Sentenza 11 novembre 2014
Massime • 1
Nell'ipotesi di mutamento della composizione dell'organo giudicante, il principio per il quale le prove precedentemente acquisite non possono essere direttamente utilizzate mediante lettura dei relativi verbali, in assenza del consenso delle parti, non implica che, qualora tale consenso manchi, detti verbali debbano essere stralciati dal fascicolo per il dibattimento di cui fanno parte integrante, in quanto essi attengono alla documentazione di un'attività legittimamente compiuta; ne consegue che, ove in sede di rinnovazione il soggetto esaminato confermi le precedenti dichiarazioni e le parti non ritengano di chiedergli chiarimenti o di formulare nuove domande e contestazioni, è legittimo utilizzare "per relationem" il contenuto materiale di tali precedenti dichiarazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2014, n. 52229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52229 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 11/11/2014
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 3347
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - Consigliere - N. 8213/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT CI IE N. IL 23/01/1948;
avverso la sentenza n. 985/2012 CORTE APPELLO di BARI, del 25/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. Pinelli Mario, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. FO IA NI è imputata del reato di cui all'art. 582 c.p. perché procurava a FO AU la frattura del polso,
giudicata guaribile in 30 giorni, nonché del reato di cui all'art. 612 perché minacciava alla stessa un male ingiusto, dicendole che quando l'avrebbe rivista l'avrebbe spedita al cimitero. Il tribunale di Foggia, sezione distaccata di San Severo, l'ha ritenuta responsabile per i reati ascritti, unificati dal vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche, l'ha condannata alla pena di mesi 2 e giorni 15 di reclusione, con sospensione della pena. La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado.
2. Propone oggi ricorso per cassazione FO IA NI per i seguenti motivi:
a. violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2, nonché vizio di motivazione sul punto;
all'udienza del 16 giugno 2010, subentrato un nuovo giudice monocratico e disposta la rinnovazione degli atti istruttori, il giudice si limitava a chiedere alla teste FO AU se avesse altro da aggiungere a quanto riferito alla precedente udienza del 18 gennaio 2010 (davanti al precedente giudice monocratico), ricevendo risposta negativa. Secondo la ricorrente tale modus procedendi viola il disposto dell'art. 525 che sancisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale, per la cui lettura sia mancato il consenso delle parti.
b. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 125 e 192 c.p.p. e artt. 582 e 612 c.p.; l'impianto accusatorio dice la difesa, si attiene alla presunta credibilità delle propalazioni della persona offesa, senza che ciò abbia trovato alcun riscontro, interno o esterno, in altri elementi probatori, mentre clamorosamente ignorata sarebbe stata la versione della odierna ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato;
quanto al primo motivo, occorre premettere (risulta dal verbale del dibattimento in atti) che la teste è stata sentita all'udienza del 4.1.2010 e che le è stato chiesto se intendeva confermare le dichiarazioni già rese davanti al precedente giudice del dibattimento, ottenendo risposta positiva. Poi il giudice ha chiesto a P.M. e difesa se avevano domande da fare;
entrambi hanno risposto negativamente. La difesa ha chiesto unicamente alla teste se intendeva rimettere la querela, ottenendone risposta negativa. Dopo di che, nessuna domanda sui fatti è stata effettuata dalla difesa, ne' alcuna eccezione è stata svolta sulla ritualità della deposizione, nemmeno nelle successive udienze o in sede di discussione. Ciò premesso, occorre considerare che la norma, che si assume violata, è stata rispettata attraverso la indubbia rinnovazione dell'esame dibattimentale della teste;
ciò che semmai è discutibile è se le formalità di tale incombente siano state rispettate o se la Corte, nell'esaminare FO AU, sia incorsa in qualche irregolarità. In ogni caso, non di nullità assoluta si tratterebbe, ma eventualmente di mera irregolarità nell'acquisizione della prova, alla quale il difensore ha non solo ha prestato piena acquiescenza, omettendo di svolgere alcuna eccezione, ma sulla quale ha anche pienamente concordato in ordine al raggiungimento delle finalità dell'incombente, non avendo inteso svolgere alcuna ulteriore domanda alla teste. Il ricorso oggi proposto è, dunque, assolutamente pretestuoso;
la difesa è stata posta nelle condizioni di esaminare la teste e vi ha liberamente rinunciato, acconsentendo di fatto alla validità di una assunzione testimoniale per relationem. Quale violazione dei diritti della difesa tale modus operandi abbia potuto determinare, non è dato sapere.
