Sentenza 16 luglio 2009
Massime • 3
In materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d'urgenza dal P.M. è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del G.i.p., che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo ogni discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza.
Nell'ambito di indagini relative a delitti di criminalità organizzata, il termine di durata massima delle operazioni di intercettazione disposte in via d'urgenza dal P.M. è di quaranta giorni.
Integra il reato di cui all'art. 648 cod. pen. la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, provenienti da delitto, mentre devono ricondursi alla previsione incriminatrice di cui all'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella L. 5 luglio 1991, n. 197, che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti "di provenienza illecita", le condotte acquisitive degli stessi, nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì ad un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale. (Fattispecie relativa all'acquisto di carte di credito contraffatte, in cui la S.C. ha ritenuto configurabile il delitto di ricettazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2009, n. 35930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35930 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/07/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1456
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 23395/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA IC GI, nato a [...] l'[...];
2) IA AT ME, nato a [...] il [...];
3) Di LI RI, nato a [...] il [...];
4) BA NT ME, nato a [...] l'[...];
5) IC AR, nato a [...] il [...];
6) CI NI, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 18 dicembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
sentita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
sentito il Sostituto Procuratore generale, Dott. BUA CO, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
sentiti gli avvocati SCIALLA Luigi, MANAGÒ NT e CATANOSO Pietro, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza del 30 aprile 2004 il Tribunale di Reggio Calabria riconosceva la penale responsabilità di IC GI IA, di NT ME BA e di NI CI in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p. (capo I), per essersi associati allo scopo di commettere più delitti, in particolare ricettazioni, acquistando e utilizzando carte di credito contraffatte e donate al fine di effettuare prelievi di rilevanti somme di denaro in contante e acquisti fraudolenti, attraverso i quali procurarsi un ingiusto profitto, con danno degli istituti di credito dei Servizi Interbancari Capital One, appartenenti al circuito Visa e American Express, che avevano emesso i titoli autentici;
gli stessi imputati erano poi ritenuti responsabili, assieme a AR ND e a AT ME IA (quest'ultimo per l'ipotesi tentata) anche del reato di cui all'art. 648 c.p. (contestato sempre al capo I), per avere acquistato o comunque ricevuto da MO AB e da RA (o VA) titoli di credito contraffatti e donati, conoscendone la provenienza furtiva;
il reato di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12 (capo J), originariamente contestato, veniva ritenuto assorbito nella ricettazione. Inoltre, IC GI IA e Di LI RI venivano condannati per concorso continuato nel reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, relativo al trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti (capo D).
2. - La Corte d'appello di Reggio Calabria, con la sentenza del 18 dicembre 2006, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado. Dalla sentenza si apprende che le prime indagini si sono sviluppate a seguito della constatazione di un'attività di spaccio di stupefacenti posta in essere nella Piazza Duomo di Reggio Calabria e che per l'individuazione dei responsabili del traffico illecito sono state disposte numerose intercettazioni e servizi di osservazione;
tali indagini hanno poi consentito di individuare, attraverso una serie di intercettazioni effettuate tra il novembre 1999 ed il febbraio 2000 elementi attestanti l'esistenza di un sodalizio criminale dedito all'acquisizione dall'estero di carte di credito false e all'utilizzo illecito di esse sul mercato. I giudici di secondo grado hanno assolto IC GI IA dal reato associativo di cui al capo I) per non aver commesso il fatto, riducendogli la pena per i residui reati ad anni sette e mesi quattro di reclusione ed Euro 30.300,00 di multa, ritenendo l'ipotesi della ricettazione tentata e non consumata.
Hanno inoltre ridotto la pena inflitta a Di LI ad anni sei e mesi sei di reclusione ed Euro 27.000,00.
