Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 maggio 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 dicembre 2025 |
Commentari • 12
- 1. Notizie GiuridicheAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 2. Contenuto atipico del testamento e disposizioni non patrimonialiSegreteria@Estartup.It · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 26 dicembre 2023
Il contenuto patrimoniale del testamento Ai sensi dell'art. 587 comma 1, c.c., il testamento “è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”: tale comma si riferisce al contenuto patrimoniale del testamento, che può avere natura attributiva, ovvero non attributiva. Nella prima categoria, rientrano le istituzioni a titolo universale (in quota, ovvero ex re certa), mentre la seconda categoria si riferisce alla diseredazione, alla dispensa da collazione e imputazione ex se e, per chi l'ammette, considerandolo un atto mortis causa a struttura inter vivos, la revoca dalla dispensa da collazione e …
Leggi di più… - 3. Circolare del 24/11/2023 n. 24 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione AcciseAgenzia delle Dogane e dei Monopoli · 24 novembre 2023
Pervengono a questa Direzione quesiti in merito all\'applicazione dell\'aliquota d\'accisa per combustione "per usi industriali" ai consumi di gas naturale impiegato nell\'attivit\à di cremazione dei defunti. Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni. A norma dell\'art. 26, comma 1, del Testo Unico delle accise approvato con D. Lgs. n. 504/1995 il gas naturale utilizzato in usi di combustione \è assoggettato all\'aliquota d\'accisa per combustione "per usi civili" ovvero alla pi\ù favorevole aliquota per combustione "per usi industriali". Quest\'ultima trova applicazione allorch\é il gas naturale venga consumato nell\'ambito dello svolgimento di un\'attivit\à industriale …
Leggi di più… - 4. I familiari del defunto non vengono informati della cremazione: sì al risarcimentoRedazione · https://www.avvocatoandreani.it/ · 11 gennaio 2023
- 5. Madre non comunica al padre la nascita del figlioRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 giugno 2021
Giurisprudenza • 190
- 1. Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 192Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: Dott. Giovanni D'Antoni Presidente Dott. Angelo Piraino Consigliere Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1642/2022 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da , Parte_1 C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mantia C.F._1 (PEC: Email_1 appellante contro CP_1 C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Piacentino e C.F._2 Concetta Garitta (PEC: Email_2 Email_3 appellata e , , CP_2 …Leggi di più...
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- 2. TAR Genova, sez. II, sentenza 28/04/2025, n. 500Provvedimento: Pubblicato il 28/04/2025 N. 00500/2025 REG.PROV.COLL. N. 00211/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 211 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da GA Nazionale Aps – Rete Associativa - Ets, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Rovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Luca Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; la Regione Liguria, …Leggi di più...
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- 3. Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/11/2025, n. 2193Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa OS Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 06.11.2025 ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 2529/2024 (ivi riunito il proc. n. 5992 del 2024) TRA , rappresentato e difeso dall'avv.to Marigliano Salvatore, Parte_1 come in atti; ricorrente E , in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1 resistente contumace FATTO E DIRITTO Con distinti ricorsi riuniti in corso di giudizio per identità delle questioni giuridiche trattate, il ricorrente in …Leggi di più...
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- 4. CGARS, sez. I, sentenza 05/05/2025, n. 373Provvedimento: Pubblicato il 05/05/2025 N. 00373/2025REG.PROV.COLL. N. 00362/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sezione giurisdizionale ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 362 del 2024, proposto dal Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Saetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro la sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè ed Enzo Puccio, con rispettivi domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia; per la riforma …Leggi di più...
