Sentenza 26 febbraio 2007
Massime • 2
Integra gli estremi del peculato, e non del peculato d'uso, la condotta del soggetto incaricato di pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per chiamate a linee telefoniche a contenuto erotico, a nulla rilevando che egli abbia successivamente rimborsato l'ente di appartenenza delle relative spese.
Gli operatori obitoriali rivestono la qualità di incaricati di pubblico servizio, in quanto le loro mansioni non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o d'ordine, ma implicano conoscenze del regolamento di polizia mortuaria, che realizzano un'attività di collaborazione, complemento ed integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle autorità sanitarie competenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2007, n. 21335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21335 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 26/02/2007
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 320
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 23204/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) IO BE, n. a Palermo il 19.03.1962;
2) MB CH, n. a Bagheria il 04.08.1943;
avverso la sentenza in data 22 febbraio 2006 della Corte di appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito per la parte civile l'avv. Eugenio Passalacqua, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, presentando a sostegno della richiesta note di udienza;
Uditi per il Maggiore l'avv. INCANDELA Pietro e per il MB l'avv. Ivo Basili, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza in data 14 dicembre 2004 del Tribunale di Palermo, appellata da BE IO e MB CH, condannati, riconosciute ad entrambi le attenuanti generiche, ritenute per il MB equivalenti alle aggravanti contestate, il primo, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e, il secondo, a quella di anni uno, mesi tre di reclusione ed Euro 300,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto responsabili:
entrambi :
a) del reato di cui all'art. 61 c.p., n. 10, art. 110 c.p., art. 640 cpv. c.p., n. 1, perché in concorso tra loro e con GU CH,
agendo il MB quale addetto alla vendita dei loculi presso il servizio cimiteriale del Comune di Bagheria e il Maggiore quale addetto al predetto servizio e quindi incaricati di un pubblico servizio, con artifici e raggiri inducevano in errore l'amministrazione impedendo la legittima concessione del loculo 120, fittiziamente occupato da salme ma in realtà, dietro versamento di un compenso, concesso al GU e ai suoi familiari così da consentire al medesimo, che già aveva avuto la concessione del loculo 119, di possedere, in violazione del regolamento comunale, due loculi posti in prossimità (in Bagheria, sino a tutto l'anno 1999);
il solo Maggiore:
c) del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 314 c.p., comma 1, per essersi appropriato, nella predetta qualità, dell'energia necessaria per l'effettuazione di numerose telefonate dall'utenza 091- 905560 installata presso il cimitero di Bagheria verso utenze radiomobili o verso utenze caratterizzate dal prefisso 1666 (in Bagheria, fino al mese di marzo 1999).
Ricorrono per Cassazione i predetti imputati.
Il Maggiore, a mezzo del difensore, avv. Pietro Incandela, deduce:
1. In via preliminare, la inammissibilità della costituzione di parte civile dato che il Comune di Bagheria aveva conferito mandato all'avv. Fiasconaro, impiegato comunale, non iscritto nell'Albo degli avvocati.
2. Insussistenza del reato di truffa, posto che il Maggiore, semplice impiegato con le mansioni di "affossatore", non aveva alcun potere di influire sulla vendita dei loculi, servizio cui era preposto il MB.
Comunque il reato era al più configurabile nella forma tentata, dato che i loculi di cui alla imputazione non sono stati mai sottratti alla disponibilità dell'ente comunale, tanto che la somma versata dai fratelli GU è stata loro restituita dal MB.
3. Insussistenza del reato di peculato, dato che l'imputato non rivestiva la qualità di incaricato di pubblico servizio, essendo un semplice interratore, con la qualifica funzionale di terzo livello, addetto a compiti esclusivamente materiali.
in ogni caso le telefonate furono effettuate per colloqui con la moglie per motivi urgenti e di salute.
Quanto alla utenza 166, non vi era alcuna prova che le telefonate fossero state effettuate dal Maggiore.
Sempre con riferimento al delitto di peculato, mancata o illogica valutazione delle prove, dato che il custode del cimitero, tale BE RI NO, aveva accusato il Maggiore chiamando a teste di riferimento tale Lanza, addetto alle pulizie, che peraltro non è stato mai sentito.
Peraltro il Comune di Bagheria era stato ampiamente rimborsato degli importi derivanti dalle fatture telefoniche relative alle conversazioni incriminate, e su questo aspetto non era stata ammessa la rinnovazione della istruzione dibattimentale.
Il MB, a mezzo del difensore, avv. Ivo Basili, deduce:
1. Violazione dell'art. 319 c.p., non essendo comprensibile perché il MB non sia stato processato per corruzione, posto che per tale reato era stato messo sotto procedimento il GU quale corruttore attivo.
