Cass. pen., sez. feriale, sentenza 09/09/2010, n. 34244
CASS
Sentenza 9 settembre 2010

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È affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame che non tenga in adeguato conto la memoria difensiva con cui si contesti la casualità delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche di un parlamentare, utilizzate dal provvedimento cautelare restrittivo, e che pertanto non argomenti a sufficienza sulla occasionalità della captazione in riferimento a molteplici parametri costituiti: a) dal tipo di rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a controllo; b) dall'attività criminosa oggetto di indagine; c) dal numero di conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; d) dall'arco di tempo nel quale si è sviluppata la captazione; e) dal momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare. (V. Corte cost., sentenze n. 390 del 2007 e nn. 113 e 114 del 2010).

Commentario1

  • 1Sul regime di utilizzabilità delle intercettazioni casuali di un
    Paola De Pascalis · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 09/09/2010, n. 34244
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34244
Data del deposito : 9 settembre 2010

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