Sentenza 18 settembre 2014
Massime • 2
La procedibilità d'ufficio del delitto di violenza sessuale commesso dall'incaricato di pubblico servizio non richiede l'abuso delle funzioni pubblicistiche svolte, essendo sufficiente il semplice collegamento tra le condotte illecite e le predette funzioni. (Fattispecie di violenza sessuale commessa da medico ospedaliero nell'ambito dell'attività libero professionale svolta in regime di "intra moenia").
Nell'ipotesi di mutamento della composizione dell'organo giudicante, il principio per il quale le prove precedentemente acquisite non possono essere direttamente utilizzate, mediante lettura dei relativi verbali, in assenza del consenso delle parti, non implica che, qualora tale consenso manchi, detti verbali debbano essere stralciati dal fascicolo per il dibattimento di cui fanno parte integrante, in quanto relativi ad una fase che, pur soggetta a rinnovazione, conserva il carattere di attività legittimamente compiuta; ne consegue che, ove in sede di rinnovazione il soggetto esaminato confermi le precedenti dichiarazioni e le parti non ritengano di chiedergli chiarimenti o di formulare nuove domande e contestazioni, è legittimo utilizzare "per relationem" il contenuto materiale di tali precedenti dichiarazioni.
Commentario • 1
- 1. Art. 609-septies - Querela di parte (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2014, n. 50299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50299 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 18/09/2014
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 2510
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 37390/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.G. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 22/02/2013 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Delehaye Enrico, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato, l'avv. Di Francia Ferdinando che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito per le parti civili l'avv. Tori Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del grado.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal tribunale di La Spezia, appellata da S.G. , riconoscendo in vincolo della continuazione tra i fatti contestati e rideterminando la pena in anni quattro di reclusione.
Al ricorrente si addebita il reato (capo a) previsto dall'art. 609 bis c.p., in relazione all'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 3,
perché, nella qualità di dirigente medico dell'U.O. di ragiologia dell'ospedale di XXXXXXX (ammesso alla libera professione intramuraria), nel corso di una visita ambulatoriale presso il predetto nosocomio in data (OMISSIS) , costringeva T. .G. a subire e compere atti sessuali, palpandole il seno, toccandole i genitali con le dita, afferrandole la mano ed appoggiandola sul proprio pene in erezione;
con violenza consistita nel compiere i fatti in modo repentino e subdolo, sì da non consentite alla parte lesa un'efficace difesa, nonché il reato (capo b) previsto dall'art. 609 bis c.p, in relazione all'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 3, perché, nella predetta qualità e nel corso di una visita ambulatoriale presso il suddetto nosocomio in data (OMISSIS) ,
costringeva To.Pi. a subire atti sessuali, penetrandola con un dito e masturbandola a lungo mentre ella si trovava sdraiata sul lettino da visita;
con violenza consistita dapprima nel compiere i fatti in modo repentino e subdolo, sì da non consentite alla parte lesa un'efficace difesa, nonché, successivamente, nel costringerla all'immobilità pesando con il proprio corpo sulla parte lesa ed afferrandola con un braccio.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, S.G. che affida il gravame a tre motivi con i quali deduce:
1) l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 511 c.p.p., comma 2, art. 514 c.p.p., art. 525 c.p.p., comma 2, e art. 546 c.p.p.) sul rilievo che solo apparentemente il
Tribunale, a seguito del mutamento dei componenti del Collegio, ha rinnovato l'istruttoria dibattimentale, essendosi limitato a chiedere ai testi, precedentemente escussi, la conferma delle precedenti dichiarazioni, senza procedere al loro esame ed a consentirne il controesame;
2) la mancanza, la carenza e la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che, nei motivi di appello contro la sentenza di primo grado, la difesa dell'imputato aveva esplicitamente lamentato la mancanza di querela e segnalato l'impossibilità di "ovviare" alla carenza di un tale imprescindibile requisito di procedibilità mediante il ricorso, nel caso concreto, alla previsione di cui all'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 3, che prevede la perseguibilità d'ufficio del fatto di cui all'art. 609 bis c.p., quando "commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni", avendo la Corte territoriale, nel respingere tale motivo, apoditticamente affermato che i fatti del (OMISSIS) non si sono verificati nell'ambito di una vista intra moenia, ma sono stati il seguito dell'attività medico ospedaliera;
3) la violazione o l'erronea applicazione dell'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 3, non possedendo il ricorrente la qualifica soggettiva giuridica richiesta per la procedibilità d'ufficio per aver eseguito le prestazioni nell'ambito dell'attività libero professionale svolta in regime di "intra moenia".
