Sentenza 17 settembre 2014
Massime • 1
Non è configurabile l'appropriazione, quale elemento materiale integrante il reato di peculato, nell'uso da parte del pubblico ufficiale della vettura di servizio per il compimento del tragitto casa-ufficio, quando l'accompagnamento non è effettuato in violazione di alcuna disposizione regolamentare, poichè in tal caso, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di utilizzo dell'auto per motivi personali e privati, il bene di cui il pubblico ufficiale ha la disponibilità per ragioni del suo ufficio rimane, comunque, nell'ambito della sua normale destinazione giuridica, e cioè nella sfera della Pubblica Amministrazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 314 cod. pen. in riferimento alla condotta del dirigente dell'ASL che utilizzava l'auto di servizio esclusivamente per il percorso casa-ufficio, essendo tra l'altro legittimato ad avvalersi dell'autista per i suoi spostamenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2014, n. 46061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46061 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 17/09/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1338
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 13036/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
avverso la sentenza del 9 luglio 2013 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Nocera Inferiore;
nel procedimento a carico di:
PR AR RI;
TO IZ;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dr. Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Dr. Riello Luigi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
o, in subordine, il rigetto.
uditi gli avvocati degli imputati, Furgiuele Alfonso, Maldonato Francesco e Avalone Michele, che hanno chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p., il G.u.p. del Tribunale di Nocera Inferiore ha assolto
TO IZ e PR AR RI dai reati loro ascritti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ai due imputati era stato contestato, in concorso fra loro, il delitto di peculato per avere il primo, in qualità di commissario straordinario dell'ASL di Salerno, e la seconda quale project manager, nonché direttore sanitario e sub commissario della stessa ASL, fatto uso delle autovetture in dotazione all'ente al di fuori dei compiti strettamente istituzionali, peraltro utilizzando anche l'autista per attività non riconducibili al suo servizio;
inoltre, alla sola PR era stato attribuito anche il reato di truffa aggravata perché, nelle qualità sopra indicate, aveva autorizzato a favore dell'autista la liquidazione delle somme per lo svolgimento dello straordinario relativo agli accompagnamenti non rientranti nei compiti dell'istituto.
Il giudice ha escluso che le condotte contestate agli imputati integrassero il reato di peculato, in quanto è risultato che la PR, quale dirigente apicale incardinato nella struttura commissariale a capo dell'ASL, fosse pienamente legittimata ad utilizzare l'autovettura e l'autista, precisando che i viaggi effettuati nel periodo considerato si esaurivano nel percorso casa ufficio, ad eccezione di un unico episodio relativo all'accompagnamento del 21.10.2011 - giorno in cui la PR risultava scaduta dagli incarichi presso l'ASL che sarebbero stati rinnovati il mese successivo - che però è stato ritenuto irrilevante dal punto di vista penale, atteso l'impiego limitato dell'autovettura e lo scarso peso economico dell'utilizzo, pari a 30/40 Euro. Per le stesse ragioni è stato assolto BA, al quale era stato contestato di avere autorizzato l'uso improprio delle autovetture, che è risultato del tutto estraneo alla vicenda. L'esclusione del peculato ha, conseguentemente, determinato l'assoluzione della PR anche dal reato di truffa.
2. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero che, con un unico articolato motivo, ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, il ricorrente censura l'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui il tragitto casa-ufficio rientrerebbe nel concetto di attività istituzionale, in assenza di una specifica autorizzazione al riguardo;
inoltre, contesta la ricostruzione operata dal giudice che ha limitato ad un unico episodio l'uso improprio dell'autovettura e rileva come durante il mese di ottobre del 2011 vi furono altri accompagnamenti, in un periodo in cui la PR non ricopriva alcun incarico presso l'ASL ovvero si trovava in aspettativa per malattia;
infine, assume che l'autorizzazione al pagamento dello straordinario dell'ottobre 2011, in favore dell'autista, venne firmato dall'imputata mentre era in aspettativa.
