Sentenza 4 dicembre 2006
Massime • 4
Rientra nelle attribuzioni del giudice per le indagini preliminari, e non del giudice dell'esecuzione, il potere di disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per la ricerca del latitante, che volontariamente si sottrae ad un ordine di carcerazione, nel caso in cui lo stato di latitanza dia al contempo rilievo a finalità di natura squisitamente investigativa. (La Corte ha chiarito che tali finalità investigative, tipiche della fase delle indagini preliminari, sussistono quando lo strumento intercettativo è utilizzato non soltanto per consentire l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, ma anche per l'acquisizione di elementi informativi volti a ricostruire, sia pure nel quadro e per l'attivazione delle ricerche del latitante, dimensioni associative, fatti e responsabilità riconducibili al gruppo criminale che, secondo l'ipotesi investigativa, favorisce la latitanza).
I risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte per la ricerca di latitanti possono essere utilizzati probatoriamente anche in procedimenti diversi da quello in cui sono state eseguite, dal momento che la norma che autorizza il ricorso alle intercettazioni per la ricerca dei latitanti fa espresso richiamo anche alla previsione codicistica circa l'utilizzazione dei risultati intercettativi in altri procedimenti, senza porre alcun limite se non quello, per questo aspetto riscontrabile, della pratica applicabilità.
In materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte per la ricerca del latitante, il ricorso all'uso di impianti esterni alla procura della Repubblica non implica una particolare motivazione sulle indilazionabili ragioni di urgenza, in quanto la ricerca di un latitante è di per sè espressiva di eccezionali ragioni di urgenza.
In materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d'urgenza è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, perchè preclude qualunque discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2006, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 04/12/2006
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1093
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 009561/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ RE N. IL 10/12/1973;
2) AI ET NC N. IL 26/02/1959;
3) AI VE OC N. IL 14/09/1960;
4) AI TE ON N. IL 21/06/1972;
5) CE PO LO N. IL 03/08/1977;
6) VA OL N. IL 05/06/1965;
7) D'EA VA N. IL 22/05/1964;
8) CE PO NT N. IL 15/04/1974;
9) CC NI N. IL 25/06/1970;
10) AI LO N. IL 30/08/1982;
11) LO US;
12) AMMINISTRAZ. PROVINCIALE REGGIO CALABRIA;
avverso SENTENZA del 19/07/2005 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'avv. Catanzaro Pietro, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;
Uditi i difensori avv. Vigna Renato Maurizio, del foro di Palmi, difensore di CE PO NT, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi;
l'avv. D'Ascola VI, del foro di Reggio Calabria, difensore di IC AN, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi;
l'avv. Miele Iole Rosa, del foro di Roma, difensore di AI VE OC, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi;
l'avv. Alvaro Domenico, del foro di Palmi, difensore di Alvaro Domenico, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi;
l'avv. Manco Eleonora, del foro di Palmi, per l'imputato AN RM, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi;
l'avv. Managò NT del foro di Reggio Calabria, difensore di D'EA GI, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 luglio 2005, la Corte di appello di Reggio Calabria, nel pronunciarsi all'esito del gravame proposto avverso due sentenze pronunciate rispettivamente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 23 luglio 2003 e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi il 13 dicembre 2002, entrambe a seguito di altrettanti giudici abbreviati promossi per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, coltivazione, detenzione e spaccio di tali sostanze, estorsione ed altro, ha, per quel che qui interessa, fra l'altro così statuito:
- ha confermato nei confronti di ZZ AL la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi il 13 dicembre 2002, con la quale il medesimo era stato dichiarato responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, per aver detenuto a fini di spaccio grammi 56
di cocaina, e condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa;
- ha ridotto ad anni quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa la pena inflitta a AI RM (classe 1982) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con sentenza del 23 luglio 2003, quale responsabile dei reati di cui ai capi A) ed E) al medesimo ascritti;
- ha confermato nei confronti di AI IO CO la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 23 luglio 2003, con la quale il medesimo era stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi A), B), C) e D) al medesimo ascritti e condannato alla pena di anni dodici di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa;
- ha ridotto ad anni uno di reclusione la pena inflitta a D'EA GI dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con sentenza del 23 luglio 2003, con la quale la medesima era stata ritenuta responsabile del reato di cui al capo N), previa riqualificazione del reato stesso nella fattispecie di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, e art. 378 c.p., comma 2;
- ha confermato nei confronti di AI ME VI la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 23 luglio 2003, con la quale il predetto era stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi A), B), C), I), O), P) e Q) al medesimo ascritti e condannato alla pena di anni dodici di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa;
- ha ridotto ad anni tre di reclusione, esclusa l'aggravante di organizzatore, la pena inflitta a CE PO AL dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 23 luglio 2003, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo A) al medesimo ascritto;
- ha ridotto ad anni uno e mesi dieci di reclusione la pena inflitta ad VA PA dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 23 luglio 2003, con la quale il medesimo era stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo N), previa riqualificazione del reato stesso nella fattispecie di cui all'art.110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 378 c.p., comma 2;
- ha confermato nei confronti di CE PO SA la condanna ad anni cinque di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, assorbito nel delitto di cui al capo C) del proc. pen. n. 5388/00 r.g.n.r. - d.d.a. il reato contestato nell'ambito del proc. pen. n. 540/01 r.g.n.r.;
condanna già inflitta in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 23 luglio 2003, con la quale il predetto era stato dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi A) e C) al medesimo ascritti;
- ha assolto, per non aver commesso il fatto, CC NI dal reato di cui al capo A) al medesimo contestato, ed ha rideterminato la pena in relazione al capo D), per il quale era stato ritenuto responsabile in primo grado con sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 23 luglio 2003, in anni tre e mesi otto di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa;
- ha confermato nei confronti di AI ST NT la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 23 luglio 2003, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi A), B), C) e D) al medesimo ascritti e condannato alla pena di anni dodici di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati di cui si è fatta innanzi menzione. Nel ricorso proposto nell'interesse di ZZ AL si prospetta violazione dell'art. 271 c.p.p.. Lamenta, infatti, il ricorrente che, nella specie, la affermazione di responsabilità dell'imputato si sarebbe fondata sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia AI ET e sulle risultanze scaturite dalle intercettazioni ambientali avvenute presso il negozio di autoricambi del ZZ. Intercettazioni, peraltro, effettuate, a norma dell'art. 295 c.p.p., comma 3, al fine di catturare il latitante LL RI. Secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti, le intercettazioni finalizzate alla ricerca del latitante non sarebbero utilizzabili a fini di prova, giacché, per loro natura, sottolinea il ricorrente, "non sono obbligatoriamente fondate su un preventivo esame degli elementi che le rendono legittime e necessarie da parte di un giudice terzo".
Inoltre, le intercettazioni in questione sarebbero mille, in quanto eseguite facendo uso di impianti in dotazione della polizia giudiziaria o di pubblico servizio e non degli apparati installati presso la procura della Repubblica, senza che ciò fosse autorizzato con decreto adeguatamente motivato dal pubblico ministero procedente. Nè varrebbero le considerazioni svolte in proposito dai giudici a quibus, considerata la non riconducibilità al caso di specie delle situazioni di urgenza evocate a sostegno della legittimità delle intercettazioni. Si contesta, poi, la correttezza della motivazione nella parte in cui ha preteso di desumere un elemento a carico dell'imputato dal fatto che un coimputato aveva optato per l'accordo sulla pena a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, e si censura la mancata concessione della attenuante della particolare tenuità del fatto.
Viene in particolare contestata l'affermazione secondo la quale il ZZ trafficasse in droga e che "addirittura lo stesso facesse parte di un'organizzazione finalizzata a tale illegale commercio". Identiche le doglianze svolte a proposito delle intercettazioni ambientali e telefoniche nel ricorso proposto nell'interesse di AI RM (classe 1982).
Nel secondo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione. Viene dedotto, infatti, che nella richiesta di giudizio abbreviato si era condizionata la domanda di rito alternativo alla previa trascrizione di tutte le conversazioni intercettate: tale condizione - soggiunge il ricorrente - era stata ritenuta valida ed era stata conseguentemente accolta dal Giudice, il quale, peraltro, avrebbe poi utilizzato anche le conversazioni non trascritte dal perito. Ciò, a dire del ricorrente, avrebbe violato il contraddittorio ed il relativo principio costituzionale. Si lamenta, poi, la circostanza che sarebbero state utilizzate le dichiarazioni rese da IO RI quale persona offesa, quando inizialmente ne era stata ammessa l'audizione ex art. 210 c.p.p. quale indagato per favoreggiamento e possesso di arma, e si censura la circostanza che le relative dichiarazioni non fossero state assoggettate a scrupoloso controllo in punto di credibilità da parte dei giudici dell'appello, prospettandosi, al riguardo, numerose emergenze di fatto che smentirebbero il costrutto accusatorio. Insussistenti sarebbero, infine, gli elementi sulla cui base si sarebbe radicata la contestazione della ipotesi associativa, posto che, ne' dalle intercettazioni - comunque inutilizzabili - ne' dalle dichiarazioni raccolte, sarebbero emersi spunti individualizzanti circa un qualche ruolo svolto dall'imputato in seno al contestato sodalizio criminoso. Nel ricorso proposto da AI IO CO viene denunciata, nel primo motivo, violazione di legge, in riferimento ai parametri di valutazione del materiale probatorio concernente la contestata ipotesi associativa. Si deduce, infatti, che i giudici dell'appello avrebbero fatto riferimento alle risultanze deducibili da altre sentenze, alcune irrevocabili ed altre no, senza sottoporre le relative acquisizioni al doveroso scrutinio di verifica, secondo i parametri offerti dagli artt. 187 e 192 del codice di rito. In particolare, la sentenza impugnata avrebbe sopravvalutato elementi indizianti circa l'esistenza del vincolo associativo, indebitamente svilendone altri di opposto segno;
sicché, non risulterebbero chiarite le ragioni in forza delle quali sarebbe estensibile anche alla posizione del ricorrente la motivazione svolta nella sentenza di primo grado circa la sussistenza della associazione di stampo mafioso.