Inoltre, non vi era alcuna certezza circa il fatto che il MB avesse destinato il loculo ai GU.
2. Erronea applicazione degli artt. 640 e 56 c.p., essendo nella specie ravvisabile l'ipotesi della truffa tentata, come aveva chiesto il Pubblico Ministero nel giudizio di primo grado, dato che il loculo era stato regolarmente assegnato agli eredi di OL NE. Con motivi aggiunti distintamente presentati i ricorrenti eccepiscono l'incostituzionalità della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, in riferimento all'art. 25 Cost., comma 2, e art. 3 Cost., in relazione a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Cost. del 23 ottobre 2006, nella parte in cui esclude l'applicabilità dei più brevi termini di prescrizione introdotti da tale legge.
DIRITTO
Entrambi i ricorsi appaiono infondati.
1. Ricorso del Maggiore.
1.1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto la censura circa la regolarità della costituzione di parte civile del Comune di Bagheria, per il preteso difetto della qualità di avvocato in capo al procuratore speciale, non ha formato oggetto di un motivo di appello.
Una questione circa la regolarità della costituzione di parte civile è stata prospettata in appello, sotto altro profilo (mancanza di una procura speciale), dal solo MB, il quale non l'ha reiterata nei motivi di ricorso.
1.2. La questione circa la impossibilità di realizzare la truffa contestata in ragione delle mansioni del Maggiore, semplice "affossatore", è proposta sottacendo le puntuali argomentazioni dei Giudici di appello, che hanno evidenziato come detto imputato contribuì efficacemente alla condotta fraudolenta, apponendo sul loculo 120 una lapide intestata a tale Maria Grasso, così da indurre la falsa rappresentazione di un loculo già assegnato e occupato da una salma.
Giustamente è stata ravvisata la fattispecie della truffa consumata, perché la condotta del Maggiore (e del MB) impedì per un certo tempo all'amministrazione cimiteriale di disporre la concessione del loculo 120, così da determinare un ritardato lucro.
1.3. Rettamente è stata ravvisata la qualità di incaricato di un pubblico servizio in capo al Maggiore.
Come afferma la prevalente giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio presta adesione, il necroforo (o interratore, seppellitore, affossatore) riveste la qualità di incaricato di un pubblico servizio, dato che le sue mansioni non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o d'ordine, implicando conoscenze del regolamento di polizia mortuaria, che realizzano un'attività di collaborazione, complemento e integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle autorità sanitarie competenti (Cass., sez. 6^, 22 settembre 2006, Fusco;
Id., 7 maggio 2003, Brambilla;
Id., 13 maggio 1981, Visentin). Quanto alle ragioni delle telefonate fatte dal Maggiore con il telefono dell'ufficio va rilevato che sulla base delle testimonianze raccolte, e in particolare di quella (a torto considerata de relato dal ricorrente) di BE RI NO, responsabile del servizio, è stato accertato che era esclusivamente l'imputato che di fatto utilizzava abitualmente e lungamente il telefono come cosa privata, del che vi è riscontro nell'abnorme importo (da L. 10 a 25 milioni) delle bollette Telecom nel periodo considerato;
sicché a fronte di tali evidenze non ha fondamento il rilievo secondo cui egli aveva necessità di contattare la moglie per motivi urgenti e di salute, peraltro meramente affermati. Inoltre, i tabulati attestavano numerose chiamate alla linea 166, e cioè a servizi telefonici di tipo erotico, che giustamente sono state attribuite al Maggiore, in quanto intervallate, senza soluzione di contiguità temporale, con altre chiamate dirette al cellulare di tale IA MA, amica dell'imputato, la quale ha in dibattimento confermato di avere ricevuto in quel torno di tempo numerose chiamate telefoniche al giorno da parte del Maggiore.
È infine irrilevante il fatto che, a dire dell'imputato, il Comune di Bagheria sia stato rimborsato degli importi delle fatture telefoniche.
2. Ricorso del MB.
2.1. Il rilievo circa la mancata sottoposizione a procedimento penale del MB per corruzione passiva appare da un lato giuridicamente incomprensibile e dall'altro, comunque, destituito di interesse. È peraltro appena il caso di rilevare che sia il MB sia il Maggiore sono stati assolti proprio dal delitto di corruzione passiva in concorso, nel quale figurava come corruttore attivo CH GU, con la formula "perché il fatto non sussiste".
2.2. Giustamente è stata affermata la responsabilità penale per il reato di truffa consumata, valendo al riguardo le stesse osservazioni fatte con riferimento al ricorso del Maggiore.
