Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2006, n. 215
CASS
Sentenza 4 dicembre 2006

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Rientra nelle attribuzioni del giudice per le indagini preliminari, e non del giudice dell'esecuzione, il potere di disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per la ricerca del latitante, che volontariamente si sottrae ad un ordine di carcerazione, nel caso in cui lo stato di latitanza dia al contempo rilievo a finalità di natura squisitamente investigativa. (La Corte ha chiarito che tali finalità investigative, tipiche della fase delle indagini preliminari, sussistono quando lo strumento intercettativo è utilizzato non soltanto per consentire l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, ma anche per l'acquisizione di elementi informativi volti a ricostruire, sia pure nel quadro e per l'attivazione delle ricerche del latitante, dimensioni associative, fatti e responsabilità riconducibili al gruppo criminale che, secondo l'ipotesi investigativa, favorisce la latitanza).

I risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte per la ricerca di latitanti possono essere utilizzati probatoriamente anche in procedimenti diversi da quello in cui sono state eseguite, dal momento che la norma che autorizza il ricorso alle intercettazioni per la ricerca dei latitanti fa espresso richiamo anche alla previsione codicistica circa l'utilizzazione dei risultati intercettativi in altri procedimenti, senza porre alcun limite se non quello, per questo aspetto riscontrabile, della pratica applicabilità.

In materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte per la ricerca del latitante, il ricorso all'uso di impianti esterni alla procura della Repubblica non implica una particolare motivazione sulle indilazionabili ragioni di urgenza, in quanto la ricerca di un latitante è di per sè espressiva di eccezionali ragioni di urgenza.

In materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d'urgenza è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, perchè preclude qualunque discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2006, n. 215
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 215
    Data del deposito : 4 dicembre 2006

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