Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 361.
(Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorita' giudiziaria, o ad un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, e' punito con la multa da lire trecento a cinquemila.
La pena e' della reclusione fino ad un anno, se il colpevole e' un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
(Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorita' giudiziaria, o ad un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, e' punito con la multa da lire trecento a cinquemila.
La pena e' della reclusione fino ad un anno, se il colpevole e' un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
Commentari • 154
- 1. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico UfficialeAvv. Daniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 27 maggio 2020 · 240.03496
Omessa denuncia di reato da parte del PU: l'art. 361 c.p. […]
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