Sentenza 21 ottobre 2010
Massime • 2
Ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime.
In tema di armi, l'art. 7 della legge n. 895 del 1967 (come modificato dall'art. 14 della legge n. 497 del 1974) non prevede una circostanza attenuante rispetto ai delitti di cui ai precedenti articoli da 1 a 4, ma configura altrettanti autonomi reati, caratterizzati dalla diversità dell'oggetto, corrispondendo a tale natura l'autonomia, altresì, della relativa sanzione, determinata, per le armi comuni, "per relationem" rispetto alle pene previste per le armi da guerra, diminuite nella misura di un terzo. (Fattispecie in tema di prescrizione).
Commentari • 3
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Gaetano De Amicis Sommario: 1. Il recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. – 2. Il contrasto giurisprudenziale: i tre diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. - 3. Le critiche mosse dalle SS.UU. ai diversi indirizzi giurisprudenziali. – 4. Il contenuto del decisum delle Sezioni Unite. – 5. Le tre regole connesse all'affermazione del principio. – 6. Il fondamento “costituzionale” della soluzione indicata dalla Suprema Corte. – 7. Le implicazioni del confronto con la giurisprudenza convenzionale. – 8. La diversa disciplina della utilizzabilità dei risultati acquisiti con il captatore informatico: problemi e prospettive. 1. Il recente intervento nomofilattico …
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Gaetano De Amicis Sommario: 1. Il recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. – 2. Il contrasto giurisprudenziale: i tre diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. - 3. Le critiche mosse dalle SS.UU. ai diversi indirizzi giurisprudenziali. – 4. Il contenuto del decisum delle Sezioni Unite. – 5. Le tre regole connesse all'affermazione del principio. – 6. Il fondamento “costituzionale” della soluzione indicata dalla Suprema Corte. – 7. Le implicazioni del confronto con la giurisprudenza convenzionale. – 8. La diversa disciplina della utilizzabilità dei risultati acquisiti con il captatore informatico: problemi e prospettive. 1. Il recente intervento nomofilattico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2010, n. 38626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38626 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 21/10/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 868
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 15044/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO CE QU N. IL 21/01/1976;
avverso la sentenza n. 17/2008 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 21/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI Raffaele;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
per l'annullamento senza rinvio, qualora fossero riconosciuti sussistenti gli estremi dell'intervenuta prescrizione dei reati ascritti;
Uditi i difensori Avv.ti ANETRINI Mauro del foro di Torino ed avv.to MANAGÒ Antonio del foro di Reggio Calabria, i quali hanno entrambi chiesto l'accoglimento dei ricorsi da essi proposti. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 novembre 2009 la Corte d'Assise di Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa l'11 dicembre 2007 dalla Corte d'Assise di quella stessa città, ha mandato assolto RO ZO PA dei reati di cui al capo f) della rubrica (omicidio aggravato, in concorso con altri soggetti, di SGRÒ AE RO); al capo g) della rubrica (illegale detenzione e porto in luogo pubblico, in concorso con altri, di una pistola calibro 9 x 21) ed al capo h) della rubrica (esplosione di colpi d'arma da fuoco in luogo abitato senza licenza dell'autorità) con la formula "per non aver commesso il fatto".
2. Con la medesima sentenza la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ha invece confermato la condanna alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 2000,00 di multa, emessa nei confronti del medesimo RO ZO PA dalla Corte d'Assise di Reggio Calabria con la citata sentenza dell'11 dicembre 2007, siccome ritenuto responsabile dei reati, riuniti col vincolo della continuazione, di cui al capo b) della rubrica (illegale detenzione in concorso con ignoti di alcune pistole); al capo e) della rubrica (illegale porto in luogo pubblico concorso con altre persone non identificate di esplosivi azionabili con telecomando) ed al capo e) della rubrica (illegale detenzione in concorso con ignoti di esplosivi azionabili con telecomando).
