Sentenza 22 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche, nella nozione di urgenza, come requisito di legittimità del decreto emesso dal P.M., rientrano, di norma, anche le "eccezionali ragioni di urgenza" richieste dalla legge per l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica, con la conseguenza che la motivazione sul primo requisito dà al contempo conto anche della sussistenza del secondo, e che la convalida del decreto d'intercettazione preclude ogni questione circa i requisiti per il ricorso agli impianti esterni.
Commentario • 1
- 1. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/10/2008, n. 45700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45700 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 22/10/2008
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 1759
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 35617/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI IT n. il 9.03.1976;
avverso La sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 10.02.2005;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Claudio D'Isa;
udite le richieste del Procuratore Generale, nella persona del Dott. Mario Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputata, avv. Ricciotti Bruno, in sostituzione dell'avv. Loiero, insiste per l'accoglimento del ricorso, in subordine, dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10.02.2005 la Corte d'Appello di Catanzaro, ha confermato la penale responsabilità di SI OR in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4, in Catanzaro ottobre/novembre 1997, di cui alla sentenza in data 14.07.2003 del Tribunale dello stesso capoluogo, in composizione monocratica, rideterminando la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa. Ricorre l'imputala a mezzo del suo difensore di fiducia, denunciando inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione.
Quanto al primo motivo si contesta la regolarità delle intercettazioni telefoniche, in particolare con riferimento ad evidente lacune motivazionali dei decreti autorizzativi emessi dal P.M. in ordine al regime derogatorio di utilizzo di impianti diversi da quelli installati presso il locale ufficio di Procura. Sul punto si evidenzia che:
a) i decreti di autorizzazione per le operazioni di intercettazione ambientale e telefonica emessi dal GIP in data 29/9/1197 e 10/10/1997 fanno esclusivo riferimento all'indispensabilità del mezzo invasivi) a fini investigativi mentre in riferimento all'obbligo motivazionale circa la ricorrenza dei gravi indizi di reato - a parere dei Giudicanti - questo verrebbe assolto per relationem dal contenuto delle due note della Questura del 29/9 e 7/10 dell'anno 1997;
b) i conseguenti decreti di autorizzazione di esecuzione delle intercettazioni rispettivamente del 14/10/1997 e del 30/9/1997, con i quali il P.M. ritiene applicare il regime derogatorio di cui all'art.268 c.p.p., comma 3, nel corpo della motivazione fanno esclusivo riferimento al requisito dell'indisponibilità di impianti, mentre nulla è dato evincere in ordine all'indefettibile ricorrenza delle eccezionali ragioni d'urgenza.
Il Giudice di primo grado, investito dell'eccezione di inutilizzabilità delle operazioni per omessa motivazione circa la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza ex art. 268 c.p.p., comma 3, rigetta l'istanza assumendo il verificarsi di un'integrazione per relationem della motivazione desumibile dagli atti ontologicamente presupposti con espresso riferimento ai provvedimenti di autorizzazione del GIP ed alle informative investigative della Questura citate.
La Corte Territoriale, investita della questione con specifico motivo di appello, persevera nell'errore, attestandosi sulla motivazione del giudice di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi posti a base del ricorso sono infondati e pertanto il gravame di legittimità va rigettato.
Rileva la ricorrente che il giudice di primo grado non opera un vero controllo di legittimità in quanto i decreti autorizzativi del G.I.P. non fanno alcun riferimento al requisito delle eccezionali ragioni d'urgenza, ed inoltre il Tribunale è rimasto sfornito delle informative cui fa espresso riferimento il GIP, rimaste nel fascicolo del P.M., senza neanche una consultazione, tra l'altro non solo tecnicamente possibile quale conseguenza dell'istanza difensiva stessa quanto doverosa al fine di giudicare correttamente. Il Giudice, come opina la difesa, avrebbe dovuto, quanto meno, sollecitare il P.M. alla produzione delle informative in questione per giungere eventualmente a quanto invece ipoteticamente assunto e cristallizzato nel capo afferente il rigetto dell'invocata inutilizzabilità.