Vaghi e contraddittori sarebbero, pertanto, gli elementi dai quali sarebbe stata dedotta la partecipazione dell'imputato al sodalizio, la natura della associazione e lo stesso ruolo di presunto capo ricoperto dal prevenuto;
militando, anzi, in senso opposto, lo stesso tenore delle dichiarazioni rese al riguardo dal collaboratore AI ET. Pertanto, anche il delitto estorsivo, anziché dimostrare la potenza criminale della organizzazione, come erroneamente ipotizzato in via di accusa, ragionevolmente poteva ricondursi ad una iniziativa attuata senza il preventivo consenso dei vertici di quella stessa organizzazione. Mancando, in conclusione, una stabile organizzazione, un programma indeterminato per la commissione di delitti e, soprattutto, mancando i componenti della associazione, non se ne può evidentemente postulare - conclude il ricorrente - la sua esistenza e vitalità. Quanto alla estorsione, poi, tanto le intercettazioni che i messaggi trasmessi tramite cellulare, sarebbero privi di significato sul piano della accusa, non essendo stato raccolto alcun elemento che coinvolga personalmente l'imputato. Ancor più labili - si sostiene - e generici, sarebbero, poi, gli asseriti riscontri alla contestata attività criminosa svolta nel campo degli stupefacenti, fondandosi essi quasi esclusivamente su intercettazioni telefoniche ed ambientali, tutte di ambiguo tenore. D'altra parte, a conferma della carenza di prove starebbe anche il fatto che il collaboratore AI ET, contrariamente a quanto si afferma in sentenza, avrebbe escluso l'esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico. In merito, poi, all'episodio della cessione dei 57 grammi di stupefacente, il ricorrente ribadisce la propria versione dei fatti in merito alla interpretazione da darsi all'unica intercettazione che lo vede coinvolto. Parimenti ambigui si presenterebbero gli elementi concernenti la coltivazione della piantagione di sostanza stupefacente, mentre in merito alle dichiarazioni rese dai fratelli DÈ OB e SI CO OM, le stesse sarebbero o generiche, o prive di riscontro o, addirittura, smentite da altre emergenze, pure di tipo documentale. Nel quarto motivo, si prospetta nuovamente la nullità delle dichiarazioni rese da OM SI CO, in quanto redatte in assenza di verbale illustrativo e rese oltre il limite dei 180 giorni, fissato dal D.L. n. 8 del 1991, art.6 quater: questione già proposta in primo grado e nei motivi di appello e rigettata. Nel quinto motivo si denuncia la inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto, sin dall'origine della richiesta, sarebbe stato fatto riferimento all'utilizzo di impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica, così dimostrando una acritica rinuncia da parte del pubblico ministero e del giudice, a soddisfare l'obbligo e l'onere di dimostrare la impossibilità di utilizzare quegli impianti. Nel decreto del pubblico ministero, inoltre, non sarebbero stati specificati gli impianti da noleggiare, ne' l'autorizzazione a tale impiego da parte del giudice. Nel sesto ed ultimo motivo, si deduce violazione dell'art. 438 c.p.p. e segg., in quanto nuovamente si prospetta la impossibilità di fondare la decisione su intercettazioni non trascritte, essendo stata la richiesta di giudizio abbreviato subordinata, appunto, alla trascrizione delle intercettazioni, e si rileva la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai fratelli OM, perché assunte in violazione delle regole introdotte dal già richiamato D.L. n. 8 del 1991, art. 6 quater. Nell'interesse dello stesso AI IO CO sono stati poi rassegnati diffusi motivi nuovi dal difensore, nei quali si è fatto rinvio alle doglianze formulate nel ricorso proposto nell'interesse di AI ST A. in ordine alla irritualità delle intercettazioni telefoniche effettuate per la ricerca di latitanti. Si ribadiscono, poi, le contestazioni mosse in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori OM OB e OM SI CO per la mancanza del cosiddetto verbale illustrativo della collaborazione - censurandosi in proposito i rilievi svolti in sentenza dai giudici a quibus - e per mancato avviso ex art. 64 c.p.p., comma 3, quanto alle dichiarazioni rese dal secondo il 18 febbraio 2002. Vengono, poi, ribadite le doglianze espresse in punto di valutazione del corredo probatorio in ordine alle contestate fattispecie associative, e, rievocando i motivi di appello nonché, ancora una volta, le censure svolte nel ricorso proposto per AI ST A. in merito alla estorsione in danno di AL e LI, si sottolinea la assenza di qualsiasi pregiudizio di natura patrimoniale e la mancanza di prove in ordine alla esistenza di una autonoma condotta di intimidazione che avesse generato un metus diverso dal semplice "condizionamento ambientale". Nel ricorso proposto da D'RE GI, si propongono, nei primi due motivi, le medesime eccezioni riguardanti le intercettazioni effettuate con impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica, e si deduce la inutilizzabilità delle intercettazioni stesse in sede di giudizio abbreviato, essendo stata la relativa richiesta subordinata alla trascrizione integrale. Nel terzo motivo si contesta, infine, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 378 c.p., che i giudici del merito hanno invece erroneamente ravvisato. In particolare, l'imputata non avrebbe prestato "aiuto" a taluno, ma avrebbe semplicemente mantenuto contatti con la persona alla quale era sentimentalmente legata.
Nel ricorso proposto nell'interesse di AI ME VI si eccepisce, nel primo motivo, la inutilizzabilità delle intercettazioni, in forza delle identiche considerazioni già svolte nel ricorso rassegnato nell'interesse di AI RM. Sarebbe, poi, viziata la motivazione della sentenza, nella parte in cui ha preteso di ritenere provato che il ricorrente fosse affiliato al clan mafioso dei AI, giacché tale assunto si sarebbe fondato sui risultati scaturiti da altre indagini giudiziarie e sui meri legami parentali esistenti tra alcuni degli imputati. La circostanza, poi, che l'imputato sia stato condannato per alcuni reati fine, in particolare per droga ed armi, non giustificherebbe, di per sè, la partecipazione ad alcuna associazione. Non sarebbero neppure utilizzabili le dichiarazioni rese dai fratelli OM, sia perché non vi era stato da parte del Pubblico Ministero l'avvertimento di cui all'art. 64 c.p.p., sia perché le dichiarazioni stesse erano state assunte in violazione del D.L. n. 8 del 1991, art. 6 quater come introdotto dalla L. n. 45 del 2001. Dichiarazioni, comunque, contraddittorie e lacunose e prive di adeguati riscontri. Ugualmente contraddittorie e lacunose sarebbero le argomentazioni in forza delle quali la Corte territoriale sarebbe giunta ad affermare l'esistenza della piantagione di marijuana, posto che le dichiarazioni rese al riguardo da AI ET - oltre che ritenute inattendibili in altre sedi - sarebbero rimaste prive di riscontro oggettivo, non essendo stata rinvenuta la piantagione stessa. Quanto alle armi, non sarebbe indizio sufficiente il loro rinvenimento nei pressi del luogo in cui AI ME V. era stato arrestato, essendo l'imputazione frutto di una mera deduzione degli inquirenti. Sul piano sanzionatorio, infine, non sarebbe stato adeguatamente spiegato in base a quali elementi all'imputato sarebbe stato ascritto un ruolo di vertice, essendo stato invece riscontrato un ruolo secondario che avrebbe legittimato l'applicazione della attenuante di cui all'art. 114 c.p.. Nel ricorso rassegnato nell'interesse di CE PO AL si denuncia, quale primo motivo, la inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto le intercettazioni stesse sarebbero state disposte per la cattura di latitanti: considerato, infatti, che per le intercettazioni disposte a norma dell'art. 295 c.p.p. per latitanti a seguito di ordine di carcerazione, la competenza spetta al giudice della esecuzione, i decreti di convalida delle intercettazioni disposte in via di urgenza, emessi dal giudice per le indagini preliminari, sarebbero pertanto viziati da incompetenza. Le intercettazioni sarebbero, poi, inutilizzabili anche perché i relativi decreti non contengono idonea motivazione circa le ragioni di urgenza, in particolare ai fini della utilizzazione di impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica. Si lamenta, poi, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla partecipazione dell'imputato alla contestata associazione. La motivazione della sentenza impugnata, infatti, sarebbe scorretta e lascerebbe scoperti - a dire del ricorrente - "due punti nevralgici della prova della partecipazione ad associazione mafiosa: la stessa condotta di partecipazione (che rimane indeterminata) e l'elemento soggettivo". Erroneamente, infatti, si pone a base della ipotizzata fattispecie associativa la asserita condivisione della latitanza, giacché tale assunto finirebbe per annullare la differenza tra la condotta volta a favorire il latitante, anche se associato, e quella di adesione alla stessa associazione. Si deduce, infine, violazione di legge e vizio di motivazione anche in riferimento al trattamento sanzionatorio, giacché deve reputarsi inadeguata la valutazione della gravità delle condotte, una volta esclusa l'aggravante di aver svolto un ruolo organizzativo in seno alla associazione.
Nell'interesse di VA PA sono stati proposti due distinti atti di ricorso.