3. La Corte territoriale ha ritenuto la penale responsabilità del EO in ordine ai reati di cui al paragrafo che precede sulla base delle conversazioni telefoniche intercettate, intercorse fra l'imputato e tale NO SA, esponente di spicco dell'omonima cosca di stampo mafioso, all'epoca detenuto in Spagna, dove era stato arrestato dopo un periodo di latitanza in quel paese, nel quale si era rifugiato per sfuggire all'esecuzione di alcuni provvedimenti restrittivi emessi nei suoi confronti in Italia.
È stata in particolare valorizzata la conversazione captata alle ore 22,06 del 30 novembre 2006, dalla quale era emerso che il catalogo comunicato dall'imputato al NO non riguardava l'acquisto di attrezzi agricoli, ma l'acquisto di armi ed il riferimento alle zappe mute era da ritenere riguardante le pistole con silenziatore;
il riferimento alle zappe corte era da ritenere riguardante le armi a canna corta;
il riferimento alle zappe con pompa era da riferire ai fucili a pompa. Ulteriori elementi a carico dell'imputato erano emersi dalle conversazioni telefoniche del 28 dicembre 2001, del 19 marzo 2002 e del 25 aprile 2002; con particolare riferimento a tale ultima telefonata intercettata, pure intercorsa fra l'imputato ed il NO, la Corte territoriale aveva rilevato come gli interlocutori avessero parlato di bomboniere con telecomando, costituenti in realtà ordigni esplosivi telecomandati.
4. Avverso tale sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ricorre per cassazione RO ZO PA per il tramite dei suoi difensori, i quali hanno dedotto due motivi di ricorso, oltre a cinque motivi aggiunti ed ad una memoria aggiuntiva depositata il 1 ottobre 2010.
Col primo motivo lamenta carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei tre reati ascrittigli, non essendo stati indicati con chiarezza i fatti posti a suo carico;
con riferimento particolare alle armi di cui alla conversazione del 28 dicembre 2001; peraltro, in ordine a tali armi, era già intervenuta sentenza di assoluzione, in quanto sarebbero state le stesse armi utilizzate per l'omicidio, in ordine al quale era stato mandato assolto, si che era desumibile in via subordinata altresì una violazione del principio del "ne bis in idem". Con riferimento poi alla conversazione telefonica del 30 dicembre 2006, da essa non era desumibile una vera e propria detenzione, ovvero una materiale disponibilità degli oggetti presumibilmente richiesti, si che al massimo la presunta richiesta di acquisto di armi sarebbe dovuta ricadere nell'ambito dell'attività preparatoria non penalmente perseguibile;
inoltre l'aver interpretato il termine bomboniere con televisore come sinonimo di ordigni esplosivi con telecomando costituiva una decrittazione sganciata da qualsiasi elemento di riscontro.
Col secondo motivo lamenta carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche almeno equivalenti alle contestate aggravanti ed in ordine all'entità della pena inflittagli, apparendo la stessa ampiamente sproporzionata rispetto all'entità dei fatti. Col primo motivo aggiunto lamenta carenza di motivazione in ordine alla doglianza da lui ritualmente dedotta in appello concernente l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche effettuate nei suoi confronti, siccome eseguite in palese violazione del disposto di cui all'art. 268 c.p.p. e, in particolare, della norma che imponeva l'esecuzione dell'attività di captazione presso i locali della Procura della Repubblica, fatte salve le situazioni eccezionali che nella specie non ricorrevano;
la doglianza peraltro assumeva rilievo dirimente ed assorbente in quanto il materiale a suo carico era costituito essenzialmente dal risultato delle captazioni delle conversazioni telefoniche da esso ricorrente tenute con NO SA. Col secondo motivo aggiunto lamenta che il reato contestatogli al capo b) della rubrica, siccome commesso in Reggio Calabria dal 30 novembre 2001 al 28 dicembre 2001, era da ritenere prescritto, in quanto la pena edittale massima prevista per il delitto addebitatogli ammontava ad anni 5 e mesi 4 di reclusione e cioè a 64 mesi, che diventavano anni 6 e mesi 8 di reclusione e cioè 80 mesi in considerazione degli eventi interruttivi verificatisi, si che, nella specie, il termine di prescrizione era da ritenere decorrente dalla data in cui il delitto era stato commesso (28 dicembre 2001); ora, sommando a tale data 7 anni ed 8 mesi, si perveniva alla data del 28 agosto 2008, data già trascorsa al momento in cui era stata pronunciata la sentenza d'appello.
