Sentenza 12 dicembre 1996
Massime • 1
In tema di assunzione della prova in sede di gravame, il giudice di appello - il quale già prima della fase finale del grado ha il potere-dovere (ex art.603 cod. proc. pen.) di valutare l'assoluta necessità di assumere prove nuove - è tenuto, ai sensi dell'art. 602 comma quarto cod. proc. pen., norma di chiusura definitiva del sistema probatorio, ad interrompere la discussione se la nuova prova, per la sua conferenza e decisività, attraverso il mezzo di ricerca teso ad introdurla, si presenti apprezzabile per il suo valore dimostrativo "determinante", a sostegno di un'ipotesi ricostruttiva completa dei fatti, il maggior grado possibile vicina alla verità reale in vista del giudizio finale di merito. L'interesse preminente dello Stato di punire il colpevole e di assolvere l'innocente impone che la condanna o l'assoluzione non conseguano a carenze probatorie colmabili: per cui il diritto alla prova per un "novum" connotato dalla decisività riemerge, pure nel giudizio di appello e finanche nel corso della discussione, tanto ai fini di una giusta assoluzione, quanto al fine di ottenere una giusta pronuncia di condanna. Del suo potere discrezionale di valutare l'esistenza, l'utilità e la decisività della nuova prova - questione di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito - anche il giudice di appello deve dare congrua ragione in vista dell'assoluta necessità di interrompere la discussione per acquisirla. (Nella fattispecie - relativa ad una serie di omicidi e reati connessi, in relazione ai quali l'imputato era stato condannato in primo grado all'ergastolo - la Corte di Assise di Appello, in riforma di tale decisione, aveva mandato assolto l'imputato dopo aver ritenuto di non accogliere, in particolare, la richiesta avanzata dal P.G. in sede di discussione, di interromperla per acquisire una prova sopravvenuta: più specificamente il P.G. - informato dell'arresto di una persona a seguito di ordinanza custodiale eseguita il giorno precedente, in relazione ad uno degli episodi (un duplice omicidio) oggetto di quel processo, commesso in concorso con il soggetto imputato nel detto processo - aveva chiesto acquisirsi copia del provvedimento cautelare dal quale emergeva l'esistenza di testimonianze dirette sull'episodio criminoso, ed aveva sollecitato nel contempo l'assunzione delle stesse quali prove sopravvenute alla sentenza di primo grado ed assolutamente necessarie per la ricerca della verità. La Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Assise di Appello, avendo tale giudice omesso di prendere nella debita considerazione, per eventualmente ammetterla, la nuova prova così come prospettata dal P.G. nel corso della discussione, ed avendo conseguentemente omesso di motivare congruamente sulla concludenza e decisività della relativa assunzione, anche alla luce della esclusiva indiziarietà del materiale probatorio fino a quel momento acquisito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/1996, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 1996 |
Testo completo
LIRE 2000
CANCELLERIA
1 83 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZ IONE
Udienza pubblica SEZIONE I^ PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: del 12.12.1996
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente
CANCELLERIAG i. 10 GEMELLI TORQUAT
O Consigliere Sentenza
tut
MARCHESE ANTONIO DIRITTI n. 1445 2.
3. 11 VANCHERI LO
- 31
Reg. Gen. 14 CA GIOVANNI
ha pronunciato la seguente n. 28043/96
S ENT ENZA
i sul ricorso proposto dal CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE 1*
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze Rilasciata copia, studio 2 n هم al SIG. C/
000 per diritti
AC TR nato il [...]; 12 GEN 1997 il IL CANCELLIÈRE x p
4
e dalle parti civili:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ON ZI UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copia studio ON NZ UFFICIO COPIE dal Sig. AGI Richiesta copia studio per dirity. 1200x TE WINNIE. dal Sig. HOR RETA 1 A GEN. 1997 per diritti L. 36000 il AL IN IL CANCELLIERE Il 14 GEN 1997. RD IA IL CANCELLIERE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RD UR UFFICIO COPIE
Richiecta pia studio ER DE AN dal Sig. por fritti L. 12000 SO SC UD
# 14 GEN. 1997 - IL CANCELLIERE
46
2
Richiesta copia studio ER EO dil Sig. RI per diritti L. 6 CAMBI CINZIA il 7 GEN 1997 RD ND;
IL CANCELLIERECANCELLIERE
CORTE SUPREMA DI! CASSAZIONE avverso la sentenza 13.2.1996 della Corte di Assise
UFFICIO COPIE di Appello di Firenze. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricor- Rifasciata copia audio al SIG. Re JIMM
1200 per diritti 18 GEN 1997 So,
IL CANCELLIERÉ 11 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
CORTE FREMA DI CASSAZIONE Consigliere dott. Torquato Gemelli.
Richi Studio Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostitu- "Manayo dal . per diri 12000 to Procuratore Generale dott. Iannelli .che ha
007 concluso per il rigetto del ricorso del P.G. e dei ANCELLIERE
ricorsi di NI, NT RE e AR, Kri- stensen, BI, EY, Rusch;
inammissibilità dei
CASSAGE ricorsi di FR, MA AD e RA.
