Sentenza 6 ottobre 2003
Massime • 5
In tema di intercettazioni ambientali regolarmente autorizzate dal G.I.P., tutto ciò che attiene alle modalità esecutive dell'operazione di captazione è rimesso all'esclusivo controllo del pubblico ministero. Pertanto è legittima l'eventuale sostituzione dell'apparato cellulare installato nel luogo (nella specie un'autovettura) il quale sia mal funzionante, con un altro apparato, anche se fornito da un soggetto privato, con conseguente piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate.
In relazione al requisito della buona condotta previsto dalla legge per la valida investitura di taluno nelle funzioni di giudice popolare, l'esistenza di una sentenza di condanna, passata in giudicato costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, a far ritenere la mancanza di detto requisito, dovendosi poi ulteriormente valutare la medesima sentenza nei suoi specifici contenuti, considerando il reato per il quale essa è stata pronunciata ed ogni altro aspetto concernente quel reato e tale da investire la condotta complessiva della persona. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la perdita del possesso del requisito in questione da parte di un soggetto condannato per molestie a mezzo del telefono, in relazione a fatti avvenuti molti anni prima, sia per la pregressa incensuratezza, sia per la successiva resipiscenza desunta dall'effettuato risarcimento del danno alla persona offesa, sia per l'irreprensibilità della condotta successivamente tenuta, che era stata in grado di restituire al soggetto la pubblica stima e reputazione, tanto da consentirgli di essere eletto come sindaco)
In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, per il riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento in fatto della disponibilità di un armamento, quale desumibile ad esempio dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale e dal contenuto delle intercettazioni.
Il reato elettorale previsto dall'art. 87, comma secondo d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, che prevede un aumento di pena sino alla metà, è un reato complesso, diverso e assai più grave dalla fattispecie semplice, in quanto il procurare voti per sè o per altri è una condotta diretta ad agevolare l'associazione di stampo mafioso; pertanto il termine abbreviato di prescrizione previsto dall'art. 110 della predetta legge 570/1960, avendo carattere eccezionale, non può essere applicato in via estensiva a tale reato, per il quale è edittalmente prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, per effetto della circostanza aggravante.
In relazione alla composizione della corte di assise, l'art. 26 della legge 10 aprile 1951 n. 287 stabilisce la regola dell'automatica sostituzione dei giudici popolari effettivi che siano assenti od impediti, con quelli supplenti; pertanto l'ordinanza di sostituzione, risolvendosi in una mera "presa d'atto", non abbisogna ne' di motivazione, ne' della preventiva delibazione in camera di consiglio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2003, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
[ 9 57/0 4M ear REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente Udienza pubblica Dott. Franco Marrone
Consigliere 30/9/03-6/10/03 1. Dott. Pierfrancesco Marini del
2. " Alfonso Amato Consigliere SENTENZA
Consigliere N. 1090 3. 11 Gennaro Marasca
Consigliere R.G.N..15800/03 4. " IO Fumo
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI NI n. il 13.2.1967
2) RE OC SE n. il 8.6.1953
3) AL NT n. il 29.8
.1956
4) AL CE n. il 5.4.1958
5) AL SE n. il 19.10.1938
6) AL SE n. il 16.3.1969
7) AL OL n. il 21.4.1932
8) RD NT n. il 4.5.1943
9) RD AT n. il 24.3.1974
10) RD RE n. il 19.11.1978
11) RD MO il 27.12.1975 n.
13) RD SA SE n. il 12.12.1977
14) RD SA n. il 25.1973
15) RD NZ n. il 18.10.1957
16) CR PI n. il 19.12.1972
17) DI NI n. il 6.4.1966
18) EL NA n. il 6.6.1958
19) EL IO Π. il 8.4.1967 n. il 3.8.192420) MU SE
21) TT NT n. il 31.12.1977
22) RU MO n. il 14.8.1975
22) TA UR n. il 21.1.1963
24) CC SE n. il 6.7.1961
25) CC AN n. il 15.1.1975
e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di AppeLO di Reggio Calabria nei confronti di:
1) RE SA n. il 28.10.1942
2) DI SA n. il 8.8.1971
visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott.
CE Mauro IacovieLO che ha concluso
2 chiedendo dichiararsi:
l'inammissibilità dei ricorsi proposti da NI
NI, AL NT, AL SE (cl. '69),
AL OL, EL IO, DI NI,
MU SE, TA UR, CC SE e CC
AN;
quanto a AL SE (cl. '38), l'inammissibilità del ricorso in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. e l'annullamento della sentenza con rinvio in ordine al delitto di tentato omicidio;
quanto a RD NT, l'inammissibilità del ricorso in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.,
l'annullamento senza rinvio per prescrizione per la contravvenzione, l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste per il reato elettorale e rigetto nel resto;
1 quanto a CR PI, l'annullamento con rinvio in ordine al delitto di tentato omicidio e l'inammissibilità del ricorso nel resto;
il rigetto dei ricorsi proposti da Careri OC
SE, Cataldo Francesco, Cordi AT, RD
RE, RD NZ, Guastella NA, RU
MO;
quanto a RD NI, il rigetto del ricorso in ordine al delitto di cui all'art.416 bis cod.pen. e l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste in ordine al reato elettorale;
quanto a RD MO l'annullamento senza rinvio per essere il fatto già giudicato;
quanto a RD SA SE, l'annullament o con rinvio per il tentato omicidio, l'inammissibilità per
- 1 - 4 reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. e rigetto nel
resto;
quanto a RD AL, l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste;
quanto a TT NT, l'annullamento senza rinvio per prescrizione per la contravvenzione e rigetto nel resto;
dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Procuratore
Generale nei confronti di RE OR e rigettarsi il ricorso nei confronti di DI SA;
uditi i difensori degli imputati ricorrenti:
Avv. to Alfredo Gaito, del foro di Roma, per RD NT, che ha chiesto accogliersi il ricorso o, in subordine, rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale (in ordine alla legittimità costituzionale artt.266 comma 2 cod.proc.pen. e 13 DL 152/91 conv. in
L.203/91, in rel. Art.14 Cost.); Avv.to Carlo Guglielmo
ZO, del foro di Roma, per RD NT, RD
AT, RD RE, RD MO, RD NI, RD
SA e RU Cosimo; Avv. to SE Nucera, del
foro di Reggio Calabria, per NI NI, Dieni
NI, DI SA e RD Salvatore SE;
Avv. to SE Gianzi, del foro di Roma, per Cataldo
SE (cl. '38); Avv.to Nino Maio, del foro di Roma,
per RE Rocco SE, Cataldo Antonio, Cataldo
CE, AL Avv.toOL e Panetta NT;
RO Furfaro, del foro di Gioiosa Jonica, per AL
CE e Staltari Aurelio nonché, quale sostituto dell'Avv.to Adriana Bartolo, per Cataldo SE
(cl.'69), CC SE e CC AN;
Avv.to NT R
Speziale, del foro di Siderno, per RD MO e RD
-2- Domenico, Avv.to Giancarlo Pittelli del foro di
Catanzaro per RD NT, Avv. to NT Alvaro per
DI NI, Avv. to Giovanni Aricò del foro di Roma
per CR PI, Avv.to Mario ZZ del foro di Marina di Gioiosa Jonica, per RD AT, RD
SA e MU SE, che hanno tutti chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
Avv.to NT Managò del foro di Reggio Calabria per
RE OC SE e RE SA, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi ed il rigetto del ricorso del Procuratore Generale;
Avv. to Giovanni Taddei del foro di Locri, per RD
RE, RD NZ, CR PI, DI AL,
EL NA e EL IO, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi ed il rigetto del ricorso del Procuratore Generale;
Avv.to Elio Siggia del foro di Roma, per RD
SA SE e RD SA ed Avv.to Emidio
Tommasini del foro di Reggio Calabria, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
La Corte osserva:
1. Premessa in fatto.
Già all'indomani della c.d. strage del mercato in Locri
episodio del giugno 1967 in cui, tra gli altri, aveva trovato la morte tale RD NI e, quindi,
rafforzata dopo la registrazione di un grave episodio accaduto nel luglio 1996 quando l'intera città era stata scossa da moti insurrezionali organizzati in reazione alla morte di un giovane, ritenuto vicino alla
-3- famiglia RD, investito da una autovettura di scorta ad un magistrato della direzione distrettuale della procura reggina venivano avviate indagini intese al monitoraggio delle attività illecite realizzate sul territorio;
l'attenta osservazione dei soggetti di maggiore interesse delle reciproche loro e frequentazioni, arricchita dell'apporto fornito da dichiarazioni di collaboratori di giustizia e da una notevole messe di intercettazioni prevalentemente ambientali, condusse al rinvio a giudizio, innanzi la
Corte di Assise della stessa città, di numerosi soggetti, cui vennero addebitati, singolarmente ovvero concorsualmente, fatti partecipativi ad associazione di tipo mafioso, omicidi consumati e tentati, plurime violazioni delle leggi in tema di armi ed altro. Le complesse investigazioni, infatti, portarono gli inquirenti a ritenere che nella locride avessero operato, in un vasto arco temporale, due contrapposte consorterie mafiose, dette indrine, riconducibili rispettivamente alle famiglie RD e AL;
queste derivanti unica matrice dalla più estesa comunità
criminale che aveva da tempo acquisito il controLO del territorio, ed esse stesse inserite nella struttura
"della c.d. 'ndrangheta attiva" facente capo a tale
MB NZ avevano maturato ragioni di
-
reciproca e profonda avversione dopo il citato episodio della c.d. strage dei mercato.
Ne era derivata una feroce lotta fra i clan, tesa ad ottenere, attraverso condotte e modalità tipicamente mafiose, il predominio territoriale mediante il controLO delle attività economiche con la sistematica
-4- pratica della estorsione in danno dei più facoltosi esponenti della classe imprenditoriale ma, anche, di artigiani e di piccoli commercianti;
in tale contesto erano maturati i numerosi omicidi, gli attentati a mezzo di esplosivi ed i reiterati atti intimidatorii nei degli appartenenti alle confronti forze dell'ordine, né erano mancati, nel diffuso quadro di prevaricazione così instaurato, episodi interpretabili come forme di condizionamento della libertà di espressione politica dei cittadini locresi in occasione delle elezioni amministrative (del novembre 1996).
2. La sentenza di primo grado.
Con sentenza 19.06.2000, la Corte di Assise di Locri
che principalmente valorizzò anzitutto le numerose intercettazioni ambientali e le dichiarazioni dei collaboratori ER, FR, TI e UR (tutti ritenuti pienamente attendibili e "riscontrati" nelle distinte ma convergenti narrazioni)
- per la parte che qui interessa riconobbe gli imputati (oggi ricorrenti) colpevoli dei reati come appresso sintetizzati (quelli associativi aggravati ex commi 1, 2, 3, 4 @ 5
dell'art.416 bis cod.pen. ed ogni altro ai sensi dell'art.7 Legge 12.
7.1991 n.203), comminando, ritenute le contestate recidive (esclusion fatta per
RD NI classe '69, ER NZ, TT
NT, MU SE, RE OC SE) nonché operate le unificazioni possibili per la continuazione fra i reati, le pene qui di seguito per ciascuno indicate:
-5- I' NT, per i capi A (partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominato 'ndrangheta facente parte alla 'ndrina RD), I (concorso, quale mandante, nell'omicidio di CC AN, fatto del
13.2.1985), Ia e Ib (delitti in tema di armi utilizzate per detto omicidio), P (concorso, quale mandante, nell'omicidio di MM NT, fatto del 17.9.1996),
Pa e Pb (delitti in tema di armi utilizzate per detto omicidio), Al (concorso, quale mandante, dell'omicidio di OT IO, fatto del 4.9.1997), B1, C1, D1
(reati in tema di armi e munizioni utilizzate per tale omicidio), N1 (concorso, quale mandante, nell'omicidio di RO SE, fatto del 13.10.1997), Ni-a, Ni-b
(reati in tema di armi utilizzate per tale omicidio), 01 (concorso, quale mandante, nell'omicidio di CC
SA, fatto del 16.10.1997), Ol-a, 01-b, 01-C
(reati in tema di armi e munizioni utilizzate per tale omicidio), D (concorso, quale mandante, nel tentativo di omicidio di AL SE e DI SA, fatto del 4.7.1993), D-a e D-b (detenzione e porto in luogo pubblico dell'ordigno esplosivo usato nell'occorso), L
(concorso nel tentativo di omicidio di OT
IO e NG EN, fatto dell'8.3.1996), M,
N, O (reati in tema di armi e munizioni utilizzate nell'occorso), 13-a (violazione dell'art.87 DPR
16.5.1960 n.570), venne complessivamente condannato all'ergastolo con isolamento diurno per la durata di tre anni;
- I' SA SE (classe '77), per i capi
A, A1, B1, C1, D1 (concorso nell'omicidio premeditato di OT IO e reati satelliti in tema di
-6- armi), Q, R, S. T (concorso nel tentato omicidio di
AL SE e TT NT) e reati in tema di utilizzate nell'occorso), vennearmi e munizioni complessivamente condannato all'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno;
- I' MO, per i capi A, A1, B1, C1, D1 ed L3-a, venne complessivamente condannato all'ergastolo con isolamento diurno per un anno;
- CO PI, per i capi A, Q, R, S, T, venne complessivamente condannato ad anni 30 di reclusione;
- I' NI (classe '69), per i capi A ed L3-a, venne complessivamente condannato ad anni 18 e mesi 8
di reclusione;
I' AT e I' RE, per i capi A, S2, U2
(illegale detenzione di armi comuni da sparo, fra le quali fucili con canne mozzate ed aventi matricola abrasa), ZZ (ricettazione delle armi), A3 (illegale detenzioni delle munizioni), B3 (violazione dell'art.3
Legge 110/75) vennero complessivamente condannati ad anni 23 di reclusione ciascuno;
- I' SA (classe '93), per i capi A, S2, Z2,
A3, B3, venne complessivamente condannato ad anni 26 e mesi 6 di reclusione e£.
7.000.000 di multa:
EL NA e EL IO vennero complessivamente condannati rispettivamente ad anni 15
e ad anni 9 di reclusione per il capo A) e ad anni 2 di reclusione e £.
1.200.000 di multa ciascuno per il capo
H1 (illegale detenzione di una pistola);
- I' NZ, NI NI e AM NI,
per il capo A) vennero condannati i primi due ad anni
-7- 13 di reclusione ciascuno, ed il terzo ad anni 11 di reclusione;
IA MO, per il capo A) venne condannato ad anni 11 e mesi 6 di reclusione;
- TA SE classe '38 e TA NT, per capi B (partecipazione all'associazione di tipo mafioso facente capo alla 'ndrina AL), L1 (concorso, quali mandanti, dell'omicidio di RD MO, fatto del
13.10.1997), Ll-a, Ll-b, L1-c (reati in tema di
detenzione di armi e munizioni usate per tale omicidio)
Ml (concorso, quali mandanti, del tentato omicidio di
RD SA, fatto sempre del 13.10.1997), M1- a,
M1-b, M1-c (reati tutti in tema di detenzione e porto delle armi usate in detto tentativo) vennero condannati ciascuno complessivamente all'ergastolo con isolamento diurno per anni due;
TA SE classe '69, CO SE, TA
OL e AL UR, per il capo B vennero condannati ciascuno ad anni 15 di reclusione;
- CO AN, per i capi B, D2 (detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola e del relativo munizionamento) ed E2 (ricettazione della pistola e del munizionamento) venne complessivamente condannato ad anni 21 di reclusione;
- TA CE, per il capo B) venne condannato ad anni 13 di reclusione;
TA NT, per i capi B, S1 (porto illegale di una pistola), T1 (danneggiamento dell'abitazione di un appartenente alle forze dell'ordine), Ul, V1, Z1, A2
(reati tutti inerenti alla detenzione ed al porto di arma clandestina, B2 (ricettazione di detta arma) @ C2
-8- (illecita detenzione del relativo munizionamento) venne condannato complessivamente ad anni 15 di reclusione e
£.
1.800.000 di multa;
- LE SE e RI OC SE, per il capo C
(partecipazione all'associazione di tipo mafioso
denominata 'ndrangheta attiva facente parte della
struttura direttiva ed organizzativa delle distinte
'ndrine), vennero condannati ad anni 12 di reclusione ciascuno;
RI SA, per il capo 13 (concorso esterno nell'associazione mafiosa facente capo ai RD) venne condannato ad anni 8 di reclusione;
DIENI Salvatore, per il capo per il capo A venne condannato ad anni 11 e mesi 6 di reclusione: con applicazione delle pene accessorie di legge commisurate all'entità delle pene.
RD NT venne altresì condannato al risarcimento del danno, liquidato in misura simbolica, in favore della costituita parte civile.
3. La sentenza impugnata.
Sul gravame degli imputati, la Corte di Assise di
AppeLO di Reggio Calabria, con sentenza in clata 6.11.2002 epigrafe, riformò in parte la pronuncia di primo grado, statuendo in senso totalmente assolutorio quanto al
RE SA ed al DI SA, e parzialmente assolutorio per alcuni addebiti quanto ad altri imputati;
escluse poi talune delle contestate aggravanti (fra le quali quella della "associazione armata" riferita alla cosca AL) nonché la recidiva per NI, RD AT, RD RE, RD
-9- MO, RD SA cl. 173, CR, EL
NA e TA, e, da ultimo, applicò la diminuente del rito abbreviato, in conseguenza della ritenuta definibilità del procedimento aLO stato degli atti, in favore degli imputati che ne avevano fatto richiesta già all'udienza preliminare (escludendo,
quindi, i soli AL SE cl. '69, NI,
EL IO, MU). In ragione della assoluta gravità dei delitti, le attenuanti generiche vennero negate а tutti gli imputati e, cioè, non soltanto a quelli gravati di precedenti penali, ma anche a quelli formalmente incensurati, considerando che nella specie a tale condizione doveva ritenersi non estraneo il risalente clima omertoso che aveva impedito le denunce dei fatti di prevaricazione e di violenza commessi suLO intero territorio;
per taluni degli incensurati, poi, era anche desumibile, dalle modalità delle tenute condotte, una particolare proclività al delitto, tale da denunziare personalità totalmente negative, ovvero erano ritenute "ostative" successive condanne, divenute definitive, per delitti sintomatici di mafiosità nonché produttivi di grave allarme sociale e turbamento del sistema istituzionale
Confermato il trattamento sanzionatorio nei confronti del MU, il giudice di secondo grado rideterminò le pene, comminando:
- a CORDI' NT l'ergastolo per il delitto associativo e per i reati ai capi L, M, N, O, A1, B1,
C1, D1, I, Ia, Ib, L3a;
р
.10. - a I' AT e I' RE, per il solo delitto associativo, anni 5 di recl. ciascuno;
- a RD SA (classe '73) per il solo reato c.d. elettorale anni 2 e mesi 4 di recl.;
- а CORDI' MO per il delitto associativo anni cinque di recl. e per il reato c.d. elettorale anni 2 e mesi 4 di recl. ed € 1032,91 di multa;
2 CORDI' NI (classe 1969) per il delitto associativo anni 5 e mesi 8 di recl. e per il reato
c.d. elettorale anni 2 mesi 5 e gg.10 di recl. ed € '
1050,00 di multa;
a I' SA SE (classe '77) la pena dell'ergastolo;
- a I' NZ anni 9 e mesi 6 di recl.; a TA NT per il solo delitto associativo anni 8 di recl.;
1 a TA SE (classe 1938) per tutti i reati contestatigli complessivamente ergastolo con isolamento diurno per un anno;
- a TA SE (classe '1969) per il delitto
associativo anni 5 di recl.;
a AM NI anni 9 di recl., a RI OC
SE anni 6 di recl., a TA CE anni 5 recl., a TA OL anni 5 di recl., in di relazione al delitto associativo contestato a ciascuno;
a I' NZ anni 9 e mesi 6 di recl.;-
- a CO PI, anni 5 di reclusione per il delitto associativo ed anni 14 e mesi 8 di reclusione per ogni altro reato;
a NI NI anni 6 e mesi 4 di recl.;
-11- a EL IO per il solo reato al capo Hl
anni 1, mesi 4 di recl. ed € 464.000 di multa;
a EL NA, anni 5 di recl. per il delitto l'altro e mesi 8 di recl. ed € 284 per associativo reato;
a IA MO anni 6 e mesi 4 di recl.;
rec. per il a TA NT anni 3 e mesi 8 di delitto associativo ed anni 3 e mesi 4 di recl. ed €
629 di multa complessivamente per ogni altro reato;
a AL UR anni 3 e mesi 8 di recl.;
a CO SE anni 5 di recl.;
- a CO AN anni 5 di recl. per il delitto associativo e complessivi anni 2 di recl. ed € 500 di multa per i rimanenti reati.
Per l'effetto, le pene accessorie vennero rimodellate ed adeguate a quelle principali.
Il giudice di appeLO, in particolare e per ciò che qui interessa, rigettò le numerose eccezioni dei difensori unl'incapacità di giudice a denunciare: a) intese popolare per perdita del requisito della buona condotta morale (conseguenza di pregressa sentenza di condanna divenuta irrevocabile); b) la violazione della segretezza della camera di consiglio in occasione sia delle ordinanze rese in primo grado sia della stessa decisione finale (essendosi assunta la partecipazione dei giudici popolari supplenti); c) l'illegittimità dei provvedimenti di sostituzione e/o surroga dei giudici
(asseritamente non emessi in camera di popolari la violazione del principio did) consiglio); correlazione fra accusa e sentenza;
e)
l'inutilizzabilità, sotto plurimi profili, delle
-12- intercettazioni delle conversazioni;
f) la lesione delle garanzie difensive in ordine al rigetto della richiesta di estrarre copia delle registrazioni delle conversazioni intercettate;
g) l'inutilizzabilità delle relazioni di servizio;
h) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori avvalsisi della facoltà
di non rispondere.
Respinse, poi, il giudice di appeLO, le richieste di istituzione di perizie foniche sulle intercettazioni ambientali e di sopralluogo finalizzato ad identificare il luogo di occultamento delle armi al capo F2) e,
viceversa, accolta la richiesta di inutilizzabilità
delle dichiarazioni rese dai funzionari e dagli appartenenti all'Arma dei Carabinieri già esaminati
-
in primo grado come testimoni seppure indagati in procedimento connesso (in quanto denunciati dall'On.le
Filocamo per falso materiale ed ideologico e calunnia proprio in relazione all'attività di intercettazione da essi curata) ne disposero l'esame, ritenuta l'assoluta necessità, nella restituita comune condizione di cui all'art.210 codice di rito.
I giudizi di colpevolezza, infine, fondarono sull'autonomo apprezzamento della sicura valenza accusatoria delle intercettate conversazioni ambientali descritte diffusamente in sentenza quali attestative delle intraneità nelle associazioni mafiose così come delle paternità dei singoli episodi criminosi, nonché sulle dichiarazioni e le chiamate in reità dei collaboratori, a disegnare idonee compiutamente il contesto mafioso delle 'ndrine oltre che le modalità di affiliazione e la struttura delle рг
-13- medesime e, infine, sulle dichiarazioni degli appartenenti alle forze dell'ordine circa gli esiti delle investigazioni.
4. I ricorsi.
Avverso la sentenza, ed ordinanze reiettive di istanze ed eccezioni formulate in dibattimento, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati condannati nonché,
e limitatamente alle statuizioni assolutorie di RE
SA e DI SA, il Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte territoriale.
Motivi aggiunti hanno successivamente presentato, tramite i rispettivi difensori, RD SA, RD
AT, RD NT, RD MO, RD NI,,
RD SA cl. '73, RD RE, RU MO
nonché, personalmente, EL NA;
e, infine,
hanno depositato memorie, ciascuno a mezzo del proprio difensore, RD SA SE cl. 77, AL
SE cl.'69, CC AN e CC SE.
In ragione della natura e della pregiudizialità degli argomenti esposti nelle impugnazioni, si procederà alla trattazione dei motivi dando precedenza a quelli formulati dagli imputati e relativi a questioni processuali ovvero di generale interesse.
5. Motivi inerenti a questioni processuali ovvero di
comune interesse.
-Un primo motivo formulato nei ricorsi degli Avv.ti
Aricò, Nucera, ZO, Siggia e Pittelli (esposto in ovveromotivi aggiunti) denuncia violazione di legge
-
i R P
-14- vizio motivazionale quanto all'ordinanza reiettiva della eccezione di incapacità di uno dei giudici popolari, tale Candia CE, siccome privo del requisito ex art. 9 lett.b) Legge 10.4.1051 n.287 per effetto di sentenza di condanna a pena detentiva per il reato di molestie (sentenza del Pretore di Caulonia
in data 27.9.93, divenuta definitiva il 17.10.1994).
TA motivo
-- per vero in prevalente misura ripetitivo dei rilievi già tutti trattati dalla Corte territoriale non ha fondamento.-
Vero è, infatti, che la mancanza di uno dei requisiti previsti tassativamente dalla Legge 287/51 induce
l'incapacità del giudice e rende nulli ed insanabili gli atti dal medesimo compiuti, con effetto estensivo a tutto il processo cui egli ha partecipato (Cass.Sez.I,
28.5.1984 n.7971, LoLO) e, tuttavia, nella specie l'ordinanza ha ravvisato la sussistenza del requisito alla data di investitura della funzione di giudice popolare nonostante il precedente penale afferenţe a fatti qualificati come molestie (a mezzo del telefono), in parte amnistiati, in primo grado, ovvero, con sentenza 12.7.1994, dal giudice di appeLO dichiarati estinti per prescrizione, dopo la condanna del primo grado in data 27.9.1993 all'uopo apprezzando la 1
effettiva "consistenza" del fatto giudicato e la risalenza temporale del medesimo (novembre 1989), in pregressa incensuratezza (ragione di uno alla delle attenuanti generiche), nonché la concessione successiva resipiscenza (desunta dal successivo risarcimento del danno alla persona offesa) e, infine,
la irreprensibilità della condotta post factum, tale da
15- restituire al CA pubblica stima e reputazione al punto di valergli il più ampio consenso in occasione di elezioni amministrative (era stato eletto, infatti,
Sindaco nel Comune di Stignano).
TA articolata motivazione è evidente applicazione di un principio già espresso dal giudice di legittimità, secondo cui il difetto del requisito in esame non può trarsi automaticamente dall'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato, "questa costituendo condizione necessaria ma non sufficiente a far ritenere la mancanza del requisito della buona condotta morale, dovendosi poi ulteriormente valutare la medesima sentenza nei suoi specifici contenuti, considerando il reato per il quale essa é stata pronunciata ed ogni altro aspetto concernente quel reato e tale da investire la condotta complessiva della persona"
(Cass.Sez.I, 19.3.1992 n.8042, Ambrogio ed altri);
tale "ulteriore valutazione" non è stata, appunto,
trascurata dal giudice di merito e, quale frutto di non iLOgico percorso argomentativo, non si presta a censure che, nel presente giudizio di legittimità, veicolano inammissibilmente la pretesa di un nuovo apprezzamento della gravità del precedente penale.
Vero è, peraltro, ed ancor prima, del resto, che il possesso del requisito della buona condotta morale, richiesto ex art.9 lett.b) Legge 10.4.1951 n.287 per comporre il collegio dei giudici popolari delle Corti di assise, viene specificamente vagliato in apposito procedimento di natura amministrativa, compiutamente disciplinato e ricompreso neLO schema disegnato dagli artt. 13-14-15-16-17-18-19 e 20 Legge 10.4.1951 n.287,
-16- in attuazione di un sistema che assicura la regolare costituzione dell'ufficio del giudice prevedendo competenze, controlli, rimedi e ricorsi anche per via giurisdizionale per l'ipotesi di indebita inclusione del giudice negli elenchi popolari perché privo di uno dei requisiti soggettivi previsti ex lege.
Le questioni inerenti la capacità del giudice popolare,
trovano specifica trattazione nella sede apertanto,
ciò espressamente deputata sicché, tali questioni, una volta superato positivamente il vaglio e costituito ( l'ufficio del giudice con l'atto terminativo del procedimento rappresentato dalla definitiva inclusione nell'albo, siffatte questioni non sono più deducibili, nel procedimento innanzi il giudice ordinario;
nei giudizi di assise, infatti, la condizione del giudice popolare è a tal punto ed in ragione del carattere assolutamente unitario del collegio quale desumibile dal principio dettato dall'art.5 della Legge 287 del 1951 esattamente parificata a quella del giudice | togato sicché, nei confronti del primo, trovano unica applicazione le norme in tema di incompatibilità,
astensione e ricusazione previste, nei confronti del secondo, al capo VII del libro primo cod.proc.pen.