Nel resto hanno confermato la prima decisione, applicando l'indulto nei confronti di tutti gli imputati, ai sensi della L. n. 241 del 2006. 3. - Tutti gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione. 3.1. - Nell'interesse di IC GI IA, l'avvocato MANAGÒ NT, con il primo motivo del ricorso, ha dedotto la violazione dell'art. 267 c.p.p., comma 3 e art. 268 c.p.p., comma 3. Sotto un primo profilo ha rilevato l'errore motivazionale in cui è incorso il giudice di appello, che ha equiparato l'urgenza di cui all'art. 267 c.p.p., comma 2 con l'eccezionale urgenza cui invece fa riferimento l'art. 268 c.p.p., comma 3. Inoltre, ha eccepito l'inutilizzabilità del decreto intercettativo emesso dal pubblico ministero, essendo state le operazioni disposte per 40 giorni, anziché per 15 giorni come prevede l'art. 267 c.p.p., comma 3 e non potendosi applicare la disciplina per i procedimenti di criminalità organizzata che consente che le intercettazioni possano avere una durata di 40 giorni, in quanto la L. n. 152 del 1991, art.23 si riferisce solo ai provvedimenti emessi dal giudice, nulla disponendo per il pubblico ministero.
Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo D). Secondo il ricorrente la condanna dello IA sarebbe stata pronunciata sulla base di due sole intercettazioni il cui contenuto, obiettivamente criptico ed equivoco, è stato erroneamente ritenuto inequivocabile, sostenendo che conversazioni in cui si parlava di "vino" e di "grappa" in realtà si riferissero a sostanze stupefacenti, dando così una decodificazione illogica e non aderente alla realtà, anche in considerazione delle credibili giustificazioni offerte dall'imputato. Con il terzo motivo ha contestato la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della natura "leggera" della droga in questione.
Con il quarto motivo lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Con il quinto motivo censura la ritenuta sussistenza di più ipotesi di cessione, con conseguente applicazione della continuazione. Con il sesto motivo il ricorrente ha dedotto un ulteriore vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo I), ritenendo che la Corte d'appello abbia affermato la responsabilità di IA sulla base di elementi del tutto evanescenti, rappresentati da due conversazioni telefoniche intercettate in cui è incerta la partecipazione stessa dell'imputato e comunque il cui contenuto viene ancora una volta equivocato, ritenendo che i colloquianti si riferiscano a carte di credito, senza supportare adeguatamente una tale interpretazione.
Con l'ottavo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 648 c.p. anziché della disciplina speciale di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12.
Infine, con l'ultimo motivo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3.2. - L'avvocato SCIALLA Luigi, nell'interesse di BA NT ME, con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 267 comma 2, rilevando la mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza delle ragioni che hanno giustificato l'emissione d'urgenza del decreto di intercettazione da parte del pubblico ministero.
Sotto un altro profilo deduce la violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, in quanto il pubblico ministero non avrebbe motivato, anche sotto il profilo delle eccezionali ragioni di urgenza, l'utilizzo di impianti diversi da quelli della Procura, facendo i decreti riferimento a generiche ed inconsistenti ragioni di praticità, quali la necessità "di consentire alle forze di polizia giudiziaria operanti, la predisposizione di servizi di riscontro e di verifica del contenuto delle telefonate".
Con un secondo motivo censura la sentenza impugnata per avere omesso di rispondere ad un motivo di gravame con cui si rilevava l'erroneità dell'assunto contenuto nella decisione di primo grado, secondo cui le carenze motivazionali dei decreti del pubblico ministero sarebbero stati sanati dal provvedimento di convalida del G.i.p.. Il ricorrente sostiene che la difesa aveva già evidenziato come tale integrazione fosse del tutto mancante e, inoltre, rileva che le Sezioni unite della Cassazione hanno comunque affermato la non fungibilità dei due provvedimenti, chiarendo che l'onere di motivazione incombe nella specie al pubblico ministero. 3.3. - L'avvocato CATANOSO Pietro ha presentato distinti ricorsi nell'interesse di AT ME IA, RI Di LI e AR ND.