FFICIC
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Rico
Jal Tra l'agosto del 1968 ed il settembre 1985 per circa Roe 10 MAR 1998 si verificarono in Toscana otto duplici omicidi
#
CANCELLIERE concernenti quasi sempre coppie che si erano appar-
tate in intimità in zone di campagna.
Vennero uccisi:
BA CI e IO Lo AN la notte fra il 21 ed il 22.8.1968 in località Castel-
2 DIRITTI DE
letti di Signa;
AL NT e TE TT il
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 15.9.1974 in località Fontanine di Rabatta di Borgo UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. JoREsen San Lorenzo;
per diritti €6.20
IO OG e Carmela De Muccio il 8 MAR. 2002 il
IK CANCELLIERE 7.6.1981 in località Mosciano di Scandicci;
ST BA e AN BI la notte CANCELLERIA
fra il 22 ed il 23.10.1981 in località Bartoline di
Calenzano;
TO GL e AO MA la
notte tra il 19 ed il 20.6.1982 in località Bac-
caiano di Montespertoli;
-H LM EY e JE WE Rusch,
tedeschi, il 10.9.1983 in località Gal- cittadini luzzo del Comune di Scandicci;
IO AC e IA GI NT la notte fra il 29 ed il 30.7.1984 in località Bo-
CANCELLERIA= schetta nel Comune di Vicchio di Mugello;
-Jean RA e RD MA,
cittadini francesi, la notte del 9.9.1985 nella zona boscosa adiacente alla via degli Scopeti,
tratto di strada che collega la via Cassia con l'abitato di San Casciano. In tutti i delitti fu
B
L usata una pistola Beretta semiautomatica cal. 22 E N marca Winchester tipo «Long Rifle» e due delle
D U 4228910 S
3 vittime (la TT ed il RA) furono finiti a colpi di coltello. Subirono l'escissione del pube, prodotta con arnese a punta e monotagliente con lama molto affilata, la De CI, la BI, la NT e la
MA e queste due ultime anche quella dei seni
sinistri; ed un frammento di tessuto mammario della stessa MA fu inviato in busta anonima, spedita da S. Piero a Pieve il 10.9.1985, alla Dott.ssa
Della Monica, Sostituto Procuratore della Repubbli-
ca di Firenze.
Furono indagate e poi prosciolte numerose
persone. Una perizia criminologica accertò che era stato eseguito con modalità diverse dagli altri
solo il duplice omicidio Lo AN-CI; e tranne '
autore fosseche per quest'ultimo, concluse che stato lo stesso individuo, che aveva operato per soddisfare l'impulso erotico in maniera abnorme, un soggetto psicopatico a sfondo sessuale.
Le indagini subirono un impulso nel 1989:
gli investigatori selezionarono una serie di indi- vidui portatori di caratteristiche omologhe a
quelle dell'«identikit» tracciato dai criminologi e fra costoro fu preso in considerazione PI
CC, soggetto dotato di notevole forza fisica,
! 4 11 irascibile e violento, che già il 19.9.1985 aveva
subito una perquisizione domiciliare, a seguito di una denuncia anonima, ed era stato condannato per maltrattamenti in famiglia e per violenza carnale continuata in danno delle figlie minori RO e
EL, nonché per omicidio volontario in perso-
na di SE Bonini, sorpreso 1'11.4.1951
nell'atto di avere rapporti amorosi con la sua fidanzata dell'epoca, ND UG, con la quale si era poi congiunto carnalmente vicino al cadave- re; aveva avuto disponibilità di armi da fuoco, corte e lunghe, si era ripetutamente spostato per lavorare in luoghi risultati non lontani dalle zone in cui erano stati perpetrati gli omicidi.
L'11.6.1990 fu notificata al CC
un'informazione di garanzia, cui seguirono perqui-
sizioni nelle abitazioni e sui veicoli in sua disponibilità, con sequestro di documenti e di
oggetti vari, tra cui un assegno pubblicitario recante la dicitura «coppia FI F73759» e una busta
contenente appunti, da lui redatti, relativi
all'omicidio dei due francesi ed alla festa dell'Unità tenutasi in Cerbaia 1'8.9.1985 -la presenza del suddetto a tale evenienza sarà poi presentata come alibi-.
