Sentenza 17 marzo 2006
Massime • 2
La valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie di un chiamante in correità è ammissibile a condizione che non esista un'interferenza fattuale e logica tra la parte della narrazione ritenuta falsa o non confermata e le restanti parti che siano intrinsecamente attendibili e che reggano alla verifica giudiziale di riscontro, con la logica conseguenza che l'interferenza fattuale tra una serie di episodi della narrazione impedisce, accertata la falsità di alcuni, di concludere per la veridicità degli altri.
Per l'utile rinnovazione dell'esame, secondo la previsione dell'art. 26, comma secondo, legge n. 63 del 2001, dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis cod. proc. pen. che anteriormente all'entrata in vigore della indicata legge avevano reso dichiarazioni, non è necessario che siano pedissequamente ripetute le precedenti affermazioni, ma è sufficiente che la persona interrogata confermi il contenuto di quanto in precedenza dichiarato, nella piena consapevolezza della natura e degli effetti dell'atto che compie.
Commentario • 1
- 1. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2006, n. 24466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24466 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2006 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento