruolo attribuito al EN, soprattutto in base alle dichiarazioni di BR NN, ritenuto di rilievo ed indispensabile nella preparazione e nella esecuzione dell'agguato, che non poteva avere luogo senza conoscere i movimenti delle vittime, sia quelli usuali che quelli specifici del giorno fissato per la commissione dell'omicidio, offrendo così ineccepibile risposta ai motivi di appello della difesa del EN sul punto. Ed ha altresì giustificato la sussistenza delle aggravanti del numero delle persone e della premeditazione indicando in relazione ai singoli episodi criminosi i nomi dei partecipanti certi (ben superiori a cinque, computati anche i deceduti MI e OÈ) e della premeditazione, trattandosi in entrambi i casi, come posto in luce dalla sentenza impugnata, di agguati di mafia, basati su causale mafiosa collegata alla guerra ed alla vendetta fra fazioni contrapposte, accuratamente preparati dopo le necessarie autorizzazioni da parte di tutti i capi mandamento interessati e coinvolgenti un numero notevole di persone appartenenti anche a mandamenti diversi, la preparazione delle armi e delle base logistiche e la scelta del momento e del luogo dell'agguato, previo studio delle abitudini delle vittime e quindi il perseverante proposito negli animi degli agenti, ivi compreso il EN, che era uomo d'onore del mandamento di AM e come tale killer di mafia anche in relazione ad altri episodi mafiosi, di commettere i fatti criminosi;
cosicché le critiche circa pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata appaiono prive di pregio.
In definitiva il ricorso dell'imputato, siccome infondato sotto tutti i profili addotti, deve essere rigettato con le conseguenze di legge in punto di spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006