Sentenza 10 dicembre 2004
Massime • 4
L'art. 526, comma primo bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 1° marzo 2001 n. 63 (sul "giusto processo"), secondo cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, non opera nel caso in cui l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari avvenga in forza di legittima applicazione degli articoli 512 e 513 cod. proc. pen., in particolare in ragione dell'acclarata irreperibilità sopravvenuta del dichiarante, in quanto tale situazione configura un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dall'art. 111, comma quinto, della Costituzione.
La chiamata in correità, perché possa assurgere al rango di prova posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, necessita, oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, di "riscontri estrinseci". Questi, dal punto di vista oggettivo, possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicchè questi possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, ed anche in un'altra chiamata in correità, a condizione che questa sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima. Per converso, non è invece richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente", perchè, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità.
Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito, non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento.
In tema di valutazione probatoria della chiamata in correità, è lecita la "valutazione frazionata" delle dichiarazioni accusatorie, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa o non credibile e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate; il che si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra. Ciò in quanto nella valutazione della chiamata in reità o correità vale, comunque, il principio della cosiddetta "frazionabilità" delle dichiarazioni, conseguendone che l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l'attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno; sempre che l'inattendibilità di una parte della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante. Quando ragionevolmente e plausibilmente si prospetta, e ancora più quando si verifica, un'ipotesi siffatta, l'onere motivazionale del giudice ne risulta rafforzato, non potendo egli omettere di affrontare la questione e spiegare le ragioni per cui l'inattendibilità parziale delle dichiarazioni, processualmente smentite, non incide sull'attendibilità del dichiarante.
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- 1. Responsabilità del notaio, attenuanti generiche, applicabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2004, n. 5821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5821 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI MAno - Presidente - del 10/12/2004
Dott. NOVARESE RA - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1729
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 43320/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LF CI, n. a Napoli il 31.1.1954, LF RE, n. a Napoli il 6.8.1951, LF NC, n. a Napoli il 25.6.1949, AN NR, n. a Milano l'8.12.1964, SI PP ER, n. a San Severo l'11.2.1955, IB HA, n. a Beni Amir il 5.6.1962, IB Mustafa, n. a Beni Amir, il 15.4.1971, IO AL, n. a Milano il 16.2.1953, RU UI, n. a Napoli il 25.6.1951, AN AL, n. a Torre Annunziata il 2.1.1954, NI AL, n. a Sesto San IO, il 15.2.1963, CI NI, n. ad Ostuni il 5.2.1961, NT ZO, n. a Caltanissetta il 7.1.1949, SS NO, n. a San Gemini il 15.3.1951, AJ MU, n. a Koplik, il 14.9.1972, NG IO, n,a Biella il 24.2.1953, ZI CI, n. a Torre Annunziata il 31.1.1951, OR MO TO IU, n. a Milano il 28.6.1966, AL EL, n. a Torre Annunziata il 13.9.1954, IN NR IU, n. a Milano il 24.8.1954, RA AJ, n. a Pristina il 14.2.1964, AN IU, n. a Napoli il 3.10.1970, RI PA, n. a Napoli, il 2.2.1961, ZU RA, n. a Torre Annunziata il 16.10.1949 avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano dell'11 febbraio 2003;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto proc. gen. Dott. Delehaye NR, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti da FI CI, FI RE, FI NC, ZI HA, ZI AP e l'inammissibilità per tutti gli altri ricorsi;
uditi i difensori: avv. NI Lucio Abbondanza del Foro di Milano per FI CI, FI RE, FI NC, ZI HA e ZI AP, avv. IO NI Palatini del Foro di Milano per RE NR;
avv. Corrado Limentani del Foro di Milano per AS PP ER;
avv. Renato IU Alfarone del Foro di Milano per IO AL, SS NO e MB EL;
avv. UI Vanni del Foro di Milano per CO NI;
avv. NI Ranieli del Foro di Milano per IN IO;
avv. Camillo Ravagli del Foro di Milano per ZI CI;
avv. Dario Bolognesi del Foro di Ferrara per ON MO TO IU;
avv. PA Misciagna del Foro di Bari per NI NR IU;
avv. Stefania Fiorentini del Foro di Monza per OR PA;
avv. IU Fiorella del Foro di Milano per ZU RA, tutti concludono come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano confermava quella pronunciata dal Tribunale della stessa città in data 29.10.2001 nei confronti di ZI HA, ZI AP, RU UI, CO ZO, HA MU, ON MO, NI NR, AM AJ;
modificava parzialmente la stessa sentenza nei confronti di FI CI, IO AL, CA AL, NI AL, IN IO, AU IU, MB EL, OR PA, ZU RA, assolvendoli da alcune delle imputazioni loro contestate e riduceva le pene inflitte ad FI RE, FI NC, RE NR, SS NO, ZI CI. Tra gli odierni ricorrenti è da sottolineare, infine, che CO NI e AN IU, hanno patteggiato la pena ex art. 599, comma 4^, c.p.p. Tutti gli imputati sopra indicati sono stati coinvolti a diverso titolo in un traffico illecito di sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina) svoltosi nell'arco di tempo 1992-1997 con epicentro in Milano. I reati contestati, anche in sede di contestazione suppletiva, sono quelli previsti dagli artt. 73 e 74 DPR 309/90, con eccezione, in un caso, di un furto aggravato di automobile (peraltro dichiarato estinto per prescrizione). La sentenza impugnata da innanzitutto atto, riportandosi alla sentenza di primo grado, che il procedimento de quo traeva le proprie origini dall'arresto avvenuto in data 9.4.1997 di RA TI, che decideva di collaborare con la giustizia, rendendo dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie con riferimento all'attività di spaccio e traffico di stupefacenti da lui iniziata nella metà del 1993 e protrattasi sino all'arresto. Venivano inoltre acquisite al dibattimento di primo grado ex art. 512 c.p.p. le dichiarazioni rese, a partire dal novembre 1996, da un altro collaboratore di giustizia, De MA MI, poi deceduto, che aveva altresì assunto il ruolo di agente provocatore.