Col terzo motivo aggiunto lamenta la mancata declaratoria di prescrizione anche in ordine al delitto contestatogli al capo c) della rubrica, rilevando che per tale delitto la pena massima prevista ammontava ad anni sei e mesi otto di reclusione e cioè ad 80 mesi, i quali, ai fini prescrizionali ed in conseguenza degli eventi interruttivi, diventavano anni otto e mesi quattro di reclusione, ad iniziare dal 28 dicembre 2001, data in cui era stato commesso il delitto in esame;
pertanto la prescrizione era da ritenere maturata il 28 aprile 2010, si che la prescrizione avrebbe potuto essere dichiarata anche da questa Corte.
Col quarto motivo aggiunto lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti a lui contestati. In particolare dalla conversazione della 30 novembre 2001 le armi di cui si parlava erano ancora da acquistare e cioè oggetto di trattative in corso ma, comunque erano al di fuori della sua materiale disponibilità e detenzione;
pertanto non poteva ritenersi che la fattispecie criminosa addebitatigli fosse integrata;
avrebbe potuto essergli contestata la figura del delitto tentato, con riferimento al capo b) della rubrica, atteso che il delitto di porto di armi in luogo pubblico, contestatogli al capo c), non avrebbe potuto neppure essergli contestato, in mancanza della detenzione delle armi.
Con riferimento poi al delitto contestatogli al capo e) della rubrica, la sentenza impugnata aveva ritenuto che l'interpretazione del linguaggio delle conversazioni telefoniche captate costituiva una questione di merito rimessa alla valutazione discrezionale del giudice;
tuttavia nella specie la sentenza impugnata aveva solo recepito acriticamente le interpretazioni utilizzate nel corso delle indagini preliminari, atteso che, come era emerso nel corso del giudizio di primo grado, nonostante il riferimento effettuato nelle conversazioni captate alle zappe intese come armi da fuoco, in realtà non erano stati mai rinvenute armi da fuoco nel corso delle perquisizioni effettuate dalla polizia giudiziaria;
si era pertanto in presenza di una motivazione meramente apparente, per avere essa travisato gli atti, avendo ritenuto la sua penale responsabilità sulla base di affermazioni smentite dalle risultanze negative delle perquisizioni espletate. D'altra parte la Corte territoriale era stata costretta ad ammettere che le medesime conversazioni telefoniche riferite al delitto di omicidio, per i quali egli era stato assolto, non avevano avuto il valore di una confessione extragiudiziale di esso ricorrente, siccome smentite dai risultati delle perizie foniche rinnovate in appello.
Pertanto la sua colpevolezza era stata affermata dalla sentenza impugnata sulla base delle stesse intercettazioni telefoniche che, con riferimento al delitto di omicidio, non erano state ritenute decisive, siccome smentite dai dati tecnici acquisiti nel corso del giudizio di appello.
Era pertanto da ritenere che la sentenza impugnata lo aveva ritenuto colpevole dei tre delitti concernenti le armi sulla base di rilievi meramente congetturali, avendo annesso alle espressioni bomboniere e zappe il significato di esplosivi o persone anche di fronte al mancato reperimento di armi nel corso delle perquisizioni effettuate a seguito delle intercettazioni svolte.
Col quinto motivo aggiunto lamenta carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, in quanto l'intervenuta sua assoluzione dall'addebito concernente il delitto di omicidio e reati connessi non poteva non incidere sul giudizio espresso sulla sua personalità; inoltre la sentenza impugnata non aveva dato alcuna risposta alle doglianze formulate al riguardo con l'atto d'appello; ne' poteva ritenersi che la risposta a tali doglianze poteva ritenersi implicita, in quanto in tal modo la sentenza avrebbe confermato un giudizio complessivo, che era invece da ritenere radicalmente mutato rispetto alla situazione anteriore, essendo nel frattempo intervenuta la sua assoluzione non solo dal delitto di associazione mafiosa, ma altresì dal delitto di omicidio;
pertanto la sentenza impugnata avrebbe dovuto esplicitare le ragioni che l'avevano indotta a confermare la decisione assunta al riguardo dal primo giudice.
