Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 3
Ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la P.A., non si richiede l'apposita creazione di un'organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente l'attivazione di una struttura che può essere anche preesistente all'ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita; né è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso, a prescindere dalla sua durata nel tempo, non sia "a priori" circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati. (Fattispecie relativa alla strumentalizzazione della struttura organica di un Istituto di vendite giudiziarie, infiltrata da uomini di fiducia del soggetto promotore, per la commissione di una pluralità di reati di turbativa d'asta, peculato, falso documentale e corruzione in atti giudiziari).
Il commissionario per la vendita delle cose pignorate, in quanto esecutore delle disposizioni del giudice civile finalizzate alla conversione del compendio pignorato in equivalente pecuniario, esercita, quale ausiliario del giudice, una pubblica funzione giudiziaria e pertanto riveste la qualità di pubblico ufficiale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la configurazione come peculato della condotta del responsabile di un I.V.G. che si era appropriato dei beni a lui affidati per l'espletamento della procedura esecutiva).
La nozione di "preposto", di cui al secondo comma dell'art. 353 cod. pen., non va determinata con riferimento circoscritto al momento terminale dell'incanto o della licitazione privata, sì da potersi applicare soltanto al soggetto che presiede o dirige la celebrazione della gara; ma dev'essere interpretata avendo riguardo all'intero iter procedimentale, in relazione al quale si considerano "preposti" tutti coloro che, in qualunque fase della procedura, svolgono compiti essenziali ai fini del conseguimento dell'obiettivo di tutela della libera concorrenza.
Commentario • 1
- 1. Indebita compensazione e associazione per delinquere a scopo di frode fiscalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, si configura quando un soggetto utilizza crediti fittizi o inesistenti per compensare debiti fiscali, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39478 del 2024, ha chiarito che per la configurazione del reato è necessario un insieme di prove concrete che dimostrino la natura fraudolenta della compensazione. La pronuncia si è soffermata anche sui requisiti necessari per configurare il reato di associazione per delinquere a scopo di frode fiscale (art. 416 c.p.), stabilendo che la mera esistenza di un'organizzazione non basta a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2013, n. 10886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10886 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/11/2013
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1820
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 16675/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS NC N. IL 23/02/1965;
avverso la sentenza n. 662/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 11/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viola A.P. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'11 ottobre 2012 la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia in data 30 settembre 2011, appellata dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale e da SO ZO, ha dichiarato quest'ultimo colpevole dei reati di cui ai capi d'imputazione sub A), MI), M2) ed M3), rideterminando la pena inflittagli in quella di anni sei e mesi quattro di reclusione e confermando nel resto la sentenza gravata, che lo aveva condannato alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione in ordine ai reati, riuniti per il vincolo della continuazione, di cui capi d'imputazione sub B.1), B.2), B.3), C1), C.2), C.3), D.1), D.2), D.3), E.1), E.2), E.3), H.1), H.2), H.3), L.1), L.2) ed L.3), assolvendolo, tuttavia, dai su indicati reati di cui ai capi sub A), perché il fatto non sussiste, ed ai capi sub MI), M2) ed M3), per non avere commesso il fatto.
2. La Corte d'appello, diversamente dal Tribunale, che all'esito del giudizio di primo grado lo ha assolto dal delitto associativo di cui al capo sub A), ha ritenuto sussistente a carico del SO, quale responsabile dell'Istituto vendite giudiziarie di Vibo Valentia, il delitto di associazione per delinquere finalizzato alla realizzazione di profitti derivanti dall'illecita conduzione del predetto istituto, attraverso la commissione di un numero indeterminato di reati (turbata libertà degli incanti, falsità, peculato e corruzione in atti giudiziari). La condotta del SO, quale promotore ed organizzatore dell'associazione (composta anche dalla moglie del SO, RA NC, e da CC LE, De LA OC e TT NI), è consistita, secondo la ricostruzione compiuta dalla Corte di merito, nell'impartire direttive di massima ai funzionali addetti all'I.V.G. in ordine alle singole procedure esecutive, favorendo in alcuni casi i debitori esecutati nella riacquisizione dei propri beni pignorati e posti in vendita, previo pagamento di una somma di denaro, ovvero, in altri casi, nell'appropriarsi degli stessi beni destinati all'asta ed aggiudicati a prestanome dei debitori esecutati, in modo da consentire loro il mantenimento della disponibilità dei beni oggetto della vendita.
3. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo quattro motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
3.1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) e lett. e), in relazione all'art. 495 c.p.p., comma 2 ed all'art. 125 c.p.p., comma 3, stante l'erronea interpretazione di quanto lamentato in relazione alla diversità delle trascrizioni delle intercettazioni acquisite dal Tribunale rispetto a quelle svolte dagli organi investigativi ed alla mancata esplicitazione della ragione per la quale sono state ivi utilizzate esclusivamente le trascrizioni effettuate dalla P.G., senza valutare quelle effettuate dal perito nominato dal Tribunale, sebbene le relative versioni risultassero in molti casi contrastanti.
3.2. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 546 c.p.p., lett. c), avendo la Corte d'appello trascurato di esaminare le doglianze espresse nell'atto di impugnazione riguardo alle procedure esecutive di seguito indicate.
3.2.1. Con riferimento alla procedura esecutiva nei confronti di ON NI - capi B1), B2) e B3) - le conclusioni raggiunte circa la responsabilità del SO, che sarebbe stato l'istigatore della condotta del suo collaboratore CC LE, non possono essere condivise alla luce della corretta lettura del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, intercorse fra il ON, quale debitore esecutato, ed il CC, nonché tra quest'ultimo ed il SO, dalle quali emerge invece la sua estraneità nella commissione dell'illecito e la conduzione esclusiva della vicenda da parte dello stesso CC. Manca, in particolare, la prova dell'effettiva consapevolezza del SO circa la condotta illecita che il CC avrebbe tenuto nella gestione della procedura esecutiva, mentre la motivazione al riguardo fornita è priva di fondamento probatorio, basandosi su conversazioni equivoche, soggette a molteplici interpretazioni e non riscontrate da ulteriori elementi esterni.
3.2.2. Con riferimento alla procedura esecutiva nei confronti di CH RU LE - capi C1), C2) e C3) - le conversazioni intercettate e richiamate dal Tribunale non contengono alcun riferimento al SO, specie in relazione alla prova che egli possa aver avuto contezza del presunto accordo con il suo collaboratore, ossia il CC, in modo da consentire al debitore esecutato (lo CH) di riappropriarsi illecitamente del bene pignorato grazie all'intercessione del primo. Vi sarebbero inoltre delle discrasie nelle trascrizioni del contenuto delle conversazioni intercettate, ne' risulta accertato il nominativo dell'acquirente del bene pignorato, poiché la terza asta, che avrebbe dovuto determinare la conclusione della procedura, è andata deserta.
3.2.3. Con riferimento alla procedura esecutiva nei confronti di GI IG OC - capi D1), D2) e D3) - vi sarebbero anche in tal caso delle discrasie nelle trascrizioni del contenuto delle conversazioni intercettate, poiché nella versione utilizzata dal Tribunale - ossia, quella redatta dagli investigatori - risulterebbe un riferimento alla persona del direttore - ossia, al SO - che non sarebbe invece riscontrabile in quella redatta dal perito del Tribunale, e nella perizia espletata dinanzi al Tribunale, inoltre, gli interlocutori sarebbero diversi rispetto a quelli identificati dagli investigatori. Al riguardo, peraltro, il Tribunale non avrebbe attribuito alcun valore probatorio ad una conversazione intercorsa tra il CC ed il GI, che invece darebbe atto della completa estraneità del SO alla vicenda, ne' avrebbe fornito alcuna motivazione circa l'effettiva esistenza della conclusione di un accordo fraudolento tra il SO ed il debitore esecutato. Infine, la piena lettura delle conversazioni intercorse fra il SO ed il CC rivelerebbe che il riferimento alla consegna di una somma di denaro fatto dal SO riguarderebbe non la procedura esecutiva a carico del GI, ma l'acquisto di altri oggetti (cartoni, bottiglie e banane).
3.2.4. Con riferimento alla procedura esecutiva nei confronti di AP LO - capi E1), E2) ed E3) - non si evince in alcun modo la partecipazione del SO dal contenuto delle captazioni telefoniche richiamate in sentenza, intercorrendo queste fra il CC ed il debitore esecutato AP, che dialogano in merito alla procedura esecutiva e concordano una fraudolenta aggiudicazione del bene, mantenendo al di fuori della vicenda il SO, che risulta all'oscuro di tale illecita trattativa, condotta esclusivamente dal proprio collaboratore e dal debitore esecutato. Al riguardo, infatti, vi è un riferimento del tutto generico alla persona del SO, senza la certezza che il contenuto della conversazione riguardi proprio la procedura in esame.