La sentenza sottolinea che gli appellanti non avevano posto in discussione i criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di chiamata di correità ed alla valutazione dei riscontri, ma la non corretta applicazione alle singole posizioni.
In particolare, le contestazioni riguardavano l'attendibilità intrinseca, dal punto di vista soggettivo, di TI RA e di CA MA, altra collaboratrice, le cui dichiarazioni erano state considerate ai fini dell'affermazione di colpevolezza, e l'omessa valorizzazione da parte del giudice di primo grado delle dichiarazioni rese dagli imputati di reati connessi, PA NT e MA TI, nella parte in cui le stesse giovavano alla tesi difensiva.
Su tali questioni la sentenza impugnata, dopo una premessa di carattere generale, con riferimento ai criteri adottati per valutare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal TI e dalla CA ed i riscontri individualizzanti nonché ai principi della valutazione frazionata delle dichiarazioni rese da coloro che avevano compiuto una scelta collaborativa parziale, risponde analizzando le singole posizioni e concludendo nei termini di cui in premessa.
Venendo ai motivi di ricorso, enunciati nei limiti imposti dall'art. 173 disp. att. c.p.p. e, per comodità espositiva, accorpati laddove comuni a più posizioni.
LF CI, LF NC, LF RE, IB AP e IB HA, propongono un unico ricorso, con questioni comuni a tutti e motivi specifici relativi alle singole posizioni di ciascuno. Venendo alle doglianze comuni.
Viene sollevata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p.. In realtà, dolendosi del mancato accoglimento in sede di merito, viene riproposta, negli stessi termini, la questione già sottoposta al giudice di appello, in relazione all'acquisizione al fascicolo del dibattimento - ai sensi del sopra citato articolo - dei verbali degli interrogatori resi al PM da imputato di reato connesso, che avevano contribuito ad alimentare il convincimento dei giudicanti in ordine allo stabile inserimento dei ricorrenti nell'ambiente criminale:
lamentano, in proposito, ribadendo la doglianza già avanzata in appello, l'illegittimità costituzionale della norma per contrasto con l'art. 111 Cost, sul presupposto che sarebbero stati violati il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa dell'imputato. Ci si duole dell'erronea applicazione dell'art. 513, comma 2^, c.p.p. operata dal giudice di merito, che, a dire dei ricorrenti, avrebbe proceduto ad apprezzare il presupposto dell'impossibilità di ottenere la presenza del dichiarante non con valutazione ex ante, cioè riportandosi al momento dell'assunzione delle dichiarazioni, bensì con valutazione expost, tale da risolversi in un sostanziale aggiramento dei principi costituzionali espressi nell'art. 111. Si censura come erronea ed immotivata la decisione d'appello nella parte in cui questa aveva rigettato le doglianze concernenti la dedotta nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione con riferimento alla imputazione contestata sub 41 a CI FI e a quella di cui al capo b) delle contestazioni suppletive relativa ad ZI HA, sostenendo che si sarebbe trattato di doglianze che non potevano essere dedotte in quella sede ma solo in sede di legittimità.
Va sottolineato, però, che la questione è da ritenere rilevante esclusivamente per l'ZI, per il quale la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata, e non per l'FI, assolto dall'imputazione di cui al capo 41.
Si deduce altresì il difetto di motivazione in relazione alle argomentazioni analoghe svolte dal giudice di appello sul lamentato mancato esame delle prove a discarico, chiedendo a questa Corte, nell'ipotesi che ritenga di condividere le argomentazioni del provvedimento impugnato, di esaminare la questione del mancato esame delle prove a discarico.
Si prospetta ancora la violazione degli artt. 499, comma 5^, 514, comma 2, e 515 c.p.p. e difetto di motivazione, sostenendosi che i giudici di secondo grado avrebbero rigettato l'eccezione relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dall'Ispettore SO, teste del P.M. - che avrebbe dato integrale lettura delle informative a sua firma, anziché limitarsi a "consultarle" - e quella relativa alla nullità dell'ordinanza che disponeva l'acquisizione delle informative oggetto dell'esame dell'Ispettore SO, basandosi su un'errata interpretazione delle norme suddette.
Si lamenta la violazione degli artt. 190 e 238 c.p.p. e difetto di motivazione, per avere la Corte di merito escluso la dedotta nullità dell'ordinanza con la quale, in primo grado, era stata disposta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti del procedimento "Scoglio" - conclusosi con l'archiviazione - sul rilievo che trattavasi di atti irripetibili ex art. 238, comma 3, c.p.p.. Analoghe considerazioni sono svolte dalla difesa con riferimento all'escussione di un teste, che sarebbe stato chiamato a riferire su quelle indagini.
Si prospetta la violazione dell'art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione, in relazione alla valutazione della chiamata in correità. La Corte di appello non avrebbe colto lo spirito delle deduzioni difensive svolte sulla chiamata in correità, dirette non a sminuire il valore probatorio delle dichiarazioni ma piuttosto a richiedere l'esercizio più penetrante del potere di controllo dei riscontri esterni. Ciò con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dagli imputati di reati connessi TI RA e CA MA, per le quali non sarebbero state tenuto in conto le deduzioni difensive volte ad evidenziarne le contraddittorietà e le illogicità.
Venendo ai motivi specifici a ciascuno dei ricorrenti. Tutti, con riferimento alla propria posizione, deducono la violazione dell'art. 73 DPR n. 309/90 e difetto di motivazione, in relazione al giudizio di colpevolezza formulato nei loro confronti per plurimi episodi di acquisto e detenzione di droga. La doglianza è essenzialmente articolata sulla contestazione dei criteri di vantazione della prova dichiarativa rappresentata dalla chiamata in correità, in particolare prospettandosi il mancato supporto di adeguati riscontri esterni e l'illogicità della valutazione frazionata delle dichiarazioni, asseritamele sostanziatasi nella valorizzazione solo degli elementi sfavorevoli.
LF RE, aggiunge una censura relativa alla pena inflitta, senza la concessione delle attenuanti generiche, che non terrebbe conto del ruolo marginale del prevenuto e del lungo intervallo di tempo trascorso rispetto al precedente reato ritenuto rilevante dai giudici ai fini del diniego.