Nel ricorso datato 20 dicembre 2005, si deduce la inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto sarebbero stati utilizzati impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica in assenza dei presupposti di legge e dei motivati decreti di autorizzazione del pubblico ministero. Nel merito, poi, oltre alla mancanza di motivazione circa la individuazione dell'imputato come partecipe alle conversazioni, i colloqui non evidenzierebbero circostanze significative agli effetti della ipotesi di favoreggiamento aggravato. La natura dei rapporti tra l'imputato e AI ET escluderebbe, inoltre, la sussistenza della aggravante della condotta finalizzata alla agevolazione della consorteria mafiosa. Nella sostanza analoghe le doglianze poste a fondamento del ricorso datato 15 dicembre 2005. Come in altri ricorsi, si lamenta la inutilizzabilità delle intercettazioni, perché, nella specie, si verserebbe nella ipotesi di intercettazioni disposte per agevolare la cattura di latitanti, a norma dell'art. 295 c.p.p., comma 3, sicché le relative autorizzazioni dovevano essere rilasciate dal giudice della esecuzione e non dal giudice per le indagini preliminari. Violate sarebbero, poi, anche le disposizioni relative alla utilizzazione di impianti esterni alla procura della Repubblica. Mancherebbero, inoltre, elementi dai quali desumere la sussistenza del contestato favoreggiamento, mentre, attesa la peculiare posizione del ricorrente, non sarebbe rinvenibile la base fattuale atta ad asseverare, sul piano soggettivo, l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1, mancando totalmente la prova che l'VA fosse consapevole del concorso e della presenza di più di cinque persone. Sempre sul piano soggettivo, si contesta, inoltre, la sussistenza della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e si censura, infine, la motivazione della sentenza anche in relazione alla dosimetria della pena.
Nel ricorso proposto per CE PO SA, oltre a sinteticamente ribadire "tutte le eccezioni formulate...nel giudizio di appello", si contesta l'iter in base al quale l'imputato sarebbe stato ritenuto responsabile di partecipazione alla associazione mafiosa, giacché l'unico elemento concretamente evocabile a carico del ricorrente sarebbe l'avvenuto arresto del medesimo presso il negozio di ZZ AL, assieme a GN RA: sicché i fatti contestati - si deduce nel ricorso - al più integrerebbero la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. D'altra parte, elementi a carico dell'imputato non sono stati forniti neppure dal collaboratore AI ET, il quale non ha mai inserito l'imputato stesso "tra gli affiliati alla cosca che porta il nome della sua famiglia". Dalle intercettazioni - si precisa ancora nel ricorso - potrebbe al limite dedursi esclusivamente una condotta agevolativa nei confronti del fratello CE PO AL, il quale aveva "deciso di trascorrere una o più giornate di latitanza vicino a taluno o talaltro dei AI (anch'essi latitanti)". Anche nel ricorso proposto nell'interesse di CC AN si propone, quale primo motivo, la questione relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto le stesse sarebbero state autorizzate per la ricerca di latitanti dal giudice per le indagini preliminari, anziché dal giudice della esecuzione che, nella specie, doveva ritenersi competente alla adozione del provvedimento autorizzativo. Nè, in contrario, possono valere i rilievi svolti dalla Corte territoriale, posto che la emergenza di fatti antigiuridici sarebbe stata una acquisizione solo successiva alla adozione dei provvedimenti di intercettazione, i quali, a loro volta, intervennero quando nei confronti dei latitanti, la relativa condanna era divenuta ormai irrevocabile. Nel secondo motivo di ricorso si prospetta violazione di legge, in relazione ai parametri normativi di valutazione delle prove, e vizio di motivazione, in riferimento agli argomenti, ritenuti ambigui e fondati su deduzioni di ordine meramente congetturale, che la Corte territoriale ha sviluppato per contestare le prospettazioni difensive (ampiamente rievocate in ricorso), svolte in sede di merito per infirmare la identificazione del GI, che compariva nelle intercettazioni, nell'odierno imputato. Ugualmente violazione di legge e vizio di motivazione si denuncia, infine, nel terzo ed ultimo motivo di ricorso, per contestare la dosimetria della pena, sia per ciò che attiene al giudizio di valenza delle concesse circostanze attenuanti generiche, sia in merito alla determinazione della pena base. Pure nel ricorso proposto nell'interesse di AI ST NT si deduce, quale primo motivo, la inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto autorizzate dal giudice funzionalmente incompetente. Si osserva, infatti, che, essendo state le intercettazioni disposte per agevolare la cattura di latitanti, a norma dell'art. 295 c.p.p., comma 3, le stesse dovevano essere autorizzate dal "giudice dell'esecuzione ortodossamente individuato a norma dell'art. 665 c.p.p. e non dal g.i.p. procedente, posto che la competenza funzionale di quest'ultimo è destinata ad esaurirsi nel momento processuale che sfocia nella pronuncia del decreto di rinvio a giudizio": con la conseguenza che gli atti compiuti sarebbero affetti da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado. Nè può ritenersi appagante la risposta offerta a tale eccezione dai giudici di secondo grado - secondo i quali, sin dall'inizio, si sarebbero profilati elementi relativi ad una consorteria mafiosa "in piena attività" - posto che è la stessa sentenza impugnata ad aver evocato, ai fini della urgenza, le esigenze connesse alla cattura di pericolosi latitanti. Correlando, quindi, fra loro le disposizioni dettate dall'art. 295 c.p.p., comma 3, artt. 266, 267 e 665 c.p.p., sarebbe facile avvedersi di come unico giudice funzionalmente competente è quello della esecuzione - ormai tributario di una competenza propria e non più meramente incidentale - così da consentire di ritenere affetti dal più radicale dei vizi le intercettazioni in questione, stanti le affermazioni giurisprudenziali che evocano quella conseguenza come l'epilogo cui conduce la figura - anch'essa di conio giurisprudenziale - della cosiddetta incompetenza funzionale. Vizio che rileva - sottolinea il ricorrente - anche agli effetti del giudizio abbreviato, considerato che si versa, nella specie, in ipotesi di violazione riconducibile nella sfera dell'art. 191 c.p.p. e, dunque, rilevabile anche in sede di giudizio abbreviato. La mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello, imporrebbe, quindi, la rilevazione della inutilizzabilità nella presente sede di legittimità. Si lamenta, inoltre, la mancanza di motivazione circa il requisito della urgenza per le intercettazioni disposte dal pubblico ministero, reputandosi inappagante lo sviluppo argomentativo svolto dai giudici dell'appello per disattendere la fondatezza della relativa eccezione. Analoghi rilievi vengono formulati anche a proposito delle considerazioni svolte per disattendere l'eccezione difensiva intesa a censurare il difetto di adeguata motivazione circa la mancanza della "eccezionale urgenza" prevista dall'art. 268 c.p.p., comma 3, per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione extra moenia, mediante apparecchi diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica. Analoghe doglianze, ugualmente articolate in punto di supposta carenza ed illogicità della motivazione, vengono enunciate in ordine alla responsabilità dell'imputato circa la sua partecipazione alla contestata associazione mafiosa, ed in riferimento alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese da AI ET.
A fronte, infatti, dei puntuali rilievi dedotti dalla difesa, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad offrire considerazioni di tipo assertivo o congetturale, essenzialmente fondate sul rapporto di parentela;
considerazioni, dunque, inidonee a corroborare il giudizio di responsabilità, al lume dei principi più volte affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ampiamente rievocata. Del pari, sarebbe insussistente il delitto di estorsione contestato al capo D), in quanto farebbero difetto gli elementi essenziali della relativa fattispecie, alla luce di numerose circostanze di fatto, a suo tempo poste a base dei correlativi atti defensionali. Si deduce, poi, la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da OM SI CO, in quanto mancanti dell'avvertimento di cui al novellato art.64 c.p.p., contestandosi, anche in questo caso, la fondatezza dei rilievi svolti nella sentenza impugnata per disattendere tale eccezione. In altro atto di ricorso si riproducono le doglianze svolte in sede di appello in relazione alla mancanza di prove circa il coinvolgimento dell'imputato in attività di commercio di sostanze stupefacenti e la correlativa richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, censurandosi il vizio di motivazione sul punto e l'elusione del diritto alla controprova.
In prossimità della udienza, il difensore di CE PO AL ha depositato memoria, nella quale ha svolto rilievi a sostegno della già dedotta insussistenza dei presupposti per ritenere integrata la contestata condotta partecipati va all'ipotizzato sodalizio criminoso da parte dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come traspare dalla narrativa in fatto, quasi tutti i ricorrenti si sono lungamente soffermati nel riproporre varie eccezioni in rito, tutte già ampiamente delibate e disattese dai giudici a quibus. È dalle stesse che occorrerà, quindi, prendere le mosse, stante il carattere pregiudiziale che, tutte, le contraddistingue ed accomuna. Sostanzialmente identiche sono le censure svolte in merito alle intercettazioni ed ai vari profili di inutilizzabilità o di nullità che affliggerebbero i veri provvedimenti autorizzatori, nonché quelli relativi all'impiego di impianti diversi da quelli esistenti presso la locale procura della Repubblica;
così come del tutto sovrapponibili sono le censure che i ricorrenti muovono in ordine alla asserita mancata trascrizione integrale delle conversazioni intercettate, al cui espletamento era stata condizionata la richiesta di giudizio abbreviato. Quanto alla "natura" delle intercettazioni, viene insistentemente evocata la circostanza per la quale, essendo state le intercettazioni disposte a norma dell'art. 295 c.p.p., per agevolare la ricerca e la cattura di latitanti, e poiché la posizione giuridica di costoro era quella di condannati in via definitiva, il mezzo di ricerca doveva essere disposto ed autorizzato dal giudice competente per la fase esecutiva e non dal giudice per le indagini preliminari, evidentemente privo di attribuzioni per quella fase. Versandosi, dunque, in una ipotesi di incompetenza funzionale e derivando da essa la nullità degli atti compiuti, ne conseguirebbe la invalidità delle intercettazioni e la correlativa inutilizzabilità dei risultati probatoriamente significativi che dalle intercettazioni stesse hanno preteso di desumere i giudici del merito;
restando, da un lato, inconferente la celebrazione del giudizio abbreviato - dovendosi questo pur sempre celebrare sulla base di atti validi - così come incongrue le "giustificazioni" fornite dalla sentenza impugnata per superare le eccezioni difensive formulate al riguardo.