(artt.34 e ss.) e, nella specie, non azionate da alcuna delle parti.
E non ha pregio, pertanto, ai fini dell'invocato annullamento della sentenza, il rilievo (segnatamente in ricorso Avv.to Aricò) che nella formazione dell'elenco dei cittadini residenti in possesso dei requisiti il CA, nella veste di Sindaco componente per legge la commissione, avrebbe valutato se medesimo
19 "inserendosi” nell'elenco, sì da creare una condizione di incompatibilità ovvero di conflitto di interessi,
anche a non voler considerare che posto che il requisito della buona condotta morale è stato comunque positivamente apprezzato dal superiore organo di controLO e che non risulta minimamente dimostrato il fatto "storico" dell'auto-inserimento nel contesto di un procedimento che prevede una commissione comunale fra l'altro, dal sindaco о da un Suo composta, ancor prima, (seppure l'iscrizione rappresentante e, integrativa) di ufficio la denunciata ipotesi non è
-
riconducibile in alcun modo alle cause di incapacità
tassativamente previste nel codice di rito.
ancora, il rilievo (contenuto ha pregio, Neppure segnatamente nei motivi aggiunti Avv.to Pittelli) di un
"difetto di serenità" ovvero di imparzialità del giudizio espresso dal CA in soggezione psicologica nei confronti del Pubblico Ministero che fu già suo giudice nel procedimento di primo grado;
tale rilievo, invero, prospetta, in termini peraltro assolutamente assolutamente una situazioneprobabilistici, irriconducibile ad una qualsiasi causa di nullità della resa pronuncia resa (e neanche a quella ex lettera h dell'art.36 cod.proc.pen., comunque non fondante motivo di ricusazione).
Né, alla luce del suesposto principio di diritto, ha fondamento il richiamo (in ricorso dell'Avv.to Aricò)
alla condanna penale come causa della "perdita" del requisito soggettivo del CA, ormai irrecuperabile mediante il rimedio della riabilitazione perché nella specie impraticabile per insufficienza temporalela
18- dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
e ciò non senza considerare l'improprietà dell'argomento (che oltretutto non considera come non vi sia stata definitiva pronuncia condemnatoria), giacché la funzione della riabilitazione è quella di estinguere, oltre le pene accessorie, "ogni altro effetto penale della condanna", concetto unicamente applicabile, come è noto, alle conseguenze giuridiche di carattere afflittivo-sanzionatorio diverse dalle suddette e che, derivanti direttamente dalla pene irrevocabile pronuncia di incidono condanna,
direttamente sul rapporto di diritto altrettanto penale.
Un secondo motivo aggredisce l'ordinanza 24.4.2002 nella parte reiettiva della eccezione di violazione del principio di segretezza nella decisione di primo grado.
Anche tale argomentata sull'assunto di censura
-
partecipazione dei giudici popolari illegittima supplenti alle deliberazioni e di altrettanto illegittima loro presenza in camera di consiglio alla chiusura del dibattimento (in ricorso Avv.ti ZO,
legittimamente disattesaAricò) deve dirsi dall'impugnata ordinanza.
Entrambi i profili di illegittimità, infatti, risultano disconosciuti dal giudice di merito sulla premessa in fatto che i giudici popolari supplenti furono unicamente presenti in camera di consiglio nelle fasi precedenti la chiusura del dibattimento, senza tuttavia partecipare alle deliberazioni interlocutorie e neppure presenziando alla delibazione finale.
-19 - Così decidendo, è stata resa puntuale applicazione del principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, che, nel giudizio di corte d'assise,
l'eventuale presenza in camera di consiglio dei giudici supplenti nelle fasi precedenti la chiusura del
dibattimento bene si giustifica per la necessità che essi, in ragione della decisione interlocutoria da adottare, si rendano permanentemente disponibili a sostituire, all'occorrenza, il giudice popolare effettivo assente o impedito, con piena e partecipata consapevolezza dell'oggetto del gludizio;
deve escludersi, pertanto, in tale ipotesi, la nullità della decisione per violazione della segretezza della deliberazione, solo la chiusura del segnando dibattimento l'invalicabile limite al di là del quale è
inibita la presenza partecipata alla camera di consiglio dei giudici aggiunti (Cass.Sez.I, 13.12.2002
n.8737, PG appeLO Roma in proc. Bogdan e altri;
Cass.Sez.I, 13.7.1999 n.4974, Ricci;
Cass.Sez.VI,
4.2.1998 n.2892, Ripa M.). sul punto, derivano effettiva I ricorrenti, partecipatio dei giudici supplenti alle delibazioni interlocutorie e, addirittura, a quella conclusiva del giudizio, da elementi la collettiva entrata ed uscita dalla camera di consiglio, l'uso di moduli comprensivi dei nomi dei giudici supplenti la cui
-
sintomaticità છે stata incensurabilmente esclusa dall'ordinanza in quanto affatto attestative di un effettivo corale concorso nel momento espressivo della volontà decisionale;
e, quanto alla delibazione finale, argomento tranciante il dato di effettiva
-- 20- pato di effettiva composizione collegiale nei soli giudici togati e giudici popolari titolari all'atto di lettura del dispositivo (che rende palese erga omnes il frutto della decisione come rispondente alla volontà
collegiale), senza che possa fondatamente opporsi che non risulta il momento dell'abbandono della camera di consiglio da parte dei supplenti, circostanza, questa, la cui formalizzazione non è prevista da alcuna norma e che, pertanto, il ricorrente affida ad una mera supposizione. generaleUlteriore motivo di interesse (in ricorso
Avv.to ZO) censura il provvedimento nella parte reiettiva della eccezione di nullità delle ordinanze del primo giudice in punto di esclusione e/o di surroga dei giudici laici, ovvero di quelle emesse in date
18.11.1998, 22.12.1999, 26.1.2000, 15.3.2000 "assunte senza ritirarsi"; si assume, infatti, che tutte tali deliberazioni sarebbero state emesse in violazione del principio di segretezza e/o perché riferibili al solo
Presidente del collegio.
Anche tale motivo va disatteso. Ed infatti, seppur sia vero che il giudice di
legittimità ha ravvisato ipotesi di nullità assoluta della decisione collegiale dibattimentale (nella fattispecie, peraltro, una ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare) adottata senza che il collegio si fosse prima ritirato in camera di consiglio, perché irrispettosa della segretezza della decisione e non frutto del concorso di tutti i giudici partecipanti al dibattimento (Cass.Sez.I, 16.10.1996
n. 5318, Mazzocchi), di tale precedente non può farsi
-24- utile applicazione nella fattispecie, posto che
l'impugnato provvedimento "ha passato al setaccio" le ordinanze de quibus, rilevando che tutte sono state
precedute dal ritiro della Corte in camera di consiglio, eccezion fatta per quella 22.12.1999 e per quelle concernenti la sostituzione dei giudici popolari impediti, e limitatamente a quelle del 26 e 27.4.2000.
Orbene, quanto alla prima udienza, il giudice di appeLO ha dato atto che l'argomento trattato era già stato abbondantemente acquisito al patrimonio conoscitivo dell'intero collegio (lacune probatorie da colmare ex art.507 cod.proc.pen.), sicché era evidentemente bastata una rapida ed immediata consultazione fra i giudici per constatare "Lidea concorde" che rendeva totalmente inutile e soltanto dilatorio il ritiro nella camera di consiglio;
tale osservazione, indiscutibile ed in effetti non messa in discussione, risponde "in fatto" all'assunto di violazione del principio di segretezza del decisum e del mancato apporto formativo di alcuno dei giudici.
Quanto alle altre due udienze, poi, risulta esattamente richiamata, ai fini del rigetto di un mero postulato, la regola di automatismo della sostituzione del giudice popolare effettivo assente od impedito, quale ricavabile dall'art.26 Legge 287/51; sostituzione,
peraltro, disposta con ordinanza che, risolvendosi in una semplice "presa d'atto" del realizzarsi di condizioni ex lege vincolanti in tal senso il collegio, non necessita neppure di motivazione (Cass.Sez. I,
26.2.1990 n.4010, Maronia), di tal che non avrebbe alcuna giustificazione estendere la garanzia della p
-22- segretezza ad una "deliberazione" imposta dalla legge e poco più che formale, connotandosi come atto dovuto ed ex se addirittura esulante dal concetto stesso di deliberazione.
Ulteriore motivo di comune interesse riguarda (nei ricorsi per RD NZ, RD NT, RD
AT, RD SA cl. '73, CR, EL
NA, EL IO) la reiezione della eccezione di nullità dell'udienza preliminare e atti successivi, conseguente alla denegata autorizzazione dei difensori di essere autorizzati a trasporre la registrazione delle intercettazioni ambientali su
nastro magnetico, risultandone così violata la prescrizione di cui all'art.268 cod.proc.pen.
Viene censurato, infatti, che l'ordinanza 24.4.2002 ha respinto l'eccezione (peraltro tanto correttamente motivata da essere stata una prima volta accolta dal
GI, salvo revoca successiva) sul rilievo che
l'art.268 codice di rito facultizza le parti ad
estrarre le copie delle registrazioni soltanto una
volta compiuto l'intero percorso formativo della prova con la trascrizione delle medesime;
tale motivazione sarebbe appunto viziata per inesatta applicazione di norma processuale, nonché iLOgica perché il giudice avrebbe dovuto far riferimento non già al comma 6 della in cui è previsto l'obbligo di deposito delle norma -
registrazioni e della correlata facoltà di esame ed
ascolto delle stesse in favore delle parti
- ma si,
invece, al comma 8 della medesima, che prevede la facoltà (e dunque il diritto) delle parti di estrarre copie ed eseguire trasposizioni;
nella specie, già
р
- 23 - fissata l'udienza preliminare, non vi sarebbe stata ragione per limitare la difesa nell'esercizio di una tale facoltà.
Neppure tale motivo è fondato.
Ed invero premesso che la dedotta violazione del
-
comma dell'art.268 non indurrebbe né nullità né
inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, stante la tassatività dei casi previsti nell'art. 271 codice di rito (sono bandite le intercettazioni solo se eseguite in violazione dei commi 1 e 3 dell'art.268) il richiamo dell'impugnata ordinanza al comma 6 della norma è assolutamente puntuale, valendo lo stesso a disciplinare le modalità di formazione della prova secondo passaggi che si concludono con la trascrizione da parte del giudice ed il loro inserimento nel fascicolo dibattimentale.
Poiché, nella specie, non viene sostenuto che tale da eseguirsi nelle forme della perizia trascrizione -
e, pertanto, nel contraddittorio che sino a quel momento garantisce i diritti difensivi fosse già
-
stata eseguita dal giudice al momento della richiesta (
e, del resto, l'ordinanza in revoca del GI fonda proprio su questa premessa in fatto), non sussisteva alcuna facoltà, in capo alla parte, di estrazione di copia di per ciò stesso che faceva difetto l'originale, non ancora acquisito agli atti;
non è dunque fondata la
Jesi di nullità dell'udienza preliminare per lesione dei diritti difensivi in una ipotesi in cui ai difensori era assicurata la cognitio plena del contenuto delle intercettazioni esercitando la facoltà
di ascolto cui avrebbe potuto succedere l'estrazione di
-24- copia solo ad eseguita trascrizione ex comma 7 della norma (preceduta dalla selezione delle comunicazioni ex art.6) e previa nuova ed apposita istanza (che 1 ricorrenti non allegano provano essere Statä
reiterata).
Osservato, poi, che la prova era costituita, in realtà, dai nastri contenenti le registrazioni sicché, ai fini di utilizzabilità delle intercettazioni, la stessa mancata trascrizione di queste non sarebbe stata rilevante deve escludersi anche una formale lesione
-==
dei diritti di difensiva, posto che l'originaria autorizzazione all'estrazione delle copie venne revocato con provvedimento emesso (dopo una prima riserva del giudice) alla stessa udienza di conferimento dell'incarico peritale di trascrizione, né
viene dedotto che, in tal sede ë sul punto, ai difensori sia stato precluso il diritto di intervenire ed interloquire.
Altro motivo di comune interéssè attieñé äl tēmā di utilizzabilità delle intercettazione dell e conversazioni telefoniche nonché di quelle ambientali eseguite nelle autovetture in uso a EL NA
e RD NT, censurandosi sotto numerosi profili le risposte fornite in proposito dalla Corte territorialė.
Con un prima censura, si deduce la illegittimità della motivazione per relationem dei decreti autorizzativi e di proroga, avendo gli stessi fatto riferimento alla richiesta del P.M. che, a propria volta, ha richiamato le informative della P.G., sicché non potrebbe dirsi operato un autonomo vaglio critico da parte del GI
-25- (MU, RU, AL SE, i RD, RE OC
SE, EL NA).
Trattasi di censura infondata. come già precisato Il giudice di appeLO, infatti, nell'ordinanza 20.4.2002, non si è affatto discostato consolidato insegnamento del giudice dí dal legittimità, secondo cui, sia in via generale sia con riferimento provvedimenti diai in tema intercettazione, è legittima la motivazione per relationem sempre che l'atto cui è fatto rinvio si trovi nella disponibilità delle parti, in modo da consentire anche l'esercizio del diritto di gravame, ed il giudice, nell'effettuare il rinvio, renda conto, con una motivazione succinta in ragione del tipo di provvedimento, di non avere recepito acriticamente l'istanza del P.M. e/o la richiesta della Polizia
Giudiziaria (Cass.Sez.Un., 21.6.2000 n.17); in tal senso, infatti, ha riferito sia di una richiesta del
P.M. esaustiva ed ampiamente argomentata per richiamo,
perfettamente consentito (Cass. 12.2.2003 n.20072,
Graviano ed altri), alle informative della P.G. che
--
già evidenziavano, col supporto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la radicata penetrazione mafiosa in atto nel territorio della Locride, nonché
delitti di sangue sintomatici della guerra mafiosa in atto sia di una autonoma valutazione operata dal GI,
-
anche arricchita di personali osservazioni, nei non pochi provvedimenti autorizzativi e di convalida nonché
di proroga (in relazione ai quali, come è noto, la
motivazione può anche essere ispirata a criteri di minore specificità).
-26- Una seconda censura ripropone l'assunto che ai difensori sarebbe stata negata la possibilità di verificare la rituale investitura delle funzioni di
P.M. e di GI in capo ai diversi giudici avvicendatisi nelle richieste e nelle emissioni dei provvedimenti di intercettazioni e, pertanto, di verifica del rispetto della regola di terzietà in violazione dell'art.328
comma 1 bis cod.pen. e del principio del giudice naturale (MU, RD NT, RD SA, RD
AT).
Anche tale censura è infondata. La denunciata molteplicità dei P.M. e dei giudici succedutisi nelle fasi delle indagini preliminari, invero, anzitutto non può ex se configurare inutilizzabilità ovvero nullità degli atti compiuti,
specie in un procedimento contrassegnato da una fase di indagine protrattasi nel tempo.
Va poi considerato che i ricorrenti non hanno fatto propriamente questione di legittimazione, bensi hanno lamentato e tuttora lamentano di non avere potuto prendere cognizione dei provvedimenti di assegnazione all'ufficio onde verificare tale circostanza e si deduce, quindi, non già un vizio dei singoli atti processuali, bensì l'eventualità di un ipotetico vizio e l'impossibilità di poterlo fare eventualmente valere, il tutto in un quadro di complessiva incertezza che impedisce qualsiasi sindacato nella presente sede.
Va aggiunto, anca, che non può comunque configurarsi violazione del principio del giudice naturale 1
riferibile all'ufficio giudiziario e non alla persona del magistrato componente il medesimo e tanto meno
-
р
27- queLO di terzietà rispettato di per ciò stesso che in ogni caso il giudice è rimasto terzo rispetto alle parti ovvero queLO riferibile alla concentrazione in
-
capo aLO stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento penale, prevista all'art.7 ter ord.giud. "ove possibile", né risultando in alcun modo gli che, in violazione dell'art.328 cod.proc.pen.,
interventi siano stati frazionati fra i diversi giudici pure potendo essere espletati tutti daLO stesso.
Viene poi dedotto che alcuni decreti d'urgenza sarebbero stati emessi dal P.M. per la durata di gg. in violazione del 3 dell'art.26740, comma cod.proc.pen. ((MU, Cordì Antonio, Cordì Salvatore
cl. '73, RD AT), ma anche tale censura peraltro generica perché non indica a quali provvedimenti si riferirebbe la violazione circa la durata delle operazioni è priva di fondamento, atteso che tutti i decreti sono stati emessi in sede di indagini attinenti a delitti di criminalità organizzata e, in tal caso, ed in presenza dei sufficienti indizi,
il comma 2 dell'art.13 LL 13.5.1991 n.152 (conv. in
Legge 12.7.1991 n.203) stabilisce espressamente in 40 gg. (prorogabili di ulteriori 20 gg. con decreto motivato del GIP 0, in caso di urgenza, daLO stesso P.M. con provvedimento poi convalidato dal GI) la durata massima delle operazioni di captazione.
Viene dedotto, ancora, che la delocalizzazione degli apparati intercettativi presso gli uffici della
Compagnia dei Carabinieri di Locri non sarebbe stata assistita della da adeguata motivazione indisponibilità, presso gli uffici della Procura della
- 23 - Repubblica, di postazioni idonee a consentire la proroga delle intercettazioni, in violazione della prescrizione al comma 3 dell'art.268 cod.proc.pen.
(MU, RU, i tre RD).
La censura in quanto sostenuta dalla pretesa che il
- P.M., onde legittimamente accedere agli impianti esterni, non potrebbe limitarsi alla dichiarazione di indisponibilità di quelli in dotazione al proprio ufficio, bensì dovrebbe dare conto delle ragioni della indisponibilità medesima (nella distinte ipotesi della insufficienza e della inidoneità) è decisamente infondata.
3 dell'art.268 cod.proc.pen., invero, Il comma autorizza l'accesso agli impianti esterni, in deroga alla regola generale di utilizzo di quelli installati presso la Procura della Repubblica, aLOrché questi ultimi "risultino" insufficienti ° inidonei, ed è
indubbio che la norma, ragione dell'usata in terminologia, esiga unicamente che tale oggettiva situazione venga effettivamente constatata dal P.M. e,
quindi, rappresentata nel provvedimento che, dovendo altresì dare conto delle eccezionali ragioni di
urgenza, che viceversa devono "esistere", richiede una motivazione che non può esimersi dall'enunciare i fatti concreti configuranti la situazione di eccezionalità e, pertanto, impegnativa di un compiuto giudizio dell'autorità procedente;
deve pertanto ritenersi sufficiente (in termini congruenti, del resto, alla necessità che si eviti il richiamo ad altre indagini in corso, impegnative della totalità degli impianti
29- stessi) l'attestazione della (constatata).
indisponibilità degli impianti "interni".
Nei ricorsi di AL SE e dei due CC viene altresì censurato che il decreto d'urgenza 7.11.1996
afferente all'intercettazione nell'autovettura in uso a
OT IO non conterrebbe motivazione del duplice e concorrente presupposto che autorizza l'accesso agli impianti "esterni", dal che deriverebbe l'inutilizzabilità di tutte le successive captazioni
(prorogate con decreti motivati per relationem).
Trattasi anche in tal caso di censura priva di pregio.
Quanto al requisito della indisponibilità degli impianti installati presso gli uffici della Procura
della Repubblica, infatti, premesso quanto già esposto superiormente, deve rilevarsi che l'ordinanza 24.4.2002
ha correttamente ritenuto che il decreto de quo abbia assolto pienamente all'obbligo motivazionale sul punto;
perché, infatti, il decreto non soltanto ha attestato la indisponibilità degli impianti presso la Procura ma
è stato anche corredato di una certificazione in tal senso resa, in pari data, dall'ufficio di segreteria e palesemente strumentale a rappresentare l'effettiva necessità di impiegare impianti esterni.
Quanto all'assunto che non sarebbe stato motivato il requisito delle "ragioni di eccezionale urgenza", deve rilevarsi che il provvedimento, come risulta dall'ordinanza (e non viene contestato), segnalava una
"attività criminosa in corso"
- con riferimento alle prime intercettate conversazioni fra i RD,
denuncianti addirittura come prossima la soppressio ne del Parrotta e, pertanto, una situazione di urgenza
と
30- addirittura "estrema": ed è da ritenere eccezionale,
nella comune accezione del termine, l'urgenza di un ascolto che valga a scongiurare l'imminente commissione di un delitto grave alla persona (quale desunto, nella specie, dalle indagini sino a quel momento eseguite).
Viene poi dedotto che il decreto d'urgenza 10.4.1998
(così come il relativo provvedimento di convalida) non avrebbe comunque giustificato il ricorso ad impianti esterni (RU), ma anche tale deduzione è infondata, riconoscendo lo stesso ricorrente che sono state in concreto utilizzate apparecchiature installate presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Locri e,
dunque, "in dotazione della polizia giudiziaria" come alternativamente consentito al comma 3 dell'art.268
codice di rito (essendo evidentemente irrilevante, per essere pienamente assicurate le finalità di garanzia sottese alla esplicita previsione, il dato formale di proprietà degli impianti una volta divenuti dotazione dell'organo pubblico di indagine).
Nei ricorsi di RU, RD NT, RD SA e Cordi AT, poi, viene ancora dedotto che il
menzionato decreto 10.4.1998 sarebbe intervenuto ad operazioni di captazione già avviate, ed erroneamente il giudice di merito avrebbe ritenuto utilizzabili le intercettazioni moventi da quella data, espungendo quindi dal compendio probatorio quelle acquisite in precedenza (fra le ore 10 e 10,30 del 10.4.1998),
perché per tal vía risulterebbe inammissibilmente frazionata una prova affetta dal vizio genetico di illegittimità acquisitiva.
-31- infondata, poiché le Anche tale censura è
sono state eseguite "nei intercettazioni utilizzate casi consentiti dalla legge" e traggono da
provvedimenti rispettosi delle disposizioni previste negli artt.267 e 268 commi 1 e 3 cod. proc.pen.;e non può fondatamente sostenersi che il vizio di ilacquisizione delle captazioni antecedenti provvedimento dovesse estendersi a quelle
"autorizzate", nessun collegamento sussistendo fra le une e le altre capace di inficiare gli esiti del mezzo di indagine e la formazione della prova.
Si deduce quale ulteriore ragione di inutilizzabilità, poi, che il provvedimento 16.3.1996, con cui il P.M. ha disposto, ad integrazione di decreto autorizzativo già convalidato, lo svolgimento delle operazioni mediante impianti della P.G., non è stato depositato presso il
GI né da questi ha ricevuto convalida (RU).
Trattasi di argomento già esposto in sede di merito e legittimamente "respinto" dalla Corte territoriale, risultando ivi spiegato che il provvedimento in parola meramente esecutivo della già autorizzata era intercettazione, ed il controLO sulle modalità di esecuzione delle intercettazioni હૈ rimesso esclusivamente al P.M.; il provvedimento, pertanto, non necessitava di alcun deposito, ovvero comunicazione, ai fini di ulteriore convalida (richiesta solo per l'originario provvedimento autorizzativo).
Può ritenersi rivestire interesse "comune", altresì, il rilievo secondo cui difetterebbero di motivazione in ordine agli stessi "indizi di reato" i decreti d'urgenza relativi alle intercettazioni nelle
32- autovetture in uso a EL NA e RD
NT, nonché i relativi provvedimenti di proroga,
l'uno dei quali, oltretutto, diretto alla prosecuzione dell'ascolto delle conversazioni nell'auto del detto
RD, avrebbe giustificato la permanente esigenza della captazione valorizzando gli esiti di una intercettazione telefonica non riguardante il soggetto indagato nel presente procedimento.
Trattasi di eccezione già sollevata negli identici termini innanzi il giudice di merito e da questi correttamente rigettata, sul rilievo che nei decreti d'urgenza risulta espresso richiamo alle informative della P.G. nonché la rappresentazione di indispensabilità delle captazioni (su mezzi correntemente utilizzati dagli indagati del reato associativo}, e quelli di proroga hanno essi pure assolto all'onere motivazionale mediante il rinvio agli elementi originariamente apprezzati, dando così
conto, nei consentiti termini di minore specificità dell'apparato argomentativo loro proprio, del giudizio di plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del P.M..
Parimenti incensurabile è l'affermazione che la proroga ha potuto ben fondarsi sugli ulteriori e più recenti esiti di una intercettazione telefonica non riguardante direttamente il soggetto intercettando, atteso che gli stessi configuravano in ogni caso vera notitia criminis in ordine al fatto associativo, idonea a fondare nuove indagini ed ulteriori acquisizioni probatorie (tanto che sarebbero stati utilizzabili quand' anche "estratti"
-33- da un diverso procedimento: Cass.Sez.I, 12, 11, 1997-
12.3.1998 n. 3133, P.M. e Cuomo ed altri).
Viene poi riproposta (nei ricorsi di RD MO,
NI, RD AT, RD SA, RD RD
che l'installazione Cesare, RU) l'eccezione nelle autovetture in dell'apparecchiatura di ascolto uso al EL NA ed al RD NT avrebbe preceduto (di quasi un anno) il decreto autorizzativo emesso in data 17.7.1996 ma, sul punto, i ricorrenti null'altro rappresentano se non un personale dissenso dall'apprezzamento (già contenuto nella sentenza di primo grado) di evidenti errori materiali nei quali sono incorsi gli organi di P.G. neLO indicare le date di installazione dell'apparecchio nella vettura del
RD NT (21.3.1995 anziché 21.3.1996) ed in quella del Guastella Leonardo (26.7.1995 anziché
26.7.1996); di simile apprezzamento il giudice di merito ha fornito incensurabile,motivazione valorizzando le attestazioni circa le date di inizio delle operazioni di ascolto e logicamente giudicando inipotizzabile che tali operazioni avessero preso il via dopo un attesa (rischiando che ne anno di restassero compromesse indagini rappresentate come assolutamente urgenti), nonché, ed infine, trovando verbalizzazione unicamente conferma indiretta di una laddove il provvedimento viziata da errori materiali autorizzativo del GI in data 17.7.1996 venne testualmente qualificato come decreto del P.M. (che aveva fatto richiesta il 15.7.1996).
In numerosi ricorsi risulta dedotta una duplice ragione di inutilizzabilità delle captazioni ottenute nelle
34- vetture di EL NA e RD NT, sostenendosi: a) l'illegittimità dell'acquisizione del mezzo di prova, quale frutto di una introduzione clandestina, posto che, trovandosi gli automezzi nelle pertinenze delle abitazioni, i decreti autorizzativi dell'installazione delle microspie avrebbero necessitato di un provvedimento, di fatto mancato, che legittimasse l'ingresso nei luoghi di privata dimora:
b) l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni de quibus derivante dal fatto che i decreti autorizzativi non avrebbero indicato le "modalità
operative".
TA deduzione si completa (particolarmente nella difesa di AL SE e dei due CC)
dell'osservazione che, in ogni caso, avrebbe dovuto redigersi verbale dell'attività di installazione delle microspie ex comma 6 dell'art.373 codice di rito e,
infine, nei "motivi nuovi" per il RD NT e nella memoria per AL SE cl.'69 e per i due CC,
eccepita costituzionale viene l'illegittimità dell'art.266 comma 2 cod.proc.pen. "per contrasto con
gli artt.3 e 14 Cost., nella parte in cui consente l'introduzione nei luoghi di privata dimora in assenza di uno specifico provvedimento di autorizzazione che individui modi e tempi dell'accesso", richiamandosi,
all'uopo, recente pronuncia della Suprema Corte
(ordinanza 11.6.2003 in proc. Tega ed altri).
Premesso che sfugge alla previsione di cui all'art.373
cod.proc.pen. (limitata agli atti di indagine)
l'attività materiale di installazione delle microspie e che, in ogni caso, l'omissione della verbalizzazione o
-35- di annotazione non induce alcuna nullità in base al principio di tassatività delle stesse (Cass.Sez.I,
11.6.1993 n.7623, DEle Fave), non ricorrono i prospettati profili di inutilizzabilità.