Anche IB AP, censura l'esercizio del potere dosimetrico della pena, segnatamente la violazione del disposto dell'art. 133 c.p., sul rilievo che la Corte di merito avrebbe erroneamente tenuto di un precedente penale inesistente (trattasi invece di un carico pendente), negandogli su questo presupposto la concessione delle attenuanti generiche.
LF CI, LF NC, IB HA, ancora, deducono il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato proposta in primo grado con riferimento alle contestazioni suppletive, motivata dal primo giudice sul rilievo che la richiesta era frazionata rispetto al procedimento principale. Il provvedimento non avrebbe tenuto conto che la richiesta, essendo originata da una contestazione suppletiva, non avrebbe potuto essere avanzata all'inizio del giudizio.
LF CI, LF NC, IB HA, invocano, infine, in questa sede, la declaratoria di non doversi procedere sostenendo di essere stati già giudicati per gli stessi fatti, in applicazione del principio del ne bis in idem statuito dall'art. 649 c.p.p. (producono in proposito la sentenza di riferimento, facendo riserva di dimostrarne l'intervenuto passaggio in giudicato). AN NR deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione, in relazione al giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti per plurimi episodi di acquisto e detenzione di droga, sia pure con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309/90. La doglianza è essenzialmente articolata sulla contestazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa rappresentata dalla chiamata in correità, in particolare prospettandosi il mancato supporto di adeguati riscontri esterni e l'illogicità della valutazione frazionata delle dichiarazioni, asseritamente sostanziatasi nella valorizzazione solo degli elementi sfavorevoli.
SI PP deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione, in relazione al giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti per plurimi episodi di acquisto e detenzione di droga, sia pure con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309/90. La doglianza è essenzialmente articolata sulla contestazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa rappresentata dalla chiamata in correità, in particolare prospettandosi il mancato supporto di adeguati riscontri esterni e l'illogicità della valutazione frazionata delle dichiarazioni, asseritamente sostanziatasi nella valorizzazione solo degli elementi sfavorevoli.
Lamenta, inoltre, per uno specifico episodio di acquisto di sostanza stupefacente la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., sul rilievo della mancata assunzione di una prova decisiva a discarico. Si tratta dell'episodio contestato sub capo 52 di acquisto dal TI di 50 gr. di cocaina pagati con un assegno che l'AS aveva dichiarato proveniente da un suo parente e che era risultato scoperto. Deduce, al riguardo, che i giudici di merito erroneamente avrebbero respinto la richiesta di assunzione quale teste del firmatario dell'assegno e dell'identificazione del primo giratario, che, secondo l'assunto difensivo, in assenza di altri elementi di prova, avrebbero dimostrato l'estraneità dell'AS alla vicenda. IO LF deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione, in relazione al giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti per un episodio di detenzione e vendita di droga. La doglianza è essenzialmente articolata sulla contestazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa rappresentata dalla chiamata in correità, in particolare prospettandosi il mancato supporto di adeguati riscontri esterni, giacché quelli utilizzati sarebbero stati privi del carattere "individualizzante", trattandosi asseritamente di riscontri concernenti la posizione di altro imputato condannato in concorso (FI CI). Inoltre sarebbero state sottovalutate le dichiarazioni dei testi a difesa che avrebbero escluso la sua presenza sul luogo dei fatti all'epoca di verificazione dei fatti contestati.
RU UI deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione, in relazione al giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti per un episodio di acquisto di droga. La doglianza è essenzialmente articolata sulla contestazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa rappresentata dalla chiamata in correità, in particolare prospettandosi il mancato supporto di adeguati riscontri esterni: sarebbe da considerare privo del necessario "carattere individualizzante" il riferimento che il giudice di merito avrebbe fatto, a tal fine, ad un suo precedente arresto per detenzione di cocaina, trascurando invece di considerare, secondo il ricorrente, le dichiarazioni di altro collaboratore (NT), asseritamente dirette ad escludere il suo coinvolgimento nella vicenda de qua.
AN AL lamenta il difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti in relazione a due episodi di vendita ed acquisto di sostanza stupefacente, sostenendo che si sarebbe dato rilievo alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore TI, non adeguatamente riscontrate e, anzi, asseritamente contraddette da elementi di segno contrario (in particolare l'impegno lavorativo del ricorrente presso diverse imprese che rendevano incompatibile il ruolo di custode e lo stato di estrema indigenza della famiglia, anch'esso inconciliabile con la natura dei reati contestati).
Censura anche il cattivo esercizio del potere dosimetrico in punto di determinazione della pena.
NI AL deduce, anche con motivi aggiunti, la violazione dell'art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione, in relazione al giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti per plurimi episodi di detenzione e vendita di droga. La doglianza è essenzialmente articolata sulla contestazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa rappresentata dalla chiamata in correità (del TI), in particolare prospettandosi il mancato supporto di adeguati riscontri esterni, giacché tali non potevano considerarsi quelli rappresentate da altre chiamate rese da altri collaboratori (NT e CA).
CI NI è imputato che ha patteggiato la pena ex art. 599, comma 4^, c.p.p., relativamente a plurimi episodi di acquisto e vendita di cocaina contestatigli.