5 A partire dal 27.4.1992 -il CC fu
scarcerato per fine pena il 6.12.1991- furono eseguite altre perquisizioni ed il 29 successivo in uno dei paletti di cemento piantati nell'orto
adiacente all'abitazione del suddetto, sita nella via Sonnino di Mercatale, fu rinvenuta dalla poli-
zia giudiziaria una cartuccia cal. 22 «Long Rifle»>
con proiettile di piombo, sporca di terra, risulta-
ta attraverso una perizia chimica interrata da non
più di cinque anni a causa del grado di corrosione dell'ottone del bossolo e recante impressa sul
fondello la lettera «H», segno risultato apposto su tutti i bossoli repertati nei vari omicidi;
mentre
altra perquisizione eseguita in diversa abitazione
dello stesso consentì di sequestrare vari pezzi di stoffa del tutto uguale a quella in cui era stata
avvolta un'asta portamolla, parte di pistola Beret-
ta, fatta pervenire agli inquirenti;
e in quella successiva del 2.6.1992, nella casa di via Sonnino, furono sequestrati, fra l'altro, un blocco da
disegno ed un portasapone ritenuti oggetti ch'erano potuti appartenere al EY. Rinviato a giudizio per rispondere degli omicidi in questione e dei reati connessi, in sede
dibattimentale due testi (ES e LO) riferirono
F notizie che, per luoghi e tempi, legavano il Pac-
ciani agli omicidi RA-MA. La Corte d'Assise di Firenze ritenne gli acquisiti validi, tranne che per gli elementi omicidi CI-Lo AN, per affermare la responsa-
bilità dell'imputato e lo condannò alla pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per tre
anni: detti giudici tracciarono precise connotazio-
ni dell'omicida e le intravidero nel CC in quanto compiutamente rispondenti alla sua «persona-
lità» d'individuo sessualmente depravato e quindi gli indizi esposti furono ritenuti gravi, precisi e concordanti.
Avverso la sentenza, emessa in data
1.11.1994, proposero appello il P.M. (per l'assolu-
zione in relazione agli omicidi CI-Lo AN) e
i difensori dell'imputato.
Il giudice di appello respinse le richie-
ste di rinnovazione del dibattimento, in particola-
re quelle relative ad un'ulteriore perizia balisti- ca e ad una perizia sul trincetto (uno dei due)
sequestrato al CC. Sul primo punto la Corte
d'Assise d'Appello di Firenze dubitò fortemente
allasulla genuinità della prova con riferimento cartuccia inesplosa rinvenuta nell'orto del suddet-
7 to e comunque concluse che mancava la prova dell'avvenuto incameramento nella pistola adoperata per compiere gli omicidi, a seguito del confronto
eseguito, tra detta munizione ed i bossoli reperta-
ad opera dei periti che, pur riscontrando unati,
buona corrispondenza reciproca fra le rispettiva microstrie più profonde e la lettera «H» impressa sui fondelli, che presentava caratteristiche morfo-
logiche generali coincidenti ma altresì qualche differenza su quella della cartuccia inesplosa, non furono in grado di concludere per un giudizio di identità, stanti il mancato reperimento dell'arma in questione, la disomogeneità dei dati comparati e l'ovvia mancanza d'impronte, in particolare lascia-
te dal percussore, sulla munizione rinvenuta.
Sicché ritenne detto giudice superfluo e inconclu- dente ogni ulteriore accertamento tecnico fra le
impronte di spallamento (serie di microstrie la- sciate dalla massa culatta-otturatore sul margine laterale del cerchio del fondello della cartuccia, che vengono impresse al momento del caricamento e
prima che questa si alloggi nella camera di scop-
pio).
Quanto all'accertamento tecnico sull'arma bianca, la Corte territoriale lo ritenne inutile
° essendo compatibili le soluzioni di continuo,
peraltro di eziologia incerta, riscontrate sulla
NT e sulla MA (nella zona dei seni sini-
stri) e sul RA (sul piano osseo del radio del braccio ferito), con una vasta gamma di coltel-
li.
Nel merito, i giudici di appello critica-
rono la motivazione della Corte di Assise, partita
< tipo di dalla considerazione di una sorta di autore», ed evidenziarono come le specifiche carat-
teristiche di questo non si attagliano, comunque, al CC, autore in passato di un omicidio
d'impeto per gelosia, di violenze sessuali ince-
stuose, solito ad abbandonarsi a depravazioni ed a
perversioni che, pur se lo hanno condotto ad appa-
garsi nell'osservare l'intimità amorosa delle coppie, come anche l'annotazione del numero di
targa è palese conferma, nulla hanno a che fare con modelli sado-feticistici rivelati dall'autore dei crimini, che uccide e fa scempio del corpo della
donna.
Svalutate le testimonianze ES,
QU e AC (con riferimento al duplice omicidio dei giovani francesi), ritenuto non falso ma solo incerto l'alibi per la sera dell'8.9.1985,
+
:
9 svalutata altresì la testimonianza del LO e, in relazione all'omicidio del EY, ritenuti non univoci gli indizi costituiti dal possesso dell'al- bum da disegno e del portasapone, la Corte di II
grado si soffermò, ritenendolo punto cardine per la potenziale valenza dimostrativa avvolgente i vari fatti criminosi, sul ritrovamento della cartuccia nell'orto del CC, contestandone la sicura appartenenza a questo, dubitando della genuinità
della prova e comunque ponendo in rilievo la manca- ta dimostrazione che la munizione fosse stata incamerata nell'arma usata dall'efferato omicida.