Quanto al primo di essi, infatti, deve assolutamente negarsi che le captazioni delle conversazioni negli automezzi siano state il frutto di clandestina introduzione nei luoghi di privata dimora, atteso che,
autorizzate via diessendo state in urgenza intercettazioni delle conversazioni all'interno dei mezzi senza alcuna limitazione, all'ingresso nelle abitazioni (nel caso del EL già autorizzato a un provvedimento di perquisizione) va assegnata mera natura di modalità attuativa del mezzo di ricerca della necessitante di un apposito prova non ulteriore provvedimento costituendo queLO già emesso
- peraltro convalidato successivamente dal GI implicita autorizzazione all'introduzione nelle pertinenze abitative in cui le vetture venissero rinvenute;
e,
quanto al secondo profilo, va opposto che i decreti in esame contenevano l'indicazione del tipo e della durata dell'intercettazione, ed hanno assolto, pertanto, alla prescrizione di cui al comma 3 dell'art.267 codice di rito.
Priva di rilevanza, poi, è l'eccezione di illegittimità
costituzionale dell'art.266 comma 2 cod.proc.pen.,
perché riferita alla "privata dimora" costituita dagli abitacoli delle vetture;
anche a non voler considerare il tema di riconducibilità dell'autovettura al concetto di privata dimora, il richiamo alla pronuncia 2003/Tega
è inconferente, essendosi tal pronuncia occupata delle
-36- captazioni avvenute nel domicilio e del difetto di previsione delle modalità con que l'intercettazione può in tal caso essere realizzata e, dunque, di una ipotesi estranea alla fattispecie, nella quale, ripetesi,
questa, debitamente autorizzata, non ha investito il domicilio e non ha messo in gioco la tranquillità e riservatezza della vita domestica. Priva di pregio, poi, è l'eccezione (precipuamente coltivata nella memoria difensiva per RD MO,
RD NI, RD AT, RD SA cl.'73, Cordì RE, RU) secondo cui l'inutilizzabilità
delle intercettazioni procederebbe dall'omessa annotazione dei decreti nel registro riservato del P.M.
e, dunque, in violazione del comma 5 dell'art.267
cod.proc.pen.: trattasi di eccezione totalmente ripetitiva di quella già disattesa dal giudice di appeLO sul condivisibile rilievo che l'indicazione del numero di RIT su ciascun distinto decreto assicura, ex se, dell'avvenuto adempimento e rende inaccoglibile la di produzione del registrorichiesta difensiva
("riservato") per mere finalità esplorative.
Parimenti infondata è l'eccezione di inutilizzabilità
delle intercettazioni eseguite nella vettura del RD
NT post sostituzione dell'apparato cellulare ivi installato con altro fornito da un privato e non preceduta del GI (ricorsi di dall'autorizzazione
RU e dei RD in memoria difensiva Avv.to ZO).
Puntualmente, infatti, il giudice di merito ha opposto dell'utenza cellulareche la mera sostituzione funzionamento), (imposta, nel caso, da difettoso attenendo alle modalità esecutive dell'operazione
-37 - captativa, è rimessa all'esclusivo controLO del P.M., sicché, una volta che l'intercettazione telefonica sia stata autorizzata dal GI (come nella fattispecie), l'intervento sostitutivo, quale modalità tecnica dell'operazione di captazione, conserva al mezzo di senza minimamente incidere sul diritto alla prova 1
segretezza della comunicazione già ritenuto dal giudice necessariamente soccombente perfetta utilizzabilità, 1
che si renda senza necessario un qualunque provvedimento autorizzativo;
avendo il P.M. ratificato l'operato dei militi, la sostituzione risulta del tutto legittima.
Parimenti infondata è la denuncia di violazione del dell'art.268 cod. proc.pen comma 3 derivante da illegittima nell'ambito della utilizzazione,
intercettazione ambientale, di apparecchiatura del
privato, atteso che siffatto impiego è legittimo in caso d'urgenza aLOrché, come nella specie, la P.G. non disponga dell'apparecchiatura idonea, e le operazioni avvengano sotto il diretto controLO della
P.G. (Cass.Sez. I, 9.1.2001 n.797, Bayan); e, peraltro,
risulta corretto il richiamo del giudice di appeLO al comma 4 dell'art.348 cod. proc.pen. che consente alla
P.G., aLOrché le indagini (di iniziativa ovvero delegate dal P.M.) debbano svilupparsi attraverso operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, di avvalersi di "persone idonee" senza alcuna limitazione per categorie e, dunque, anche
dell'ausiliario privato, il cui intervento, nella specie, venne richiesto per individuare ed installare
-38- l'apparecchio maggiormente idoneo a far le veci di queLO non più funzionante.
Più di un ricorrente deduce poi che le intercettazioni nei luoghi di privata dimora non sarebbero state giustificate dal fondato timore che ivi si stesse svolgendo l'attività criminosa (così restando violata la prescrizione del comma 3 dell'art.268
cod.proc.pen.), ma anche tale censura va respinta salla questione n perché (anche prescindendo ricomprendere la cella di un carcere e l'abitacolo di un'autovettura fra i luoghi protetti ex art. 614 cod.pen.), tutte le intercettazioni ambientali vennero dirette a cogliere momenti fondamentali della vita del sodalizio criminale ovvero collegamenti fra i sodali finalizzati alla commissione di gravi delitti (estorsioni, omicidi), sicché non v'è
dubbio che sussistesse ben più di un fondato sospetto che in detti luoghi si stesse svolgendo l'attività criminosa tipica ed oggetto delle indagini (ed addirittura risultante da quelle già effettuate). Un ulteriore motivo di comune interesse (RD
SA SE c.'77, CR, AL SE e i due CC) coglie nel rifiuto di una perizia fonica invocata dai difensori per la perfetta identificazione dei loquentes nelle numerose conversazioni intercettate una illegittima estromissione di una prova decisiva
-
in ordine alla riconducibilità agli imputati dei fatti ivi trattati.
Neppure tale motivo può trovare accoglimento, non potendo le pari dolersi, invero, del mancato espletamento di una perizia che, notoriamente, non è
neppure prova del fatto in senso tecnico, bensì semplicemente mezzo di ricerca della prova non rimesso che alla disponibilità del giudice, libero questi di valutare la completezza dell'istruttoria; nella specie, peraltro, va certo negata la decisività dell'invocato accertamento tecnico, avendo la sentenza dato conto della indiscutibile paternità delle voci quale non dall'assuefazioneiLOgicamente desunta sia e familiarità acquisita dagli auditores nella prolungata attività di ascolto, sia dal riscontro di coincidenza dell'oggetto delle conversazioni ai fatti storici che hanno realmente coinvolto gli interlocutori, sicché, a tal punto, la censura si risolve in una mera enunciazione di dissenso valutativo che non ha spazio nella sede presente (né avrebbe potuto sorreggere la richiesta di un mezzo di prova semplicemente ad explorandum e, di per ciò stesso, non decisiva nel senso pacificamente inteso dalla giurisprudenza di legittimità).
Altro motivo "comune" deduce l'inutilizzabilità delle relazioni di servizio OP 85 (in ricorso RU), sul rilievo che tali atti, così violando la prescrizione di cui all'art. 4 L. 31.12.196 n.75, non sarebbero stati riversati sul CED e sarebbero stati semplicemente raccolti sulla base di una prassi interna all'Arma dei
CC; la deduzione ha già trovata adeguata risposta reiettiva nell'ordinanza 20.4.2002 ed il ricorrente nihil novi aggiunge sul punto, sicché il motivo è
inammissibile per la genericità che consegue alla mancata illustrazione delle ragioni di censura del provvedimento;
e, peraltro, non è inopportuno ribadirne l'assoluta infondatezza, atteso che la normativa sulla
-40- tutela della persona rispetto al trattamento dei dati personali (garantita dal rimedio di un ricorso di tipo totalmente eccentrica rispetto alamministrativo)
tema di utilizzabilità delle prove (art.191 cod.proc.pen.) e, infine, ed ancor prima, gli atti di indagine sfuggono alla disciplina della legge richiamata (art.4 comma 1 lett.a).
Di comune interessc, ancora, è certamente la censura in punto di utilizzazione ovvero di apprezzamento delle dichiarazioni dei collaboratori FR e ER,
rese nella fase delle indagini preliminari ed acquisite mediante il meccanismo delle letture dei verbali a seguito del loro comune rifiuto di rispondere al dibattimento.
Sotto il primo profilo, infatti, si deduce (nei ricorsi di RD NT, RD SA cl. '73, RD Attilio e Mulè) l'illegittima acquisizione di tali dichiarazioni in difetto di consenso degli imputati che, peraltro, avevano chiesto, senza ottenerla, la ricitazione dei testi onde accertare la persistenza dell'atteggiamento di rifiuto dell'esame del contraddittorio.
Sotto il secondo profilo si sostiene (nel ricorso di
AL CE) che l'epoca dell'acquisizione precedente il 25.5.2000 seppure abbia reso le dichiarazioni astrattamente valutabili ai sensi del comma 4 dell'art.26 Legge 1.3.2001 n.63, ha tuttavia criteri di valutazione ex semplicemente rinviato ai comma 2 dell'art.1 DL 7.1.2000 n.2 (conv. con modificazioni, dalla Legge 25.2.2000 n.35), a mente del quale le dichiarazioni di chi si è sottratto all'esame
-41- nel contraddittorio sono valutate se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova assunti ° formati con diverse formalità; poiché le dei collaboratori, dichiarazioni attinenti alla chiamata in reità (ER) ovvero alla definizione e composizione della 'ndrangheta locrese (FR) non sarebbe stata confermata da alcun elemento, ne deriverebbe la loro inutilizzabilità o, quanto meno, inconcludenza probatoria.
La censura non può trovare accoglimento.
Le acquisizioni dibattimentali delle precedenti dichiarazioni dei collaboratori che rifiutarono di essere esaminati al dibattimento furono disposte senza dissenso degli imputati e. pertanto, hanno fatto legittimo ingresso nel compendio probatorio né i. difensori hanno coltivato in utilizzabile,
dibattimento la richiesta di nuova citazione (avendo gli stessi unicamente eccepito la inutilizzabilità
delle dichiarazioni). Sotto il secondo profilo, va opposto che le
dichiarazioni sono state acquisite in epoca precedente la data del 25.2.2000, e l'art.26 comma 4 L. 63/2001
rimanda, in tal caso, ad una necessaria valutazione di attendibilità confermata da altri elementi di prova assunti o formati con diverse formalità: nella specie, tale valutazione non è mancata, come risulterà evidente nella trattazione dei motivi personali a ciascun imputato.
Si è poi censurato, nei ricorsi per RD NT,
RD SA cl.'73, RD AT, RD NZ,
RD RE), il giudizio di utilizzabilità, e quindi
-42- la concreta utilizzazione, delle dichiarazioni rese, in secondo grado, dagli ufficiali (DE ON e BO) e
(Cannone, Falzone, Grasso, RusceLO)sottoufficiali appartenenti all'Arma dei Carabinieri.
Tutti costoro avevano deposto già in primo grado ma, su eccezione dei difensori, le loro dichiarazioni vennero dichiarate inutilizzabili perché rese nella comune condizione di testimoni anziché di imputati in
procedimento connesso (in quanto tutti denunciati da un politico locale per falsità materiale ed ideologica mediante manomissione delle bobine) e, peraltro, in forza della riapertura dell'istruzione dibattimentale, essi furono esaminati nella condizione ex art.210
codice di rito;
secondo assunto dei ricorrenti, la risulterebbe illegittimamente acquisita, posto prova l'inutilizzabilità non ammette sanatorie e che comunque, mai avrebbe potuto essere reintrodotta attraverso l'assunzione secondo modalità che hanno seguito il metodo della mera riconferma delle pregresse dichiarazioni già espunte dal compendio probatorio.
Neppure tale censura può trovare accoglimento,
dovendosi radicalmente escludere che le prove siano state acquisite in secondo grado in violazione di un divieto stabilito dalla legge (come previsto al comma 1 dell'art. 91 cod.proc.pen.), vertendosi, al contrario,
nell'ipotesi di prove assunte nel rispetto delle
formalità ex lege fissate nell'art.210 codice di rito.
Non è poi fondatamente sostenibile che il giudice di appeLO avrebbe operato una inammissibile sanatoria della ritenuta inutilizzabilità delle pregresse dichiarazioni, perché
- anche a non voler considerare
-43- che queste erano in realtà viziate nella forma di loro acquisizione e, quindi, inducevano una ipotesi di nullità sanabile le stesse sono state assunte ex novo e, sia pure attraverso la conferma, hanno acquistato valenza probatoria assolutamente autonoma nel procedimento;
e, peraltro, le risposte attraverso semplice conferma di dichiarazioni pregresse non potrebbero dirsi né inutilizzabili né nulle, sia di per se stesse sia perché il "rinvio" alle medesime (in termini che non è qui consentito riesaminare) ha riguardato il contenuto di atti conosciuto non soltanto dagli stessi dichiaranti che, dunque, aLO stesso
-
hanno fatto consapevole e responsabile riferimento 1 ma anche dagli imputati ed ai difensori, cui non era minimamente precluso di formulare nuove domande ovvero estendere l'area delle risposte sui punti ritenuti
meritevoli di approfondimento.
La censura, dunque, si risolve in un rilievo totalmente generico circa l'affidabilità dei dichiaranti e, per tal via, richiama un diverso tema già diffusamente ed adeguatamente trattato in sentenza con l'esposizione dei singoli riscontri alle risultanze delle indagini
(comprensive degli esiti delle intercettazioni).
Viene ulteriormente dedotto
- nel ricorso per RD che le dichiarazioni DE ON e BO non NT - vennero comunque precedute dagli avvertimenti di cui alle lettere a) b) e c) del comma 3 dell'art.64 cod.proc.pen., sul rilievo che il primo sarebbe mancato, il secondo sarebbe stato soltanto "evocato"
dal P.M. e sinteticamente ribadito dal Presidente del
Collegio ed il terzo, infine, sarebbe stato dato in
-44- termini insufficienti a rappresentare il limite delle garenzie ex art. 197 codice di rito.
Anche tale deduzione va respinta.
quali persone DE ON e BO furono sentiti connesSO ai sensi imputate in un procedimento dell'art. 12 lett.c) cod.proc.pen., nonché collegato a norma dell'art. 371 comma 2 lett.b), ed in effetti gli unici avvertimenti in tali ipotesi dovuti (quelli relativi alla facoltà di non rispondere e queLO di possibile assunzione degli obblighi del testimone) non essendo dovuti gli ulteriori previsti nella nuova formulazione dell'art.64 cod. proc.pen., inapplicabile alla fattispecie ex comma 1 dell'art.26 Legge n. 63 del del per ammissione stessa
- risultano dati 2001 ma, soltanto, ricorrente che non nega la circostanza rende un personale apprezzamento di inidoneità degli avvertimenti stessi a dare contezza agli esaminati delle garenzie, degli oneri e degli obblighi connessi alle deposizioni;
nell'applicazione dell'art.210 cod.proc.pen., attesane la ratio, non è esigibile, a di nullità о inutilizzabilità non addirittura pena previste espressamente da alcuna norma, un fedele uso
delle espressioni testuali contenute nella norma,
essendo invece chiaramente sufficiente che le persone esaminate vengano in concreto rese edotte della facoltà
di non rispondere nonché degli obblighi e delle
responsabilità del testimone se di tale connesse facoltà non vogliano avvalersi, né conduce ad alcuna inutilizzabilità o nullità, ovviamente, che uno o più di un avvertimento sia stato sollecitato dal P.M. di udienza, perché la stessa norma richiede unicamente che
-45- la persona sia avvertita e tale adempimento è stato
osservato.
Quanto alla ulteriore doglianza, nel ricorso di RD
RE, che tutte tali persone non avrebbero ricevuto l'avvertimento di cui al comma 2 dell'art.497
cod.proc.pen., va osservato che la violazione di tale prescrizione configura una nullità relativa che deve essere eccepita a pena di decadenza ex art.182 comma 2
cod.proc.pen., prima о subito dopo il compimento dell'atto (Cass.Sez.I, 11.4.1994 n. 5189, AN ed
altri); nella specie, non risulta né viene minimamente allegato che tale eccezione sia stata sollevata prima che i testimoni fossero stati dimessi.
E' altresì infondato l'ulteriore motivo di interesse comune anche il motivo (nei ricorsi di RD NT,
RD SA c.'73, RD AT e RU), con cui si denuncia violazione di legge laddove il giudice di appeLO, pure dichiarata l'inutilizzabilità della sentenza del Tribunale di Locri 12/17.4.2000 (perché
unicamente allegata alla requisitoria del P.M. in primo grado e non acquisita ex art.507 cod.proc.pen.), avrebbe poi di fatto apprezzato, contraddittoriamente, le risultanze della medesima;
dal testo della impugnata sentenza, invero, non si ricava minimamente il preteso utilizzo quale prova dei fatti e delle responsabilità oggetto del presente procedimento, risultando viceversa unicamente citata (pag.19) per segnalare la comunanza di questioni in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni, in parte confluite i M in entrambi procedimenti, delle quali poi ha autonomamente trattato.
-ut- E' di interesse comune, poi, il motivo con il quale i detti RD denunciano la violazione dell'art.521
contestatocod.proc.pen., sul rilievo che, essendosi con il decreto di citazione a giudizio il fatto associativo criminale come commesso fra il marzo 1996 e l'ottobre 1997, illegittimamente, ed in difetto di
alcuna contestazione suppletiva da parte del P.M., il
giudice di merito avrebbe ricompreso l'addebito, sia quanto all'operatività del sodalizio sia quanto ai singoli delitti, in un più esteso ambito temporale,
finendo così con il giudicare un fatto "diverso"; di tal che ne deriverebbe l'annullamento della sentenza in ordine alle statuizioni di colpevolezza per i reati commessi in epoca precedente il marzo 1996 e tutti presupponenti l'affiliazione del singolo, con specifico ruolo, in una associazione già perfetta ed attiva.
L'ordinanza 24.4.2002 ha già respinto tale eccezione, giudicando che la dizione, quanto al reato associativo al capo A), di "fatti commessi ed accertati dal marzo
1996 all'ottobre 1997", è il frutto di un errore materiale emendabile con la procedura di rito nonché osservando che, in ogni caso, gli imputati hanno ricevuto esatta cognizione della effettiva consistenza del fatto loro addebitato, diffusamente esaminato nel corso del dibattimento e, ancor meglio, ha rilevato che detta dizione, in realtà, avrebbe inteso far riferimento all'epoca di accertamento del reato, con richiamo al coincidente periodo in cui si sviluppò l'attività di intercettazione (iniziata, appunto, nel marzo 1996 e conclusasi nel novembre 1997); tale motivazione viene censurata quale prodotto di una
· 47 · inammissibile confusione concettuale fra l'ambito temporale di operatività del sodalizio criminoso e
queLO delle investigazioni occorse ad accertarlo e, da ciò, i ricorrenti ricavano che, una volta verificati gli elementi di un reato associativo privo della data cui inizialmente ancorarlo, gli atti avrebbero dovuto essere restituiti al P.M. 0, quanto meno, questi avrebbe dovuto procedere alla precisazione della
contestazione.
La censura non ha fondamento.
Ed invero, premesso che il fatto contestato nel capo di imputazione cui deve correlarsi la sentenza secondo
1
la regola di cui all'art.521 cod.proc.pen. è queLO che viene cristallizzato nel decreto che dispone il giudizio (comma 1 lett.c dell'art.429 cod.proc.pen.),
l'ordinanza 20.4.2002, nella specie, ha dato
decreto, nel riferirsi alespressamente atto che il delitto associativo, recava l'indicazione "In Locri e dintorni sino ad oggi;
accertato dal marzo 1996 all'ottobre 1997", appare evidente che, nel sicché
"errore emendabile", il rappresentare un caso di giudice di appeLO ha inteso riferirsi all'intestazione della sentenza impugnata che, diversamente, recava la
dizione "In Locri, fatti commessi ed accertati dal marzo 1996 all'ottobre 1997" (mero errore di trascrizione dell'ausiliario nell'atto dell'intestazione, rimediabile con la procedura di
correzione).
Incensurabile, pertanto, è la conclusione che la
sentenza ha giudicato gli imputati in ordine al reato
associativo, di natura permanente, come esattamente
-48- contestato, senza la minima immutazione stravolgitrice dell'addebito "originario", ed altrettanto incensurabile è la rilevazione che il periodo marzo
1996/ottobre 1997 dovesse essere inteso (e così
pacificamente sia stato), come queLO dell'epoca di accertamento del reato, esso coincidendo perfettamente con queLO delle più pregnanti e decisive acquisizioni probatorie a mezzo delle intercettazioni.
Né, peraltro, il difetto di indicazione del momento in cui iniziò a manifestarsi l'associazione per vero mai dedotto quale causa di nullità del decreto sub specie di insufficiente enunciazione del fatto ex comma 2 dell'art.429 cod.proc.pen. può dirsi avere minimamente violato i diritti difensivi, avendo dato atto il giudice di appeLO (né essendo stato specificamente sostenuto il contrario) che gli imputati hanno potuto tutti compiutamente difendersi in ordine ai singoli elementi "temporalmente posti nel contesto delineato dall'accusa e riferibili alle fonti di prova raccolte".
vaNel novero dei motivi di interesse comune, infine,
ricompreso queLO che (in ricorso di RD NT) denuncia la "indebita commistione di procedimenti eterogenei", prospettata sul rilievo che, nel momento in cui il giudice di appeLO
- dissentendo dalla pronuncia di primo grado ha ritenuto di dovere ammettere al rito abbreviato gli imputati che ne fatto richiesta in quella sede ed all'udienzaavevano
12.6.2000 - nonché ogni altro che tale richiesta aveva proposto già all'udienza preliminare, non sarebbe stato consentito procedere tout court alla diminuzione delle
-49- pene ex art.442 co d.proc.pen.; nella specie, infatti,
l'ammissione al rito abbreviato da parte del giudice di appeLO aveva tratto non già dal giudizio di decidibilità del processo aLO stato degli atti, bensi dal verificato error in iudicando del giudice di primo grado per avere egli disapplicato l'art.4 bis legge n.144 del 2000 pure in presenza di tutti i presupposti di legge per la definizione anticipata del giudizio nei confronti degli imputati istanti, e tale diversa situazione processuale condurre avrebbe dovuto all'annullamento dell'impugnata sentenza in parte qua, con la trasmissione degli atti al giudice a quo per nuova pronuncia sulla sola base degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. e delle prove legittimamente assunte fino al momento della richiesta di definizione anticipata.
Viene altresì sostenuto che mai il giudice di appeLO avrebbe potuto procedere alla rinnovazione del dibattimento rinviando la decisione sull'ammissibilità
al rito abbreviato al termine del processo, così
giudicando in un unicum tutti gli imputati.
- che perviene addirittura a prospettare una Il motivo ipotesi di provvedimento abnorme non ha fondamento.
-
Il fondamentale ed inelimina bile presupposto di definibilità del processo aLO stato degli atti,
invero, è stato ritenuto in sentenza per gli imputati che proposero ritualmente l'i stanza di giudizio abbreviato viceversa rigettata in primo grado.
In tale situazione, il giudice di appeLO A
- cui non sarebbe stato consentito il parziale annullamento della pronuncia di primo grado in difetto di una delle
-50- tassative ipotesi di cui all'art. 604 cod. proc.pen.
- ha correttamente valutato la definibilità del processo per gli imputati richiedenti necessariamente all'esito dl dibattimento, ma pur sempre in relazione al momento della richiesta, come si ricava da quanto esposto alla pag.257 della sentenza in cui si da atto dell'idoneità
in tal senso espressa dal quadro probatorio costituito preminentemente dalle intercettazioni e dalla
"imponente documentazione presente nel fascicolo del
P.M.", cui le acquisizioni dibattimentali nulla di veramente nuovo hanno apportato. Va disatteso, pertanto, anche l'assunto che, nei confronti degli imputati aventi diritto al giudizio abbreviato, il giudice di merito non avrebbe utilizzato gli elementi di prova desumibili dal fascicolo,
previamente acquisito del P.M., così come queLO di nullità per indebita commistione dei procedimenti;
tale ipotesi cui peraltro alcuna norma riconosce connotazione di illegittimità o abnormità deve essere in ogni caso esclusa, atteso che non sono mai coesistiti due procedimenti trattati con diverso rito e, invece, tutti gli imputati sono stati giudicati con il rito ordinario, salvo il diverso trattamento quoad poenam recuperato per taluni di essi senza stravolgere le regole del procedimento.
E proprio dal difetto di coesistenza dei procedimenti nonché dalla sostanziale coincidenza delle risultanze probatorie emergenti dal fascicolo del P.M. con quelle dibattimentalmente acquisite nel grado, procede n l'impossibilità di porre il tema del diverso regime probatorio rispettivamente previsto per ciascuno dei
-51- due procedimenti nel momento decisorio (nei termini esposti da Cass. Sez. Un. 10.4.2002, CondeLO).
6. Motivo di comune interesse in ordine alla connotazione mafiosa dell'associazione. In numerosi ricorsi viene dedotto che l'impugnata sentenza non avrebbe dato conto della mafiosità
dell'associazione, risultando descritti, in realtà,
episodi unicamente significativi di una feroce faida
fra le famiglie RD e AL.
Il motivo, per vero al limite dell'ammissibilità laddove pretende una frazionata e più favorevole lettura degli elementi di prova, è assolutamente infondato.
scrutinata, invero, ha diffusamente La sentenza caratteristiche di mafiosità delle due trattato le associazioni criminali, dedicando al tema un intero capitolo (pagg.30/74).
L'esistenza e la concreta operatività, nella locride e nel periodo preso in esame, delle due famiglie mafiose
RD e AL aventi unica matrice nella 'ndrangheta attiva (associazione notoriamente mafiosa) facente capo a tale MB NZ, risulta, invero, logicamente affermata sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori, giudicati attendibili, che hanno compiutamente riferito della struttura dell'associazione-madre articolata, in senso
"orizzontale", in un complesso di "locali", definiti anche "società", nonché delle modalità di affiliazione, della distribuzione dei ruoli ("capo locale",
"contabile", "crimine") e dei gradi ("la dote") dei
singoli affiliati;
tali dichiarazioni sono state
-52- raffrontate con gli esiti delle intercettazioni ed i distinti episodi criminosi per ricavarne che le due famiglie hanno operato sul territorio per finalità di controLO del medesimo avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal gruppo associato ed ormai radicata al punto di non necessitare di ulteriore da parte dei sodali impegnati nelle manifestazione distinte imprese criminose.
All'uopo, la sentenza opportunamente ricordato che la
-
stessa circostanza della insurrezione dell'intera Locri
all'indomani del mortale incidente stradale occorso ad un giovane contiguo alla famiglia RD era dimostrativa della capacità di questa di dettare codici comportamentali "universali" ha correttamente evidenziato i riscontri dell'operare mafioso di entrambe le cosche nell'esito delle intercettate conversazioni fra i sodali, facendosi ivi reiterati riferimenti a figure tipiche
- il "locale", il
"capolocale", il "contabile"
- al luogo di annuale riunione tra gli organi di vertice in loc.Polsi), alla manifestata dipendenza da un organismo sovraordinato,
ai contrasti nati proprio per indebite intromissioni dell'uno dell'altro clan nei territori di
° alla capacità di appartenenza, all'interesse ed
orientare il consenso elettorale, ai vincoli di mutuo soccorso fra i componenti la stessa famiglia, alla comune disponibilità di armi e vetture blindate; ed ha valorizzato, altresì, il generale clima omertoso sul territorio e i numerosi e gravissimi delitti di sangue nel contesto di una guerra di reciproche soppressioni, significativa, per le modalità, di un contrasto per il
-53- predominio sul territorio, altresì accompagnata da altri di natura chiaramente intimidatoria nei confronti delle forze dell'ordine (danneggiamenti ed attentati).
La sentenza, pertanto, ha correttamente apprezzato, ai fini del giudizio di “mafiosità" dei due gruppi organizzati, i parametri identificativi ex art. 416 bis cod.pen., e la censura (che della sentenza rende una lettura chiaramente riduttiva) deve essere disattesa.
Possono ora esaminarsi i distinti ricorsi, ovviamente limitando, quanto agli imputati, l'esame dei motivi che possono dirsi personali ed ulteriori rispetto a quelli di generale interesse già trattati.
7. Ricorso del Procuratore Generale:
Il ricorso investe la statuizione assolutoria di RE
SA nonché del DI SA limitatamente al reato associativo (capo A), deducendo, in entrambi i
casi, la manifesta iLOgicità della motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 416 bis cod.pen..