Nel corso del giudizio di merito, in vero, si era visto rigettare una richiesta di giudizio abbreviato condizionato, onde, in via principale e preliminare, alla luce della intervenuta pronuncia di incostituzionalità dell'art. 438 c.p.p. in data 19 maggio 2003, della quale assume la rilevanza nel presente procedimento, chiede che questa Corte gli riconosca la possibilità di ottenere che il giudizio di merito sia celebrato con il rito abbreviato, tenuto conto che la pronuncia di incostituzionalità della norma era intervenuta in data successiva alla richiesta di patteggiamento in appello. Deduce altresì mancanza di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena inflitta, essendo stato omesso di indicare il capo di imputazione da ritenersi più grave ai fini di operare l'aumento per la continuazione. Particolare rilevanza il ricorrente attribuisce a tale censura, tenuto conto che l'ipotesi in astratto più grave è quella sub capo 146, in ordine alla quale viene dedotta l'assoluta mancanza di riscontri individualizzanti. NT ZO deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione, in relazione al giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti per un episodio di acquisto di droga. La doglianza è essenzialmente articolata sulla contestazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa rappresentata dalla chiamata in correità, in particolare prospettandosi il mancato supporto di adeguati riscontri esterni e del necessario carattere "individualizzante", anche a fronte di dichiarazioni di altri collaboranti asseritamente indicate come a sè favorevoli. SS PI lamenta, rispetto all'affermato giudizio di colpevolezza in ordine ad alcuni episodi di detenzione e acquisto di cocaina, la mancata rinnovazione del dibattimento ai fini dell'acquisizione di prova a discarico decisiva, indicata nell'escussione di soggetto che risultava essere il principale acquirente della droga. Denuncia, ancora, la violazione dell'art. 192 c.p.p., contestando i criteri di valutazione della prova dichiarativa rappresentata dalla chiamata in correità, in particolare prospettando in proposito il mancato supporto di adeguati riscontri esterni e l'erroneo apprezzamento "frazionato" delle dichiarazioni dei collaboranti.
Denuncia, infine, che erroneamente sarebbe stato esclusa la sussistenza del nesso della continuazione tra i diversi episodi contestatigli, attraverso il richiamo al solo dato cronologico relativo all'intervallo di tempo intercorso tra le diverse violazioni.
AM AJ contesta il giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti per un episodio di vendita di eroina. La doglianza è essenzialmente articolata sulla contestazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa rappresentata dalla chiamata in correità, siccome considerata non supportata da adeguati riscontri esterni.
NG IO deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione, in relazione al giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti per plurimi episodi di acquisto e detenzione di droga. La doglianza è essenzialmente articolata sulla contestazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa rappresentata dalla chiamata in correità, in particolare prospettandosi il mancato supporto di adeguati riscontri esterni, risolvendosi questi essenzialmente nelle dichiarazioni di altro collaborante, poi deceduto, che, secondo il ricorrente dovevano ritenersi de relato. Lamenta, con motivi aggiunti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pretese in ragione del fatto che il precedente penale preso in considerazione dal giudicante era non specifico e comunque risalente nel tempo.
ZI CI contesta il giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti per plurimi episodi di vendita di droga. La doglianza è essenzialmente articolata sulla contestazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa rappresentata dalla chiamata in correità, siccome considerata non supportata da adeguati riscontri esterni.
LL IU contesta l'intervenuta assoluzione ex art. 530, comma 2^, c.p.p., in relazione all'imputazione di detenzione a fini di spaccio di droga. In proposito, la doglianza è essenzialmente articolata sulla contestazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa rappresentata dalla chiamata in correità, sulla cui base il giudice d'appello aveva ritenuto di non poter addivenire ad una pronuncia assolutoria con formula piena.
OR MO deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione, in relazione al giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti per un episodio di vendita di droga. La doglianza è essenzialmente articolata sulla contestazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa rappresentata dalla chiamata in correità, in particolare prospettandosi elementi in forza dei quali la chiamata in correità posta a fondamento della condotta doveva ritenersi "intrinsecamente inattendibile".
Contesta anche l'esercizio del potere dosimetrico in punto di determinazione della pena, sul rilievo che questa doveva essere determinata in misura inferiore in ragione della sua incensuratezza e in ragione del mancato accertamento dell'effettivo quantitativo della droga oggetto dell'attività incriminata.
AL EL, deduce, la violazione dell'art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione, in relazione al giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti per plurimi episodi di detenzione, acquisto e vendita di droga. La doglianza è essenzialmente articolata sulla contestazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa rappresentata dalla chiamata in correità, in particolare prospettandosi il mancato supporto di adeguati riscontri esterni, argomentando in proposito anche dall'intervenuta assoluzione per il reato associativo di cui all'art. 74 DPR n. 309/90. IN NR IU, deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione, in relazione al giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti per plurimi episodi di acquisto e vendita di droga. La doglianza è essenzialmente articolata sulla contestazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa rappresentata dalla chiamata in correità, in particolare prospettandosi il mancato supporto di adeguati riscontri esterni, anche a fronte di dichiarazioni di altri collaboranti asseritamente indicate come a sè favorevoli.
Contesta, inoltre che erroneamente era stata rigettata la richiesta di giudizio abbreviato avanzata con riguardo ai fatti oggetto di contestazione suppletiva.
Lamenta, infine, il difetto di motivazione in ordine alla mancanza di concessione elle attenuanti generiche giustificata da precedenti condanne per fatti specifici e dalla gravità dei fatti. RA AJ. deduce, la violazione dell'art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione, in relazione al giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti per plurimi episodi di vendita ed importazione di droga e per la fattispecie associativa di cui all'art. 74 DPR n. 309/90. La doglianza è essenzialmente articolata sulla contestazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa rappresentata dalla chiamata in correità, in particolare prospettandosi il mancato supporto di adeguati riscontri esterni, anche a fronte di dichiarazioni di altri collaboranti asseritamente indicate come a sè favorevoli, e l'erroneità dell'assunto interpretativo fatto proprio dal giudice di merito allorché ha ritenuto di poter procedere ad attribuire efficacia traslativa interna ai singoli riscontri individualizzanti, estendendone la valenza ai diversi episodi sub iudice.
AN IU, è imputato che ha patteggiato la pena ex art. 599, comma 4, c.p.p., relativamente a plurimi episodi di acquisto di droga contestatigli. Lamenta che il giudice non avrebbe motivato sulla insussistenza delle condizioni per il proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p.. RI PA, deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione, in relazione al giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti per plurime violazioni dell'art. 73 DPR n. 309/90 (vendita e acquisto di droga). La doglianza è essenzialmente articolata sulla contestazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa rappresentata dalla chiamata in correità, in particolare prospettandosi la carenza dell'attendibilità intrinseca del collaborante, il mancato supporto di adeguati riscontri esterni a carattere individualizzante, anche a fronte di dichiarazioni di altri collaboranti e di altre acquisizione probatorie (quali quelle ricavabili da altre indagini) che asseritamente non potevano ritenersi convergenti.
