Sentenza 21 gennaio 2010
Massime • 4
Poiché la circostanza attenuante speciale della cd. dissociazione attuosa prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata) si applica solo nelle ipotesi del delitto di associazione di tipo mafioso o di quelli aggravati dalla cd. finalità mafiosa, essa non può concorrere con quella prevista dall'art. 74, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico in materia di stupefacenti) la quale si applica solo a coloro che si siano efficacemente adoperati per assicurare le prove del reato di associazione finalizzata al narcotraffico o per sottrarle risorse decisive per la commissione dei delitti.
La nomina di difensore fiduciario designato in procedimento cautelare non spiega effetti in quello principale.
È legittima l'interruzione della discussione finale dibattimentale quando sia dettata da motivi di assoluta necessità (nella specie, l'esigenza di sentire un collaboratore di giustizia in grado di fornire rilevanti elementi di riscontro sia alla tesi dell'accusa, sia alle posizioni di taluni imputati, per il suo inserimento a livello apicale nell'associazione di tipo mafioso dedita al narcotraffico).
Poiché i reati di associazione di tipo mafioso e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti possono concorrere formalmente per la diversità dei beni giuridici tutelati - rispettivamente l'ordine pubblico messo in pericolo dalle situazioni di assoggettamento e di omertà, e la salute individuale e collettiva, minacciata dalla diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti - uno stesso soggetto ben può fare parte della struttura associativa impegnata nel traffico di stupefacenti senza avvalersi del cosiddetto metodo mafioso.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2010, n. 17702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17702 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2010 |
Testo completo
1 7702
177 02 / 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/01/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.71/2010-
- Presidente GIOVANNI RI Dott.
- Consigliere - MARIASTEFANIA DI TOMASSI Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 34564/2009 ALDO CAVALLO Dott.
- Rel. Consigliere - Dott. FF CAPOZZI
- Consigliere - Dott. RENATO BRICCHETTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI LA LO N. IL 26/08/1953
2) BB TO N. IL 30/10/1958
3) BB FR N. IL 13/11/1975
4) BB GU N. IL 30/09/1956
5) BB FF N. IL 15/08/1950
6) BR AL N. IL 22/12/1971
7) AS EN N. IL 20/11/1974
8) D'VA CO N. IL 23/01/1959
9) DE EL FF N. IL 30/03/1964
10) DI LA EN N. IL 19/07/1975
11) ID GA N. IL 09/07/1958
12) PA OS N. IL 18/09/1956
13) TI IZ N. IL 05/12/1962
14) TI GE N. IL 20/09/1961
15) AC NA N. IL 16/07/1961 avverso la sentenza n. 10469/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 01/07/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
FF CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.NN GALATI che ha concluso per l annullaments con homes. della senteup impregnata com riferiment- TI Maurio;
per la declaratoria de, in ammissibili Ta del ricors post de GUIDAsto de ID farton;
per it rigetto di tutti altri ricordi.
Uditi i difensori:
-avv. Saverio SENESE per BB IO;
✓
-avv. NN ARICO' per AC AN, BB AF;
DI LA
PA d BB RA;
-avv. Michele CERABONA per BB IO;
-avv. Vittorio GIAQUINTO per DI LA PA e DI LA ZO;
-avv. Romolo VIGNOLA per BB GU e DE EL FA;
-avv. IO ABET per DE EL FA;
-avv. Anacleto DOLCE per BB GU;
-avv. Floriana MARIS per TI ZI;
-avv. Claudio DAVINO per BB AF ed BB RA;
-avv. AL LEPRE per D'VA NR,
i quali tuti hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso;
Raffia Gryl N. 34564/09 (845)
FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza del 17.5.06 il Tribunale di Napoli, col rito dibattimentale di cui agli artt. 465 e segg. c.p.p., ha ritenuto colpevoli:
1)DI LA PA:
--del reato di cui al capo a) della rubrica (art. 416 bis commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo), qualificata la data del commesso reato a partire dall'entrata in vigore della legge 646/1982 ed esclusa la circostanza aggravante di cui al sesto comma art. 416 bis c.p.;
--del reato di cui al capo b) della rubrica (art. 74 commi primo, secondo, terzo e quarto del d.p.r. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203/90).
Ritenuto il concoso formale fra detti reati, il Tribunale di Napoli ha condannato DI LA
PA alla pena di anni 30 di reclusione;
2)-BB IO:
--del reato di cui al capo b) della rubrica (art. 74 commi primo, secondo, terzo e quarto del d.p.r. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203/91.
Per detto reato il Tribunale di Napoli ha condannato BB IO alla pena di anni 16 di reclusione;
3)-BB RA:
--del reato di cui al capo b) della rubrica (art. 74 commi primo, secondo, terzo e quarto del d.p.r. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge 203/91).
Per detto reato il Tribunale di Napoli ha condannato BB RA alla pena di anni 16 di reclusione;
4)-BB GU:
--del reato di cui al capo a) della rubrica (art. 416 bis commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo), qualificata la data del commesso reato a partire dall'entrata in vigore della legge 646/1982 ed esclusa la circostanza aggravante di cui al sesto comma art. 416 bis c.p.;
--del reato di cui al capo b) della rubrica (art. 74 commi primo, secondo, terzo e quarto del d.p.r. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203/90).
Ritenuto il concorso formale fra detti reati, il Tribunale di Napoli ha condannato
BB GU alla pena di anni 20 di reclusione;
5)-BB AF:
--del reato di cui al capo a) della rubrica (art. 416 bis commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo), qualificata la data del commesso reato a partire dall'entrata in vigore della legge 646/1982 ed esclusa la circostanza aggravante di cui al sesto comma art. 416 bis c.p.;
--del reato di cui al capo b) della rubrica (art. 74 commi primo, secondo, terzo e quarto del d.p.r. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203/90).
Ritenuto il concoso formale fra detti reati, il Tribunale di Napoli ha condannato
BB AF alla pena di anni 30 di reclusione;
2
6)-AC AN:
--del reato di cui al capo b) della rubrica (art. 74 commi primo, secondo, terzo e quarto del d.p.r. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203/90.
Concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, il Tribunale di Napoli
l'ha condannata alla pena di anni 9 di reclusione;
7)TO GI:
--del reato di cui al capo p) della rubrica (artt. 110, 81 cpv., 73 del d.p.r. 309/90, 7 legge 203/91: detenzione a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente tipo cocaina).
Concesse le attenuanti generiche il Tribunale di Napoli l'ha condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed € 26.000,00 di multa;
8)-BR AL:
--del reato di cui al capo a) della rubrica (art. 416 bis commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo), qualificata la data del commesso reato a partire dall'entrata in vigore della legge 646/1982 ed esclusa la circostanza aggravante di cui al sesto comma art. 416 bis c.p.
Il Tribunale di Napoli l'ha condannato alla pena di anni 6 di reclusione;
9)-AS ZO:
--del reato di cui al capo b) della rubrica (art. 74 commi primo, secondo, terzo e quarto del d.p.r. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203/90).
Concessegli le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, il Tribunale di Napoli lo ha condannato alla pena di anni 9 di reclusione;
10)LO GI:
--del reato di cui al capo a) della rubrica (art. 416 bis commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo), qualificata la data del commesso reato a partire dall'entrata in vigore della legge 646/1982 ed esclusa la circostanza aggravante di cui al sesto comma art. 416 bis c.p.
Il Tribunale di Napoli l'ha condannato alla pena di anni 7 di reclusione;
11)D'VA NR:
--del reato di cui al capo a) della rubrica (art. 416 bis commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo), qualificata la data del commesso reato a partire dall'entrata in vigore della legge 646/1982 ed esclusa la circostanza aggravante di cui al sesto comma art. 416 bis c.p.;
--del reato di cui al capo b) della rubrica (art. 74 commi primo, secondo, terzo e quarto del d.p.r. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203/90). Ritenuto il concorso formale fra detti reati, il Tribunale di Napoli ha condannato
D'VA NR alla pena di anni 20 di reclusione;
12)DE EL FA:
--del reato di cui al capo b) della rubrica (art. 74 commi primo, secondo, terzo e quarto del d.p.r. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203/90).
Concesse le attenuanti generiche equivalenti rispetto alle contestate aggravanti, il Tribunale di
Napoli l'ha condannata alla pena di anni 13 e mesi 4 di reclusione;
13)DI LA ZO:
RIG 3
--del reato di cui all'art. 416 bis c.p., così come contestatogli all'udienza del 1.3.06, qualificata la data del commesso reato a partire dall'entrata in vigore della legge 646/1982 ed esclusa la circostanza aggravante di cui al sesto comma art. 416 bis c.p. Per detto reato il Tribunale di Napoli lo ha condannato alla pena di anni 8 di reclusione;
14)-ID AE:
--del reato di cui al capo b) della rubrica (art. 74 commi primo, secondo, terzo e quarto del d.p.r. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203/90).
Concessagli l'attenuante di cui all'art. 74 settimo comma del d.p.r. 309/90, il Tribunale di
Napoli lo ha condannato alla pena di anni 6 di reclusione;
15)RR AL:
--del reato di cui al capo b) della rubrica (art. 74 commi primo, secondo, terzo e quarto del d.p.r. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203/90).
Concessegli le attenuanti generiche equivalenti rispetto alle contestate aggravanti, il Tribunale di Napoli lo ha condanato ala pena di anni 13 e mesi 4 di reclusione;
16)-PA OS:
--del reato di cui al capo a) della rubrica (art. 416 bis commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo), qualificata la data del commesso reato a partire dall'entrata in vigore della legge 646/1982 ed esclusa la circostanza aggravante di cui al sesto comma art. 416 bis c.p.
Per detto reato il Tribunale di Napoli lo ha condannato alla pena di anni 8 di reclusione;
17)-TI ZI:
--del reato di cui al capo a) della rubrica (art. 416 bis commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo), qualificata la data del commesso reato a partire dall'entrata in vigore della legge 646/1982 ed esclusa la circostanza aggravante di cui al sesto comma art. 416 bis c.p.;
--del reato di cui al capo b) della rubrica (art. 74 commi primo, secondo, terzo e quarto del d.p.r. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203/91);
--del reato di cui al capo p) della rubrica (artt. 110, 81, 73 del d.p.r. 309/90, 7 legge 203/91: detenzione a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente tipo cocaina, con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l'organizzazine camorristica diretta da DI LA
PA);
--del reato di cui al capo r) della rubrica (artt. 110, 81 c.pv., 73, 80 del d.p.r 309/90, 7 legge
203/91: illecito acquisto di ingente quantitatvo di sostanza stupefcente tipo cocaina, con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l'organizzazine camorristica diretta da DI
LA PA);
--del reato di cui al capo ag) della rubrica (artt. 110, 81 c.p.v., 73 del d.p.r. 309/90, 7 legge
302/91:acquisto di ingente quantitativo di sostanza stupefacente tipo cocaina, con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l'organizzazine camorristica diretta da DI
LA PA);
--del reato di cui al capo ae) della rubrica (artt. 110, 81 c.p.v., 73 del d.p.r. 309/90, 7 legge
302/91:acquisto di ingente quantitativo di sostanza stupefacente tipo cocaina, con
Ру مي
l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l'organizzazine camorristica diretta da DI LA PA). さ
Unificati i reati di cui ai capi a) e b) in concorso formale e ritenuta la continuazione fra questi e gli altri reati, il Tribunale di Napoli lo ha condanato alla pena di anni 24 di reclusione;
18)-TI EL:
--del reato di cui al capo b) della rubrica (art. 74 commi primo, secondo, terzo e quarto del d.p.r. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203/90). Per detto reato il Tribunale di Napoli lo ha condannato ala pena di anni 16 di reclusione.
A tutti gli imputati anzidetti il Tribunale di Napoli ha applicato le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena.
Nei confronti dei primi cinque imputati, nonché nei confronti di quelli sub 11, 12, 15, 17 c
18, il Tribunale di Napoli ha altresì disposto, a pena espiata, la loro sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.
2.Detta sentenza del Tribunale di Napoli è stata impugnata da DI LA PA, DI
LA ZO, BR AL, PA OS, D'VA NR,
TI ZI, BB GU, DE EL FA, BB
AF, BB IO, BB RA, TI EL,
AS ZO, ID AE, AC AN, TO GI e
AR AL innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, la quale, con sentenza del 1.7.08:
-ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di SC GI in ordine al reato ascrittogli perchè estinto per morte del reo;
-ha assolto BB GU dal reato di cui al capo a) della rubrica e, ritenuta la continuzione con i fatti di cui alla sentenza della Corte d'Apello di Napoli del 4.12.2000, irrevocabile il 10.6.04, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni 22 di reclusione;
-ha escluso per DE EL FA l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 230/91 e, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli del
30.3.2001, irrevocabile il 16.6.2003, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni 13 di reclusione;
-ha escluso per AR AL l'aggravante di cui all'art. 7 legge 230/91, rideterminando la pena nei suoi confronti in anni 10 di reclusione;
-ha concesso a TI ZI la diminuente di cui all'art. 8 della legge 203/91, nonché le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, rideterminando la pena nei suoi confronti in anni 9 di reclusione, con revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata;
-ha concesso a ID AE le attenuanti generiche, rideterminando la pena nei suoi confronti in anni 5 di reclusione;
-ha confermato nel resto l'impugnata sentenza.
AF 5
3.I giudici di merito hanno ritenuto la penale responsabilità dei soggetti anzidetti sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ON AS, le cui dichiarazioni erano state lette in udienza, siccome deceduto, PR AF, RO
EL, CA DO, BB IO, CO IO, AC
NN, NT AN e ID AE;
sulla base del contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali svolte, nonché sulla base dalle dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado dall'ispettore di p.s. CICERONE Sergio, in servizio presso la squadra mobile della Questura di Napoli.
Nel corso del giudizio di appello era intervenuto il fatto nuovo del pentimento dell'imputato
TI ZI, divenuto collaboratore di giustizia quando era in corso la discussione dei difensori;
ed in tale sua veste il TI aveva dato un valido contributo, definito autonomo e serio, che aveva consentito di meglio delineare sia l'associazione camorristica facente capo a DI LA PA, sia l'associazione crimonosa volta allo spaccio di stupefacenti, pure capeggiata da detto DI LA PA.
DI LA PA, alias ZZ o IO, era stato identificato come il capo indiscusso dell'omonimo clan camorrisitco, costituitosi in Napoli, zona di Secondigliano, fin dai tempi dell'omicidio di LA MO AN, avvenuto alla fine degli anni 80 ed attribuito proprio a DI UR PA;
e da tale evento era iniziata l'ascesa del DI LA all'interno di detto clan, del quale era diventato il capo indiscusso.
Il clan anzidetto si occupava di attività illecite quali contrabbando, usura, estorsioni, omicidi e commercio di stupefacenti.
DI LA ZO, figlio di DI LA PA, era stato indicato come partecipe del sodalizio anzidetto, impegnato nel contrabbando di t.l.e., oltre che a fungere da portavoce della volontà di suo padre.
BR AL era stato indicato come compartecipe a detto clan con ruolo secondario ma non marginale di appoggio e collegamento, senza partecipazione a specifici episodi delittuosi e senza poteri decisionali.
PA OS era stato indicato come uno dei capi storici del clan capeggiato da DI
LA PA, fin dai tempi di LA MO AN, la cui uccisione aveva segnato l'inizio dell'ascesa del DI LA ed il suo ruolo era quello di dedicarsi alle estorsioni.
D'VA NR, cognato di DI LA PA, era stato indicato come esponente storico del clan camorristico anzidetto, dedito in particolare all'attività di spaccio di stupefacenti.
BB AF era stato indicato quale compartecipe in posizione apicale del clan camorristico facente capo al DI LA, fin dagli inizi degli anni 90; ed il fatto che fosse stato indicato dal collaborante CC come appartenente al gruppo di fuoco indicava solo che in quell'epoca il clan non era ancora dedito esclusivamente al traffico di stupefacenti. 6
BB AF era stato altresì indicato come il capo dell'organizzazione criminosa volta allo spaccio di stupefacenti, pure riconducibile a DI LA PA, svolgentesi nel rione Monterosa di Secondigliano di Napoli.
BB RA, figlio di BB AF era stato indicato come partecipe all'associazione volta allo spaccio di eroina, svolto nel rione Monterosa di
Secondigliano di Napoli con particolare rigurdo alla piazza di "sott'o furn" e del bar ZE. BB IO, fratello di BB AF, era stato indicato come compartecipe dell'associazione criminosa di cui all'art.74 del d.p.r. 309/90, ivi rivestendo il ruolo di responsabile dello spaccio di eroina e cocaina nel rione Monterosa.
BB GU e sua moglie DE EL FA erano stati indicati come coinvolti in tale associazione volta allo spaccio di eroina con il compito di acqustare e cedere ingenti quantitativi d tale stupefacenti, di preparare le dosi e di provvedere al relativo taglio.
TI EL era stato ritenuto avere svolto il ruolo di compartecipe nell'associazione criminosa di cui all'art. 74 del d.p.r. 309790 col ruolo di fornitore di hashish, ceduto in più occasioni ad esponenti dell'associazione.
ID AE era stato ritenuto compartecipe di tale associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti con il ruolo di fornitore di sostanze stupefacenti, cedute in più occasioni ad esponenti dell'associazione.
TI ZI era stato indicato sia come compartecipe al clan camorristico facente capo a DI LA PA, sia come compartecipe dell'associazione di cui all'art. 74 del d.p.r. 309/90, con il ruolo di responsabile della vendita di cocaina in Secondigliano, zona di Parco della Vittoria;
era stato anche indicato come responsabile di altri quattro episodi di spaccio di cocaina ed eroina.
Come in precedenza riferito, TI ZI, nel corso della discussione del giudizio di appello, aveva scelto di collaborare con la giustizia;
aveva ammesso gli addebiti ed aevva rivelato quanto era a sua conoscenza in ordine alle vicende dell'associazione camorristica di appartenenza.
AC AN era stata ritenuta compartecipe dell'associazione volta al commercio di stupefacenti, inserita nel gruppo facente capo a TI ZI, con il compito di predisporre le dosi di cocaina.
AS ZO era stato indicato come compartecipe dell'associazione volta allo spaccio di eroina in Secondigliano di Napoli nella zona di via Labriola, comparto H.
4.Avverso detta sentenza della Corte d'Appello di Napoli ricorrono per cassazione DI
LA PA;
BB IO;
BB RA;
BB
GU; BB AF;
BR AL;
AS ZO;
D'VA NR;
DE EL FA;
DI LA ZO;
ID AE;
PA OS;
TI ZI;
TI EL e AC
AN, tutti per il tramite dei rispettivi difensori.
Rafe Con 7
5.DI LA PA ha proposto quattro motivi di ricorso. Col primo motivo lamenta nullità della sentenza impugnata e violazione art. 606 primo coma lettere b) e c) c.p.p., in quanto la richiesta di rinvio a giudizio non era stata preceduta dall'avviso ex art. 415 bis c.p.p., atteso che tale ultimo avviso non era stato notificato al difensore di fiducia di esso ricorrente, ma ad un difensore d'ufficio; e tale eccezione era stata formulata prima nell'udienza preliminare, poi nel corso del dibattimento ed infine in occasione della rinnovazione del dibattimento.
L'art. 96 c.p.p. era interpretato dalla giurisprudenza nel senso che la nomina del difensore di fiducia poteva avvenire anche in modo non formale, qualora fosse possibile desumere in modo certo, per facta concludentia l'avvenuto conferimento dell'incarico; non era quindi rilevante che la nomina del proprio difensore di fiducia non riportasse l'indicazioe del numero del processo;
era poi illogico ritenere che l'oggetto della procura non fosse determinabile, trattandosi di nomina ricevuta dal cancelliere del giudice che aveva emesso la misura cautelare ed era stata inserita nel fascicolo del processo.
Col secondo motivo lamenta nullità della sentenza impugnata per avere essa utilizzato una fonte di prova (testimonianza di AC NN) in violazione di legge.
La sentenza impugnata era nulla in quanto una prova e cioè la deposizione del collaborante
CC NN era stata acquisista in violazione del principio del contraddittorio.
Il teste anzidetto si era avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere, a tal punto il
P.M. aveva chiesto di acquisire le dichiarazioni rese dal AC nella fase delle indagini ex art. 500 quarto comma c.p.p.; si era a tal punto aperto un sub procedimento innazi al Tribunale per verificare se il teste fosse stato subornato al fine di ritrattare le accuse;
al termine di tale subprocedimento tuttavia il Tribunale non aveva inteso interpellare le parti sul punto se il teste potesse o meno essere stato influenzato o coartato;
si era verificata una violazione del principio del contraddittorio;
né poteva ritenersi che si fose trattato nela specie di una nullità a regime intermedio non tempestivamente dedotta.
Col terzo motivo lamenta violazione di legge;
violazione art. 606 primo comma lettere d) ed e) c.p.p; motivazione contraddittoria ed insufficiente in merito all'affermazione della sua responsabilità.