I rilievi non sono fondati. Questa Corte ha, in effetti, avuto modo di affermare che le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte, ai sensi dell'art. 295 c.p.p., per agevolare la ricerca del latitante che volontariamente si sottrae ad un ordine di carcerazione, devono essere autorizzate - eccetto i casi di urgenza, in cui il pubblico ministero, salvo convalida, può agire direttamente - dal giudice della esecuzione individuato a norma dell'art. 665 c.p.p., come si evince dal rinvio, operato dall'art.295 c.p.p. alle "modalità" previste dalle norme che disciplinano il ricorso allo strumento captativo nelle indagini preliminari e considerato, altresì, che anche nella fase esecutiva non vengono meno le esigenze di garanzia della libertà e riservatezza delle comunicazioni con riferimento sia alla persona sottoposta al provvedimento che ad una non preventivamente determinabile pluralità di soggetti estranei al rapporto esecutivo (Cass., Sez. 1^, 18 ottobre 2000, p.m. in proc. Mangia). Ma ciò, sta evidentemente a significare che la competenza esclusiva in executivis, tale da connotare in termini di competenza funzionale quella del giudice della esecuzione, in tanto può essere correttamente evocabile, in quanto la latitanza rilevi solo agli effetti della esecuzione della condanna irrevocabile, giacché ove a quello status si dovessero per avventura coniugare parametri di "ricerca" estranei alla semplice cattura, è giocoforza ritenere coessenziale a quella attività anche un fine di natura squisitamente investigativa, di per sè eccentrico rispetto alla sede della esecuzione ed invece correttamente inquadrabile in una autonoma fase di indagini. Con l'ovvio epilogo che, in una siffatta ipotesi, la competenza "funzionale" non potrebbe che essere intravista in capo al giudice per le indagini preliminari, proprio perché deputato a verificare se quelle finalità ulteriori e correlate alla ricerca del latitante giustifichino il ricorso al mezzo della intercettazione. Ebbene, e contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, la sentenza impugnata, proprio facendo leva sulla caratura del latitante AI ET, e dei soggetti ad esso collegati, ha evidenziato come, alla luce delle informative di polizia giudiziaria, emergesse la necessità di attivare lo strumento della intercettazione, stante la fitta rete di appoggi forniti dalla omonima cosca, e delle attività che il sodalizio svolgeva, rendendo dunque evidente come il mezzo impiegato non fosse destinato esclusivamente a permettere l'esecuzione di un ordine di carcerazione, ma ad acquisire elementi investigativi atti a perscrutare - sia pure nel quadro ed al fine di attivare le "ricerche" del latitante - dimensioni associative, fatti e responsabilità riconducibili all'omonimo clan, che, secondo l'ipotesi di indagine, quella latitanza favoriva in modo attivo. Emergeva, dunque, la necessità di correlare le ricerche del latitante - del quale si postulava una latitanza operativa, e non meramente intesa alla sottrazione alla cattura - alla verifica della permanenza del sodalizio di riferimento, così da rendere pienamente legittimo l'intervento del giudice per le indagini preliminari, proprio nella sua qualità di organo funzionalmente competente a riscontrare l'effettiva sussistenza di quelle specifiche circostanze di fatto sulla cui base l'intercettazione doveva essere disposta. D'altra parte, questa Corte non ha mancato di sottolineare come nel giudizio abbreviato gli atti probatori inutilizzabili, sono solo quelli affetti da un vizio "patologico", cioè assunti contra legem, ed il cui impiego è vietato, non solo in dibattimento, ma anche in qualsiasi altra fase del procedimento, quali le indagini e l'udienza preliminare, le procedure incidentali cautelari, nonché le procedure negoziali di merito (Cass., Sez. un., 3 giugno 2000, Tammaro). Principio, questo, in applicazione del quale questa Corte ha escluso che le intercettazioni telefoniche disposte per la cattura del latitante che si sottraeva ad un ordine di carcerazione - autorizzate dal giudice per le indagini preliminari, anziché dal giudice della esecuzione o in via d'urgenza dal pubblico ministero - configurino un'ipotesi di prova vietata o assunta con modalità tali da violare garanzie costituzionali (Cass., Sez. 4^, 18 maggio 2005, Bossi ed altri). La eccezione che sul punto i ricorrenti hanno ritenuto di proporre nuovamente anche in sede di legittimità, si rivela, dunque, del tutto inconsistente, tanto sotto il profilo dei relativi presupposti di fatto, che in linea di puro diritto.
Deve per contro ormai ritenersi del tutto pacifica - malgrado le contrarie deduzioni svolte al riguardo da alcuni ricorrenti - la utilizzabilità a fini probatori, anche in procedimenti diversi da quello in cui sono state effettuate, delle intercettazioni disposte per la ricerca di latitanti a norma dell'art. 295 c.p.p.. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, rilevato che tale possibilità discende dall'espresso rinvio operato dall'art. 295 c.p.p., comma 3, all'art. 270 c.p.p., dichiarato applicabile, in quanto possibile, anche alle intercettazioni volte ad agevolare la ricerca del latitante. Si è infatti chiarito, a tal proposito, che il rinvio dell'art. 270 c.p.p. non può avere, come unica soluzione, quella di richiamare le garanzie difensive previste dai commi 2 e 3 di quest'ultima norma, avendo tali garanzie senso solo in relazione all'applicabilità del primo comma e, dunque, alla utilizzabilità probatoria dei risultati delle intercettazioni nel diverso procedimento, e non prevedendo, del resto, l'art. 295 c.p.p., comma 3, alcuna altra limitazione che quella della pratica applicabilità -
innegabile nel caso dell'art. 270 c.p.p. - delle norme richiamate (Cass., Sez. 1^, 9 dicembre 1999, Bolandin ed altri;
Cass., Sez. 1^, 16 settembre 1999, Siascia). Anche per ciò che attiene alla motivazione del requisito della urgenza di cui all'art. 267 c.p.p., comma 2, le censure dei ricorrenti si rivelano sterilmente riproduttive di quelle già proposte in appello e da quei giudici puntualmente disattese. A tal proposito va anzitutto rammentato che, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'utilizzabilità dei risultati delle operazioni che siano state direttamente disposte dal pubblico ministero, è bensì subordinata al presupposto della urgenza di provvedere, ma senza che possa assumere un qualche rilievo la ragione che l'ha determinata;
cosicché devono ritenersi pienamente utilizzabili i risultati delle intercettazioni disposte in via di urgenza dal pubblico ministero, anche nella ipotesi in cui l'urgenza stessa sia dipesa dalla colpevole inerzia dello stesso pubblico ministero, nel non aver provveduto a richiedere tempestivamente la proroga di quelle autorizzate al giudice per le indagini preliminari (Cass., Sez. 1^, 12 ottobre 2000, Sansone). Per altro verso, è altrettanto vero che la convalida del decreto del pubblico ministero, con il quale il via di urgenza sono state disposte le intercettazioni, non assorbe ne' rende frustranea la valutazione della legittimità di tale attività ai fini della utilizzabilità del relativo risultato. Tuttavia - e il dato è dirimente agli effetti che qui interessano - il decreto di convalida emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito di provvedimento urgente adottato dal pubblico ministero, assorbe integralmente il provvedimento originario e sana ogni eventuale difetto di motivazione di questo. Sicché sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni disposte con decreto di urgenza dal pubblico ministero, una volta che ne sia intervenuta la convalida da parte del giudice, perché questa preclude qualunque discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza, rimessa, peraltro, alla discrezionale valutazione dell'organo procedente (Cass., Sez. 2^, 4 maggio 2001, Berlingeri). Ma, nella specie, v'è di più. Come hanno, infatti, puntualmente sottolineato i giudici a quibus, la motivazione della urgenza posta a base dei provvedimenti del pubblico ministero, si presenta - in concreto - più che adeguata, in rapporto, anche, allo specifico tenore della richiesta della polizia giudiziaria cui lo stesso pubblico ministero ha - del tutto legittimamente, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte - fatto rinvio, considerata, da un lato, la natura e la finalità degli accertamenti che solo le intercettazioni potevano assecondare (presenza di pericolosi latitanti attivi sul territorio, in un contesto di cosca mafiosa ivi operante), e, dall'altro, la ineludibile esigenza di immediatezza nell'approntare i rimedi di polizia.