Quanto al RE, e sotto il primo profilo, il
ricorrente denuncia che il concorso esterno nella cosca Cordi sarebbe stato escluso per iLOgico deprezzamento della idoneità probatoria della conversazione
18.11.1996, nel corso della quale RD NT aveva dichiarato di condividere con il RE l'interesse alla competizione elettorale in atto "per indirizzare le linee dell'amministrazione al 50%" e, all'uopo fa leva sul momento critico in cui avrebbe versato l'associazione e sull'ammissione della stessa sentenza circa una sicura vicinanza dell'imputato ad esso RD;
sotto il secondo profilo, sarebbe stata erroneamente ricercata la prova del concorso in un fatto
-54- dimostrativo del concreto apporto contributivo quando,
invece, sufficiente avrebbe dovuto ritenersi l'assunzione di una obbligazione "di mezzo" (l'impegno personale ad influenzare il consenso elettorale).
Le censure, lungi dal cogliere i vizi denunciati,
palesemente si risolvono nella richiesta di una diversa lettura del compendio probatorio e, in particolare, del contenuto della conversazione 18.11.1996 di per se
-
espressiva di un interesse condiviso e, però, non anche necessariamente perseguito dall'imputato totalmente
-
ignorando la diffusa motivazione della sentenza che in senso assolutorio ha valorizzato, sulla base di riflessioni fondate sull'apprezzamento dei fatti e per nulla iLOgiche, la insuperabile difficoltà di
ricondurre all'imputato, nel contesto di feroce guerra fra le cosche, una attività che avrebbe dovuto favorire quella avversaria (i RD), così come il difetto di reale collegamento fra tale cosca ed il soggetto politico alla cui area l'imputato avrebbe dovuto indirizzare i consensi degli elettori, tanto da consentire 1'apprezzamento di costruzione una dell'imputazione "poco realistica".
Di tal che, diventa mera esercitazione dialettica il richiamo alla corretta configurazione dell'ipotesi di concorso esterno nel reato associativo.
Quanto al DI, il ricorrente censura che, pure a
fronte di elementi riconosciuti sintomatici dell'intraneità alla cosca RD, sia stata apprezzata come decisiva in senso contrario la natura familiare del legame con i Cordì: tale motivazione avrebbe ignorato la possibile compatibilità di tale dato con il
-55- fatto partecipativo e, anzi, la sua capacità rafforzativa del vincolo.
Neppure tale attinge la soglia censura dell'ammissibilità.
L'impugnata sentenza, invero, ha reso compiuto degli elementi di segno accusatorio, apprezzamento rilevandone coerentemente soprattutto con riguardo al
-
contenuto delle conversazioni intercettate l'idoneità
-
a rappresentare sentimenti di astio, od anche di odio, nutriti dall'imputato verso i AL ma non anche una effettiva sua adesione al criminale della programma cosca, come del resto indirettamente confermato dalla conversazione 26.10.1996 fra EL NA e RD
NT, nella quale il secondo, nell'ipotizzare il rischio di iniziative giudiziarie, non indica fra i possibili destinatari l'imputato (ma sì, invece, il fratello NT); il richiamo a rapporti e frequentazioni derivanti essenzialmente dal legame risulta raccordato a tali rilevazioni, sicché il motivo di ricorso, articolato con la prospettazione di un diverso apprezzamento degli elementi di prova e dell'astratta compatibilità del vincolo di sangue con queLO stabilmente instaurato con la societas sceleris,
si risolve nuovamente in una censura di merito.
8.AM NI:
A mezzo dell'Avv. to Minniti, un primo motivo deduce violazione ovvero vizio motivazionale in ordine alla valutazione della prova (art.192 cod. proc.pen.) ed all'attribuzione all'imputato di un vero fatto partecipativo nell'associazione mafiosa.
-56- Premesso che all'imputato è stato attribuito il ruolo di autista di RD MO (ritenuto capo con piena consapevolezza di tal dell'associazione)
ruolo nel contesto della vita associativa, si assume che il giudice di merito avrebbe ritenuto decisivo, in senso accusatorio, il contenuto della conversazione inter alios del 30.3.1996, in realtà incomprensibile e comunque equivoco, nonché avrebbe omesso un adeguamento apprezzamento degli elementi di riscontro.
Orbene, deve osservarsi che il giudizio di colpevolezza risulta motivato mediante la massimadell'imputato valorizzazione della frase "...solo su NI ci possono arrestare, ma se canta un altro non ci possono arrestare", intercettata nel corso del coLOquio fra due esponenti di vertice dell'associazione (RD
Antonio e EL NA), avente palesemente ad oggetto temi della vita associativa, e cioè il timore di iniziative giudiziarie favorite dalle propalazioni di un qualsiasi sodale che avesse deciso di collaborare con la giustizia, e, pertanto, significativa di una effettiva intraneità del soggetto quale depositario di un notevole patrimonio cognitivo diretto dei fatti associativi, posto che, diversamente, il timore di tradimento non sarebbe stato giustificato;
tale circostanza la sentenza ha poi collegato all'accertato dato di assidua frequentazione del Caminiti con gli altri affiliati ed all'assolvimento, da parte sua, di un compito (queLO di autista del capo) assolutamente fiduciario e correttamente qualificato, in un contesto temporale contrassegnato da una infinità di episodi criminosi che hanno coinvolto pressoché tutta la
-57- famiglia RD, come concreto apporto alle esigenze dell'associazione.
Trattasi di motivazione che non presenta i vizi denunciati, attesa la convergenza degli elementi
"storici", come descritti, a rappresentare, in capo all'imputato, il consapevole contributo associativo ed una intraneità talmente radicata nella cosa da giustificare nei sodali, ov e egli solo avesse
"cantato", il timore di interventi coercitivi dell'autorità giudiziaria viceversa inipotizzabile nell'ipotesi di propalazioni da parte di altri possibili collaboratori;
quanto alla conversazione
30.3.1996, la censura, per vero al limite dell'ammissibilità laddove sostiene genericamente
1'inidoneità probatoria degli elementi di riscontro, denuncia poi l'equivocità ovvero l'incomprensibilità
delle frase intercettata il 30.3.1996 e, però, omette di considerare che la sentenza ha dato conto di giudizio di incomprensibilità reso da uno solo dei periti e, di fatto, contraddetto dal diretto ascolto della voce da parte deLO stesso giudice di appeLO
(ascolto consentito e non fatto oggetto di specifica censura). Un secondo motivo deduce gli stessi mezzi di annullamento quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio;
tale motivo è inammissibile.
Il giudice di appeLO, invero, ha negato le attenuanti h generiche svalutando il dato puramente formale della incensuratezza con riferimento all'eccezionale gravità dei fatti ed alla condotta partecipativa a cosche
-58- estremamente agguerrite ed altresì tenuta nel contesto di un diffuso clima omertoso e, quanto al trattamento sanzionatorio, ha mostrato di tener conto dei parametri di cui all'art.133 cod.pen. riducendo apprezzabilmente la pena comminata in primo grado pur mantenendo il giudizio di estrema gravità del fatto delittuoso;
a fronte di tale motivazione, il ricorrente nuovamente oppone la pretesa di un più favorevole apprezzamento degli elementi e dei parametri già compiutamente esaminati e, pertanto, induce un la necessità di un giudizio di merito precluso nella presente sede.
Nei motivi dedotti dall'Avv.to Nucera, infine, non è
dato cogliere elementi di specificità, posto che la sentenza impugnata non è aggredita nei suoi diversi passaggi argomentativi e risultano unicamente formulate generiche enunciazioni di un generale dissenso valutativo.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, conseguendone la condanna del ricorrente alle spese processuali.
9. RI OC SE Il giudizio di colpevolezza dell'imputato per la partecipazione alla 'ndrina AL risulta confermato sulla base di fatti "storici" attestativi di consolidati suoi con i ALrapporti
(frequentazioni, incontri con MB NZ, capo della 'ndrangheta calabrese dalla cui costola erano derivate le due 'ndrine, partecipazione ad episodi significativi, quali la visita ad un soggetto vittima un attentato inquadrabile nella guerra fra bande e di una festa nuziale) e, principalmente, per ad
-59- valorizzazione del contenuto delle conversazioni
20.8.1996 nel corso della quale RD NT annuncia a EL NA che è stata indetta da
MU SE la riunione in Polsi cui il RE
avrebbe dovuto partecipare "
..per incontrarsi con quelli del criminale..."- e 26.5.1996, ritenuta attestativa dell'accettazione, da parte dell'imputato,
della nomina a "contabile".
Procedendo all'esame dei motivi secondo criterio di loro pregiudizialità, deve osservarsi che il primo di questi deduce ulteriormente (a mezzo dell'Avv.to Maio)
vizio di motivazione per iLOgicità, contraddittorietà e travisamento del fatto nonché
-
violazione dell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. in tema di valutazione della prova e della chiamata di correo,
quanto al giudizio di colpevolezza ed alle ritenute aggravanti del delitto associativo, sul rilievo che la sentenza, ha ignorato l'esito assolutorio di altro procedimento che trattato aveva pure dell'intercettazione ambientale relativa alla riunione
"per fare cessare la faida" così come la circostanza che nessuno dei collaboratori aveva mai nominato il
RE quale affiliato;
tale motivo va apprezzato quale mera censura in fatto perché, lungi dal cogliere i vizi denunciati, si traduce nella prospettazione di una diversa lettura del materiale probatorio, per di più non specificamente critica delle argomentazioni dell'impugnata sentenza, nonché "aggravata" dalla pretesa di introdurvi elementi in sede tal incontrollabili (la motivazione dell'apprezzamento di una conversazione ambientale resa da altro giudice).
- 60- Altro motivo (a dell'Avv. to Managò) deduce la mezzo violazione dell'art.192 comma 2 cod.proc.pen. in relazione all'art. 416 bis cod. pen..
Il motivo è, nella quasi totalità dei rilievi, mera rilettura "domestica" del materiale probatorio, tesa a
diversa valutazione delle frequentazioni e dei rapporti con soggetti intranei o contigui, nonché del contenuto delle intercettate conversazioni;
laddove, poi, il ricorrente censura che il giudice di appeLO avrebbe illegittimamente utilizzato, mediante diretto ascolto Camera di Consiglio, unain intercettazione non
trascritta (26.5.1996) quale conferma dell'accettazione dell'incarico temporaneo di
"contabile" da parte dell'imputato, nulla avendo egli obiettato agli "auguri" portigli da EL NA
e Cordì Antonio deve opporsi la piena utilizzabilità
-
della bobina, già facente parte del materiale probatorio a disposizione di tutte le parti processuali nonché trascritta dai primi giudici (come è detto a pag.180 della sentenza impugnata); né risulta minimamente iLOgica, d'altro canto, la valorizzazione degli "auguri" da parte dei sodali ad un soggetto la cui posizione questi stessi trattarono successivamente
(conv. del 20.8.1996), aLOrché discussero della necessità che egli partecipasse alla riunione in Polsi, vero e proprio summit, fra le due 'ndrine, che non avrebbe tollerato l'intromissione di soggetti che non rivestissero un ruolo verticistico. E' mera censura in fatto, poi, quella (atto Avv.to
Managò) che formalmente deduce vizio motivazionale in riferimento alle aggravanti ai commi 2 e 4 dell'art. 416
-- 61- bis cod.pen.; quanto alla prima, infatti, il
ricorrente, nel prospettare la natura interinale
"contabile", rende un difforme dell'incarico di apprezzamento ed una lettura riduttiva del ruolo assunto, descritto in sentenza, viceversa, e nella parte dedicata alla illustrazione della struttura associativa, come di tipo organizzativo non solo tenuta del conto delle illecite entrate, ma anche distribuzione delle quote agli associati e sovvenzioni alle famiglie dei e, peraltro, medesimi
-
immediatamente seguente, nella scala gerarchica, queLO del "capolocale"; quanto alla seconda, il ricorso fa leva sulla temporaneità dell'incarico, che è argomento eccentrico rispetto a queLO della consapevolezza della disponibilità di un armamento, desunta logicamente dall'unicità del "locale", dal ruolo intraneo e,
infine, dalla serie di attentati, con esplosivi ed armi delle armi, nel contesto della diuturna guerra mafiosa fra le due bande.
Infondato è l'ulteriore motivo (comune ai due difensori) con cui è dedotto vizio motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena: in punto di attenuanti, oltre a quanto già osservato per il ricorso NI va opposto che la sentenza ha incensurabilmente riconosciuto di prevalente segno negativo la risalente appartenenza all'organismo mafioso e, in punto di pena (peraltro sensibilmente ridotta rispetto al primo grado),
l'espresso richiamo alla estrema gravità dei fatti delittuosi nonché alla negativa personalità
dell'imputato.
-625 E' infondato, infine, il motivo (Avv.to Maio)
denunciante violazione di legge quanto alle pene essendosi comminata pena detentivaaccessorie:
superiore ai 5 anni, sono state legittimamente confermate l'interdizione perpetua dai pubblici uffici
(art.29 cod.pen.) e l'interdizione legale per la durata della pena (art. 32 comma 2 cod.pen.).
respinto, con laIl ricorso, pertanto, deve essere condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
10. AL NT
Un primo motivo deduce difetto motivazionale ovvero erronea valutazione delle prove ai sensi dell'art. 192
cod.proc.pen., quanto alla riconosciuta intraneità, con ruolo verticistico, al clan AL, sul rilievo che si sarebbe data erroneamente per scontata la presenza dell'imputato sull'auto blindata del OT, che non sarebbe stata considerata l'assoluta genericità delle dichiarazioni dei collaboratori FR, ER e infine, nonFerrara e, sarebbe stata colta contenuto dellel'inconcludenza probatoria del intercettate conversazioni.
Il motivo, per vero al limite dell'ammissibilità
laddove (e in non minima parte) oppone il personale apprezzamento degli elementi di prova, deve dirsi infondato.
L'impugnata sentenza, invero, ha fondato il giudizio di colpevolezza non tanto sulle dichiarazioni dei collaboratori peraltro ritenuti perfettamente attendibili in difetto di prova di collusione fra i medesimi quanto, e piuttosto, sugli esiti delle-
-03- numerose intercettazioni telefoniche, ritenute convergenti a descrivere un ruolo intran eo e verticistico nel clan AL. In tal senso, risultano coerentem ente apprezzati i timori espressi da AL SE e Parrotta che il
AL NT potesse essere oggetto di attentati da parte del clan avverso (conv. 14.2.97) seguiti dalla presenza dell' imputato sull'auto blindata del secondo
(circostanza ampiamente illustrata), ma altresì dallo stesso imputato (distinta conv. deLO stesso 14.2.97), ed il contenuto delle conversazioni dell'aprile, maggio e dicembre '96, nelle quali furono trattati i problemi della di lui sostituzione, imposta dallo stato di
latitanza, nel ruolo di "contabile", e dei rapporti con i RD, nonché, ed addirittura, è attestato che egli partecipò ad una riunione avente ad oggetto questo ed altri temi della vita associativa (convocato, come da conv. 17.5.96, ha ragguagliato DI NT e
EL NA di quanto trattato: conv.19.5.96); la partecipazione all'associazione ed il ruolo di vertice,
pertanto, desunti risultano correttamente dai dei sodali come riferimenti soggetto da proteggere, dalla già rivestita carica di "contabi le"
- tale da presupporre l'affiliazione la radicata e compenetrazione nel sodalizio dall'importanza delle riunioni e degli argomenti ivi trattati, fondamentali per la vita associativa.
Infondato è il secondo motivo, con cui si denuncia difetto di motivazione in ordine al trattamento con particolare riguardo alla pena base sanzionatorio,
ed all'aumento per recidiva (facoltativa), posto che il
64- giudice di appeLO ha palesemente condiviso il giudizio che la gravità dei fatti e la personalità degli imputati giustificassero pene assai prossime al massimo sia a quanto a quella edittalmente prevista sia quanto all'aumento per la recidiva ed ogni altra aggravante: tale apprezzamento può ritenersi severo ma non certo manifestamente iLOgico o per altro verso viziato.
infine totalmente generico il terzo motivo che E'
chiede la "revoca" delle pene accessorie senza illustrare le ragioni della censura;
peraltro l'entità della pena comminata (superiore ai 5 anni) non consentiva revoca alcuna.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto, con il carico delle spese processuali.
11. TA CE
L'imputato ha ulteriormente dedotto violazione di legge nonché vizio motivazionale quanto al giudizio di colpevolezza (per il reato al capo B), atteso che gli esposti elementi di prova non darebbero conto di un faLO partecipativo, bensì di condotte riconducibili al legame familiare (essendo l'imputato IP di AL
SE): ed infatti, gli stessi verbalizzanti avrebbero escluso un qualsiasi "interesse operativo" del soggetto, errata sarebbe la coLOcazione
dell'imputato su una auto blindata di tale Marando, le conversazioni intercettate sarebbero generiche, le dichiarazioni dei collaboratori non lo coinvolgerebbero ovvero risulterebbero interpretate in modo distorto, costituirebbe circostanza neutra la partecipazione ai funerali di un affiliato.
Il motivo è infondato.
-65- La sentenza, invero, ha esaustivamente argomentato il conclusivo giudizio di colpevolezza, valorizzando in tal senso non soltanto la reiterata partecipazione dell'imputato a momenti del tutto significativi di aggregazione mafiosa (con particolare riguardo alle cerimonie funebri di soggetti morti non già per cause naturali ma, invece, perché vittime della guerra di mafia fra le due cosche), ma altresì il riferimento dei
(TI, RE, ER) a fatticollaboratori sintomatici di una particolare "vicinanza" dell'imputato al AL SE (indiscusso capo del
"locale" di Locri) о alla condivisa sua avversione verso i RD (FE), ed infine l'esito di intercettazioni dalle quali si ricava che RD avessero intenzione di l'imputatosopprimere (conversazioni del 5.12.96 e del 30.1.971996); per nulla iLOgico e, anzi, perfettamente coerente è aver desunto che, nel contesto di guerra mafiosa mirante all'indebolimento dell'opposto fronte, l'imputato fosse un bersaglio appunto perché affiliato alla cosca avversa.
Non ricorre, dunque, il denunciato vizio motivazionale,
rappresentato, peraltro, attraverso una personale e
parziale nuova lettura del materiale probatorio (ne è riprova l'assunto che, diversamente da quanto ritenuto, l'auto del Marando, sulla quale l'imputato venne sorpreso, non sarebbe stata blindata, perché la
circostanza è stata valorizzata in sentenza unicamente per rappresentare la frequentazione di un soggetto ritenuto all'epoca contiguo ad altra cosca mafiosa),
66- tale da prospettare, addirittura, profili di inammissibilità del motivo.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, conseguendone la condanna alle spese processuali.
12.TA SE cl. '38 Con un primo motivo (Avv.to Lupis), viene dedotta la violazione dell'art. 6 Legge 4.8.1955 n.848, per essere stato impedito all'imputato di partecipare all'udienza dibattimentale se non "a distanza".
TA motivo non ha pregio, risultando correttamente applicato l'art. 146 bis disp.att. codice di rito (che assicura una partecipazione effettiva) in un caso in cui si procedeva per uno dei delitti di cui all'art. 51
comma 3 bis cod. proc.pen. (associazione ex art.416 bis cod.pen.), ed era stata applicata la misura di cui all'art. 41 bis comma 2 Legge 27.7.1995 n.354; peraltro,
l'art. 6 della Legge 848/1955 è richiamato a sproposito, non essendo in discussione la pubblicità dell'udienza
(comma 1) ovvero la presunzione di innocenza (comma 2)
o, infine, gli specifici diritti di difesa (comma 3). Altro motivo (nei ricorsi dell'Avv.to Lupis e
dell'Avv. to Tommasini) denuncia, quanto al giudizio di colpevolezza per il reato associativo, omessa valutazione delle prove "favorevoli" sub specie di sentenze assolutorie, divenute definitive, in ordine alla stessa imputazione per epoca pregressa (Avv.ti
Lupis e Tommasini), nonché vizio motivazionale nell'apprezzamento del le dichiarazioni dei collaboratori (Avv.to Lupis).
Il motivo è, sotto il primo profilo, infondato, perché
l'impugnata sentenza ha escluso che i giudicati
-67 - assolutorii abbiano riguardato i fatti oggetto del presente giudizio e non iLOgicamente ha inserito le pregresse vicende nel contesto criminale oggi trattato;
e, sotto il secondo profilo, il giudizio di colpevolezza del fatto partecipativo risulta desunto dalle dichiarazioni di collaboratori attendibili
(FR, ER, RE e TI), tutte convergenti nell'assegnare all'imputato mediante narrazione dei
-
direttamente conosciuti (decisione disingoli fatti impedire l'ingresso dei RD nel "locale" e successiva deliberazione di segno opposto in sede compositiva del contrasto fra le due cosche, nomina del "capolocale" di
S. RI suLO Jonio, l'assunzione di un ben preciso grado, con la "dote" di camorrista) un ruolo di vero
саро, nonché dalle conversazioni 14.2. e 16.2.97, Parrotta e Zucco SE, entrambe intercorse fra enunciative di propositi ritorsivi verso i RD
tuttavia frenati dalla contraria volontà dell'imputato.
L'operato collegamento fra i distinti elementi di prova e l'apprezzamento di un ruolo tuttora direttivo (comma dell'art.416 bis cod.pen.) e conservato anche in 1
stato di detenzione, è davvero incensurabile (né ha pregio l'opporre la stessa detenzione, circostanza non decisiva in senso "liberatorio” e, peraltro, ampiamente trattata in sentenza).
Con altro motivo (comune ai ricorsi di entrambi i difensori) si censura il giudizio di colpevolezza per
р il delitto continuato di omicidio di RD MO
tentato omicidio di SA RD (ed annessi reati satelliti), quale finale approdo di un percorso argomentativo che ha valorizzato in massimo grado il
-60- ruolo pretesamente verticistico senza alcun aggancio ai dati fattuali che, viceversa, deporrebbero per una contraria dell'imputato a che l'attentato volontà
compiuto; frutto di mera congettura, poi, venisse sarebbe quella secondo cui, in ragione della piega assunta dalla guerra fra le cosche (soppressione di
OT IO SE) e del ruolo primario del Cordì MO, solo un capo "riconosciuto" quale l'imputato avrebbe potuto deliberare l'attentato,
foriero inevitabilmente di ulteriore reazioni a catena.
Il motivo è fondato.
La sentenza, infatti, ha ribadito la responsabilità
dell'imputato, quale mandante, per l'attentato ai RD del 13.10.1997 nonché per i plurimi reati in materia di armi utilizzate nell'occorso) in esito ad un percorso argomentativo certamente censurabile sotto il profilo della logicità ed in palese violazione dei canoni del ragionamento inferenziale di tipo indiziario imposto dalla stessa consistenza degli elementi posti al suo esame. Vero è, infatti, che il giudice di appeLO, riconosciuto che ancora nel febbraio 1997 l'imputato negava il proprio assenso all'eliminazione del RD
circostanza ricavata dalle già menzionate conversazioni fra OT e CC SE e che, in relazione
- all'attentato commessO nell'ottobre di queLO stesso anno, "non v'è prova diretta che SE AL abbia mutato strategia nella faida contro i RD", ha tuttavia desunto siffatta prova dalla manifesta
"sottomissione" all'imputato da parte di CC
SE, oltre che dalla drammatica piega assunta
- 69 dalla guerra mafiosa che avrebbe imposto la necessità della cosca di reagire a fronte dell'omicidio di una persona del "liveLO" del OT rispondendo con un omicidio di pari importanza.
TA argomentazione mostra una intrinseca debolezza strutturale, perché, in difetto di prova del mandato, il mutamento di strategia del quale sarebbe "il derivato" risulta ancorato non già a fatti individualizzanti e concreti, bensì a mere congetture che, seppure astrattamente apprezzabili, tali restano e non colgono alcun elemento che autorizzi a ritenere inequivocamente che l'imputato, modificando radicalmente il proprio pensiero ispirato a prudenza ed attendismo (come pur riconosciuto in sentenza), abbia dato l'ordine di compiere l'attentato.
Movendo da un dato inconfutabile - 1 la ferma opposizione dell'imputato a che si attentasse alla vita del RD la sentenza è pervenuta a cogliere il dato MO
l'ordine di procedere utilizzando
-nuovo ed opposto
-
un percorso soltanto congetturale e che, peraltro, ha dato per scontato e pacifico, senza fornirne la
dimostrazione, che le nuovenecessaria scelte strategiche sarebbero state assolutamente "imposte" dagli sviluppi della guerra mafiosa (ad. es., laddove si afferma che "il prevenuto poteva sacrificare, al bene della cosca, un affiliato di quella importanza cioè lo Iemma, ma non anche di perderne un secondo del liveLO di OT").
Consegue che, in ordine ai reati rubricati ai capi da
L1 a M1-c, la sentenza deve essere annullata, con
--70 rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di
Reggio Calabria;
rigettato il ricorso nel resto.
13. AL SE (cl'69)
A mezzo dell'Avv.to Bartolo, tale imputato anzitutto, ulteriormente deduce, vizio della motivazione (resa mediante argomentazione mancante ed iLOgica, ovvero contraddittoria, apodittica 0 solo
"apparente" nell'enunciazione degli elementi di fatto e di concretadiritto) in ordine al giudizio di
partecipazione all'associazione AL, quale fondato su inesistenti riscontri alle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori: costoro, si assume, avevano riferito dell'intero clan AL come stabilmente interessato al traffico di stupefacenti e di armi, ma la circostanza che l'imputato venne indagato proprio per fatti di tal tipo, così come il rapporto di parentela, giustificherebbe l'ipotesi partecipativa "soltanto col riscontro di una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della famiglia nel medesimo campo in cui essa opera".
- aIl motivo è destituito di fondamento, posto che prescindere dal fatto che il riscontro "invocato" è
enunciato in sentenza con riferimento alle indagini di
P.G. ed a ben due ordini di carcerazione dell'imputato proprio per "associazione a delinquere e droga"
(pag.156 della sentenza)
- la partecipazione all'associazione criminale AL risulta motivata con espresso richiamo a ben altri riscontri, di carattere obiettivo, alle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori e, cioè: a) agli esiti delle intercettate conversazioni 14.2.97
- nel corso della quale
-70- l'imputato manifestava al OT (trattando di episodi omicidiari e di soggetti individuati proprio nei RD) l'intendimento di sopprimere una persona dando conto di una pianificazione dei particolari,
nonché il timore di trovarsi seriamente nel mirino dei
RD, ed infine si faceva palese riferimento ad una carica di 'ndrangheta e 16.2.97, nella quale,
ugualmente, i sodali Parrocca e CC AN
rappresentavano siffatto timore ad personam;
b)
l'attentato in precedenza subito dall'imputato da parte dei RD il 19.7.96; incensurabile e perfettamente l'individuazione sia di veri coerente, pertanto, è dei collaboratori, sia di un riscontri alle accuse ruolo di killer assunto dall'imputato all'interno della cosca AL, perché solo un soggetto che avesse aderito al programma criminoso del sodalizio avrebbe potuto trattare, con altri sodali, temi di rilievo primario per la vita della stessa cosca in lotta per il predominio territoriale.
Altro motivo denuncia difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, comunque eccessivo, ma
neppure tale motivo è fondato, perché il giudice di appeLO, in risposta alla doglianza circa l'aumento di pena per la recidiva, ha ritenuto tale aumento giustificato dalla gravità dei delitti oggetto delle precedenti sentenze definitive di condanna (gravità
peraltro indiscutibile, attenendo tali delitti al
traffico di stupefacenti, resistenza a p.u., tentata
estorsione, porto di arma, detenzione di esplosivi) e
з
la pena complessiva (peraltro sensibilmente ridotta in
-71 grado di appeLO) è stata ritenuta adeguata alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato.
Un terzo ed ultimo motivo deduce l'immotivato diniego delle attenuanti generiche;
tale motivo inammissibile, perché la sentenza, di fatto, non ha individuato elementi positivi di valutazione, né in prospettabili il senso opposto sono minimamente
“comportamento processuale" e/o la "marginale partecipazione seconda,al fatto-reato" (questa apprezzabile ai fini di applicazione oltretutto, non dell'art.62 bis cod.pen.), trattandosi di circostanze dal testo dell'impugnata sentenza e, non risultanti richiamate in termini oltretutto, di assoluta genericità. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con il carico delle spese processuali.