Ritenuta pressoché nulla la valenza indi- ziaria dell'asta guidamolla di recupero fatta
pervenire da un anonimo agli investigatori, avvolta con pezzi di stoffa staccati da un lenzuolo rinve- nuto nel garage dell'abitazione del CC, non
trattandosi di una parte di pistola riconducibile
solo al tipo d'arma usata dall'assassino e potendo- si fare le più svariate ipotesi su come terze
persone potessero essere venute in possesso del
tessuto, i giudici conclusero che gli indizi emersi richiesti dal secondonon avessero i requisiti comma dell'articolo 192 c.p.p. e riformarono la sentenza di I grado assolvendo l'imputato, dopo
10 ཟ aver ritenuto di non accogliere la richiesta,
avanzata dal P.G. in sede di discussione, d'inter-
romperla per acquisire una prova sopravvenuta. Più specificamente il P.G., informato dell'arresto di MA NN a seguito di ordinanza
eseguita il giorno precedente custodiale in relazione al duplice omicidio (e (12.2.1996)
reati connessi) eseguito «in concorso con Pacciani
RA, PI» in danno della MA e del chiesto acquisirsi copia del provvedimento aveva cautelare, emesso dal G.I.P. del Tribunale di
Firenze e dal quale emergeva l'esistenza di testi-
monianze dirette sull'episodio criminoso, ed aveva
sollecitato nel contempo l'assunzione delle stesse
quali prove sopravvenute alla sentenza di I grado e necessarie per la ricerca dellaassolutamente verità.
E proprio su quest'ultimo punto s'incentra il ricorso del P.G. avverso la sentenza di appello emessa in data 13.2.1996: deduce il ricorrente l'inosservanza del terzo comma dell'articolo 125
c.p.p. e la mancanza e manifesta illogicità della
motivazione, per non avere la Corte argomentato in alcun modo sull'acquisizione prodromica della
suindicata ordinanza cautelare in base al contenuto
11 31 della quale si sarebbe dovuto stabilire se ricor- ressero i presupposti per accogliere meno la
richiesta d'interruzione della discussione per acquisire, in un processo esclusivamente indizia-
rio, una prova diretta costituita dall'essere emerso che testi oculari avevano assistito alla perpetrazione dell'omicidio dei due francesi. Né
spostava alcunché la disposta segretazione del nome dei testi (due oculari e due di supporto), atteso
che trattavasi di persone esattamente individuate e la desegretazione sarebbe intervenuta entro qualche giorno.
Hanno proposto ricorso, altresì, le parti civili AR NT, RE NT e IE
KR, PI FR, AD e RA Mai-
nardi, ID EY, UD SO CH, NA
ND RD,
CI, RG EY e NZ BI;
e tutte
deducono censure analoghe a quelle presentate dal
P.G. ricorrente: essendo fine primario del processo penale la ricerca della verità, in presenza di
prove sopravvenute e offerte al vaglio del giudice,
l'acquisizione delle stesse non è eludibile rifu-
nell'astrattezza della metodologiagiandosi pro-
cessuale, essendo un obbligo giuridico oltre che
LA RD morale. Deducono inoltre tranne il NT, e il
12 KR- la violazione dell'articolo 192 comma 2
c.p.p., non avendo il giudice di appello valutato unitariamente il materiale indiziario.
Inoltre, la NT deduce la contraddit-
torietà e l'illogicità della motivazione per l'ope-
rata svalutazione degli indizi costituiti dal
possesso da parte del CC del blocco da
disegno EN '> e del portasapone con scritta «Deis», anche di fronte alle giustificazio-
ni inattendibili dello stesso imputato;
e censura
la prospettazione di frode processuale in relazione al ritrovamento della cartuccia e la svalorizzazio-
ne della buona identità affermata dai periti nel
confronto fra le microstrie sulla stessa riscontra-
te e quelle esistenti sui bossoli repertati. Il difensore delle parti civili Frosali-
MA incentra la sue doglianze soprattutto sull'omessa rinnovazione del dibattimento per l'espletamento di una perizia tecnica sul trincetto più grande sequestrato al CC, per accertare
se tale arnese possa essere stato l'arma usata per l'escissione dei seni della NT e della MA
e per il ferimento del radio all'altezza del polso del braccio destro del RA: la conforma-
zione di detto trincetto si palesa del tutto compa-
13 tibile con le lesioni accertate dai periti settori,
con riferimento ai segni anomali rilevati lungo i bordi delle zone escisse e in relazione alla con-
formazione della ferita riportata dal giovane francese, con perfetta corrispondenza fra la misura della punta dell'arnese repertato con angolo di 139
gradi -punta manomessa con la mola- e la ferita a
stampo impressa al polso destro della vittima.
Censura, poi, l'omesso accoglimento della richiesta di perizia balistica per interpretare impronte trovatedefinitivamente la natura delle q sulla cartuccia del CC e così stabilire se siano derivate dalla sua introduzione nella pistola omicida.