La Corte territoriale non aveva effettuato alcun vaglio critico della sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto di condannarlo senza che l'istruttoria dibattimentale avesse evidenziato chiari elementi di reità, essendo stato acriticamente acquisito quanto affermato dai collaboratori;
e già il G.I.P. aveva rilevato che un gran numero di essi non erano credibili, in quanto non a conoscenza diretta dei fatti da essi narrati;
invero in dibattimento molti collaboranti avevano riferito di fatti che non erano stati vissuti in prima persona, ma solo ricavati dalla lettura dei giornali;
ed il fatto che in due anni di indagini esso ricorrente non avesse mai parlato su alcuna delle utenze intercettate era stato visto dal Tribunale non come elemento a suo favore, ma come atto di accusa. 8
I collaboranti CA DO, BB IO, RO EL, RI
AL ed PR AF avevano reso dichiaraziomi generiche ed inattendibili.
Il collaborante CC IO aveva sostenuto di essere affiliato fin dal 1983 e di appartenere al gruppo di Mugnano;
ed il collaborante, a specifica richiesta del P.M., aveva detto di non conoscere nulla degli stupefacenti, per non esssersene mai interessato;
aveva dichiarato di essere stato solo due volte a casa di esso ricorrente e di aver commesso per conto del medesimo solo omicidi, per i quali vi era sentenza di assoluzione.
Il collaborante ID AE aveva dichiarato di essere stato affiliato fino al 1995; aveva parlato di un contatto telefonico con esso ricorrnte nel 1995 avente ad oggetto una partita di droga proveniente dala Spagna;
tuttavia il Tribunale aveva rilevato che esso ricorrente non aveva mai parlato dalle utenze intercettate.
Il collaborante NT AE aveva sostenuto di essere affiliato al clan DI LA e di avere svolto la sua attività in due fasi: la prima in cui si era occupato di estorsioni;
la seconda in cui si era occupato di stupefacenti;
aveva reso deposizioni del tutto generiche, usando l'espressione "so ma non posso dimostrarlo".
Il collaborante LI IG era capo dell'omonima famiglia di Forcella;
le sue dichiarazioni avevano detto ben poco di esso ricorrente;
aveva detto che il suo ultimo incontro col DI LA risaliva al 1996; quando aveva fatto riferimento a fatti concreti, come quando aveva indicato il DI LA responsabile deigli omicidi di LA MO e di RI, non aveva indicato le fonti delle sue conoscenze;
dalle sue dichiaraziomni era solo emerso la frequentazione di esso ricorrente con suo fratello LI LI, a causa della comune passione per il gioco;
tuttavia quest'ultimo aveva seccamente smentito il fratello.
A parte le deposizioni rese dai collaboratori, restava ben poco a suo carico;
in particolare sarebbe emerso che in alcune intercettazioni AL fosse proprio esso ricorrente;
tuttavia anche in tali intercettazioni non erano rvvisabili fatti reati a lui ascrivibili.
La sentenza di condanan emessa dal Tribunale era quindi stata un'evidente forzatura, avendo essa fatto proprio l'assioma secondo cui DI LA PA detto ZZ o IO era il potente ed indiscusso capo del clan omonimo.
Col quarto motivo lamenta violazione di legge;
violazione art. 606 primo comma lettere d) ed e) c.p.p.; motivazione contraddittoria ed insufficiente in merito al capo b) dela rubrica, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 legge 231/91.
La Corte territoriale non aveva preso in esame le censure mosse con riferimento al reato di cui al capo b) della rubrica, in quanto nessuna prova vi era agli atti relativa ad un suo coinvolgimento in episodi legati alla droga.
Doveva essere esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/92, in quanto non era emerso che il commercio di droga fosse stato commesso avvalendosi dela forza incriminatrice dell'appartenenza ad un'associazione criminosa;
tale aggravante non poteva essere presunta, ma doveva essere provata;
nulla era stato detto in sentenza circa la chiesta derubricazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p. nel reato di associazione a delinquere semplice.
6.BB IO ha proposto quattro motivi di ricorso per il tramite dell'avv. Saverio SENESE.
Col primo motivo lamenta violazione art. 606 primo comma lettere c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 546 primo comma lettera e), 192 primo e secondo comma c.p. e 74 del d.p.r 309/90, per carenza di motivazione circa la sua colpevolezza in ordine al reato ascrittogli, nonché violazione del principio "in dubio pro reo” e dell'art. 533 primo comam c.p.p.
Non erano emerse prove idonee a dimostrare che esso ricorrente dal 1981 al 2000 avesse ricoperto ruoli di responsabilità nell'organizzazione della vendita di eroina nel rione
Monterosa, vendita che sarebbe stata eseguita, alle sue direttive, da DO RC,
RI PA, OV MA, RI RO, SA ZI, RD
AL ed altri;
nessuan circostanza di fatto ovvero nessun fatto specifico era stata mai indicata a carico di esso ricorrente e dei suoi pretesi esecutori;
gli indizi emersi a suo carico potevano essere valorizzati solo per una sua partecipazione al clan "BB” criminalizzabile ex art. 416 bis c.p., ma non con riferimento alla sua partecipazione ad un'associazione per lo spaccio di stupefacenti.
Non era sufficiente la motivazione addotta al riguardo dalla sentenza impugnata, che aveva fatto riferimento agli elementi desunti dalla sentenza di primo grado ed alle propalazioni del coimputato TI ZI.
Le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia erano state utilizzate estrapolando e decontestualizzando brevi passaggi, in modo da rafforzarne il significato negativo per tutti gli imputati, mentre invece trattavasi di affermazioni generiche ed indeterminate, prive di valore indiziante.
Il dichiarante PR AF aveva solo solo detto che un fratello, pare IO, era detenuto con lui;
il dichiarante CC IO aveva detto che con esso ricorrente aveva commesso molti anni prima un tentativo di omicidio;
il dichiarante AC NN si era limitato a riconoscere in fotografia i due fratelli BB, cresciuti nello stesso quartiere;
nessuna prova era invece emerso circa un suo stabile inserimento in un'associazione dedita al traffico di stupefacenti ovvero circa la commissione di condotte illecite da parte sua e non da parte di suoi stretti congiunti. Era stato pertanto violato l'art. 533 primo comma c.p.p., secondo cui la colpevolezza dell'imputato doveva essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio.
Col secondo motivo lamenta violazione art. 606 primo comma lettere b), c) ed c) c.p.p. e nullità delle sentenze di merito per motivazione illogica ed arbitraria con riferimento alle chiamate di correità; travisamento per decontestualizzazione;
grave travisamento di brani di conversazione dal contenuto insignificante ed equivoco. 10
Il dichiarante PR RA aveva parlato della famiglia BB, che nel 1988-89 avrebbe comandato sul rione Monterosa di Secondigliano di Napoli ed i cui componenti erano confluiti nell'associazione capeggiata dal DI LA perchè soci del TI;
quindi nessuan condotta illecita era stata mai attribuita ad esso ricorrente;
l'PR, riferendosi a lui, aveva solo detto di averlo conosciuto in carcere.
La sentenza del Tribunale di Napoli aveva riferito che era stato il dichiarante CC
IO ad indicarlo come responsabile della vendita di sostanze stupefacenti nelle zone dominate da lui e dal fratello AF quali capizona del clan DI LA;
trattavasi di affermazioni arbitrarie, in quanto il CC mai aveva fatto dichiarazioni del genere, avendo escluso di aver commesso mai reati assieme ad esso ricorrente;
ed all'udienza dibattimentale di primo grado del 22.9.04 non aveva riconosciuto una foto che lo raffigurva.
Il Tribunale aveva altresì falsamente dichiarato che il collaborante AC NN lo aveva inserito nell'organizzazione a delinquere finalizzata al commercio di droga assieme al
TI.
In tale occasione invero il collaborante anzidetto aveva solo detto di essere amico di vecchia data di suo fratello AF;
ed in ordine a detto palese travisamento la Corte territoriale si era limitata a riferire che il Tribunale aveva sintetizzato in modo impeccabile le parole del collaboratore di giustizia anzidetto ed era incorsa in violazione di legge consistita nell'attribuire valore probatorio a mere dichiarazioni di correità generiche ed apodittiche.
Le conversazioni telefoniche intercettate e quelle ambientali, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non avevano confermato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
La conversazione telefonica del 29.1.98 non era stata mai da esso ricorrente rinvenuta;
esso ricorrente non era mai comparso nelle intercettazioni ambientali svolte presso l'abitazione di
BB GU;
in quella del 29.1.98 h. 16,35 esso ricorrente non era presente, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale in via di mera supposizione;
e le conversazioni alle quali esso ricorrente era stato effettivamente presente erano state deformate e travisate;
così per quanto concerneva le conversazioni del 10.2.98 h. 10,35 ed h. 14,00, dalle quali non era emerso nulla di significativo e pregnate anche a livello indiziario nei suoi confronti.
Le dichiarazioni confessorie ed accusatorie rese da TI ZI nel giudizio di appello erano tardive, inverosimili, generiche ed insignificanti.
Il dichiarante non aveva saputo riferire circostanze di fatto e specifiche condotte a lui attribuibili;
non era stato sciolto il problema della sua credibilità ed il giudice di appello si era limitato a far riferimento ad indimostrati riscontri, sottraendosi al ruolo che gli competeva di analizzare le denunciate violazioni.
Col terzo motivo lamenta violazione art. 606 primo comma lettere b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 546 comma primo lettera e), 121, 178 comma primo letera c), 179, 180
c.p.p., 24 e 111 Costituzione per omessa valutazione delle memorie difensive, con lesione del diritto di intervento ed assistenza difensiva del ricorrente. 11
Si era verificata una pervicace omessa valutazione di tutte le plurime sue deduzioni difensive, in particolare di quelle contenute in un'articolata memoria difensiva, integralmente riportata nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Col quarto motivo lamenta violazione art. 606 primo coma lettere c) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 192 terzo comma, all'art 74 commi terzo e quarto del d.p.r. 309/90 ed all'art. 7 legge
203/91, per essere state omesse le ragioni per cui tali aggravanti sarebbero state appplicabili.
Non erano state indicate le ragioni per cui erano state ritenute sussistenti le aggravanti di cui all'art. 74 commi terzo e quarto del d.p.r. 309/90; neppure erano state indicate le ragioni per cui era stata ravvisata l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 303/91, in quanto dal materiale intercettativo acquisito non erano emersi elementi certi in ordine al presunto metodo mafioso, né erano emersi comportamenti riconducibili ad una presunta agevolazione dell'associazione di tipo camorristico.
7.BB TO ha proposto sette motivi di ricorso per il tramite dell'avv.
Michele CERABONA.
Col primo motivo lamenta violazione art. 606 primo comma lettera e) c.p.p. per carenza di motivazione circa l'affermazione dela sua responsabilità.
La sentenza impugnata aveva opertao un indiscriminto rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, senza congrua motivazione circa il rigetto delle censure da lui proposte avverso al sentenza del Tribunale, che era incorso in vizio di travisamento della prova per avere distorto il contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche e le dichiarazioni dei propalanti.
La sentenza impugnata era carente ed illogica con riferimento alla individuazione dei necessari riscontri individualizzanti;
la motivazione era carente circa l'individuazione degli elementi da cui dedurre la sua stabile partecipazione alla ritenuta associazione ed alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 del alegge 203/91.
Col secondo motivo lamenta l'illegittimità della motivazione per relationem, in quanto era stato indiscriminato il rinvio operato dalla sentenza impugnata a quella di primo grado.
La motivazione per relationem era da ritenere legittima nel senso che i vuoti motivazionali della sentenza di appello potevano essere integrati attraverso il riferimento ala sentenza di primo grado, purchè le due decslisioni si sviluppino secondo linee logiche e giuridiche del tutto concordanti;
tuttavia il richiamo ala sentenza di primo grado non poteva essere di intensità e rilevanza tali da snaturare la stessa funzione del giudice di appello, dovendo pur sempre quest'ultimo dare dimostrazione di avere compitamente rimeditato il materiale probatorio acquisito;
il giudice di appello inoltre doveva dare conto delle censure difensive e delle ragioni per le quali esse dovevavo essere disattese, si che non bastava il rinvio meramente adesivo alla sentenza appellata.
Col terzo motivo lamenta omessa motivazione in ordine alle sue censure difensive e travisamento della prova, in quanto la sentenza impugnata aveva fatto rinvio alla sentenza di 12 primo grado senza operarne una compiuta rivisitazione critica e senza valutare i suoi precisi rilievi difensivi, con riferimento al metodo di valutazione della chiamata in correità.
Esso ricorrente aveva rilevato come non poteva essere valutata unitariamente la chiamata di correo, in quanto non poteva essere esaminata l'attendibilità estrinseca del dichiarante se non fosse stata prima accertata quella intrinseca;
nel caso in esame la Corte territoriale non aveva vagliato tale censura.
Esso ricorrente aveva eccepito in appello il travisamento delle prove acquisite, consistite principalmente nelle dichiarazioni dei collaboratori CC, PR E AC, oltre alle dichiarazioni del TI ed ad alcune intrcettzioni ambientali svolte nell'abitazione di BB GU. Non era chiaro come dalla dichiarazione dell'IMPROTA fosse emerso un esplicito riferimento ad esso ricorrente quale gestore della piazza di spaccio nel quartiere Monterosa, avendo il propalante solo detto di avrlo conosciuto durante un periodo di detenzione.
La Corte aveva altresì travisato le dichiarazioni rese dal collaborante CC IO che aveva dichiarato di non conoscere esso ricorrente, né aveva riconociuto esso ricorrente nela persona effigiata in foto, a lui mostrata all'udienza di primo grado del 22.9.04. Le dichiarazioni rese dal collaborante AC non erano il frutto di una sua conoscenza diretta, né il dichirante aveva mai indicato le fonti delle sue conoscenze.
Dalla conversazione registrata il 9.2.98 alle ore 14,05 fra la coimputata DE EL FA ed BB AF nessun diretto riferimento era stato fatto alla sua persona quale compartecipe allo spaccio di stupefacenti, in quanto le uniche parole da lui pronunciate costituivano un commento a quanto accaduto a seguito del sequestro operato in casa dela DE
EL ed al suo arresto.
Anche le dichiarazioni rese dal collaborante TI ZI erano state generiche e non avevano delineato il ruolo di esso ricorrente nella gestione del traffico di stupefacenti, illazione affidata alle sole parole "la cocaina la fa IO”.
Quindi non solo illogicità dela motivazione, ma altresì contraddittorietà rispetto al materiale probatorio acquisito. Col quarto motivo lamenta violazione dei criteri sdi cui all'art. 192 c.p.p. per la valutzione delle chiamate di correo, in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare l'attendibilità soggettiva ed oggettiva delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.
A fronte di un materiale probatorio composto quasi esclusivamente dale dichiarazini dei collaboratori di giustizia, la sentenza impugnata non aveva fornito alcuna dimostrzionedi avere esaminato la sentenza impougnata, di averle meditate e ritenute coerenti con la decisione impugnata.
In violazione dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale non aveva motivato in ordine ai criteri interpretativi utilizzati per verificare l'attendibilità soggettiva ed oggettiva dei chiamanti in correità, avendo direttamente proceduto ad esaminare i riscontri esterni. 13
Col quinto motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei riscontri individualizzanti, in quanto le dichiarazioni dei collaboratori e le intercettazioni telefoniche ed ambientali acquisite non avevano un contenuto sufficientemente individualizzante in ordine alla specifica accusa mossa ad esso ricorrente, di essere responsabile della vendita di eroina nella zona del rione Monterosa.
Le dichiarazioni rese dai collaboranti PR, CC e AC non erano infati reciprocamente riscontrabili né erano sufficientemente individualizzanti rispetto al reato a lui contestato;
nessuna riferimento vi era all'eroina; nessun riferimento vi era stato in ordine al preciso ruolo da lui svolto.
Col sesto motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine alla sua partecipazione al reato associativo, in quanto gli elementi richiesti per aversi il reato associativo di cui all'art. 74 del d.p.r. 309/90 erano la formazione di vincolo sociale fra tre o più persone, teso a realizzare un nunero indeterminato di illeciti di cui all'art. 73 del d.p.r. 309/90 con vincolo tendenzialmente permanente, con la consapevolezza per ciasun associato di far parte del sodalizio e di realizzare il programma criminale;
il patto associativo poteva anche non essere espresso e costituirsi di fatto.
Il materiale probatorio acquisito non era tale da poter ritenere esso ricorrente come stabile partecipante al reato assciativo;
gli elementi a suo carico erano costituiti dall'intercettazione ambientale del 92.1998 e dala telefonata intercettata il 24.4.98 sull'utenza in uso ad
BB AF;
trattavasi di condotte troppo occasionali per ritenere che esso ricorrente fosse stabilmente inserito nella struttutra organizzativa dell'associazione. Col settimo motivo lamenta omessa motivazione circa la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 74 commi terzo e quarto del d.p.r. 309/90 ed all'art. 7 legge 203/91.
La motivazione della sentenza impugnata era carente circa la sussistenza delle aggravanti della disponibilità di armi, dela finalità di agevolare la consorteria criminale facente capo al DI
LA e l'utilizzazione del metodo mafioso;
con riferimento a tale iltima aggravante era necessaropvrificare che l'agente avesse voluto l'emento aggravatore;
l'aggravante in esame presupponeva il dolo specifico, si he non bastava la mera consapevolezza che il reato commesso potesse conseguire l'effetto agevolativo, essendo altresì necessario, quale quid pluris, che egli avesse agito al precipuo scopo di realizzarlo, si da costituire il motivo specifico dela spint criminosa;
il che nella spcie non era stato provato.
8.BB RA ha proposto quattro motivi di ricorso per il tramite dell'avv.
Saverio SENESE.
Col primo motivo lamenta violazione art. 606 primo comma lettere c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 546 comma primo lettera e), 192 primo e secondo comma c.p.p. e 74 del d.p.r. 309/90, in quanto la prova dell'esistenza di un'associazione dedita allo spaccio di stupefacenti posta sotto la direzione di DI LA PA e della quale sarebbe stata parte
R 14 integrante il c.d. "gruppo BB” era stato affidatoad indizi incerti, equivoci e contradditori;
ad essa tuttaviamai aveva partecipato esso ricorrente. 4
Era stato formulato un teorema accusatorio;
e le dichiarazioni rese in appello dal collaborante
TI ZI mal si conciliavano con il quadro delineato dalla Corte territoriale, in quanto era emerso che gli BB si rifornissero di droga attraverso propri canali, si che essi erano usciti, dopo un iniziale periodo, dal monopolio per l'approvvigionamento della droga costituito da DI LA PA;
pertanto i rapporti fra esso ricorrente ed il DI
LA erano stati molto stretti all'inizio, per poi diradarsi propressivamente.
Nessun supporto probatorio e nessun fatto specifico la Corte territoriale aveva addotto a supporto della sua tesi, secondo cui esso ricorrente dal 1981 al 2000 avrebbe ricoperto ruoli di responsabilitànella vendita di eroina in Secondigliano, zona del rione Montrosa, vendita che, sotto la sua direzione, sarebbe stata effettuata da DO RC, RI PA,
OV MA, RI RO, SA ZI, RD AL ed altri spacciatori, al massimo avrebbe potuto essere ipotizata una sua partecipazione ad un clan BB criminazizzabile ex art. 416 bis c.p., ma mai esso ricorrente avrebbe potuto essere ritenuto partecipe ad un'associzione finalizzata allo spaccio di stupefcenti. Non erano state indicate le condotte presumibilmente attribuite ad esso ricorrente, avendo fatto solo irferimento agli elementi indicati nela entenza di primo grado ed alle dichiarazioni di TI ZI.
Le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia nei suoi confronti erano indeterminate, generiche e prive di valoe indiziante.
Non era stato infatti indicato il ruolo da lui svolto nell'ambito delal ipotizzata associazione ex art. 74 del d.p.r. 309/90, volta a compiere più delitti di cui all'art. 73 del medesimo d.p.r.
Col secondo motivo lamenta violzione art. 606 primo comma letere b), c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 546, 192 terzo comma c.p.p.; motivazione arbitraria in ordine alel dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NT AE, le cui dichiarzioni erano state framentarie, superficiali e malevoli. Egli non aveva avuto diretta percezione dei fatti in ordine ai quali aveva riferito;
ed infatti nel corso del suo intrrogatorio, a specifica domanda del P.M. aveva dichiarato di non aver mai avuto a che fare con esso ricorrente per questioni concernenti la droga.
La motivazione era stata assolutamente contradditoria, in quanto se da un lato si presupponeva da parte del NT la constatazione personale dei fatti, dall'altro era evidente che il NT non era in grado di riferire circa la fonte delle sue conoscenze;
egli poi in un primo momento aveva detto che i gestori dello spaccio di droga non partecipavano mai perchè volevano tenere sempre le mani pulite;
poi aveva detto che detti gestori avevano dato presunti o rdine per strada, in sua presenza, in quanto egli era stato sempre presente nel rione Monterosa.