14. AL OL
mezzo dell'Avv.to Maio,L'imputato, a deduce
ulteriormente mancanza di motivazione, perché iLOgica ed affetta dal vizio di travisamento del fatto, nonché
violazione dell'art.192 cod.proc.pen. in punto di
valutazione della prova e chiamata in correità,
all'uopo rilevando che: a) il giudice di appeLO, pure avendo precisato che "tutta la parte delle dichiarazioni degli ufficiali di P.G. aventi ad oggetto l'illustrazione ed il commento delle intercettazioni, sarà minimamente considerata", avrebbe poi non identificato nell'imputato uno degli interlocutori sulla base di tali dichiarazioni;
b) le conversazioni intercettate (19 maggio e 7 agosto 1996) non giustificherebbero una tale identificazione.
73- Il motivo è infondato.
Ed invero, premesso che risultano valorizzate, ancor prima delle conversazioni intercettate, le convergenti chiamate in reità da parte dei collaboratori FR,
UR, FE, RE, ER tutti ritenuti
-attendibili (tale giudizio non viene contestato)
dalle quali si ricava un ruolo di spicco dell'imputato, con qualifica di "santa", il giudizio di colpevolezza fonda su osservazioni assolutamente incensurabili.
Emerge dal testo dell'impugnata sentenza, infatti, che nella conversazione 19.5.1996 i sodali RD NT e Guastella NA, commentate le propalazioni del
collaboratore FR circa un attentato a AL
SE, trattarono la questione della nomina del
"contabile" in sostituzione del latitante AL
NT, nel contesto di rivalità fra le due cosche e, ciò, all'indomani di una riunione all'uopo fissata in casa di altro sodale, il "crimine" MU;
risponde perfettamente a canoni di logicità argomentativa, pertanto, la conclusione che i soggetti impegnati nella ricerca del sostituto, attesa l'importanza della carica
(già sopra descritta), sicuramente facessero parte del
"locale" della 'ndrangheta con un ruolo assolutamente verticistico.
L'identificazione dell'imputato come uno di tali soggetti, poi, risulta logicamente ricavata non già da pedissequa adesione alle irrecuperabili e pur tuttavia riesumate "interpretazioni” degli ufficiali di P.G., ma sì invece, da un puntuale richiamo della sentenza aLO
stesso delle conversazioni;
depone in tal contenuto l'operato senso, infatti, collegamento dei testuali
-74- riferimenti, in conv. 19.5.96, al "genero di LA come possibile candidato in un contesto nel quale era messa in discussione la sostituzione del figlio dell'imputato
(tale essendo il latitante AL NT) ovvero al
"LA come soggetto non disposto alla distensione dei rapporti ("...Cola arma tragedie"), con quelli, in conv.13.4.96, al "Nicola" come persona interessata direttamente alla nomina del contabile, nonché, in
conv.17.5.96, a "LA e "OL" (indifferentemente)
adiratosi per un fatto che 10 aveva soggettocome direttamente "toccato" (stante il riscontro dell'aggressione del IP SE e del TT
appena tre settimane prima da parte di affiliati al clan RD) e, infine, al contenuto della conv.
5.12.96, nella quale, trattando del progettato omicidio del cognato OT, il ripetuto diminutivo "LA è
attribuito all'imputato per riferimento indiretto a
AL NT quale "figlio di LA (non risultando nella famiglia AL altri che avesse un figlio a nome NT).
Un ulteriore motivo deduce il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, e quanto alla pena base e quanto alla recidiva, ma anche tale motivo deve dirsi infondato per le stesse ragioni illustrate quanto alla reiezione di queLO identicamente formulato dal
AL SE;
nel caso di specie, peraltro, la sentenza ha ulteriormente evidenziato la risalente appartenenza all'organismo mafioso.
Il terzo ed ultimo motivo, con cui si deduce che sarebbe stata omessa la revoca delle pene accessorie,
si rivela esso pure infondato, atteso che le pene
-75- accessorie (interdizione perpetua ex art.29 cod.pen. ed interdizione legale ex art.32 stesso codice) conseguono ad una pena inflitta in anni 5 di reclusione.
essereIl ricorso, pertanto, deve rigettato con il carico delle spese processuali.
15. RD NT Un primo ulteriore motivo di ricorso, a mezzo dell'Avv.to ZZ, deduce mancanza о manifesta iLOgicità della in ordine allamotivazione partecipazione dell'imputato alla cosca Cordì con un ruolo di capo, sul rilievo che i descritti elementi di prova e le stesse considerazioni espresse in sentenza non evidenzierebbero un vero ruolo decisorio ma sì solo una condizione di rispetto goduta per la sua capacità
"politica" nella trattazione di argomenti di comune interesse. che per la parte in cui censura il TA motivo -
giudizio di esistenza "locale" di stessa del
'ndrangheta in Locri è stato esaminato nel capitolo
1dedicato ai motivi di interesse generale è realmente inammissibile, posto che, a fronte di una motivazione che ha esaustivamente dato conto dei numerosi elementi convergenti a riconoscere una intraneità qualificata da un ruolo realmente decisorio come espressa dalle plurime conversazioni fatte oggetto di intercettazione, il ricorrente, lungi dal cogliere profili di manifesta iLOgicità nell'apprezzamento giudiziale, unicamente prospetta una frazionata rilettura del contenuto delle medesime, sì da richiedere niente di diverso da un ulteriore giudizio di merito notoriamente precluso nella presente sede.
76- Non altrimenti, infatti, vanno considerate le alternative "interpretazioni" rese in ordine alla conv.
12.1.97 che, ritenuta dalla sentenza attestativa della visita fatta all'imputato da un emissario della società
di S.CA (cuore e centro dell'onorata società nella del collaboratore TI) ed avente ad descrizione oggetto i rapporti del clan AL con il clan RD,
è trasformata, nella riduttiva visione del ricorrente
- che perviene addirittura ad escludere il ruolo decisorio richiamandosi al ruolo preminente (killer) di altro soggetto, il RD MO, come se le due qualifiche, operative su diverso piano, fossero tra
nonché attraverso personali loro incompatibili deduzioni, in una semplice richiesta di leciti consigli ad un soggetto genericamente autorevole;
ovvero quelle relative alla conv. 30.3.96, già apprezzata come dimostrativa di una posizione di comando difficile da gestire nei sodali irruenti e confronti di particolarmente focosi (e, dunque, rafforzativa del ruolo di vertice).
Il motivo, del resto, ignora totalmente le numerose altre conversazioni dei coLOqui intercettati fra l'imputato e Guastella NA, diffusamente illustrate in sentenza come rivelatrici di un soggetto titolare di vero potere decisionale
- esteso all'espulsione di sodali irrispettosi delle regole ed all'adozione di azioni ritorsive verso un collaboratore
(conv.19.5.96), alla risoluzione di controversie circa y la spartizione delle tangenti imposte ad imprenditori
(conv.24.9.96) nonché immediato referente dei
-76- politici locali (conv.30.3.96) ed in diretto contatto con il "crimine" (conv. 17.5.96).
Un secondo ulteriore motivo dell'Avv.to ZZ denuncia vizio motivazionale quanto al giudizio di colpevolezza per l'omicidio di Zucco AN e RT SE
(capi I, Ia, Ib), sostenendosi che tal giudizio procederebbe da una interpretazione "arbitraria e soggettiva" delle intercettazioni ambientali, ovvero dalla ritenuta posizione di capo della cosca avversa ai
AL (cui aderivano i fratelli CC, essendo poi incontestato che il RT fu attinto per essere stato confuso con CC SE) senza che si sia dato conto di un concreto fatto partecipativo al delitto, peraltro attribuitogli quale mandante. Anche tale motivo presenta insuperabili profili di inammissibilità.
Gli omicidi in esame, invero, risultano attribuiti all'imputato coniugando l'accertato suo ruolo decisorio con il contenuto di una serie di conversazioni opportunamente intercettate che riconducono i fatti alla cosca RD e ad una deliberazione presa dai vertici;
in tal senso, invero, risultano ampiamente nel corso dellaillustrate la conversazione 15.12.96
quale il figlio dell'imputato, nel riferire al cugino della strategia seguita dal genitore nel contesto della guerra con la cosca avversa, attribuisce a costui, come ammessagli, la paternità degli attentate agli CC
("...come abbiamo fatto là da CC...") e quella precedente del 26.10.96 nel corso della quale EL
NA tratta con l'imputato dell'esigenza di sopprimere CC SE, cioè queLO stesso soggetto
-78- che era sfuggito all'attentato (per essere stato confuso con il RT), nonché le ulteriori nelle quali l'imputato tratta dell'omicidio di CC AN
esprimendo il proprio pensiero, negativo, circa la possibilità che i AL possano addurre concreti elementi di accusa verso gli effettivi responsabili.
Coerente, pertanto, è il percorso argomentativo che, valorizzata la capacità decisionale dell'imputato ed apprezzati i convergenti esiti delle intercettazioni, è approdato al giudizio di sua concorsuale responsabilità nella veste di organo deliberante l'attentato; e, nuovamente, la censura si traduce nella pretesa di un diverso apprezzamento del materiale probatorio (spinta al punto di assumere che l'imputato non si identificherebbe in uno degli interlocutori in conversazioni del 5 e 15.12.96 che la sentenza ha pacificamente riferito ad altri, ovvero di cogliere un sintomo di estraneità, in spezzone della uno conv.26.10.1996, che il giudice di appeLO ha già adeguatamente escluso, considerando che l'espressione riferita a CC SE "...gli hanno ammazzato un frateLO, pare che sa chi è stato ?" deve essere intesa come assicurazione al EL NA della incapacità del clan AL di risalire agli effettivi responsabili).
In ordine a tale delitto, va poi aggiunto che l'Avv.to
Gaito (il cui ricorso è stato trattato, per il resto, nel capitolo dedicato ai motivi di generale interesse) muove una censura che fa leva sul tempus commissi delicti (13.2.1995) quale dato incompatibile con il
fatto associativo non contestato per l'epoca anteriore al marzo 1996, ma sul punto, va richiamato quanto già
osservato alle pagg.47 e 48.
Un terzo motivo dell'Avv.to ZZ formula identiche di colpevolezza per ilcensure quanto al giudizio tentato omicidio di OT IO e NG Lorenzo e reati satelliti (capi L, M, N, 0) e l'omicidio di OT IO e reati satelliti (capi Al, B1, C1, D1), sul rilievo che la conversazione
15.8.96, ritenuta decisiva, non sarebbe minimamente dimostrativa di un ruolo realmente assunto dall'imputato nei due episodi e, ciò, sia per la
genericità delle espressioni captate sia perché precedente di quasi un anno l'omicidio del OT
(come altra del 30.7.96), quando, invece, altre conversazioni attesterebbero l'estraneità dell'imputato ovvero indirizzerebbero ad esecutori coLOcabili in diverso gruppo mafioso (Marafioti); e denuncia, ancora,
una contraddizione della sentenza per avere dapprima attribuito all'imputato una strategia che avrebbe escluso attentati ai prossimi parenti dei AL (onde non esacerbarne gli animi) per poi fargli carico
dell'omicidio del OT, cognato dei AL
medesimi sicché, in definitiva, le risultanze
dibattimentali, peraltro private di utili apporti (una perizia sui mozziconi di sigaretta rinvenuti sul luogo dell'attentato), non giustificherebbero logicamente
(giustificato l'affermazione di responsabilità. р Anche tale motivo va disatteso.
riconferma del giudizioAlla di colpevolezza dell'imputato per entrambi gli episodi (tentato omicidio di OT e NG in data 8.3.96 ed
-80 - omicidio consumato del OT il 4.9.97), infatti, il giudice di appeLO è approdato in esito ad✓percorso n argomentativo assolutamente convincente nonché
conseguente ad un incensurabile apprezzamento degli elementi di prova.
Ed invero, richiamate le numerose conversazioni fatte oggetto di captazione, tutte convergenti nell'attestare come i progetti omicidiari del OT impegnarono la cosca RD in modo corale tanto che, nei vari
-
coLOqui fra i RD ed affiliati è indicato come permanente bersaglio, pedinato e sorvegliato, della cosca medesima (ed in tal senso risulta addirittura allertato dai Carabinieri di Locri), l'impugnata sentenza ha coniugato e valorizzato circostanze perfettamente desumibili dalle acquisizioni dibattimentali, a) l'omicidio ovvero: OT si è
inserito neLO scontro fra le cosche in termini di primaria importanza, posto che egli rivestiva un ruolo verticistico nell'avverso clan AL, nonché è stato il prodotto di un impegno logistico organizzativo ampio e diversificato alla Cosca Cordì (pedinamenti, sopralluoghi della zona più adatta in cui commettere l'omicidio); b) l'imputato rivestiva un ruolo di capo nel clan RD;
c) l'omicidio è stato materialmente eseguito dal figlio e da un IP dell'imputato; d) lo stesso imputato ebbe a manifestare a EL NA
(nella conv.30.6.96) l'intenzione di sopprimere il
OT per avere questi violato una ferrea regola della 'ndrangheta (egli aveva affiliato in carcere due detenuti con il grado di "picciotto" senza riferire la notizia, "Lambasciata" al "capolocale" come pure
-81- avrebbe dovuto nel rispetto del rituale ampiamente illustrato dal collaboratore TI); nella el conversazione 15.8.96 l'imputato, nel commentare con il detto EL la possibilità di reagire con successo agli ipotizzabili attentati da parte dei AL, fece riferimento alla speciale capacità della cosca da lui diretta, di "entrare nelle case, mentre loro non sanno venire nelle nostre case", con evidente richiamo ad ipotesi di attentati nelle altrui abitazioni {quale queLO poi commesso sulla persona del OT).
Incensurabile, pertanto, è il conclusivo giudizio che gli attentati al OT personaggio di primo piano
-
nel clan AL siano stati entrambi ordinati
-
dall'imputato, atteso il suo ruolo decisorio, e con costui concordati, mentre le censure del ricorrente costituiscono un palese tentativo di diversa e
alternativa lettura talvolta riduttiva talvolta
+
estesa a conversazioni (14.2.1997) non risultanti dal testo della sentenza impugnata e, comunque, per nulla dimostrative dell'estraneità dell'imputato all'episodio di tentato omicidio (ché, anzi, è riferita in termini che riconducono l'attentato alla cosca RD) del
-
compendio probatorio già compiutamente esaminato dal giudice di merito che, peraltro, ha fornito risposta a quegli stessi "interrogativi" che ora vengono riproposti in relazione alla interpretazione delle frasi captate ed ai tempi delle conversazioni rispetto ai fatti delittuosi;
e, in particolare, dando conto del significato delle espressioni nella conv. 17.5.96 ed in quella del 15.8.96 (successiva al fallito attentato del marzo 1986), come indicativa di modalità criminali (la
- 81- scelta del luogo) poi effettivamente riscontrate nell'attentato riuscito il 4.9.97.
E' pertanto infondato l'assunto che i delitti siano stati ricondotti al RD NT solo per la posizione di "capo" del clan avverso a queLO cui era affiliato il OT, così come non può utilmente opporsi una contraddizione interna alla sentenza nell'affermazione una particolare strategia incompatibile con di l'aggressione del cognato dei AL, atteso che la sentenza ha dato atto della insorta necessità di sopprimere il OT.
Infondati sono, ancora, i motivi (Avv.to ZZ) che dell'aggravante censurano l'applicazione ex art7
L.203/91 - assumendone l'irriferibilità ai soggetti
-p e di quella exappartenenti all'associazione mafiosa commi 4 e 5 dell'art.416 bis cod.pen. (associazione armata) sul rilievo che non sarebbe stato indicato il tipo di armi e Cordi Attilio è stato assolto
dall'addebito di detenzione di armi rinvenute in contrada LV ritenendosi le medesime non nella disponibilità della cosca. La prima aggravante, infatti, è compatibile con la
qualifica di associato ad organizzazione mafiosa, "dal momento che quest'ultimo non deve, sempre e necessariamente, avvalersi della forza intimidatrice del vincolo mafioso, ovvero agire per fini propri dell'organizzazione, essendo ratio della norma non solo quella di aggravare la pena per chi utilizza metodi mafiosi o agisce al fine di agevolare le associazioni
-
E
mafiose, ma anche di reprimere il comportamento di coloro che anche se non organicamente inquadrati in
-
-82- tali associazioni - agiscano con metodi mafiosi, 0
comunque, diano un contributo al raggiungimento dei fini di un'associazione mafiosa (Cass. Sez.I,
12.10.1998/19.2.1999 n.2128, PM e Prete e altri).
Quanto alla seconda aggravante, è sufficiente opporre che è stata accertata in fatto come desunta dai fatti
- di sangue e confermato dal contenuto di plurime conversazioni fra i diversi sodali (nelle quali si fa automatico, a carabine, bombe,riferimento ad un pistole, bazooka, kalashnikov, sicché le armi sono la disponibilità indicate) sufficientemente dell'armamento da parte dell'associazione mafiosa, ed è
stato altresì descritto, in capo all'imputato, un ruolo decisorio che assicura della di lui perfetta consapevolezza di tale circostanza di natura oggettiva;
e non ha pregio, poi, il richiamo all'assoluzione del
RD AT quanto all'armamento rinvenuto in contrada LV, perché per detenzione e porto di armi
"ulteriori" altri sodali sono stati ritenuti responsabili.
Con ulteriore motivo (Avv.to ZZ), il ricorrente deduce manifesta iLOgicità della motivazione quanto al giudizio di colpevolezza per il c.d. reato elettorale come contestato (capo L3a) e cioè la violazione dell'art.87 DPR 16.5.1960 n.570, doppiamente aggravata rimproverando alla sentenza di avere valorizzato
-
(contenuto di conversazioni, presenza elementi dell'imputato in prossimità delle sezioni elettorali) in realtà affatto dimostrativi di violenze o minacce dirette a forzare la volontà degli elettori (in occasione del rinnovo del consiglio comunale di Locri).
88- Occorre premettere che il reato in esame non può dirsi prescritto in applicazione del comma 2 dell'art. 100 DPR
570/1960.
TA norma, infatti, prevede che "Lazione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni;
il corso della prescrizione è
interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'anno non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione".
Orbene, può anzitutto condividersi l'orientamento del giudice di legittimità secondo cui la norma, a
prescindere dalla improprietà della dizione, individui una ipotesi di vera prescrizione del reato e non anche di decadenza dall'esercizio dell'azione penale
(Cass.Sez. III, 3.7.1967 n.547, Guida) e che, ancora,
non è in tal senso significativa la coLOcazione della regola in un unico articolo che al comma 1 prevede l'esercizio una "azione popolare" nella forma di
"promovimento" della medesima, dovendosi considerare che l'azione penale anche per i reati previsti dal T.U.
è pur sempre promossa dal Pubblico Ministero
(Cass.Sez. III, 23.6.1975/1.6.1976 n.705, Pes;
Cass.Sez. III, 1.2.1973, Ferone)
E, tuttavia, deve osservarsi che la previsione di una prescrizione “abbreviata" e generalizzata (per tutti i reati contemplati nel T.U. 1960), proprio perché fortemente derogatoria dalle norme generali di cui agli
-85- artt. 157 e 160 cod.pen., non possa essere interpretata estensivamente.
La previsione di un ridotto termine prescrizionale,
introdotto in una distinta normativa e riferito a delitti anche gravi (come attestato dall'entità delle pene) - ed addirittura coincidente con queLO proprio alle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda esige, infatti, una rigorosa interpretazione dell'art. 100 e tale, cioè, da evitarne l'applicazione oltre i limiti testualmente fissati.
In tal senso, aLOra, deve ritenersi che la complessa fattispecie del delitto di cui all'art.87 comma 2 DPR
670/1960 aggravato ai sensi dell'art. 7 1.203/1991
che aumenta la pena sino ed enfatizza alla metà
l'assoluta gravità del reato richiamando un elemento decisivo della fattispecie di cui all'art. 416 bis cod.pen. ("il procurare voti per sé o per altri" qui al fine di agevolare le attività dell'associazione criminosa) ricomprensibile tra i reati non sia contemplati nel T.U. 1960, trattandosi di un delitto non soltanto assai più grave ma anche e comunque sicuramente diverso, per i distinti elementi fortemente caratterizzanti, da queLO di cui al comma 2
dell'art.87: alla condotta dell'associato diretta ad inquinare l'elettorato onde favorire la consorteria introdottamafiosa della quale egli fa parte nell'area di rilevanza penale e quindi sanzionata con normativa successiva al T.U.: art.11 bis DL 8.6.1992
n.306 conv. con modif. in L.
7.8.1992 n.356 non può
-
dunque essere esteso il regime eccezionale della prescrizione abbreviata e, dunque, operando queLO
-86- ordinario risultante dagli artt. 157 e 160 cod.pen., ne deriva che il delitto de quo, doppiamente aggravato e pertanto punito con pena superiore ad anni cinque, non
ancora prescritto (essendo stato commesso nell'ottobre 1996).
Ciò premesso, il motivo di gravame va respinto, atteso che il giudizio di colpevolezza dell'imputato fonda affatto iLOgico delsull'apprezzamento niente contenuto delle intercettate conversazioni come sintomatiche di una concreta attività di sostegno alla candidatura del AR RG e degli iscritti nella sua lista da parte del clan mafioso RD secondo modalità tali da assicurare il ricorso a forme di intimidazione.
Avuta presente, infatti, la sicura carica intimidatoria esercitata dal clan RD nel territorio di Locri, nel senso che questa stessa sia stata utilizzata in e, dunque, nella forma della minaccia e concreto - della pressione insita nella speciale qualità dell'agente risultano coerentemente valorizzate la
18.11.96, che attesta del progetto dell'imputato conv.
di "indirizzare le linee dell'amministrazione" pur "non preposto" (sì da autorizzare la conclusione che egli si stesse impegnando per altri), quella nella quale il fratello Cosimo consapevole del probabile esito
-
infelice della competizione elettorale per il AR
-
accusava tal Richichi, richiesto del voto dal IP e dal figlio del detto MO, di avere invece "votato per gli avversari", nonché altra del 18.11.96 nella quale lo stesso MO contestava al IP NI di
"non essere stato presente" all'interno di una sezione
-87- per contrastare l'annullamento di alcune schede, ovvero altre precedenti (13.4.96 e 9.5.1996), aventi ad oggetto proprio l'argomento della "presenza" a fianco del candidato ("...l'importante è che ci vede la gente...")
ovvero la "conta" dei voti sicuramente acquisibili da famiglie mafiose;
inserendosi, tali conversazioni, in contesto di accertate presenze del un capo dell'associazione o degli associati nell'organizzazione e nei luoghi della campagna elettorale, ovvero dinanzi alle sezioni elettorali nei giorni delle votazioni
(relazioni di servizio 15.11. e 17.11.96), sufficienti ad attestare un atteggiamento di pressione che, attesa la qualità dei soggetti, non necessitava di essere esplicitata in specifici fatti di violenza e minacce,
già raggiunto l'effetto diminutivo della libertà degli elettori.
La censura del ricorrente, in realtà, si traduce anche in tal caso nella richiesta di nuovo e più favorevole apprezzamento del materiale probatorio, spinta al punto di indurre un giudizio di approssimatezza dell'impegno del clan RD o, addirittura, di cogliere elementi di significato "liberatorio” nell'esito della competizione elettorale (sfavorevole alla lista del AR) o nella statuizione assolutoria deLO stesso AR dal reato elettorale (circostanza che non ha evidentemente rilievo per la distinta posizione dell'imputato).
Attiene al giudizio di colpevolezza per tutti i reati l'ulteriore motivo che denuncia violazione di legge laddove i secondi giudici, pure espressamente esclusa l'utilizzabilità della copia del dispositivo della
sentenza del Tribunale di Locri in data 12/17.4.2000
-
-88- in quanto unicamente allegata alla memoria integrativa della requisitoria del P.M. in primo grado e non
acquisita ex art.507 cod. proc.pen. ne avrebbe poi fatto concreto utilizzo.
TA motivo (comune a RD SA cl.'73, RD
AT e RU) è destituito di fondamento;
premesso, infatti, che dalla illegittima acquisizione della prova i secondi giudici hanno fatto derivare l'inutilizzabilità della medesima per puntuale applicazione degli artt.526 e 191 codice di rito, non
risulta affatto dal testo della sentenza che il dispositivo della sentenza 12/17.4.2000 del Tribunale
di Locri abbia formato oggetto di valutazione alcuna, risultando unicamente che la decisione è stata ricordata (pag.19 della sentenza) al fine di segnalare la comunanza di questioni in punto di utilizzabilità
delle intercettazioni, in gran parte confluite nei due procedimenti ed autonomamente risolte nel presente con l'ordinanza 24.4.2002 (eccezioni, peraltro, cui in
parte già risultava fornita adeguata risposta, come risulta in sentenza Cass.Sez. V, 16.1.2002 ritualmente acquisita in secondo grado unitamente alla stessa
i sentenza del Tribunale di Locri). Ulteriore motivo deduce l'illegittima applicazione della recidiva ovvero l'eccessivo aumento della pena;
la censura è infondata sotto il primo profilo, perché lo stesso ricorrente ammette la condizione di recidiva reiterata (la circostanza che il nuovo reato non sia stato commesso nei cinque anni dalla precedente condanna esclude unicamente la recidiva aggravata) e,
sotto il secondo profilo, introduce la pretesa di un
-09- ulteriore apprezzamento della gravità dei fatti cui è stato commisurato l'aumento di pena e, pertanto, di un tipico giudizio di merito, precluso nella presente sede.
Un ultimo motivo (Avv.to ZZ) censura il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena, sul rilievo che sarebbero stati ignorati gli elementi positivi nonché i parametri di cui all'art. 133
cod.pen., sì da derivarne una pena eccessiva sia nella pena base sia negli aumenti per le aggravanti: anche tale motivo Va disatteso, risultando dal testo della sentenza che il giudice di merito ha sostanzialmente escluso elementi di segno positivo che giustificassero le attenuanti generiche ricorrente ne (neppure il
individua) e, quanto alla pena, ha considerato necessaria una severa risposta sanzionatoria alla
assoluta gravità dei delitti ed al ruolo apicale rivestito dall'imputato.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
16. RD AT
Gli ulteriori motivi di ricorso di tale imputa to, giudicato responsabile del delitto associativo al capo A - sono i medesimi di quelli formulati neLO interesse di RD NT ed alla loro trattazione evidentemente si fa rinvio
- fatta eccezione per quelli di cui appresso.
Un primo motivo (Avv.ti ZZ ed ZO) denuncia come manifestamente iLOgica la motivazione che sorregge il giudizio di colpevolezza, nell'assunto che la sentenza avrebbe elevato a dignità di prova la conversazione ambientale 20.8.96 intercorsa tra RD NT e
-90- EL NA che, in realtà, costituirebbe mero indizio di una prospettata partecipazione di un tale
AT al summit mafioso in loc. Polsi%; i rilievi che identificherebbetale AT non si con certezza nell'imputato, anche in ragione della mancata istituzione di una perizia fonica, e che l'importanza della avrebbe giustificato lariunione non partecipazione di un giovane inesperto e poco autorevole, avrebbero trovato risposta del tutto
inadeguata e. in definitiva, l'affermazione di responsabilità riposerebbe sull'apprezzamento di indizi privi delle caratteristiche di precisione, gravità e
concordanza.
Il motivo non ha alcun fondamento, posto che l'impugnata sentenza ha reso esaustiva illustrazione dei plurimi elementi che autorizzano a ritenere che
l'AT designato a rappresentare il "locale" dal
MB Vincenzo ("capolocale") si identificasse
proprio nell'imputato ("Laltro AT" della famiglia
RD era all'epoca ultraottantenne e comunque
- il collaboratore TIapparteneva ad altro "locale" ha riferito della partecipazione, in veste di rappresentante di un singolo "locale", di giovani la replica-"promettenti" e già dimostratisi capaci del sodale Armocida alla designazione è nel senso che l'Attilio potuto partecipare purché avrebbe accompagnato da altri, in linea con l'affermazione del Fonti circa l'ammissione di giovani "in crescita h criminale"}; e, ugualmente, ha dato conto dell'effettiva presenza dell'imputato nel momento di
--99- sua designazione (quale desunta dalla stessa conversazione 20.8.96).
pertanto, il giudice di merito ha Coerentemente,
concluso che è stata raggiunta la prova di una
effettiva intraneità dell'imputato nella cosca mafiosa,
posto che solo un soggetto affiliato, ovviamente,
sarebbe stato ammesso, ed addirittura con l'incarico di rappresentare il "locale", ad una riunione al massimo
liveLO, e che dunque fosse ormai radicato, in capo all'imputato medesimo, il vincolo associativo (già
evidenziato dalla attiva partecipazione ai "moti di
Locri"); non rileva, a tal punto, che l'imputato abbia poi assolto aLO specifico compito di rappresentanza affidatogli (sebbene l'ipotesi contraria prospettata dal ricorrente confligga con l'ordinario corso delle cose e con l'accertata regola impostasi dal clan di
riunire annualmente in Polsi i rappresentanti di ciascun "locale") né che non sia stato individuato un ruolo specifico, avendo il giudice d'appeLO ricordato, con incensurabile ricostruzione in fatto, che la cosca
RD non prevedeva ruoli fissi e non interscambiabili.
