Sentenza 7 maggio 2003
Massime • 3
Configura il delitto di corruzione, previsto dall'art. 319 cod. pen., la condotta dell'operatore obitoriale che fornisca, dietro compenso, i nominativi e altre informazioni delle persone decedute agli impresari delle pompe funebri, in quanto pone in essere un atto contrario ai doveri di ufficio, rivelando notizie apprese nello svolgimento del pubblico servizio, che devono rimanere riservate per i terzi e delle quali comunque non ha la disponibilità.
Ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., l'imputato in un procedimento connesso o collegato può sempre essere chiamato a deporre qualora nei suoi confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena, dovendosi riconoscere la sua piena capacità a testimoniare a prescindere da ogni considerazione sulle eventuali dichiarazioni rese durante le indagini o sul fatto che non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 64 comma 2 lett. c) cod. proc, pen., in quanto l'esigenza di non ledere la sua posizione è recessiva una volta che il procedimento si sia già concluso irrevocabilmente, con la conseguenza che la garanzia dell'art. 64 cit. rimane, in questo caso, priva di funzione.
All'operatore obitoriale deve essere riconosciuta la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto, seppur privo di poteri autoritativi, svolge un'attività regolata da norme di diritto pubblico, non limitata a semplici mansioni d'ordine o a compiti meramente manuali, ma concernente, oltre all'esame e al trasporto della salma, anche la raccolta e l'inventario degli oggetti rinvenuti, la redazione di una relazione, il controllo dell'osservanza delle disposizioni in materia di polizia mortuaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2003, n. 24075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24075 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi signori:
dott. Pasquale Trojano Presidente
" Bruno Oliva Consigliere
" Antonio Stefano Agrò Consigliere
" OV Conti Consigliere
" CO Carcano Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi promossi da:
NG LA;
AR LI;
OV CE;
IS RS;
CO AP;
PI RG;
OS VA;
RA NI NT;
CO VI;
contro la sentenza 12 aprile 2002 della Corte d'Appello di Milano;
Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Giuseppe Febbraro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di SI RS per morte dei reo;
per l'esclusione nei confronti di CO VI della contestazione di cui al capo h;
per il rigetto degli altri ricorsi. Udito l'avvocato Clemente Beventi per NG LA, AR LI, OV CE, IS RS, CO AP, PI RG, OS VA e CO VI. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe gli operatori obitoriali NG LA, AR LI, OV CE, IS RS, CO AP, PI RG e OS VA sono stati ritenuti responsabili di corruzione per atti contrari a doveri d'ufficio, perché in cambio di compensi, dai primi anni `90 al 1996, avevano segnalato i nominativi e gli ulteriori dati inerenti alle persone decedute da loro conosciuti nello svolgimento del servizio. Dello stesso reato, quali corruttori, sono stati ritenuti responsabili RA NI NT e CO VI, nella qualità di titolari di imprese di onoranze funebri.
2. Contro tale pronunzia ricorrono NG LA, AR LI, OV CE, IS RS, CO AP, PI RG e OS VA.
Lamentano in primo luogo la nullità del decreto che ha disposto il giudizio per genericità ed indeterminatezza della formulazione del capo di imputazione. In esso non sarebbe individuata la qualità rivestita dagli imputati (se non sotto la dizione non significativa di dipendenti comunali), non si indicherebbero le somme percepite dagli stessi né sarebbe precisato l'arco temporale in cui collocare la condotta antigiuridica di ciascun ricorrente.
Deducono poi che l'oggetto della remunerazione non riguardava un atto d'ufficio: essi avevano assolto in precedenza ai loro compiti e le mance ricevute, tanto dai parenti dei defunti che dagli imprenditori, concernevano liberalità al di fuori della funzione svolta. Mancherebbe inoltre la qualifica di incaricato di pubblico servizio, svolgendo gli imputati attività meramente esecutive. Dovrebbe ancora riscontrarsi un difetto di motivazione in ordine alle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4, 62 bis e 323 bis c.p., negate con formula onnicomprensiva senza alcun riferimento alle posizioni individuali. Vi sarebbe del resto contraddittorietà in quanto la stessa Corte ha concesso la sospensione condizionale della pena e la non menzione.
3. PI RG, ritenuto responsabile anche di minacce, lamenta il difetto di motivazione relativo all'accertamento dì questo reato, non essendo stato provato né il turbamento della persona offesa né essendo stato specificato il male minacciato.
4. Ricorre RA NI NT che in primo luogo deduce la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione.
Assolutamente essenziale, anche ai fini della prescrizione, era individuare da quando e fino a quando gli imputati erano chiamati a rispondere delle condotte addebitate. A questo riguardo la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto che si potesse integrare il decreto mediante atti diversi, opinione infondata in sé e nella specie fallace dato che, pur valendosi di questi atti, restava un'insanabile incertezza circa i tempi del reato.