Lamenta, infine, il difetto di motivazione in ordine alla mancanza di concessione elle attenuanti generiche, che asserisce dovevano essergli riconosciute in ragione dei suoi precedenti, modesti e non specifici.
ZU RA, deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. e difetto di motivazione, in relazione al giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti per plurimi episodi di acquisto e vendita di droga. La doglianza è essenzialmente articolata sulla contestazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa rappresentata dalla chiamata in correità, in particolare prospettandosi la carenza dell'attendibilità intrinseca del collaborante, il mancato supporto di adeguati riscontri esterni a carattere individualizzante. Lamenta, infine, il difetto di motivazione in ordine alla mancanza di concessione elle attenuanti genetiche, che asserisce dovevano essergli riconosciute in ragione delle gravissime patologie di cui avrebbe sofferto.
Ciò premesso, quanto alle posizioni di CI IO e AN PP, che hanno definito la loro posizione ex art. 599, comma 4, c.p.p., i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
In proposito, con specifico riguardo alla doglianza basata sul difetto di motivazione in ordine alla insussistenza di una causa di proscioglimento nel merito, va ricordato che, secondo un assunto pacifico, dall'intervenuta rinuncia ai motivi sulla responsabilità da parte dell'imputato che abbia concordato con il pubblico ministero il trattamento sanzionatorio deriva una preclusione endoprocessuale che impedisce di rimettere in discussione ogni questione concernente la sussistenza del reato e la sua attribuibilità, sicché il giudice d'appello che provvede ex art. 599, comma 4, c.p.p. non è tenuto ad effettuare la verifica - che è viceversa doverosa nella diversa ipotesi di patteggiamento contemplata dall'art. 444 c.p.p. - circa la sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'articolo 129 c.p.p. (da ultimo, Cass., Sez. 2^, 10 febbraio 2004, Gabura ed altri nonché, Cass., Sez. 2^, 2 luglio 2004, Messana).
A ciò aggiungasi, a conferma dell'inammissibilità delle doglianze che, poiché l'art. 606, comma 3^, c.p.p. preclude la deducibilità in Cassazione di questioni che non siano state proposte in grado di appello, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale vengano sollevate questioni oggetto dei motivi rinunciati in sede di definizione concordata del processo d'appello, a meno che non si verta in questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo o si ravvisino vizi (nullità assolute o invalidità) afferenti lo stesso procedimento camerale di definizione concordata del processo (ma è ovvio che, nella specie, non si verta in tali ipotesi) (cfr., di recente, Cass., Sez. 4^, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri).
Inaccoglibile è anche la pretesa del CO di vedersi qui riconosciuta la possibilità di ottenere che il giudizio di merito sia celebrato con il rito abbreviato, a seguito della intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina normativa in tema di giudizio abbreviato condizionato. Trattasi, come è noto, della sentenza 19 maggio 2003 n. 169, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad un'integrazione probatoria, la mancata previsione che l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il rito alternativo (articoli 438, comma 6^, 458, comma 2^, e 464, comma 1^, c.p.p.). In tal modo, i giudici delle leggi hanno colmato una evidente lacuna nel sistema delle garanzie, conseguente al fatto che, giusta il principio di tassatività delle impugnazioni, l'interessato non avrebbe potuto dolersi, in alcun modo, del ritenuto ingiustificato diniego del giudice sulla richiesta di abbreviato condizionata.
La decisione è peraltro inapplicabile, ratione temporis, giacché l'imputato ha definito la sua posizione con il "patteggiamento" ex art. 599, comma 4^, c.p.p.. Anche i motivi proposti da tutti gli altri imputati sono infondati e meritano di essere rigettati, per le ragioni di cui paratamente infra.
Non possono trovare accoglimento i motivi di ricorso sul merito del giudizio di responsabilità articolati da tutti ali imputati (salvo CO NI e AN IU), con diverse sfumature in fatto, sull'asserito cattivo uso, da parte del giudice d'appello, del potere di apprezzamento e valutazione delle chiamate in correità. La decisione risulta giuridicamente corretta nell'applicazione della disciplina di settore (art. 192, commi 3^ e 4^, c.p.p.) come ormai costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte e incensurabile in questa sede, giacché la Corte, come è ovvio, non può essere il giudice del contenuto della prova, ergo, non può procedere a rivalutare nel merito il giudizio di attendibilità o inattendibilità formulato in sede di merito sulle dichiarazioni del chiamante in correità.
Non è inutile ricordare i principi vigenti in materia di valutazione della chiamata in reità o correità (art. 192, commi 3 e 4, del C.p.p.), come ricostruiti dalla costante giurisprudenza di legittimità, con specifico riguardo alle tematiche, che qui interessano, del giudizio di attendibilità e di credibilità sulle dichiarazioni del chiamante e dei riscontri esterni a tali dichiarazioni, specie qualora questi siano rappresentati da altre chiamate.
Tenuto a giudicare della valenza probatoria di una chiamata in correità o in reità, il giudice deve innanzitutto affrontare il problema della "credibilità del dichiarante", in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni economiche, al suo passato ed ai suoi rapporti con l'accusato, alla genesi ed alle ragioni che lo hanno indotto alla confessione ed all'accusa a carico dei coautori e complici. In secondo luogo, deve valutare l'attendibilità delle dichiarazioni" rese, verificandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della spontaneità, precisione, completezza della narrazione dei fatti, coerenza e costanza. Infine, egli deve esaminare l'esistenza di "riscontri esterni", ai fini della necessaria conferma di attendibilità. L'esame da parte del giudice deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico, perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. È un percorso logico cui non si è sottratta la sentenza in esame.