Il residuo motivo (Avv.to ZZ) attiene al diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena, sul rilievo che non sarebbero stati apprezzati gli elementi positivi né sarebbero stati utilizzati i parametri di cui all'art. 133 cod.pen., sì da derivarne una pena eccessiva sia nella pena base sia negli aumenti per le aggravanti;
anche tale motivo va disatteso,
richiamandosi quanto già detto per l'identico motivo del Cordì NT, avendo il giudice di merito
--92- sostanzialmente escluso elementi di segno positivo che giustificassero le attenuanti generiche (la originaria condizione di incensuratezza è stata superata dalla definitiva condanna per i "moti di Locri" ritenuti dimostrativi di risalente appartenenza dell'imputato all'organismo mafioso) nonché considerato necessaria una severa risposta sanzionatoria alla assoluta gravità del delitto.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
17.RD RE Il giudizio di colpevolezza dell'imputato per partecipazione all'associazione mafiosa (capo A) è
stato desunto dal contenuto di due intercettazioni ambientali, relative a dialoghi dell'imputato con
CR e RD SA SE (29.5.97) ovvero con il fratello MO (31.5.97), entrambe attinenti al
progetto di soppressione del OT Vittorio già sfuggito all'attentato dell'8.3.1996 (episodio significativo nella guerra fra le due cosche); risulta l'accertata "presenza"altresì valorizzata in prossimità dei seggi in occasione delle elezioni della nuova amministrazione comunale.
delIncontestata la valenza, ai fini associativi,
manifestato interesse alla eliminazione del OT
nel contesto di guerra fra i due gruppi criminali, il difensore (Avv.to ZO) deduce tuttavia, con un primo motivo, violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. nonché
di vizio motivazione (mancante о manifestamente iLOgica), sul rilievo che la prima conversazione non avrebbe ad oggetto il commento del fallito attentato e
غ
ي
la seconda non identificherebbe l'imputato come
-93- interlocutore, né potrebbe dedursi dalla "presenza" nei seggi un dato significativo di intraneità.
Il motivo, a fronte di sentenza che ha dato conto del conversazionidelle contenuto che facevano riferimento proprio al OT, espressamente nominato, e trattavano delle concrete possibilità di ripetere l'attentato sfruttando le più favorevoli ed ha altresì datocondizioni di tempo e di luogo atto dell'ammissione deLO stesso imputato di essere uno dei dialoganti nella conv.29.5.97, insieme al
cugino SA SE RD ed a CR, si risolve nella richiesta di rilettura del contenuto della conversazione su particolari già abbondantemente
illustrati in sentenza (l'identificazione della vettura
"crivellata di colpi" di cui l'imputato parla con
quella fatta oggetto del primo attentato ovvero deLO stesso sostiene laOT), ovvero
"inutilizzabilità" 0 inidoneità probatoria della
intercettazione 31.5.1997 pretendendone la non riconducibilità all'imputato in esito ad una perizia fonica disposta in separato procedimento e qui non verificabile; la "presenza" dell'imputato nei seggi elettorali, poi, risulta evidentemente valutata, nella impugnata sentenza, come rafforzativa della prova del vincolo, essendo risultato lo specifico interesse dell'intero clan RD all'esito della competizione e, p. elettorale pertanto, non espressione di legittima curiosità ma sì, invece, di una condotta partecipativa anche neLO speciale momento attuata nei termini di un sostanziale presidio.
-94- Il residuo motivo è del tutto generico laddove si esporre che "non sussiste l'aggravantelimita ad
contestata" e, quanto al diniego delle attenuanti ed alla eccessività della pena, non può che farsi richiamo a quanto già osservato in punto di gravità dei delitti, per ogni altro ricorso;
nella specie, poi, la sentenza ha ulteriormente apprezzato come di segno decisamente la "spiccata pericolosità" dell'imputato negativo nella programmazione dell'omicidio del espressa Parrotta e da un precedente ed inquietante episodio
(partecipazione al tentato ferimento di tal Fornari che 10 aveva accusato di corteggiare la sua fidanzata)
ritenuto significativo della consuetudine all'uso delle armi ed a metodi violenti.
Il ricorso, pertanto, va (complessivamente) rigettato.
18. RD MO
Nei confronti di tale imputato è divenuta definitiva la sentenza di condanna 1.2.2002 dalla Corte di AppeLO di
Reggio Calabria, avendo la Suprema Corte rigettato il ricorso del medesimo con sentenza 3.12.2002.
Poiché nel procedimento così definito si contestava all'imputato di aver fatto parte dell'associazione mafiosa detta 'ndrina RD fra il dicembre 1993 e l'aprile 1998, il fatto partecipativo alla stessa
'ndrina sino all'ottobre 1997 oggetto del presente procedimento è il medesimo, essendovi identità degli elementi costitutivi del reato e del tempo di sua commissione;
in tal senso, ed in accoglimento del motivo di ricorso sul punto formulato dagli Avv.ti
Speziale ed ZO, la sentenza deve essere annullata
-95- senza rinvio quanto al delitto associativo per precedente giudicato, con eliminazione delle relative pene.
Devono dirsi infondati, invece, gli ulteriori residui motivi (identicamente proposti dai due difensori). Un primo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art.87 DPR 16.5.1960 n.70 ovvero motivazione mancante o manifestamente iLOgica sul punto, rilevando la intercettazione ambientale 28.10.96 che valorizzata, in sentenza, come sintomatica di condotta minacciosa finalizzata ad diminuire presso un indeterminato numero di persone la libertà del voto niente più attesterebbe se non la generica promessa di raccogliere qualche voto al candidato AN AS
(su sua richiesta), né la "presenza" occasionale in prossimità dei seggi, non accompagnata da atteggiamenti di coartazione, sarebbe maggiormente significativa e dimostrativa di una effettiva attivazione dell'imputato.
TA motivo è infondato, posto che l'impugnata sentenza ha valorizzato l'intercettazione 28.10.96 ritenuta
-
non iLOgicamente dimostrativa della capacità degli associati al clan RD di muoversi con disinvoltura nell'ambito della politica locale in uno ad ulteriori
-
elementi indizianti e convergenti in senso accusatorio,
quali il fatto che l'imputato venne spedito a richiedere il voto al già menzionato Richichi
accusato poi dal padre (come già visto) di non avere votato come ordinatogli nonché venne notato più volte in palese atteggiamento di presidio dei seggi elettorali (relazioni di servizio 15 e 17.11.196).
-96- E' pertanto incensurabile il giudizio di colpevolezza,
desunto da condotte assolutamente significative di una effettiva attività di condizionamento e turbativa della libertà di voto degli elettori attraverso la rappresentazione della vis intimidatoria di tutto il clan interessato al della competizione risultato e capace di permettersi accuse di "tradimento", nei confronti di chi aveva votato in autonomia, spiegabili solo ipotizzando una precedente forte pressione;
il motivo, a tal punto, si risolve in una domestica e riduttiva lettura del compendio probatorio, omissiva degli aspetti di reciproca interferenza.
Il motivo con cui si deduce l'insussistenza delle aggravanti è totalmente generico, risolvendosi nella mera enunciazione di dissenso valutativo;
la censura in ordine al diniego delle attenuanti generiche è
infondata, perché nella specie il giudice di merito ha ritenuto l'imputato immeritevole del beneficio dando di convincimentotale adeguata motivazione nel sottolineare la risalenza mafiosa (indice di negativa personalità) attestata dalla sopravvenuta condanna per
"i moti di Locri", sicché il giudizio in tal modo reso si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità;
quanto alla misura della pena, tenuto conto delle contestate aggravanti (compresa quella ex comma 2
dell'art.87 DPR 570/1960), la pena è stata contenuta in winimo
р limiti più vicini al massimo che al massimo ed è stata inoltre già congruamente ridotta rispetto a quella inflitta in primo grado.
Il ricorso va quindi rigettato nel resto.
19. RD NI
-97- interesse di tale imputato un primo motivo, NeLO
comune nei ricorsi dei due difensori, deduce violazione di legge ovvero vizio motivazionale quanto al giudizio di colpevolezza per il delitto associativo (capo A),
l'inidoneità delle sostenendosi probatoria in ragione dell'uso di un conversazioni intercettate
-
linguaggio allusivo criptico o frammentario e della stessa incertezza di identificare gli interlocutori a sostenere l'ipotesi di effettiva adesione dell'imputato all'associazione criminosa.
Trattasi di censura totalmente generica nonché
manifestamente infondata, posto che la sentenza ha reso ampia illustrazione del contenuto delle conversazioni intercettate, tutte estremamente significative della dell'imputato piena adesione (perfettamente identificato come interlocutore) all'associazione criminosa e di un suo apporto reale e consapevole al programma criminale.
tal senso, infatti, risultano In espressamente richiamate la conversazione 5.12.96 (intercorsa con
NT DI e MO RD) avente ad oggetto la progettazione dell'omicidio del OT e la ricerca di costui in città, 18.11.96 nella quale vengono trattati episodi di danneggiamento sottesi a richieste estorsive, 19.11.96, nella quale l'imputato riferisce al cugino SA SE di un recente omicidio da lui commesso (ritenuto dimostrativo della consuetudine al ruolo di killer), 5.8.96 nella quale, discutendo con
р EL Leonardo si dichiarava disponibile ad
attentati omicidiari nei confronti dei AL perché intenzionati a sopprimere il cugino SA SE;
-18- tutti tali elementi, infatti, hanno logicamente autorizzato la conclusione che l'imputato avesse una posizione radicata all'interno dell'associazione, tale da consentirgli di partecipare ai momenti più
significativi della vita sodalizio, alimentata da fatti estorsivi e dal proposito di ottenere il predominio territoriale eliminando i componenti della cosca rivale.
Il linguaggio dei dialoghi, nelle parti essenziali trasfusi nel corpo della sentenza, può dirsi criptico ovvero indecifrabile soltanto prospettando un diverso apprezzamento del compendio probatorio e, dunque, un ulteriore giudizio di merito evidentemente precluso nella presente sede di legittimità.
Deve ritenersi infondata la censura di vizio motivazionale quanto al giudizio di colpevolezza per il c.d. reato elettorale;
ed invero, avendo il giudice di merito colto incensurabilmente un reale interesse dell'intero clan RD alla consultazione elettorale,
la conversazione intercettata il 18.11.96, nella quale
RD MO rimproverò l'imputato di non essere stato presente in un seggio per impedire l'annullamento di alcune schede, risulta coerentemente apprezzata come significativa di un reale ingresso del medesimo nel condizionamento, perprogetto di altro vers o dimostrato, della libertà di voto degli elettori,
atteso che il rimprovero, nel contesto descrittivo della vicenda, ha un senso solo se diretto a chi a tale progetto aveva concretamente aderito e mirava al
ک
consolidamento del medesimo conservando validità
ے
ai voti di preferenza già illecitamente orientati.
99. E, peraltro, la sentenza ha anche dato atto, da un lato, della difficoltà di intervento espres sa dall'imputato per il controLO operato dai Carabinieri
e, dunque, di un impedimento che, ove non presente,
avrebbe consentito l'intervento medesimo e, dall'altro,
della presenza "eloquente" al comizio elettorale del candidato sostenuto dal clan (il AR RG).
L'ulteriore motivo in punto di "particolare severità"
della pena per il reato elettorale è infondato per le ragioni superiormente esposte quanto all'identico motivo del RD MO, ed alle quali si fa rinvio.
La residua censura in punto di diniego delle attenuanti generiche delle quali l'imputato sarebbe meritevole e di pena eccessiva (sia quantoper l'incensuratezza
-
alla pena base sia quanto all'aumento per la continuazione) è questa pure infondata, posto che il giudice di merito, sotto il primo profilo, ha evidentemente considerato come di assoluto segn o negativo la capacità a delinquere (desunta dalla recidiva specifica infraquinquennale (contestata all'udienza 15.3.2000) e, sotto il secondo profilo, ha compiutamente motivato la necessità di una adeguata risposta sanzionatoria a delitti estremamente gravi
(così assolvendo all'onere motivaziona le in applicazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. proc.pen.).
Il ricorso, pertanto, va rigettato con il carico delle spese.
20.RD SA SE (cl. '77)
TA imputato è stato condannato all'ergastolo quale responsabile di partecipazione ad associazione mafiosa
-100- (Capo A), concorso nell'omicidio di OT IO e nei reati satelliti (capi Al-B1-C1-D1) e nel tentativo di omicidio di AL SE e TT NT e nei reati satelliti (capi Q-R-S-T).
Un primo motivo (in ricorso dell'Avv. to Siggia) deduce difetto di motivazione quanto al giudizio di colpevolezza per il reato associativo, sostenendosi l'inidoneità probatoria delle conversazioni che hanno fatto riferimento all'imputato come il "bersaglio sia "
per gli affiliati alla sua cosca sia per quelli facenti parte della cosca rivale;
dalla circostanza, infatti,
non discenderebbe la prova di una effettiva partecipazione all'associazione mafiosa, dovendosi del resto considerare, quale vero movente dell'ipotizzata rapporto familiare con il presunto soppressione, il associato nella cosca rivale (essendo RD MO
genitore dell'imputato).
Il motivo non coglie in alcun modo il vizio formalmente denunciato e si traduce, invece, nella richiesta di nuovo apprezzamento, qui non consentito, degli elementi di prova;
e, ciò, a fronte di sentenza che ha dato compiutamente conto, in termini di assoluta coerenza, della valenza probatoria delle conversazioni che attestano di un pieno coinvolgimento dell'imputato nella Cosca RD, non soltanto quale possibile bersaglio di quella AL (convv.
5.8 e 5.12.96) ed
"a rischio" di misure cautelari paventate nei confronti dei componenti della cosca (conv.1.8.96), ma anche come il temuto possibile autore di attentati nei confronti della cosca rivale (conv.14.2.97) e, infine, del ruolo di killer assunto all'interno del sodalizio con 11
-101- compito di sopprimere OT IO (convv. 29.5 e
29.8.97).
Circostanze, tutte, palesemente dotate di forza derivando da plurime qualificate probatoria autonoma - fonti informative (e daLO stesso imputato: convv.29.5
e decisamente convergenti in sensoe 29.8.97
nelaccusatorio una volta apprezzate, correttamente,
contesto della guerra fra le cosche intesa ad assicurarsi il predominio territoriale (che prevedeva come strategico l'omicidio del OT); senza potersi opporre, poi, che apposita perizia fonica disposta in altro procedimento avrebbe escluso che la "voce"
dell'imputato sia riconoscibile nella conv. 29.8.97
peraltro non unica a fondare il giudizio di
colpevolezza trattandosi di elemento che non ha
formato oggetto del compendio probatorio e non può
essere controllato nella presente sede. Ulteriore motivo (nei ricorsi degli Avv.ti Nucera e
Siggia) denuncia vizio di motivazione quanto al giudizio di colpevolezza per il tentato omicidio di
TT NT e AL SE (e reati satelliti in tema di armi) in data 19.7.96, h. 23,00 circa.
Il motivo è fondato.
L'attentato, secondo incensurabile ricostruzione in fatto, fu opera di due soggetti che, a bordo di un'auto Renault Clio, esplosero numerosi colpi di pistola all'indirizzo degli occupanti l'auto Fiat Uno nei pressi del campo sportivo di Locri e nella fase di inseguimento lungo la via Cusmano della stessa città.
I giudici di merito hanno attribuito il delitto all'imputato movendo anzitutto dalle dichiarazioni
· 102- degli agenti che avvistarono pochi attimi dopo la
Renault Clio individuando con certezza CR PI e
"probabilmente" il RD SA SE;
hanno poi ritenuto di poter superare l'incerta identificazione del RD considerando: a) l'assidua frequentazione di costui con il CR ed il fatto che queLO stesso giorno i due erano stati visti insieme alle ore 15,05 e poi ancora intorno alle ore 18,00 (avendo entrambi partecipato ai funerali di MM NT, altra vittima della guerra fra le cosche); b) la coLOcazione
criminale dell'imputato ovvero il suo coinvolgimento in conversazioni aventi ad oggetto il progetto di sopprimere Parrotta Vittorio ovvero denuncianti il proposito in tal senso espresso dall'imputato medesimo;
la congiunta ed immediata irreperibilitàc)
dell'imputato e del CR.
Orbene, tale motivazione, se ha il merito di avere scandagliato ogni possibile elemento offerto dall'indagine, non può dirsi adeguata sul piano della coerenza logica dell'iter argomentativo.
L'aneLO debole della incerta identificazione dell'imputato in colui che viaggiava nell'auto dalla quale vennero esplosi i colpi di arma da fuoco risulta superato, invero, con il richiamo ad una circostanza di per sé non dimostrativa la frequentazione del CR,
-
conducente dell'auto, in momenti della stessa giornata ma non immediatamente prossimi all'ora dell'attentato
-
R ovvero alla proclività ai delitti di sangue (che è argomento non certo individualizzante) o alla coLOcazione criminale (dato comune ai numeroso componenti della famiglia RD nemici acerrimi dei AL e dei soggetti a questi affiliati) e, infine, alla immediata irreperibilità dell'imputato; a questa ultima circostanza, la Corte ha dichiarato di assegnare il "massimo rilievo", deducendo che l'imputato, al pari del CR, avendo coscienza di essere stato visto dagli agenti sull'auto in fuga, avrebbe inteso sottrarsi alle indagini onde evitare il rischio di una immediata perizia sulla persona atta a verificare l'uso delle armi, ma si tratta pur sempre di una (quand'anche non iLOgica) ipotesi, giunta peraltro al termine di un processo dichiaratamente induttivo e non assistita da un qualche elemento di riscontro (come invece colto per il CR), neppure potendo logicamente apprezzarsi in tal senso il richiamo alle intercettazioni ambientali che, pur trattando del "fatto di PE", non risultano illustrate in termini che consentano di ricondurre l'episodio all'imputato.
Si rende necessario, pertanto, l'annullamento della sentenza, sul punto, con rinvio al competente giudice di merito per nuovo esame della vicenda.
Ulteriore motivo denuncia il vizio motivazionale che sorregge il giudizio di colpevolezza per l'omicidio di
OT IO (capo A1) ed i reati in tema di armi utilizzate nell'occorso ((B1, C1, D1); rilevato che tale giudizio è stato desunto essenzialmente dal contenuto della intercettazione della conversazione 29.8.1997,
nel ricorso dell'Avv. to Nucera, in particolare, si
l'irragionevole identificazionesottolinea dell'imputato in uno degli interlocutori, risultando la medesima in realtà "certificata" da testimoni inaffidabili (i militari accusati di avere manipolato
104- le bobine) e, nel ricorso dell'Avv.to Siggia, si denuncia il "pedissequo adagiamento" della sentenza di appeLO a quella di primo grado, senza alcuna risposta ai motivi che rappresentavano l'improbabilità della ricostruzione accusatoria ovvero l'omessa acquisizione di prove rilevanti e la mancata valutazione di elementi favorevoli all'imputato.
Trattasi di motivo al limite dell'ammissibilità e,
comunque, assolutamente infondato.
Vero è, infatti, che il giudice di appeLO, lungi da acritica acquisizione delle argomentazioni del una primo giudice, ha autonomamente vagliato ogni aspetto della vicenda omicidiaria, pervenendo al giudizio di colpevolezza seguendo un percorso argomentativo compiuto ed assolutamente coerente.
Risulta precisato, infatti, sulla base delle numerose intercettazioni, che il OT fosse sin dal 1996
"nel mirino" dei RD, secondo una strategia condivisa dall'imputato (conv.15.12.96), tanto da essere sfuggito ad un attentato in data 8.3.96 e da risultare ripetutamente pedinato da alcuni affiliati nell'opera di ricerca del luogo e del momento più propizi all'attentato (conv.5.12.96); in tal senso il OT
era stato persino allertato dai Carabinieri.
Tanto incensurabilmente accertato in fatto,
indiscutibile, ed in realtà non è discussa, la valenza probatoria della conv. 29.8.97 nella quale l'imputato,
discutendo con RD MO delle modalità ad un k dell'attentato, sconsigliava l'aggressione bersaglio mobile e proponeva l'uso di una carabina
(previa prova della capacità di tiro); modalità che,
-109- puntualmente, hanno connotato l'omicidio commesso pochi giorni dopo nell'abitazione della vittima, dandosi atto in sentenza della esplosione del colpo mortale da un'arma lunga di precisione, quale appunto una carabina
(come verificato dalla consulenza balistica),
dall'esterno della casa di abitazione della vittima e diretto nella stanza (il vano cucina) esattamente menzionata daLO stesso imputato con riferimento al numero (tre) delle ante (indicate impropriamente come
"finestre" nel discorso con un "buon intenditore") del collegato vano sporgentesi sul balcone.
A fronte di tal motivazione, la censura dell'Avv.to
Nucera è meramente ripetitiva, e dunque generica, del rilievo già formulato in sede di appeLO quanto alla
"necessità" di una perizia fonica e, sul punto, si rimanda alle superiori osservazioni formulate nella parte che ha trattato i motivi di generale interesse;
né riveste alcun pregio il richiamo alla comune condizione di indagati in capo ai militi per la manipolazione delle bobine, posto che tale accusa non investe il tema di paternità dei loquentes e si risolve, invece, in un giudizio di attendibilità dei testi che la Corte territoriale ha ampiamente motivato. La censura dell'Avv.to Siggia, infine, dopo avere ripercorso la pronuncia di primo grado, ripropone essa pure argomenti già trattati adeguatamente dai secondi giudici, quali l'omissione di una perizia ematica sui mozziconi di sigarette rinvenuti nel luogo in cui si M
sarebbero sistemati gli attentatori (rifiutata sul corretto rilievo che il punto preciso da cui partì lo sparo non è stato esattamente individuato e che nulla
-108- assicura della temporale coincidenza del getto dei mozziconi, sequestrati solo successivamente), ovvero invoca un ulteriore accertamento balistico ritenuto evidentemente superfluo o, infine, chiede un diverso e più favorevole apprezzamento, in questa sede precluso, di elemento di prova (con riferimentoun all'equiparazione delle finestre alle ante). Del richiamo ad una porizia fonica disposta in altro procedimento (memoria difensiva Avv. to Siggia) si è già detto superiormente.
Destituito di fondamento è anche il superstite motivo
(Avv.to Siggia) che denuncia una erronea disapplicazione dell'art.81 cod.pen. "fra il reato mezzo ed il reato fine" rilevando la giurisprudenza
- di legittimità di segno opposto nonché un insufficiente richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen. nella determinazione della pena (nel massimo).
Quanto al primo rilievo, infatti, il motivo richiama soltanto l'astratta possibilità di apprezzare il vincolo della continuazione tra il reato associativo ed i delitti-fine e non allega, invece, gli elementi,
ignorati dal giudice di merito, che deporrebbero per una effettiva sovrapposizione tra i reati per i quali l'associazione con quelli è stata costituita effettivamente poi realizzati ed oggetto del presente procedimento;
e, pertanto, già rilevata la genericità della prospettazione dell'unicità della risoluzione criminosa, correttamente il giudice di appeLO ha
fornito risposta negativa, evitando di confondere nel giudicare di una complessa vicenda nella quale gli omicidi e gli attentati risultano inseriti come eventi
-107. indotti in itinere dai motivi di contrasto fra le due cosche originate da condotte per via resesi reciprocamente intollerabili (risulta, proprio quanto al OT, illustrata la condotta immediatamente scatenante: pag.213) il programma associativo dell'associazione per delinquere con l'unicità del lacome è noto, richiede disegno criminoso che,
rappresentazione, fin dall'inizio, dei singoli episodi almeno nelle loro linee criminosi, individuati pertanto, "è ravvisabile solo quando eressenziali risulti che l'autore abbia già previsto e deliberato in origine, per linee generali, l'iter criminoso da
percorrere e i singoli reati attraverso i quali si
(Cass. Sez.I, 15.11.2000/31.1.2001 n.3834, snoda"
AR; nonché, fra le tante: Cass. Sez.V, 25.1.2000
Cass. Sez.VI, 27.9.1999 n.2960,n.495, Battaglia;
Ingarao; Cass.Sez.I, 18.12.1998 n. 6530, Zagaria).
Quanto al secondo rilievo, infine, l'obbligo di
motivazione in ordine al dosaggio della pena risulta puntualmente assolto per richiamo alla gravità (davvero indiscutibile) dei ed al giudizio direati
"pericolosità" dell'imputato correttamente desunta dall'assunto ruolo di killer.
Il ricorso dell'imputato va quindi rigettato quanto al delitto associativo ed all'omicidio del OT e reati in tema di armi usate nell'occorso.
21. RD SA (cl. '73) Tale imputato è stato ritenuto responsabile (in concorso) del c.d. reato elettorale in forza di due
么 elementi di prova e, cioè: a) la conversazione 17.11.96 nel corso della quale egli preannunciava "al comune
-108- amico Mimmo" l'imminente arrivo di MO RU ed invitava il detto "Mimmo" a rivolgersi a costui perché sollecitasse tale QU OT di "prendere le schede elettorali" ancora depositate in Comune, e di andare a votare;
2) l'accertata presenza dell'imputato in prossimità dei seggi elettorali in compagnia di altri RD (relazione di servizio 17.11.96).
Specifico motivo di ricorso è proposto, sul punto, da entrambi i difensori (Avv.ti ZO e ZZ),
denunciandosi (al di là della formale intestazione ai plurimi casi dell'art.606 codice di rito) motivazione mancante ovvero manifestamente iLOgica nel percorso argomentativo che ha condotto all'affermazione di responsabilità, posto che premesso che hon si è fornita risposta alla contestazione circa l'identificazione del loquens la stessa sentenza ha- dato atto della mancata identificazione del soggetto asseritamente coartato (il "QU OT") né
risulterebbe descritta, in capo all'imputato, alcuna
condotta minacciosa o comunque prevaricatoria , tale da poter essere sussunta nell'ipotesi di cui all'art.87 del DPR 570/1960; e, del resto, l'assoluzione dell'imputato dall'addebito di aver fatto parte dell'associazione mafiosa RD confliggerebbe con l'operato collegamento della sua attività agli interessi associativi coltivati sub specie di appoggio alla lista AR.
Il motivo è fondato.
A carico dell'imputato che non risulta essere stato inviato a raccogliere voti o ha rimproverato elettori ribelli alle intimazioni sentenza ha infatti la
-109- valorizzato la conversazione 17.11.96 che, tuttavia,
nella parte fondamentale trascritta in sentenza, non risulta affatto dimostrativa di una attività
coartatrice della libertà di voto perché l'esortazione a che votassero gli elettori ritardatari attesta di un interesse al risultato elettorale ma non anche,
automaticamente, di una partecipazione ad attività finalizzata ad indirizzarlo mediante metodi illeciti.
E, per vero, non soltanto non risulta minimamente enunciata la prova che "LOT" avrebbe subito la minaccia ma, addirittura, risulta in sentenza che la presunta vittima non è stata neppure identificata;
vero
è che il giudice di appeLO, non intendendo eludere il problema, ha attribuito alla conversazione capacità dimostrativa di una condotta prevaricatrice nei confronti di una indeterminata pluralità degli elettori ma la legittimazione di una siffatta risposta risulta inammissibilmente ricavata da un enfatizzato giudizio di perentorietà del messaggio di cui la sentenza non da conto, e che non può dirsi autorizzato dal testo della frase in esame, ovvero da una non meglio illustrata
"carica intimidatoria" che, peraltro, è fatta coincidere con quella propria della cosca mafiosa cui,
per essere stato assolto dal fatto associativo,
l'imputato non può dirsi aver fatto parte (sicché perde rilievo l'ipotesi di condivisione del metodo impositivo di una superiore volontà mafiosa nei confronti degli elettori).
l'elemento di prova "principe", non ha Venendo meno sufficiente peso probatorio l'unico episodio di dell'imputato in prossimità dei seggi presenza
--110- elettorali in compagnia dei numerosi parenti affiliati la sentenza deve esserealla e, pertanto, cosca annullata senza rinvio nei pertanto confronti del ricorrente perché il (in fatto non sussiste applicazione del comma 2 dell'art.530 cod.proc.pen.,
restando evidentemente assorbiti gli ulteriori motivi del reato (art. 7in punto di ritenuta aggravante
L.203/91) e di diniego delle attenuanti generiche.