3. La questione di costituzionalità sollevata nei motivi aggiunti appare manifestamente infondata.
Come già affermato da questa stessa Sesta sezione con sentenza 27 novembre 2006, ric. Olivo, che qui si condivide interamente, la scelta operata dal legislatore con il denunciato L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, lungi dall'essere manifestamente irragionevole,
assicura i valori della certezza del diritto e della indefettibilità della giurisdizione, con riguardo a procedimenti in avanzato corso di trattazione e gestiti secondo le cadenze dei termini di prescrizione previgenti, che altrimenti sarebbero stati compromessi, con effetti dirompenti sulla giustizia penale, nel senso che la gran parte dei procedimenti si sarebbero dovuti concludere con una declaratoria di prescrizione dei reati, non per una defaillance di un sistema giudiziario non in grado di assicurare la definizione del processo nei termini previsti, ma perché questi ultimi, "in corso d'opera", erano stati imprevedibilmente accorciati con effetto retroattivo. Non incide su tali ineccepibili considerazioni la recente sentenza n. 393 del 2006 della Corte costituzionale, di cui pure bisogna doverosamente prendere atto, nella parte in cui introduce, in subiecta materia, un parametro positivo di ragionevolezza, in luogo del tradizionale criterio negativo della non manifesta irragionevolezza, cui ragguagliare le scelte di diritto intertemporale operate dal legislatore.
La Corte costituzionale ha ritenuto "non ragionevole" la previsione di non operatività dei più favorevoli termini di prescrizione nei procedimenti pendenti in primo grado per i quali fosse stato già dichiarato aperto il dibattimento, sulla base della considerazione che tale cadenza processuale "non è in alcun modo idonea a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione", non solo perché si tratta di un incombente che "non connota indefettibilmente tutti i processi penali di primo grado (in particolare i riti alternativi - e, tra essi il giudizio abbreviato - che hanno la funzione di deflazionare il dibattimento)" ma anche perché esso non "è incluso tra quelli ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del decorso della prescrizione ex art. 160 c.p., il quale richiama una serie di atti, tra cui la sentenza di condanna e il decreto di condanna, oltre altri atti processuali anteriori". Ora, dopo che sia intervenuta una sentenza di condanna, potenzialmente idonea a produrre il giudicato, le aporie ritenute non ragionevoli dalla Corte costituzionale vengono a risolversi: nei giudizi di impugnazione, tra i quali, quello che qui più interessa, il giudizio di Cassazione, perde infatti di rilievo la differenziazione dei moduli procedimentali, nessuno dei quali viene a essere "discriminato", e la sentenza di condanna, oggetto di impugnazione, è appunto atto interruttivo della prescrizione, a norma dell'art. 160 c.p., comma 1, come lo è, per consolidata giurisprudenza, il decreto di citazione in appello (ex art. 160 c.p., comma 2). Anzi è da dire che una lex mitior retroattiva che travolgesse i procedimenti giunti ai gradi di impugnazione parrebbe sacrificare l'aspettativa, costituzionalmente tutelata, della ragionevole durata del processo, la quale implica non solo che il processo non sia intollerabilmente lungo ma anche che esso, dopo una pronuncia di condanna contestata dall'imputato, possa essere portato a conclusione. Una simile previsione di retroattività generalizzata sarebbe inoltre irragionevolmente lesiva di preminenti valori quali, per usare le stesse parole usate dalla Corte Cost., "quelli dell'efficienza del processo, della salvaguardia dei diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi o esigenze dell'intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo". Ed è appena il caso di notare che, con la coeva sentenza n. 394 del 2006, la Corte costituzionale, portando a compimento un percorso giurisprudenziale che trae le mosse dalla sent. n. 148 del 1983, ha nettamente affermato la possibilità di sottoporre a sindacato di costituzionalità le norme retroattive di favore, tra le quali, a titolo di esempio, vengono annoverate proprio quelle che implicano l'estinzione del reato.
Si deve dunque concludere che la scelta del legislatore di non rendere applicabili i più favorevoli termini di prescrizione introdotti dalla L. n. 251 del 2005, ai reati oggetto dei giudizi di impugnazione in corso non solo è positivamente "ragionevole" ma rappresenta la condizione minima per la salvaguardia dei valori di rilievo primario che la stessa Corte costituzionale ha mostrato di ritenere meritevoli di salvaguardia.
4. Al rigetto dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, che si liquidano, in ragione delle questioni dedotte e dell'attività processuale espletata, in complessivi Euro 2.000,00 oltre le spese vive, IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese in favore della parte civile Comune di Bagheria che liquida complessivamente in Euro 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2007