Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2009, n. 35930
CASS
Sentenza 16 luglio 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d'urgenza dal P.M. è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del G.i.p., che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo ogni discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza.

Nell'ambito di indagini relative a delitti di criminalità organizzata, il termine di durata massima delle operazioni di intercettazione disposte in via d'urgenza dal P.M. è di quaranta giorni.

Integra il reato di cui all'art. 648 cod. pen. la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, provenienti da delitto, mentre devono ricondursi alla previsione incriminatrice di cui all'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella L. 5 luglio 1991, n. 197, che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti "di provenienza illecita", le condotte acquisitive degli stessi, nell'ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì ad un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale. (Fattispecie relativa all'acquisto di carte di credito contraffatte, in cui la S.C. ha ritenuto configurabile il delitto di ricettazione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2009, n. 35930
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35930
    Data del deposito : 16 luglio 2009

    Testo completo