Sentenza 15 ottobre 2013
Massime • 1
Nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, talchè il giudice di appello, non può modificare l'entità della componente intermedia inerente all'aumento per la recidiva rispetto a quanto statuito in primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2013, n. 44332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44332 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 15/10/2013
Dott. MANNA A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 2260
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 1573/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI VA;
RG NO;
UC RI;
avverso la sentenza 18.4.12 della Corte d'Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Mura Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del RG e del UC e per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza relativamente all'DI limitatamente alla determinazione della pena anche con riguardo alle già concesse attenuanti generiche e per la declaratoria di inammissibilità del suo ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27.1.07 il Tribunale di Catania condannava DI VA, NO RG e RI UC a pene varie per i delitti p. e p. ex D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74.
Con pronuncia del 24.2.09 la Corte d'appello di Catania confermava tali condanne, salvo che per l'DI, al quale, concesse le attenuanti generiche equivalenti rispetto all'aggravante dell'associazione armata e alla recidiva, veniva ridotta la pena. Con sentenza n. 17794/2012 la Sez. 6 di questa S.C. annullava per vizio di motivazione la pronuncia della Corte territoriale limitatamente all'imputazione di cui al cit. D.P.R., art. 74. Pronunciando in sede di rinvio, la Corte d'appello di Catania, con sentenza del 18.4.2012, assolveva l'DI, il RG e il UC dai reati di cui all'art. 74 cit. (loro rispettivamente ascritti ai capi E, F, D della rubrica), per l'effetto rideterminando la pena per il solo delitto di cui al cit. D.P.R., art. 73 in anni 8 e mesi 6 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa per l'DI, e in anni 9 e mesi 6 di reclusione ed Euro 35.000,00 di multa ciascuno per il RG e il UC.
Tramite i rispettivi difensori DI VA, RG NO e RI UC ricorrevano contro detta sentenza, di cui chiedevano l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. L'DI denunciava:
a) violazione dell'art. 627 c.p.p. per avere i giudici di rinvio omesso di applicare le attenuanti dell'art. 62 bis c.p. già irretrattabilmente concessegli con criterio di prevalenza all'esito del giudizio d'appello conclusosi con la summenzionata sentenza del 24.2.09, dal momento che la sentenza di annullamento pronunciata dalla Suprema Corte non aveva in alcun modo intaccato tale statuizione;
b) la stessa doglianza veniva sostanzialmente fatta valere con il secondo motivo di ricorso, sotto forma di vizio di motivazione del diniego delle attenuanti generiche;
c) la pena base detentiva (anni 8 di reclusione) da cui aveva mosso l'impugnata sentenza nel calcolare il trattamento sanzionatorio era iniqua, immotivata e sproporzionata rispetto a quella base considerata dalla precedente sentenza del 24.2.09, che era stata di 10 anni di reclusione per il più grave delitto di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74. Con un solo articolato motivo il RG lamentava:
d) vizio di motivazione e travisamento del fatto per avere la gravata pronuncia confermato senza alcuna argomentazione la condanna per il delitto p. e p. ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, senza considerare le ipotesi alternative suggerite dalla difesa e limitandosi ad una motivazione per relationem rispetto a quanto ritenuto dal precedente giudicante;
in ordine alla pena, l'impugnata sentenza non aveva tenuto conto della confessione e del comportamento processuale di ravvedimento del ricorrente, così svuotando di contenuto l'assoluzione dal reato associativo;
inoltre, aveva omesso di motivare sul diniego delle attenuanti dell'art. 62 bis c.p., la cui richiesta era stata avanzata nei motivi d'appello e ribadita durante la discussione orale.
Il UC si doleva di:
e) violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 c.p.p., per avere i giudici di rinvio applicato l'aumento di pena per la recidiva in misura pari ad un anno di reclusione e ad Euro 3.000,00 di multa, aumento superiore (nonostante l'assenza di impugnazione del PM in ordine al trattamento sanzionatorio) a quello stimato dai primi giudici, che l'avevano quantificato in mesi sei di reclusione;
f) omessa motivazione del diniego delle attenuanti dell'art. 62 bis c.p., pur chieste nell'atto d'appello del 5.5.08 su cui si era pronunciata la sentenza 24.2.09 della Corte territoriale, poi annullata dalla citata sentenza n. 17794/2012 della Sez. 6, della S.C.: in proposito non si era formato il giudicato perché tale ultima sentenza, annullando quella del 24.2.09 della Corte etnea in relazione al reato associativo, aveva dichiarato assorbita la questione relativa alle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 - I motivi che precedono sub a) e sub b) - da esaminarsi congiuntamente perché fra loro intimamente connessi - sono fondati. Nel dispositivo della predetta sentenza 24.2.09 la Corte d'appello di Catania aveva concesso all'DI le attenuanti generiche con criterio di equivalenza, sebbene poi, in motivazione, si leggesse d'una concessione con criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti (all'imputato risultano essere state contestati le aggravanti del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, art. 74, comma 4 e art. 80, comma 2, oltre alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale).