3. Le parti civili hanno depositato memoria difensiva con la quale hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre i termini di rito stabiliti a pena di decadenza, prendendo posizione nel merito sui motivi di gravame e chiedendone il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per la tardività della sua proposizione e per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.
2. Va preliminarmente precisato che la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 22 febbraio 2013 e la Corte territoriale ha fissato in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
La sentenza, corredata della motivazione, è stata depositata in data 16 maggio 2013 e, dunque, entro il termine dei novanta giorni dalla lettura del dispositivo.
L'imputato, come risulta dall'intestazione della sentenza impugnata e dai verbali di causa, non era contumace, quantunque non presente all'udienza nella quale è stato definito il processo, in grado d'appello, con la lettura del dispositivo.
In base all'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), (primo periodo, essendo stata la sentenza depositata entro il termine determinato dal giudice), il dies a quo per la presentazione dei motivi di impugnazione decorreva dal 23 maggio 2013 (scadenza del termine di novanta giorni dalla lettura del dispositivo che determinava il termine, fissato dal giudice, per il deposito della motivazione). In base all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), il termine per proporre impugnazione è di quarantacinque giorni, ricorrendo nella specie il caso previsto dall'art. 544 c.p.p., comma 3. Ne consegue che il termine ultimo per impugnare la sentenza, da parte dell'imputato e del suo difensore, scadeva il 7 luglio 2013. Il ricorso per cassazione è stato depositato in data 11 luglio 2013 e dunque oltre il termine, previsto a pena di decadenza, per la proposizione dell'impugnazione.
L'impugnazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), quando non sono osservate, tra le altre, le disposizioni previste dall'art. 585 c.p.p.. Non rilevando che in calce alla sentenza impugnata compaia l'annotazione "E. contumaciale all'imputato il 27 maggio 2013" in quanto, non essendo il ricorrente contumace, non occorreva alcuna notifica dell'estratto contumaciale che, se invece notificato, non può ritenersi idoneo a determinare lo spostamento dei termini perentori per proporre l'impugnazione, il gravame va dichiarato inammissibile per essere stato il ricorso per cassazione depositato oltre i termini perentori previsti dalla legge.
3. In ogni caso il ricorso è anche inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi che lo sostengono.
3.1. Quanto al primo motivo, va osservato che il Tribunale ha proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiamando i testimoni esaminati dal precedente Collegio diversamente composto, avendo quindi concretamente disposto la riassunzione delle prove.
Come risulta dall'ordinanza del 9 luglio 2010 impugnata congiuntamente alla sentenza, non è stata preclusa alla difesa la facoltà di formulare domande ai testimoni.
Alcuni di essi sono stati peraltro ampiamente esaminati ed altri invece hanno confermato al giudice, in diversa composizione, le dichiarazioni in precedenza rese.
La difesa, anziché esercitare le proprie legittime facoltà anche attraverso un'audizione a tutto campo del teste comunque messo a sua completa disposizione in conseguenza della disposta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha erroneamente ritenuto che tutta l'attività precedentemente svolta fosse tamquam non esset, nel senso cioè che, sollevata l'eccezione secondo la quale non poteva porsi al teste una domanda di conferma delle precedenti dichiarazioni, ha rinunciato a porre qualsiasi altra domanda al testimone preferendo sollevare, con i motivi di gravame, l'eccezione di inutilizzabilità delle prove acquisite.
Va allora premesso che la deliberazione finale, adottata nel giudizio di primo grado, è stata presa dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, con la conseguenza che non ricorre, nel caso in esame, l'ipotesi della nullità assoluta e rilevabile d'ufficio, per violazione del principio di immutabilità del giudice, a norma degli artt. 525 e 179 c.p.p. (Sez. 3, n. 12234 del 04/02/2014, F., Rv. 258703). Ciò premesso, deve ritenersi che, disposta la rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della composizione del giudice, le dichiarazioni testimoniali raccolte in precedenza sono utilizzabili per la decisione mediante lettura sul presupposto che i verbali contenenti tali dichiarazioni, acquisite nel contraddittorio delle parti, fanno ab initio regolarmente parte del fascicolo per il dibattimento.
