Art. 121.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
[…] La discrezionalità del giudice si sostanzia diversamente a seconda che eserciti o meno la facoltà di ispezione di cui all'art. 121 c.c. Qualora il giudice ritenga che siano rispettati i requisiti di cui agli artt. 118 e 121 c.p.c. egli può disporre l'ispezione con ordinanza e quest'ultima deve contenere una motivazione in ordine al rispetto dei presupposti stabiliti nelle disposizioni richiamate. […]
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