22. RD NZ
Il giudizio di colpevolezza di tale imputato per il delitto associativo (capo A) fonda sull'apprezzamento delle intercettazioni ambientali dei dialoghi fra lo zio RD NT e EL NA e, precisamente, di quelle entrambe datate 19.5.96 nelle quali egli è
indicato, ovvero proposto, come candidato ad assumere l'incarico di "contabile" (incarico lasciato scoperto dal AL NT in quanto latitante) quelle
1.8.96 e 23.10.96 nelle quali trattando della appresa notizia della emissione di misure cautelari nei confronti degli associati il RD NT inserisce
-
fra i soggetti a rischio "mio IP EN e quella
-
26.10.96, nella quale è il EL che indica il
Cordi NZ fra i possibili destinatari di una
"chiamata" da parte di AL SE (che si temeva intendesse collaborare con gli organi di indagine).
I motivi ulteriori di ricorso dell'Avv. to Taddei (già
trattati quelli di interesse comune) deducono: 1)
violazione degli artt.192 cod.proc.pen. e 416 bis cod.pen., nonché mancanza e manifesta iLOgicità della motivazione, con riferimento sia alla identificazione dell'imputato nell'EN menzionato nei dialoghi sia
-141- alla stessa esistenza del sodalizio criminoso ed alla condotta partecipativa dell'imputato; 2) difetto di motivazione soltanto "apparente" in punto di diniego generiche e di trattamentodelle attenuanti sanzionatorio.
Il primo motivo presenta insuperabili profili di inammissibilità perché, a fronte di diffusa ed adeguata motivazione del convincimento del giudice che l'Enzo
nominato si identifichi esattamente nell'imputato essendo soltanto a costui riferibile la condizione di
IP del RD Antonio ricorrente oppone il unicamente che in realtà altri parenti si trovano nella quanto "... a smentire tale medesima condizione in rilievo che nelconvincimento milita il decisivo processo che ci оссира vi è l'imputato ER
NZ, zio del ricorrente, di cui peraltro si parla in altra conversazione..."; il rilievo non è affatto decisivo e, anzi, è manifestamente infondato posto che viene rappresentata una circostanza che, al contrario, conferma la puntualità dell'argomento valorizzato dal giudice (perché, appunto, il ER non è il IP
bensì lo zio del ricorrente).
Quanto, poi, al rilievo che farebbe difetto la
motivazione sulla esistenza dell'associazione, si rimanda alla trattazione della questione nella parte di interesse comune;
e, infine, quanto al ruolo
osservato che non associativo rivestito dall'imputato - intercorse fra viene negata alle conversazioni,
personaggi di spicco nel sodalizio, capacità
dimostrativa di radicata intraneità (tale da meritare all'imputato di essere considerato tra i candidaţi
-112- all'importante incarico di "contabile")
- va fatto doveroso rinvio all'accertamento incensurabile in fatto
(pag.105 della sentenza) che la 'ndrina RD non richiedeva ruoli di sorta, se non, evidentemente,
quelli, indispensabili, di direzione del sodalizio.
Il motivo sub 2) è infondato, posto che, quanto al diniego delle attenuanti generiche, la sentenza ha
ritenuto decisivi in senso contrario i precedenti penali (recidiva reiterataspecifica ed infraquinquennale) e, quanto alla misura della pena, il giudice di merito ha compiutamente motivato la necessità di una adeguata e severa risposta sanzionatoria a delitti estremamente gravi (così
assolvendo all'onere motivazionale in applicazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.proc.pen.).
Il ricorso, pertanto, va rigettato con il carico delle spese.
23. CR PI
A mezzo dell'Avv.to Aricò, l'imputato ritenuto responsabile del delitto associativo (capo A) e del tentato omicidio di AL SE e TT NT
e reati satelliti in tema di armi (capi Q, R, S, T)
deduce ulteriormente: 1) violazione dell'art.270
cod.proc.pen., in relazione all'utilizzazione di intercettazione acquisita in altro procedimento (int.
25.8.98 Pansera/Rositano nel proc. C.d.Armonia) in difetto del requisito della indispensabilità; 2)
motivazione mancante ovvero manifestamente iLOgica
quanto alla identificazione dell'imputato in uno degli interlocutori nella conversazione 25.9.97; 3)
motivazione e mancante ovvero manifestamente iLOgica a
-113- sostegno del giudizio di colpevolezza, con particolare delitto associativo, riguardo, quanto al conversazioni intercettate all'apprezzamento delle nonché alla stessa identificazione dell'imputato nel soggetto ivi menzionato e, quanto al tentato omicidio
(e reati satelliti), alla stessa ricostruzione del fatto (desunta dalle dichiarazioni del TT seppure giudicato ed inaffidabile) nonché alla reticente valutazione degli elementi indizianti;
4) violazione di legge in punto di aggravante della premeditazione del tentato omicidio, applicata nonostante fosse stata esclusa già in primo grado;
5) mancanza di motivazione ed "apparenza" della stessa in ordine al trattamento sanzionatorio, quale frutto di una "valutazione globale ed impersonale delle vicende e dei loro autori".
Il motivo sub 1) è infondato.
Il presupposto dell'indispensabilità richiesto ai fini di utilizzabilità ex art.270 cod.proc.pen., invero,
valutazione affidata all'esclusiva implica una del giudice di merito che, in sede di competenza cassazione può essere contestata solo sotto il profilo della manifesta iLOgicità (Cass.Sez. ,9.4.1992 n.603.
Gerace) e, nella specie, un vatale vizio escluso,
atteso che il giudice di merito ha qualificato
1'intercettazione 25.8.98 (Pansera/Rositano) come
"avaLO", seppure ultimo, a quanto risultato dalle indagini, con particolare riguardo all'avvicinamento deLO imputato alla 'ndrina RD e, quindi, alla sua piena partecipazione alla medesima, fatto che M configura, appunto, il delitto formante oggetto dell'imputazione e che si trattava di accertare;
né ha
-114- pregio l'osservazione del ricorrente che la sentenza avrebbe contraddittoriamente affermato che la pronuncia responsabilità non si è certo fondata sulla di intercettazione de qua, perché dal testo della motivazione si ricava agevolmente che l'elemento di prova è stato valutato come confermativo di altri ed il !
giudizio di indispensabilità, nella previsione della esteso al punto che norma, non può essere dal diverso procedimento provenientel'accertamento debba essere l'unico a dimostrare la colpevolezza dell'imputato.
Improprio, infine, il richiamo alla motivazione
dell'ordinanza 24.4.2002, denunciata di iLOgicità,
merito ha perché in tal sede il giudice di che fossero correttamente risposto all'unica censura
d'origine" il "contesto rimasti sconosciuti dell'intercettazione ed i soggetti dialoganti. che fa riferimento alla Il motivo sub 2)
intercettazione 29.5.97 avente ad oggetto il fallito attentato al OT nonché l'esame delle più
favorevoli condizioni per ripetere con succesSO il tentativo e, dunque, correttamente apprezzata come
sintomatica della partecipazione all'associazione criminale in prevalente misura la
- ripercorre doglianza in tema di omessa istituzione di perizia fonica, per il che si rimanda a quanto osservato nella parte dedicata alla trattazione dei motivi di interesse comune;
quanto, poi, alla doglianza in punto all'omesso esame dei consulenti di parte, il giudice di appeLO ha espresso un incensurabile apprezzamento di decidibilità
sulla base di quanto già acquisito in esito ad un
-115- compiuto vaglio di tutte le risultanze e, addirittura,
con separate analisi delle singole conversazioni fatte oggetto di contestazione.
Quanto, poi, al rilievo che la non coincidenza dell'ora
(10,30) di compresenza dell'imputato, accertata
SA SE RD ed un terzo soggetto, con quella di ascolto della conversazione (9,30) intercorsa aLO interno di un' autovettura, indurrebbe incertezza identificativa dell'imputato come interlocutore, il giudice di merito ha già adeguatamente risposto, non soltanto dando conto di un intervaLO temporale provocato dalla mera caduta della linea nonché della significativa "permanenza" delle medesime tre voci già ascoltate, ma anche ricordando la stessa ammissione dell'imputato (già al GI) di essersi trovato a coLOquio con il Cordì Cesare (il "terzo uomo")
nell'auto fatta oggetto dell'intercettazione.
Il motivo sub 3}, in riferimento al delitto associativo, si articola, anzitutto, in rilievi tesi a censurare come manifestamente iLOgico il percorso argomentativo che ha condotto il giudice di marito ad identificare l'imputato nel "PI" o nell' "africoto"
menzionato nelle plurime conversazioni attestative dell'intraneità nel clan RD.
Tali rilievi sono infondati e, per vero al limite dell'ammissibilità (perché prospettanti la necessità di un nuovo apprezzamento di merito): la sentenza, invero, quanto al prenome "PI", ha valorizzato del tutto correttamente l'intercettazione ambientale 25.8.98, che riferisce al detto PI elementi identificativi tutti riscontrati (la provenienza da Africo, il lutto
-116- familiare per l'uccisione del genitore, la composizione del nucleo familiare) ed addirittura fa il nome del ricorrente ("...l'amico CR ed io..."), nonché le ulteriori (12.10.96 - 23.10.96), facenti riferimento ad un soggetto in stretta "familiarità" con i RD, come evidenziato dalle "innumerevoli" relazioni di servizio e dall'accertata circostanza che 1'imputato, pur mantenuta la residenza in Africo, dimorava di fatto presso il Cordi Cosimo (testimonianza brig.Cilurso);
quanto, poi, al soprannome "africoto", il giudice di appeLO fermo il dato di assidua frequentazione
-
dell'imputato, proveniente da Africo, con il clan RD
(tale da far ritenere individualizzante il riferimento dei sodali) si è addirittura impegnato in una
-
approfondita ricerca delle "possibilità" che ad altri soggetti a nome PI e provenienti da Africo fosse estensibile quel dato, pervenendo ad una risposta totalmente negativa.
Trattasi, dunque, di identificazione ampiamente motivata, cui non риб fondatamente contrapporsi una lettura riduttiva ed atomizzata delle distinte conversazioni (0, addirittura, tale da indurre incapacità identificativa dall'esito assolutorio di
procedimenti che l'avrebbero coinvolto sulla base delle intercettazioni, circostanza del tutto insufficiente a sostenere l'assunto e, comunque, totalmente ے
ن
incontrollabile nella presente sede).
Né si presta a censure di iLOgicità l'apprezzamento dell'elemento soggettivo del reato associativo,
risultando dal testo della sentenza una compiuta e puntuale consapevole adesionemotivazione della
-14 - dell'imputato al clan RD, quale descritta nella
conv. nonché attestataPansera/Rositano dalla partecipazione in episodi strategici per la vita del sodalizio;
ed è dunque assolutamente infondato che il dolo tipico del delitto in esame sia stato unicamente desunto dalla propensione a delinquere.
ordine al tentato omicidio di TT NT e In
armi usate AL SE (e reati in tema di
nell'occorso), l'assunto di iLOgicità ricostruttiva dell'evento fa leva sul presupposto che la stessa Tichigrante sentenza avrebbe dichiarato costui inaffidabile e che,
in realtà, l'imputato non l'aggressore bensì fosse l'aggredito; un tale assunto che, per vero, presenta
-
rilevanti profili di inammissibilità per la parallela richiesta di nuovo apprezzamento del compendio probatorio è decisamente infondato.-
L'impugnata sentenza, infatti, non ha affatto fondato il giudizio di colpevolezza dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di un soggetto giudicato
"inaffidabile": al contrario, le reticenze del TT sono state del tutto logicamente spiegate (e sin dal primo grado) come dettate al medesimo dall'evidente suo interesse di tacere nella narrazione ogni circostanza capace di condurre l'inquirente ad una causale
"mafiosa" dell'attentato nel contesto di guerra fra le cosche già in atto e, quindi, a rafforzare il giudizio di sua intraneità come ricercato bersaglio (l'attentato coinvolse anche uno dei AL); dei dati per così
dire neutri riferiti dal TT, poi, la sentenza ha dato compiutamente conto, integrandoli dei numerosi
riscontri (la direzione dell'auto dell'imputato, il
-118- veloce aLOntanamento del mezzo dal luogo deLO sparo, la presenza dei fori di proiettile su entrambi i sedili di anteriori del veicolo del TT, la presenza tracce ematiche diffuse) tutti ampiamente trattati e una logica spesso ritenuti confermativi, con
stringente, della esplosione dei colpi dall'auto del
CR.
L'opera ricognitoria di tali riscontri è ritenuta essa stessa iLOgica, del resto, facendo ricorso ad
alternative spiegazioni delle risultanze;
così è, ad perizia ematica es. l'esito dellaper sull'attribuibilità delle macchie di sangue nell'auto
TT a più di perché un soggetto, del niente affattoall'accertamento, non è screditato,
stata assegnata valenza probatoria sul punto (ma solo su questo) per la dichiarata impossibilità di acquisire risultati attendibili su tutte le tracce.
mossaPriva di fondamento è anche la censura all'apprezzamento del falso alibi del ricorrente, posto che dal Lesto della sentenza risulta che il CR, onde giustificare la sua assenza da Locri nella immediatezza del fatto apprezzata dal giudice come espressione di procurata irreperibilità ha dichiarato al GI di essersi recato in Nord Italia con i familiari per la visita ad un frateLO incarcerato, e tale
è stata circostanza smentita dagli esperiti accertamenti, legittimandosi l'ipotesi dell'alibi falso, capace di assumere dignità di indizio di
colpevolezza; vero è che la giustificazione è stata fornita facendo riferimento ad un periodo tra la fine del luglio ed i primi di agosto, mentre la data
-44- dell'attentato si coLOca al 19 luglio, ma è evidente in sentenza la valutazione di strumentalità della narrazione, avendo il giudice dato atto di visite al fratello detenuto, da parte di altri congiunti, in periodi assai prossimi a quella data 16, 23 e 27
luglio); deve altresì aggiungersi che tutti gli elementi potenzialmente dimostrativi della presenza del Criaco in Locri dopo qualche giorno sono stati
ampiamente trattati, rifiutandosene la concludenza probatoria perché per nulla confliggenti con
l'immediata irreperibilità dell'imputato.
Niente più che una personale riflessione del ricorrente
è il rilievo che vuol cogliere una contraddizione fra di un delitto d'impeto (quindi non1'affermazione ed concorrentepremeditato) il giudizio di
responsabilità dell'imputato nell'incertezza di poter individuare il materiale autore delle esplosioni,
perché la sentenza, premesso il dato certo che il
CR si trovava alla guida dell'auto, ha desunto del tutto correttamente una comune risoluzione criminosa degli occupanti dal fatto che l'auto venne addirittura lanciata all'inseguimento di quella condotta dal
TT.
Ancora, il ricorrente censura la valutazione della conv. 12.10.96 nell'assunto che dalla stessa dovrebbero trarsi elementi di segno liberatorio, perché si evincerebbe che i dialoganti, nel trattare della misura cautelare applicata al CR per l'attentato TT, non sapessero se CR e RD fossero stati insieme al momento dell'avvistamento dell'auto da parte della pattuglia dei Carabinieri immediatamente dopo il fatto;
-120- censura, questa, che nuovamente pretende una rilettura dell'elemento di prova e che, comunque, è palesemente lapoiché incapace a cogliere il denunciato,vizio dimostrativa essa stessa di richiamata conversazione
-
generica" dei la sodali per una preoccupazione "non sorte dell'arrestato risulta esattamente valorizzata
-
nel suo passaggio fondamentale che riferisce di una circostanza ("...AL li nomina...") capace di connotare il fatto come un episodio della guerra fra le cosche e, dunque, per un significato che è ben diverso da queLO
prospettato dal ricorrente.
DE resto, ed infine, il ricorso non affronta gli elementi ulteriormente valorizzati in sentenza e,
principalmente, queLO che il CR fu riconosciuto dal M.LO TA e dall'appuntato RU come il soggetto visibilmente "in fuga" dal luogo dell'attentato negli attimi immediatamente successivi.
Infondato è anche il motivo sub 4), perché nella determinazione della pena complessiva non risulta computato (in alcuno dei gradi di merito) l'aumento di della premeditazione (neppure pena per l'aggravante ricavabile dalla pena base di anni 15 di recl.); gli aumenti sulla pena base, invero, traggono espressamente dall'aggravante ex art.7 L.20391 e dall'applicazione
(continuazione con i reati dell'art.81 cod.pen.
satelliti).
Il motivo sub 5), da ultimo, denuncia infondatamente la mancanza ovvero "Lapparenza" della motivazione perché,
come già osservato, la sentenza ha compiutamente severa risposta necessità di una motivato la a delitti estremamente come adeguata sanzionatoria
-121- gravi, nel caso del CR commessi da un soggetto pericoloso seppure ancora incensurato (così restando assolto l'onere motivazionale secondo i parametri di cui all'art.133 cod.proc.pen.).
Il ricorso, pertanto, va rigettato con il carico delle spese.
24. DI NI
TA imputato, condannato ad anni 6 e mesi 4 di recl.
per il delitto associativo (capo A) deduce ulteriormente (Avv.ti Nucera ed Alvaro): 1) difetto di motivazione circa l'effettivo contributo recato all'associazione, sul rilievo che in tal senso
sarebbero stati apprezzati indici equivoci e mancante e/odiscordanti; 2) vizio di motivazione,
manifestamente iLOgica, ovvero erronea applicazione degli artt.132, 133 cod.proc.pen. e 99 cod.pen., con riferimento al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena (con particolare riguardo all'aumento per la recidiva).
Il primo motivo si traduce palesemente nella richiesta di un ulteriore e più favorevole apprezzamento del contenuto delle conversazioni intercettate;
l'idoneità
probatoria risulta delle medesime, invero,
adeguatamente illustrata dal giudice di merito, avendo questi correttamente valorizzato la conv. 1.8.96
nella quale EL NA, trattando con RD Antonio della possibile emissione di provvedimenti cautelari, annunciati daLO stesso DI, inserisce costui fra i soggetti che verrebbero colpiti quella 26.10.96 nella quale fra i medesimi soggetti si fa menzione dell'imputato come "a rischio" nell'ipotesi
-122- che AL SE avesse inteso collaborare con gli organi di indagine infine, quella 5.12.96, nella
-
'
quale l'imputato, nel discutere con lo zio MO ed il cugino NI del proposito di sopprimere OT
IO, prospetta e, ricevute dal primo l'incarico di seguire i movimenti di costui, tratta delle concrete possibilità, proponendo soluzioni e dando egli stesso suggerimenti circa il momento più propizio e le stesse modalità esecutive ("..con i kalashnikov lo dobbiamo fare...").
Tutti tali dialoghi sono stati coerentemente ritenuti dimostrativi dell'affiliazione, posto che solo un affiliato avrebbe avuto interesse a riferire al capo cosca dell'imminente emissione di misure cautelari e solo per un affiliato vi sarebbe stata ragione di temere l'arresto per il delitto associativo ovvero propalazioni di un collaboratore;
e, ovviamente, solo un soggetto intraneo alla cosca avrebbe potuto esser messo al corrente del proposito di soppressione di un componente della cosca rivale, ricevendo addirittura le istruzioni per pervenire al felice esito dell'impresa criminosa e, anzi, venendo ammesso a discuterne le modalità. Le censure mosse sul punto, pertanto, sono altresì
manifestamente infondate, nonché sostanzialmente ripetitive di quelle esposte in sede di appeLO
(basterà considerare quella che coglie una indisponibilità all'attentato OT nella frase
"non, non lo faccio..." pronunciata dal DI, già
disattesa sul rilievo di equivocità della frase in quanto seguita dall'altra "...lo faccio io...").
-123- generiche e di trattamento Il motivo in punto di sanzionatorio è infondato.
attenuanti ex art.62 bis Quanto al diniego delle cod.pen., infatti, la sentenza ha incensurabilmente valorizzato come di deciso segno negativo i precedenti recidiva penali, tali da configurare la
(non rileva la risalenza temporale infraquinquennale del fatto né il ricorrente non allega gli elementi tali "positivi" che sarebbero stati trascurati,
"ruolo ovviamente non potendosi intendere il presunto minimale" assunto nella vicenda); quanto alla pena
(peraltro notevolmente ridotta rispetto a quella comminata in primo grado), non può che richiamarsi la
motivazione circa la necessità di una severa risposta come adeguata all'assoluta gravità del sanzionatoria delitto.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con il carico delle spese processuali.
25. EL NA
TA imputato ulteriormente deduce (a mezzo dell'Avv.to
D'Ascola): 1) erronea applicazione della legge penale ovvero vizio della motivazione quanto al giudizio di colpevolezza per illecita detenzione di una pistola
(capo H1), sul rilievo che l'intercettazione ambientale 23.10.96 conversazione fra l'imputato e RD NT- in tal senso valorizzata dal giudice di merito, non darebbe conto di una effettiva disponibilità dell'arma ma, al più, di una mera condotta di favoreggiamento del frateLO;
2) violazione di legge ovvero vizio di motivazione quanto al giudizio di colpevolezza per il delitto associativo (capo A), sul rilievo che non
-124- risulterebbero illustrate circostanze univocamente significative di un contributo funzionale alla vita associativa.
Con atto personalmente sottoscritto, intestato come
"motivi aggiunti", l'imputato, ripetute le censure già
trattate nella parte di interesse generale, deduce ulteriormente: 3) erronea disapplicazione dell'art.81
cod.pen.; 4) violazione di legge quanto al diniego trattamento delle attenuanti generiche ed al sanzionatorio;
5) violazione comma 2 dell'art.548
cod.proc.pen.; chiede, infine, lache venga revocata misura di sicurezza della libertà vigilata e
l'annullamento della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Nessuno dei motivi può trovare accoglimento.
Il motivo sub 1), infatti, non coglie minimamente i e si risolve, invece, nella richiesta vizi denunciati favorevole apprezzamento dell'elemento di di un più prova;
la concorsuale responsabilità dell'imputato con il frateLO IO nella detenzione di una pistola del secondo, risulta,custodita nell'abitazione coerentemente desunta dall'iniziativa peraltro, dell'imputato medesimo, riferita all'interlocutore, di prelevare e quindi nascondere l'arma onde vanificare la verosimile perquisizione domiciliare (di fatto avvenuta, ovviamente con esito negativo), originata dal fatto che il frateLO era stato appena sorpreso in flagranza per il possesso di un'altra arma ("...perché
ci arrestano tutti...").
L'imputato, dunque, ha avuto un potere di fatto sull'arma con la coscienza di tenerla contra legem e la
·125. integra appieno il contestato reato di condotta
(concorsuale ed autonomo), escludendo in detenzione radice la diversa ipotesi di un mero favoreggiamento personale.
Il motivo sub 2) è poco più che enunciazione di un personale dissenso valutativo del ricorrente a fronte di sentenza che ha compiutamente dato conto, in termini assolutamente incensurabili, di un effettivo contributo dell'imputato alla causa associativa, quale evidenziato dalle conversazioni con il capo cosca RD NT,
ovvero da quella 29.10.96, nella quale rende
informazioni dell'esito di attività di controLO del territorio con riguardo alla prolungata assenza di
PE OT, e dalle ulteriori che attestano un suo
sostanziale ruolo di "consigliori" (ad es., suggerendo di ricercare un'auto oggetto di furto, ipotizzato come strumentale ad una aggressione da parte dei AL, e quindi darla alle fiamme per l'effetto psicologico che ne sarebbe derivato su costoro) ovvero 10 indicano come soggetto pienamente intraneo e capace di
interloquire anche sulle questioni di maggior rilievo
(ad es. sollecito della nomina del "contabile" in conv. 28.4.96) nonché di formulare propositi criminosi;
e, del resto, la sentenza ha anche fatto riferimento alla stessa ammissione dell'imputato, nella conv. 26.10.96,
di essere stato "rimpiazzato" (e per "rimpiazzo", senza alcuna contestazione, è inteso il fatto di affiliazione: pag.106).
Quanto al motivo sub 3) richiamate le vanno considerazioni svolte per l'identico motivo di RD
SA SE;
anche in tal caso, peraltro, la
-126- continuazione fra i reati è unicamente affermata in via astratta, sebbene in sentenza risulti chiaramente enunciato che la detenzione dell'arma "non aveva il fine di agevolare l'associazione dei RD" e che il
delitto è totalmente "sganciato dal fatto associativo"
(pag.183), ovvero che "la risoluzione criminosa che ha presieduto a tale delitto non ha nulla in comune con l'atteggiarsi volitivo implicito nell'adesione al patto scellerato", senza che tali affermazioni vengano specificamente censurate. la censura in ordine alQuanto al motivo sub 4),
diniego delle attenuanti generiche non coglie alcun vizio motivazionale, posto che anche per tale imputato sono stati considerati ostativi i precedenti penali:
nella presente sede non può esserne ridiscussa la gravità, così come non è consentito proporre una nuova
valutazione degli elementi positivi (la condotta
processuale, la giovane età).
Infondato è anche il motivo sub 5). L'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza ex art.548 comma 2 cod. proc.pen., invero, non conduce alla nullità del giudizio di appeLO aLOrché
tutte le parti hanno comunque proposto ritualmente
1'impugnazione; nella specie, lo stesso ricorrente ammette che ciò è stato possibile per effetto di nuovo avviso, previo doveroso annullamento del decreto di
citazione a giudizio nel grado.
Neppure possono trovare accoglimento le due richieste finali: quanto a quella volta ad ottenere la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata "in pendenza" di prevenzione delladella misura
-123- sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, il giudice di legittimità ha statuito che, non trattandosi di due misure di prevenzione, non è consentita l'applicazione analogica né dell'art.10 né dell'art.12
L. 1423/1956 e, pertanto, le stesse possono trovare contemporanea applicazione (Cass.Sez. 12.11.1990, n.
Moccia), ovvero ha ritenuto che l'eventuale esecuzione della libertà rimanga vigilata assorbita nell'applicazione della misura di prevenzione, connotata dal quid pluris rappresentata dal vincolo alla libertà di soggiorno (Cass.Sez.I, 5.4.1993, n.
1449, Gallea;
Cass.Sez.I, 6.3.1992 n. 1080, Raia), ed in entrambi i casi la misura Mè correttamente applicata (in presenza del presupposto di pericolosità, non contestato, e della misura della pena ex art.229
cod.proc.pen.); quanto all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, risulta rispettata la previsione di cui al comma 1 dell'art.29 cod. proc.pen. (condanna a pena detentiva non inferiore ad anni cinque).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con il carico delle spese processuali.
26. EL IO
L'imputato, ritenuto responsabile della violazione dell'art.14 L.497/94, deduce ulteriormente (a mezzo dell'Avv.to Taddei) vizio di motivazione quanto alla valutazione della prova, sul rilievo che l'intercettazione 23.10.96 costituirebbe un mero indizio non minimamente riscontrato. Il motivo è infondato, poiché la sentenza r
ha a
correttamente apprezzato il contenuto della intercettazione ambientale non già quale semplice prova
-128- - attraverso la quale risalire da un logica o indiretta fatto certo, attraverso massime di comune esperienza,
ad un fatto incerto bensì quale dichiarazione resa
"liberamente" ed ammissiva di una propria condotta coinvolgente l'altrui responsabilità; dal testo della conersazione, riportata in sentenza, emerge chiaramente come il EL IO co-detenesse la pistola che il frateLO poi sottrasse onde vanificare l'imminente ed immanente perquisizione domiciliare dopo l'arresto del IO in flagranza di reato per il possesso di altra pistola (circostanza, questa, che in ogni caso fungerebbe da conferma alla autenticità dell'intervento di recupero della seconda pistola); il giudice di appeLO ha ampiamente trattato l'argomento, giungendo persino a spiegare, del tutto logicamente, la
tempistica dell'intervento del EL NA
riferito da costui al RD NT (pag.182), ed ogni diversa valutazione della vicenda pretenderebbe un ulteriore giudizio di merito, nella presente sede ovviamente precluso. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con il carico delle spese processuali.