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- 5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 31/01/2025, n. 781Provvedimento: Pubblicato il 31/01/2025 N. 00781/2025REG.PROV.COLL. N. 06714/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6714 del 2024, proposto da Società per la Cremazione di NO - EM NO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Montanaro, Laura Ferrua Magliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di NO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Gianotti, Susanna …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (( (Oggetto, definizioni e competenze). )) 1. ((Nel territorio italiano la cremazione e' disciplinata dalla presente legge e le disposizioni in contrasto con essa sono abrogate.)) 2. ((L'attivita' di cremazione delle salme e' servizio pubblico locale d'interesse generale. Fatta salva la possibilita' per i comuni prevista dall'articolo 6, comma 2, e' vietata ogni scontistica o offerta da parte dei gestori del servizio o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore, che possa generare per soggetti terzi o soggetti connessi o collegati direttamente o indirettamente al gestore stesso condizioni di privilegio commerciale ed economico connesso o ricollegabile al pagamento della tariffa di cremazione.)) 3. ((I cadaveri destinati alle attivita' di cremazione devono essere trasportati presso il polo crematorio da imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' funebre nel rispetto del defunto e delle normative igienico-sanitarie, con tariffe non elusive di quanto disposto al comma 2 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 6, ricorrendo ai mezzi funebri di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nel rispetto dei defunti sono consentiti trasporti multipli di feretri nella misura massima di quattro per mezzo funebre, fatta salva la possibilita' di trasporti multipli numericamente superiori in caso di calamita', per ordine dell'autorita' giudiziaria o di quella sanitaria. I citati trasporti multipli possono essere effettuati dalle imprese funebri o da imprese autorizzate al trasporto. Sono consentiti da parte di soggetti autorizzati i trasporti multipli in numero superiore a quattro solo per i resti mortali, derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie, destinati a cremazione. E' altresi' consentito, in caso di situazioni di fermo dell'impianto di cremazione, il trasferimento multiplo di feretri presso altro impianto disponibile.)) 4. ((Sull'autorizzazione al trasporto il dirigente comunale preposto al servizio di polizia mortuaria, ovvero il responsabile del predetto servizio ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve indicare obbligatoriamente il soggetto unico incaricato del trasporto, la data del trasporto, il crematorio di destinazione del feretro e la successiva destinazione delle ceneri ad avvenuta cremazione)) .
- Art. 2. (Modifiche all'articolo 411 del codice penale) 1. All' articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volonta' del defunto.
La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalita' diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, e' punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni".
Nota all' art. 2 :
- L' art. 411 del codice penale , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 411 (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere). - Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, e' punito con la reclusione da due a sette anni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.
Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volonta' del defunto.
La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalita' diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, e' punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.". - Art. 3. (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanita', sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 , sulla base dei seguenti principi:
a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile ((del comune di decesso o di ultima sepoltura, che la rilascia, anche in modalita' digitale, acquisito un certificato in carta libera o con modalita' digitale)) del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorita' giudiziaria, il nulla osta della stessa autorita' giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere puo' essere cremato;
a-bis) ((gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri sono formati in carta libera o con modalita' digitale e inoltrati tempestivamente, anche per via telematica, da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, all'impianto di cremazione di destinazione e al servizio cimiteriale per i casi di conservazione o dispersione in area cimiteriale o al comune di destinazione per i casi di dispersione in natura e affido)) ;
b) l'autorizzazione alla cremazione e' concessa nel rispetto della volonta' espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalita':
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volonta' da parte del defunto, la volonta' del coniuge o, in difetto, del parente piu' prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 , 75 , 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volonta' sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volonta' manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
b-bis) ((le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volonta' di cremazione sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa con qualsiasi mezzo idoneo, compreso il formato digitale, garantendo in ogni caso l'identita' del dichiarante e possono essere acquisite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica)) ;
c) la dispersione delle ceneri e' consentita, nel rispetto della volonta' del defunto, unicamente in aree a cio' appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non puo' comunque dare luogo ad attivita' aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri e' in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall' articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada ); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi e' consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
d) la dispersione delle ceneri e' eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalita' di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volonta' espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non e' soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorita' sanitaria;
g) ((a seguito di istanza dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), le autorizzazioni al trasporto, all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione dei resti mortali come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono rilasciate dal competente ufficio del comune del cimitero in cui sono stati rinvenuti. Qualora da parte dei medesimi soggetti, nei termini e secondo le modalita' previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria, non siano effettuate comunicazioni sulla nuova sistemazione dei suddetti resti a seguito delle attivita' di esumazione ordinaria o di estumulazione ordinaria o a scadenza della concessione, il comune puo' disporre, in alternativa alla reinumazione, che si provveda d'ufficio alla loro cremazione, a condizione che di tale disposizione sia stata informata preventivamente la cittadinanza mediante pubbliche affissioni. Per procedere alla cremazione non e' necessaria la documentazione prevista per la cremazione di cadavere. Gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione restano a carico dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), del presente comma)) ;
h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.