Le propalazioni del collaboratore anzidetto erano state quindi ritenute credibili in modo irragionevole, senza svolegre alcun accertamento in ordine alla sua credibilità soggettiva,
FA £ 15 riferita alla sua personalità ed alle sue condizioni socio economiche e familiari;
alla sua attendibilità intrinseca in termini di precisione, coerenza, costanza e spontaneità.
Anche il collaboratore AC NI aveva riferito di non avere mai avuto rapporti criminali con gli BB ed anche il collaboratoe ID GE aveva riferito di
BB AF come stabilmente inserito nel clan DI LA facendo parte del gruppo dei picchiatori.
Erano stati riportati stralci di deposizioni testimoniali, senza alcun vaglio critico circa la riconducibilità del fatto risoctruito cona la fatispecie criminosa contestata.
Col terzo motivo lamenta violazione art. 606 primo comma lettere b), c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 546 primo comma lettera e) e 192 secondo e terzo comam c.p.p., in quanto era stato erroneamente attribuito valore di riscontro alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia TI ZI;
ad una conversazione captata il 2.2.98 fra persone diverse da esso ricorrente, nel corso della quale si era parlato di 100 grammi di stupefacente, nonchè ad un'intercettazione del 10.1.98.
Secondo l'accusa la presunta associazione finalizzata al traffico di stupefacenti era nata nel
1981; tuttavia le attività intercettative erano iniziate solo nel 1998 e quindi dopo ben 17 anni;
pertanto tali intercettazioni potevano ritenersi supporto non a tutte le dichiarazioni rese dai collaboratori, ma alle poche dichiaraziomni riferite al 1998; tali intercettazioni poi erano inconferenti rispetto ad esso ricorrente, mai attivo partecipe di tali conversazioni.
L'intercettazione del 10.1.98 non era significativa nei suoi confronti, poiché da essa era emerso che DE EL IO aveva consigliato a AR AL di non acquistare da esso ricorrente 50 milioni di non meglio precisarte pasticche perchè esso ricorrente si era rivelato inafidabile, aveva concluso con lui un affare negativo;
il che escludeva che detta intercettazione potesse ritenersi un riscontro alle accuse dei collaboratori di giustizia, in quanto se eso ricoreente, quale ìfilgio di BB FA, fosse stato veramente il gestore di una piazza di hashish, nessuno dei sogeti a lui legati avrebbe potuto optare di non fre affari con esso ricvorrente.
Anche l'intercettazione ambientale del 2.2.98 era stata travisata.
Era stato ritenuto che, nel corso di essa, BB GU, asieme ad esso ricorrente, a
IO PA e DE EL FA avessero concluso la vendita di 100 grammi di eroina a tale AL.
Dalla mera presenza fisica di esso ricorrente alla conversazione era stato dedotto la sua diretta partecipazione alla discussione e la sua partecipazione a detta vendita, quando invece trattavasi di conversazione esclusivamente intercorsa fra BB GU e tale
AL.
Sussisteva prtanto il vizio di travisamento dela prova, in quanto era una mera congettura che esso ricorente avesse preso parte attiva alla trattativa intercorsa fra BB GU e tale AL, essendosi trattato tutt'al più di connivenza non punibile, d'altra parte il tipo di stupefcente venduto nel corso di detta conversazione era troina e non hashish, avendo il
স 16 collaboratore TI detto che esso ricorrente avesse stratatto solo hashish;
trattavasi coimunque di un unico episodio di spaccio, idoneo a congifgurare il reto di cui all'art. 73 del d.p.r. 309/90; comunque restava il dato insuperabile che, a fronte di un'ipotizzata associazione dedita al traffico di droga dal 1981 al 2000, composta da oltre 10 persone, vi era stato un solo sequestro di 251 grammi di eroina, operato il 3.2.98 non ad esso ricorrente, ma a DE EL FA, moglie di BB GU.
Col quarto motivo lamenta violazione art. 606 primo comma lettere c) ed e) c.p.p. circa la ritenuta applicabilità dele aggravanti di cui alll'art. 74 terzo e quarto comma c.p.p. e 7 legge
203791.
Non erano emersi elementi certi relativi alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge
203/91, concernente l'utilizzazione del presunto metodo mafioso, ovvero l'esistenza dela finalità di agevolare l'organizzazione camorristica presuntivamente diretta da DI LO
LA, in quanto nssun contatto era stato provato fra esso ricorrente ed il DI LO.
Dalle dichiarazioni rese dal collaborante TI ZI era emerso una fuoriuscita degli BB dal monopolio costituito dal clan DI LA nella fornitura di sostanza stupefacente, fornitura non conveniente perchè fatta ad un prezzo superiore a quello di mercato, si che gli BB erano stati autorizzati ad approvvigionarsi di droga dove volevano e di venderla a chi volevano;
il che escludeva la sussistenza della ritenuta aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91.
Non era stato poi motivato in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74 terzo comma del d.p.r. 309/90, concernente il numero dei partecipoanti superiore ala 10 unità, in quanto non era emerso alcun suo collegamento con gli altri BB e gli altri soggetti che spacciavano droga nella zona Monterosa.
Non sussisteva infine neppure un minimo di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 74 quarto comma del d.p.r. 309/90, in quanto non era stata provata la disponibiltà di armi, neppure occulte o tenute in luogo di deposito.
9.BB RA ed BB AF hanno proposto due motivi di ricorso per il tramite dell'avv. Claudio DAVINO.
Col primo motivo lamentano l'illegitimità dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di
Napoli il 18.4.08, con cui la discussione finale era stata interrotta per assumere le dichiarazioni del pentito TI ZI.
L'interruzione della discussione poteva avvenire solo per assoluta necessità di acquisire nuove prove (art. 523 comam sesto c.p.p.).
La Corte territoriale, mentre era in corso la discussione finale, aveva preso atto dello stato di collaboratore assunto da TI ZI ed aveva disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale onde procedere al suo esame.
Ma le dichiarazioni spontanee che il TI intendeva rendere non equivavano a prova nuova;
inoltre la Corte territoriale non aveva motivato in ordine all'assoluta necessità di 17 assumere le dichiarazioni del TI come prova nuova, essendosi limitata a ritenerle rilevanti, trattandosi di soggetto intraneo all'orgnizzazione criminale per cui era processo.
Col secondo motivo lamentano motivazione illogica e carente, nonchè violazioe art. 192
c.p.p. in ordine alla valutazione di attendibilità delle chiamate in correità (art. 606 primo comma lettere b) ed e) c.p.p.).
La Corte territoriale si era riportata, quanto alla posizone degli odierni ricorrenti, alla motivazione della sentenza di primo grado, e gli elementi di prova addotti nei loro confronti erano costituiti dalle dichiarazioni di più collaboratori;
ora la Corte territoriale, avendo ritenuto di dover assumere anche le dichiarazioni del collaboratore TI ZI, aveva con ciò stesso ammesso di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.
Le dichiarazioni rese in primo grado dai collaboratori escussi erano state incerte e contrddittorie;
il Tribunale aveva omesso di vagliare la loro attendibilità peersonale,
l'attendibilità intrinseca delle loro chiamate in correità, nonché la sussistenza di validi riscontri esterni, che potevano pure provenire da plurime dichiarazioni accusatorie, le quali tuttavia per essere reciprocamente confermative, dovevano mostrarsi convrgenti sul fatto materiale narrato, indipendenti e specifiche.
BB AF era stato ritenuto partecipe all'associazione camorristica facente capo a DI LA PA ed altresì partecipe all'associazione di cui all'art. 74 del d.p.r. 309/90, col ruolo di coadiutore di DI LA PA;
suo figlio BB RA era stato ritenuto compartecipe solo a tale ultima associazione volta al commercio della droga;
e per entrambi la prova dei reati anzidetti era costituita dalle dichiarazioni dei collabortori di giustizia.
Ora "BB" non era un marchio d'impresa, trattandosi di individui singoli;
ed i collaboratori avevano fatto generico riferimento agli "BB", non ad BB
AF e RA, il che era in contrasto con la necessità di individuare precise condotte e responsabilità.
L'intraneità dei collaboratori poi non faceva venir meno l'obbligo del giudice di verificare l'attendibilità del loro dichiarazioni;
al contrario le dichiarazioni rese nel caso in esame dai collaboratori erano del tutto generiche, siccome riferite agli BB, intesa quale categoria non meglio specificata.
Il collaboratore AC aveva dichiarato di non avere avuto rappoti criminali con gli
BB.
Il collaboratore NT GA aveva dichiarato di non aver conociuto direttamente gli
BB e di non avere avuto mai contatti con BB AF e di non conoscere il nome di suo figlio. Il collaboratore ID AE aveva dichiarato di avere consciuto BB AF
solo per nome. 18 Il collaboratore PR FA aveva dichiarato di aver conosciuto solo BB
IO perchè detenuto all'epoca con lui, e di conoscere il fratello BB AF solo di nome.
I collaboratori RO e RI AL avvano dichiarato di non conoscere gli
BB.
Il collaborante CC IO aveva dichiarato di far parte del clan composto da DI
LA, BB AF e PA;
aveva detto di non aver mai saputo dìchi si occupasse di droga;
aveva dichiarato di non consocere BB RA e di non ricordare altri reati di BB AF.
Il collaborante TE IO aveva dichiarato di avere conociuto BB LE solo nel 1982 e di non averlo più visto. Il collaboratore CA DO aveva dichiarato di non aver conosciuto
BB.
Il collaborante TI ZI, che aveva iniziato a fare le sue dichiarazioni all'udienza del 18.4.08, mentre era in corso la discuzzione finale innanzi ala Corte territoriale, aveva ammesso tutti gli addebiti contestatigli ed aveva ripercorso tutta la storia del clan camorristico facente capo a DI LA PA, detto "RO il IO, facendo presente come il rapporto fra AN RA e DI LA PA si era incrinato per quanto concerneva lo spaccio di stupefacenti, si che gli BB erano stati autorizzati a rifornirsi di droga anche altrove, in tal modo costituendo un gruppo autonomo .
Da quanto sopra poteva evincersi l'assoluta genericità ed incompletezza delle dichiarazioni rese da tali collaboratori, si da non potersi vicendevolmente riscontrare.
I riscontri esterni indicati dai giudice erano anch'essi palesemente insufficienti, così
l'intercettazione captata fra DE EL IO e AR AL, nel corso della quale cra piuttosto emerso che ABBINANTE RA fosse ritenuto inaffidabile;
così
l'intercettazione della conversazione del 9.2.98 fra BB AF, BB
IO e DE EL FA, moglie di BB GU, nella quale BB
AF non aveva dato ordini ai congiunti, ma solo consigli e rimproveri da lui mossi quale fratello maggiore;
ed anche l'ispettore di polizia CICERONE Sergio aveva dichiarato che le indagini in materia di stupefacenti erano incentrate solo su BB GU.
Quindi le chiamate in correità fatte dai collabortori erano sprovviste dei requisiti idonei a conferire ad esse valore di prove, essendo prive di coerenza logica, sintetiche, palesemete generiche ed espresse con parole equivoche ed allusive.
Specie dale dichiarazioni di TI ZI era emerso l'autonomia sempre più marcata fra il gruppo facente capo al DI LA e quello facente capo ad BB
AF; il che smentiva la complessiva ipotesi ricostruttiva dell'accusa, con riferimento alla partecipazione di essi ricorrenti ad un'unica associazione in materia di stupefacenti di cui al capo b) della rubrica, operante nel quartiere napoletano di Secondigliano. 19
10.Non ritiene la Corte di dovere esaminare i due motivi di ricorso proposti per
BB GU e DE EL FA dall'avv. OS MARSICO, in quanto detto difensore è stato nominato dal primo in eccedenza rispetto agli altri suoi due difensori
(avv.ti Anacleto DOLCE e AF LEONE); dalla seconda in eccedenza rispetto agli altri suoi due difensori (avv.ti IO ABET e AF LEONE); e ciò alla stregua di quanto dispone l'art. 96 primo comma c.p.p.
11.BB GU e DE EL FA hanno proposto un unico motivo per il tramite dell'avv. AF LEONE (nomina confermata da entrambi il 7.5.09).
Con esso lamentano violazione artt. 74 del d.p.r. 309790 e 192 c.p.p. e carenza di motivazione.
Il processo penale non avrebbe dovuto essere un mero accertamento di carattere processuale, ma avrebbe dovuto condurre all'accertamento della verità sostanziale.
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia erano state prive di qualsivolgia riscontro ed erano state per di più confessate dall'ultimo dei collaboratori escusso, TI ZI, il quale aveva dichiarato che essa ricorrente e suo mrito BB GU erano estranei al contesto associativo in materia di stupefcenti;
ed era da ritenere non adeguatamente motivata l'impugnata sentenza per avere essa ritenuto la sua partecipazione a detta ipotesi asscoativa, che sarebe esistita in campania dal 1981 ad ogi sulla base di una sola telefonata intercetata risalente al 9.2.98 ed il cui contenuto indiaziario era del tutto inesistente, essendo essa stata la fonte probatoria per la quale essi ricorrenti aveva già subito una condana ex art. 73 del d.p.r. 309/90.
12.BB GU ha proposto due motivi di ricorso per il tramite dell'avv. Anacleto
DOLCE (nomina confermata il 16.1.09).
Col primo motivo lamenta violazione art. 606 primo comma letera b) ed e) in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 74 del d.p.r. 309/90; motivazione manifestamente illogica circa la loro partecipazione ad un'associazione criminosa volta al commercio di droga.
Il far parte di un'associazione volta allo spaccio di stupefacenti significa avere aderito alle regole dell'accordo associativo ed essere inseriti con carattere di permanenza nell'organizzaione; quindi l'attività non poteva essere occasionale, ma stabile, con la consapevolezza e la volontà di partecipare e di contribuire attivamente alla vita dell'associazione.
Commetere delitti ultriori non significava partecipare all'associazione anizidetta, in quanto i delitti ai quali l'associazione era finalizzata potevano essere commessi anche da estranei.
Non era emersa alcuna prova della partecipazione di esso ricorrente ad una struttura associativa.
Il collaborante AC NN non aveva parlato di esso ricorrrente, ma dei fratelli
BB IO e AF. 20
Il collaborante NT AE aveva genericamente parlato della famiglia e gruppo
BB ed aveva ammesso la natura indiretta delel se conoscenze, non avendo egli mai avuto a che fare con gli stessi;
e non aveva fatto alcun riferimenyto ad eso ricorrente.
Il collaborante ID AE aveva parlato solo di BB AF come ins erito nel clan DI LA, peraltro con funzioni di picchiatore, senza nulla riferire in ordine ad esso ricorrente. Non erano sufficienti fondare la penale reaponsabilità per partecipazione ad un'associazione criminale la sussistenza di semplici relazioni di parentela.
Il collaborante TI ZI aveva fatto solo un generico riferimento ad esso ricorrente come gestore dela piazza di eroina.
L'intercettazione ambientale del 9.2.98, avvenuta nella sua abitazione, dopo che la polizia vi aveva fatto irruzione ed aveva sequestrato l'eroina, non poteva far ritenere sua moglie DE
EL FA come coinvolta nella struttura associativa, in quanto il rimprovero fatto da
BB AF non era stato rivolto alla DE EL, ma a suo fratello IO.
Il collaborante TI ZI aveva poi escluso che la DE EL fosse coinvolta nella struttura associativa, avendo solo riferito che esso ricorrente tagliasse la sostanza a casa sua. Il collaborante anzidetto aveva poi smentito l'ipotesi dell'esis tenza di una sola organizzazione dedita al commercio dela droga, facente capo a DI LA PA, di cui essi facevano parte come addetti allo spaccio in una zona ben definita di secondigliano e cioè nela zona del rione Monterosa;
al contrario il TI aveva detto del progressivo allontanamento deli BB dalla sua sfera, fino a creare un sodalizio dotato di piena autonomia sia per l'approvvigionamento dela droga che per la distribuzione della stessa.
Con il secondo motivo lamenta violazione art. 606 primo comma lettere b) cd c) c.p.p. in relazione all'art. 7 della legge 203791 e carenza di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203791, concernente l'essersi egli avvalso del metodo mafioso e della forza intmidatrice della più ampia organizzazione crimonosa che controllava il territorio. Nulla provava che il suo comportamento fosse stato mai orientato in tal senso.
13.BR AL ha proposto due motivi di ricorso.
Col primo motivo lamenta che la sentenza impugnata abbia utilizzato una fonte di prova
(testimonianza di AC NN) in violazione di legge.
La deposizione del teste CC NN era stata acquisista in violazione del principio del contraddittorio.
Il teste anzidetto si era avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere;
a tal punto il
P.M. ha chiesto di acquisire le dichiarazioni rese dal AC nella fase delle indagini ex art. 500 quarto comam c.p.p.; si era a tal punto aperto un sub procedimento innanzi al
Tribunale per verificare se il teste fosse stato subornato al fine di ritratare le accuse;
al termine di tale subprocedimento tuttavia il Tribunale non aveva inteso interpellare le parti sul punto 21 se il teste potesse o meno essere stato influenzato o coartato;
si era in tal modo verificata una violazione del principio del contraddittorio.
Erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che si fosse trattato nella specie di una nullità a regime intermedio non tempestivamente dedotta e che, inoltre, nella specie, si potesse procedere senza particolari formalità.
Col secondo motivo lamenta motivazione contraddittoria ed insufficiente in merito all'affermazione di responsabilità (art. 606 primo coma lettere d) ed e) c.p.p.).
La sentenza di primo grado era stata confermata dala Corte territoriale ritenendo sufficiente quanto ritenuto dal Tribunale ed aggiungendo le dichiarazioni rese da TI ZI, divenuto nelle more collaboratore di giustizia;
nessun vaglio critico della sentenza impugnata aveva mai avuto luogo e le deposizioni testimoniali erano state riprodotte senza analizzare la logicità, coerenza e precisioni di dette deposzioni;
e lo stesso G.I.P. aveva ritenuto le dichiarazioni di un gran numero di collaboratori viziate dalla mancanza di conoscenza diretta dei fatti narrati.
Il narrato di detti collaboranti era generico, non riscontrato e smentito dalla logica.
Era inattendibile il dichiarante ID AE, non più sottoposto a protezione.
Il dichiarante NT AE aveva reso dichiarazioni generiche, concludendo assiomaticamente che tutti lavoravano per DI LA. La Corte aveva omesso poi di motivare sulla sua richiesta di derubricare il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. al reato di cui all'art. 416 c.p., nonchè sulla sua richiesta di applicazione delle attenuanti generiche e di esclusione delle aggravanti, essendo egli incensurato.
14.AS ZO ha proposto tre motivi di ricorso.
Col primo motivo lamenta violazione delle norme relative alla chiamata in correità.
La sentenza dela Corte d'Appello aveva reiterato i vizi logici e le violazioni di legge propri della sentenza di primo grado.
Per fare assurgere al rango di prova una chiamata in coreità era necessario accertare l'intrinseca attendibilità del dichiarante e della dichiarazione e la sussistenza di riscontri esterni con carattere individuaolizzante sotto il profilo del'inerenza sogegttiva al fatto.
Sotto il profilo soggettivo la Corte territoriale non aveva effettuato una verifica in concreto dell'idoneità probatoria delle asserzioni fatte dal dichiarante TI ZI, con riferimento all'accusa a lui rivolta di aver fornito un contributo funzionale agli scopi di un sodalizio ex art. 74 del d.p.r. 309/90.
Nessun contattoe ra emerso fra esso ricorrente e TI MM;
e la sentenza impougnata nessun chirimento aveva fornito in ordine al tempo ed ale circostanze in cui
TI MM avrebeb parlato al propalente TI ZI di esso ricorrente;
d'altra parte RE MM non aveva detto di conoscerlo;
quindi nessuna percezione diretta del collaborante anzidetto sula sua persona e carenza di riscontri esterni a sostegno dele proprie esternazioni;
era rimasto del tutto inconsistente il ruolo ipoteticamente 22 ricoperto da eso ricorrente e non esisteva nessun dato ogegttivo a sosteg no dell'accusa secondo cui esso ricorrente avrebbe gestito la piazza per conto di TI MM;
quindi il collabotante TI ZI non era credibile
Col secondo motivo lamenta erronea applicazione dei criteri in tema di interpretazione delle risultanza processuali e coeva apoditticità della motivazione.
Era censurabile l'interpretazione fornita dal collegio dei dialoghi intercettati.
La telefonata n. 903 del 21.8.99 era intervenuta fra due imputati e riguardava solo l'attività di spaccio ad essi riferibile.
La telefonata n. 161 del 4.9.99, a parte il suo contenuto generico, non era certamente riferibile ad esso ricorrente, in assenza di qualsasi perizia fonica.
Col terzo motivo lamenta l'irrilevanza probatoria di circostanze oggettive del tutto neutre.
L'accusa aveva ritenuto significativi alcuni dati oggettivamente irrilevanti e cioè da un lato il pregiudizio penale presente nel suo certificato penale, non essendo esso un dato rivelatore di un contributo prodromico rispetto alla ipotizzata struttura;
dall'altro la sua frequentazione con altri coimputati, frequentazione spiegabile col fatto che si trattava di persone provenienti dala stesso quartiere, se non abitanti su di una medesima strada, si che i loro contatti ben potevano essere definiti occasionali.