Deduce, ancora, il vizio di motivazione della sentenza nello stabilire se l'alibi del
CC sia stato falso o mendace ovvero fallito,
sia in base alle dichiarazioni del teste Fantoni, sia a causa delle modifiche apportate dallo stesso
imputato con le sue dichiarazioni succedutesi nel corso degli anni.
Tutti i ricorrenti chiedono annullarsi la sentenza impugnata.
Con memoria difensiva presentata il
2.12.1996 l'avvocato Puliti (per la P.C. AR NT) ha allegato tre sentenze di questa Corte
in materia di misure cautelari personali relative al citato NN, deducendo che il contenuto delle decisioni conferma che le testimonianze di coloro che hanno indicato nel CC il correo del suddetto indagato e che non .sono state ammesse
dalla Corte di Assise di Appello nel presente procedimento sono state poste a fondamento dei
gravi indizi di colpevolezza a carico del medesimo
NN. Il difensore dell'imputato, Avvocato
Marazzita, con memoria depositata il 7.12.1996, ha
dedotto l'inammissibilità del primo motivo del ricorso del P.G. sostenendo che non si è trattato di mancata valutazione di prova legittimamente acquisita ma di omessa acquisizione di prova >>
richiesta da una delle parti, ipotesi non sindaca- bile in sede di legittimità, come si evince anche
ка contrario» dalla censurabilità ex articolo 606
lettera d) c.p.p. della mancata assunzione di
«controprova» decisiva.
Inoltre, sostiene che l'interruzione della discussione presuppone non la sola prospettazione di prove acquisibili attraverso ulteriori attività
d'indagine, ma l'esistenza di prove già ben deter-
15 minate, sicché correttamente è stata respinta la richiesta formulata dal P.G. in sede di discussio-
ne: l'articolo 523 comma 6° c.p.p. fa riferimento a
«nuove prove» non all'attività prodromica all'ac
quisizione di esse. In ogni caso, la violazione 0 l'erronea interpretazione di detta norma non sono
sindacabili in sede di legittimità ai sensi
dell'articolo 606 lettera c) c.p.p., che prevede l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità
e decadenza;
né ai sensi dell'articolo 606 lettera
e) c.p.p. per pretesa illogicità della motivazione,
spettando solo al giudice del merito stabilire se
1
si siano verificate le condizioni per interrompere la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La responsabilità del CC fu afferma- ta dal giudice di I grado e negata dal giudice di appello sulla base di un complesso di indizi rite-
nuti dalla Corte di Assise sufficienti ai fini della pronuncia di condanna e svalutati invece dal
giudice di appello.
Il ricorso del P.G. s'incentra sulla violazione di legge e sulla mancanza di motivazione in cui la Corte d'Assise d'Appello sarebbe incorsa
16 nel negare l'assunzione di nuove prove dirette sopravvenute nel corso della discussione, la cui rilevanza avrebbe i requisiti di assoluta necessità
ai fini del giudizio ricostruttivo e valutativo dei fatti, avendo ad oggetto la testimonianza di chi avrebbe assistito «de visu»> al duplice omicidio
MA-RA. Si tratta di questione preliminare ed
rispetto alle doglianze prospettateassorbente
dalle parti civili, le quali -a loro volta- censura-
no anche l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione per ciò che concerne il giudizio valu-
tativo degli indizi, singolarmente e nel loro complesso, essendo evidente che la valenza proba-
toria degli indizi debba correlarsi all'esito della prova diretta.
La sostanziale tendenza alla verità asso- luta quale principio posto a base del processo inquisitorio, in contrapposto alla verità relativa,
raggiungibile nel processo penale quale utile euristico che connota il rito accusatorio schema puro, in cui il giudice mantiene la funzione di arbitro imparziale che assicura l'osservanza delle
regole senza un contributo officioso alla ricerca
della prova, cede il passo nell'attuale ordinamen-
17 to, in particolare dopo i ripetuti, significativi interventi del giudice delle leggi, alla concezione dinamica di un moderno processo accusatorio inte-
grato che contempera il fine primario della ricerca verità, il più possibile reale, con la fun-della zione del giudice non limitata a mera tecnica di
risoluzione dei conflitti dei diritti contrapposti dell'accusa e della difesa, ma che si estende all'intervento officioso in materia probatoria, in
deroga al principio dispositivo della prova esclu-
sivo di parte. Funzione che s'inserisce nel metodo dialogico di formazione della prova adottato dal
legislatore quale scelta primaria di conoscenza dei fatti e ritenuto maggiormente idoneo al loro per quanto possibile pieno accertamento, scaturente dal confronto dialettico delle parti cui si affianca dell'intervento, residuale ma riequilibratore,
giudice teso ad integrare ed eventualmente a sup-
plire alle carenze, per far coincidere il più
possibile l'orizzonte del dimostrabile con quello della verità al fine di evitare assoluzioni о
condanne ingiuste.
