Sentenza 6 dicembre 2012
Massime • 1
L'integrazione della fattispecie criminosa di peculato non è impedita dal fatto che il possesso o la disponibilità del denaro o dell'altrui cosa mobile siano stati acquisiti in violazione delle disposizioni organizzative dell'ufficio a cui appartiene l'agente, fatta eccezione soltanto per i casi di possesso meramente occasionale, ossia dipendente da evento fortuito. (Fattispecie nella quale un dipendente della Provincia si era appropriato di documenti antichi, custoditi in un archivio, successivamente alla cessazione dell'incarico di sistemare i predetti documenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2012, n. 18606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18606 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 06/12/2012
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1663
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 50147/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 14 febbraio 2011 emessa dalla Corte d'appello di Messina;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Autru Ryolo Carlo, sostituto processuale dell'avvocato Autru Ryolo Luigi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Messina del 23 novembre 2005 NI IN veniva condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per i reati di cui agli artt. 314 e 648 c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione, per essersi appropriato di numerosi documenti antichi di cui aveva il possesso per ragioni del suo ufficio di dipendente della Provincia di Messina e, inoltre, per aver ricevuto reperti di interesse archeologico, storico ed artistico, provento del delitto di cui al D.Lgs. n. 490 del 2002, art. 125. Sull'impugnazione dell'imputato la Corte d'appello ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestati e ha dichiarato interamente condonata la pena inflitta, ai sensi del D.P.R. n. 241 del 2006. 2. L'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
- manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto sussistente il reato di peculato, soprattutto per non aver preso in considerazione alcune delle testimonianze a discarico;
- violazione dell'art. 314 c.p. e conseguente illogicità della motivazione, in quanto l'eventuale impossessamento sarebbe avvenuto in epoca successiva al 31.12.1998, dopo la cessazione dell'incarico affidato all'imputato di sistemazione dei documenti sistemati nel vecchio archivio generale della Provincia, circostanza che avrebbe dovuto escludere la sussistenza del peculato, per la mancanza dell'elemento della disponibilità dei beni;
- violazione dell'art. 648 c.p. e conseguente illogicità della motivazione, per l'impossibilità di configurare il delitto di ricettazione.
In data 26 novembre 2012 il difensore ha depositato una memoria in cui ribadisce il contenuto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I motivi proposti sono infondati.
3.1. Per quanto riguarda il primo motivo, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza impugnata ha considerato le testimonianze a discarico, motivando le ragioni per le quali le ha ritenuto poco credibili: irrilevante la deposizione di CO CA, perché smentita dal fatto che i documenti sono stati rinvenuti in buono stato di conservazione, sicché i giudici hanno ritenuto non credibile il racconto di questo testimone secondo cui tali documenti sarebbero stati buttati nella discarica pubblica;
inattendibile la testimonianza di GI VI, perché anche lui è stato accusato di aver sottratto dei documenti e, quindi, i giudici hanno ritenuto che avesse interesse a sostenere la tesi dell'acquisto dei beni in un mercatino.
Sotto un diverso profilo il ricorrente ha anche lamentato la mancata valutazione delle testimonianze di ON TT e IN GI, in questo modo deducendo, implicitamente, un travisamento della prova. Si osserva a questo proposito che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nella nuova formulazione introdotta dalla L. n. 46 del 2006, consente di rilevare il vizio di motivazione anche quando sia desumibile da atti del processo specificamente indicati nel ricorso, così ampliando il potere di controllo della Corte di cassazione sulla motivazione. Infatti, prima di questa riforma la Corte di cassazione non poteva operare un raffronto con gli atti processuali, dovendo il vizio di motivazione risultare dal testo del provvedimento impugnato, cosicché il c.d. travisamento per omissione della prova, che avesse portato ad una condanna conseguente ad una mancata valutazione di una prova favorevole all'imputato, non poteva essere fatto valere ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Resta preclusa la possibilità di dedurre come motivo il "travisamento del fatto", in quanto è precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma è consentito dedurre il c.d. "travisamento della prova", che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale.
In quest'ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se questi elementi esistano. Tuttavia, anche dopo la L. n. 46 del 2006, il sindacato resta quello di legittimità e la possibilità di desumere la mancanza della motivazione anche da "altri atti del processo" non conferisce alla Corte di cassazione un potere di riesame critico delle risultanze istruttorie, bensì quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di annullare il provvedimento impugnato soltanto quando la prova non considerata o travisata appaia destinata a incidere sulla motivazione censurata in maniera decisiva, tanto da scardinare l'argomentazione giustificativa. Ciò che la giurisprudenza richiede è che la prova omessa sia dotata di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione, ponendo a carico del ricorrente l'onere di indicare le ragioni per cui l'omissione comprometta in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione (cfr., tra le tante, Sez. 6, 15 marzo 2006, n. 233708, Casula;
Sez. V, 24 maggio 2006, n. 36764, Bevilacqua;
Sez. 6, 18 dicembre 2006, n. 752, Romagnolo;
Sez. 1, 15 giugno 2007, n. 24667, Musumeci, Sez. 2, 22 aprile 2008, n. 18163, Ferdico;
Sez. 1, 19 ottobre 2011, n. 41738, Longo). Nel caso del travisamento il carattere della decisività della prova omessa è fondamentale in quanto, come si è detto, resta inibita alla Cassazione una rivalutazione complessiva delle prove: solo la immediata ed evidente omissione di una prova che dimostri l'incompatibilità oggettiva del discorso giustificativo contenuto nella sentenza impugnata può essere rilevata in sede di legittimità.
Ora, tenendo presente questo orientamento ormai consolidato deve escludersi che nel caso in esame l'omissione della valutazione delle due testimonianze sopra indicate abbia il carattere della decisività cui si è fatto riferimento. Si tratta, infatti, di deposizioni analoghe a quelle puntualmente prese in esame in sentenza e che i giudici di merito hanno ritenuto irrilevanti rispetto ad una pronuncia assolutoria dell'imputato; in ogni caso, non posseggono quella forza disarticolante della motivazione, in quanto i giudici hanno comunque ritenuto non credibile la tesi difensiva, sostenuta anche in base a tali deposizioni, secondo cui l'imputato avrebbe acquistato il materiale in questione esclusivamente nei mercati rionali.
3.2. Infondato è anche il secondo motivo, che contesta la sussistenza del peculato, in quanto al momento dell'impossessamento l'imputato non aveva più la disponibilità dei beni, essendo cessato l'incarico di sistemazione dei documenti nell'archivio della Provincia. Infatti, deve rilevarsi che la fattispecie criminosa di peculato non è impedita dal fatto che il possesso o la disponibilità dei beni sia acquisita in violazione delle disposizioni organizzative dell'ufficio a cui appartiene l'agente (Sez. F. 8 settembre 2011, n. 34086, Balduini), per cui l'avvenuta cessazione dell'incarico in questione non esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 314 c.p., in quanto non può dirsi che sia venuta meno la disponibilità dei beni di cui l'imputato si è appropriato.
3.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo con cui si contesta la sussistenza del reato di ricettazione, laddove la sentenza ha ritenuto inattendibili le tesi sostenute dall'imputato e da alcune testimonianze con cui si assumeva che si trattasse i beni pervenuti all'imputato per donazione o per successione ereditaria, avendo evidenziato i giudici la assoluta mancanza di allegazioni al riguardo;
inoltre, la sentenza ha ampiamente motivato in ordine alla natura "culturale" dei beni rinvenuti nell'abitazione del IN e come tali appartenenti allo Stato.
4. Alla ritenuta infondatezza dei motivi proposti consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2013