In tutti e tre i ricorsi, il primo motivo riguarda la violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3. In particolare, si deduce l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche per assoluta mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga a mezzo dei quali il pubblico ministero ha disposto l'esecuzione delle operazioni utilizzando impianti diversi da quelli in dotazione in Procura, non essendo stata indicata ne' la indisponibilità degli impianti, ne' la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza.
Con riferimento alle posizioni di AT ME IA e AR ND il ricorrente deduce l'erronea qualificazione del fatto contestato, che non andava inquadrato nel reato di cui all'art. 648 c.p., ma nella fattispecie di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, norma speciale rispetto alla previsione codicistica e che andava applicata ai sensi dell'art. 15 c.p.. Per quanto riguarda IA si deduce, inoltre, l'erronea qualificazione del fatto anche nel caso in cui si dovesse ritenere la sussistenza dell'ipotesi di ricettazione, rilevando che, comunque, i giudici avrebbero dovuto applicare l'art. 648 c.p., comma 2, stante la particolare tenuità del fatto.
Inoltre, si sostiene la mancanza di ogni elemento probatorio in relazione alla condanna per il capo J), anche sotto il profilo del tentativo, dal momento che la responsabilità dello IA è stata affermata in base ad un unico elemento indiziario, laddove, per l'analoga posizione del coimputato RE EA, la sentenza della Corte d'assise di Reggio Calabria del 17.11.2003, n. 1160, emessa nei confronti dei coimputati che hanno optato per il giudizio abbreviato, sentenza divenuta irrevocabile e acquista ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., ha disposto l'assoluzione. Quanto alla posizione di RI Di LI si censura la sentenza impugnata sotto altri profili. Si rileva che l'assoluta incertezza probatoria sulla qualità e quantità della sostanza stupefacente oggetto della cessione contestata al capo D) avrebbe dovuto comportare l'applicazione dell'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, peraltro utilizzando la sentenza della Corte d'assise di Reggio Calabria del 17.11.2003, n. 1160, emessa nei confronti dei coimputati che hanno optato per il giudizio abbreviato, sentenza divenuta irrevocabile e acquista ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., che in relazione alle posizioni di tali imputati per fatti analoghi a quelli contestati al Di LI ha riconosciuto l'ipotesi meno grave di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Inoltre, il ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato per il capo D) sulla base di indizi non aventi il carattere della precisione, della gravità e della concordanza, avendo i giudici hanno preso in considerazione un'unica conversazione intercettata, peraltro avente un contenuto incerto ed equivoco.
3.4. - NI CI ha proposto ricorso personalmente. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 per la mancanza di motivazione in ordine alla eccezionali ragioni di urgenza che hanno determinato il pubblico ministero ad utilizzare impianti diversi da quelli in uso nella Procura. In particolare, il ricorrente contesta la giustificazione che la sentenza impugnata ha dato ad una tale manchevolezza e rileva che il richiamo alla motivazione sulle ragioni di urgenza per l'emanazione del decreto da parte del pubblico ministero ai sensi dell'art. 267 c.p.p., comma 2 non può integrare per relationem l'omessa motivazione richiesta dall'art. 268 c.p.p., comma 3, soprattutto in considerazione del fatto che i decreti esecutivi delle operazioni non menzionano affatto il provvedimento che avrebbe dovuto costituire la motivazione stessa. Peraltro, si contesta la sentenza impugnata anche nel punto in cui ritiene che la motivazione sull'urgenza di cui al citato art. 267 c.p.p., comma 2 possa giustificare anche le ragioni di eccezionale urgenza richieste per l'utilizzo di impianti diversi da quelli istallati negli uffici della Procura.
Con un altro motivo il ricorrente contesta la motivazione della sentenza in ordine alla sua identificazione con il "N oggetto delle intercettazioni telefoniche, assumendo che non vi siano elementi di prova in grado di dimostrare la corrispondenza delle due persone. In particolare, vengono sottoposti a censura quei passaggi della sentenza che traggono elementi a sostegno della corretta identificazione dell'imputato sulla base della sua condotta processuale e del fatto che non avrebbe fornito alcun contributo. Sotto un diverso profilo contesta la ritenuta partecipazione all'associazione di cui al capo I), sulla base di un unico episodio, relativo al viaggio in Inghilterra per acquistare carte di credito donate, che non può costituire prova della sua stabile e continuativa adesione al sodalizio criminoso.