Si rileva, inoltre, che dall'incarto procedimentale relativo all'iter di autorizzazione alle intercettazioni si registra esclusivamente la presenza delle richieste di intercettazione da parte del P.M., dei conseguenti decreti di autorizzazione da parte del Gip e, in ultimo, dei decreti autorizzativi emessi dal P.M. per l'utilizzo di "altri" impianti e non anche le relazioni della Questura di Catanzaro in essi richiamate.
Si argomenta che se è vero che la Giurisprudenza in subiecta materia ha previsto la possibilità di una motivazione per relationem, altresì vero è che, ai fini del vaglio circa la legittimità delle operazioni in parola, l'atto di riferimento, nella specie rappresentato dalle note della Questura di Catanzaro, deve essere quantomeno a conoscenza della parte che opera l'opportuno controllo. In conclusione la ricorrente, nel rilevare che sia la mancanza di motivazione in ordine ai presupposti di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, che comporta ai sensi dell'art. 271 c.p.p. una dichiarazione di inutilizzabilità degli esiti intercettivi, sia l'evidente illogicità della motivazione con la quale i Giudici che si sono susseguiti hanno respinto l'invocata inutilizzabilità degli esiti intercettivi, chiede che la Corte di Cassazione annulli la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Catanzaro affinché valuti la responsabilità penale della ricorrente sui residui mezzi di prova che hanno caratterizzato la vicenda processuale.
Orbene, per ciò che attiene alla motivazione del requisito della urgenza di cui all'art. 267 c.p.p., comma 2, le censure della ricorrente si rivelano sterilmente riproduttive di quelle già proposte in appello e da quei giudici puntualmente disattese. A tal proposito va anzitutto rammentato che, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'utilizzabilità dei risultati delle operazioni che siano state direttamente disposte dal pubblico ministero, è bensì subordinata al presupposto della urgenza di provvedere, ma senza che possa assumere un qualche rilievo la ragione che l'ha determinata;
cosicché devono ritenersi pienamente utilizzabili i risultati delle intercettazioni disposte in via di urgenza dal pubblico ministero, anche nella ipotesi in cui l'urgenza stessa sia dipesa dalla colpevole inerzia dello stesso pubblico ministero, nel non aver provveduto a richiedere tempestivamente la proroga di quelle autorizzate al giudice per le indagini preliminari (Cass., Sez. 1A, 12 ottobre 2000, Sansone). Per altro verso, è altrettanto vero che la convalida del decreto del pubblico ministero, con il quale in via di urgenza sono state disposte le intercettazioni, non assorbe ne' rende frustranea la valutazione della legittimità di tale attività ai fini della utilizzabilità del relativo risultato. Tuttavia - e il dato è dirimente agli effetti che qui interessano - il decreto di convalida emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito di provvedimento urgente adottato dal pubblico ministero, assorbe integralmente il provvedimento originario e sana ogni eventuale difetto di motivazione di questo. Sicché sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni disposte con decreto di urgenza dal pubblico ministero, una volta che ne sia intervenuta la convalida da parte del giudice, perché questa preclude qualunque discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza, rimessa, peraltro, alla discrezionale valutazione dell'organo procedente (Cass., Sez. 2A, 4 maggio 2001, Berlingeri). Ma, nella specie, v'è di più. Come hanno, infatti, puntualmente sottolineato i giudici a quibus, la motivazione della urgenza posta a base dei provvedimenti del pubblico ministero, si presenta - in concreto - più che adeguata, in rapporto, anche, allo specifico tenore della richiesta della polizia giudiziaria cui lo stesso pubblico ministero ha - del tutto legittimamente, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte - fatto rinvio, considerata, da un lato, la natura e la finalità degli accertamenti che solo le intercettazioni potevano assecondare, e, dall'altro, la ineludibile esigenza di immediatezza nel l'approntare i rimedi di polizia.