Alla identica sorte vanno incontro i rinnovati rilievi che i ricorrenti muovono in ordine alla sussistenza dei presupposti ed alla congruità della motivazione dei provvedimenti con i quali è stata autorizzato l'impiego di apparati di intercettazione diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica. Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare che l'intercettazione di conversazioni per la ricerca di un latitante è sottoposta solo "ove possibile" al rispetto delle regole previste dall'art. 268 c.p.p., con la conseguenza che l'utilizzo di impianti esterni alla procura della Repubblica, non richiede una particolare motivazione in relazione alle indilazionabili ragioni di urgenza, in quanto la cattura di un latitante integra di per sè una eccezionale ragione di urgenza, con l'ulteriore conseguenza che i risultati di tale intercettazione possono essere utilizzati anche in un procedimento diverso (Cass., Sz. 1^, 4 novembre 2004, Galia ed altri). D'altra parte, mentre è costante l'assunto secondo il quale è pienamente legittima, in parte qua, la motivazione per relationem (cfr., ex multis, Cass., Sez. un., 26 novembre 2003, Gatto), si è pure sottolineato che l'esistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" richieste dall'art. 268 c.p.p., comma 3, per l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso la procura della Repubblica, può anche essere motivata per implicito, come si verifica allorquando essa sia desumibile dal riferimento alla attività criminosa in corso, quale deve ritenersi quella di una associazione di tipo mafioso, per sua natura di carattere permanente (Cass., Sez. 1^, 3 febbraio 2005, p.m. in proc. Gallace). Va pure - e conclusivamente - richiamato l'orientamento secondo il quale i "casi di urgenza" che abilitano il pubblico ministero, a norma dell'art.267 c.p.p., comma 2, ad emettere il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, comprendono, di norma, le "eccezionali ragioni di urgenza" che legittimano, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, qualora quelli installati nella procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei. Ne consegue che la motivazione circa la sussistenza della urgenza di cui all'art. 267 c.p.p., comma 2, assorbe quella circa il ricorrere delle "eccezionali ragioni di urgenza" ex art. 268 c.p.p., comma 3, ove le ragioni addotte ai fini della esigenza di attivare immediatamente le operazioni di intercettazione appaiano incompatibili sia con la normale procedura che prevede la sequenza richiesta - autorizzazione -esecuzione, stabilita, in via ordinaria, dall'art. 267 c.p.p., comma 1, sia con l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneità degli impianti installati presso la procura della Repubblica. Ne consegue, dunque, che, se il decreto di urgenza del pubblico ministero è convalidato dal giudice, non può più farsi questione della sussistenza dei requisiti di urgenza ai fini sia dell'art. 267 c.p.p., comma 2, sia dell'art. 268 c.p.p., comma 3, (Cass., Sez. 6^, 19 maggio 2005, Roveto). A proposito, poi, della inidoneità o insufficienza degli impianti installati nella procura della Repubblica che legittimano le operazioni di intercettazione extra moenia, va rilevato che, mentre l'insufficienza evoca un paradigma di indisponibilità (più o meno temporanea) degli apparati - nella specie addirittura attestata, come sottolinea la sentenza impugnata, da una apposita certificazione di cancelleria - la inidoneità richiama un concetto di "incapacità" tecnica degli impianti stessi, ovvero di una relativa "inidoneità funzionale", in rapporto alla specifica natura delle indagini ed alle esigenze operative che caratterizzano gli accertamenti cui le intercettazioni sono finalizzate. È del tutto evidente, infatti, che, ove l'attività di intercettazione si presenti come intimamente correlata allo sviluppo di contestuali interventi o accertamenti di polizia giudiziaria, di talché i risultati della captazione in itinere appaiano postulare, per la loro stessa natura, immediate "risposte" di tipo investigativo ed operativo, è la stessa "congruità" della ubicazione degli apparati di intercettazione a venire prepotentemente in risalto, rendendo dunque evidente la "inidoneità" (appunto, funzionale) di impianti allocati "altrove" rispetto ai luoghi in cui occorre operare con prontezza. Palesemente inconsistenti si rivelano, poi, le censure secondo le quali difetterebbe una specifica autorizzazione del pubblico ministero circa la tipologia e la provenienza privata degli impianti utilizzati. Una volta rilasciato, infatti, da parte del pubblico ministero, il provvedimento che dispone il ricorso ad impianti in uso presso la polizia giudiziaria, non è necessaria una autorizzazione dello stesso organo mirata a legittimare l'uso di strumenti appartenenti a privati, giacché deve considerarsi impianto in dotazione alla polizia giudiziaria qualunque apparecchiatura della quale la stessa abbia la disponibilità presso i propri uffici, rientrando, dunque, in tale nozione, anche il materiale tecnico che, pur appartenendo a privati, venga da costoro consegnato in via precaria per effetto di noleggio od altro titolo giuridico (Cass., Sez. 2^, 27 ottobre 2007, Alabiso). Ugualmente infondate sono le doglianze di alcuni ricorrenti in merito alla utilizzazione di intercettazioni telefoniche attraverso le quali sono stati registrati colloqui intercorsi fra persone presenti. Va, infatti, qui ribadito il costante insegnamento di questa Corte secondo il quale, nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti non dipende da una indebita violazione della privacy, ma dal comportamento degli interlocutori, i quali, lasciando il ricevitore alzato, fanno sì che la loro conversazione - altrimenti percettibile solo tramite una intercettazione ambientale - viaggi liberamente lungo la rete telefonica, rimanendo "scoperta" dal punto di vista della segretezza. Pertanto, il casuale ascolto di tale conversazione nel corso di una intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, è utilizzabile processualmente, non rientrando nella sfera di operatività dell'art.15 Cost. e artt. 266 - 271 c.p.p., che non sono applicabili nella specie (cfr., fra le altre, Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2003, Fiumara;
Cass., Sez. 6^, 9 gennaio 2003, Nocerino;
Cass., Sez. 4^; 29 settembre 2000; Franchini ed altri;
Cass., Sez. 6^, 16 luglio 1998, Marono). Il tutto, peraltro, non senza sottolineare che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge, o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p. e segg., è onere della parte indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di legittimità. In difetto - si è affermato - il motivo sarebbe inammissibile per genericità, non essendo consentito alla Corte di cassazione di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato (Cass., Sez. 2^, 27 ottobre 2005, Alabiso, cit.). È, invece, manifestamente infondato il motivo di ricorso, comune a quasi tutti i ricorrenti, relativo al fatto che, essendo stata la richiesta di giudizio abbreviato condizionata alla trascrizione delle intercettazioni, il mancato asserito espletamento di tale incombente avrebbe invalidato il giudizio, per violazione del contraddittorio. L'assunto è palesemente fallace, in quanto, non soltanto contrastante con le circostanze di fatto esposte nella sentenza impugnata - ove si sottolinea come, al contrario di quanto denunciato, le trascrizioni fossero state completate e depositate prima che si procedesse alla discussione, "senza che da parte della difesa fosse richiesto un supplemento di attività peritale" (pag. 23) - ma anche perché privo di qualsiasi base normativa. Considerato, infatti, che la trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova ma solo una operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica, non è possibile subordinare la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato all'esecuzione della trascrizione, ben potendo la parte far eseguire la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni (Cass., Sez. 6^, 20 ottobre 2003, Franzese ed altro). A proposito, infine, delle "interpretazioni" offerte dai giudici di merito in ordine al significato ed alla valenza probatoria annessa alle conversazioni intercettate, oggetto di variegata contestazione da parte dei ricorrenti, occorre ribadire che, in tema di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce una questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione - come certamente è avvenuto nella vicenda in esame - è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. In altri termini, il significato attribuito al linguaggio eventualmente criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale conferita ad esso, costituisce valutazione di merito insindacabile in cassazione;
mentre la censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa: pertanto, se ricorrono di frequente termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema del discorso, e invece si spiegano nel contesto ipotizzato nella formulazione della accusa, come dimostrato dalla connessione con fatti commessi da persone che usano gli stessi termini in contesti analoghi, se ne può trarre ragionevolmente un significato univoco - come puntualmente hanno fatto i giudici a quibus, non soltanto per ciò che attiene ai singoli fatti ed al contesto associativo, ma anche con riferimento alla identificazione di taluno degli interlocutori - con la conseguenza di rendere esente da vizi il correlativo giudizio di responsabilità (cfr. fra le altre, Cass., Sez. 4^, 13 luglio 2006, Muzzu ed altri). Sono pure infondate le eccezioni che i ricorrenti hanno sollevato a proposito della validità delle dichiarazioni rese dai collaboratori OM OB e OM SI CO. A proposito, infatti, della asserita inutilizzabilità del relativo apporto dichiarativo perché acquisito dopo la scadenza del termine di 180 giorni previsto dal D.L. n. 8 del 1991, art. 6 quater come modificato ad opera della L.13 febbraio 2001, n. 45, va subito osservato come la censura sia stata articolata in termini del tutto assiomatici e al di fuori di qualsiasi base fattuale: aspetto, questo, già riscontrato nel giudizio di appello, ove pure, stante la sede di merito, le parti avrebbero avuto l'onere di documentare il decorso del termine suddetto, attraverso l'acquisizione di elementi dai quali dedurre l'insorgenza dello status di collaboratori - attraverso la manifestazione della relativa volontà e la predisposizione e l'accettazione del programma di protezione - e, dunque, l'individuazione del dies a quo dal quale computare il termine per la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. In mancanza di tutto ciò, l'eccezione finisce, quindi, per essere solo labialmente enunciata e preclusa alla luce dei corretti rilievi in fatto al riguardo contenuti nella sentenza impugnata. D'altra parte, occorre pure rilevare che, in tema di dichiarazioni accusatorie provenienti da collaboratori di giustizia, deve ritenersi che la relativa inutilizzabilità, quando le stesse siano state rese oltre il termine di 180 giorni previsto dal D.L. n.8 del 1991, art. 6 quater, comma 1, introdotto dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 14 operi esclusivamente con riguardo alla valutazione di dette dichiarazioni come "prova dei fatti in esse affermati", e, quindi - evocandosi un paradigma chiaramente riferibile al tema delle contestazioni ed alla correlativa sede testimoniale - soltanto ai fini del giudizio e non anche a fini diversi, come quello cautelare (Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2004, Milloni;
Cass., Sez. 5^, 23 settembre 2003, Dedato) o - come nel caso di specie - quello del giudizio abbreviato. Per altro verso, l'accettazione - o, meglio, la richiesta - del rito alternativo, postula una specifica domanda di giudizio allo stato degli atti, che rende pienamente utilizzabili le dichiarazioni in questione, proprio perché la previsione normativa di cui si è detto è chiaramente volta a circoscrivere l'apporto probatorio delle dichiarazioni tardive soltanto nella prospettiva del contraddittorio pieno e, quindi, della corrispondente sede dibattimentale. Per quanto poi concerne la asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni di OM SI CO per mancanza degli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, i ricorrenti si sono limitati a riprodurre sterilmente la doglianza già formulata in appello, senza contestare - se non in termini del tutto generici ed assertivi - la motivata "replica" offerta nella sentenza impugnata, ove si sottolinea come il dichiarante abbia, in un successivo interrogatorio, integralmente confermato - dopo i rituali avvertimenti - il contenuto delle affermazioni precedentemente rese, in assenza della formalità, poi adempiuta. Il relativo motivo di ricorso è, dunque, palesemente inammissibile.