15.D'VA NR ha proposto quattro motivi di ricorso.
Col primo motivo lamenta nullità della sentenza impugnata per avere essa utilizzato una fonte di prova (testimonianza di AC NN) in violazione del principio del contraddittorio.
Il teste anzidetto si era avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere, a tal punto il
P.M.aveva chiesto di acquisire le dichiarazioni rese dal AC nella fase delle indagini ex art. 500 quarto comam c.p.p.; si era a tal punto aperto un sub procedimento innazi al
Tribunale per verificare se il teste fosse stato subornato al fine di ritrattare le accuse;
al termine di tale subprocedimento tuttavia il Tribunale non aveva inteso interpellare le parti sul punto se il teste potesse o meno essere stato influenzato o coartato;
si era in tal modo verificata una violazione del principio del contraddittorio.
Erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che si fosse trattato nella specie di una nullità a regime intermedio non tempestivamente dedotta e che, inoltre, nella specie, si potesse procedere senza particolari formalità;
Col secondo motivo lamenta nullità della sentenza impugnata e motivazione contraddittoria in merito alla richiesta di rinnovazione del dibattimento.
La sentenza impugnata non aveva deciso, come avrebbe dovuto, in via preliminare in ordine alla sua richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentalele;
aveva poi respinto l'istanza dicendo che la sua penale responsabilità emergeva dalle convergenti dichiarazioni dei collabortori di giustizia, salvo poi dire più avanti, in modo contraddittorio, che la sua
PH 23 responsabilità emergeva dal compendio delle intercettazioni eseguite e cioè proprio dalle intercettazioni da lui contestate.
Col terzo motivo lamenta motivazione contraddittoria in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità.
La sentenza impugnata aveva confermato la sentenza impugnata senza un minimo vaglio critico, limitandosi a riprodurre lo stralcio di alcune deposizioni testimoniali, essendosi limitato ad acquisire quanto riferito dai collaboratori di giustizia, senza analizzarne la logicità, la coerenza e la precisione;
ed già in precedenza il G.I.P. aveva rilevato, nelal fase degli atti preliminari, che le dichiarazioni rese dai collaboratori non erano in lrga parte credibili.
Il collaborante PR AF era stato del tutto generico, si da essere stato rcihiamato dallo stesso P.M. d'udienza.
Il colaborante RO EL era stato del tutto inaffidabile, in quanto aveva dichiarto che eso ricorrente era un affilito, pur non avendo chirito i rapporti con lui.ù
Il collaboratore di giustizia CC IO aveva detto che esso ricorrente fosse un affiliato, pur non avendo saputo dire quali reati commettesse.
Il collaborante AC IG, le cui dichiarazioni erano state irritualmente acquisite aveva affermato la sua affiliazione al clan camorristico in modo generco e senza alcun riscontro.
Il collaborante LI IG aveva parlato di riunioni ale quali esso ricorrente sarebbe stato presente, oltre a DI LA PA, ma era stato smentito dal fratello di quest'ultimo.
Anche le dichiarazioni del collaborante NT AE erano state del tutto generiche, avendo parlato in modo genrico dei reati di droga, estorsioni ed omicidi, dichiarando però di non potrlo dimostrar.
Le intrcettaioni telefonicge a suo carico erano mno di dieci e quele intervenute fra terzi erano poco rappresentative.
Neppure attendible era stata la deposizione dell'ispettore di p.s. CICERONE, il quale non era stato in grado di chiarire perchè i soprannomi CU, “O rice" 3 "lo zio" si riferissero a lui.
Col quarto motivo lamenta motivazione contradditoria ed insufficiente in merito all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91, contestatagli in ordine al reato di cui al capo b) della rubrica.
Non vi era alcuna prova agli atti relativa ad un suo coinvolgimento in episodi legati alla droga;
neppure era emersa al prova che l'attività legata allo spaccio di stupefacenti fosse stata svolta utilizzando la forza di intimidazione dell'appartenenza ad un'origanizzazione criminale;
tale aggravante infatti noin poteva essere presunta, ma rigorosamente provata in relazione all'imputazione.
Nulla la sentenza impugnata aveva poi detto in ordine alla sua richiesta di derubricare il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. ad associazione criminosa semplice, nonchè alla sua richiesta di applicazione delle attenuanti generiche e di esclusione delle aggravanti. 24
16.DE EL FA ha proposto un ulteriore motivo per il tramite dell'avv. IO ABET.
Con esso lamenta violazione art. 192 c.p.p. circa la configurabilità nei suoi confronti del reato di cui all'art. 74 del d.p.r. 309/90, nonché motivazione illogica della sentenza impugnata.
La sua penale responsabilità era stata affermta in modo contraddittorio dopo le dichiarazioni rese dal collaborante TI ZI, ritenuto affidabile e credibile.
Quest'ultimo aveva dichiarato che essa ricorrente era estranea all'associazione di cui al capo b) della rubrica ed aveva in sostanza detto che suo marito BB GU, per risparmeire la paga settimanale d'appoggio della droga ad altri soggetti, l'aveva tagliata a casa sua ed era stao arrestato mentre stava confezionando le dosi di eroina.
Nessun dato era stato quindi offerto dalla Corte territoriale in ordine al ruolo che essa avrebbe avuto in detta associazione, al di là di mere clausole di stile e del riferimento all'unica condotta di cui sopra, per la quale essa ricorrente era stata già arrrestata e giudicata nel 1998,
e che non era sufficiente di per sé sola a provare la sussistenza a suo carico anche del reato associativo.
17.DI LA ZO ha proposto tre motivi di ricorso.
Col primo motivo lamenta nullità della sentenza in relzione all'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p. per violazione art. 606 primo comma lettere b) e c) in relzione agli artt. 516 e segg.
c.p.p., in quanto, nel corso dell'udienza del 1.3.06 il P.M. gli aveva contestato il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ai sensi dell'at. 518 c.p.p.; il suo difensore aveva chiesto termine a difesa ex art. 519 c.p.p. e con memoria depositata all'udienza del 22.3.06 il suo difensore non aveva prestato il proprio consenso alla contestazione ed aveva eccepito la irritualità dela medesima;
il Tribunale non aveva ritenuto di pronunciarsi in ordine a detta richiesta, disponendo procedersi oltre.
Si era formata una evidente nullità, in quanto nella specie non era possibile prescindere dal consenso espresso del ricorente, che nella specie era mancato;
la Corte territoriale a sua volta aveva errato nel ritenere che il suo difensore nula aveva eccepito all'udienza del 22.3.06, la prima utile, mentre invece a dettat udienza esso ricorrnete aveva depositato la memoria scritta versata in atti, con cui era stata chiesta la nullità della contestazione;
Col secondo motivo lamenta nullità della sentenzain quanto la deposizione del teste
AC NN era stata acquisita in violazione del principio del contraddittorio.
Il teste anzidetto si era avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere ed a tal punto il P.M. aveva chiesto di acquisire le dichiarazioni rese dal AC nella fase delle indagini ex art. 500 quarto comam c.p.p.; si era quindi aperto un sub procedimento innazi al
Tribunale per verificare se il teste fosse stato subornato al fine di ritrattare le accuse;
al termine di tale subprocedimento tuttavia il Tribunale non aveva inteso interpellare le parti sul punto se il teste potesse o meno essere stato influenzato o coartato;
si era quindi verificata 25 una violazione del principio del contraddittorio;
e non poteva ritenersi che si fosse trattato nella specie di nullità a regime intermedio non tempestivamente dedotta.
Col terzo motivo lamenta violazione art. 606 primo comma lettere d) ed e) c.p.p. per motivazione insufficiente e contraddittoria circa l'affermazione della sua penale responsabilità, in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto di confermare la sentenza di primo grado, aggiungendo le dichiarazioni rese dall'imputato TI ZI, divenuto, lungo il processo, collaboratore di giustizia.
La Corte avrebbe dovuto invece far luogo ad un vaglio critico dele risultnze, valutandone la logicità, coerenza e precisione.
Già il G.I.P. aveva rilevato come un gran nulero di collaboranti non fosse rcredibile per non conoscere direttamente i fatti narrati;
il che induce a ritenere che le dichiarazioni rese dai collaboranti dossero del tutto inattendibili.
La sentenza impugnata nulla aveva detto in ordine ala sua richiesta di derubricazione dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis c.p. ad associazione criminosa semplice;
sula invocata richiesta di appliczione del attenuanti generiche e di eslcusione del aggravanti, essendo egli soggettio totalmente incensurato.
18.ID AE ha proposto un unico motivo di ricorso.
Con esso lamenta violazione artt. 132 e 133 comma secondo n. 3 c.p. ed art. 27 terzo comma della Costituzione, nonché motivazione illogica e contraddittoria.
Esso ricorrente, collaboratore di giustizia, aveva chiesto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 74 comma settimo del d.p.r 309/90 nella sua massima estensione. Entrambe le sentenze di merito aveva rilevato il valido contributo da lui fornito per la definizione del quadro probatorio e per ricostruire i fatti;
pertanto ben avrebbe potuto essergli concessa anche l'attenuante di cui all'art.8 legge 203/91, che poteva concorrere con quella di cui all'art. 74 comma settimo del d,p.r. 309/90.
Quindi la pena comminatagli dalla Corte territoriale era stata eccessivamente rigorosa rispetto alla condotta susseguente al reato da lui tenuta ed al reale contributo da lui fornito alla giustizia, con violazione dell'art. 133 secondo comma n. 3 c.p., nonchè dell'art. 27 terzo comma della Costituzione, in quanto una pena eccessiva non poteva avere una finalità risocializzante.
19.PA OS ha proposto due motivi di ricorso. Col primo motivo lamenta utilizzazione una fonte di prova (testimonianza di
AC NN) assunta in violazione del principio del contraddittorio.
Il teste anzidetto si era avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere, a tal punto il
P.M. aveva chiesto di acquisire le dichiarazioni rese dal AC nella fase delle indagini ex art. 500 quarto comma c.p.p.; si era a tal punto aperto un sub procedimento innazi al Tribunale per verificare se il teste fosse stato subornato al fine di ritrattare le accuse;
26 al termine di tale subprocedimento tuttavia il Tribunale non aveva inteso interpellare le parti 2 sul punto se il teste potesse o meno essere ritenuto come influenzato o coartato;
si era in tal modo verificata una violazione del principio del contraddittorio.
Erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che si fosse trattato nella specie di una nullità a regime intermedio non tempestivamente dedotta e che, inoltre, nella specie, era consentito procedere senza particolari formalità. Col secondo motivo lamenta motivazione contraddittoria ed insufficiente in merito all'affermazione della sua penale responsabilità.
La sentenza di primo grado era stata confermata dalla Corte territoriale ritenendo sufficiente quanto ritenuto dal Tribunale ed aggiungendo le dichiarazioni rese da TI ZI, divenuto nelle more collaboratore di giustizia;
nessun vaglio critico della sentenza impugnata aveva mai avuto luogo e le deposizioni testimoniali erano state riprodotte senza analizzare la logicità, coerenza e precisioni di dette deposzioni;
e lo stesso G.I.P. aveva ritenuto le dichiarazioni di un gran numero di collaboratori viziare dala mancanza di conoscenza diretat dei fatti narrati.
Il narrato di detti collaboranti era generico, non riscontrato ed illogico.
La Corte, invece di analizzare la coerenza dele deposizioni, aveva acquisito acriticamente quanto affermato dai collaboratori;
aveva attribuito il ruolo di capo a DI LA PA ed aveva poi attribuoto acriticamente ad esso ricorrente il ruolo di referente per la zona di
Bacoli.
Il dichiarante NT AE aveva dichiarato di avere avuto contatti con lui attraverso
SC e che le attività svolte erano le estorsioni;
tuttavia esso ricorrente era stato assolto dall'unica estorsione ascrittagli.
Il dichiarante PR OM aveva reso dichiarazioni del tutto generche, avendo detto che il nome PA OS non gli diceva nulla;
avevs sentito nominare un certo
"chiappariello" d il Tribunale aveva apoditticamente concluso nel senso che l'PR
l'aveva individuato col suo soprannome.
Dala intercettazione del 6.11.98, concernente lo stato di agitazione per la convocazione in
Questura del DI LA, l'interessamento nei confronti di qest'ultimo non poteva costituire indizio valido dela sua appartenenza ad un'associazione mafiosa. La Corte aveva poi omesso poi di motivare sulla sua richiesta di derubricare il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. nel reato di cui all'art. 416 c.p., nonchè sulla sua richiesta di applicazione delle attenuanti generiche e di esclusione delle aggravanti;
20.TI ZI ha proposto due motivi di ricorso.
Col primo motivo lamenta inosservanza art. 74 comma settimo del d.p.r. 309/90 e carenza di motivazione (art. 606 primo comma lettere b) ed e) c.p.p.).
Durante il giudizio di secondo grado esso ricorrente aveva iniziato a collaborare con la giustizia e la Corte territoriale aveva ritenuto le sue dichiarazioni logiche, coerenti e reiterate, 27 tali da arricchire il materale probatorio e da consentire la rivalutazione degli elementi a sostegno della penale responsabilità degli altri imputati. I due reati associativi di cui agli artt. 416 bis e 74 del d.p.r. 309/90 potevano concorrere, perseguendo essi diverse finalità, si che potevano anche concorrere le due speciali attenuanti di cui all'art. 8 della legge 203/91 ed art. 74 comma settimo del d.p.r. 309/90, trattandosi di due circostanze che avevano struttura e finalità diverse, in quanto la seconda presupponeva una collaborazione finalizzata ad assicurare le prove del reato, mentre la prima si sostanziava in una dissociazione dal gruppo di appartenenza ed in un'adoperarsi ad evitare che l'attività delittuosa venisse portata a conseguenze ulteriori;
e le dichiarazioni di esso ricorrente avevano consentito di fornire la prova di entrambe le associazioni ed avevano consentito l'affermazione dela penale repìsponsabilità dei coimputati oltre ogni ragionevole dubblio.
Poteva pertanto essergli concessa anche la diminuente prevista dall'att. 74 comma settimo del d.p.r. 309/90; e del resto il suo nuovo difensore aveva chiesto l'applicazione in suo favore di entrambe le diminuenti premiali;
e la sentenza impugnata nulla aveva riferito in ordine all'invocata diminuente di cui all'art. 74 comma settimo del d.p.r. 309/90.
Col secondo motivo lamenta violazione dell'art. 597 commi terzo e quarto c.p.p., in quanto la Corte territoriale, a seguito delle sue dichiarazioni auto ed etero accusatorie, aveva concesso ad esso ricorrente la speciale attenuante di cui all'art. 8 della legge 203/91, nonché le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti.
Ora, per la ritenuta continuzione con gli altri reati, di cui all'art. 73 del d.p.r. 309/90, al medesimo altresì contestati, il primo giudice aveva disposto l'aumento di pena di un anno per ciscuno dei reati satellite.
Al contrario la Corte territoriale aveva aumentato la pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione per ciascuno dei reati satellite;
ma il giudice di appello, in presenza di impugnazione del solo imputato, era tenuto ad applicare il principio del divieto di reiformatio in peius anche in relazione a tutti gli elementi di calcolo della pena e non solo con riferimento al risultato finale.
Quindi la Corte d'appello di Napoli aveva violato il principio del divieto di reformatio in peis, in quanto aveva proceduto ad una rivalutazione in peggio dell'aumento di pena per la continuazione per i reati satellite, rispetto a quella stabilita dal primo giudice.
21.TI EL ha proposto due motivi di ricorso.
Col primo motivo lamenta violazione art. 64 comma terzo bis c.p.p. in relazione al combinato disposto artt. 197 bis secondo comma e 64 terzo coma lettera c) c.p.p., in quanto il primo giudice aveva illegittimamente utilizzato il contenuto della testimonianza resa dal collaboratore di giustizia NT AE.
L'esame del NT in primo grado aveva avuto luogo con le forme di cui all'art. 210 c.p.p.; tuttavia nella specie il NT non rispondeva di reato connesso, ai sensi dell'art. 12 primo comma lettera a) c.p.p., con quello a lui addebitato né sotto l'aspetto del concorso ex art. 110
c.p., né sotto l'aspetto della cooperazioone ex art. 113 c.p..
Raffey 28
Eso ricorrente rispondeva infatti di associazione ex art. 74 del d.p.r. 309/90, mentre il
NT rispondeva dei reati ex art. 416 bis c.p. e 629 c.p. aggravato ex art. 7 legge 203/91; quindi il NT non avrebbe dovuto essere sentito nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p., ma, in quanto sottoposto a processo per reati tutt'al più probatoriamente collegati ex art. 371 secondo comma lettera b) c.p.p., più corretta sarebbe stata la sua escussione come teste assistito, ai sensi dell'art. 197 bis secondo comma c.p.p.; tuttavia in questo caso il teste avrebbe dovuto essere avvertito ai sensi dell'art. 64 terzo comma lettera c) c.p.p.; il che nella specie non era avvenuto in fase dibattimentale;
né poteva sopperire a tale carenza il fatto che il NT avesse ricevuto l'avviso di cui all'art. 74 terzo comma lettera c) c.p.p. in sede di interrogatorio svolto nella fase predibattimentale, atteso che, invece, l'avviso anzidetto avrebbe dovuto essere ripetuto anche in fase dibattimentale.
Dovevano quindi essere dichiarate inutilizzabili le dichiarazioni rese da NT AE in quanto non precedute dall'avviso di cui all'art. 64 terzo comam c.p.p.
Col secondo motivo lamenta violazione art. 192 terzo e quarto coma c.p.p., in quanto gli elementi probatori emersi a suo carico erano insufficienti per provare la sua penale responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 74 del d.p.r. 309/90 a lui contestato. Aparte l'inutilizzabilità dela deposizione resa da NT AE, di cui sopra, era stato a lui contestato di aver partecipato ad un'associazione dedita al traffico di droga operante in Napoli e provincia, in qualità di fornitore di svariati quantitativi di sostanza stupefcente, nel perido di tempo ricompreso fra il 1981 ed il gennaio 2000; quindi le dichiarazioni rese da
NT AN non potevanoi valere neu suoi confronti, per avere il NT iniziato ad operare nel settore relativo al traffico di stupefacenti dal 2001; ed il NT aveva riferito che esso ricorrente, altresì noto con il soprannome "Angioletto a GA, aveva il controllo del settore delle estorsioni dal lato di Casavatore, attribuendogli in tal modo un ruolo incompatibile con quello relativo all'imputazione di cui al presente processo.
Quindi le dichiarazioni rese nei suoi cnfronti dal NT non erano valide ed utilizzabili;
come pure non erano utilizzabili le dichiarazioni rese dall'altro collaboratore di giustizia
AC NN, per avere egli riferito fattirisalenti al 2002 e quindi in epoca successiva a quelal cui si riferiva l'oùpotesi di reato a lui contestato;
inoltre le dichiarazioni di tali due collarìboratori erano poi risultate prive di qualsivoglia riscontro estinseco;
non avevano alcuna valenza probatoria le telefonate intercettate sull'utenza in uso al coimputato
BB AF, atttesa l'assoluta cripticità del linguaggio utilizzato dagli interlocutori.
Esso ricorrente era stato poi individuato per via del soprannome con cui era noto inteso come "angioletto"; non era stato tuttavia tenuto nel debito conto che esisteva un altro personaggio contiguo ai contesti ambientali intressati al presente processo, anch'esso noto come "angioletto".
Non costituiva poi indizio rilevante quello indicato attribuito ai risultati delle operazioni di p.g., con i quali era stato ritenuto come elemento a suo carico il fatto di esser stata accertata la 29 sua assidua presenza nei pressi dell'abitazione del coimputato LO AL, non potendo avere valenza indiziaria la mera contiguità ambientale.
Infine anche la chiamata in correità fatta dal collaborante TI ZI era priva di adeguati riscontri estrinseci individualizzanti.
22.AC AN ha proposto due motivi di ricorso.
Col primo motivo lamenta violazione art. 192 c.p.p. e motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, in quanto le risultanze probatorie a suo carico erano costituite dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, valutate dal giudice senza tener conto delle propalazioni fatte da TI ZI, ultimo chiamante in correità.
Il contenuto delle intercettazioni potevano costituire al più un indizio della partecipazione della ricorrente ad un'attività continuata di spaccio di stupefacenti, ma mai indizio di un suo stabile inserimento in un'associazione facente capo a TI ZI, responsabile della vendita di cocaina.
La sentenza impugnata non aveva motivato sulle ragioni dell'irrilevanza dell'assoluzione di essa ricorrente con riferimento all'episodio ascritto al TO e sull'irrilevanza dell'assoluzione del TO e del RUSSO, sebbene essi fossero correi nelle singole fattispecie considerate uno dei principali parametri per la ricorrenza delle responsabilità associative;
inoltre non erano state valutate le dichiarazioni rese dal TI nel corso del giudizio di appello.