Con riferimento alla truffa il ricorrente ritiene il reato configurabile una volta riconosciuto sussistente il peculato. Quanto al TO si sottolinea la contraddittorietà della motivazione che non riconosce la perfetta consapevolezza dell'imputato circa l'uso distorto dell'autovettura e dell'impiego non istituzionale dell'autista, dopo avere affermato che questi risultava a disposizione proprio del Commissario straordinario. Infine, nel ricorso si censura la formula assolutoria impiegata.
3. Nell'interesse di TO i suoi difensori hanno depositato una memoria in cui contestano il ricorso del pubblico ministero di cui chiedono dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto.
4. In data 8 settembre 2014 il difensore della PR ha depositato una memoria in cui eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi a questa Corte e comunque censura il ricorso del pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Preliminarmente si osserva che l'avvocato Furgiuele Alfonso, difensore della PR, è comparso all'udienza del 17 settembre 2014 dinanzi a questa Corte, rinunciando all'eccezione proposta.
6. Il ricorso del pubblico ministero è manifestamente infondato.
6.1. Il ricorrente sostiene che in mancanza di una specifica autorizzazione a fare uso dell'autovettura di servizio per il tragitto casa - ufficio il primo giudice avrebbe dovuto ritenere sussistente il reato di peculato.
A questo proposito si deve sottolineare che la sentenza impugnata, oltre ad aver accertato che l'uso dell'autovettura di servizio da parte della PR è stato limitato al percorso casa-ufficio, ha anche precisato che un tale utilizzo non ha contravvenuto ad alcuna disposizione regolamentare che impedisse di impiegare l'autovettura, con autista, chiarendo, quindi, che l'accompagnamento in ufficio rientrava tra le ragioni di servizio.
D'altra parte, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che l'uso dell'autovettura di servizio da parte del funzionario può essere disposto per compiere itinerari cittadini compreso il percorso casa - ufficio, specificando che il limite dell'uso legittimo deve essere individuato nel divieto assoluto della utilizzazione per motivi personali e privati (Sez. 6, 13 maggio 2003, n. 27007, P.M. in proc. Grassi). Ne consegue che qualora l'uso sia esclusivamente preordinato ad esigenze di servizio deve escludersi che possa ipotizzarsi quella forma di appropriazione che costituisce l'elemento materiale del peculato, in quanto il bene di cui il pubblico ufficiale ha la disponibilità rimane nell'ambito della sua normale destinazione giuridica, cioè nella sfera della pubblica amministrazione. Peraltro, si tratta di una valutazione comunque affidata al giudice di merito, insindacabile in Cassazione se logicamente motivata. Nella specie, il primo giudice ha escluso, sulla base di una articolata e logica motivazione, che vi sia stato un uso dell'autovettura per motivi personali, riconoscendo che si è trattato di un utilizzo solo per esigenze di servizio e ribadendo che la PR era legittimata ad utilizzare l'autista per i suoi spostamenti.
6.2. Con riferimento all'accompagnamento del 21.11.2011, periodo in cui l'imputata non risultava in servizio presso l'ASL di Salerno, in quanto in attesa del rinnovo del suo incarico, il giudice di merito ha ritenuto che l'episodio non configuri il reato ipotizzato essendosi trattato di un uso momentaneo dell'autovettura, inidoneo a ledere in modo apprezzabile l'interesse all'integrità patrimoniale dell'amministrazione. Anche in questo caso, deve ritenersi del tutto corretta la motivazione sul punto, avendo il giudice evidenziato il limitato impiego del bene, l'insussistenza di un vero e proprio danno economico e la sostanziale riconducibilità dell'uso dell'autovettura alle esigenze di servizio.
6.3. In presenza di una tale ricostruzione delle condotte il giudice di merito, correttamente e conseguentemente, ha escluso la sussistenza del peculato in capo al TO e del reato di truffa contestato alla PR, ponendo in evidenza come quest'ultima non abbia autorizzato il pagamento dello straordinario in favore dell'autista del mese di ottobre, come sostenuto dall'accusa.
7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2014