Anche la doglianza, genericamente dedotta da molti ricorrenti, in ordine al carattere neutro che, contrariamente all'assunto dei giudici di merito, doveva essere annessa alla esistenza di rapporti parentali tra gli inquisiti, si rivela del tutto inconsistente alla luce delle peculiarità - ben focalizzate nella sentenza di appello - che hanno contraddistinto la struttura e l'attività del sodalizio mafioso, anche nei momenti critici connessi alla latitanza di alcuni dei suoi esponenti di spicco. Va infatti rammentato, al riguardo, che la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di osservare che, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, le relazioni di parentela e di affinità dell'imputato assumono valore indiziante aggiuntivo circa la partecipazione al sodalizio, nulla impedendo che una volta accertata, da un lato, l'esistenza di una organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro lato, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della famiglia nel medesimo campo in cui questa opera, venga considerato non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o di affinità tra essi e coloro che nel sodalizio familiare criminale occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo (Cass., Sez. 6^, 21 maggio 1998, Caruana ed altri;
v., anche, Cass., Sez. 6^, 31 gennaio 1996, p.m. in proc. Alleruzzo ed altri). Scendendo alla disamina delle singole posizioni e prescindendo, ovviamente, dalle questioni in rito di cui innanzi si è detto, deve rilevarsi che le censure poste a fondamento del ricorso proposto nell'interesse di ZZ AL sono manifestamente inammissibili, in quanto, oltre che essere in larga misura nella sostanza riproduttive delle doglianze già formulate in appello e in quella sede motivatamente disattese, fanno leva su rilievi di merito estranei al perimetro entro il quale può svolgersi l'odierno sindacato di legittimità. Il corredo probatorio evocato dai giudici a quibus sul conto dell'imputato, infatti, vuoi sul terreno delle varie emergenze poste a base della ritenuta responsabilità in ordine allo specifico episodio delittuoso contestato, vuoi su quello del qualificato contesto in cui quella vicenda si è innestata, appare del tutto congruo agli effetti dell'ineccepibile scrutinio condotto in sede di gravame. Indagini, intercettazioni, sequestro della sostanza stupefacente, dichiarazioni plurime e convergenti, e risultanze di analisi chimiche, hanno infatti rappresentato l'ampio e tutt'altro che evanescente tessuto probatorio, attentamente scandagliato e criticamente ricomposto nella sentenza impugnata, secondo uno sviluppo argomentativo perfettamente coerente e lineare. A fronte di ciò, le deduzioni del ricorrente - tutte intrise, come si è detto, di rilievi in fatto - finiscono per incentrarsi su profili secondari, rispetto al fatto oggetto di contestazione, per di più prospettati al lume di una ricostruzione alternativa, articolata, nella sostanza, su base meramente assertiva. Ugualmente inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di VA PA. Contrariamente a quanto si denuncia negli atti di impugnativa, infatti, le sentenze di entrambi i gradi di merito sono provvide di puntuali ed articolati rilievi sullo specifico ruolo agevolativo svolto dall'imputato per favorire la latitanza di AI ET e dei contatti avuti non soltanto con costui ma anche con altri componenti della famiglia, parimenti associati. L'identificazione dell'imputato, come partecipe ai colloqui registrati e che gli vengono addebitati quale significativa fonte di accusa, è stata parimenti verificata alla stregua del contesto e della specificità dei riferimenti "individualizzanti". Dal tenore delle conversazioni, poi, e da precisi riferimenti fattuali, di univoco spessore e valenza sintomatica, del tutto pertinentemente i giudici del merito hanno tratto argomenti per disattendere la tesi difensiva - nuovamente riproposta nei ricorsi - secondo la quale i contatti in questione si sarebbero limitati ad evocazioni ludiche fra amici di vecchia data, giacché approvvigionamento di derrate alimentari, di danaro, la disponibilità a svolgere compiti di avvistamento delle forze di polizia e simili sono tutti "fatti" che fuoriescono, all'evidenza, da un modus procedendi dettato da semplice favor amicale, per inquadrarsi, invece, in una tipica condotta favoreggiatrice. Il carattere sistematico e coordinato che tale condotta ebbe a presentare - secondo la precisa e documentata ricostruzione offerta dalle sentenze di merito - giustifica ampiamente tanto la sussistenza, sul piano soggettivo, della aggravante del numero delle persone, che quella di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, posto che la latitanza ed il contesto associativo in cui essa si iscriveva - quale momento tutt'altro che passivo - corroborano l'accusa di aver favorito non la persona in sè, ma il ruolo e la funzione "mafiosa" che quel soggetto esprimeva all'interno del sodalizio e nel territorio in cui la "famiglia" operava. Deve essere dichiarato inammissibile pure il ricorso proposto nell'interesse di CE PO SA. Le contestazioni mosse nell'atto di impugnazione, infatti, si rivelano, in concreto, sterilmente negatorie della congruità probatoria del materiale posto a base del giudizio di responsabilità penale, attraverso una generica prospettazione alternativa della relativa lettura, tutta tesa a sminuire il significato dei fatti indizianti, per inquadrarli in semplici rapporti parentali o di aiuto al fratello. La sentenza impugnata, al contrario, oltre ad essersi fondata sul fatto specifico relativo alla acquisizione dei 56 grammi di cocaina sequestrati in Rosarno il 12 febbraio 2001 - in ordine al quale si sottolinea come in sede di appello vi fosse stata l'ammissione di responsabilità - ha sviluppato, secondo un ordito logico del tutto lineare e coerente, la risultante della attività investigativa e di intercettazione, fino a ricomporre la caratura ed il ruolo dell'indagato in seno al sodalizio in termini limpidi e attenti a disattendere le contrarie deduzioni proposte dalla difesa dell'imputato in sede di gravame. Gli "incarichi" svolti nel campo degli stupefacenti, come sta a denotare l'episodio - oltremodo significativo per modalità, contesto e destinazione - della cocaina;
i comportamenti tenuti per depistare le forze dell'ordine; i significativi contatti mantenuti con gli altri membri del clan;
lo stesso episodio del cellulare, sono soltanto alcuni dei tasselli che i giudici a quibus hanno utilizzato per ricomporre la figura dell'imputato, offrendo, così, più che adeguata contezza motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto, anche per ciò che concerne la contestata fattispecie associativa.
Alle medesime conclusioni occorre pervenire pure in riferimento al ricorso proposto per CC AN. Il nucleo delle censure proposte dal ricorrente, si snoda, infatti, attorno alla ritenuta erroneità degli elementi posti a base della identificazione dell'imputato come la persona menzionata nei colloqui intercettati che fanno riferimento alla estorsione contestata anche al CC G.. Ma le deduzioni del ricorrente, oltre che essere intrinsecamente "esterne" rispetto all'area delle questioni devolvibili in sede di legittimità, in quanto fondate su profili di merito, non valgono ad incrinare l'ampio corredo argomentativo sulla cui base i giudici di entrambi i gradi sono pervenuti alla conclusione che il GI di cui alle conversazioni intercettate non può che identificarsi con l'odierno ricorrente, alla stregua, anche, delle contestuali indagini di polizia, il cui esito - ai fini della identificazione di che trattasi - appare essere del tutto univoco (v. pag. 91 della sentenza impugnata). Per ciò che invece concerne le censure proposte a proposito del trattamento sanzionatorio, le stesse si rivelano manifestamente prive di consistenza, tenuto conto che i giudici dell'appello hanno puntualmente esposto le ragioni - giuridicamente ineccepibili - in forza delle quali hanno strutturato la dosimetria della pena e mantenuto fermo il giudizio di valenza delle circostanze attenuanti, già operato in primo grado.
È manifestamente infondato anche il ricorso proposto nell'interesse di AI RM. A proposito, infatti, delle doglianze relative alla utilizzazione delle dichiarazioni rese da IO RI quale persona offesa della estorsione consumata in suo danno, reiterative di quelle già proposte in appello, ove si censurava il fatto che il dichiarante doveva essere sentito a norma dell'art. 210 c.p.p., in quanto indagato per reati connessi o collegati, è
assorbente rilevare che tale qualità è di carattere ovviamente "formale", nel senso che, ove non sia stata mai assunta in concreto la condizione di persona sottoposta ad indagini - quand'anche "indizi" fossero comunque trapelati - sarebbe del tutto arbitraria la relativa audizione con forme diverse da quelle testimoniali;
così come arbitrario sarebbe pretendere di "affievolirne" il regime di utilizzazione processuale, assoggettando quelle dichiarazioni alla disciplina prevista dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. Ebbene, al riguardo è del tutto univoco quanto si puntualizza nella sentenza impugnata, giacché i giudici a quibus hanno dato atto della circostanza che il Procuratore generale aveva provveduto a "dimostrare documentalmente, esibendo in udienza adeguata attestazione di cancelleria, l'assenza di procedimenti penali a carico dell'IO R.: il che - correttamente osserva la sentenza impugnata - ne ha comportato doverosamente l'esame come mero testimone" (v. la sentenza di appello a pag. 95). Quanto, poi, alla verifica della attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone ed allo scrutinio di congruenza del materiale probatorio evocato a conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato, la sentenza impugnata si presenta del tutto immune dai vizi di illogicità motivazionale denunciati dal ricorrente. Anche a voler prescindere, infatti, dalla circostanza che i rilievi a tal proposito enunciati nell'atto di ricorso ruotano tutti attorno a profili di merito, è dirimente rilevare che l'intera gamma delle censure si presenta, nella sostanza, come riproduttiva di quanto già dedotto in appello e che i giudici di quel grado hanno puntualmente disatteso. Le univoche dichiarazioni rese dall'IO R.; la attenta delibazione della versione offerta da AI ET;
le risultante scaturite dalle intercettazioni e la ricomposizione unitaria di quelle risultanze, sono state, infatti, attentamente "filtrate" alla luce dei rilievo svolti dall'imputato nel gravame di merito, così da permettere ai giudici dell'appello di pervenire, all'esito di tale operazione, ad un approdo ricostruttivo, circa il ruolo svolto dal prevenuto, non soltanto appagante sul piano qualitativo e quantitativo, ma anche in linea con i criteri della logica e del prudente apprezzamento del corredo probatorio.
