Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2013, n. 10886
CASS
Sentenza 28 novembre 2013

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Massime3

Ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la P.A., non si richiede l'apposita creazione di un'organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente l'attivazione di una struttura che può essere anche preesistente all'ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita; né è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso, a prescindere dalla sua durata nel tempo, non sia "a priori" circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati. (Fattispecie relativa alla strumentalizzazione della struttura organica di un Istituto di vendite giudiziarie, infiltrata da uomini di fiducia del soggetto promotore, per la commissione di una pluralità di reati di turbativa d'asta, peculato, falso documentale e corruzione in atti giudiziari).

Il commissionario per la vendita delle cose pignorate, in quanto esecutore delle disposizioni del giudice civile finalizzate alla conversione del compendio pignorato in equivalente pecuniario, esercita, quale ausiliario del giudice, una pubblica funzione giudiziaria e pertanto riveste la qualità di pubblico ufficiale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la configurazione come peculato della condotta del responsabile di un I.V.G. che si era appropriato dei beni a lui affidati per l'espletamento della procedura esecutiva).

La nozione di "preposto", di cui al secondo comma dell'art. 353 cod. pen., non va determinata con riferimento circoscritto al momento terminale dell'incanto o della licitazione privata, sì da potersi applicare soltanto al soggetto che presiede o dirige la celebrazione della gara; ma dev'essere interpretata avendo riguardo all'intero iter procedimentale, in relazione al quale si considerano "preposti" tutti coloro che, in qualunque fase della procedura, svolgono compiti essenziali ai fini del conseguimento dell'obiettivo di tutela della libera concorrenza.

Commentario1

  • 1Indebita compensazione e associazione per delinquere a scopo di frode fiscale
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, si configura quando un soggetto utilizza crediti fittizi o inesistenti per compensare debiti fiscali, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39478 del 2024, ha chiarito che per la configurazione del reato è necessario un insieme di prove concrete che dimostrino la natura fraudolenta della compensazione. La pronuncia si è soffermata anche sui requisiti necessari per configurare il reato di associazione per delinquere a scopo di frode fiscale (art. 416 c.p.), stabilendo che la mera esistenza di un'organizzazione non basta a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2013, n. 10886
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10886
Data del deposito : 28 novembre 2013

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