Con l'ultimo motivo il ricorrente lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, che ha confermato il giudizio di ponderazione utilizzato dai primi giudici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - Tutti i ricorrenti hanno proposto una serie di questioni processuali riguardanti le intercettazioni, questioni che il Collegio ritiene infondate e che possono essere trattate unitariamente. 4.1. - Per quanto concerne il motivo con cui è stata dedotta la violazione dell'art. 267 c.p.p., comma 2, per la mancanza di motivazione circa le ragioni che hanno giustificato l'emissione d'urgenza del decreto di intercettazione da parte del pubblico ministero, deve sottolinearsi come, secondo un orientamento pressoché uniforme di questa Corte, l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d'urgenza è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, perché preclude qualunque discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza stessa (Sez. 2^, 4 dicembre 2006, n. 215, Figliuzzi;
Sez. 1^, 22 aprile 2004, n. 23512, termini;
Sez. 2^, 4 maggio 2001, n. 26015, Berlingeri;
Sez. 5^, 28 ottobre 1997, n. 4714, Caputo;
Sez. 2^, 22 novembre 1994, n. 2533, Seminara). Ed è quanto accaduto nel caso di specie, in cui successivamente al decreto del pubblico ministero è tempestivamente intervenuta la convalida del giudice, che ha valutato il presupposto dell'urgenza richiesto dall'art. 267 c.p.p., comma 2, evidentemente sussistente dal momento che l'urgenza era "correlata all'esistenza di un'attività criminosa in atto".
4.2. - Allo stesso modo deve ritenersi infondato anche l'altro motivo, comune a o più ricorrenti e collegato al precedente, con cui si è eccepita l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per avere i giudici di merito equiparato erroneamente l'urgenza richiesta ai fini dell'art. 267 c.p.p., comma 2, con il requisito dell'eccezionale urgenza cui si riferisce il successivo art. 268 c.p.p., comma 3, per giustificare il ricorso ad impianti diversi da quelli collocati negli uffici della procura della Repubblica.
Anche in questo caso deve segnalarsi come una linea interpretativa della Cassazione ritiene che i "casi di urgenza" che abilitano il pubblico ministero ad emettere il decreto di intercettazione comprendono di norma le "eccezionali ragioni di urgenza" che legittimano l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria qualora quelli installati nella procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei, sicché la motivazione circa la sussistenza dell'urgenza ex art. 267 c.p.p., comma 2 assorbe quella sulla esistenza delle eccezionali ragioni di urgenza ex art. 268 c.p.p., comma 3 ove le ragioni addotte per attivare immediatamente le operazioni di intercettazione appaiano incompatibili sia con la normale procedura di autorizzazione stabilita in via ordinaria, sia con l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneità degli impianti installati presso la procura della Repubblica, con l'ulteriore conseguenza che, qualora il decreto d'urgenza del pubblico ministero sia convalidato dal giudice non può farsi questione della sussistenza dei requisiti d'urgenza sia in relazione alla previsione dell'art. 267 c.p.p., comma 2, sia in relazione a quanto prescrive l'art. 268 c.p.p., comma 3 (Sez. 6^, 21 novembre 2006, n. 775, Attolino;
Sez. 6^, 19 maggio
2005, n. 32469, Roveto;
Sez. 6^, 11 aprile 2005, n. 27852, Sorrenti;
Sez. 6^, 17 novembre 2004, n. 2563, Gancitano). Sotto altro profilo, ma ai medesimi fini, è stato affermato che il decreto emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3 può contenere una motivazione sulle eccezionali ragioni che faccia riferimento per relationem al decreto con cui lo stesso pubblico ministero abbia disposto l'intercettazione d'urgenza ex art. 267 c.p.p., comma 2 (Sez. 2^, 27 marzo 2003, n. 1739, Di Pietro).
