Articolo 480 del Codice penale
Articolo 479Articolo 416 ter
Versione
1 luglio 1931
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Versione
25 dicembre 1980
Art. 480.

(Falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
((86)) -------------- AGGIORNAMENTO (86)
Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 , ha disposto (con l'art. 15-quater, comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli 479 , 480 , 481 e 483 del codice penale , commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'".
Entrata in vigore il 25 dicembre 1980
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