2. Del tutto inconferenti sono le pronunce richiamate dalla ricorrente - secondo cui la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante (v. ad esempio Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, Rv. 212395) - proprio perché nel caso di specie l'esame del dichiarante vi è stato. D'altronde, la mancanza di autorizzazione all'utilizzo delle prove precedentemente assunte non significa che i relativi verbali debbano essere stralciati dal fascicolo per il dibattimento, di cui formano parte integrante;
al contrario, è ormai indiscussa - anche per effetto di talune pronunce della Corte costituzionale (sentenza n. 17 del 1994 e ordinanza n. 99 del 1996) - la legittimità dell'allegazione al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle prove acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale svoltasi dinanzi al giudice poi sostituito. Nelle pronunce ora dette si afferma infatti che i verbali delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale "fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice" e che quella fase "pur soggetta a rinnovazione conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta", pertanto "non è irragionevole, ne' lesivo dei principi di oralità e immediatezza che la medesima, attraverso lo strumento della lettura (successivamente alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale) entri nel contraddittorio delle parti e venga recuperata ai fini della decisione".
3. E difatti sono le stesse Sezioni unite sopra citate ad affermare che allorquando, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice può d'ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali. A maggior ragione, tale lettura può essere fatta qualora, disposta la rinnovazione della prova, il teste abbia confermato le precedenti dichiarazioni e le parti non abbiano svolto ulteriori domande (il principio per il quale - nel caso di mutamento della composizione dell'organo giudicante non è possibile utilizzare direttamente le prove precedentemente acquisite, mediante lettura dei relativi verbali, senza il consenso delle parti - non implica che, qualora detto consenso manchi, detti verbali debbano essere stralciati dal fascicolo per il dibattimento, del quale fanno parte integrante, in quanto relativi ad una fase che, pur soggetta a rinnovazione, conserva il carattere di attività legittimamente compiuta. Ne deriva che, ove in sede di rinnovazione il soggetto esaminato confermi le precedenti dichiarazioni e le parti non ritengano di chiedergli chiarimenti o di formulare nuove domande e contestazioni, è legittimo utilizzare per relationem il contenuto materiale di tali precedenti dichiarazioni, in quanto atti legittimi del processo;
Sez. 1, n. 41095 del 21/09/2004, Scavo, Rv. 230624).
4. Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre ricordare che la testimonianza della persona offesa costituisce prova piena, anche ove si sia costituita parte civile, essendo unicamente necessaria una valutazione approfondita di attendibilità, che nel caso di specie è stata effettuata. In ogni caso, la Corte ha dato atto del riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, individuato nella certificazione medica, ed ha spiegato, mediante rinvio alla motivazione del giudice di primo grado, perché la deposizione resa dal FO CH fosse irrilevante (cfr. pag. 2). Il motivo di ricorso, che per la restante parte è inammissibile in quanto svolge considerazioni di merito, è sotto tale profilo infondato.
5. Quanto al primo motivo di ricorso, questo collegio intende riaffermare il seguente principio di diritto: il principio per il quale - nel caso di mutamento della composizione dell'organo giudicante non è possibile utilizzare direttamente le prove precedentemente acquisite, mediante lettura dei relativi verbali, senza il consenso delle parti - non implica che, qualora detto consenso manchi, detti verbali debbano essere stralciati dal fascicolo per il dibattimento, del quale fanno parte integrante, in quanto relativi ad una fase che, pur soggetta a rinnovazione, conserva il carattere di attività legittimamente compiuta. Ne deriva che, ove in sede di rinnovazione il soggetto esaminato confermi le precedenti dichiarazioni e le parti non ritengano di chiedergli chiarimenti o di formulare nuove domande e contestazioni, è legittimo utilizzare per relationem il contenuto materiale di tali precedenti dichiarazioni, in quanto atti legittimi del processo.
6. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato;
ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2014