In alcuni ricorsi, a sostegno del motivo proposto, è stata richiamata la sentenza Gatto delle Sezioni unite di questa Corte, tuttavia deve sottolinearsi come tale decisione - che ha ad oggetto il diverso rapporto tra la motivazione dei provvedimenti emessi dal pubblico ministero e dal giudice - abbia comunque ammesso che il decreto del pubblico ministero, che dispone il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, può essere legittimamente motivato per relationem al provvedimento autorizzativo del giudice e nello specificare che il rinvio non può prescindere dalla considerazione che le condizioni richieste per il decreto del giudice non coincidono con quelle imposte per il provvedimento esecutivo del pubblico ministero, perché il primo non comporta necessariamente l'esistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" occorrenti per legittimare il secondo, ha altresì riconosciuto che può esservi il rinvio integrativo al primo provvedimento, purché dalla motivazione dello stesso emergano anche quelle specifiche, eccezionali, ragioni. Peraltro, in quella sentenza la Corte ha ritenuto immune da vizi di motivazione l'espressione "visto il decreto del g.i.p." contenuta nel provvedimento del pubblico ministero, sul rilievo che nel primo il presupposto dell'eccezionalità delle ragioni di urgenza risultava da uno specifico passo nel quale si descriveva la situazione in atto di svolgimento dell'attività organizzativa dei reati fine dell'associazione (Sez. un., 26 novembre 2003, n. 919, Gatto). Ebbene la fattispecie in esame è molto simile a quella esaminata dalla stessa sentenza Gatto ed infatti la Corte d'appello di Reggio Calabria, rifacendosi alla giurisprudenza indicata, ha evidenziato come il decreto emesso ex art. 267 c.p.p., comma 2 abbia correttamente motivato il presupposto dell'urgenza correlandolo all'esistenza di un'attività criminosa in pieno svolgimento, inoltre precisando che con nota del 26.11.1999 l'assistente giudiziario della Procura presso il Tribunale di Reggio Calabria aveva certificato l'indisponibilità delle postazioni di intercettazione telefoniche ubicate presso la sala ascolto di questo ufficio perché in parte già occupate ed in parte fuori uso.
Lo stesso discorso vale anche per i provvedimenti di proroga ai quali fanno riferimento alcuni ricorsi.
4.3. - Infine deve ritenersi infondato anche il motivo con cui si denuncia che le operazioni di intercettazioni sono state disposte per una durata di quaranta giorni anziché di quindici, assumendo che il pubblico ministero non avrebbe potuto, con il provvedimento d'urgenza di cui all'art. 267 c.p.p., comma 2, determinare la durata delle captazioni per il termine più lungo, in quanto la L. n. 152 del 1991, art. 13, che detta la disciplina delle intercettazioni per i procedimenti di criminalità organizzata, si riferisce solo ai provvedimenti emessi dal "giudice" e non anche a quelli del "pubblico ministero".
A questo proposito si osserva che tale tesi non è condivisibile, perché muove dall'errata premessa che il termine di durata delle operazioni di intercettazioni sia ordinariamente stabilito dal giudice nel provvedimento di autorizzazione, laddove invece, come risulta dal testo legislativo, esso è fissato dal pubblico ministero nel decreto esecutivo. In conseguenza, allorché nell'ambito di indagini per delitti di criminalità organizzata il pubblico ministero dispone l'intercettazione in via d'urgenza, la durata massima rimane di quaranta giorni (Sez. 2^, 20 novembre 2008, n. 46767, Crea;
Sez. 6^, 7 marzo 1997, n. 5655, Ferrara). 5. - Si può quindi passare ad esaminare i motivi attinenti più specificamente la ritenuta responsabilità degli imputati per i reati loro contestati, segnalando che il BA non ha presentato motivi sul punto, limitandosi alle deduzioni riguardanti la materia delle intercettazioni, sopra esaminate.