3.2.5. Analoghe carenze motivazionali investono, inoltre, le procedure a carico di OL IU e di SP LI (capi sub H1), H2) ed H3), nonché sub L1), L2) ed L3): per quest'ultima, in particolare, non v'è alcuna prova che il SO si fosse materialmente impossessato del bene oggetto dell'asta per farne un uso privato, atteso che dalle intercettazioni si evince solo che il bene pignorato (una motoape) si trovava custodito presso il deposito dell'I.V.G., senza che sia emersa la prova che lo stesso fosse nella materiale disponibilità del SO dopo la vendita all'asta, ne' che l'imputato se ne sia appropriato per consentire al figlio di utilizzarlo all'interno della proprietà (come sostenuto dall'impugnato provvedimento). Anche in relazione alla vendita di un altro bene pignorato (ossia, l'erpice) risulta dalle intercettazioni telefoniche che l'illecita trattativa finalizzata a far riacquistare il bene al cognato del TT è stata condotta da altre persone (il CC, con la costante collaborazione di De LA, e lo stesso TT), senza alcuna prova del coinvolgimento del SO, ignaro dell'accordo stipulato tra i funzionati ed il debitore esecutato cui era stato pignorato il bene. Peraltro, agli atti non risulta alcuna prova che attesti l'effettivo acquisto in capo al SP, poiché entrambi i beni sono stati aggiudicati alla terza asta dalla ditta MA IU, che non si è provato essere prestanome del SO, ovvero amico o compiacente del debitore esecutato.
La motivazione, infine, risulta del tutto carente anche in relazione ai capi sub M.1), M.2) ed M.3).
3.3. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e lett. e), in relazione all'art. 416 c.p., atteso che l'insussistenza dell'ipotizzato delitto associativo emerge dallo stesso contenuto delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, tenuto conto, in particolare, del fatto che i collaboratori del SO (CC, De LA ed in alcuni casi il TT) hanno talora agito di comune accordo, escludendo il primo, ignaro della condotta illecita dei suoi dipendenti.
Molti degli episodi delittuosi contestati, infatti, sono stati portati a termine dai funzionali dell'I.V.G. senza la presenza del SO, ed anzi cercando di nascondergli l'operato, a riprova che la sua condotta non solo non era essenziale ai fini della realizzazione dell'illecito, ma era sicuramente di ostacolo. Sulla base delle intercettazioni telefoniche in atti, peraltro, deve escludersi l'esistenza di un accordo criminoso integrante la fattispecie di cui all'art. 416 c.p., poiché le vendite oggetto di contestazione costituiscono un numero irrisorio rispetto al totale delle vendite giudiziarie affidate all'I.V.G. diretto dal SO, e per nessuna delle procedure esecutive individuate dall'accusa è possibile ipotizzare un accordo fra gli imputati, in quanto o è il SO che agisce per ottenere un profitto esclusivo, ovvero sono i suoi dipendenti - il CC e il De LA - che agiscono illecitamente per ottenere profitti personali, escludendo dall'accordo il SO. Nè vi è alcuna predisposizione di mezzi per lo scopo illecito comune, ovvero la possibilità di ipotizzare la spartizione del profitto tra i membri del sodalizio, al cui vertice è impossibile individuare la persona del SO, che, quale direttore dell'I.V.G., svolgeva mansioni sovraordinate nei confronti dei suoi dipendenti, i quali erano di conseguenza tenuti, nell'ambito del rapporto di lavoro, a seguire le sue direttive.
3.4. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e lett. c), in relazione all'art. 62-bis, c.p., avendo la Corte d'appello omesso di motivare il rigetto delle invocate attenuanti generiche, tenuto conto, in particolare, dell'errore di valutazione in cui la stessa è incorsa riguardo alla reiterazione della condotta dell'imputato nell'arco di un quinquennio, laddove dagli atti risulta che i reati contestati al SO sono stati commessi tutti nel 2009. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato e deve essere conseguentemente rigettato per le ragioni di seguito esposte e precisate.