Con la memoria aggiuntiva depositata il 1 ottobre 2010 il ricorrente lamenta di essere stato ritenuto colpevole dei tre reati ascrittigli in materia di armi pur in assenza di prove certe;
infatti la sua colpevolezza era stata desunta sulla sola base di intercettazioni telefoniche, le quali, secondo la Corte territoriale, presentavano un linguaggio criptico, mentre al contrario i termini utilizzati dai conversanti non potevano ritenersi tali.
Era poi rilevabile la contraddittorietà nella quale erano incorsi giudici di merito, atteso che il termine zappa era stato interpretato dalla sentenza di primo grado come sinonimo di pistola, mentre invece, per quanto concerne l'episodio omicidiario, in ordine al quale era intervenuta la sua assoluzione, l'arma era stata indicata con il termine di macchina.
La sentenza impugnata pertanto, nell'affrontare i reati di cui ai capi b), c) ed e) della rubrica, aveva interpretato le conversazioni telefoniche captate con minor rigore rispetto a quello usato per decriptare il significato delle medesime conversazioni riferite all'imputazione di omicidio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Sono fondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso aggiunto proposto da RO ZO PA, da trattare congiuntamente in considerazione della loro contiguità.
Con essi il ricorrente lamenta la mancata declaratoria di estinzione dei reati di cui ai capi b) e c) della rubrica per intervenuta prescrizione, maturata, quanto al primo dei due reati, in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata e, quanto al secondo reato, in epoca successiva alla pronuncia di tale ultima sentenza.
La doglianza è fondata per entrambi i reati sopra descritti. È noto che la L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 7 (come modificato dalla L. n. 497 del 1974, art. 14) non prevede una circostanza attenuante rispetto ai delitti di cui ai precedenti artt. da 1 a 4, ma configura altrettanti autonomi reati, caratterizzati dalla diversità dell'oggetto (arma comune da sparo, anziché arma da guerra), così rimarcata da potersi configurare come elemento essenziale e non meramente circostanziale. All'autonomia della previsione normativa corrisponde l'autonomia della relativa sanzione, la quale, per le armi comuni, è determinata "per relationem", con la diminuzione fissa di un terzo rispetto alle pene previste per le armi da guerra;
quindi l'autonoma sanzione edittale prevista per l'illegittima detenzione e l'illegittimo porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo è individuata dal legislatore tra un minimo di mesi otto di reclusione, oltre alla multa, ed un massimo di anni 5 e mesi 4 di reclusione, oltre alla multa, quanto al primo dei due reati anzidetti e tra un minimo di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre alla multa ed un massimo di anni 6 e mesi 8 di reclusione, oltre alla multa quanto al secondo reato;
ed è sulle sanzioni da ultimo citate che vanno rapportati gli eventuali aumenti e le eventuali diminuzioni connesse alle circostanze del reato (cfr. Cass. 1, 12.5.1998 n. 9731, TOTARO, rv. 211324).
Fatta tale premessa, si osserva che il reato di cui al capo b) della rubrica (illegale detenzione in concorso con ignoti di alcune pistole: art. 110 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14) è stato contestato come commesso in Calabria dal 30 novembre 2001 al 28 dicembre 2001.
La pena prevista per il reato in questione è, come sopra detto, pari nel massimo ad anni 5 e mesi 4 di reclusione, si che, applicando ad essa i termini prescrizionali di cui all'art. 157 c.p., così come introdotti dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 1, applicabili alla specie, essendo la sentenza di primo grado stata pronunciata in data 11 dicembre 2007 ed essendo i termini prescrizionali introdotti dalla citata L. n. 251 del 2005 più favorevoli al ricorrente, il termine prescrizionale per tale delitto non poteva essere superiore ad anni sei di reclusione più un quarto (cfr. art. 161, comma 2) e, pertanto, pari a complessivi anni 7 e mesi 6 di reclusione.
