Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2016, n. 38757
CASS
Sentenza 22 giugno 2016

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Massime4

Il reato di occultamento, soppressione e di sottrazione, si realizza con il nascondimento, tendenzialmente permanente, di un cadavere e si distingue, pertanto, dall'ipotesi attenuata prevista dall'art.411, comma quarto, cod.pen., che sanziona unicamente la dispersione delle ceneri eseguita in difetto di autorizzazione del pubblico ufficiale preposto, ovvero con modalità diverse da quelle indicate dal defunto. (Fattispecie relativa alla consegna ai familiari dei defunti di ceneri provenienti da indistinte operazioni di cremazione e, pertanto, riferibili a cadaveri non identificati).

Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico agente che consenta a terzi l'utilizzo di un bene pubblico per finalità personali connesse alla commissione di un illecito penale, atteso che ciò comporta l'indebita interruzione tra la "res" ed il pubblico agente. (Fattispecie in cui il responsabile di un impianto di cremazione comunale ometteva di documentare lo svolgimento del servizio, in tal modo determinando l'appropriazione del carburante necessario per il funzionamento, nonché la contestuale truffa ai danni dell'ente conseguente al mancato introito delle somme dovute dai privati per l'uso dell'impianto).

In tema di prescrizione, nel caso di sospensione del procedimento a seguito di presentazione di richiesta di rimessione, la data di cessazione dell'effetto sospensivo e, pertanto, la data finale del periodo di sospensione del termine prescrizionale coincide con quella in cui la deliberazione è assunta e resa nota mediante la comunicazione del dispositivo e non con quella del deposito della motivazione.

È intempestivo il deposito, effettuato dopo che sia terminata la discussione e siano state rassegnate le conclusioni, di memorie difensive con le quali si introducano temi in precedenza non sviluppati. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa valutazione della memoria tardivamente depositata non determina la nullità della sentenza, né rileva ai fini della correttezza della motivazione della decisione).

Commentari5

  • 1Art. 159 - Sospensione del corso della prescrizione (1) (2)
    https://www.filodiritto.com/

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    La massima Integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di peculato a fronte della condotta del direttore generale di una società incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2016, n. 38757
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38757
Data del deposito : 22 giugno 2016

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