5. Aspecifica, e come tale non proponibile in questa Sede, deve ritenersi, anzitutto, la prima doglianza dal ricorrente formulata, che omette di precisare i punti ove sarebbe riscontrabile l'ipotizzato contrasto fra il contenuto delle trascrizioni ed il materiale cognitivo emerso dalle registrazioni, sia con riferimento alla carenza di genuinità dell'operazione trascrittiva, che alla specifica rilevanza del contrasto ai fini del corrispondente vaglio delibativo.
Al riguardo, peraltro, la Corte distrettuale ha sottoposto ad una compiuta disamina le discrasie che risultavano evidenziate in sede di gravame (nelle pagg. 15, 20, 22-23 e 26 dell'atto di impugnazione), disattendendone motivatamente la pretesa rilevanza, senza che tali profili in punto di fatto siano stati investiti da una argomentata critica da parte del ricorrente, ed ha, inoltre, correttamente richiamato l'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui non può essere sollevato un problema di utilizzabilità delle trascrizioni, ma si può unicamente eccepire la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate (Sez. 1, n. 7342 del 06/02/2007, dep. 22/02/2007, Rv. 236361), fermo restando che è sempre consentito all'imputato di nominare un consulente tecnico e al difensore di estrarre copia delle trascrizioni e far eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico, in modo da accertare la presenza di specifiche anomalie o di omissioni pregiudizievoli per la difesa (Sez. 6, n. 2732 del 06/11/2008, dep. 21/01/2009, Rv. 242582).
6. Per quel che attiene, poi, alle censure difensive che investono la disamina delle diverse procedure esecutive indicate, supra, nei parr. 3.2., ss., occorre preliminarmente ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che siffatta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe sostanzialmente si dispiega - fatta eccezione per la diversa valutazione resa in merito alla configurabilità del delitto associativo di cui al capo sub A) e per quelli di cui ai capi sub MI), M2) ed M3, dei quali più avanti si dirà - secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Rv. 223061). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che, fatta eccezione per il profilo sopra evidenziato, concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'odierno ricorrente.
Discende da tale evenienza, secondo la linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Nel caso di specie, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato.
Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate.
7. Sulla base delle numerose emergenze probatorie offerte dall'istruzione dibattimentale i Giudici di merito hanno ricostruito analiticamente l'intera vicenda, ponendo in rilievo, preliminarmente:
a) che l'imputato, a partire dal 1995, è stato titolare di concessione ministeriale quale responsabile dell'Istituto vendite giudiziarie di Vibo Valentia, e che in tale veste egli ha gestito le aste giudiziarie relative ai beni oggetto di procedure esecutive mobiliari, occupandosi di prelevare e custodire - tramite preposti e locali aziendale - i beni pignorati e di curare le successive fasi fino all'aggiudicazione; b) che era stato autorizzato all'amministrazione giudiziaria di beni immobili, alla custodia ed alla vendita all'incanto di beni mobili pignorati ed a qualsiasi vendita disposta dall'Autorità giudiziaria secondo le norme stabilite dalla legge;
c) che le vicende oggetto della regiudicanda hanno trovato occasione proprio nella gestione dell'articolazione strutturale offerta dall'IVG, di cui egli si è avvalso al fine di porre in essere, in più occasioni ed in concorso con altre persone, condotte di turbativa d'asta, falso e corruzione che sfociavano nell'alterazione delle procedure e degli esiti delle relative aste giudiziarie;
d) che, sebbene egli figurasse quale unico soggetto nell'organico dell'Istituto, e non vi risultasse formalmente presente alcun dipendente, le emergenze probatorie hanno posto in risalto come al suo interno operassero di fatto anche altre persone, ciascuna con un ruolo ben determinato, sotto le direttive del SO (ossia, la moglie di quest'ultimo, RA NC, e CC LE - suo collaboratore di fatto nella gestione delle pratiche curate dall'IVG nella fase inerente alla ricognizione ed all'asporto dei beni pignorati, che soleva presentarsi come "funzionario dell'IVG", mantenendo anche rapporti con i debitori mediante contatti telefonici ed appuntamenti, sì da renderli edotti circa le condizioni stabilite dal SO per consentire loro di rientrare nel possesso dei beni - mentre il De LA OC ed il TT NI svolgevano attività di tipo meramente esecutivo, nell'asporto dei beni pignorati presso i domicili e le sedi delle attività commerciali dei debitori esecutati).