Sotto lo specifico profilo della credibilità del chiamante, il giudice non può ovviamente omettere di prendere in considerazione, soprattutto quando la circostanza è fatta oggetto di deduzioni ed osservazioni difensive, la qualità di "collaborante di giustizia" del dichiarante, il quale, rispetto al semplice chiamante in correità, si viene a trovare nella particolare situazione meritevole di specifica attenzione che collega benefici processuali e patrimoniali alla prestazione di un contributo di conoscenza per la ricostruzione dei fatti reato e l'individuazione dei responsabili. Va però riconosciuto che nell'apprezzamento dell'attendibilità delle dichiarazioni di un chiamante in correità l'interesse inquinante che dovrebbe escludere la valenza probatoria di dette dichiarazioni non può ritenersi ex se in quello generico a fruire dei benefici premiali previsti dalla legge per i collaboratori di giustizia. Infatti, deve ritenersi che l'interesse a collaborare (che può animare il collaborante, in considerazione della possibilità di beneficiare delle misure previste dalle leggi speciali sui collaboratori di giustizia) non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi. Quindi, il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca ex se la credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti. Anche sotto questo profilo la sentenza è esente da censure avendo puntualmente soffermata l'attenzione sugli aspetti di interesse, in particolare sulle ragioni della scelta collaborativa di TI RA, le cui dichiarazioni hanno costituito il fondamento principale dell'affermazione di responsabilità. In questa prospettiva, anzi, l'intero percorso motivazionale consente di verificare, in modo congruo e non illogico, lo sforzo del giudicante teso alla puntuale ricerca del riscontro ab externo. È esente da vizi di legittimità anche la "valutazione frazionata" che la Corte ha inteso effettuare in ordine a talune dichiarazioni accusatorie, in particolare quando si è trovata ad apprezzare quelle rese dai collaboranti NT e EL, rispetto alle quali si è ampiamente dato contezza dei limiti entro cui dette dichiarazioni meritavano ingresso tra il materiale probatorio utilizzabile (considerandosi da un lato il pestaggio cui l'NT era stato sottoposto in carcere, con conseguente ridimensionamento della persistenza della volontà collaborativa, e dall'altro l'intero contenuto delle dichiarazioni del EL, tendenzialmente volte all'ammissione delle proprie responsabilità, senza il coinvolgimento di terzi).
In proposito, deve ricordarsi, che la "vantazione frazionata" nella subiecta materia è senz'altro consentita, sempre che (ma non è questo il caso), non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa o non credibile e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate;
il che si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando Cuna sia imprescindibile antecedente logico dell'altra.
Ciò in quanto nella valutazione della chiamata in reità o correità vale, comunque, il principio della c.d. "frazionabilità" delle dichiarazioni, conseguendone che l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l'attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno;
sempre che l'inattendibilità di una parte della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante. Quando ragionevolmente e plausibilmente si prospetta, e ancora più quando si verifica, un'ipotesi siffatta, l'onere motivazionale del giudice ne risulta rafforzato, non potendo egli omettere di affrontare la questione e spiegare le ragioni per cui l'inattendibilità parziale delle dichiarazioni, processualmente smentite, non incide sull'attendibilità del dichiarante.
Come già detto, nella vicenda in esame non solo non risultano discrasie tali da inficiare l'intero contenuto della propalazione collaborativa, ma la combinazione tra le diverse dichiarazioni utilizzate per fondare il giudizio di responsabilità appare coerentemente motivata, in modo esente da censure in questa sede. Corretto è stato l'utilizzo dei poteri in materia di disamina della prova con riguardo al momento necessario della ricerca e della valutazione dei riscontri esterni.
Valgono, come è noto i seguenti principi. I riscontri devono essere "indipendenti" dalla chiamata, cioè devono provenire da fonti estranee alla chiamata stessa, in modo da evitare il c.d. fenomeno della "circolarità", cioè, in definitiva, che sia la stessa chiamata a convalidare sè stessa. Non occorre, peraltro, che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente", perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in I quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità.
Dal punto di vista oggettivo, inoltre, per riscontri si deve intendere qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura, sicché questi possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, ed anche in un'altra chiamata in correità, a condizione che questa sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima. I riscontri, infine, nell'ottica del giudizio di condanna, devono avere valenza "individualizzante", devono, cioè, riguardare non soltanto il complesso delle dichiarazioni, ma anche la riferibilità del fatto-reato alla posizione soggettiva dell'imputato, ossia devono riguardare direttamente l'imputato in relazione allo specifico fatto a lui contestato. Detto altrimenti, i riscontri non devono semplicemente consistere nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma devono costituire elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato. Nella specie, i riscontri utilizzati, proveniendo tra l'altro proprio da una pluralità di chiamate, non sono inficiati dal richiamato fenomeno della "circolarltà", non emergendo dalla motivazione della sentenza (che è quello che la Corte può valutare) discrasie logiche evidenti che possano indurre a formulare un giudizio di illogicità manifesta.
Nella specie, inoltre, dalla motivazione della sentenza non emergono passaggi che possano indurre a dubitare che la coincidenza formulata sul contenuto delle plurime dichiarazioni sia in realtà soltanto fittizia, derivante da fattori accidentali o, peggio ancora, manipolatori. Nessun elemento, in altri termini, consente di affermare che la convergenza ritenuta in sentenza si riveli come la risultante di collusioni o di reciproche influenze o dell'allineamento di dettagli, in origine divergenti, in ognuna delle dichiarazioni. Del resto, non va neppure dimenticato cosa debba intendersi per "coincidenza" ai fini e per gli effetti che interessano. Qui, in vero, l'esigenza della convergenza e della concordanza fra dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi soggetti, in funzione di reciproco riscontro, non può essere spinta al punto tale da pretendere che queste siano totalmente sovrapponibili fra loro, giacché, anzi, la totale sovrapponibilità potrebbe e dovrebbe finire con il costituire essa stessa motivo di sospetto, e dovendosi, al contrario, ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del thema probandum. Sempre in tema di riscontri esterni, va ancora ricordato che legittimamente il giudice di merito può procedere attribuendo al singolo riscontro un'efficacia traslativa attribuendone valenza anche rispetto a episodi diversi cui il medesimo direttamente si riferisce. Ciò in quanto, secondo un principio interpretativo senz'altro condivisibile, la cosiddetta efficacia traslativa interna del riscontro individualizzante, di regola inammissibile, deve, invece, ammettersi nei casi in cui i singoli episodi delittuosi si inseriscano in un'attività che renda verosimile anche le responsabilità dell'imputato per gli episodi privi di specifico riscontro. Infatti, allorché il chiamante in correità rende dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno in ordine ad alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria a conforto della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare un tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti o di alcuni di loro, l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo, atteso che gli elementi integratori della prova costituita da dichiarazioni rese da un imputato dello stesso reato o di un reato connesso, ex art. 192, comma 3^, c.p.p., possono essere della più varia natura, e quindi anche di carattere logico, purché riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni. È quanto deve ritenersi il giudicante abbia ritualmente fatto nella vicenda suo iudice, in particolare con riferimento alla posizione del Ramadani AJ.