L'esistenza del potere d'intervento del
giudice teso a fornire concreti elementi di giudi-
zio è corroborato, oltre che dal contenuto dell'ar-
18 ticolo 6 comma 3 lettera d) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (ratificata con la Legge n. 848/55), da una lettura logico-
sistematica delle norme che lo prevedono e dalle
interpretazioni date dalla Corte Costituzionale
(tra l'altre, con le sentenze n. 470/91, 241 e
255/92 e 111/93) e dalla Corte di Cassazione (Sez.
sentenze n. 17/92 e 22/95) in particolare al Un.
contenuto dell'articolo 507 c.p.p. e dell'articolo
603 c.p.p., norma quest'ultima speculare alla prima disciplinante il giudizio di appello con lae
creazione di un raccordo fra sistema di tipo accu- satorio e sviluppo del processo anche in tale
grado, con poteri d'impulso integrativi e finanche
suppletivi da parte del giudice dell'impugnazione tesi alla ricerca della verità sostanziale il meno imperfetta possibile, scevra da ostentati crismi di assolutezza e però non ridotta a verità formale che potrebbe conseguire ad un processo di stretto
accusatorio, il quale rischierebbe di tra- stampo dursi in indiretta disponibilità della regiudicanda conseguenzain capo alle parti, in special modo in della loro inerzia, contraria ai principi di lega- lità e di obbligatorietà dell'azione penale e che
finirebbe con lo snaturare la funzione della giuri-
19 sdizione penale.
In una scala in cui estremi vanno dalla non conoscenza alla verità assoluta, il vigente codice di procedura penale si colloca ad un livello che ne proietta le regole probatorie verso la
ricerca della verità processuale, attraverso un
impegno persistente e critico che conduce a CO-
glierla come risultato il più possibile corrispon-
dente a quello voluto dal diritto sostanziale ma raggiunto esclusivamente nel processo e dal proces-
so, con modi e forme talmente essenziali da essere escluse, se inutilizzabili, prove che pur potrebbe-
risultare decisive. Tutto in vista di una
«decisione giusta», indipendentemente dalla condot-
processuale delle parti: finanche se è stato ta scelto il rito abbreviato, quindi con decisione allo stato degli atti e con rinuncia all'esercizio
del diritto alla prova, è consentito al giudice di
appello di ammettere di ufficio (articolo 603 comma
3 c.p.p.) eventualmente sollecitato, prove ritenu- '
indispensabili, (Cass. Sez. Un. sentenza n. te
22/95).
In tale quadro di ricerca della verità si inserisce il principio cardine del diritto alla
prova: ricerca e diritto che si coniugano, mentre
20 i fa da cornice l'intervento residuale officioso del
giudice in vista di una condanna o di un'assoluzio-
ne giuste. Il regime della raccolta delle prove, in
attuazione della direttiva n. 3 dell'articolo 2 deldella legge delega (n. 81/87) per l'emanazione nuovo codice di procedura penale che enuncia la facoltà delle parti di indicare elementi di prova
«in ogni stato e grado del procedimento»>, conge-
gnato nel vigente rito sì da esplicarsi nel giudi-
zio di primo grado col riconoscimento del diritto
alla prova >> (artt. 190 e 190 bis c.p.p. -con le
connesse facoltà prodromiche della difesa ex arti-
colo 38 delle Norme di attuazione-) inserito in uno schema variegato: l'incidente probatorio (articoli
392 e segg. e 551 e segg.), l'assunzione di prove,
rinviabili, nella fase degli atti preliminarinon al dibattimento (art. 467), la citazione di testi-
moni, periti e consulenti (art. 468), la richiesta
di acquisizione di prove non potute indicare tempe- stivamente (art. 493 comma 3: prima ipotesi di novum>> inserita nella fase degli atti introduttivi
+ al dibattimento), i provvedimenti del giudice in
ordine alla prova (art. 495) e le regole di assun-
(articoli 496 e segg. e 567 e segg.), l'in-zione
+
21 troduzione di un potere parallelo officioso del giudice (articoli 506, 507, 508 c.p.p. e 151 N. di
attuazione), il regime delle contestazioni (artt.
500 e 503) e quello delle letture (artt. 511 e
segg. c.p.p.).
