Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2003, n. 957
CASS
Sentenza 6 ottobre 2003

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In tema di intercettazioni ambientali regolarmente autorizzate dal G.I.P., tutto ciò che attiene alle modalità esecutive dell'operazione di captazione è rimesso all'esclusivo controllo del pubblico ministero. Pertanto è legittima l'eventuale sostituzione dell'apparato cellulare installato nel luogo (nella specie un'autovettura) il quale sia mal funzionante, con un altro apparato, anche se fornito da un soggetto privato, con conseguente piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate.

In relazione al requisito della buona condotta previsto dalla legge per la valida investitura di taluno nelle funzioni di giudice popolare, l'esistenza di una sentenza di condanna, passata in giudicato costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, a far ritenere la mancanza di detto requisito, dovendosi poi ulteriormente valutare la medesima sentenza nei suoi specifici contenuti, considerando il reato per il quale essa è stata pronunciata ed ogni altro aspetto concernente quel reato e tale da investire la condotta complessiva della persona. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la perdita del possesso del requisito in questione da parte di un soggetto condannato per molestie a mezzo del telefono, in relazione a fatti avvenuti molti anni prima, sia per la pregressa incensuratezza, sia per la successiva resipiscenza desunta dall'effettuato risarcimento del danno alla persona offesa, sia per l'irreprensibilità della condotta successivamente tenuta, che era stata in grado di restituire al soggetto la pubblica stima e reputazione, tanto da consentirgli di essere eletto come sindaco)

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, per il riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento in fatto della disponibilità di un armamento, quale desumibile ad esempio dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale e dal contenuto delle intercettazioni.

Il reato elettorale previsto dall'art. 87, comma secondo d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, che prevede un aumento di pena sino alla metà, è un reato complesso, diverso e assai più grave dalla fattispecie semplice, in quanto il procurare voti per sè o per altri è una condotta diretta ad agevolare l'associazione di stampo mafioso; pertanto il termine abbreviato di prescrizione previsto dall'art. 110 della predetta legge 570/1960, avendo carattere eccezionale, non può essere applicato in via estensiva a tale reato, per il quale è edittalmente prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, per effetto della circostanza aggravante.

In relazione alla composizione della corte di assise, l'art. 26 della legge 10 aprile 1951 n. 287 stabilisce la regola dell'automatica sostituzione dei giudici popolari effettivi che siano assenti od impediti, con quelli supplenti; pertanto l'ordinanza di sostituzione, risolvendosi in una mera "presa d'atto", non abbisogna ne' di motivazione, ne' della preventiva delibazione in camera di consiglio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2003, n. 957
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 957
    Data del deposito : 6 ottobre 2003

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