Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2011, n. 36465
CASS
Sentenza 26 settembre 2011

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Nel delitto di occultamento di cadavere il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia operato in modo tale che il cadavere sia in seguito necessariamente ritrovato, mentre nel delitto di soppressione o sottrazione di cadavere il nascondimento deve avvenire in modo da assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui.

Il delitto di violenza privata ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia per il fatto che in esso viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2011, n. 36465
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36465
Data del deposito : 26 settembre 2011

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