Deduce ancora l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo OL su cui s'è fondato l'accertamento del reato. Costui, concorrente nel reato che aveva definito la sua posizione ex art. 444 c.p.p., in un primo tempo era stato sentito ex art. 210 c.p.p. e s'era avvalso della facoltà di non rispondere. Entrati in vigore l'art. 64 comma 3 e l'art. 197 bis comma 1 c.p.p. era stato assunto quale teste. Ma in realtà lo OL non aveva la capacità di assumere la qualità di teste in quanto a suo tempo aveva fornito dichiarazioni contro terzi senza gli avvertimenti prescritti. Tale conclusione non corrisponderebbe ad un'applicazione retroattiva dell'art. 64, ma discenderebbe dalla coordinazione tra detta norma e l'art. 197 bis comma 1 e sarebbe confermata dall'art. 210 c.p.p. che fa riferimento a concorrenti nel reato già giudicati e che tuttavia non possono assumere la qualità di teste: costoro sarebbero appunto quelli ai quali non è stato dato l'avvertimento di cui all'art. 64 comma 3.
Nel merito ritiene che l'accertamento della sua responsabilità si basi su dichiarazioni solo parzialmente convergenti e certo non riscontrate dal teste Cannara, dato che, in relazione al relativo episodio, il ricorrente poteva aver avuto le informazioni in modo diverso e da altri soggetti. Analogamente dovrebbe dirsi per il teste Currò, il che comunque riporta la data dell'ultima corruzione in tesi commessa ad epoca antecedente al 1996, con evidenti riflessi sulla prescrizione.
Manifestamente illogica sarebbe poi la sentenza in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p.
4. Ricorre infine CO VI il quale in primo luogo lamenta che gli sia stato contestato il capo h della rubrica (minacce) del quale invece deve rispondere solo l'imputato RG.
Deduce quindi il difetto della qualità di incaricati di pubblico servizio in capo agli operatori obitoriali e rileva che comunque le notizie che si assumono da loro fornite (dati anagrafici) non possono ritenersi coperte da segreto e nemmeno da un dovere di riservatezza, essendo tali notizie del tutto estranee alla dignità della salma e al sentimento di pietà verso i defunti.
Lamenta poi il difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 323 bis c.p.
5. Con motivi nuovi il VI, rilevato che la condotta ascrittagli è cessata il 27 ottobre 1995, chiede dichiararsi l'avvenuta prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio nei confronti di IS RS per il sopravvenuto decesso del ricorrente.
2. La sentenza deve essere annullata senza rinvio anche nei confronti di CO VI perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione. Corrisponde infatti a verità che la decisione impugnata, come del resto quella di primo grado, non fa menzione di alcuna condotta rilevante del ricorrente, sia pure sotto il profilo del contributo concorsuale, successiva al 27 ottobre 1995, data del suo arresto in flagranza per l'ultima delle corruzioni a lui imputabili.
Restano peraltro ferme le statuizioni civili adottate, poiché le ulteriori deduzioni del VI, sostanzialmente identiche a quelle proposte dagli altri imputati, sono da respingersi in ragione di quanto di seguito viene esposto.
3. Comune a tutti i ricorsi è la censura di nullità derivante dalla indeterminatezza dell'addebito formulato nel decreto che dispone il giudizio. In esso, oltre all'imprecisione circa la qualità dei soggetti coinvolti e alla mancata descrizione dei singoli ruoli nei singoli episodi, difetterebbe la delimitazione degli ambiti temporali della vicenda.
La doglianza è priva di fondamento.
Se, come si deve ritenere, l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto è prevista dall'art. 429 lett. c c.p.p. in funzione della possibilità di svolgere una puntuale difesa, e se quindi il vizio di genericità in tanto si manifesta in quanto una simile difesa sia impedita, è palese, dalla lettura dell'imputazione elevata, che i ricorrenti erano stati messi in grado di contestare l'accadimento nella sua storicità, la loro partecipazione o la rilevanza giuridica della vicenda.
Innanzitutto, contrariamente all'assunto, la qualità dei soggetti coinvolti è stata indicata con esattezza (da un lato "dipendenti del Comune di Milano, in servizio presso il civico obitorio, con la qualifica di operatori obitoriali", dall'altro "rappresentanti... delle imprese di onoranze funebri Lombarda Foroni/San Siro, San Cipriano, La Milanese ecc.").
