Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2005, n. 1031
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Sentenza 10 novembre 2005

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In tema di persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., la regola secondo la quale sono totalmente incompatibili con l'ufficio di testimone, per cui ad essi non va dato l'avvertimento previsto dall'art. 64, comma terzo lett. c) cod. proc. pen., si applica sia che rendano le dichiarazioni eteroaccusatorie in altro procedimento sia che le rendano nello stesso procedimento, avendo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 361 del 1998, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 210 cod. proc. pen. nella parte in cui non ne è prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri.

Il principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni rese da chiamanti in correità, in conformità alle regole fissate dall'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., si applica sia ai collaboratori coimputati sia ai collaboratori testimoni, con possibilità, quindi, di attribuire valenza probatoria solo a quelle parti delle dichiarazioni testimoniali suffragate da idonei elementi di riscontro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2005, n. 1031
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1031
    Data del deposito : 10 novembre 2005

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