Erano stati violati i criteri imposti dall'art. 192 c.p.p.; la motivazione era poi manifestamente illogica e contraddittoria.
Esaminando il contenuto delle conversazioni intercorse fra essa ricorrente e l'LI, la ricorrente era stata ritenuta senza adeguata motivazione consapevole di essere inserita in un'associazione ex art. 74 del d.p.r. 309/90, tanto più che il suo ruolo era stato rutenuto essere quello di detentrice della droga, senza mai essere stata incaricata di eseguire spaccio al minuto, ovvero di approvvigionarsi di droga.
La partecipazione ad un'associazione comportava la necessità di enunciare le ragioni per cui le azioni fossero accompagnate dal dolo tipico e specifico della partecipazione all'associazione criminosa, come sicura volntà e rappresentazione di avere aderito a tale accordo, come consapevole volontà di porre in essere condotte teleologicamente orientate non verso i reati fine, ma al vincolo asociativo, come adesione a quello specifio pactum sceleris;
e sul punto la sentenza impugnata era carente di motivazione anche implicita, con violazione degli artt. 546 e 192 c.p.p., relativi all'obbligo dela motivazione ed alla valutazione globale del quadro indiziario;
e tale carenza era così pronunciata che neppure erano state formulate nei confronti di essa ricorente imputazioni per specifici episodi di detenzione a fini di spaccio.
Reffek 30 Erano irrilevanti le chiamate in correità fatte nei suoi confronti da TI ZI nel corso del giudizio di appello;
quest'ultimo infatti neppure aveva dichiarato di avere avuto contatti con essa ricorrente ed addirittura di conoscerla.
La sentenza aveva ritenuto che il TI non aveva avuto rapporti con affiliati di minore importanza;
tale motivazione non era adeguata in quanto proprio il ruolo apicale rivestito dal TI imponeva che i sottoposti gli indicassero per la sua necesssaria approvazione i soggetti che intendevano inserire all'interno del isodalizio, per gli evidenti e necessari criteri di riservatezza tipici dele associazioni di stampo mafioso.
La motivazione della sentenza sul punto era poi contraddittoria in quanto il TI aveva detto di conoscere TO, affiliato di minore rango, assolto dal reato di partecipazione ad associazione criminosa;
e nel corso delle dichiarazioni rese alle udienze del
5.5.08 e 16.5.08 il TI aveva appunto detto che essa ricorrente non era in contatto con lui, ma poteva essere stata in contatto con LI FR, in quanto egli non era in contatto diretto con tali spacciatori al minuto e che essa ricorrente non era pcrsona da lui conosciuta.
Tale fonte probatoria era da ritenere quindi inefficace.
Col secondo motivo lamenta erronea applicazione art. 7 legge 203/91 e manifesta illogicità della motivazione.
Detta aggravante le era stata contestata con riferimento alla posizione del coimputato DI
LA PA, dove era stato detto che un'organizzazione criminosa così temibile non poteva non avvalersi della forza di intimidazione del vincolo che promanava dal fatto di essere egli esponente apicale dell'associazione crimonosa;
non erano stati tuttavia riferiti atti od atteggiamenti concretamente riscontrabili ed apprezzabili, tali da consentirne l'individuazione, in quanto la forza di intimidazione anzidetta doveva manifestarsi non solo all'interno della struttura, ma anche nei confronti dei terzi acquirenti;
e riguardo ad essa ricorrente non era stato spiegato perchè essa era stata ritenuta consapevole di sfruttare la forza intimidatrice del sodalizio camorristico facente capo a DI LA PA.
23.E' infondato il primo motivo di ricorso proposto da DI LA PA.
Con esso il ricorrente lamenta violazione art. 415 bis c.p.p., in quanto la richiesta del suo rinvio a giudizio non sarebbe stato notificato al suo difensore di fiducia, ma ad un difensore d'ufficio.
Trattasi di censura già esaminata e respinta dalla Corte territoriale con m otivazione pienamente condivisibile.
Era infatti emerso che il ricorrente aveva effettuato tale nomina di fiducia nell'ambito di un procedimento cautelare, senza alcuna indicazione del processo cui la nomina si riferiva;
ed anche se la nomina del difensore di fiducia non richiede formule sacramentali, ciò non toglie che è indispensabile l'indicazione del procedimento per il quale la nomina si intende effettuata. 31
Va inoltre rilevato che la giurispudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che la nomina del difensore di fiducia fatta da un soggetto nell'ambito di un procedimento cautelare non dispiega alcun effetto nel procedimento principale, attesa la nautura del tutto autonoma e separata che il primo ha rispetto al secondo ed anche perchè di tale nomina l'a.g. procedente viene avvisata ai soli fini della trasmissione degli atti per l'espletamento della fase cautelare
(cfr. Cass. 4^, 6.5.09 n. 22042, rv. 243968; Cass. 1^, 18.9.08 n. 38648, rv. 241303).
24.E' infondato il secondo motivo di ricorso proposto da DI LA PA.
Con esso il ricorrente lamenta che il giudice di primo grado abbia escusso a teste il collaborante AC NN in violazione del principio del contraddittorio.
Detto teste si era avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere;
ed a tal punto il
P.M. aveva chiesto di acquisire le dichiarazioni rese dal AC nella fase delle indagini preliminare ex art. 500 quarto comma c.p.p.
Nell'ambito del subprocedimento in quel momento apertosi, volto ad accertare se il teste fosse stato o meno subornato, si da essere stato indotto a ritrattare le accuse, lamenta il ricorrente che le parti non erano state interpellate sul punto;
il che, secondo il ricorrente, avrebbe comportato una violazione del suo diritto di difesa.
Va rilevato che l'eccezione è stata già sollevata innanzi alla Corte territoriale, la quale ha respinto la medesima, correttamente avendo fatto presente che il subprocedimento di cui all'art. 500 commi quarto e segg. c.p.p. non è dettagliatamente regolato, siccome caratterizzato dalla massima fluidità, si che non è dato ravvisarvi precise ed inderogabili scansioni e spazi obbligatoriamente riservati alle parti.
Come esattamente rilevato dalla Corte territoriale inoltre, tratterebbesi, in ogni caso, di una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, non concernendo essa l'assistenza del difensore, si da poter essere sanata se non immediatamente eccepita all'udienza in cui era stata data lettura del provvedimento adottato dal Tribunale a conclusione del subprocedimento, ovvero a quella immediatamente successiva, ai sensi degli artt. 180 e segg. c.p.p.; il che non risulta essersi verificato nella specie.
25.E' infondato il terzo motivo di ricorso proposto da DI LA PA.
Con esso il ricorrente lamenta l'insussistenza di validi indizi di colpevolezza emersi a suo carico, in quanto essi sarebbero costituiti solo ed unicamente da generiche dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti da collaboranti di giustizia inaffidabili.
E' noto che la chiamata in correità fatta da un collaboratore di giustizia intanto può costituire valido elemento di colpevolezza in quanto è sorretta da riscontri esterni individualizzanti, i quali siano significativi non solo in ordine al reale accadimento in sé del fatto-reato, ma anche in ordine alla sua riferibilità al soggetto ritenutone responsabile, secondo i canoni offerti dall'art. 192 terzo e quarto comma c.p.p., dettato in tema di valutazione dellaprova. 32
Pertanto le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia possono costituire gravi indizi di colpevolezza, idonei a giustificare una sentenza di condanna, quando siano intrinsecamente attendibili e risultino corroborati da riscontri esterni, idonei a provare l'attribuzione del fatto reato al soggetto destinatario di esse.
Tali riscontri esterni ben possono consistere in ulteriori dichiarazioni accusatorie rese da altri collaboratori di giustizia, le quali devono a loro volta essere caratterizzate dalla loro convergenza in ordine al fatto oggetto della narrazione;
dall'essere state rese senza pregresse intese fraudolenti e senza suggestioni o condizionamenti tali da inficiarne la concordanza;
nonché dalla loro specificità, che tuttavia non può ritenersi estesa fino alla loro completa sovrapponibilità agli elementi d'accusa forniti dagli altri dichiaranti, dovendo piuttosto privilegiarsi l'aspetto essenziale della loro concordanza sul nucleo sostanziale dei fatti da provare (cfr., in termini, Cass.6^, 26.11.08 n. 1091; Cass. 2^, 4.3.08 n. 13473; Cass.1^ 20.7.09
n. 30084).
Applicando tali principi giurisprudenziali alla specie in esame, deve ritenersi adeguata, siccome immune da vizi logici e da contraddizioni, la motivazione addotta dalla Corte
d'Appello di Napoli per rilevare come le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, escussi in numero di otto nel corso del giudizio di primo grado (PR AF,
RO EL, CA DO, BB IO, CO IO,
AC NN, NT AN e ID AE) fossero state tutte convergenti nell'affermare che nel quartiere Secondigliano di Napoli operava un clan camorristico, il cui capo indiscusso era l'odierno ricorrente, dedita ad attività estorsive, all'usura, al contrabbando di tabacchi ed al traffico di stupefacenti.
La Corte territoriale ha poi rilevato come le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia anzidetti avessero ricevuto un ulteriore rilevante riscontro esterno dalle dichiarazioni confessorie ed accusatorie rese dall'imputato TI ZI nel corso del dibattimento di appello;
e la Corte territoriale ha sottolineato come tali ultime dichiarazioni, siccome rese da un personaggio sicuramente inserito a livelli apicali nell'organizzazione criminosa di cui è processo, erano particolarmente attendibili, anche perchè, oltre ad essere accusatorie, esse erano state altresì confessorie;
il che costituiva un ulteriore valido riscontro esterno.
Le argomentazioni svolte dal ricorrente nella presente sede per contestare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dagli anzidetti collaboratori di giustizia costituiscono poi valutazioni di merito, inibite nella presente sede di legittimità, in quanto evidentemente intese ad offrire valutazioni fattuali alternative rispetto a quelle fatte proprie dalla sentenza impugnata ed essendo la funzione di questa Corte limitata ad accertare se le valutazioni di fatto svolte dai giudici di merito siano sostenute da motivazione aderente ai principi della logica e della non contraddizione;
il che è certamente avvenuto nel caso in esame.
26.E' invece fondato il quarto motivo di ricorso proposto da DI LA PA.
AF 33
Con esso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia riconosciuto, nei suoi confronti, l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91 per il reato di cui al capo b) della t rubrica (partecipazione ad un'associazione criminosa volta al traffico di stupefacenti).
Va preliminarmnte rilevato che, alla stregua della prevalente giurispudenza di legittimità, i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ben possono formalmente concorrere, tenuto conto della diversità dei beni giuridici tutelati, i quali sono, per il primo dei due reati, l'ordine pubblico, messo in pericolo dalle situazioni di assoggettamento e di omertà, proprie delle associazioni di stampo mafioso;
per il secondo di essi, la salute individuale e collettiva, minacciata dala diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti.
Non può pertanto escludersi che uno stesso soggetto possa far parte della struttura associativa impegnata nel traffico di stupefcenti senza avvalersi del c.d. metodo mafioso (cfr.
Cass. 2^, 16.3.05 n. 21956, rv. 231972).
Fatta tale precisazione, si rileva che l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91 consiste nell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e cioè al fine di agevolare l'attività di associazioni previste nell'articolo da ultimo citato ed è configurabile a carico dei soggetti, i quali, partecipi o meno di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi e cioè ostentino nel loro comportamento in maniera evidente e provocatoria una condotta intimidatoria idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione e paura che normalmente le organizzazioni di tipo mafioso sono in grado di incutere nei confronti dei terzi (cfr. Cass. 1^ 9.3.04 n. 16486;
Cass. 1^ 18.3.1994 n. 1327).
Applicando tali principi giurisprudenziali al caso in esame, si rileva che la motivazione addotta dalla Corte territoriale per ritenere sussistente detta aggravante, riferita al reato di associazione criminosa intesa al traffico di stupefacenti, contestato al ricorrente al capo b) della rubrica, è inadeguata, non emergendo con quali concrete modalità la gestione dell'associazione intesa allo spaccio di stupefacenti sia stata effettuata con la tipica e ben nota metodologia mafiosa e col potenziale intimidatorio proprio del sodalizio mafioso;
ed appare del tutto illogico ed apodittico quanto sostenuto sul punto dalla sentenza impugnata (cfr. pag.58), laddove leggesi che un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non poteva essere gestita senza avvalersi della forza intimidatoria del vincolo promanante dall'essere il ricorrente altresì esponente apicale di un'associazione di stampo mafioso.
27.E' infondato il primo motivo di ricorso proposto da BB IO per il tramite dell'avv. Saverio SENESE.
Con esso il ricorrente lamenta la carenza degli elementi emersi a suo carico in ordine al reato ascrittogli (partecipazione ad un'associazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti). 34
Le argomentazioni svolte costituiscono mere riletture degli elementi di fatto posti dai giudici di merito a fondamento della sentenza di condanna;
ed esula dalle competenze di questa
Corte di legittimità riesaminare nel merito gli indizi di colpevolezza, dovendo questa Corte solo esaminare se le motivazioni addotte per valorizzare detti indizi siano logiche ed esenti da contraddizioni.
I giudici di merito hanno ritenuto BB IO penalmente resposabile del reato ascrittogli sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia CC IO ed PR AF, i quali avevano fatto esplicito riferimento proprio a lui, descrivendolo come gestore della piazza di spaccio del rione Monte Rosa di Secondigliano di
Napoli; ed anche il collaborante AC NN aveva fatto esplicito riferimento a lui in detti termini.
I giudici di merito hanno poi rilevato come tali dichiarazioni avevano trovato validi riscontri esterni individualizzanti nelle intercettazioni telfoniche ed ambientali operate nei confronti dei suoi familiari.
Così dall'intercettazione ambientale del 29.1.98 era stato desunto come egli fosse intento a confezionare singole dosi di stupefacente in casa del fratello GU con la cognata DE
EL LL;
dall'intercettazione del successivo 9.2.98 era emerso come egli, unitamente al fratello BB AF, rimproverasse la cognata di non avere custodito la droga altrove.
Che egli partecipasse in modo stabile all'illecita organizzazione intesa allo spaccio di droga era altresì emerso dall'intercettazione n. 256 del 24.4.98, captata sull'utenza di BB
AF, dalla quale risulta come egli si fosse accordato con quest'ultimo per cambiare le schede telefoniche nel timore di essere intercettati, nonchè nella successiva intercettazione n.
71 del 3.6.98, dove i due fratelli avevano ancora ritenuto la necessità di cambiare schede telefoniche a seguito dell'arresto di HI ZO, trovato in possesso di 50 kg.di hashish.
Ulteriori gravi indizi a carico del ricorrente erano poi emersi dalle dichiarazioni rese nel corso del giudizio di appello dal coimputato e collaboratore di giustizia TI ZI, il quale aveva reso dettagliate informazioni su come il traffico di stupefacenti fosse ripartito fra i componenti della famoglia BB, indicando anche l'odierno ricorrente fra i partecipi di tale organizzazione, interessato al traffico di cocaina.
La sentenza impugnata ha pertanto motivato in modo esauriente il coinvolgimento del ricorrente nell'articolata organizzazione dedita al traffico di stupefacenti operante nel rione
Monte Rosa di Secondigliano di Napoli.
28.E' infondato il secondo motivo di ricorso proposto da BB IO per il tramite dell'avv. Saverio SENESE.
Anche con tale motivo di ricorso il ricorrente svolge censure di fatto inammissibili nella presente sede di legittimità, volte a screditare e minimizzare le dichiarazioni rese dai pentiti 35 indicati nel paragrafo che precede, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal coimputato TI ZI nel corso del giudizio di appello, nonchè volte a sminuire la portata delle intercettazioni telefoniche ed ambientali indicate nel paragrafo che precede.
Trattasi di argomentazioni che non possono trovare accoglimento nella presente sede di legittimità, sia perchè riferite al merito, sia per la loro genericità.
Anche in sede penale è invero da ritenere vigente il principio della "autosufficienza del ricorso", costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., dalla giurisprudenza civile, con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa o travisata valutazione di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità dell'assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi
(ovviamente nei limiti di quanto sia già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenerc precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Cass., Sez. I, 18/03/2008, n.
16706; Cass., Sez. I, 22/01/2009, n. 6112; Cass., Sez. I, 29/11/2007, n. 47499; Cass., Sez. feriale, Sent. 13/09/2007, n. 37368; Cass., Sez. I (Ord.), 18/05/2006, n. 20344).
29.E' infondato il terzo motivo di ricorso proposto da BB IO per il tramite dell'avv. Saverio SENESE.
Con esso il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto delle plurime sue deduzioni difensive da lui proposte con un'articolata memoria difensiva.
Si osserva al riguardo che non è sufficiente avere riprodotto integralmente tale memoria per ritenere la censura rispettosa del principio di autosufficienza del ricorso, richiamato nel paragrafo che precede, in quanto sarebbe stato necessario che fossero state illustrate quali specifiche critiche non fossero state prese in considerazione dalla Corte territoriale e sotto quale concreto profilo, non potendosi ritenere questa Corte tenuta ad esaminare ex novo ed integralmente la memoria in esame.
30.E' invece parzialmente fondato il quarto motivo di ricorso proposto da BB IO per il tramite dell'av. Saverio SENESE.
Da un lato si osserva che sussiste nella specie l'aggravante di cui all'art. 74 terzo comma del d.p.r. 309/90, tenuto conto che trattavasi di organizzazione che poteva contare su ben oltre i
10 partecipanti, considerando nel novero i numerosi associati rimasti non identificati, anche perchè incaricati di mansioni di minor rilievo e di solo suppporto (cfr. sentenza impugnata pagg.79-80).
Parimenti non può dubitarsi della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74 quarto comma del d.p.r. 309/90, in quanto l'organizzazione criminosa intesa al traffico di stupefacenti poteva contare sull'apporto di armi, come desumesi dall'episodio del 6.11.98, ricostruito dalla p.g. attraverso le intercettazioni telefoniche e concernente il servizio di protezione a distanza offerto a DI LA PA, capo sia dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. contestatagli 36 3 al capo a) della rubrica, sia dell'associazione di cui all'art..74 del d.p.r. 309/90 contestatagli al capo b), da TI ZI e dagli altri affiliati al clan camorristico, allorchè il DI
LA era stato convocato per accertamenti preso la Questura di Napoli;
in tale occasione gli affiliati in servizio di scorta avevano a più riprese chiesto se dovessero essere “calzati” e cioè se dovessero presentarsi armati, in tal modo facendo chiaramente intendere che essi avevano la disponibilità di armi.
E' invece fondato il rilievo, concernente l'erronea contestazionae a suo carico dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91 per il reato di partecipazione ad un'associazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti.
E' noto che l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91 consiste nell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e cioè al fine di agevolare l'attività di associazioni criminose di stampo mafioso ed è configurabile a carico dei soggetti, i quali, partecipi o meno di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi e cioè ostentino nel loro comportamento in maniera evidente e provocatoria una condotta intimidatoria idonea a determinare nei soggetti passivi quella particolare coartazione e sudditanza psicologica e quella conseguente atmosfera di intimidazione e paura che normalmente le organizzazioni di tipo mafioso sono in grado di incutere nell'ambiente circostante (cfr. Cass. 1^ 9.3.04 n.
16486; Cass. 1^ 18.3.1994 n. 1327).
Applicando tali principi giurisprudenziali al caso in esame, si rileva che la motivazione addotta dalla Corte territoriale per ritenere sussistente detta aggravante, riferita al reato di associazione criminosa volta al traffico di stupefacenti, contestato al ricorrente al capo b) della rubrica, è inadeguata, non emergendo con quali concrete modalità la gestione dell'associazione intesa allo spaccio di stupefacenti sia avvenuta con la tipica e ben nota metodologia mafiosa sopra descritta e col potenziale intimidatorio proprio dei sodalizi mafiosi;
ed appare del tutto illogico e non dimostrato quanto sostenuto sul punto dalla sentenza impugnata (cfr. pag.58), laddove leggesi che un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non poteva essere gestita senza avvalersi della forza intimidatoria del vincolo promanante dall'essere stato il ricorrente pur sempre collegato a DI LA PA, esponente apicale anche di un'associazione di stampo mafioso.
31.E' infondato il primo motivo di ricorso proposto da BB IO per il tramite dell'avv. Michele CERABONA.
Con esso viene lamentato l'indiscriminato rinvio per relationem che la sentenza impugnata avrebbe fatto a quella di primo grado, si che la prima non poteva dirsi fornita di autonoma motivazione.
E' noto che il tema della motivazione per relationem è strettamente collegato a quello della carenza di motivazione.
привет 37
La giurisprudenza di questa Corte ammette la validità della motivazione per relationem;
ed anche le Sezioni Unite hanno fornito il loro autorevole avallo a tale orientamento giurisprudenziale.