In secondo luogo non era necessario descrivere il ruolo dei singoli nel mercimonio consumato in concorso, una volta che il mercimonio in parola era stato correttamente rappresentato nei suoi elementi essenziali, in modo tale che ciascun imputato era ben consapevole della vicenda dalla quale doveva assumere la sua estraneità(" con frequenza quotidiana favorivano le imprese di onoranze funebri... segnalando alle medesime i nominativi e gli ulteriori dati delle persone decedute, in cambio di compensi,.."). Infine, il periodo della vicenda corruttiva poteva ricavarsi dal riferimento nel capo di imputazione alle `date della rispettiva permanenza in servizio" di ciascun dipendente corrotto "presso il civico obitorio", evento certo non indeterminabile e di agevole determinazione. È poi questione di merito che il periodo medesimo, rivelatosi in realtà troppo ampio, sia stato nel dibattimento circoscritto dal 1990 al 7 giugno 1996, in relazione al compendio probatorio ed alle difese svolte. La circostanza, anzi, è ex post: indicativa della possibilità esistente sin dall'inizio di difendersi in punto di durata dei fatti costituenti reato.
4. Il ricorrente NT, con evidente eventuale ricaduta sulla posizione di tutti gli altri imputati, deduce l'inutilizzabilità della deposizione OL. Costui, nonostante avesse definito irrevocabilmente la sua posizione ex art. 444 c.p.p., era, a suo dire, incapace di assumere l'ufficio di testimone "assistito" perché durante le indagini preliminari aveva reso dichiarazioni accusatorie verso i concorrenti nel reato, senza l'avvertimento di cui al comma 2 lett. c dell'art. 64 del codice di rito. Osserva ancora che lo OL, prima di essere sentito ex art. 197 bis comma 1 c.p.p., era stato esaminato ex art. 210 e s'era rifiutato di rispondere e che solo questo modo di assunzione era quello consentito. Il rilievo è privo di fondamento.
Pur trascurando l'erroneità di conferire efficacia retroattiva alla incapacità sancita dal comma 3 bis dell'art. 64 c.p.p. (argomento su cui fa leva la Corte d'Appello che osserva come le indagini, durante le quali lo OL aveva reso le dichiarazioni, erano anteriori all'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63, che l'incapacità ha comminato: cfr. sez. 6, 27 marzo 2003, Pinto e Portaro), va rilevato che il soggetto di cui si parla è stato sentito come testimone ai sensi del comma 1 dell'art. 197 bis c.p.p., rivestendo la qualità di concorrente nel reato che aveva irrevocabilmente definito la sua posizione. Ora il comma i dell'art. 197 bis, a parte come s'è detto ogni problema di diritto transitorio, indica che l'imputato in un procedimento connesso o collegato, una volta irrevocabilmente definita la sua posizione, può sempre essere chiamato a deporre e che quindi è a tanto capace, abbia reso o meno dichiarazioni durante le indagini e sia stato o meno avvertito ai sensi del comma 2 lett. c dell' art. 64. Questa conclusione sul senso del comma 1 dell'art.197 bis ben risponde all'intento legislativo di coniugare il principio per cui nessuno é tenuto ad offrire elementi a suo carico, con la necessità di acquisire fonti responsabili e utili all'accertamento della verità. Posto che l'avvertimento di cui si tratta è diretto a rendere noto al possibile dichiarante che, una volta rilasciate le dichiarazioni contra alios, egli non potrà non deporre con i pericoli che discendono dall'esporsi alla dialettica processuale, l'esigenza di non ledersi è recessiva una volta già concluso irrevocabilmente il procedimento, con la conseguenza che la garanzia dell'art. 64 rimane in questi casi priva di funzione. E tanto è avvalorato dal comma 2 dello stesso articolo 197 bis, il quale, solo per l'imputato verso il quale il procedimento connesso sia ancora pendente, pretende come condizione di capacità a testimoniare l'osservanza del più volte citato comma dell'art. 64. L'interpretazione assunta non è infine in alcun modo contrastata dall'art. 210 c.p.p., che, nel suo riferimento a persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 comma 1 lett. a (quale appunto è lo OL) per i quali si sia proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone, ha riguardo a coloro verso i quali il procedimento si sia esaurito senza che sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile (per esempio con archiviazione)e quindi non allo OL la cui sentenza di patteggiamento è passata in giudicato.
Né infine nella specie può rilevarsi un qualche impedimento alla testimonianza derivante dal fatto che lo OL fosse già stato esaminato ex art. 210 c.p.p. L'esito negativo di questo mezzo di prova (rifiuto di rispondere) ben autorizzava il giudice ex art. 507 c.p.p. ad assumere nuovamente il soggetto e questa volta quale teste, in relazione alla innovazione legislativa nel frattempo entrata in vigore.
5. In ordine all'accertamento della vicenda i ricorrenti, tranne il NT, non avanzano specifiche doglianze, se non quella, in fatto e contrastata da tutto il compendio probatorio esposto nella decisione, di aver ricevuto i compensi quale espressione di pura liberalità da parte degli impresari.