È appena il caso di ricordare che, in caso di insanabile contrasto fra la motivazione e il dispositivo, prevale quest'ultimo (fatte salve le ipotesi, che qui non ricorrono, di pubblicazione contestuale ex art. 544 c.p.p., comma 1 o di motivazione che consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice, sì da condurre alla conclusione che la divergenza dipende da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo: cfr. Cass. Sez. 3, n. 19462 del 20.2.13, dep. 6.5.13).
La concessione delle attenuanti generiche equivalenti non è mai stata impugnata dal PM.
Ora, il venir meno per l'DI, all'esito del giudizio di rinvio, del reato di cui all'art. 74 cit. (e della relativa aggravante) non può che riverberarsi sul giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., essendone mutati i parametri di riferimento. È pur vero che (come statuito da Cass. S.U. n. 33752 del 18.4.13, dep. 2.8.13, rv. 255660, Papola) il giudizio di equivalenza teoricamente può anche essere confermato - senza che ciò implichi violazione del divieto di reformatio in peius - nel successivo grado di giudizio anche in ipotesi di esclusione di un'aggravante (o di riconoscimento di un'ulteriore attenuante), ma solo previa adeguata motivazione, motivazione che implica un giudizio in punto di fatto precluso in sede di legittimità.
Ciò impone l'annullamento sul punto della sentenza, affinché il giudice di rinvio provveda ad un nuovo giudizio di comparazione fra le residue aggravanti e le già concesse attenuanti dell'art. 62 bis c.p., fermo restando che, stante il divieto di reformatio in peius,
in nessun caso queste ultime potranno essere considerate minusvalenti.
2 - È, invece, infondato il motivo che precede sub c).
Ai fini della determinazione della pena non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento. Ne consegue che con il rinvio ai precedenti penali dell'DI e alla rilevanza dei traffici di cui si è reso responsabile l'impugnata sentenza ha adempiuto l'obbligo di motivare sul punto (cfr. ad esempio Cass. Sez. 1, n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98; Cass. Sez. 1, n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre) e ciò ha fatto nel rispetto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (che per la pena detentiva prevede un minimo di 6 e un massimo di 20 anni di reclusione).
Nè rileva il confronto con la pena base considerata dalla precedente sentenza del 24.2.09, che era stata di dieci anni di reclusione per il più grave delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, atteso che, una volta rispettati i limiti edittali, non vi è alcuna norma o principio giuridico che imponga un determinato rapporto fisso (o un determinato range di variabilità) fra la pena in concreto irrogata per l'un reato rispetto a quella applicata od applicabile per l'altro.
Per il resto il motivo sollecita soltanto un nuovo apprezzamento di merito circa l'entità della pena, operazione non consentita in sede di legittimità.
3 - Il motivo che precede sub d) è precluso nella parte in cui ci si duole della mancata motivazione circa la responsabilità per il delitto p. e p. ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, trattandosi di censura già rigettata dalla suddetta sentenza n. 17794/2012 di questa S.C. e, dunque, non più suscettibile di impugnazione (v. art.628 cpv. c.p.p.). È, poi, infondato nella parte in cui lamenta che nel determinare la pena la Corte territoriale non abbia tenuto conto della confessione e del ravvedimento del ricorrente: anche a tale proposito valga quanto sopra detto sull'onere di motivazione del trattamento sanzionatorio alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., nell'ambito dei quali i giudici di rinvio hanno valorizzato - con motivazione scevra da errori logici o giuridici - i precedenti penali del RG e la rilevanza dei traffici di stupefacenti in cui è risultato coinvolto.