Pur tenendo conto dei periodi di sospensione dei termini prescrizionali, intervenuti nel corso dei giudizi di merito, il reato era pertanto da ritenere prescritto ancor prima della pronuncia della sentenza emessa in grado di appello (21 novembre 2009). Invece il reato di cui al capo c) della rubrica (illegale porto in luogo pubblico, in concorso con ignoti, di alcune pistole: art. 110 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 12 e 14), è stato contestato al ricorrente come commesso in Calabria dal 24 dicembre 2001 al 28 dicembre 2001.
La pena prevista per detto reato è, come sopra detto, pari nel massimo ad anni 6 e mesi 8 di reclusione, si che, applicando ad essa i termini prescrizionali di cui all'art. 157 c.p., così come introdotti dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 1, applicabili alla specie essendo la sentenza di primo grado stata pronunciata in data 11 dicembre 2007 ed essendo i termini prescrizionali introdotti dalla citata L. n. 251 del 2005 più favorevoli al ricorrente, il termine per ritenere tale delitto prescritto non poteva essere superiore ad anni 6 e mesi 8 reclusione più un quarto (cfr. art. 161, comma 2) e, pertanto, pari a complessivi anni 7 e mesi 8 di reclusione.
Pur tenendo conto dei periodi di sospensione dei termini prescrizionali, verificatisi nel corso dei giudizi di merito, il reato è pertanto da ritenere prescritto nel periodo intercorrente tra la pronuncia della sentenza in grado di appello e la data odierna, si che, anche per detto reato, va pronunciata declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione, essendo il ricorso proposto nella presente sede fondato anche su motivi non qualificabili come inammissibili.
6. Sono altresì fondati il secondo motivo di ricorso, nonché il quinto motivo di ricorso aggiunto proposti dal ricorrente, da trattare congiuntamente, in considerazione della loro identità; essi vanno ovviamente riferiti soltanto alla delitto di cui al capo e) della rubrica, che è da ritenere l'unico non prescritto alla data odierna.
Con riferimento a tali doglianze, riferite all'omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, occorre tener presente che la Corte territoriale ha mandato assolto il RO dal delitto di omicidio volontario e dai connessi reati in materia di armi, avendo confermato la sentenza di primo grado soltanto con riferimento ai reati in materia di armi ed esplosivi di cui ai capi b), c) ed e) della rubrica, senza fornire alcuna motivazione in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche al ricorrente, pur avendo quest'ultimo formulato al riguardo apposito motivo di appello. Si osserva invero che, nella specie, l'omessa motivazione in ordine al diniego di dette attenuanti generiche non può giustificarsi sostenendo che il giudice d'appello abbia inteso in tal modo implicitamente confermare la motivazione addotta alla riguardo dalla sentenza di primo grado, essendo nel frattempo mutato il quadro delle imputazioni ascritte al ricorrente, la cui posizione nella fase d'appello si è notevolmente alleggerita, per essere stato egli mandato assolto dal delitto di omicidio volontario aggravato e dai connessi reati materia di armi;
pertanto, essendo mutato il quadro accusatorio complessivo rispetto alla sentenza di primo grado, la sentenza impugnata non poteva omettere di motivare in ordine al diniego al ricorrente delle attenuanti generiche.
7. Sono invece inammissibili siccome manifestamente infondati tutti i restanti motivi di ricorso, riferiti alle intercettazioni telefoniche, sulle quali i giudici di merito hanno fondato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine al delitto di cui al capo e) della rubrica.
Va innanzitutto rilevato la manifesta infondatezza della censura relativa alla asserita violazione dell'art. 268 c.p.p., alla stregua del quale l'esecuzione delle attività di captazione doveva avvenire presso i locali della Procura della Repubblica, fatte salve alcune situazioni eccezionali, che nella specie non ricorrevano;
e, secondo il ricorrente, la motivazione addotta dagli organi competenti per autorizzare la captazione delle telefonate al di fuori dei locali della Procura della Repubblica sarebbe stata inadeguata. Si osserva invero che le intercettazioni telefoniche utilizzate nel presente processo risultano essere state seguite nell'ambito di un diverso procedimento penale (n. 4966/00 RGNR, relativo ad un'operazione antidroga denominata "IGRES": cfr. pag. 1 della sentenza impugnata).