Per quanto riguarda il NT egli sostiene, ma solo apoditticamente, che le dichiarazioni del EN e dello OL non siano sovrapponibili, mentre in ordine all'episodio Cannara-Currò, contestato specificamente nel ricorso, offre una versione alternativa dello svolgimento delle circostanze (poteva aver appreso da altri i dati anagrafici del defunto), senza curarsi di dimostrare l'illogicità della ricostruzione operata in sede di merito.
6. Sulla qualificazione giuridica si contesta innanzitutto la qualità di incaricati di pubblico servizio assegnata agli operatori obitoriali.
Si tratta di un rilievo infondato: tali operatori, pur privi di poteri autoritativi, svolgono attività (esame e rimozione della salma, suo trasporto, collocazione del cadavere, raccolta ed inventario degli oggetti rinvenuti, redazione di relazione, controllo dell'osservanza della disciplina della polizia mortuaria ecc.) compiutamente governata da norme di diritto pubblico ed essa, come si ricava dalla stessa elencazione appena fatta, non si riduce a semplice mansioni d'ordine (si consideri per esempio il controllo dell'osservanza delle norme di polizia e la redazione di relazioni, compiti in cui gli operatori sono in prima persona responsabilizzati) e tantomeno ad opera meramente manuale. Si contesta poi che il mantenimento della riservatezza circa i nominativi e gli ulteriori dati delle persone decedute corrisponda ad un dovere degli operatori e sia comunque un atto di ufficio. Anche questo rilievo è peraltro infondato.
Ad esso può in primo luogo rispondersi che le norme generali sui pubblici dipendenti e quelle sui dipendenti del Comune di Milano, impongono la riservatezza del dipendente in ordine alle notizie conosciute in occasione del suo ufficio, siano o meno tali notizie coperte da segreto, possano o meno i terzi apprenderle da altre fonti. E tanto secondo una giurisprudenza risalente (sez. 5, sent. 843 del 2 maggio 1983, Amitrano) basterebbe ad integrare il reato, essendo "irrilevante che si tratti di dovere di ufficio generico o specifico, oppure che l'atto contrario ai doveri d'ufficio costituisca di per sé reato semplice o mancanza disciplinare". Ma anche a voler sostenere che non tutte le norme relative a doveri gravanti sul pubblico dipendente impongono comportamenti che si traducono in atti d'ufficio (si pensi a non specificati obblighi di probità, di osservanza di regole di buon andamento e simili), il dovere di riservatezza non concerne nel caso in esame eventi appresi per un semplice rapporto di occasionalità o di contiguità con il servizio, ma attiene a notizie direttamente derivate da atti ed operazioni compiuti dal soggetto gravato dal dovere, nello svolgimento del munus a lui affidato. Ed allora la riservatezza non riguarda in questa ipotesi un generico contegno del dipendente ma, connotando il modo d'essere della funzione specifica, corrisponde certamente ad atto dell'ufficio. Ne deriva che il mercimonio della notizia riservata integra nella specie l'ipotesi di corruzione. Conclusione del resto in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte espressa in fattispecie del tutto analoghe, a partire dall'ord. 2266 del 30 luglio 1991, sez. 6, Cascino, per arrivare alla sent. 443 del 13 maggio 1999, sez. 6, Sacco e altri.
7. Relativamente al trattamento sanzionatorio generica è la doglianza relativa all'art. 62 bis c.p., non essendosi prospettati particolari motivi di meritevolezza riferiti ai singoli. Per gli artt. 62 n. 4 e 323 bis c.p., a parte i problemi che suscita la possibilità del concorso tra queste attenuanti, problemi che i ricorrenti non si pongono, ben doveva il giudice di merito, onde apprezzare la tenuità del danno criminale, aver riguardo alle connotazioni oggettive del reato e non alle singole posizioni degli imputati. Correttamente tale tenuità è stata esclusa sul rilievo della pesante invasività del meccanismo corruttivo posto in essere nella sfera dei superstiti, più esposti e meno vigili nel momento del dolore.
8. In ordine infine al delitto specificamente ascritto al RG, il ricorrente senza alcun fondamento si duole che la Corte d'Appello non abbia dato contezza dell'iter logico seguito: essa al contrario, in aderenza ai motivi d'appello, ha citato e discusso criticamente le fonti di prova, riportando anche passi delle dichiarazioni. Contro le conclusioni così raggiunte, che integrano quelle del giudice di primo grado già dimostrative della gravità delle minacce, nulla nel merito si oppone.
9. I ricorsi pertanto vanno respinti e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RS IS per morte dell'imputato e nei confronti di VI CO perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma nei confronti del VI le statuizioni civili. Rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 MAGGIO 2003.