Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2003, n. 24075
CASS
Sentenza 7 maggio 2003

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Configura il delitto di corruzione, previsto dall'art. 319 cod. pen., la condotta dell'operatore obitoriale che fornisca, dietro compenso, i nominativi e altre informazioni delle persone decedute agli impresari delle pompe funebri, in quanto pone in essere un atto contrario ai doveri di ufficio, rivelando notizie apprese nello svolgimento del pubblico servizio, che devono rimanere riservate per i terzi e delle quali comunque non ha la disponibilità.

Ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., l'imputato in un procedimento connesso o collegato può sempre essere chiamato a deporre qualora nei suoi confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena, dovendosi riconoscere la sua piena capacità a testimoniare a prescindere da ogni considerazione sulle eventuali dichiarazioni rese durante le indagini o sul fatto che non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 64 comma 2 lett. c) cod. proc, pen., in quanto l'esigenza di non ledere la sua posizione è recessiva una volta che il procedimento si sia già concluso irrevocabilmente, con la conseguenza che la garanzia dell'art. 64 cit. rimane, in questo caso, priva di funzione.

All'operatore obitoriale deve essere riconosciuta la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto, seppur privo di poteri autoritativi, svolge un'attività regolata da norme di diritto pubblico, non limitata a semplici mansioni d'ordine o a compiti meramente manuali, ma concernente, oltre all'esame e al trasporto della salma, anche la raccolta e l'inventario degli oggetti rinvenuti, la redazione di una relazione, il controllo dell'osservanza delle disposizioni in materia di polizia mortuaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2003, n. 24075
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24075
    Data del deposito : 7 maggio 2003

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