8. Dalla motivazione dell'impugnata pronuncia, inoltre, emerge con chiarezza come la Corte territoriale abbia, attraverso una congrua e lineare esposizione logico-argomentativa, puntualmente replicato ai rilievi difensivi ed ampiamente giustificato la valutazione di responsabilità dell'imputato riguardo ai diversi comportamenti tenuti in ciascuna delle procedure esecutive individuate nei relativi temi d'accusa, fondandola sul complesso delle numerose risultanze probatorie sottoposte al suo vaglio, ed in particolare sulle prove documentali e sul contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, dalla cui motivata e particolareggiata disamina è emerso, segnatamente: a) che, in relazione alla procedura di cui ai capi sub B1), B2) e B3), il bene pignorato nei confronti del ON è stato aggiudicato alla ditta AN NC - moglie del debitore esecutato e titolare di una ditta inesistente - per un prezzo irrisorio rispetto al valore del bene, senza che la relativa somma sia mai pervenuta al creditore procedente;
b) che, in relazione alla procedura di cui ai capi sub C1), C2) e C3), emergeva lo svolgimento di trattative per gestire gli incanti delle procedure esecutive instaurate nei confronti di CH RU LE, ed in particolare per ottenere il versamento di somme di denaro al fine di ritardare le procedure in corso ed evitare l'asporto dei beni, poiché dalla conversazione ambientale del 20 aprile 2009 risultava non solo l'avvenuta consegna di denaro da parte del debitore, in adempimento di un accordo collusivo finalizzato a condizionare l'esito della procedura, ma anche il fatto che il SO aveva ricevuto dal CC, per tale procedura, la somma di euro mille, anticipando l'importo di Euro duecento non ancora consegnato dal debitore interessato a paralizzare il corso della procedura esistente a suo carico, tanto che l'asta all'uopo fissata andava deserta, senza che alcuna somma di denaro sia mai pervenuta al creditore procedente;
e) che, riguardo alla procedura esecutiva di cui ai capi sub D1), D2) e D3), il regolare andamento della stessa risulta essere stato compromesso da un accordo fraudolento fra il CC ed il SO, da un lato, ed il debitore esecutato GI IG OC, dall'altro lato, con la corresponsione di una somma di denaro da parte di quest'ultimo (pari ad Euro mille, da versare in favore del commissionario giudiziario titolare dell'IVG, ossia del SO), affinché i beni oggetto del pignoramento venissero aggiudicati ad un intestatario fittizio, garantendone di fatto il possesso ed il godimento allo stesso debitore, in danno del creditore procedente;
d) che, riguardo alla procedura esecutiva di cui ai capi sub E1), E2) ed E3), l'accordo fraudolento in danno dei creditori, intercorso tra SO e CC, da un lato, e AP LO, dall'altro, consentì a quest'ultimo, dietro il pagamento di una somma di denaro in favore dei rappresentanti dell'IVG, di conservare il possesso di un autocarro, solo fittiziamente intestato, all'esito dell'aggiudicazione, alla convivente, peraltro titolare di una ditta inesistente (sul punto, i Giudici di merito hanno rilevato il pieno coinvolgimento del SO alla luce di una conversazione del 25 agosto 2009, durante la quale egli apprendeva dal CC che questi avrebbe potuto portargli il denaro già il giorno successivo, avendo ricevuto il pagamento della somma pattuita dal su menzionato debitore); e) che, riguardo alla procedura esecutiva di cui ai capi sub H1), H2) ed H3), il SO, il CC, il debitore esecutato OL IU e tale ZZ RU agirono di comune accordo affinché, dietro il pagamento di una somma di denaro in due tranches di circa euro mille ciascuna da parte dell'OL e del ZZ, venisse alterato il regolare svolgimento dell'asta giudiziaria relativa ai beni pignorati allo stesso OL, aggiudicati per una somma irrisoria a tale OR NO, persona ritenuta vicina al SO, per rapporti di amicizia e complicità manifestatisi nell'ambito della gestione delle aste giudiziarie relative ad altre procedure esecutive: dal contenuto delle intercettazioni, in particolare, i Giudici di merito hanno ricavato la motivata convinzione dell'esistenza di un accordo fraudolento, delle pressioni esercitate dal CC sul debitore, in ritardo nel pagamento, affinché versasse l'intero importo pattuito a titolo di saldo, nonché il ruolo svolto nella vicenda dal ZZ, che fece da tramite per agevolare il pagamento del prezzo dell'accordo da parte del debitore esecutato;