Con specifico riferimento alle sentenze di appello, la motivazione per relationem è stata ritenuta idonea ad integrare i vuoti motivazionali delle sentenze di appello, attraverso il riferimento alla sentenza di primo grado, sul presupposto che la sentenza di secondo grado non può essere valutata isolatamente, ma deve essere letta in stretta collegamento con quella che l'ha preceduta, allorchè entrambe si sviluppino secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, si che la motivazione della sentenza di primo grado è da ritenere che si saldi con quella di secondo grado, fino a formare un unico complessivo corpo argomentativo coeso ed inscindibile.
La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia fissato dei limiti all'utilizzo della motivazione per relationem, nel senso che il mero riferimento alla sentenza di primo grado è consentito solo quando le censure formulate contro la decisione di primo grado non contengano elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati e disattesi dal giudice di primo grado, si che il mero rinvio alla sentenza di primo grado è stato censurato e qualificato come violazione dell'obbligo della motivazione solo allorchè, con i motivi di appello, siano state prospettate valutazioni critiche della decisione di primo grado con specifiche ed articolate censure, in ordine alle quali le risposte fornite dal giudice di secondo grado si siano rivelate palesemente incomplete ed insufficienti (cfr. Cass. SS.UU. 4.2.1992, in Cass. Penale, 1992, 2663; Cass. 4^,
22.12.1995, n.4314, rv. 204175; Cass. 4^ 25.2.1999, ZODI, rv. 213135; Cass. 6^, 12.2.2009,
GIUSTINO, rv. 242811; Cass. 6^, 12.6.08, BONARRIGO, rv.241188; Cass. 4^,17.9.08 n.
38824, rv.241062).
Non si ritiene che, nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia omesso di prendere in esame le censure sollevate dall'odierno ricorrente in ordine alla sentenza di primo grado;
al contrario è dato ritenere che la sentenza impugnata abbia valutato analiticamente e con considerazioni autonome quanto riferito dalla sentenza di primo grado, dimostrando di avere vagliato quest'ultima entro i limiti propri delle impugnazioni proposte dall'odierno ricorrente.
peril32.E' infondato il secondo motivo di ricorso proposto da BB IO tramite dell'avv. Michele CERABONA.
Esso costituisce in realtà una ripresa del precedente motivo di ricorso, avendo con esso il ricorrente ulteriormente lamentato l'indiscriminato rinvio operato dalla sentenza impugnata a quella di primo grado;
tuttavia anche con riferimento al presente motivo di ricorso vanno reiterate le considerazioni svolte in ordine al motivo che precede, sottolinenado ulteriormente la genericità delle censure svolte, non essendo state indicate in particolare in quali punti la motivazione della sentenza impugnata sia carente di motivazione. 38
33.E' infondato il terzo motivo di ricorso proposto da BB IO per il tramite dell'avv. Michele CERABONA.
Con esso il ricorrente ha contestato, con argomentazioni di merito inammissibili nella presente sede di legittimità, il materiale indiziario, posto a suo carico dalla sentenza impugnata, costituito dalle dichiarazioni rese dai pentiti CC, PR e
AC, oltre che da TI ZI, riscontrate dalle intercettazioni ambientali e telefoniche disposte.
Trattasi di motivo di ricorso che ricalca in sostanza l'analogo motivo proposto per il medesimo ricorrente dall'avv. SENESE al paragrafo 27, al quale integralmente si fa rinvio.
34.E' infondato il quarto motivo di ricorso proposto da BB IO per il tramite dell'avv. Michele CERABONA.
Con esso il ricorrente ricalca le argomentazioni svolte nel paragrafo che precede, contestando ulteriormente l'inattendibilità dei collaboratori di giustizia;
come innanzi detto invece le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia sopra citati sono state ritenute attendibili e riscontrate da validi riscontri esterni con motivazione incensurabile nella presente sede siccome logica e non contraddittoria.
35.E' infondato il quinto motivo di ricorso proposto da BB IO per il tramite dell'avv. Michele CERABONA.
Anche con tale motivo il ricorrente ha lamentato carenza di riscontri esterni rispetto alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia nei suoi confronti.
Come in precedenza rilevato, è invece emerso che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistenti tali riscontri e li ha individuati nelle intercettazioni ambientali e telefoniche, già indicate nel precedente paragrafo 27, al quale si fa rinvio.
peril tramite36.E' infondato il sesto motivo di ricorso proposto da BB IO dell'avv. Michele CERABONA.
Con esso il ricorrente lamenta l'insussistenza a suo carico di gravi indizi di colpevolezza circa la ritenuta sua partecipazione ad un'associazione criminosa di cui all'art. 74 del d.p.r. 309/90.
E' noto che l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso dedito alla spaccio di stupefacenti può essere ritenuta anche in ipotesi di mancata sua partecipazione ad un singolo reato fine, essendo piuttosto da ritenere significativa la verifica del ruolo da lui svolto e delle modalità del suo comportamento, che dev'essere idoneo ad evidenziare la sussistenza di un vincolo e di un ruolo svolto in modo stabile e non del tutto occasionale (cfr., in termini,
Cass.
9.12.02 n. 2838; Cass. 3^ 16.10.08 n. 43822).
La sentenza impugnata ha invero motivato in modo esauriente il coinvolgimento del ricorrente nell'articolata organizzazione dedita al traffico di stupefacenti nel rione Monte
Rosa di Secondigliano di Napoli., tanto avendo desunto oltre dalle concordi dichiarazioni 39 rese dai pentiti di cui sopra, oltre che dal coimputato TI ZI nel corso del giudizio di appello, altresì dall'intercettazione ambientale del 29.1.98, dalla quale era emersa la sua attiva partecipazione alla confezione di singole dosi di stupefacente in casa del fratello
GU con la cognata DE EL LL;
dall'intercettazione del successivo 9.2.98, dalla quale era emerso come egli, unitamente al fratello BB AF, rimproverasse la cognata di non avere custodito la droga altrove;
dall'intercettazione n. 256 del 24.4.98 captata sull'utenza di BB AF, dalla quale è emerso come egli si fosse accordato con quest'ultimopercambiare le schede telefoniche nel timore di essere intercettati;
nonchè dalla successiva intercettazione n. 71 del 3.6.98, dove i due fratelli avevano ancora ritenuto la necessità di cambiare schede telefoniche a seguito dell'arresto di HI ZO, trovato in possesso di 50 kg.di hashish.
La Corte d'Appello di Napoli ha pertanto rilevato, con valutazioni di merito insindacabili nella presente sede di legittimità, siccome sorrette da motivazione ineccepibile sul piano della logica e della non contraddizione, come la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso delineato non fosse stata circoscritta ad un singolo episodio, ma aveva i caratteri della stabilità
e della sistematicità, tali da farlo ritenere intraneo all'associazione criminosa di cui all'art. 74 del d.p.r. 309/90, come sopra delineata.
Le argomentazioni svolte dal ricorrente si concretano in buona sostanza in tentativi di proporre diverse letture nel merito degli elementi indiziari valorizzati dalla sentenza impugnata, avendo il ricorrente in sostanza ritenuto che le conversazioni intercettate fossero state mal percepite;
il che non è consentito nella presente sede di legittimità, nella quale invece va esaminata la congruità delle motivazioni addotte per ritenere grave il quadro indiziario delineato a carico della ricorrente;
e sotto tale aspetto la sentenza impugnata è esente da censure (cfr., in termini, Cass. SS.UU. 22.3.2000 n.11; Cass. 4^, 8.6.07 n. 22500).
37.E' invece parzialmente fondato il settimo motivo di ricorso proposto da BB
IO peril tramite dell'avv. Michele CERABONA.
Esso è identico al motivo di ricorso proposto per l'odierno ricorrente dal suo codifensore avv.Saverio SENESE, di cui al precedente paragrafo 30, al quale integralmente si rimanda.
38.E' infondato il primo motivo di ricorso proposto da BB RA per il tramite dell'avv. Saverio SENESE.
Con esso il ricorrente lamenta l'insufficienza degli indizi ravvisati a suo carico, essendo essi consistiti nelle dichiarazioni del tutto generiche rese dai collaboratori di giustizia, fra cui
TI ZI.
I giudici di merito hanno ritenuto BB RA penalmente resposabile del reato ascrittogli sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia TI
ZI e NT AE;
quest'ultimo, in particolare, per conoscenza e constatazione personale, aveva fatto esplicito riferimento proprio a lui, quale gestore, assieme al padre 40
BB AF ed agli zii, della piazza di spaccio di stupefacenti nella zona
Monterosa di Secondigliano, avendolo visto anche personalmente mentre dava direttive per
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organizzare il lavoro degli spacciatori.
I giudici di merito hanno poi rilevato come tali dichiarazioni avevano trovato validi riscontri esterni individualizzanti nelle intercettazioni ambientali e telefoniche operate nei suoi confronti, con particolare riferimento all'intercettazione ambientale del 1.2.1998, nel corso della quale aveva parlato con suo padre, con suo zio BB GU e con AR
AL della loro piazza, delle sostanze stupefcenti da vendere e delle ingenti somme di danaro implicate in tale traffico.
Così dall'intercettazione del 10.1.98 captata fra DE EL IO e AR AL erano emersi precisi riferimenti alla sua persona ed alle sue mansioni, intese alla riscossione di somme di danaro ed all'acquisto di sostanze stupefacenti. La sentenza impugnata ha pertanto motivato in modo adeguato il coinvolgimento del ricorrente nell'articolata organizzazione dedita al traffico di stupefacenti operante nel rione
Monte Rosa di Secondigliano di Napoli.
39.E' infondato il secondo motivo di ricorso proposto da BB RA per il tramite dell'avv. Saverio SENESE.
Esso è lo sviluppo del motivo che precede e concerne in particolare l'inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NT Gaetanro, della cui attendibilità già si
è riferito nel paragrafo che precede, nonchè dai collaboranti AC NN e
ID AE;
ed anche con riferimento a questi ultimi va detto che trattasi di censure inammissibili nella presente sede, siccome volte a fornire diverse valutazioni di fatto di elementi di prova, viceversa ritenuti idonei a fondare la declaratoria di colpevolezza del ricorrente.
40.E' infondato il terzo motivo di ricorso proposto da BB RA per il tramite dell'avv. Saverio SENESE.
Con esso il ricorrente passa ancora una volta in rassegna gli elementi di fatto posti dalle sentenze di merito a fondamento della sua declaratoria di colpevolezza, costituiti dalle dichiarazioni accusatorie rese dal collaborante TI ZI, ritenendole inattendibili perchè con esse si era fatto riferimento ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nata nel 1981, mentre le attività intercettative nei suoi confronti erano iniziate solo nel 1998; tuttavia non si ravvisa alcuna incongrunza fra tali due fatti, ben potendo l'odierno ricorrente avere iniziato la sua stabile partecipazione all'associazione criminosa in epoca successiva alla sua costituzione.
Le intercettazioni poste a suo carico, sopra descritte, sono state poi ritenute inadeguate, con argomentazioni di merito improponibili nella presente sede di legittimità.
Grill' 41
41.E' invece parzialmente fondato il quarto motivo di ricorso proposto da BB
RA per il tramite dell'avv. AL SENESE.
Esso ricalca il motivo di ricorso proposto dal ricorrente BB IO ed esaminato nel paragrafo 30, al quale pertanto si rimanda sia per quanto concerne la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74 quarto comma del d.p.r. 309/90, sia per quanto concerne la fondatezza del motivo, riferito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91, che dev'essere in effetti esclusa nei confronti dell'odierno ricorrente.
42.E' infondato il primo motivo di ricorso proposto da BB RA ed
BB AF per il tramite dell'avv. Claudio DAVINO.
Con esso i ricorrenti lamentano violazione art. 523 sesto comma c.p.p., per avere la Corte territoriale deciso di escutere il collaborante TI ZI quando era già in corso la discussione finale.
Si osserva al contrario che l'art. 523 sesto comma c.p.p. non pone alcun divieto assoluto di interrompere la discussione finale, concedendo detta facoltà all'organo giudicante, qualora esso ritenga detta interruzione dettata da motivi di assoluta necessità (cfr., per un caso analogo, Cass. 5^, 17.6.99 n. 10394, rv.214300); e nella specie non può negarsi che l'esigenza di sentire il pentito TI ZI abbia costituito un evento eccezionale, che la Corte territoriale non poteva assolutamente trascurare, per i rilevanti riscontri che le sue dichiarazioni potevano apportare non solo alle tesi accusatorie, ma anche alle posizioni degli altri coimputati, trattandosi di soggetto inserito a livelli apicali sia nell'associazione criminosa ex art. 416 bis c.p., sia nell'associazione criminosa di cui all'art. 74 del d.p.r. 309/90.
Non va poi dimenticato che, nelle intenzioni del legislatore, il giudizio dibattimentale è per sua natura rivolto all'accertamento della verità, si che non può non essere condivisa ogni inziativa del giudice che, nel rispetto delle norme, miri al perseguimento di tale finalità.
43.E' infondato il secondo motivo di ricorso proposto da BB RA ed
BB AF peril tramite dell'avv. Claudio DAVINO.
Con esso i ricorrenti lamentano la mancanza di adeguati indizi emersi a loro carico per ritenerli responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, facendo presente che tali indizi erano costituiti dalle dichiarazioni rese da collaboranti di giustizia inaffidabili, che avevano reso dichiarazioni generiche, ed il fatto stesso che la Corte territoriale avesse ritenuto di dovere escutere anche l'imputato TI ZI era indicativo della insufficienza del materiale probatorio fino a quel momento acquisito.
Si ritiene invece che l'escussione del pentito TI ZI non possa essere valutato secondo tale chiave di lettura, atteso che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto di sentirlo per il contributo oggettivo, che lo stesso averebbe potuto arrecare al quadro probatorio, fino ad allora acquisito;
ed è del tutto indimostrato ritenere, come fatto dai 42 ricorrenti, che il disporre l'audizione del TI significasse implicita svalutazione dell'attività istruttoria fino ad allora svolta.
Comunque i giudici di merito, con motivazione ineccepibile nella presente sede, siccome rispondente ai canoni della logica e della non contraddizione, hanno ritenuto l'attendibilità dei collaboratori escussi, ad iniziare dal collaborante PR e proseguendo poi con i collaboratori BB, CO e AC, avendo in particolare rilevato come la loro attendibilità fosse desumibile dalla circostanza che trattavasi di soggetti in grado di riferire notizie e circostanze osservate direttamente, ovvero facenti parte di un patrimoinio conoscitivo comune a soggetti che, come i collaboranti anzidetti, erano sicuramente inseriti, a diverso titolo, nella struttura criminosa anzidetta.
Le dichiarazioni dei pentiti anzidetti avevano poi trovato riscontro nelle dichiarazioni rese in dibattimento dal funzionario di polizia CICERONE, nonchè nelle intercettazioni ambientali e telefoniche disposte, fra cui quella del 9.2.98, idonea a provare il ruolo non marginale svolto dal ricorrente BB AF nell'ipotizzata associazione ex art. 74 del d.p.r. 309/90.
44.E' parzialmente fondato l'unico motivo di ricorso proposto da BB GU e da
DE EL FA per il tramite dell'avv. AF LEONE.
Molteplici sono gli indizi dai quali la Corte territoriale ha desunto il pieno inserimento di
BB GU sia nell'associazione criminosa di stampo mafioso, di cui al capo a) della rubrica, sia nell'associazione criminosa volta allo spaccio di stupefcenti, di cui al capo b) della rubrica;
ed ordine ad essi si parlerà nel successivo paragrafo, nel quale sarà trattato l'analogo motivo di ricorso proposto dal medesimo ricorrente. In questa sede si ritiene di dover dissentire in ordine alla determinazione adottata dai giudici di merito, che hanno ritenuto DE EL FA penalmente responsabile del reato di cui al capo b) della rubrica, ritenendola intranea ad un'associazione criminosa volta allo spaccio di stupefacenti.
E' noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, già in precedenza richiamata, per l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso dedito alla spaccio di stupefacenti viene ritenuta significativa la verifica del ruolo da lui svolto e delle modalità del suo comportamento, che dev'essere tale da evidenziare la sussistenza di un vincolo e di un ruolo svolto in modo stabile e non del tutto occasionale (cfr., in termini, Cass.
9.12.02 n. 2838;
Cass. 3 16.10.08 n. 43822).
Ora, nessuno dei pentiti escussi ha collocato DE EL FA fra i componenti del sodalizio criminoso anzidetto;
anzi il collaborante TI ZI ha positivamente escluso l'intraneità della ricorrente anzidetta a detto sodalizio, si che l'unico elemento addotto nei confronti della medesima per ritenerla partecipe di tale associazione è costituito dalla intercettazione ambientale del 9.2.98, nel corso della quale la ricorrente era stata aspramente redarguita dai suoi cognati BB AF ed BB IO per avere 43 L confezionato le dosi di sostanza stupefacente in casa, in tal modo contravvenendo ad una delle principali norme di sicurezza elaborate dal gruppo. と
Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, tale elemento, se può essere idoneo all'incriminazione della ricorrente per un singolo reato di spaccio di sostanza stupefacente, come risulta peraltro essere avvenuto, non è da solo sufficiente per ritenerla partecipe dell'associazione criminosa anzidetta, in quanto non è idoneo a provare che la sua partecipazione alla stessa sia avvenuta in modo stabile e protrattosi nel tempo. S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente ala posizione della ricorrente anzidetta, con suo rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame della sua posizione.
45.E' infondato il primo motivo di ricorso proposto da BB GU per il tramite dell'avv. Anacleto DOLCE.
Come si accennava nel paragrafo che precede, con esso si sostiene che non sono emersi indizi di colpevole tali da farlo ritenere colpevole dei reati di cui ai capi a) c b) dellla rubrica, concernenti rispettivamente la sua partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso capeggiata da DI LA PA e la sua partecipazione, a livello apicale, di un'associazione volta al commercio di stupefacenti.
I giudici di merito hanno ritenuto BB GU, fratello di IO e AF non solo uno dei principali collaboratori di DI LA PA nell'associazione di stampo mafioso ipotizzata al capo a) dela rubrica, ma anche come uno dei principali responsabili dell'attività di spaccio di stupefcenti svolta dagli BB sulla base delle concordi dichiarazioni rese dai pentiti NT, AC e TI.
Quest'ultimo aveva in particolare specificato che l'attività di spaccio di stupefcente, in un primo momento svolto dagli BB in stretta collaborazione con DI LA PA, era diventata, col trascorrere del tempo, più autonoma, essendo stati gli BB in sostanza autorizzati a rifornisi di stupefacenti anche tramite altri canali;
il che non escludeva tuttavia che potesse continuare a ravvisarsi un'unica associazione criminosa, seppur ramificata in due autonomi rami.
Le dichiarazioni rese dai medesimi collaboranti avevano trovato peraltro puntuale riscontro nelle numerose intercettazioni ambientali effettuate in casa del ricorrente il 22.1.98; il 26.1.98; il 27.1.98, il 29.1.98; il 31.1.98 ed il 3.2.98, giorno in cui l'odierno ricorrente e sua moglie DE
EL FA erano stati arrestati, a seguito di un'irruzione della polizia.
Da tali conversazione, analiticamente esaminate dai giudici di merito, emerge in modo chiaro come l'odierno ricorrente, oltre che essere al corrente di tutti i dettagli relativi allo spaccio di stupefacenti ed alla correlativa movimentazione di danaro, ne fosse altresì uno dei massimi dirigenti..
A fronte di tali risultanze probatorie, le argomentazioni svolte dal ricorrente per minimizzare la portata delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia sono da qualificare 44 come tentativi di offrire letture alternative delle emergenze processuali, inammissibili nella presente sede di legittimità;.
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Va peraltro rilevato come di nessuna delle numerose intercettazioni ambientali, cui prima si faceva cenno, il ricorrente ha confutato la valenza indiziaria, limitandosi a riferire della intercettazione intervenuta in data 9.2.98, quando egli era già ristretto in carcere, per desumerne l'estraneità della sua consorte DE EL FA dall'associazione di cui all'art. 74 del d.p.r. 309/90.
46.E' invece fondato il secondo motivo di ricorso proposto da BB GU per il tramite dell'avv. Anacleto DOLCE.
Con esso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto, nei suoi confronti,
l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91 anche con riferimento al reato di cui al capo b) della rubrica (partecipazione ad un'associazione criminosa volta al traffico di stupefacenti).
Va preliminarmnte rilevato che, alla stregua della prevalente giurispudenza di legittimità, i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ben possono formalmente concorrere, tenuto conto della diversità dei beni giuridici tutelati, i quali sono, per il primo dei due reati, l'ordine pubblico, messo in pericolo dalle situazioni di assoggettamento e di omertà, proprie delle associazioni di stampo mafioso;
per il secondo di essi, la salute individuale e collettiva, minacciata dala diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti.
Non può pertanto escludersi che uno stesso soggetto possa far parte della struttura associativa impegnata nel traffico di stupefacenti senza avvalersi del c.d. metodo mafioso (cfr.
Cass. 2^, 16.3.05 n. 21956, rv. 231972).