Nei numerosi e diffusi motivi di ricorso rassegnati nell'interesse di AI IO CO, accanto alle nutrite doglianze in rito, già passate in rassegna, si censura, il corretto uso dei parametri probatori in riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, tanto in ordine ai singoli fatti specifici al medesimo ascritti, che per ciò che attiene alla sussistenza della associazione di stampo mafioso.
A quest'ultimo proposito, ci si duole in particolare del fatto che la sentenza impugnata si sarebbe limitata ad una sterile acquisizione e recepimento delle pronunce che avevano già affermato l'esistenza della cosca di riferimento, senza procedere ad una autonoma verifica in ordine alla effettiva operatività, alla natura, alla struttura ed all'effettivo ruolo ricoperto dall'imputato in seno a quel sodalizio. Non senza sottolineare l'errore in cui i giudici a quibus sarebbero incorsi nello svalutare elementi di opposto segno, quali la implausibilità di un contesto associativo operante malgrado la latitanza di suoi più qualificati elementi, la genericità dei riferimenti estrapolati dalle intercettazioni, e lo stesso tenore delle dichiarazioni rese dal collaboratore AI ET. Simili doglianze, peraltro, si rivelano infondate, non soltanto perché - al di là dei generici assunti che ne qualificano l'essenza, e dei non pochi passaggi di merito che contrassegnano la tesi difensiva - si deducono censure sostanzialmente riproduttive di quelle già prospettate in appello;
quanto - e soprattutto - perché la sussistenza, la piena operatività, la caratteristica mafiosa della associazione, da un lato, ed il ruolo di indiscutibile primo pieno ricoperto dall'imputato in seno ad essa, dall'altro, hanno formato oggetto - in una, ovviamente, con i qualificanti episodi specifici al medesimo ascritti - di una puntuale e coerente disamina da parte dei giudici del gravame. La sentenza impugnata, infatti, dopo aver richiamato (doverosamente) le sentenze irrevocabili che hanno già affermato l'esistenza nel territorio di Seminara della associazione mafiosa riconducibile alla famiglia AI, e con l'odierno imputato con il ruolo di promotore ed organizzatore, ed averne asseverato la perdurante vitalità - adeguatamente testimoniata dalle risultanze scaturite dalle indagini, dalle intercettazioni, dalle dichiarazioni delle persone offese e di collaboranti, nonché dalla natura e contesto di riferimento degli episodi specifici e traffici, oggetto di contestazione - ha motivatamente escluso che lo stato di detenzione dell'imputato - dal 1994 al 2000 - ne avesse interrotto l'appartenenza al sodalizio, ed ha parimenti escluso che i presunti "dissidi" che - secondo la difesa - avrebbero contrassegnato i rapporti tra alcuni componenti della famiglia AI, potessero assumere valore dirimente al fine di incrinarne il vincolo di sodalità. Non foss'altro che per la collaudata capacità organizzativa, oltre che la perfetta unità di intenti, mostrata dagli stessi nel portare a compimento le varie "operazioni" in cui la cosca continuava a manifestare la sua presenza sul territorio, e che hanno formato oggetto delle varie imputazioni riferite ai reati-fine. Del tutto appaganti si rivelano, poi, gli elementi di accusa evocati a corredo della partecipazione dell'imputato alla estorsione ai danni di AL PA e LI RE, avuto riguardo alla certa individuazione dell'imputato quale partecipe alle conversazioni intercettate e che hanno costituito la base essenziale dell'addebito:
individuazione che la sentenza impugnata conferma - malgrado le contrarie deduzioni difensive - sulla base di elementi logico- deduttivi di inequivoco spessore e coerenza. Per altro verso, la prospettata insussistenza dei presupposti per ritenere integrata l'ipotesi di estorsione, dedotta sul rilievo che, nella specie, non vi sarebbe stato danno per le parti offese, si rivela palesemente destituita di fondamento, in quanto il LI fu costretto a rinunciare all'appartamento promessogli, mentre il AL fu costretto a cederlo agli estorsori, senza che sia risultato provato se e quanto ottenne in cambio per la cessione dell'alloggio. Di nessun pregio è, poi, l'assunto che si sarebbe trattato di un bene che non poteva formare oggetto di vendita, giacché oggetto del trasferimento era il relativo uso, a prescindere dalla validità giuridica del relativo negozio di cessione. In tema di estorsione, infatti, il profitto deve ritenersi ingiusto allorché sia fondato su una pretesa non tutelata dall'ordinamento giuridico, ne' in via diretta - quando, cioè, si riconosce al suo titolare il potere di farla valere in giudizio - ne' in via indiretta - quando, pur negandosi il potere di agire, si accordi il diritto di ritenere quanto spontaneamente sia stato adempiuto, come nel caso delle obbligazioni naturali menzionate dall'art. 2034 c.c. (ex plurimis, Cass., Sez. 6^, 16 ottobre 1990, Rasi). Ugualmente ampi e circostanziati sono gli elementi che i giudici del merito hanno posto a fondamento del giudizio di responsabilità relativo alle imputazioni concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, stante il tenore davvero esplicito delle risultanze scaturite dalle intercettazioni e conseguenti indagini di polizia;
dal sequestro operato in occasione dell'arresto del ZZ, e delle dichiarazioni dei collaboratori: un contesto, quello evidenziato dai giudici del merito, rispetto al quale non può certo valere - come elemento di opposto segno - la circostanza (insistentemente evocata negli atti defensionali) che la coltivazione di marijuana, di cui v'è ampia traccia nelle intercettazioni, non sia stata rinvenuta. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Considerazioni sostanzialmente analoghe possono svolgersi anche per ciò che attiene al ricorso proposto nell'interesse di AI ME VI. Le doglianze del ricorrente, infatti, tendono tutte ad una impropria rilettura degli elementi di fatto posti a base della sentenza impugnata;
ma, al di là di una assertiva e generalizzante censura di vizio di motivazione, non evidenziano profili di illogicità manifesta ne' aporie di un qualche risalto che incrinino la coerenza del tessuto argomentativo posto a base della statuizione di responsabilità in ordine agli addebiti contestati all'imputato. La sorpresa in flagranza in un covo attrezzato per la latitanza e strutturato come sofisticato appoggio logistico, e la correlativa disponibilità di un munito arsenale di armi, giustamente sono stati valorizzati dai giudici del merito come altrettanti elementi atti a denotare l'inserimento del prevenuto ai vertici della organizzazione e la operatività della struttura, rimasta vitale ed operativa non soltanto per uno scopo di "passiva" tutela dei propri sodali, ma, anche e soprattutto, per il perseguimento dei propri fini e per la realizzazione dei reati-programma. Ancora una volta, e contrariamente all'assunto del ricorrente, gli elementi di prova raccolti - ed analiticamente passati in rassegna dai giudici del merito - stanno coerentemente a denotare la caratura mafiosa del sodalizio e la versatilità di esso nel campo degli stupefacenti, restando al tempo stesso più che adeguatamente scolpita la figura ed il ruolo svolto dall'imputato. La stessa disponibilità di brogliacci relativi alle intercettazioni telefoniche e il tentativo di bruciarli all'atto dell'arresto - al di là delle "spiegazioni" relative alla provenienza di tali documenti - sta certamente a denotare cautele ed attenzioni che ben si coniugano con il rango di spicco attribuito allo stesso imputato;
mentre i riferimenti che sono desumibili dalle intercettazioni che riguardano il ZZ sono fin troppo eloquenti circa il livello che - proprio attraverso il preminente contributo dell'imputato - aveva raggiunto il traffico di sostanze stupefacenti. In questa cornice - all'interno della quale le indagini di polizia, le risultanze consacrate nelle sentenze irrevocabili che fanno riferimento alla cosca dei AI, e le intercettazioni, consentono di delineare un mosaico di univoca e concludente lettura - le doglianze del ricorrente, a proposito di asserita erronea descrizione dell'imputato da parte di uno dei OM, si rivelano non decisive, alla luce dei non illogici rilievi a tal proposito svolti dai giudici a quibus. Allo stesso modo - e come già si è avuto modo di rilevare - non può annettersi certo valore di prova contraria, alla circostanza che la ormai nota coltivazione di marijuana non sia stata rinvenuta: più che provato essendo, al contrario, il sicuro "interessamento" che ad essa manifestavano i fratelli AI. La credibilità dei dichiaranti, d'altra parte, non è stata supinamente accettata dai giudici del merito, ma risulta aver formato oggetto di attenta disamina, dal momento che la Corte territoriale (a differenza di quanto opina il ricorrente) ha doverosamente omesso di assegnare risalto negativo a quelle che sono state motivatamente ritenute essere soltanto "discrasie assolutamente marginali, che ben si comprendono ove si tenga conto del vorticoso giro di affari illeciti tenuti dai DÈ in quegli anni e della pluralità di rapporti avuti con una molteplicità di soggetti e con gli stessi AN" (pag. 115).
Del tutto generici ed inconsistenti si rivelano, infine, i rilievi che il ricorrente muove ai criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 114 c.p., avendo la sentenza impugnata puntualmente dato atto dei plurimi elementi alla stregua dei quali l'imputato, già gravato da nutriti e specifici pregiudizi penali, deve essere ritenuto quale organizzatore e promotore del sodalizio mafioso. Consegue, dunque, il rigetto del ricorso.
