Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2004, n. 5821
CASS
Sentenza 10 dicembre 2004

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L'art. 526, comma primo bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 1° marzo 2001 n. 63 (sul "giusto processo"), secondo cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, non opera nel caso in cui l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari avvenga in forza di legittima applicazione degli articoli 512 e 513 cod. proc. pen., in particolare in ragione dell'acclarata irreperibilità sopravvenuta del dichiarante, in quanto tale situazione configura un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dall'art. 111, comma quinto, della Costituzione.

La chiamata in correità, perché possa assurgere al rango di prova posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, necessita, oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, di "riscontri estrinseci". Questi, dal punto di vista oggettivo, possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicchè questi possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, ed anche in un'altra chiamata in correità, a condizione che questa sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima. Per converso, non è invece richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente", perchè, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità.

Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito, non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento.

In tema di valutazione probatoria della chiamata in correità, è lecita la "valutazione frazionata" delle dichiarazioni accusatorie, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa o non credibile e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate; il che si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra. Ciò in quanto nella valutazione della chiamata in reità o correità vale, comunque, il principio della cosiddetta "frazionabilità" delle dichiarazioni, conseguendone che l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l'attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno; sempre che l'inattendibilità di una parte della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante. Quando ragionevolmente e plausibilmente si prospetta, e ancora più quando si verifica, un'ipotesi siffatta, l'onere motivazionale del giudice ne risulta rafforzato, non potendo egli omettere di affrontare la questione e spiegare le ragioni per cui l'inattendibilità parziale delle dichiarazioni, processualmente smentite, non incide sull'attendibilità del dichiarante.

Commentari2

  • 1Responsabilità del notaio, attenuanti generiche, applicabilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2011

  • 2Concussione, sesso, poliziotto, immigrata extracomunitaria, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 maggio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2004, n. 5821
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5821
Data del deposito : 10 dicembre 2004

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