Fatta tale premessa, si rileva che l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91 consiste nell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e cioè al fine di agevolare l'attività di associazioni previste nell'articolo da ultimo citato ed è configurabile a carico dei soggetti, i quali, partecipi o meno di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi e cioè ostentino nel loro comportamento in maniera evidente e provocatoria una condotta intimidatoria idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione e paura che normalmente le organizzazioni di tipo mafioso sono in grado di incutere nei confronti dei terzi (cfr. Cass. 1^ 9.3.04 n. 16486;
Cass. 1 18.3.1994 n. 1327).
Applicando tali principi giurisprudenziali al caso in esame, si rileva che la motivazione addotta dalla Corte territoriale per ritenere sussistente detta aggravante, riferita al reato di associazione criminosa intesa al traffico di stupefacenti, contestato al ricorrente al capo b) della rubrica, è inadeguata, non emergendo con quali concrete modalità la gestione dell'associazione intesa allo spaccio di stupefacenti sia stata effettuata con tipica e ben nota metodologia mafiosa e col potenziale intimidatorio proprio del sodalizio mafioso;
ed appare del tutto illogico, apodittico e non dimostrato quanto sostenuto sul punto dalla sentenza 45 impugnata (cfr. pag.58), laddove leggesi che un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non poteva essere gestita senza avvalersi della forza intimidatoria del vincolo promanante dall'essere il ricorrente altresì esponente apicale dell'associazione di stampo mafioso contestatagli sub a).
47.E' infondato il primo motivo di ricorso proposto da BR AL.
Con esso il ricorrente lamenta che il giudice di primo grado abbia acquisito la deposizione del collaborante AC NN violando il principio del contraddittorio.
Detto teste si era avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere;
ed a tal punto il
P.M. aveva chiesto l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal AC durante le indagini preliminare, ex art. 500 quarto comma c.p.p.
Nell'ambito del subprocedimento in quel momento apertosi, volto ad accertare se il teste fosse stato o meno subornato, si da essere stato indotto a ritrattare le accuse, lamenta il ricorrente che le parti non erano state interpellate sul punto;
il che avrebbe comportato una violazione del suo diritto di difesa.
Va rilevato che l'eccezione è stata già sollevata innanzi alla Corte territoriale, la quale ha respinto la medesima, correttamente avendo fatto presente che il subprocedimento di cui all'art. 500 commi quarto e segg. c.p.p. non è dettagliatamente regolato, siccome caratterizzato dalla massima fluidità e scioltezza, si che non sono state fissate per esso precise ed inderogabili scansioni e spazi obbligatoriamente riservati alle parti.
Come esattamente rilevato dalla Corte territoriale inoltre, tratterebbesi, in ogni caso, di una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, non concernendo essa l'assistenza del difensore, si da poter essere sanata se non immediatamente eccepita all'udienza in cui era stata data lettura del provvedimento adottato dal Tribunale a conclusione del subprocedimento, ovvero a quella immediatamente successiva, ai sensi degli artt. 180 e segg. c.p.p.; il che non risulta essersi verificato nella specie.
48.E' infondato il secondo motivo di ricorso proposto da BR AL.
Con esso il ricorrente lamenta l'insussistenza a suo carico di adeguati indizi di colpevolezza in ordine all'unico reato ascrittogli, concernente la sua partecipazione ad un'associazione criminosa di stampo mafioso capeggiata da DI LA PA. Trattasi di censure che, oltre ad essere del tutto infondate per la loro genericità, sono improponibili nella presente sede di legittimità, siccome intese a fornire una diversa chiave di lettura degli elementi emersi a suo carico e sono poi inidonee a scalfire i numerosi e convergenti elementi addotti dai giudici di merito per desumerne invece la sua intranietà al sodalizio cirminoso anzidetto.
Il collaboratore NT AE lo aveva individuato, assieme a suo zio PA
OS, come intraneo al sodalizio anzidetto, nel settore delle estorsioni e le numerose intercettazioni svolte nei suoi confronti avevano confermato le dichiarazioni rese dal pentito 46 anzidetto, essendo da esse risultata la sua attiva partecipazione a detta associazione, anche se con un ruolo intermedio, pur se non marginale, essendo egli in grado di accedere ai vertici dell'organizzaione ed essendo egli nipote di PA OS, amico ed affiliato di vecchia data di DI LA PA;
e dalle telefonate captate sulla sua utenza telefonica, erano emersi non solo elementi dai quali era stata ricostruita l'attività estorsiva svolta da alcuni adepti al clan, ma anche altri elementi, dai quali poter desumere come egli fosse altresì implicato nell'attività di contrabbando di sigarette svolto dal sodalizio criminoso di appartenenza.
49.E' infondato il primo motivo di ricorso proposto da AS ZO.
Con esso il ricorrente lamenta l'erronea interpretazione delle risultanze processuali emerse nei suoi confronti.
Va al contrario rilevato che il compendio indiziario emerso nei suoi confronti è rilevante, essendo esso costituito dalle dichiarazioni rese dal coimputato TI ZI, che, come sopra riferito, nel corso del giudizio di appello si è pentito, facendo una serie di ammissioni auto ed eteroaccusatorie, ritenute a giusta ragione dalla Corte territoriale particolarmente attendibili, siccome provenienti da un personaggio posto ai vertici dell'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti in località Secondigliano di Napoli, nella zona dei "Sette Palazzi"; e da tali dichiarazioni è appunto emerso che l'odierno ricorrente svolgesse attività di cessione di stupefacenti nella zona anzidetta.
Le dichiarazioni rese dal pentito TI ZI sono state del resto ampiamente riscontrate da tutta una serie di intercettazioni telefoniche, fra cui è rilevante la telefonata del
25.8.99, in cui LI FR ingiunge a CC AL di prelevare di forza da casa l'odierno ricorrente, che non si era presentato al suo turno giornaliero di persona addetta alla consegna della droga al minuto. Ulteriori riferimenti ai turni che l'odierno ricorrente doveva effettuare per la consegna al minuto dello stupefacente sono rinvenibili poi in due telefonate intecettate il 26.8.99 ed in una successiva telefonata del 10.9.99, intercorse fra l'LI ed il CC;
e trattavasi di intercettazoini dalle quali si evinceva non un isolato episodio partecipativo, ma una prestazione lavorativa sulla quale il gruppo faceva affidamento per la capillare distribuzione della droga.
L'ispettore di p.s. CICERONE ha poi riferito come l'odierno ricorrente fosse stato più volte rinvenuto in compagnia di soggetti tutti identificati come partecipi all'attività illecita del gruppo facente capo a TI ZI.
A fronte di tale solido quadro indiziario, le argomentazioni svolte dal ricorrente con il motivo di ricorso in esame sono del tutto generiche e meramente assertive, proponendo esse unicamente valutazioni alternative del suo operato, linammissibili nella presente sede di legittimità, siccome afferenti al merito. 47
50.E' infondato il secondo motivo di ricorso proposto da AS ZO. Con esso il ricorrente integra il precedente motivo di ricorso, contestatando, in modo del AF
tutto generico, la valenza delle intercettazioni telefoniche sopra descritte, le quali sono al contrario particolarmente chiare nell'attribuire il ruolo di addetto alla distribuzione al minuto della droga svolto dal ricorrente, nell'ambito dell'associazione criminosa, di cui è stato ritenuto partecipe.
51.E' invece parzialmente fondato il terzo motivo di ricorso proposto da AS
ZO.
Esso è invero da respingere nella parte in cui tenta di giustificare la frequentazione con altri soggetti dediti nel quartiere allo spaccio di stupefacenti come contatti del tutto occasionali da lui avuti con soggetti che abitavano nella stessa zona;
tuttavia il motivo di ricorso in esame è fondato nella parte in cui è stata posta a suo carico l'aggravante di cui all'art. 7 della legge
203/91 per l'unico delitto di cui all'art. 74 del d.p.r. 309/90 addebitatogli.
Per la motivazione relativa a detta esclusione, si rimanda a quanto riferito al paragrafo 30.
52.E' infondato il primo motivo di ricorso proposto da D'VA NR.
Con esso il ricorrente lamenta che il giudice di primo grado abbia acquisito la deposizione del collaboratore di giustizia AC NN violando il principio del contraddittorio.
Detto teste si era avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere;
ed a tal punto il
P.M. aveva chiesto l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal AC durante le indagini preliminare, ex art. 500 quarto comma c.p.p.
Nell'ambito del subprocedimento in quel momento apertosi, volto ad accertare se il teste fosse stato o meno subornato, si da essere stato indotto a ritrattare le accuse, lamenta il ricorrente che le parti non erano state interpellate sul punto;
il che avrebbe comportato una violazione del suo diritto di difesa.
Va rilevato che l'eccezione è stata già sollevata innanzi alla Corte territoriale, la quale ha respinto la medesima, correttamente facendo presente che il subprocedimento di cui all'art. 500 commi quarto e segg. c.p.p. non è dettagliatamente regolato, siccome caratterizzato dalla massima fluidità e scioltezza, si che non sono state fissate per esso precise ed inderogabili scansioni e spazi obbligatoriamente riservati alle parti.
Come esattamente rilevato dalla Corte territoriale inoltre, tratterebbesi, in ogni caso, di una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, non concernendo essa l'assistenza del difensore, si da poter essere sanata se non immediatamente eccepita all'udienza in cui era stata data lettura del provvedimento adottato dal Tribunale a conclusione del subprocedimento, ovvero a quella immediatamente successiva, ai sensi degli artt. 180 e segg. c.p.p.; il che non risulta essersi verificato nella specie.
53.E' infondato il secondo motivo di ricorso proposto da D'VA NR. 48
Con esso il ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte territoriale aveva respinto la sua istanza, intesa ad ottenere la rinnovazione dell'istruttoria :
dibattimentale, per procedere ad una comparazione fra la sua voce con quella a lui attribuita nelle conversazioni intercettate, in quanto aveva ritenuto di potere fondare la sua penale responsabilità su altri elementi e cioè sulle dichiarazioni rese dai pentiti CC, NT,
LI IG e, da ultimo, TI ZI.
Era tuttavia emerso che la sentenza impugnata avesse ritenuto la sua penale responsabilità altresì valorizzando il compendio delle intercettazioni eseguite, in ordine alle quali aveva chiesto il supplemento istruttorio.
Si osserva al contrario che non sussiste la dedotta contraddizione della motivazione, in quanto le intercettazioni valorizzate dalla Corte territoriale non riguardano telefonate fatte sull'utenza in uso all'odierno ricorrente, ovvero telefonate intercorse col medesimo, ma telefonate intercorse fra altri soggetti, nella specie fra OL RO e LO AF.
54.E' infondato il terzo motivo di ricorso proposto da D'VA NR.
Con esso il ricorrente contesta la valenza indiziaria degli elementi emersi a suo carico sia con riferimento alla sua partecipazione all'associazione criminosa di stampo mafioso contestatagli al capo a) della rubrica, sia quale partecipe dell'associazione dedita al commercio di stupefacenti, di cui al capo b) dellla rubrica, facente capo pure a DI LA PA ed avente come propria zona di competenza la porzione di Secondigliano di Napoli nota come "miez all'Arco".
Le sentenze di merito avevano desunto i validi indizi a carico dell'odierno ricorrente dalle concordi dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia CC, NT, LI
IG, AC e, da ultimo, TI ZI;
qust'ultimo aveva in particolare dichiarato che i principali referenti dell'odierno ricorrente nell'attività di spaccio di stupefacenti erano OL RO e LO FA;
ed i principali riscontri alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia erano emerse proprio dalla telefonate intercorse su utenze in uso ai due soggetti da ultimo citati.
Del tutto generiche sono le argomentazione svolte dal ricorrente per inficiare il quedro indiziario anzidetto, essendo piuttosto le medesime intese a fornire nel merito nuovi parametri di lettura non solo delle intercettazioni disposte, ma altresì delle dichiarazioni rese dai collaboranti, il che non è consentito nella presente sede di legittimità, nella quale è dato solo accertare la validità del quadro probatorio emerso nei confronti del ricorrente.
55.E' invece parzialmente fondato il quarto motivo di ricorso proposto da D'VA
NR.
Va confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che l'associazine a delinquere contestata all'odierno ricorrente potesse essere derubricata da associazione di cui all'art. 416 bs c.p. ad associazione a delinquere semplice. 49
Invero il clan DI LA presentava i tipici caratteri dell'associazione di stampo mafioso, non solo per le finalità delittuose perseguite, ma soprattutto per il modo di manifestarsi verso l'esterno e di rapportarsi con l'ambiente circostante, nonchè per la tendenza ad acquisire uno stretto controllo del territorio, mediante il ricorso alla violenza ed alle minacce, si da imporsi nei confronti dell'ambiente circostante con la sua forza intimidatrice, che doveva ad ogni costo essere esaltata, si da essere percepita come irresistibile e non contrastabile dalle forze dell'ordine; ed era emblematico che DI LA PA avesse iniziato la sua ascesa nel clan di appartenenza uccidendo il capo, LA MO AN ed avesse rafforzato il suo primato con altri omicidi.
E' poi pienamente condivisibile la sentenza impugnata per avere essa negato all'odierno ricorrente le attenuanti generiche, tenuto conto della gravità dei reati ascrittigli, certamente idonei a suscitare allarme sociale.
Il motivo di ricorso in esame è invece nella parte in cui lamenta l'avere i giudici di merito ravvisato nei suoi confronti l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91 per il reato di cui al capo b) della rubrica (partecipazione ad un'associazione criminosa volta al traffico di stupefacenti).
Va preliminarmnte rilevato che, alla stregua della prevalente giurispudenza di legittimità, i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti possono concorrere fra di loro, tenuto conto della diverrsità dei beni giuridici tutelati, i quali sono, per il primo dei due reati, l'ordine pubblico, messo in pericolo dalle situazioni di assoggettamento e di omertà, proprie delle associazioni di stampo mafioso;
per il secondo di essi, la salute individuale e collettiva, minacciata dala diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti.
Non può pertanto escludersi che uno stesso soggetto possa far parte della struttura associativa impegnata nel traffico di stupefcenti senza avvalersi del c.d. metodo mafioso (cfr.
Cass. 2^, 16.3.05 n. 21956, rv. 231972).
Fatta tale precisazione, si rileva che l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91 consiste nell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e cioè al fine di agevolare l'attività di associazioni previste nell'articolo da ultimo citato ed è configurabile a carico dei soggetti, i quali, partecipi o meno di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi e cioè ostentino nel loro comportamento in maniera evidente e provocatoria una condotta intimidatoria idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione e paura che normalmente le organizzazioni di tipo mafioso sono in grado di incutere nei confronti dei terzi (cfr. Cass. 1^ 9.3.04 n. 16486;
Cass. 1^ 18.3.1994 n. 1327).
Applicando tali principi giurisprudenziali al caso in esame, si rileva che la motivazione addotta dalla Corte territoriale per ritenere sussistente detta aggravante, riferita al reato di associazione criminosa intesa al traffico di stupefacenti, contestato al ricorrente al capo b) della rubrica, è inadeguata, non emergendo con quali concrete modalità la gestione 50 dell'associazione intesa allo spaccio di stupefacenti sia stata effettuata con la tipica e ben nota metodologia mafiosa e col potenziale intimidatorio proprio del sodalizio mafioso;
ed appare del tutto illogico, apodittico e non dimostrato quanto sostenuto sul punto dalla sentenza impugnata (cfr. pag.58), laddove leggesi che un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non poteva essere gestita senza avvalersi della forza intimidatoria del vincolo promanante dall'essere il ricorrente altresì uno degli esponenti più in vista di un'associazione di stampo mafioso.
56.E' fondato il motivo aggiunto proposto da DE EL LL peril tramite dell'avv.
IO ABET.
Esso concerne la mancanza di sufficienti indizi emersi nei suoi confronti per ritenerla partecipe di un'associazione criminosa intesa allo spaccio di stupefacenti. Il motivo di ricorso è fondato;
e si rimanda sul punto a quanto esposto nel precedente paragrafo 44.
57.E' infondato il primo motivo di ricorso proposto da DI LA ZO. Con esso il ricorrente lamenta violazione dell'art. 518 c.p.p., in quanto egli nel corso del giudizio di primo grado non aveva prestato il suo consenso a che gli venisse contestato il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.
Il P.M. gli aveva contestato il delitto anzidetto all'udienza del 1.3.06; ed in tale occasione il difensore del ricorrente aveva chiesto termini a difesa;
l'udienza era stata quindi rinviata al
22.3.06, nel corso della quale il difensore del ricorrente aveva depositato memoria nella quale sarebbe stato negato il suo consenso alla contestazione del reato anzidetto.
Pur rilevandosi che, dall'esame del verbale d'udienza del 22.3.06 non emerge che il difensore del ricorrente abbia ivi esplicitato tale suo dissenso, si osserva che, comunque, come esattamente rilevato dalla Corte territoriale, la norma da ritenere in concreto applicabile alla specie in esame non sia quella di cui all'art. 518 c.p.p, che effettivamente richiede il consenso della parte per l'immediata contestazione in udienza di un fatto nuovo, ma quella di cui all'art. 517 c.p.p., concernente la contestazione di un reato connesso, ex art. 12 primo comma lettera b) c.p.p., con quello per il quale si procede e per la quale detto consenso non era richiesto.
Invero il reato di cui all'art. 416 bis c.p., contestato dal P.M. all'odierno ricorrente, non poteva qualificarsi come fatto nuovo, essendo esso da intendere più propriamente come reato connesso ex art. 12 comma primo lettera b) a quello di cui all'art. 74 del d.p.r. 309/90, peril quale il processo era in corso, si che nella specie non era richiesto che l'odierno ricorrente fornisse alcun consenso.
58.E' infondato il secondo motivo di ricorso proposto da DI LA ZO.
Con esso il ricorrente lamenta che il giudice di primo grado abbia acquisito la deposizione del collaborante AC NN in violazione del principio del contraddittorio. 51
Detto teste si era avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere;
ed il P.M. aveva chiesto l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal AC durante le indagini preliminare, ex art. 500 quarto comma c.p.p.
Nell'ambito del subprocedimento in quel momento apertosi, volto ad accertare se il teste fosse stato o meno subornato, si da essere stato indotto a ritrattare le accuse, lamenta il ricorrente che le parti non erano state interpellate sul punto;
il che avrebbe comportato una violazione del suo diritto di difesa.
Va rilevato che l'eccezione è stata già sollevata innanzi alla Corte territoriale, la quale ha respinto la medesima, correttamente avendo fatto presente che il subprocedimento di cui all'art. 500 commi quarto e segg. c.p.p. non è dettagliatamente regolato, siccome caratterizzato dalla massima fluidità e scioltezza, si che non sono state fissate per esso precise ed inderogabili scansioni e spazi obbligatoriamente riservati alle parti.
Come esattamente rilevato dalla Corte territoriale inoltre, tratterebbesi, in ogni caso, di una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, non concernendo essa l'assistenza del difensore, si da poter essere sanata se non immediatamente eccepita all'udienza in cui era stata data lettura del provvedimento adottato dal Tribunale a conclusione del subprocedimento, ovvero a quella immediatamente successiva, ai sensi degli artt. 180 e segg. c.p.p.; il che non risulta essersi verificato nella specie.
59.E' infondato il terzo motivo di ricorso proposto da DI LA ZO.
Con esso il ricorrente lamenta l'insufficienza degli elementi di prova emersi a suo carico, ritenendo inadeguato il solo riferimento alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.
Va invece rilevato che le sentenze di merito hanno indicato con motivazione ineccepibile il valido compendio probatorio emerso a carico del predetto, idoneioa farlo ritenere partecipe dell'associazione di stampo mafiosa, di cui al capo a) della rubrica.
Egli era il figlio di DI LA PA e suo stretto collaboratore, espletando alle sue dipendenze mansioni di trasmissione delle direttive del capo e di collegamento con i principali collaboratori del medesimo.
Lo hanno in tal senso individuato in modo concorde i collaboratori NT AE,
AC NN e TI ZI;
e le loro dichiarazioni hanno ricevuto obiettivo riscontro esterno dalle numerose intercettazioni telefoniche disposte sulla sua utenza mobile e su quella dei coimputati BR AL e PA OS.
Dalla relazione dell'ispettore di p.s. CICERONE era poi emerso il ruolo attivo da lui svolto nell'episodio del 6.11.98, quando suo padre era stato convocato in Questura per chiarimenti;
ed i componenti del clan che in quell'occasione si erano mobilitati per offrire protezione al loro capo erano stati appunto coordinati dall'odierno ricorrente, al quale i primi si riferivano per avere istruzioni.
Le argomentazion svolte dal ricorrente per sminure la validità del quadro probatorio emerso nei suoi confronti sono invece del tutto generiche e meramente assertive. 52
La sentenza impugnata va altresì confermata nella parte in cui ha escluso che l'associazine a delinquere contestata all'odierno ricorrente potesse essere derubricata da associazione di cui all'art. 416 bs c.p. ad associazione a delinquere semplice.