Ne consegue che il principio per il quale - nel caso di mutamento della composizione dell'organo giudicante non è possibile utilizzare direttamente le prove precedentemente acquisite, mediante lettura dei relativi verbali, senza il consenso delle parti - non implica che, qualora detto consenso manchi, detti verbali debbano essere stralciati dal fascicolo per il dibattimento, del quale fanno parte integrante, in quanto relativi ad una fase che, pur soggetta a rinnovazione, conserva il carattere di attività legittimamente compiuta. Ne deriva che, ove in sede di rinnovazione il soggetto esaminato confermi le precedenti dichiarazioni e le parti non ritengano di chiedergli chiarimenti o di formulare nuove domande e contestazioni, è legittimo utilizzare per relationem il contenuto materiale di tali precedenti dichiarazioni, in quanto atti legittimi del processo (Sez. 1, n. 41095 del 21/09/2004, Scavo, Rv. 230624). Sebbene disapprovato dal ricorrente, si tratta di un orientamento, ampiamente condivisibile, cui va data continuità, perché non mette in discussione il principio espresso nella sentenza delle Sezioni unite Iannasso secondo cui, nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti (Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, Rv. 212395). Nel caso di specie, infatti, il Tribunale, in diversa composizione, ha concretamente rinnovato l'istruttoria dibattimentale compiuta dal precedente giudice, rispettando il principio dell'immediatezza, e non ha limitato le prerogative difensive, dovendosi distinguere, nel caso di mutamento della composizione dell'organo giudicante, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che è obbligatoria, salvo ricorrano i casi previsti dall'art. 190 bis c.p.p., dalle modalità della rinnovazione stessa, che è invece lasciata alla determinazione delle parti processuali, e dovendosi anche ricordare che, al momento della lettura, il recupero per relationem delle dichiarazioni attiene a prove formate nel contraddittorio dibattimentale delle parti.
Del resto, l'indirizzo in precedenza segnalato è perfettamente in linea con la giurisprudenza costituzionale in materia che ha chiarito come l'obbligo di rinnovazione del dibattimento, nel caso di mutamento del giudice - persona fisica, non renda inutilizzabile l'attività probatoria già eventualmente compiuta e da ciò consegue che, in caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione della stessa, potrà essere acquisita la documentazione di atti e, in particolare, dei verbali, facendo gli stessi già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice, in quanto la pregressa fase dibattimentale, pur soggetta a rinnovazione, conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta sicché anche ai precedenti verbali dibattimentali si applica integralmente la disciplina dettata dall'art. 511 c.p.p. in tema di lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento (Corte cost., sent. n. 17 del 24/01/1994, num. mass. 20253).
Il medesimo orientamento è stato espresso dal Giudice delle leggi con riferimento al potere-dovere del giudice di dare lettura dei verbali delle prove assunte nello stesso procedimento penale in fase dibattimentale da diverso giudice successivamente dichiaratosi incompatibile per ritenuta diversità del fatto, affermandosi che non è irragionevole, ne' lesivo dei principi di oralità e immediatezza del dibattimento, che la pregressa fase dibattimentale legittimamente compiuta, venga recuperata, successivamente alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai fini della decisione nel contraddittorio delle parti attraverso lo strumento della lettura (Corte cost. ord. n. 99 del 25/03/1996, num. massv 22453). Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo.
3.2. Anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati. Con logica ed adeguata motivazione, come tale sottratta al sindacato di legittimità, la Corte ligure è giunta a ritenere che i fatti (del 18 settembre 2004, di cui al capo b), unico attinto in parte qua dai motivi di gravame) furono commessi dal ricorrente nella sua qualità di medico ospedaliero, pervenendo a tale conclusione sul rilievo che, in data 6 settembre 2004, la vittima eseguì un'ecografia presso l'ospedale di XXXXXXX ed il medico che praticò l'accertamento riferì alla persona offesa dell'opportunità di sottoporsi ad ulteriori esami, chiamando il ricorrente che eseguì gli ulteriori accertamenti, prenotati tramite CUP, prescrivendone altri, per i quali si rese necessario redigere regolari impegnative, convocando la vittima sempre presso il nosocomio e senza che fossero mai richieste o suggerite prestazioni cosiddette intra moenia. Fuori discussione, dunque, che il ricorrente agì nella qualità di medico ospedaliero, questa Corte ha affermato che la procedibilità d'ufficio del delitto di violenza sessuale commesso dall'incaricato di pubblico servizio non richiede l'abuso delle funzioni pubblicistiche svolte, in quanto, ai fini della configurabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 3 è sufficiente il semplice collegamento, nella specie sussistente, tra le condotte illecite e le predette funzioni (Sez. 3, Sentenza n. 43235 del 13/10/2010, L, Rv. 248756). Consegue la manifesta infondatezza del ricorso.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 136 della Corte costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla relativa declaratoria, segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
5. Segue, come da pedissequo dispositivo, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle costituite parti civili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile To.Pi. e T.G. liquidate per ognuna in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2014