Sentenza 29 novembre 2011
Massime • 1
È ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello, la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell'appello, con cui quindi non è stato possibile dedurla, non operando in siffatta situazione il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati perché trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto applicabile in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolenta e concorso del coniuge: fino a dove si estende il confine della responsabilità penale? (Cass. Pen. n. 29449/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2025
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 14 dicembre 2022 del Tribunale di Torino che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di Sp.Gi. e Fa.Gi., quali amministratori della Carigen Srl, dichiarata fallita in data 21 dicembre 2015, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in concorso con Ha.Ra., e documentale, nonché per il reato di bancarotta semplice ed aveva condannato i predetti e Ha.Ra. alle pene ritenute di giustizia, nonché tutti gli imputati eccetto Ha.Ra. al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare della suddetta società, costituitasi …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2011, n. 47300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47300 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo Presidente del 29/11/2011
Dott. IANNELLI Enzo Consigliere SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania rel. Consigliere N. 1508
Dott. MAZZEI Antonella P. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. Consigliere N. 4866/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA SS, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza emessa in data 2.10.2010 dalla Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Galasso Aurelio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza in data 12.3.2008 del Tribunale della medesima città nella parte in cui aveva dichiarato RA SS responsabile di plurime violazioni della L. 27 dicembre 1956, n.1423, art. 9, comma 1. In parziale riforma della sentenza di primo grado riconosceva la continuazione tra le violazioni contestate e quelle, analoghe, oggetto della sentenza in data 10.12.2007 della stessa Corte di appello di Trieste, irrevocabile il 25.1.2003, e rideterminava la pena, ai sensi dell'art. 81 c.p. in mesi quattro di arresto, in aggiunta alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione inflitti con la predetta sentenza del 2007. Osservava in motivazione, e per quanto interessa ai fini del ricorso, che era inammissibile la richiesta di continuazione in relazione alla sentenza del Tribunale di Trieste del 30.1.2010, irrevocabile il 23.9.2010, in quanto avanzata soltanto con i motivi nuovi, cosa che non pregiudicava, per altro, la proposizione della richiesta in sede esecutiva.
2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore, avvocato Giovanni Ghezzi, e chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando:
2.1. violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla affermata inammissibilità della richiesta avanzata con i motivi nuovi;
la sentenza che si chiedeva di considerare ai fini della continuazione risultava difatti divenuta irrevocabile soltanto il 23.9.2009, dopo la scadenza dei termini d'impugnazione della decisione di primo grado;
2.2. mancanza di motivazione, per conseguenza, in ordine al merito di tale richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso non appare inammissibile. È certo, da un lato, che la sentenza in relazione alla quale si chiedeva la continuazione era passata in giudicato dopo la scadenza dei termini d'impugnazione; dall'altro che la richiesta di continuazione non costituiva un motivo d'impugnazione. E la deduzione difensiva, secondo cui non poteva ritenersi senz'altro operante, in siffatta situazione, il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati, trova in parte riscontro nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 11310 del 21/10/1992, Basso, Rv. 192562) in cui si sottolinea che quella rivolta al giudice della cognizione è comunque richiesta relativa ad istituto la cui possibile applicazione in sede di esecuzione, ex art. 671 c.p.p., conserva carattere sussidiarlo e suppletivo, restando subordinata alla circostanza che non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.
2. Tanto basta, però, alla rilevazione dell'avvenuta prescrizione dei reati oggetto della sentenza impugnata.
La contestazione è da intendersi riferita difatti a contravvenzioni commesse sino al 12.10.2006, tale essendo la data riferita alla constatata frequentazione di pregiudicati ed essendo da ritenere la violazione dell'obbligo di fissare e comunicare la propria dimora entro due mesi dalla notifica della misura, avvenuta l'8.5.2006, consumata l'8.7.2006.
I termini di prescrizione, pari nel massimo a cinque anni, cui potrebbero aggiungersi sospensioni pari al massimo a un mese e 12 giorni (dal 23.1.2008 al 7.3.2008), sono dunque ad oggi spirati.
3. La sentenza impugnata deve per conseguenza essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011