Fin qui la «fisiologia» del regime proba-
torio, cui si affiancano situazioni eccezionali che riespandono il diritto alla prova (articolo 519
c.p.p. a seguito delle pronun e di incostituziona-
lità con le sentenze n. 241/92 e 50/95 C. Costitu-
quali la modifica dell'imputazionezionale),
(articolo 516), la contestazione di un reato con-
corrente o di una circostanza aggravante (art. 517)
fatto nuovo (art. 518) risultanti dal о di un dibattimento;
e che culminano con la previsione contenuta nel sesto comma dell'articolo 523 c.p.p.
che, superando i principi dell'immediatezza e della concentrazione che connotano la fase della discus-
sione, ne consente l'interruzione per l'assunzione
di «nuove prove>> in caso di «assoluta necessità». Il regime dell'assunzione della prova in
sede di gravame si pone invece nell'alveo di situa-
zioni che non costituiscono la norma, connotandosi di eccezionalità con la previsione dell'eventuale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in
22 appello secondo il disposto dell'articolo 603 1:
c.p.p., a seguito della richiesta contenuta nei motivi (co. 1), per la sopravvenienza o la scoperta dopo il giudizio di I grado di «prove nuove >> nei
495limiti previsti dal primo comma dell'articolo cit. (co. 2) o ex officio se il giudice lo ritiene
«assolutamente necessario»> (co. 3); fino a raggiun-
+
gere una marcata eccezionalità nel caso in cui la discussione in appello può essere interrotta in
forza del richiamo operato dal quarto comma
dell'ar- dell'articolo 602 a tutte le disposizioni ticolo 523 c.p.p. Il principio che si trae dal sistema
normativo dell'assunzione probatoria è la previsio- ne di uno snodo progressivo simmetrico inverso:
l'esperibilità di nuove indagini probatorie dimi- nuisce via via col procedere dell'accertamento verso la decisione. Man mano si delinea più precisa la regiudicanda attraverso la ricerca e la scelta
degli elementi considerati necessari per la miglio-
ricostruzione del fatto, vieppiù la necessità are della raccolta del materiale probatorio si assotti-
glia a causa dello sganciamento progressivo dalle
variabili del mondo esterno in rapporto alla valu- tazione della maggiore potenzialità persuasiva
23 raggiunta, conducente il più vicino possibile all'accertamento della verità reale secondo le regole del rito.
Ma il diritto al «processo giusto» non
di valutare sottrae al giudice il potere-dovere preventivamente l'ammissibilità e la conferenza delle prove richieste: la sua funzione di escludere già inizialmente quelle vietate dalla legge, mani-
festamente superflue o irrilevanti (art. 190 comma
1 c.p.p.) o di revocare in corso di assunzione le prove ammesse che risultassero superflue ° di
ammetterne altre già escluse (art. 495 CO. 4
c.p.p.) si restringe, ma diventa più penetrante con l'approssimarsi della decisione, fino ad una valu-
tazione di decisività della prova («assoluta neces-
sità»), secondo il disposto degli artt. 507 e 523 CO. 6, cui è speculare in grado di appello il
disposto degli artt. 603 co. 2 e 602 co. 4 c.p.p.,
con l'ovvia conseguenza rispetto alla premessa
(maggiore acquisizione di conoscenza che si coniuga con la maggiore probabilità di poter decidere allo
stato degli atti) che la valutazione estrema prefi-
gurata nell'ultima norma (602 co. 4) debba essere
operata in maniera assai incisiva e rigorosa nella discussione del processo di appellofase della
24 rispetto alle valutazioni da operarsi (già rigoro-
nell'omologa fase di primo grado, dove è samente)
naturale che il fatto da accertarsi possa non più
essere stato ancora traslato compiutamente dal
mondo esterno alla conoscenza del giudice, come
invece, di regola, è già avvenuto alla soglia della decisione finale del merito.
Diritto alla prova, quindi, misurato secondo ciascun grado e fase del processo, con
l'ulteriore conseguenza che all'approssimarsi della fase terminale della conoscenza della regiudicanda anche l'intervento officioso s'innesta nell'ambito dell' assoluta necessità» dell'acquisizione proba-
toria; e in tal senso l'ultimo comma dell'articolo
523, richiamato dall'ultimo comma dell'articolo 602
c.p.p., si coniuga oltre che col secondo anche col terzo comma dell'articolo 603 c.p.p.
Il risultato di tutto ciò è l'affermazio-
principio che il giudice di appello, il ne del quale già prima della fase finale del grado ha il
potere-dovere (arg. ex art. 603 c.p.p.) di valutare
«novum»>, è l'assoluta necessità di assumere il tenuto ai sensi dell'articolo 602 co. 4 c.p.p.,
norma di chiusura definitiva del sistema probato-- rio, ad interrompere la discussione se la nuova
25 prova per la sua conferenza e decisività, attraver-
So la delibazione del mezzo di ricerca teso ad
introdurla, si presenti apprezzabile per il suo
valore dimostrativo «determinante», a sostegno di un'ipotesi ricostruttiva completa dei fatti, il
maggior grado possibile vicina alla verità reale in vista del giudizio finale di merito. La presunzione di non colpevolezza sino
alla condanna definitiva, presidiata dal secondo
C ha il dell'articolo 27 della Costituzione, comma referente processuale nel principio «in dubio suo reo», regola di giudizio che passa attraverso pro il filtro del materiale probatorio raccolto, evi-
tando il rischio della «prova mancata⟫> per l'iner-
zia delle parti o per lacune o deficienze riscon-
trabili nel processo. L'interesse preminente dello
Stato di punire il colpevole e di assolvere l'inno-
cente impone che la condanna o l'assoluzione non
conseguano a carenze probatorie colmabili: così il diritto alla prova per un novum» connotato dalla decisività riemerge tanto ai fini di una giusta assoluzione, quanto al fine di ottenere una giusta pronuncia di condanna. E del suo potere discrezio-
nale di valutare l'esistenza, l'utilità e la deci-
sività della nuova prova -«quaestio facti» di esclu-
26 siva competenza del giudice del merito- anche il
giudice di appello deve dare congrua ragione in
vista dell'assoluta necessità di interrompere la
discussione per acquisirla.