Alla identica sorte vanno incontro i rinnovati rilievi che la ricorrente muove in ordine alla sussistenza dei presupposti ed alla congruità della motivazione dei provvedimenti con i quali è stata autorizzato l'impiego di apparati di intercettazione diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica. Mentre è costante l'assunto secondo il quale è pienamente legittima, in parte qua, la motivazione per relationem (cfr., ex multis, Cass., Sez. un., 26 novembre 2003, Gatto), si è pure sottolineato che l'esistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" richieste dall'art. 268 c.p.p., comma 3, per l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso la procura della Repubblica, può anche essere motivata per implicito, come si verifica allorquando essa sia desumibile dal riferimento alla attività criminosa in corso (Cass., Sez. 1A, 3 febbraio 2005, p.m. in proc. Gallace). Come ripetutamente attenuato da questa Corte, almeno a partire dalla sentenza emessa dalla Sesta sezione alla c.c. del 17 novembre 2004, ric. Gancitano, qualora, ricorrendo un caso di "urgenza", le operazioni di intercettazione devono essere avviate immediatamente, abilitandosi il pubblico ministero a disporle senza che si possa attendere il provvedimento autorizzativo del giudice, sussistono evidentemente anche le "eccezionali ragioni di urgenza" considerate come presupposto legittimante l'utilizzo di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, posto che sia riscontrata la insufficienza o inidoneità di quelli installati nella Procura della Repubblica (v. in questo senso, tra le ultime, Cass. sez. 6A, c.c. 11 aprile 2005, Borrenti). Va dunque - e conclusivamente - richiamato l'orientamento secondo il quale i "casi di urgenza" che abilitano il pubblico ministero, a norma dell'art. 267 c.p.p., comma 2, ad emettere il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, comprendono, di norma, le "eccezionali ragioni di urgenza" che legittimano, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, qualora quelli installati nella procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei. Ne consegue che la motivazione circa la sussistenza della urgenza di cui all'art. 267 c.p.p., comma 2, assorbe quella circa il ricorrere delle "eccezionali ragioni di urgenza" ex art. 268 c.p.p., comma 3, ove le ragioni addotte ai fini della esigenza di attivare immediatamente le operazioni di intercettazione appaiano incompatibili sia con la normale procedura che prevede la sequenza richiesta - autorizzazione - esecuzione, stabilita, in via ordinaria, dall'art. 267 c.p.p., comma 1, sia con l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneità degli impianti installati presso la procura della Repubblica. Ne consegue, dunque, che, se il decreto di urgenza del pubblico ministero è convalidato dal giudice, non può più farsi questione della sussistenza dei requisiti di urgenza ai fini sia dell'art. 267 c.p.p., comma 2, sia dell'art. 268 c.p.p., comma 3, (Cass., Sez. 6A, 19 maggio 2005, Roveto). Palesemente inconsistente si rivela, poi, la censura secondo cui il giudice del merito non ha avuto modo di controllare "le note della Questura" cui hanno fatto riferimento prima il P.M. e successivamente il GIP in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di reato, ne' lo ha potuto fare la Difesa, in quanto le dette note sarebbero rimaste nel fascicolo del P.M.. Dimentica, invero, la difesa che, all'esito dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., era suo onere prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. e, se del caso, qualora avesse ritenuto le note della Questura del tutto generiche ed inidonee a supportare la motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, rappresentare la circostanza, ai fini della inutilizzabilità delle stesse, al GIP nel corso dell'udienza preliminare e, successivamente, agli altri giudici del merito. Non si può certo pretendere che il giudice di primo grado, a fronte di una eccezione del genere, andasse a ricercare i richiamati atti, relativamente ad un endoprocedimento in ordine al quale il controllo di legittimità già era stato svolto dal GIP, laddove questi aveva fatto preciso richiamo, nell'adempiere al suo obbligo motivazionale circa la ricorrenza dei gravi indizi, alle citate note della Questura di Catanzaro.
Da ultimo quanto alla richiesta formulata dal difensore dell'imputata in sede di discussione, tenuto conto della data di commissione del reato (ottobre-novembre 1997) non e ancora decorso il termine di quindici anni di prescrizione previsto dal combinato disposto dell'art. 157 c.p., n. 3 e art. 160 c.p., u.p. nella previsione precedente all'entrata in vigore della novella del dicembre 2005, modificativa dei termini prescrizionali.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2008