che, riguardo alla procedura esecutiva di cui ai capi sub L1), L2) ed L3), avviata a carico di SP LI, titolare di un'azienda agricola, si verificò una fittizia aggiudicazione in favore della ditta MA, poiché i beni rimasero nella sostanziale disponibilità del SO e della moglie, per essere successivamente ceduti, in base ad una sorta di gara privata per la vendita al migliore offerente, allo stesso debitore esecutato, per una parte, e, per altra parte, ad una terza persona, che per la cessione a titolo oneroso aveva contattato proprio il direttore dell'Istituto (anche su tale punto, inoltre, la Corte di merito ha ricostruito analiticamente la vicenda, precisando sulla base della sequenza e del contenuto delle intercettazioni, che il SO reagì in maniera severa allorquando il SP, in forza dell'accorso intervenuto con il CC ai fini della restituzione di beni, si era premurato di verificare gli stessi, poiché era intenzione del SO di muoversi diversamente e rivendere i beni per ottenerne il prezzo più alto, anche suscitando l'ira dei suoi collaboratori, timoroso che la scelta del SO potesse danneggiarli); g) che, anche riguardo alla procedura esecutiva mobiliare di cui ai capi sub M1), M2) ed M3), inerente al debitore esecutato RC IU, la Corte di merito ha posto in risalto, sulla base dell'inequivoco contenuto di una conversazione telefonica del 5 ottobre 2009, che proprio il SO venne ad essere informato dal CC del fatto che l'aggiudicatario del trattore pignorato, FU NI, ricevuto il bene nell'interesse del debitore esecutato, avrebbe consegnato loro il denaro pattuito.
9. Anche in relazione al delitto associativo di cui al capo sub A), del resto, non può non rilevarsi come la motivazione della sentenza d'appello, confrontandosi criticamente con le diverse valutazioni al riguardo espresse dal Giudice di prime cure e puntualmente replicando ai rilievi difensivi, si sottragga alle censure che le sono state rivolte ed indichi in modo dettagliato, attraverso la scansione di sequenze argomentative linearmente illustrate ed esenti da palesi incongruenze o da interne contraddizioni, le numerose risultanze probatorie sulla cui base sono stati configurati a carico del ricorrente gli elementi costitutivi della contestata fattispecie incriminatrice.
Sul punto, infatti, la Corte d'appello ha esaustivamente indicato le circostanze fattuali e gli indici sintomatici del vincolo associativo, ravvisandone la presenza nella creazione di una "rete" operante all'interno del predetto Istituto di vendite giudiziarie, il cui funzionamento è stato condizionato e deviato per controllare l'andamento delle aste giudiziarie, pilotandole verso prestanome degli stessi debitori esecutati o verso amici compiacenti, sì da favorire il recupero dei beni pignorati da parte degli stessi debitori ed il correlativo arricchimento dei sodali attraverso la sistematica reiterazione delle su indicate condotte di turbativa d'asta, in violazione dei criteri di efficienza, trasparenza e buona organizzazione del servizio pubblico affidato all'Istituto. La struttura organizzativa dell'associazione è stata dalla Corte di merito coerentemente individuata nel preesistente apparato amministrativo dell'IVG, alla cui interna articolazione la stessa si è sovrapposta con un modus operandi sostanzialmente omogeneo e per un apprezzabile periodo di tempo, esercitando le sue attività sotto le direttive del SO ed avvalendosi delle diverse funzioni collaborative e/o esecutive affidate a ciascuno dei soggetti che hanno partecipato alla realizzazione del comune programma criminale, cercando e contattando i debitori esecutati, relazionandosi con gli stessi, prospettando loro la possibilità di riavere la disponibilità dei beni pignorati dietro il pagamento di un compenso, e a tal fine distorcendo la struttura e piegandone il funzionamento per il perseguimento dei propri fini illeciti.
In tal senso, sulla base del contenuto di una serie di conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, la Corte di merito ha significativamente osservato come, nonostante fosse intervenuto, in data 17 novembre 2009, l'arresto del SO e del TT nell'ambito di un diverso procedimento penale, al contempo fosse inequivocamente emersa l'intenzione dei rimanenti sodali, e segnatamente del CC, di proseguire l'attività, sostituendosi formalmente al loro capo.