In definitiva, avendo il giudice di merito fatta corretta applicazione dei suddetti principi, ne discende l'impraticabilità dell'accoglimento in questa sede delle doglianze dei ricorrenti, le quali tutte pretenderebbero che la Corte debba procedere a "rinnovare" la valutazione della prova effettuata in sede di merito, nuovamente procedendo alla valutazione delle chiamate, al giudizio di attendibilità intrinseca e estrinseca, alla ricerca del riscontro. Compiti che esulano da quelli spettanti alla Corte quando, escluso un errore nell'applicazione delle regole di ammissione e di valutazione dei mezzi di prova, deve giudicare della congruità della motivazione resa sul punto dal giudice di merito (art. 606, comma 1^, lettera e), c.p.p.). È noto, infatti, che il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito, non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sè stessi e nel loro reciproco collegamento. Infatti, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può diventare giudice del contenuto della prova, trattandosi di compito estraneo a quello istituzionalmente affidatogli: il sindacato di legittimità sulla motivazione, infatti, è limitato, per espressa volontà del legislatore, al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza che sia possibile verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;
inoltre, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere manifesta, cioè tale da essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando del tutto ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare semplicemente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Da quanto esposto discende la manifesta infondatezza delle censure. Ciò che vale, per le identiche ragioni, in ordine alle censure articolate prospettando una pretesa sottovalutazione o mancata considerazione di elementi a discarico ovvero prospettando, in vero apoditticamente ed in modo aspecifico, la mancata assunzione di prove a discarico ritenute "decisive".
In realtà, nei limiti in cui è consentito il vaglio di legittimità, il giudice d'appello ha fornito un'esauriente risposta non solo sul quadro probatorio a carico ma anche, in questa prospettiva, sulle censure mosse nell'atto di gravame, anche a fronte di una sentenza di primo grado completa ed approfondita e tale da avere già esaminato le deduzioni difensive.
Infondata è anche la doglianza di LF CI. LF NC. LF RE. IB AP e IB HA. articolata riproponendo la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p. già avanzata davanti al giudice dell'appello.
Infatti, non può trovare accoglimento la doglianza formulata prospettando l'incostituzionalità dell'art. 513, comma 2, c.p.p., laddove questo consente la lettura delle dichiarazioni del dichiarante, qualora, tra l'altro, l'impossibilità dell'escussione in dibattimento dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni stesse;
ergo, per l'accertata, successiva irreperibilità dello stesso. Correttamente il giudice d'appello ha rigettato, con la doglianza, i dubbi di legittimità divisati al riguardo.
Infatti, l'articolo 526, comma 1 bis, c.p.p., introdotto dalla legge 1 marzo 2001 n. 63 (sul "giusto processo"), secondo cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, non opera nel caso in cui l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari avvenga in forza di legittima applicazione degli artt. 512 e 513 c.p.p., in particolare in ragione dell'acclarata irreperibilità sopravvenuta del dichiarante, in quanto tale situazione configura un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dall'articolo 111, comma 5, della Costituzione. A tal fine, come è ovvio, la valutazione della "imprevedibilità dell'evento" (la sopravvenuta imprevedibile irreperibilità del dichiarante), che rende impossibile la ripetizione dell'atto precedentemente assunto e ne legittima la lettura, è demandata in via esclusiva al giudice di merito, il quale deve formulare in proposito una "prognosi postuma" (con riguardo al tempo in cui l'atto è stato assunto e tenuto conto della concreta situazione esistente in tale momento), che deve essere sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica. Ciò che nella specie è stato fatto, in modo qui quindi incensurabile.
Le ragioni suesposte escludono qualsivoglia dubbio di costituzionalità della norma denunciata.
Destituita di fondamento è la questione posta con riferimento alle dedotta nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla imputazione contestata sub capo b) delle contestazioni suppletive nei confronti di IB HA, pur dovendosi condividere la doglianza difensiva circa l'erroneità della motivazione nella parte in cui evidenziava che siffatta censura attinente alla sentenza di primo grado avrebbe potuto essere sollevata solo in sede di legittimità (trattasi, peraltro, di un passaggio argomentativo erroneo in diritto, ma privo di rilevanza concreta, tale da poter essere "corretto" da questa Corte ex art. 619, comma 1, c.p.p.). In realtà, dalla completa e più attenta lettura della motivazione emerge non solo che il giudice di primo grado, le cui motivazioni sono ampiamente riprese dalla sentenza di secondo grado, ha analizzato partitamente gli elementi probatori posti a supporto dell'affermato giudizio di colpevolezza, ma anche che sulla richiesta assolutoria lo stesso giudice d'appello si è soffermato, rigettandola, attraverso una puntuale disamina delle argomentazioni rese dal primo giudice e delle doglianze articolate nei motivi d'appello.
È una motivazione logica che qui non può censurarsi nel merito. L'analoga questione sollevata, con riferimento alla propria posizione, dall'LF Carmine, è inammissibile tout court per carenza di interesse: come già evidenziato in premessa, dall'imputazione cui la doglianza si riferisce, il ricorrente è stato infatti assolto.
