Articolo 411 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 410Articolo 412
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9 ottobre 2010
Art. 411. Processo verbale 1. In caso di requisizione in uso, si provvede, a cura dell'autorita' procedente, alla redazione di un processo verbale, in duplice originale, in cui si fa la descrizione sommaria detta cosa requisita. 2. Il processo verbale e' redatto in presenza del detentore o, in sua assenza, in presenza del sindaco o di un suo delegato. 3. Uno degli originali del processo verbale e' consegnato all'interessato e, se questi rifiuta di riceverlo o e' assente, al sindaco o a chi ne fa le veci. 4. Quando trattasi di immobili, aziende o stabilimenti, al processo verbale sono uniti, se possibile, gli atti estimativi, i disegni, le fotografie e gli altri documenti illustrativi che si ritengono necessari per comprovare la consistenza dei beni requisiti. 5. La compilazione del processo verbale puo' omettersi, quando trattasi di requisizione di immobili per la durata non superiore a trenta giorni purche' il locale non debba essere sgombrato e il detentore non debba allontanarsene; ovvero quando trattasi di requisizione di cose mobili di valore non eccedente il valore di euro 1.000,00.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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