10. In definitiva, nel descrivere l'esistenza di un collaudato meccanismo, volto a realizzare la fraudolenta alterazione delle aste da parte del titolare dell'IVG, per aggiudicare i beni oggetto delle procedure a prezzi irrisori, talora in favore di prestanome dei debitori esecutati, talaltra in favore di amici compiacenti del SO o dei suoi collaboratori, deve ritenersi che la Corte di merito abbia fatto buon governo delle regole che disciplinano la materia in esame, uniformandosi al quadro dei principii da questa Suprema Corte stabiliti, secondo cui: a) ai fini della configurabilità di una associazione a delinquere, il cui programma criminoso preveda un numero indeterminato di delitti contro la P.A., non si richiede l'apposita creazione di una organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita, ne' è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati, nè occorre il notevole protrarsi del rapporto nel tempo (da ultimo, Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011, dep. 07/03/2012, Rv. 252387; v., inoltre, Sez. 5, n. 31149 del 05/05/2009, dep. 28/07/2009, Rv. 244486, nonché Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, dep. 09/05/2013, Rv. 255914); b) la nozione di preposto, di cui al comma secondo dell'art. 353 cod. pen., va determinata con riferimento non limitato al momento terminale - e cioè alla celebrazione della gara - ma avendo riguardo all'intero iter procedimentale che il pubblico incanto per la sua realizzazione comporta: lo svolgimento del pubblico incanto, infatti, da luogo ad un procedimento amministrativo complesso, nel cui arco la funzione del preposto si inserisce ed opera attraverso gli specifici compiti ai quali lo stesso è chiamato, sicché la qualifica di persona preposta dalla legge o dall'autorità ai pubblici incanti o alle licitazioni private non può essere limitata a chi presiede o dirige la gara, ma comprende tutti coloro che svolgono funzioni essenziali nell'intero percorso procedimentale (da ultimo, v. Sez. 6, n. 4185 del 13/01/2005, dep. 04/02/2005, Rv. 230906). Al riguardo giova altresì ribadire il pacifico orientamento delineato da questa Suprema Corte, secondo cui il commissionario per la vendita delle cose pignorate, in quanto esecutore delle disposizioni del giudice civile ai fini della conversione del compendio pignorato in equivalente pecuniario, esercita, quale ausiliario del giudice, una pubblica funzione giudiziaria, rivestendo, conseguentemente, la qualità di pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 3872 del 14/10/2008, dep. 28/01/2009, Rv. 242440): ne discende l'instaurarsi di un diretto collegamento tra la funzione pubblica dell'agente ed il possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui, con la logica conseguenza che l'appropriazione da parte del pubblico ufficiale, che avrebbe dovuto invece, in adempimento dei propri doveri, metterlo a disposizione della procedura esecutiva, integra la fattispecie incriminatrice di peculato.
Sotto altro, ma connesso profilo, v'è ancora da osservare, in materia di intercettazioni telefoniche, che è noto l'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce una questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se viene motivata, come verificatosi nel caso in esame, in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (da ultimo, Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, dep. 12/03/2013, Rv. 254439).
Sul punto, infatti, la Corte d'appello ha dato ampiamente conto del tenore letterale delle conversazioni intercettate, non solo attribuendo ad esse il significato logico che poteva esservi riconnesso alla luce dell'attenta e puntuale disamina del loro contenuto, ma facendosi carico anche di esaminare le correlative obiezioni difensive, disattendendone motivatamente l'ipotizzata incidenza sul singolo aspetto di volta in volta considerato: il relativo esito ermeneutico, in quanto tale, non può essere dunque oggetto di alcuna rilettura in punto di fatto e si sottrae, per quanto sopra rilevato, a qualsiasi forma di censura in questa Sede rilevabile.
11. Parimenti infondata, infine, deve ritenersi l'ultima doglianza dal ricorrente prospettata, tendendo la stessa a censurare un potere discrezionale il cui esercizio è stato oggetto di attenta ponderazione e congrua motivazione da parte della Corte territoriale, che ha fatto riferimento ai motivati criteri di dosimetria della pena già utilizzati nella decisione del Giudice di primo grado, confermando sostanzialmente le ragioni poste alla base delle relative determinazioni sanzionatone ed in tal guisa esprimendo la piena giustificazione di un apprezzamento di merito come tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive al riguardo formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione delle invocate attenuanti.
12. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2014