Invero il clan DI LA, di cui l'odierno ricorrente era sodale, presentava i tipici caratteri dell'associazione di stampo mafioso, non solo per le finalità delittuose perseguite, ma soprattutto per il modo di manifestarsi verso l'esterno e di rapportarsi con l'ambiente circostante, nonchè per la tendenza ad acquisire uno stretto controllo del territorio, mediante il ricorso alla violenza ed alle minacce, si da imporsi nei confronti dell'ambiente circostante con la sua forza intimidatrice, che doveva ad ogni costo essere esaltata, si da essere percepita come irresistibile e non contrastabile dalle forze dell'ordine; ed era emblematico che DI
LA PA avesse iniziato la sua ascesa nel clan di appartenenza uccidendo il capo, LA
MO AN ed avesse rafforzato il suo primato con altri omicidi.
E' poi pienamente condivisibile la sentenza impugnata per avere essa negato all'odierno ricorrente le attenuanti generiche, tenuto conto della gravità del reato ascrittogli, certamente idonei a suscitare allarme sociale.
60.E' parzialmente fondato l'unico motivo di ricorso proposto da ID AE.
Con esso il ricorrente lamenta che i giudici di merito, pur avendo riconosciuto il valido contributo da lui fornito nella ricostruzione dei fatti e pur avendogli concesso l'attenuante di cui all'art. 74 settimo comma del d.p.r. 309/90, non gli avevano concesso dette attenuanti nella loro massima estensione e neppure gli avevano concesso i benefici premiali di cui all'art. 8 del decreto legge 13.5.1991 n. 152, convertto nella legge 12.7.1991 n. 203.
Questo collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale, secondo cui tale ultima circostanza attenuante si applica solo nelle ipotesi di delitti di cui all'art. 416 bis c.p. o di quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma per agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso, si che detta attenuante non può ritenersi concorrere con quella di cui all'art. 74 settimo comma del d.p.r. 309/90, atteso che quest'ultima si applica solo a coloro che si siano efficacemente adoperati per assicurare le prove del reato di cui all'art. 74 del citato d.p.r. 309/90 o per sottrarre al traffico illecito di sostanze stupefcenti risorse decisive per la commisison dei delitti.
Invero entrambe dette circostanze costituiscono previsioni premiali che hanno diversi e specifici ambiti di operatività, in quanto dirette ad evitare che i reati associativi, cui essi rispettivamente si riferiscono, siano portati ad ulteriori conseguenze, si che non è possibile operare una commistione fra i due differenti ambiti in cui operano (cfr. Cass. 5^, 28.4.04 n.
26637, rv. 229871).
Correttamente quindi i giudici di merito non hanno concesso all'odierno ricorrente l'attenuante di cui all'art. 8 del decreto legge 13.5.1991 n. 152, convertto nella legge 12.7.1991
n. 203, essendo stato l'odierno ricorrente ritenuto responsabile solo del delitto di cui all'art. 74 del d.p.r. 309/90.
Puffel 64411 53
E' altresì infondato l'atro motivo di ricorso, concernente l'omessa applicazione dell'attenuante premiale di cui all'art. 74 settimo comma del d.p.r. 309/90 nella sua massima き
estensione, trattandosi di determinazione discrezionale incensurabile nella presente sede, siccome da ritenere validamente motivata anche facendo riferimento al contesto complessivo della sentenza impugnata.
E' invece fondato il motivo di ricorso in esame nella parte in cui lamenta che i giudici di merito abbiano posto a suo carico l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91 per l'unico delitto di cui all'art. 74 del d.p.r. 309/90 posto a suo carico. Per la motivazione relativa a detta esclusione, si rimanda a quanto riferito al paragrafo 30.
61.E' infondato il primo motivo di ricorso proposto da PA OS.
Con esso il ricorrente lamenta che il giudice di primo grado abbia acquisito la deposizione del collaborante AC NN in violazione del principio del contraddittorio.
Detto teste si era avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere;
ed il P.M. aveva chiesto l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal AC durante le indagini preliminare, ex art. 500 quarto comma c.p.p.
Nell'ambito del subprocedimento in quel momento apertosi, volto ad accertare se il teste fosse stato o meno subornato, si da essere stato indotto a ritrattare le accuse, lamenta il ricorrente che le parti non erano state interpellate sul punto;
il che avrebbe comportato una violazione del suo diritto di difesa.
Va rilevato che l'eccezione è stata già sollevata innanzi alla Corte territoriale, la quale ha respinto la medesima, correttamente avendo fatto presente che il subprocedimento di cui all'art. 500 commi quarto e segg. c.p.p. non è dettagliatamente regolato, siccome caratterizzato dalla massima fluidità e scioltezza, si che non sono state fissate per esso precise ed inderogabili scansioni e spazi obbligatoriamente riservati alle parti.
Come esattamente rilevato dalla Corte territoriale inoltre, tratterebbesi, in ogni caso, di una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, non concernendo essa l'assistenza del difensore, si da poter essere sanata se non immediatamente eccepita all'udienza in cui era stata data lettura del provvedimento adottato dal Tribunale a conclusione del subprocedimento, ovvero a quella immediatamente successiva, ai sensi degli artt. 180 e segg. c.p.p.; il che non risulta essersi verificato nella specie.
62.E' infondato il secondo motivo di ricorso proposto da PA OS.
Con esso il ricorrente lamenta l'insufficienza degli elementi di prova emersi a suo carico, ritenendo inadeguato il solo riferimento alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, alle quali era stato aggiunto nel corso del giudizio di appello le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia TI ZI. 54
Va invece rilevato che le sentenze di merito hanno indicato con motivazione ineccepibile i validi elementi di prova emersi a carico del predetto, idonei a farlo ritenere partecipe
!
dell'associazione di stampo mafiosa, di cui al capo a) della rubrica.
Noto col soprannome di "chiappariello", egli era uno degli affiliati storici al clan capeggiato da DI LA PA, del quale era il referente per il settore delle estorsioni in danno di attività commerciali e di cantieri edili.
Lo hanno in tal senso individuato in modo concorde i collaboratori PR EN,
NT AE;
CC IO, ID AE e TI ZI;
e le loro dichiarazioni hanno ricevuto obiettivo riscontro esterno dalle numerose intercettazioni telefoniche dispooste sulla sua utenza mobile e su quella del suo nipote e coimputato BR
AL, dalle quali era emerso che l'odierno ricorrente gestiva, per conto del DI LA, il danaro proveniente dalle estrsioni;
era altresì emerso il ruolo attivo da lui svolto nell'episodio del 6.11.98, quando il suo capo DI LA PA era stato convocato in Questura per chiarimenti;
essendo egli fra i componenti del clan che in quell'occasione si erano mobilitati per offrire protezione al loro capo, seguendone tutte le fasi.
Le argomentazion svolte dal ricorrente per sminure la validità del quadro probatorio emerso nei suoi confronti sono invece del tutto generiche e meramente assertive.
La sentenza impugnata va poi confermata nella parte in cui ha escluso che l'associazine a delinquere, di cui l'odierno ricorrente è stato indicato come partecipe potesse essere derubricata da associazione di cui all'art. 416 bs c.p. ad associazione a delinquere semplice.
Invero il clan DI LA, di cui l'odierno ricorrente era sodale, presentava tutti i caratteri che la giurisprudenza di questa Corte ha indicato come tipici e sintomatici dell'associazione di stampo mafioso, non solo per le finalità delittuose perseguite (estorsioni, contrabbando di tabacchi, usura e cessione di stupefacenti), ma soprattutto per il modo di presentarsi verso l'esterno e per la tendenza a rafforzare il controllo del territorio, mediante il ricorso alla violenza ed alle minacce, si da imporsi nei confronti dell'ambiente circostante con la sua forza intimidatrice, alla quale non era possibile resistere;
ed era emblematico che l'odierno ricorrente è stato sodale di DI LA PA fin da quando quest'ultimo aveva iniziato la sua ascesa nel clan di appartenenza uccidendone il capo, LA MO AN ed aveva poi rafforzato il suo primato con altri omicidi.
E' poi pienamente condivisibile la sentenza impugnata per avere essa negato all'odierno ricorrente le attenuanti generiche, tenuto conto della gravità del reato ascrittogli, certamente idonei a suscitare allarme sociale.
63.E' fondato il primo motivo di ricorso proposto da TI ZI.
Con esso il ricorrente lamenta che i giudici di merito, pur avendo riconosciuto il valido contributo da lui fornito nella ricostruzione dei fatti e pur avendogli concesso i benefici premiali di cui all'art. 8 del decreto legge 13.5.1991 n. 152, convertto nella legge 12.7.1991 n. 55
203, non gli avessero invece concesso le attenuanti di cui all'art. 74 settimo comma del d.p.r.
309/90.
!
Si osserva al riguardo che questo collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale, secondo cui i benefici premiali, di cui all'art. 8 del decreto legge 13.5.1991 n. 152, convertto nella legge
12.7.1991 n. 203, si applicano solo solo nelle ipotesi di delitti di cui all'art. 416 bis c.p. o di quelli commessi avvalendosi delel condizioni previste da detta norma per agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso, si che detta attenuante non può ritenersi concorrere con quella di cui all'art. 74 settimo comma del d.p.r. 309/90, atteso che quest'ultima si applica solo a coloro che si siano efficacemente adoperati per assicurare le prove del reato di cui all'art. 74 del citato d.p.r. 309/90 o per sottrarre al traffico illecito di sostanze stupefcenti risorse decisive perla commisison dei delitti.
Invero entrambe dette circostanze costituiscono previsioni premiali con diversi e specifici ambiti di operatività, in quanto dirette ad evitare che i reati associativi, cui essi rispettivamente si riferiscono, siano portati ad ulteriori conseguenze, si che non è possibile operare una commistione fra detti differenti ambiti (cfr. Cass. 5^, 28.4.04 n. 26637, rv. 229871).
Erroneamente tuttavia la Corte territoriale non ha ritenuto di concedere all'odierno ricorrente l'attenuante di cui all'art. 74 settimo comma del d.p.r. 309/90, essendo stato l'odierno ricorrente ritenuto responsabile non solo del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., ma anche del delitto di cui all'art. 74 del d.p.r. 309/90, si che appare del tutto ingiustificato avergli negato i particolari benefici pevisti dall'art. 74 settimo comma del d.p.r. 309/90.
64.E' fondato altresì il secondo motivo di ricorso proposto da TI ZI.
Con esso il ricorrente lamenta la violazione nei suoi confronti del divieto di reformatio in peius, di cui all'art. 597 terzo coma c.p.p.
Risulta invero che la Corte territoriale ha ritenuto di rideterminare la pena inflitta all'odierno ricorrente, avendogli concesso il beneficio premiale di cui all'art. 8 del decreto legge
13.5.1991 n. 152, convertito nella legge 12.7.1991 n. 203, nonchè le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti.
Pertanto la Corte territoriale è partita da una pena base di anni 12 di reclusione per il delitto di cui al capo b) della rubrica;
l'ha ridotta ad anni 6 di reclusione per la diminuente di cui all'art. 8 del decreto legge 13.5.1991 n. 152, convertito nella legge 12.7.1991 n. 203; e l'ha ulteriormente ridotta ad anni 4 di reclusione per le concesse attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti.
La pena in tal modo determinata è stata tuttavia aumentata di anni 1 e mesi 3 di reclusione a titolo di continuazione per ciascuno dei quattro episodi di spaccio di stupefacenti a lui contestati ai capi p), r), ae) ed ag), si da far pervenire la pena complessiva ad anni 9 di reclusione.
Risulta tuttavia che il giudice di primo grado aveva disposto l'aumento della pena inflitta all'odierno ricorrente per ciascuno dei quattro reati anzidetti a titolo di continuazione nella 56 più contenuta misura di un anno per ciascuno di detti reati e quindi complessivamente nella misura di anni 4 di reclusione.
Ritiene questa Corte che il divieto di reformatio in peius, fissato dall'art. 597 terzo comma c.p.p., riguardi non solo il risultato finale, ma anche tutti i restanti elementi del calcolo della pena (cfr., in termini, Cass. SS. UU. 27.9.05 n. 40910, rv. 232066; Cass. 1^, 28.5.09 n. 24895, rv. 24386).
Pertanto, nella specie in esame, la Corte territoriale ha finito per rendere deteriore la posizione del ricorrente, in assenza di impugnazione da parte del P.M., in quanto il primo giudice gli aveva inflitto un aumento di pena a titolo di continuazione per i reati di cui ai capi p), r), ae) ed ag) inferiore rispetto a quello determinato dal giudice di appello.
Anche per tale aspetto s'impone pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza nei confronti dell'odierno ricorrente, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, affinchè la pena da infliggergli venga determinata osservando il principio di diritto sopra enunciato.
65.E' infondato il primo motivo di ricorso proposto da TI EL.
Con esso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 64 comma terzo bis c.p.p., in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, in quanto era stato escusso come teste il collaboratore di giustizia NT AE ai sensi dell'art. 210 c.p.p., mentre il medesimo non aveva commesso alcun reato connesso con quelli a lui contestati ai sensi dell'at. 12 primo comma lettera a) c.p.p., potendosi parlare nella specie solo di reati collegati ai sensi dell'art. 371 secondo comma lettera b) c.p.p., si che egli avrebbe dovuto essere escusso come teste assistito ai sensi dell'art. 197 bis;
ma in tal caso il giudice avrebbe dovuto formulare nei suoi confronti gli avvertimenti di cui all'art. 64 comma terzo lettera c) c.p.p.; il che nella specie non era avvenuto, con conseguente sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal pentito anzidetto ai sensi dell'art. 64 comma terzo bis c.p.p..
Il motivo di ricorso in esame è infondato, in quanto va ritenuto che gli avvertimenti di cui all'art. 64 terzo comma lettera c) c.p.p. non devono essere ripetuti in dibattimento quando, come nel caso in esame, il teste ha già reso dichiarazioni in momenti anteriori, nei qauli abbia ritalmente ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 64 terzo comma lettera c) c.p.p.
Appare infatti inutile e defatigatorio ritenere che la garanzia in esame debba essere assicurata al teste anche in dibattimento, quando è certo che di essa il teste abbia già goduto in un momento antcedente.
Alle considerazioni anzidette va poi aggiunto che, comunque, la giurisprudenza di questa
Corte è concorde nel ritenere che gli avvertimenti di cui all'art. 64 terzo comma c.p.p. riguardano l'interrogatorio di una persona sottoposta ad indagini, garantendone il diritto al silenzio, si che non sarebbero in ogni caso dovuti in caso di esame dibattimentale, caratterizzato dal contraddittorio pieno fra le parti (cfr. Cass. 5^ 11.2.09 n. 9737, rv. 243024;
Cass. 1^, 6.7.07 n. 34560, rv. 237624). 57
66.E' invece parzialmente fondato il secondo motivo di ricorso proposto da TI
EL. 孽
Esso è da respingere nella parte in cui il ricorrente ritiene insussistenti gli indizi riscontrati a suo carico, siccome insufficienti per farlo ritenere partecipe di un'associazine criminosa volta al traffico di stupefacenti.
Va invece rilevato che le sentenze di merito hanno indicato con motivazione ineccepibile i validi elementi di prova emersi a carico del predetto, idonei a farlo ritenere partecipe dell'associazione criminosa volta al traffico di stupoefacenti, di cui al capo b) della rubrica.
Noto col soprannome di OL la GA, egli rivestiva il ruolo di fornitore di svariati quantitativi di sostanze stupefacenti ad esponenti del clan DI LA.
Dalle telefonate intercettate era emersa la sua assidua frequentazione con LO
AL e D'VA NR, quest'ultimo cognato di DI LA PA ed elemento di primo piano dell'organizzazione volta al traffico di stupefacenti. Erano state univoche e concordi le dichiarazioni rese nei suoi confronti dal collaborante
NT AE, le cui dichiarazioni sono da ritenere validamente acquisite, come dal paragrafo che precede;
e detto collaborante risulta avere effettuato nei confronti dell'odierno ricorrente anche atto di ricognizione fotografica, avendolo ritenuto come persiona attiva non solo nel settore delle estorsioni, ma anche in quello del traffico di stupefcenti.
Anche il collaborante AC NN lo aveva individuato come affiliato al clan DI
LA, avendo assistito all'arivo di un ingente quantitativo di sostanza stuopefacente, scaricato in sua presenza e destinato allo smercio in Secondigliano;
e va rilevato che l'odierno ricorrente aveva già in precedenza subito una condanna per traffico di stupefacenti dalla
Corte d'Appello di Milano..
Anche il collaborante TI ZI aveva parlato di lui come di soggetto molto vicino a D'VA NR, cognato di DI LA PA, presente sia nei momenti di approvvigionamento delo stupefacente, sia nella rccolta settimanale del danaro provento degli spacci effettuati.
Tali dichiarzioni avevano trovato validi riscontri esterni anche nelle risultanze di alcune intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso ad BB AF, aventi ad oggetto la vendita di rilevante quantità di hashish;
e l'odierno ricorente era stao individuato per via del soprannome di O", con il quale era conosciuto
Le argomentazion svolte dal ricorrente per sminure la validità del quadro probatorio emerso nei suoi confronti sono invece del tutto generiche e meramente assertive, oltre a costituire meri tentativi di fornire una chiave di lettura diversa degli indizi, rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito;
il che è inibito nella presente sede di legittimità.
Le doglianze riferite dal ricorrente nel motivo di ricorso in esame possono essere accolte solo con riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 dela legge 203/91, dai giudici di merito posta a suo carico, nonostante egli fosse stato ritenuto responsabile del solo reato di cui all'art. 74 del d.p.r. 309/90.
Ray Rays 58
Il motivo di ricorso in esame è fondato;
e si richiamano al riguardo le argomentazioni svolte nel precedente paragrafo 30.
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67.E' infondato il primo motivo di ricorso proposto da AC AN.
Con esso la ricorrente lamenta l'insussistenza di elementi a suo carico, tali da poterla ritenere partecipe ad un'associazione criminosa intesa al traffico di stupefacenti.
I giudici di merito hanno al contrario motivato in modo adeguato la sussistenza di validi indizi di colpevolezza a carico della prevenuta, riferiti alla sua partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo b) della rubrica, con il ruolo di principale collaboratrice di LI
FR, a sua volta responsabile della rete organizzativa dedita alla lavorazione e distribuzione della droga, facente capo a TI ZI.
Dall'esame delle unumerose intercettazioni telefonciche in uso ad LI FR era infatti emerso che l'abitazione dell'odierna ricorrente veniva utilizzata non solo per la custodia dello stupefacente, ma anche per la preparazione ed il taglio della stessa, destinata al mercato del rione di Secondigliano noto come “sette palazzi"; in particolare le sentenze di merito hanno fatto riferimento alle intercettazioni del 7 ed 8 ottobre 1999, poi riscontrate dall'operazione di p.g. dell'8.10.99, che avevano portato all'arrresto del'odierna ricorrente e di suo marito;
e dall'esame dele intercettzioni effettuate successivamente a tale momento sull'utenza in uso all'LI risultava confermata la stabile collaborazione che l'odierna ricorrente aveva fornito all'LI nello svolgimento dell'attività illecita, da lui svolta, quale responsabile del sottogruppo facente capo a TI ZI.
Il lungo periodo per il quale era stato monitorato il contributo partecipativo fornito dalla ricorrente, protrattosi dall'agosto 1999 all'8.10.99, consentivano di ritenere la sussistenza di uno stabile ruolo compartecipativo della stessa nella struttura organizativa criminale anzidetta;
nè potevano valere in senso contrario le dichiarazioni rese dal collaborante TI
ZI, atteso che quest'ultimo non aveva escluso la partecipazione della ricorrnete alla compagine criminosa anzidetta, ma aveva solo dichiarato che la stessa era un'affiliata collegata all'LI, senza diretti contatti con lui.
A fronte di tali validi indizi di colpevolezza enunciati dai giudici di merito, le argomentazioni svolte dalla ricorrente sono del tutto generiche ed intese a fornire una diversa chiave di lettura degli elementi di fatto esaminati dai giudici di merito;
il che non è consentito nella presente sede di legittimità.
68.E' infine fondato il secondo motivo di ricorso proposto da AC AN.
Con esso la ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano ipotizzato nei suoi confronti, ritenuta responsabile del solo reato di cui all'art. 74 del d.p.r. 309/90, l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91.
Il motivo di ricorso in esame è fondato;
e si richiamano al riguardo le argomentazioni svolte nel precedente paragrafo 30. 59
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di DE EL FA e TI ZI.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DI LA PA, BB IO,
BB AF, BB RA, BB GU, AS
ZO, D'VA NR, ID AE, TI EL e AC
AN limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 applicata al reato associativo di cui all'art. 74 del d.p.r. 309/90.
Rigetta il ricorso dei predetti imputati nel resto. Rinviaper nuovo giudizio sui predetti punti nei confronti dei ricorrenti sopra indicati ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Rigetta i ricorsi di BR AL, DI LA ZO e PA OS, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Roma, 21.1.2010.
IL PRESIDENTEPRESIDENT IL CONSIGLIEREGLIERE ESTENSORE
Reffaele Capo/S Ximung DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
10 MAG. 2010
ANCELLIERE
FA Gray'