Per altro verso, la decisione del giudice di appello che comporti riforma della sentenza di
condanna di primo grado impone la dimostrazione
0della non correttezza 0 della incompletezza dell'illogicità delle argomentazioni contenute in
quest'ultima in ordine alla valutazione delle prove, con penetrante e coerente analisi critica che,seguita da adeguata e convincente motivazione sovrapponendosi a quella del primo giudice senza
spazio alcuno, dia ragione delle scelte lasciare operate e del privilegio accordato ad elementi di
prova diversi o diversamente valutati, anche alla luce dell'acquisizione di un novum>>>, cui è specu-
lare l'obbligo automatico dello stesso giudice,
sollecitato dalla parte interessata, di ammettere
la prova contraria, salvo che ne risulti la super-
fluità.
Alla stregua dei principi enunciati
evidente la violazione di legge in cui è incorsa la
Corte di Assise d'Appello di Firenze con riferimento al disposto degli articoli 602 co. 4, 523 CO. 6,
27 598 (norma di collegamento) e 234 c.p.p., avendo
omesso di prendere nella debita considerazione, per eventualmente ammetterla, la nuova prova così come
prospettata dal P.G. nel corso della discussione ed in conseguenza di motivare congruamente sulla concludenza e decisività della relativa assunzione,
anche alla luce della esclusiva indiziarietà del materiale probatorio fino a quel momento acquisito,
poiché è corollario del diritto alla prova il
privilegio normativamente accordato (arg. ex art. 192 CO. 2 c.p.p.) alla prova diretta rispetto a
quella indiziaria. Sussiste l'obbligo del giudice di acquisire la documentazione prospettata dalle parti anche nella fase della discussione, per l'esame prodromico dell'esistenza di un < fumus '>
della pertinenza e dell'utilità di un «novum» e per stabilire nel contempo la decisività: non è di
scarso rilievo che nel vigente sistema processuale penale sia prevista l'interruzione della discussio-
l'assunzione di nuove prove in caso di ne per necessità», mentre l'articolo 469 del «assoluta previgente codice di rito nel regolare l'istituto in questione prevedeva l'interruzione solo in caso
di assoluta ed «evidente>> necessità. L'aggettivo
«evidente >> che non figura nella formulazione del
28 sesto comma dell'articolo 523 c.p.p. vigente non è senza significato: conferma l'obbligo del giudice di procedere ad un esame preliminare del mezzo di
prova offerto, per apprezzare la pertinenza, l'uti-
lità e la decisività della prova nuova, onde assu-
merla per la decisione giusta.
Sotto il profilo strettamente processua-
poi, è erronea l'affermazione della Corte di le,
merito, secondo cui non si era in presenza di inquadrabile nello schema previsto richiesta dall'articolo 523 co. 6 c.p.p., non essendo stata
articolata la nuova prova mediante l'indicazione nominativa dei testi per la disposta segretazione e non essendo stati indicati fatti specifici oggetto del relativo esame.
Come esattamente rileva il P.G. nei motivi di ricorso, i testi dei quali era stata richiesta
l'assunzione erano persone ben individuate e la desegretazione dei relativi nomi sarebbe intervenu- ta entro qualche giorno, sicché ne sarebbe stata possibile l'audizione sospendendo il dibattimento per breve tempo a norma dell'articolo 603 CO. 6
c.p.p. se la Corte, esaminato il documento del quale era stata chiesta l'acquisizione, avesse
ritenuto l'assoluta necessità di procedere all'as-
29 sunzione della nuova prova. Pertanto, la sentenza impugnata va annul-
lata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione
della Corte di Assise di Appello di Firenze che,
uniformandosi ai principi su enunciati, dovrà
valutare la rilevanza e la decisività della prova dedotta in appello dal P.G. e, all'esito dell'even-
tuale acquisizione, rivalutare tutti gli elementi probatori al lume delle nuove risultanze.
--
P.Q.M.
-
Letto l'art. 623 c.p.p. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra
Sezione della Corte di Assise di Appello di Firenze
per nuovo giudizio.
Roma 12.12.1996
IL PRESI TE
(dott. Francesco SACCHETTI)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Torquato GEMELLI)
Torquato Gemelli DEPOSITATA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
1.1 CANCELLERIA Mischgling Micheling Romes
1 1 GEN. 1997
IL COLLABORATORE
PI CANCELLERIA
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