5.1. - Preliminarmente deve ritenersi l'infondatezza del motivo proposto in alcuni ricorsi (IC G. IA, IA AT C., AR ND), secondo cui la condotta contestata agli imputati non andava inquadrata nel reato di ricettazione (art. 648 c.p.), ma nella diversa fattispecie di cui al D.L. 3 maggio 1991, art. 12, convertito L. 5 luglio 1991, n. 197, norma speciale che trova applicazione ai sensi dell'art. 15 c.p.. La questione, infatti, è stata risolta dalle Sezioni unite. Queste hanno stabilito che la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, provenienti da delitto, integra il reato di cui all'art. 648 c.p., mentre devono essere ricondotte alla previsione incriminatrice di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12, che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti "di provenienza illecita", le condotte acquisitive degli stessi, nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì a un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale (Sez. un., 28 marzo 2001, n. 22902, Tiezzi). Sulla base di questa decisione deve ritenersi che correttamente i giudici di merito hanno qualificato i fatti contestati come ricettazione, in quanto secondo l'ipotesi accusatoria le condotte poste in essere da alcuni imputati sono consistite nell'acquistare carte di credito contraffatte, sicché la ricezione di tali beni ha avuto come presupposto un delitto, con la conseguente applicabilità della fattispecie di cui all'art. 648 c.p.. 5.2. - Per quanto concerne la ritenuta responsabilità degli imputati per il reato di ricettazione e per l'associazione a delinquere la sentenza merita di essere confermata.
Secondo i giudici le prove dei reati sono costituite dalle intercettazioni in cui i dialoganti riferivano di schede, carte e nomi da inserire, conversazioni che hanno trovato un riscontro nell'arresto di RI Di LI, trovato in possesso, di ritorno dall'Inghilterra, di carte di credito donate;
inoltre, sono state valorizzate numerose altre telefonate, tra cui in particolare quella del 9 febbraio 2000 intercorsa tra AR ND e MO AB, in cui il primo si lamenta di non riuscire a prelevare più di due milioni e mezzo di lire, mentre l'altro gli risponde che di solito le carte inserite nel circuito illecito non presentano limiti di prelievo. Dal complesso delle conversazioni intercettate emerge, secondo le sentenze di merito, l'esistenza di uno stabile circuito criminale diretto ad acquisire carte di credito false dall'estero e a riutilizzarle in Italia, circuito in cui alcuni personaggi, quali ad esempio MO AB e RA, erano preposti alla preparazione delle carte truccate, mentre altri soggetti curavano l'importazione e la distribuzione delle carte, avvalendosi di volta in volta di collaboratori fidati, i quali venivano incaricati anche di recarsi all'estero per prelevare la merce.
5.3. - In particolare, per CI i giudici d'appello hanno confermato integralmente la ricostruzione della sentenza di primo grado che lo ha ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 416 c.p., rilevando come la sua partecipazione al sodalizio criminoso sia dimostrata dalla costante presenza nell'organizzazione e dai suoi rapporti con gli organizzatori.
Nel suo ricorso il CI ribadisce le critiche sulla sua identificazione con tale "N, ascoltato nel corso delle intercettazioni.
Sul punto la sentenza ha già offerto una risposta coerente, evidenziando come l'identificazione dell'imputato sia stata effettuata attraverso l'esame di alcune telefonate: è emerso che l'interlocutore "N veniva chiamato da tale IM RAfaella sull'utenza in uso a IT informandosi se fosse rientrato;
che NO corrispondesse all'imputato i giudici lo hanno desunto dalla circostanza che lo stesso "N, al suo rientro a Roma, dopo avere contattato telefonicamente la IM chiama anche il padre, che corrisponde a CO CI, cioè il genitore dell'imputato.