Sempre con riguardo a LF CI. LF NC. LF RE. IB AP e IB HA. non possono trovare accoglimento ne' il motivo articolato prospettando l'irritualità dell'autorizzazione alla "consultazione" degli atti avutasi in occasione dell'esame del testimone Ispettore SO e l'erroneità della successiva dell'autorizzazione concessa dal giudice all'acquisizione agli atti del dibattimento delle informative oggetto dell'esame testimoniale dell'Ispettore di P.G., ne' quello che deduce la nullità dell'ordinanza che disponeva l'acquisizione al dibattimento degli atti del procedimento "Scoglio" conclusosi con l'archiviazione.
Per entrambe le doglianze se ne deve rilevare l'infondatezza per carenza di specificità: quando si censurano le modalità di acquisizione di un mezzo di prova, specie laddove (come nella specie) non sia espressamente previsto il rispetto di una determinata regola a pena di nullità e/o di inutilizzabilità, la doglianza, essendo chiaramente strumentale alla prospettazione del difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, deve essere corredata, in sede di diritto, dall'argomentazione di non resistenza della pronuncia di colpevolezza proprio in ragione della prospettata irregolarità. Ciò che nella specie non è, trattandosi di doglianze meramente assertive e riflettentisi comunque su mezzi di prova che qui, attraverso la lettura della sentenza gravata, è possibile ritenere come manifestamente non decisivi nell'economia complessiva della motivazione della condanna (cfr., per riferimenti, Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2004, Magistro;
nonché, sulla prova di resistenza, cui può e deve procedersi anche in sede di legittimità, Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2003, Masi ed altri). Infondate sono anche le doglianze articolate, a vario titolo e con diverse sfumature argomentative (in fatto), sull'esercizio del potere dosimetrico sulla pena (determinazione della pena, concessione delle attenuanti generiche), in particolare da LF RE. IB AP. AN AL. NG IO. OR MO, RI PA e ZU RA.
Le doglianze non possono essere accolte perché vorrebbero che in questa sede si procedesse ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i giudici di merito hanno esercitato del potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini della determinazione della pena, del riconoscimento/diniego delle circostanze di reato (nella specie, delle circostanze attenuanti generiche), e del conseguente giudizio di comparazione. l ricorrenti dimenticano di considerare, in proposito, che, per assunto pacifico, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio. Il relativo apprezzamento non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Dimenticano altresì di considerare che, più in generale, ai fini della determinazione della pena, il giudice di merito ha analogo potere discrezionale correlato all'apprezzamento degli anzidetti elementi indicati nell'art. 133 c.p., parimenti incensurabile se supportato da coerente e congrua motivazione.
Quanto detto vale, a fortori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. Nella specie, la lettura della decisione consente di apprezzare lo sforzo argomentativo in proposito profuso dal giudicante, in modo che qui non consente di articolare censure.
Quanto al motivo di impugnazione proposto da LF CI. LF NC. IB HA e IN NR IU, che si dolgono del mancato accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato formulato in dibattimento a fronte delle intervenute contestazioni suppletive, se ne deve escludere la fondatezza ove si consideri che legittimamente è stato precluso l'accesso al rito alternativo in ragione del fatto che la contestazione suppletiva è evenienza non infrequente e non imprevedibile in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova in dibattimento, sicché il rischio della scelta in ordine alla richiesta o meno del rito abbreviato non può che addebitarsi all'imputato (cfr. Cass., Sez. 6^, 25 ottobre 2002, Cacciapaglia;
sul punto, del resto, v. anche Corte cosi, 1 aprile 1993, n. 129). In una tale prospettiva, non doveva neppure pretendersi un particolare sforzo motivazionale da parte del giudice d'appello, quando questi ha all'evidenza condiviso la decisione sul punto assunta in primo grado.
Sempre con riguardo alla posizione di LF CI. LF NC e IB HA, è parimenti infondato anche il motivo prospettato chiedendo ex art. 649 c.p.p. la declaratoria di non doversi procedere per essere stati gli imputati già giudicati per gli stessi fatti. A tacer d'altro, la questione non può essere proposta davanti al giudice di legittimità. La competenza funzionale della Corte di Cassazione, infatti, comporta il divieto per questo giudice dell'accertamento del fatto e, per la parte, di produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito. Il principio de quo non è neppure inconciliabile con l'ipotesi del passaggio in giudicato della sentenza nelle more del giudizio di Cassazione, perché il soggetto non rimane senza tutela, potendo fare valere la preclusione davanti al giudice dell'esecuzione (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 1998, Sparacino).
Trattasi, in definitiva, di doglianza che, anche laddove fondata nel merito, non può trovare ingresso in questa sede, ostandovi i limiti del potere cognitivo del giudice di legittimità.
Inammissibile è anche il motivo di ricorso di SS PI, articolato lamentandosi del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione.
Come è noto, perché possa essere ritenuta la continuazione è necessario che i vari reati siano stati programmati sin dall'inizio nelle loro linee essenziali e, a tal fine, l'esistenza di un'ideazione preventiva ed unitaria deve essere provata con una serie di elementi dai quali possa desumersi che sin dalla commissione del primo reato esistesse un programma criminoso diretto alla commissione di altri reati. Il giudice di merito ha escluso la riscontrabilità del medesimo disegno criminoso anche attraverso il richiamo al dato temporale di intervallo tra gli episodi sub iudice: è argomentazione ex se corretta che qui non può essere sindacata, non potendo essere questa Corte a verificare in concreto la sussistenza dei presupposti della continuazione, compiendo in proposito un'operazione logica che, implicando un apprezzamento fattuale, non gli è consentita. Va infine respinta l'impugnazione proposta da LL IU avverso la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, c.p.p., con la formula perché il fatto non costituisce reato. In realtà, la lettura della sentenza, laddove il giudice d'appello ha ritenuto di respingere la richiesta assolutoria con le formule più favorevoli di cui al comma 1, evidenzia, in modo convincente e logico (per l'effetto, qui non sindacabile), gli elementi fattuali che lo hanno indotto a privilegiare la formula prescelta, sul presupposto, non arbitrariamente argomentato, della sussistenza del dubbio circa la destinazione della droga ad uso diverso da quello personale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di CO NI e di AN IU;
rigetta tutti gli altri ricorsi;
condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e CO e AN anche al versamento di euro 1000,00 (mille) ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2005