27.MU SE
Il MU - ritenuto responsabile del delitto associativo
(capo C), quale capo, con ruolo paritetico a queLO di Lombardo Vincenzo e Careri Rocco SE, del
"locale" di 'ndrangheta di Locri, comprendente le ' l cosche RD e AL ulteriormente deduce, quali
-
mezzi di annullamento della sentenza (Avv.ti ZZ e
MM): 1) violazione di legge nonché vizio di
motivazione, mancante, manifestam ente iLOgica e
-129- viziata dal travisamento del fatto, in punto di individuazione del "locale" in Locri e dell'attribuzione all'imputato di un ruolo super partes ovvero di una condotta realmente partecipativa;
2)
violazione di legge in ordine alle aggravanti ai commi
4 e 5 dell'art. 416 bis cod.pen.; 3) violazione di legge nonché vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.
I motivi sono tutti infondati.
Quanto al motivo sub 1), infatti, deve osservarsi che l'impugnata sentenza ha dato adeguato conto della esistenza del "locale" di n'drangheta in Locri e della sua funzione di coordinamento, per via messa in crisi,
delle 'ndrine daLO stesso originate, rinviando in tal alle numerose e convergenti dichiarazioni dei senso collaboratori (segnatamente TI e UR), descrittive della stessa historia dell'associazione criminale mafiosa, ed ai riscontri forniti dai numerosi episodi attestativi dell'operatività delle cosche derivanti unica matrice da quella stessa associazione ed ad un
certo punto divenute rivali fra loro;
la responsabilità del MU, poi, risulta compiutamente argomentata, non soltanto con riferimento alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori, ma anche per incensurabile contenuto delle conversazioniapprezzamento del intercettate ed intercorse fra i sodali RD NT e
EL NA, attestative di una convocazione nella propria abitazione per discutere della nomina del
"contabile", dell'invio di un emissario al summit di
Polsi, "del fatto di OT" ed altro;
in risultanoparticolare, diffusamente richiamate ed
-130- illustrate le conversazioni 19.5.96 (significative del ruolo direttivo nella scelta del "contabile") e quelle
28.4 e 30.7.96 che riconoscono al MU superiori poteri decisionali e ruolo di referente per la soluzione dei conflitti interni ( per il mancato rispetto delle regole da parte del OT ".. glielo diciamo a PE
MU").
La motivazione, pertanto, è totalmente esente dai vizi denunciati e men che meno da queLO di travisamento del fatto;
laddove, infine, ricorrente coglie il una contraddizione nell'individuazione di un organo super partes, palesemente si coglie l'inammissibile pretesa di una diversa più favorevole valutazione del materiale probatorio.
Infondato è anche il motivo sub 2), poiché l'aggravante della associazione armata, riconosciuta alla cosca
RD, subordinata gerarchicamente al "locale" diretto dall'imputato, non può non applicarsi anche in capo a costui, essendo evidente che proprio il superiore ruolo direttivo depone per la piena consapevolezza della
disponibilità dell'armamento in capo alla cosca subordinata;
né può dirsi minimamente contraddittorio il mancato riconoscimento di una tale disponibilità per rivale (AL), trattandosi di posizionela cosca distinta e, peraltro, trattata in un contesto ampiamente descrittivo di una superiore pericolosità della cosca RD. pi Infondato è anche il motivo sub 3),: quanto al diniego delle attenuanti generiche, invero, risulta apprezzata in senso ostativo la risalente appartenenza all'organismo mafioso e, quanto al trattamento
-138- sanzionatorio, occorre ribadire l'incensurabilità del giudizio di adeguatezza di una pena particolarmente severa in risposta a delitti estremamente gravi;
né può utilmente invocarsi la pretesa disparità di trattamento rispetto al coimputato RE OC, attesa la maggior gravità del fatto ascritto al MU ("capo locale",
mentre al RE è stata riconosciuta la qualifica di
"contabile").
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, facendosi carico al ricorrente del pagamento delle spese processuali.
28. TT NT
A mezzo dell'Avv.to Maio tale imputato, ritenuto responsabile di partecipazione della associazione
'ndrina dei AL (capo B) - per il quale è stata recl. - e deicomminata la pena di anni 3 e mesi 8 di reati in tema di armi (capi R1, in esso assorbito
A2, B2, C2) per i quali, queLO U1, T1, V1; Z1,
è stata previa unificazione ex art.81 cod.pen.,
comminata la pena di anni 3 e mesi 4 di recl. ed euro
629,00 di multa ulteriormente deduce: 1) vizio di
-
motivazione e violazione del comma 2 dell'art.192
cod.proc.pen. quanto al giudizio di colpevolezza per il delitto associativo;
2) mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena, ritenuta eccessiva (con riferimento sia alla pena base sia agli aumenti per la continuazione con gli altri reati); 3) violazione di legge quanto all'applicazione delle pene accessorie
(che dovrebbero essere revocate).
Il primo motivo fa leva sulla prospettazione che l'indagine sulla tenuta condotta avrebbe dovuto
- 132 arrestarsi ai fatti temporalmente coLOcabili fra il
17.7.96 (data dell'omicidio MM) e quella 3.10.97
(data dell'arresto dell'imputato, sorpreso in flagranza di reato), nonché assume che la sentenza avrebbe elevato a rango di prove della partecipazione all'associazione mafiosa meri indizi, poiché lo stretto vincolo di solidarietà nei confronti deLO MM, il
ferimento subito il 19.7.96 e, cioè, tre giorni dopo l'omicidio di costui, la conversazione intercorsa fra
OT e CC AN il 16.2.97, non darebbero ragione dell'adesione al programma associativo;
né la sentenza si era "posto il problema" di verificare la possibilità che il ferimento fosse inquadrabile come il tentativo di sopprimere un teste oculare del delitto
MM.
Trattasi di motivo che presenta plurimi profili di
inammissibilità, in quanto si traduce in una, per di più generica, enunciazione del personale dissenso valutativo del compendio probatorio già esaminato,
nonché manifestamente infondato;
il giudice di appeLO,
infatti, ha reso esaustiva ed adeguata motivazione del convincimento della intraneità del TT nella cosca
AL, non limitandosi all'apprezzamento del dato
dell'accertata solidarietà dell'imputato con altro associato, lo MM, rimasto vittima di un attentato da parte della cosca rivale, bensì, spingendosi oltre, ha preso in considerazione la conv. nelle16.2.97 che,
parole dei sodali Parrotta e Zucco Santo quali riportate in sentenza, del tutto coerentemente è stata attestativa dell'affidamento pienamente ritenuta riposto dai medesimi (giudicati "fonti
.
3
+133- qualificatissime" per il ruolo rivestito nell'associazione) sulla disponibilità dell'imputato a partecipare ad una risposta punitiva nei confronti dei ed a tale dato, colto nel contesto di una RD
discussione avente ad oggetto la difficile situazione in cui versava la cosca AL proprio per i colpi infertile dalla cosca rivale, risulta correttamente
assegnata sicura idoneità probatoria della effettiva adesione dell'imputato alla cosca e, in tal senso, di apporto effettivo alle necessità della vita un associativa.
In senso convergente, del resto, risulta incensurabilmente apprezzato il ferimento dell'imputato avendodopo l'omicidio MM, iltre giorni appena merito storicamente accertato che, giudice di all'epoca, i due clan si contrapponevano ferocemente per il predominio sul territorio;
né, a fronte di tale evidente collegamento fra i due fatti, merita alcuno spazio l'ipotesi difensiva che l'imputato sarebbe stato ferito perché, presente sul luogo dell'omicidio, ne
avrebbe riconosciuto gli autori (circostanza, quest'ultima, oltretutto non risultante dal testo della sentenza impugnata).
Aggiungasi che la conferma della radicata intraneità
dell'imputato tale da meritargli piena fiducia per incarichi di assoluta delicatezza ribadita in
sentenza mediante il richiamo alla circostanza che questi venne sorpreso, in data 3.10.97 (ed anche delle date la sentenza ha dato spiegazioni ricostruendo le vicende della guerra quasi "permanente" tra le due cosche), in possesso di una pistola carica dirigersi
.
3
-134- l'abitazione di AL SE e che, ancor verso in data 29.9.97, si rese autore di un prima,
dell'abitazione carabinieredel danneggiamento
Brig.Cilurso, esplodendo a scopo intimidatorio un colpo di pistola sulla parete dell'abitazione del sottufficiale, episodio che è stato incensurabilmente inquadrato nel contesto di condotte intimidatorie e di alle autorità dell'ordine pubblico necessarie sfida alla piena affermazione dell'associazione mafiosa sul territorio.
A fronte di tale motivazione, non ha alcun senso né
alcun pregio la pretesa di circoscrivere temporalmente la condotta sotto esame dell'imputato.
Destituito di fondamento è anche il motivo sub 2)
perché la sentenza ha considerato, anche in tal caso,
sia quanto alla pena base sia quanto agli aumenti per la continuazione fra i numerosi reati, la necessità di una severa risposta sanzionatoria a fatti estremamente gravi, nonché, nel rifiuto delle attenuanti generiche,
ha considerato la pericolosità dell'imputato, seppure incensurato, apprezzando in tal senso, in particolare, intimidatoria tenuta nei confronti del la condotta espressione di aperta sfida verso le sottufficiale,
l'atteggiamento processuale nonché istituzioni,
significativo di difetto resipiscenza assoluto di difetto di resipiscenza;
trattasi di motivazione che ha fatto uso corretto ed incensurabile dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen. e dell'art.62 bis stesso
codice.
Altresi infondato è il motivo sub 3); risulta pena accessoria della mantenuta, infatti, la sola
--139- interdizione dai pubblici uffici, correttamente
rideterminata in anni cinque, trovando infatti in relazione alle singole pene detentive applicazione
-non inferiori ad anni tre la seconda ipotesi di cui al comma 1 dell'art.29 cod.pen..
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, facendosi carico al ricorrente del pagamento delle spese processuali.
29. RU MO
I motivi di ricorso per tale imputato condannato ad anni 6 e mesi 4 di recl. quale responsabile del delitto
- prospettano questioni dial capo A) associativo comune (riproposte anche nella "memoria interesse motivicon aggiunti") già trattate nel difensiva capitolo loro riservato, e vengono qui esaminati per la parte in cui vanno ritenuti come esclusivamente personali;
gli stessi, nell'atto di impugnazione sottoscritto dall'Avv. to ZO, si riducono alla censura di "mancanza e/o manifesta iLOgicità della motivazione travisamento delle resultanze processuali", sul e rilievo che la sentenza del giudice di appeLO avrebbe
"scientificamente" omesso di valutare tutti gli elementi probatori che, ove analiticamente esaminati,
non giustificherebbero il giudizio di colpevolezza.
La censura, in particolare, fa leva sul fatto che la sentenza: a) avrebbe valorizzato il dato di frequentazione dell'imputato con associati mafiosi
ignorando che tali soggetti sono stati assolti dall'addebito di partecipazione all'associazione ह
mafiosa; b) avrebbe apprezzato la capacità indiziante di una pregresso arresto dell'imputato in flagranza di
-736- furto ed in concorso con Cordì SA SE,
senza considerare la modestia dell'episodio (tentata sottrazione di oggetti e somme di scarso valore); c)
all'imputato,avrebbe erroneamente attribuito nell'occorso, il possesso di una bottiglia di plastica contenente benzina; d) avrebbe enfatizzato,
parcellizzandolo, un episodio di danneggiamento ad un auto dei Carabinieri, per il quale in ogni caso i coimputati, associati mafiosi, erano stati assolti, ovvero altro episodio che aveva condotto all'addebito di evasione dal quale, però, 1'imputato era stato e) avrebbe erroneamente identificatoassolto;
l'imputato come uno dei soggetti affiliati nella conversazione 26.4.96 fra RD NT e EL
NA; e) sarebbe stato inammissibilmente valutato come indizio il coinvolgimento dell'imputato, nella conv. 17.11.96, nell'attività di associati mafiosi in occasione delle elezioni amministrative dell'anno '96
(l'imputato essendo stato assolto dal c.d. reato
elettorale).
I rilievi critici così espressi sono stati tutti già
formulati in sede di appeLO e, in quella presente,
vengono riproposti in termini sostanzia lmente ripetitivi e, per di più, veicolati attraverso la richiesta, inammissibile, di rilettura degli elementi di prova.
L'impugnata sentenza, invero, ha già fornito risposta esaustiva osservando, in sintesi, ed anzitutto, che i dati di accertata assidua frequentazione "qualificata"
dell'imputato con soggetti sicuramente contigui all'associazione mafiosa (e taluni di essi addirittura
- 137- affiliati, come è per CR, RD SA SE,
RD AT, RD MO, EL IO) e ciò anche in relazione all'episodio connesso alla violazione degli obblighi connessi alla misura degli arresti domiciliari nonché di suo concorso con taluni
-
di questi in delitti (tentato furto, danneggiamento di un auto dei Carabinieri, commessi in concorso con RD
SA SE) autorizzavano a ritenere la
risalente vicinanza con i RD, non messa in forse assolutorie nei confronti di taluni pronuncedalle degli associati.
Quanto alla identificazione dell'imputato come uno degli "otto figli in galera" dichiarati dal Cordi
NT nella conv. 26.4.96, la sentenza ha fornito
puntuale alle osservazioni critiche del risposta difensore, desumendo l'evidente riferimento della espressione a tutti gli associati attinti dalle misure cautelari, già arrestati ovvero latitanti, dal contesto della conversazione con il sodale EL NA,
relativa al tema della spartizione del provento di una estorsione e delle necessità del RD di sostenere gli associati in difficoltà; e tale "interpretazione",
DE avvalorata dal richiamo ad ulteriore conv .
26.4.1998, nella quale il frateLO dell'imputato quest'ultimo ricorda alla genitrice che in passato aveva in effetti beneficiato degli aiuti della cosca
ت
ے
("...quando c'era MO carcerato gli hanno mandato i soldi...") si presenta come del tutto coerente e davvero incensurabile attraverso le interpretazioni alternative prospettate dal ricorrente.
-138- E, ancora, anche in ordine all'addebito per il c.d. il giudice di appeLO ha reato elettorale,
correttamente valorizzato la disponibilità
conversazione evidenziata dalladell'imputato
- a17.11.96 (della quale si è già ut supra trattato) coadiuvare i RD in occasione della competizione elettorale cui gli stessi erano fortemente interessati utilizzando la capacità intimidatoria della cosca, come dimostrativa dell'appartenenza al sodalizio, attesa la rilevanza della questione per la vita associativa;
la disponibilità all'incarico, sulla quale un sodale qualificato come il Cordi Salvatore potette fare
risulta correttamente considerataaffidamento,
sintomatica dell'appartenenza al sodalizio, né rileva che l'imputato sia stato assolto dal reato elettorale per 1'accertata inadeguatezza della tenuta condotta,
bastando, a confermare in senso accusatorio, che di un incarico fiduciario sia stato officiato il soggetto ritenuto pienamente affidabile.
in definitiva, il giudizio di colpevolezza del RU
per partecipazione all'associazione mafiosa facente percorsocapo ai RD risulta reso in esito ad un argomentativo per nulla viziato, risultando valorizzati una serie di indizi assolutamente significativi.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
30. TA UR
Nell'interesse di tale imputato condannato ad anni 3
per la partecipazione e mesi 8 di recl.
mafiosa facente capo alla 'ndrina all'associazione
-139- - l'Avv. to Furfaro deduce mancanza e manifesta AL
iLOgicità della motivazione in relazione agli artt. 192
codproc.pen. e 416 bis cod.pen. "in ordine tanto
dell'imputato che alla condottaall'individuazione rilevante".
Sotto il primo profilo, infatti, si censura come iLOgica l'identificazione dell'imputato nell'UR menzionato nelle conversazione, risultando in tal senso valorizzato il dato dell'assidua frequentazione, da parte dell'imputato, della famiglia AL, come
riferito dai Carabinieri di Locri in realtà, non ma,
rispondente al vero questi avevano atteso che semplicemente ricordato di "controlli" temporalmente risalenti ed episodici ovvero utilizzato un inaccettabile argomento "per esclusione" (non essendo stati individuati altri soggetti a nome UR tra gli affiliati alla cosca AL); e, sotto il secondo profilo, non risulterebbe minimamente illustrata la condotta partecipativa.
Il motivo è decisamente infondato. Il ricorrente, infatti, omette di considerare l'interezza della motivazione che sostiene il giudizio di colpevolezza. In tal senso, infatti, il giudice di appeLO ha principalmente apprezzato le dichiarazioni del collaboratore PI CI che ha ammesso di essere stato lui stesso affiliato alla 'ndrangheta e di avere in tal veste intrattenuto con l'imputato rapporti illeciti inerenti il narcotraffico
- nonché la che, a pochi giorni circostanza di distanza dall'omicidio di RD MO, l'imputato subì un
-140- attentato in pieno giorno;
i due elementi sono stati correttamente collegati, posto che, nella ricostruzione dei fatti che hanno contrassegnato la permanente guerra fra le due cosche mafiose, l'attentato ai componenti rivale è risultato essere risposta della cosca consueta, procedente da una matrice econsolidata mafiosa che coinvolge esecutori e vittime.
La denunciata risalenza temporale della frequentazione degli affiliati in ogni caso riscontrata ancora nel
-
luglio 1996 (aLOrché l'imputato venne notato nell'auto blindata di OT IO) risulta poi della radicata correttamente apprezzata nel senso intraneità dell'imputato, né può fondatamente opporsi il ridotto numero dei "controlli" da parte delle forze l'assoluta equivocità del dato attesadell'ordine, svariate epiù (potendo esso dipendere dalle contingenti ragioni e, del resto, avendo il giudice di merito non iLOgicamente considerato la capacità degli dell'imputato di sottrarsi all'attenzione inquirenti, come è avvenuto per altri associati).
Quanto all'identificazione deLO imputato nelle intercettate conversazioni, il ricorrente oppone una alternativa e possibile lettura dell'elemento di prova, ma non è certo in grado di cogliere l'iLOgicità della identificazione medesima;
ed invero, non essendosi individuato alcun altro "UR" così prossimo ai
AL ed essendo risultato, viceversa, proprio lo attentato unicamente TA vittima di un riconducibile alla guerra fra le cosche mafiose, non si presta a censura alcuna la conclusione che l'UR
-146- coinvolto nelle conversazioni debba identificarsi neLO
TA UR. Né ha pregio la censura che, peraltro in termini assolutamente generici, tende a negare al contenuto
delle intercettate conversazioni capacità fortemente
indiziante della intraneità e di un effettivo ruolo associativo assunto dall'imputato; il giudice di
appeLO, invero, ha ampiamente illustrato la conversazione 19.5.96 intercorsa fra il capo cosca
RD e EL NA nella quale lo TA è
proposto per la nomina a "contabile", sia pure temporaneo, e quella ulteriore del 14.2.97, fra
OT e CC SE, nella quale 10 stesso
TA è rappresentato come soggetto "intenzionato ad ammazzare a MO..." e, dunque, viene accreditato di una seria capacità di assumere il ruolo del killer.
i contrasti per la nomina del "contabile", Ricordati
cosca rivendicando il diritto ad essere al ciascuna meglio rappresentata, ed il contesto di guerra fra le due cosche, il fatto partecipativo dello Staltari
risulta compiutamente motivato ed illustrato.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
31. CC SE
Nell'interesse di questo imputato - condannato ad anni
5 di recl. quale colpevole di partecipazione nell'associazione facente capo alla cosca AL (capo l'Avv. to Bartolo ha ulteriormente-B della rubrica) dedotto: 1) la mancata assunzione di prova decisiva, riferita all'esperimento giudiziale circa la reale
-142 possibilità di riconoscere dall'esterno, gli effettivi occupanti della vettura, dotata di vetri oscurati,
nella quale vennero intercettate le conversazioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza;
2) vizio di motivazione in relazione agli artt.125 comma 3, 546
comma 1 lett. E) e 192 cod.proc.pen. e 416 bis sul rilievocod.pen., che l'affermazione di responsabilità trarrebbe un "argomentare mancante ed iLOgico, contraddittorio ed apodittico", ovvero da semplici "inferenze deduttive", nonché si porrebbe in contraddizione con l'esclusione dell'aggravante ex art.7 L.203/91 contestata a carico della cosca AL;
3) violazione di legge, conseguente alla sostanziale elusione dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen., in punto di trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo anche nel calcolo dell'aumento per la recidiva e di diniego delle attenuanti generiche, delle quali l'imputato sarebbe meritevole per la "marginale partecipazione al fatto-reato" e per il comportamento processuale.
Il primo motivo risulta sostanzialmente ripetitivo della censura già esposta al giudice di appeLO e correttamente disattesa;
l'impugnata sentenza dedica,
al tema, più di una pagina (da 25 a 28), illustrando gli argomenti logici, totalmente condivisibili, che depongono per la presenza dell'imputato nell'auto del
OT nel momento in cui vennero captate le conversazioni aventi capacità indiziante, precisando
р che l'identificazione dell'imputato è stata avvalorata dalla diretta osservazione dei Carabinieri e, infine,
dai riferimenti individualizzanti e dalle dichiarazioni
143. di un imputato di reato connesso (LI SE); pertanto, premesso che l'esperimento giudiziale Ш e, decisiva, neppure costituisce prova si rivela infondata la
prospettazione di una nullità riconducibile all'ipotesi di cui alla lett. D) del comma 1 dell'art. 606 codice di rito.
Infondato, parimenti, è il motivo sub 2): la partecipazione deLO CC SE alla cosca AL, invero, risulta esattamente colta nella serie di fra soggetticonversazioni che, in posizione verticistica in quella opposta, nel contesto della guerra in atto, indicano l'imputato come un possibile bersaglio (convv. 26.10.96 e 5.12.96), ovvero di altre
(14.2.97 e 15.2.97) nelle quali l'imputato tratta con
il sodale OT della strategia aggressiva nei confronti degli odiati RD, con particolare riguardo a RD MO e RD NT (riferendo della intenzione deLO TA in tal senso)
- nonché di indubbio associativo argomenti di interesse ricevuta dall'imputato, di prestare ("Lambasciata",
attenzione nel controLO del territorio: "...di non camminare con la vespa...che ci sono tragedie")
- e di altra, infine, significativa del coinvolgimento dell'imputato nella guerra fra le due 'ndrine (conv.
5.8.96); il giudice di merito, pertanto, ha
correttamente apprezzato il materiale probatorio, né è riconoscibile alcuna contraddizione interna alla sentenza laddove si è ritenuta insufficiente la prova che la cosca AL disponesse di armi, trattandosi di circostanza che non funge da presupposto indispensabile
1447 dell'associazione criminale ma di essa costituisce aggravante rendendola maggiormente pericolosa.
Destituito di fondamento, infine, è anche il motivo sub
3), dovendosi qui ripetere, premesso che la pena stata sensibilmente ridotta nel grado di appeLO,
1'incensurabilità del giudizio di assoluta necessità di una adeguata risposta sanzionatoria fatti a quanto al rifiuto delleestremamente gravi, nonché,
attenuanti generiche, il decisivo apprezzamento in
senso ostativo della personalità criminale dell'imputato (desumibile dalla condizione di recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale), cui non
giova minimamente opporre la pretesa marginalità del fatto partecipativo (elemento che mai può assumere connotazione positiva ex art. 62 bis cod.pen.) ovvero,
del tutto genericamente, il "comportamento processuale"
(che neppure risulta descritto in sentenza).
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
32. CC AN
I motivi di ricorso personali di tale imputato condannato ad anni 5 di recl. per l'associazione di cui al capo B) e ad ulteriori anni 2 di recl. ed euro
500,00 di multa per i delitti di detenzione e porto in luogo. pubblico di una pistola con relativo munizionamento (capo D2) e ricettazione della stessa sono identici, relativamente alle arma (capo E2)
-
censure sub 1) 2) e 3), a quelli formulati nell'interesse di CC SE, e, pertanto, si fa
145 giudizio di infondatezza sopra rinvio al comune espresso.
Con la precisazione, quanto al secondo motivo, che a
carico deLO CC AN risulta particolarmente valorizzata la conversazione 16.2.97, nella quale questi prospettava al sodale OT la possibilità di affidare ad altro affiliato (TT) il compito di attentare alla vita dei RD: elemento assolutamente sufficiente, della particolarità in ragione dell'argomento trattato, a rivelare la consapevole partecipazione alla cosca AL.
E, quanto al terzo motivo, che anche aLO CC AN è
legittimamente, una personalitàstata assegnata,
in ragione della recidiva specifica ed negativa infraquinquennale.
Infondato, infine, è l'ulteriore motivo che denuncia l'erronea disapplicazione cod.pen. fradell'art.81
tutti i reati contestati sul rilievo che il vincolo della continuazione fra il reato associativo e quelli compiuti in attuazione del programma delittuoso concepibile aLOrquando risulti in capo all'imputato la rappresentazione, fin dall'inizio, dei singoli episodi individuati almeno nelle loro lineecriminosi,
- non avrebbe potuto essere negato nella essenziali fattispecie.
A sostegno di siffatta censura, invero, il ricorrente pone la considerazione che "la condotta integrante la partecipazione all'associazione mafiosa" consisterebbe,
secondo il dictum della sentenza, nella circostanza che l'imputato è stato arrestato (in Leinì) con una pistola rubata" (oggetto di furto in danno di un appartenente
-146- alla polizia municipale di Torino), ma siffatta lettura dell'impugnata pronuncia, sul punto, avendo ilviziata, giudice di appeLO palesemente specificamente reciso ogni possibile nesso fra il fatto partecipativo ed il possesso della pistola, tanto da escludere l'aggravante ex art.7 L.203/91 contestata (ed in ordine alla ricettazione in primo grado affermata) ed al porto illecito;
l'unicità del disegno criminoso,
non risulta che abbisogna di rigorosa dimostrazione,
altrimenti provata. Né sul punto, infine, può dirsi fondata la denuncia di contraddittorietà interna della sentenza laddove ha da in capo agli lato affermato il possesso di armi un dall'altro, ha escluso associati del clan AL e, che l'associazione avesse disponibilità dell'armamento,
atteso che a tale conclusione (che ha consentito dell'art.416 l'esclusione dell'aggravante ex comma bis cod.pen.) il giudice d'appeLO è pervenuto per dato di difetto di prove distinto apprezzamento del circa la concreta riconducibilità ai sodali delle armi di RD MO e di una utilizzate nell'omicidio effettiva messa a disposizione di tutto il gruppo.
Il ricorso, pertanto, deve essere disatteso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
33. Conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale;
deve essere annullata la sentenza, con rinvio alla Corte di
Assise di AppeLO di Reggio Calabria per nuovo esame, nei confronti di SE AL cl. '38 limitatamente al delitto continuato di omicidio di MO RD ed al
-14 - tentato omicidio di SA RD (capi da Ll a Mlc)
e nei confronti di RD SA SE (cl. '77) limitatamente al delitto di tentato omicidio di NT
con il TT e SE AL (capi Q, R, S e T) rigetto dei ricorsi dei predetti nel resto;
deve essere di confronti senza rinvio la sentenza nei annullata
MO RD limitatamente al delitto associativo al capo A) per precedente giudicato, con eliminazione delle relative pene e rigetto del ricorso nel resto, e nei confronti di SA RD (nato il 1973) perché
non sussiste;
e, infine, devono essere il fatto con la rigettati i ricorsi di ogni altro imputato, solidale condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte,
1) dichiara inammissibile il delricorso Procuratore
Generale; impugnata nei confronti di 2) annulla la sentenza
n. 1938 limitatamente al delitto AL SE continuato di omicidio di MO RD ed al tentato omicidio di SA RD (capi da Ll a Mlc) e nei confronti di RD SA SE (nato il 1977)
limitatamente al delitto di tentato omicidio di NT
I) TT e SE AL (capi Q, R, S e con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Reggio
Calabria per nuovo esame, e rigetta nel resto entrambi i ricorsi di SE AL (nato nel 1938) e
SA SE RD (nato nel 1977);
3) annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MO RD limitatamente al delitto
-148- associativo al capo A) per precedente giudicato,
elimina la relative pen e rigetta nel resto il ricorso di MO RD, e nei confronti di SA RD
(nato il 1973) perché il fatto non sussiste;
NI, OC di NI 4) rigetta i ricorsi
SE RE, NT AL, CE AL,
SE OL1969), AL, (nato il AL
NT RD, AT RD, RE RD, Domenico
RD, NZ RD, PI CR, NI DI,
NA EL, IO EL, SE MU,
NT TT, MO RU, UR TA,
SE CC e AN CC, e condanna tutti costoro
in solido al pagamento delle spese processuali.
Roma, deciso in pubblica udienza il 6.10.2003
Il Consigliere est. Il Presidente
Phain France RE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 20 2004 еж ous IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise
-149- 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 103-