Inoltre, CI ritiene che sulla base di un unico episodio non possa essere affermata la sua partecipazione all'associazione, ma la sentenza appare coerente e logica nel mettere in rilievo e nel valorizzare le modalità in cui si è svolto il suo viaggio in Inghilterra, evidenziando che l'imputato si recò all'estero recando con sè una notevole somma di denaro finalizzata a rifornirsi di carte di credito donate. Tuttavia, tale episodio non rappresenta l'unico elemento di prova per sostenere la sua partecipazione all'associazione, in quanto i giudici di merito hanno messo in rilievo il suo coinvolgimento nell'organizzazione e il suo pieno inserimento nelle dinamiche del gruppo, circostanze dimostrate dalle numerose telefonate intercettate in cui ricorre il nome di "N e risultano i contatti continui dell'imputato con altri partecipanti all'associazione, tra cui AB MO e tale RA o VA. In questa ricostruzione l'episodio del viaggio in Inghilterra costituisce il riscontro più eclatante della partecipazione dell'imputato all'organizzazione criminale.
Nel suo ricorso CI lamenta anche l'eccessività del trattamento sanzionatorio, ma si tratta di un motivo che attinge al merito;
comunque i giudici d'appello hanno motivato sul punto, mettendo correttamente in rilievo il ruolo assunto dall'imputato nell'organizzazione e la sua capacità delinquenziale dimostrata nel portare a compimento un'importante operazione di approvvigionamento di carte di credito false.
5.4. - Per quanto riguarda i motivi con cui alcuni ricorrenti hanno contestato la ritenuta responsabilità per i reati di ricettazione si osserva quanto segue.
5.4.1. - IC GI IA è stato ritenuto colpevole del solo tentativo di ricettazione delle carte di credito che il Di LI avrebbe dovuto riportare dal suo viaggio all'estero, escludendo una sua partecipazione nell'associazione in mancanza di elementi indicativi di un suo pieno inserimento nell'organizzazione criminale. Gli elementi di prova della sua colpevolezza sono costituiti, innanzitutto, dalle intercettazioni delle telefonate del 18 gennaio 2000 intercorse tra IT e AB nonché tra IT e lo stesso IA: i giudici hanno ritenuto che le due telefonate siano in correlazione, in quanto nella prima IT richiede a AB venti carte donate e quest'ultimo gli preannuncia il suo arrivo a Roma con le carte di credito;
nella seconda telefonata IA chiede allo IT informazioni sul viaggio di AB per recapitare le carte commissionate. L'interpretazione delle conversazioni intercettate e il significato che i giudici hanno attribuito, in particolare, alla seconda telefonata sono state giustificate dai giudici sulla base di una motivazione che appare del tutto logica e coerente, anche perché tali colloqui sono stati confrontati con altre conversazioni svoltesi tra l'imputato, il padre ed altri associati avente contenuti analoghi, nel senso che l'oggetto riguardava carte di credito donate. In altri termini deve ritenersi che l'ipotesi del concorso nel reato di ricettazione tentata è affermata in base ad una motivazione che, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, è supportata da elementi di prova univoci e correttamente interpretati, sicché le censure formulate nel ricorso devono considerarsi infondate.
5.4.2. - Discorso analogo deve essere fatto per AT IA, padre di IC GI, a carico del quale i giudici pongono le telefonate intercorse con lo IT e con il figlio da cui emerge che l'imputato era in attesa delle carte di credito contraffatte che dovevano arrivare dall'estero, condotta che secondo i giudici si era "estrinsecata in una specifica commissione diretta all'acquisto" delle stesse, per cui è stato ritenuto sussistente il tentativo di ricettazione.
Nel suo ricorso l'imputato lamenta la mancanza di prove in ordine alla ricettazione e rileva un potenziale contrasto di giudicati con un'altra sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato nei confronti di altri coimputati.