Il ricorso proposto nell'interesse di AI ST NT prospetta questioni del tutto analoghe a quelle sviluppate nel ricorso relativo a AI IO CO. A proposito della estorsione contestata ad entrambi gli imputati, la partecipazione del ricorrente viene correttamente dedotta dall'univoca valenza annessa alle intercettazioni telefoniche, il cui esplicito significato non è stato neppure seriamente contestato. D'altra parte, giustamente la sentenza impugnata, a testimonianza del ruolo svolto dall'imputato e del suo livello in seno alla organizzazione mafiosa, mette in luce la circostanza di come fosse proprio l'odierno ricorrente, tra l'altro, "a decidere la strategia differenziata (apparente gentilezza con l'uno, brutali minacce verso l'altro) da adottare nei confronti del cedente e dell'acquirente"; mentre, per ciò che attiene alla contestata sussistenza dei presupposti giuridici per ritenere nella specie integrato il delitto di estorsione, valgono i rilievi già svolti allorché tali profili sono stati esaminati in relazione alla posizione di AI IO CO. Quanto, poi, alla pretesa cesura dei rapporti parentali e di sodalità, che sarebbe scaturita dal trasferimento dell'imputato a Genova, i giudici del merito hanno puntualmente evidenziato l'inconsistenza dell'assunto difensivo, stanti le contrarie emergenze scaturite dalle indagini, ed il risalto, sostanzialmente formale, che doveva annettersi alla imposizione dell'obbligo di dimora. Lo sviluppo delle intercettazioni, nelle quali i riferimenti all'odierno imputato compaiono in termini di indiscutibile spessore, e le dichiarazioni dei collaboratori - cautamente filtrate alla luce delle acquisizioni processuali e dei rilievi a tal proposito posti a base della impugnazione di merito - completano il quadro di accusa, non incrinato - quantomeno sul piano logico - dai contrari rilievi a tal proposito mossi in sede di ricorso. L'impugnativa va quindi rigettata.
Nel ricorso proposto nell'interesse di CE PO AL, accanto alle questioni - comuni a tutti i ricorrenti - relative alle intercettazioni e di cui già si è detto, si contesta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver ridimensionato il ruolo dell'imputato in seno alla associazione, avendo escluso la aggravante di organizzatore, ed essendosi mantenuta l'impostazione secondo la quale all'imputato stesso sarebbe addebitato un rapporto di frequentazione con i latitanti, peraltro legati da vicoli di parentela, risulterebbero "scoperti due punti nevralgici della prova della partecipazione ad associazione mafiosa: la stessa condotta di partecipazione (che - puntualizza il ricorso - rimane indeterminata) e l'elemento soggettivo". In sostanza, si osserva, l'imputato, latitante egli stesso, avrebbe pensato a salvarsi, piuttosto che favorire gli altri, contestandosi, comunque, la valenza probatoria annessa alle risultanze scaturite dalle intercettazioni. La tesi difensiva, nella sostanza reiterativa di quanto già dedotto in appello, risulta, però, validamente resistita alla stregua delle circostanziate emergenze, puntualmente evocate dai giudici del gravame. La stabilità, la caratura e le modalità che hanno caratterizzato i rapporti intercorsi tra l'imputato e gli esponenti di spicco della organizzazione mafiosa di riferimenti, fra i quali, in particolare, AI IO R., presuppongono un reciproco e sintomatico legame di totale affidabilità che fuoriesce all'evidenza da qualsiasi occasionale e strumentale ricerca di momentaneo appoggio reciproco dovuto alla condizione di latitanza;
posto che - come i giudici del merito hanno adeguatamente posto in risalto - quello specifico status, lungi dallo sminuire la potenzialità operativa del gruppo e, meno ancora, il prestigio ed il ruolo dei capi, assumeva la connotazione di qualificato "momento di coesione", proprio sul versante associativo, e non certo - riduttivamente - individuale. I collegamenti familiari, d'altra parte - e come già si è posto in risalto - sono stati correttamente richiamati nelle decisioni di merito come "fattore di catalisi" del gruppo, atti a qualificarne la natura e l'essenza (le intercettazioni relative alla estorsione Gallico - Ligato ne sono emblematico esempio); rendendo, quindi, sterilmente assertivo l'assunto di voler ricondurre ad una sfera di semplici relazioni parentali i contatti mantenuti tra e con i latitanti del sodalizio. Per ciò che infine attiene alle doglianze relative al trattamento sanzionatorio, le stesse sono palesemente inammissibili, non soltanto perché generiche, ma anche perché rese inconsistenti dalla più che esauriente motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata. Anche il ricorso del CE PO AL deve, quindi, essere respinto.
Ugualmente da respingere, è, infine, pure il ricorso proposto personalmente da D'EA GI. Al di là delle censure in rito - di cui innanzi si è detto - si contesta la sussistenza del reato di favoreggiamento, sottolineandosi, da un lato, che l'imputata stessa si sarebbe limitata a mantenere i contatti con AI IO R., cui era sentimentalmente legata;
e, dall'altro, che sarebbe applicabile nei suoi confronti la esimente di cui all'art. 384 c.p., in quanto convivente more uxorio, secondo una tesi recentemente affermatasi in giurisprudenza. Quanto al primo profilo, integralmente riproduttivo delle analoghe prospettazioni già rivolte ai giudici dell'appello e da questi motivatamente disattese, tanto sul versante oggettivo (afferente alla materialità e stabilità del contributo fornito alla latitanza dei membri di spicco della associazione) che su quello soggettivo (relativo alla consapevolezza della caratura mafiosa del sodalizio), il ricorso si presenta del tutto generico, non essendo stati addotti dalla ricorrente aspetti nuovi o diversi da quelli già esaurientemente scandagliati in sede di gravame di merito. Il secondo aspetto - vale a dire la estensibilità della esimente prevista dall'art. 384 c.p. anche al convivente more uxorio - presenta, invece, contorni di maggiore problematicità, perché in effetti, come ha rammentato la ricorrente, una pronuncia di questa Corte ha avuto modo di affermare - secondo quanto recita la massima ufficiale - che "anche la stabile convivenza more uxorio può dar luogo per analogia al riconoscimento della scriminante prevista dall'art. 384 c.p. (Fattispecie relativa ad imputata la quale invocava la non punibilità per il favoreggiamento personale commesso per aiutare il convivente)" (Cass., Sez. 6^, 22 gennaio 2004, Esposito, RV 229676). Va tuttavia osservato che, per un verso, l'assunto - il quale appare enunciato alla stregua di principio di diritto, cardine del decisum, e, come tale, posto all'apice di un corrispondente percorso logico-argomentativo - compare, invece, nella relativa sentenza, quale fugace ed assertivo obiter, inconferente agli effetti della relativa statuizione. Dall'altro lato, non può non sottolinearsi come quell'assunto si ponga in palese contrasto con un diverso (e consolidato) orientamento - cui si ritiene in questa sede di aderire - secondo il quale, stante il carattere di specialità che contraddistingue la causa di non punibilità di cui qui si discute, deve essere esclusa l'applicabilità dell'art. 384 c.p. al convivente more uxorio (Cass., Sez. 6^, 18 gennaio 1991,
Izzo; Cass., Sez. 1^, 5 luglio 1989, Creglia;
Cass., 20 febbraio 1988, Melilli;
Cass., 19 marzo 1982, Turatello). D'altra parte, tale conclusione è avallata dalla stessa Corte costituzionale, la quale, nel disattendere la fondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 c.p., sollevata proprio nella parte in cui non è prevista la estensione della relativa causa di non punibilità al convivente more uxorio, ha sottolineato come la questione mirasse, quale suo risultato finale, ad "una decisione additiva che manifestamente eccede i poteri della Corte costituzionale a danno di quelli riservati al legislatore", giacché "l'estensione di cause di non punibilità, le quali costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria". Nella specie - ha sottolineato la Corte - si tratterebbe di mettere a confronto fra loro la garanzia di efficacia della funzione giudiziaria penale, da un lato, e la tutela dei beni afferenti la vita familiare, dall'altro. "Ma non è detto - ha soggiunto il Giudice delle leggi - che i beni di quest'ultima natura debbano avere esattamente lo stesso peso, a seconda che si tratti della famiglia di fatto e della famiglia legittima. Per la famiglia legittima non esiste soltanto un'esigenza di tutela delle relazioni affettive individuali e dei rapporti di solidarietà personali. A questa esigenza, può sommarsi quella di tutela dell'istituzione familiare come tale, di cui elemento essenziale e caratterizzante è la stabilità, un bene che i coniugi ricercano attraverso il matrimonio, mentre per i conviventi è affidato al loro impegno bilaterale quotidiano. Posto che la posizione del convivente meriti riconoscimento (ha concluso la Corte), essa non necessariamente deve dunque coincidere con quella del coniuge dal punto di vista della protezione dei vincoli affettivi e solidaristici" (v. sentenza n. 8 del 1996). Segue la condanna di tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di quelli i cui ricorsi sono dichiarati inammissibili anche al versamento alla Cassa delle Ammende, da parte di ciascuno di essi, di una somma che si stima equo determinare in Euro seicento, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000. Tutti i ricorrenti vanno altresì condannati in solido alla rifusione delle spese sopportate dalla parte civile, che si liquidano in complessivi Euro tremila, oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di D'EA GI, CE PO AL, AI ME VI, AI IO CO e AI ST NT. Dichiara inammissibili i ricorsi di VA PA, ZZ AL, CE PO SA, CC AN e AI RM. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e gli ultimi cinque altresì della somma di Euro seicento ciascuno alla Cassa delle Ammende. Condanna tutti i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sopportate dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro tremila, oltre I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2007