È noto al riguardo che la giurisprudenza di questa Corte è unanime nel ritenere che, ai fini della utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni telefoniche in procedimenti differenti da quelli nei quali esse sono state disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'autorità giudiziaria competente per il diverso procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime (cfr., in termini, Cass. SS.UU. 17 novembre 2004 n. 45189, rv 229244).
Da quanto sopra consegue l'assoluta ininfluenza delle censure mosse dal ricorrente in ordine alla ritualità del decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche eseguite i suoi confronti. È del pari manifestamente infondata la doglianza con la quale il ricorrente lamenta la mancata sussistenza a suo carico di indizi sufficienti per farlo ritenere penalmente responsabile del delitto di cui al capo e) della rubrica (aver detenuto, in concorso con altri soggetti, esplosivi azionabili con telecomando: L. 2 ottobre 1967, n.895, art. 2). Trattasi di doglianza che non può essere riproposta nella presente sede di legittimità, siccome attinente al merito.
Si osserva infatti che, quando vengono denunciati con ricorso per cassazione vizi di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sui quali la sentenza impugnato ha fondato la condanna del ricorrente, questa Corte, in considerazione della giurisdizione di legittimità esercitata e dei conseguenti limiti processuali che ad essa ineriscono, può solo verificare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni, che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario emerso a carico del ricorrente, sì da fondare su di essa la sentenza di colpevolezza.
Pertanto il metodo di valutazione è quello stesso previsto per la mancanza di motivazione, ovvero per la motivazione manifestamente illogica, di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (cfr., in termini, Cass. SS. UU. 22.3.2000 n. 11; Cass. 4, 8.6.07 n. 22500). La sentenza impugnata nella presente sede risulta invero aver correttamente apprezzato la consistenza degli indizi raccolti a carico del ricorrente e, con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, li ha ritenuti idonei a far ritenere che il ricorrente detenesse, in concorso con tale NO SC ed altri soggetti rimasti allo stato non identificati, esplosivi azionabili con telecomando.
Gli indizi ravvisati a carico del ricorrente e ritenuti sufficienti per ritenere la sua partecipazione al delitto sopra descritto sono consistiti nelle conversazioni telefoniche intercorse con il NO in data 25 aprile e 1 maggio 2002; con particolare riferimento a tale ultima conversazione la Corte territoriale ha rilevato come dal contesto della stessa i due avevano fatto chiaro riferimento agli esplosivi azionabili con telecomando, avendo parlato di bomboniere e di telecomandi, del tipo di quelli usati per i televisori.
La motivazione con la quale la sentenza impugnata ha ritenuto la gravità del quadro indiziario emerso a carico del ricorrente, tale da farlo ritenere penalmente responsabile del delitto anzidetto è da ritenere pertanto congrua ed adeguata;
e non sono condivisibili le argomentazioni svolte dal ricorrente per fornire una diversa chiave di lettura di quanto è emerso dalle intercettazioni telefoniche sopra descritte.
Esula infatti dai poteri di questa Corte di legittimità rileggere gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero adottare nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, essendo il relativo apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice di merito ed essendo compito di questa Corte solo verificare se gli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito abbiano adeguata valenza indiziaria;
il che è ravvisabile nella specie in esame (cfr., in termini, Cass. 6, 26.4.06 n. 22256).
8. Consegue da quanto sopra l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, con riferimento ai reati di cui ai capi b) e c) della rubrica, trattandosi di reati estinti per intervenuta prescrizione;
l'annullamento con rinvio della medesima sentenza in ordine alla reato di cui al capo e) della rubrica, limitatamente alle attenuanti generiche;
nonché la declaratoria di inammissibilità dei restanti motivi di ricorso, riferiti al citato delitto di cui al capo e) della rubrica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi b) e c), perché estinti per intervenuta prescrizione;
annulla la sentenza impugnata in ordine alla reato di cui al capo e) limitatamente alle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2010