Sul primo punto si osserva che i giudici hanno ritenuto provato il tentativo di ricettazione in base alla telefonata intercettata in cui l'imputato "commissionava l'acquisto" delle carte di credito donate. Si tratta di un elemento di prova fondamentale nella ricostruzione dei fatti attribuiti allo IA, che giustamente è stato posto a fondamento del giudizio di colpevolezza. Peraltro, deve pure evidenziarsi come la giurisprudenza ritenga configurabile il tentativo nel reato previsto dall'art. 648 c.p., in tutte le ipotesi in cui la ricettazione assume le forme dell'acquisto (Sez. 2^, 19 marzo 1980, n. 7831, Morganti). In tali casi il momento consumativo del reato coincide con l'acquisto, sicché qualora l'agente ponga in essere atti rivolti in modo non equivoco ad acquistare cose o beni di provenienza illecita può configurarsi il tentativo. Ed è quanto è accaduto nella presente fattispecie, così come ricostruita dai giudici di merito, in cui IA ha commissionato l'acquisto delle carte di credito donate.
Infondato è pure l'altro profilo del motivo di ricorso proposto, in quanto deve escludersi che possa sussistere un contrasto di giudicati tra sentenze riguardanti diverse posizioni ed emesse con riti differenti. Per queste ragioni non può pretendersi che i giudici dovessero assumere alla base del loro convincimento la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 17 marzo 2004, n. 1160, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato nei confronti di alcuni coimputati.
6. - Devono invece essere accolti perché fondati i motivi proposti nei ricorsi di IC G. IA e di RI Di LI riguardanti il capo D) dell'imputazione.
Per quanto concerne l'episodio relativo alla cessione di stupefacenti, contestato al citato capo D) ai due imputati, la Corte d'appello ha confermato la ricostruzione e la valutazione contenuta nella sentenza di primo grado, ritenendo che sulla base delle conversazioni intercettate nel gennaio del 2000 emergesse la responsabilità dei due imputati: in particolare, i giudici hanno ritenuto che la telefonata del 15 gennaio 2000 fosse riconducibile ad una attività di fornitura di stupefacenti effettuata da IA a favore di Di LI. Tuttavia la sentenza sul punto presenta delle incoerenze, in quanto l'affermazione secondo cui l'oggetto della conversazione fosse "droga" anziché "grappa", come sostenuto dagli imputati, non è adeguatamente e logicamente motivata. I giudici di appello hanno correttamente preso in esame la spiegazione fornita dagli imputati circa l'oggetto del colloquio telefonico, rilevando che tale spiegazione non apparisse credibile avendo riguardo all'atteggiamento di particolare cautela adoperato dai due dialoganti, non giustificato se si fosse trattato effettivamente di grappa. Rispetto a tale rilievo la difesa degli imputati ha ribadito come il rilevato atteggiamento di cautela dei conversanti in realtà si giustificava perché anche la produzione artigianale di grappa integra un'attività illecita. A questo punto la Corte d'appello anziché prendere in esame tale osservazione difensiva, rilevante e pertinente ai fini dell'accertamento del reato contestato, ha respinto la tesi difensiva spostando il discorso su un altro profilo, riguardante l'atteggiamento degli imputati che avrebbero fatto riferimento alla "produzione di grappa artigianale" in modo "del tutto generico ed inverosimile", senza indicare le modalità della produzione ovvero le fonti di approvvigionamento. In questo modo, l'affermazione della colpevolezza viene fatta discendere dalle mancate risposte ad alcune domande tecniche sulla produzione della grappa, quasi facendo ricadere sugli imputati l'onere dimostrativo della loro innocenza, laddove spetta all'accusa la prova della colpevolezza, che nel caso di specie consiste nel dimostrare che IA e Di LI stavano accordandosi per una fornitura di stupefacenti.
7. - Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul solo capo D), riguardante IC G. IA e RI Di LI.
Per il resto i ricorsi devono essere respinti. In base al principio di soccombenza devo essere condannati al pagamento delle spese processuali solo NT ME BA, IA AT ME, AR ND e NI CI, i cui ricorsi sono stati integralmente rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IA IC GI e di RI Di LI limitatamente all'imputazione di cui al capo D) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria;
rigetta nel resto il ricorso di IC GI IA.
Rigetta i ricorsi di NT ME BA, IA AT ME, AR ND e NI CI che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2009