4- I motivi che precedono sub d) e sub f) - da trattarsi congiuntamente perché analoghi nella parte in cui denunciano un'omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche - sono fondati.
Sia il RG che il UC avevano avanzato in appello (e coltivato mediante appositi motivi del rispettivi ricorsi per cassazione) la richiesta di concessione delle attenuanti dell'art. 62 bis c.p., motivi che la citata sentenza n. 17794/2012 di questa S.C.
ha espressamente dichiarato assorbiti per effetto dell'annullamento della pronuncia 24.2.09 della Corte etnea in ordine al reato associativo.
Pertanto, i giudici di rinvio avrebbero dovuto pronunciarsi sul punto, il che non hanno fatto in alcun modo.
5 - Il motivo che precede sub e) è fondato.
Effettivamente in primo grado, nei confronti del UC, l'aumento di pena detentiva per la recidiva era stato stimato in mesi sei di reclusione, mentre in sede di rinvio è stato quantificato in un anno di reclusione.
Dunque, in assenza di impugnazione a riguardo da parte del PM, tale statuizione dei primi giudici non poteva essere modificata in senso sfavorevole all'imputato.
È noto, infatti, che l'applicazione del principio del divieto di reformatio inpeius anche nel calcolo delle componenti intermedie della pena (la recidiva, nel caso odierno), desumibile dall'innovazione normativa (rispetto al previgente c.p.p.) costituita dall'art. 597 c.p.p., comma 4, deriva dall'esigenza di superare l'orientamento giurisprudenziale, formatosi sotto il vigore dell'art.515 c.p.p., comma 3 del 1930, in forza del quale, anche in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti unificati ex art. 81 cpv. c.p., la pena poteva restare in concreto immutata elevando le componenti intermedie di computo del trattamento sanzionatorio (in proposito si veda l'esaustiva ricostruzione operata nel fondamentale arret costituito da Cass. S.U. n. 40910 del 27.9.2005, dep. 10.11.2005, che in questa sede si ritiene di ribadire, pur nella consapevolezza della non uniforme giurisprudenza pronunciatasi in seguito). In breve, l'entità della componente intermedia inerente all'aumento per la recidiva contestata al UC rimane ormai irretrattabilmente fissato, quanto alla pena detentiva, in misura pari a mesi 6 di reclusione.
6 - In sintesi, la sentenza impugnata è da annullarsi con rinvio limitatamente:
- al giudizio di comparazione delle attenuanti dell'art. 62 bis c.p. per l'DI;
- all'omessa pronuncia sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche avanzata dal RG e dal UC;
- all'entità dell'aumento di pena detentiva per la recidiva contestata al UC.
Per l'effetto, il giudice di rinvio - che si individua in altra sezione della Corte d'appello di Catania - dovrà:
- relativamente alla posizione dell'DI, ferme restando le componenti intermedie del calcolo già effettuato dalla sentenza 18.4.2012 della Corte etnea quanto a pena base e aumento ex art. 81 cpv. c.p., reiterare il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. fra aggravanti ed attenuanti generiche, o confermando queste ultime con criterio di equivalenza o applicandole con criterio di prevalenza, in entrambi i casi fornendo congrua motivazione;
- riguardo al RG, pronunciare in ordine all'invocata concessione delle attenuanti dell'art. 62 bis c.p. e all'esito, se del caso, rideterminare la pena ferme restando le altre componenti intermedie di calcolo come fissate dalla citata sentenza 18.4.2012;
- rispetto al UC, pronunciare in ordine all'invocata concessione delle attenuanti dell'art. 62 bis c.p. e all'esito, se del caso, rideterminare la pena-ove rigettata la richiesta - o accolta, ma con criterio di minusvalenza delle generiche - ricalcolare la pena applicando per la recidiva l'aumento sulla pena detentiva in misura pari a mesi 6 di reclusione;
in ogni caso dovranno restare ferme le componenti intermedie del calcolo già effettuato dalla citata sentenza 18.4.2012 quanto a pena base ed aumento ex art. 81 cpv. c.p.. Nel resto i ricorsi vanno rigettati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania, nei confronti di DI VA limitatamente alle circostanze attenuanti dell'art. 62 bis c.p., nonché all'omessa pronuncia sulle circostanze attenuanti generiche circa la posizione di RG NO e UC RI e all'entità dell'aumento per la recidiva contestata al UC. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013