Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2004, n. 41095
CASS
Sentenza 21 settembre 2004

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Il principio per il quale - nel caso di mutamento della composizione dell'organo giudicante non è possibile utilizzare direttamente le prove precedentemente acquisite, mediante lettura dei relativi verbali, senza il consenso delle parti - non implica che, qualora detto consenso manchi, detti verbali debbano essere stralciati dal fascicolo per il dibattimento, del quale fanno parte integrante, in quanto relativi ad una fase che, pur soggetta a rinnovazione, conserva il carattere di attività legittimamente compiuta. Ne deriva che, ove in sede di rinnovazione il soggetto esaminato confermi le precedenti dichiarazioni e le parti non ritengano di chiedergli chiarimenti o di formulare nuove domande e contestazioni, è legittimo utilizzare per relationem il contenuto materiale di tali precedenti dichiarazioni, in quanto atti legittimi del processo.

Il delitto preterintenzionale di cui all'art. 584 cod. pen., come quello aggravato dall'evento di cui all'art. 586 cod. pen., è caratterizzato dal verificarsi di un evento non voluto, che comporta un più severo trattamento sanzionatorio; pertanto, esso è incompatibile con il tentativo e con la desistenza volontaria, che presuppongono, invece, un evento voluto, e non verificatosi, per circostanze indipendenti o, nella desistenza, per resipiscenza dell'agente, con la conseguenza che non è possibile configurare un'ipotesi di omicidio preterintenzionale tentato.

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  • 1Nozione legale di stupefacente e tassatività dell'inserimento nelle tabelleAccesso limitato
    Carlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 30 maggio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2004, n. 41095
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41095
Data del deposito : 21 settembre 2004

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