Sentenza 6 maggio 2014
Massime • 1
La facoltà dell'imputato di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione, va coordinata con la previsione del comma sesto dell'art. 523 cod. proc. pen., in base al quale l'interruzione della discussione può essere giustificata solo dall'assoluta necessità di assunzione di nuove prove, talché, non essendo assimilabili le dichiarazioni spontanee dell'imputato a nuove prove, deve escludersi la facoltà dello stesso imputato di rendere dette dichiarazioni, fermo restando il suo diritto di avere la parola per ultimo, se lo richiede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2014, n. 33666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33666 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 06/05/2014
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1074
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 17606/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IV ER N. IL 07/12/1940;
avverso la sentenza n. 9662/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 08/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Freda Carmine, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 10 febbraio 2011 dal Tribunale di Avellino in composizione monocratica, che aveva dichiarato l'imputato IV ER colpevole di truffa in danno di DE IS NE e della figlia OR, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, oltre alle statuizioni accessorie, anche in favore della parte civile;
la Corte di appello ha, a sua volta, disposto le statuizioni accessorie in favore della parte civile. Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - manifesta illogicità della motivazione (lamentando l'insussistenza di un inganno);
2 - incoerenza della motivazione circa il presunto danno subito (lamentando che l'autovettura della quale aveva acquisiti la disponibilità non appartenesse ai querelanti);
3 - inosservanza dell'art. 124 c.p. (per tardività della querela);
4 - mancata assunzione di una prova decisiva (il teste don PINTO MARK, ammesso e poi revocato);
5 - violazione dell'art. 523 c.p.p. e del diritto di difesa (poiché il primo giudice avrebbe negato all'imputato il diritto di parlare per ultimo);
6 - insussistenza della contestata recidiva (riguardante fatti risalenti).
All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, e va, pertanto, rigettato.
1. I primi quattro motivi ed il sesto motivo sono generici comunque manifestamente infondati.
1.1. Questa Corte Suprema ha già chiarito che è inammissibile, per difetto di specificità (Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta). Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584). Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso".
Può, pertanto, concludersi che "la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidali in materici di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione" (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
1.2. Il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061).
1.3. D'altro canto, in presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. 3, sentenza n. 13926 del 1 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615).
1.4. Ciò premesso, i primi quattro motivi sono generici nella parte in cui lamentano vizi di motivazione o violazioni di legge senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato, e comunque manifestamente infondati, poiché la Corte di appello, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, limitandosi a reiterare più o meno pedissequamente censure già costituenti oggetto di appello, e già motivatamente ritenute infondate:
- ha compiutamente ricostruito le vicende de quibus ed indicato gli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità, valorizzando, in particolare, in accordo con la sentenza di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, a fondamento del ritenuto inganno, le dichiarazioni delle pp.oo., motivatamente ritenute attendibili (f. 3 ss. e 5 ss.), precise nel ricostruire le articolate fasi dei rapporti intercorsi, nell'ambito di un ampio lasso di tempo, con l'IV, il progressivo insinuarsi di quest'ultimo "nella situazione familiare dei DE IS", ed i raggiri dallo stesso posti in essere per carpirne la fiducia, vantando effettive conoscenze con il mondo ecclesiastico, che peraltro aveva sfruttato per ingenerare il convincimento (in realtà infondato) dei DE IS quanto al buon esito dell'ulteriore accordo proposto loro (l'assunzione in Vaticano della figlia OR, in cambio di plurime dazioni di denaro e, da ultimo, della consegna dell'autovettura familiare);
- ha correttamente evidenziato (f. 7) le ragioni della ritenuta riconducibilità della FIAT PUNTO alla sfera patrimoniale di DE IS NE ("il quale risulta aver corrisposto il denaro necessario all'acquisto della vettura, ad onta della sua intestazione formale");
- ha correttamente ritenuto (f. 6 s.) la tempestività della querela, motivatamente condividendo "la ricostruzione operata dal primo giudice che invero collega soltanto alla fine di aprile del 2008 la definitiva presa d'atto da parte dei DE IS del raggiro ordito ai loro danni dall'IV", per le ragioni fattuali ivi indicate, ed espressamente confutando la opposta prospettazione difensiva, motivatamente ritenuta non convincente;
- ha motivatamente ritenuto (f. 5) non necessario l'esame del teste invocato dalla difesa.
A tali rilievi, il ricorrente non ha opposto alcun elemento decisivo di segno contrario, se non generiche ed improponibili doglianze, fondate su una personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa, senza documentare eventuali travisamenti nei modi di rito.
1.5. A sua volta, il sesto motivo è meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, non tenendo adeguatamente conto delle ragioni espresse dalla Corte di appello in relazione alla contestata, e ritenuta, recidiva, desumibili dal contesto della motivazione del provvedimento impugnato: sulla scia dei condivisi rilievi del primo giudice, si è tenuto conto della recidiva in considerazione della gravità del fatto e dell'intensità del dolo palesato attraverso la protratta condotta truffaldina.
2. Il quinto motivo è infondato.
2.1. Dall'esame del verbale dell'udienza 10 febbraio 2011 è possibile rilevare che l'avv. FREDA - dopo la dichiarazione di chiusura dell'istruzione dibattimentale, aveva dichiarato che l'IV voleva rendere spontanee dichiarazioni. Il Tribunale aveva dato atto "che il dibattimento risulta essere stato chiuso" ed aveva invitato le parti a concludere. L'imputato non aveva più chiesto la parola.
2.2. Ciò premesso, deve rilevarsi che la facoltà di rendere "spontanee dichiarazioni" è disciplinata dall'art. 491 c.p.p.. Diversa è la facoltà dell'imputato (e del difensore) di avere la parola per ultimi "se la domandano", prevista a pena di nullità dall'art. 523 c.p.p., comma 5. Le due facoltà vanno necessariamente coordinate.
Questa Corte Suprema (Sez. 1, sentenza n. 1708 del 23 novembre 1993, dep. 10 febbraio 1994, CED Cass. n. 196401) ha già osservato che la facoltà dell'imputato di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché essi si riferiscano all'oggetto dell'importazione, va coordinata con le norme dettate dall'art. 523 c.p.p., che disciplinano lo svolgimento della discussione finale e, segnatamente, con il comma 6 di tale articolo, in base al quale l'interruzione della discussione può essere giustificata solo dall'assoluta necessità di assunzione di nuove prove.
Ne consegue che, in detta fase, non essendo assimilabili le dichiarazioni spontanee dell'imputate a nuove prove, deve considerarsi insussistente la facoltà dello stesso imputato di rendere dette dichiarazioni, fermo restando il suo diritto di avere la parola per ultimo, se lo richiede.
2.3. Ciò premesso, deve rilevarsi che, correttamente, il Tribunale aveva negato all'imputato - ad istruzione dibattimentale già conclusa - l'esercizio della facoltà di rendere spontanee dichiarazioni.
L'imputato - nel corso delle discussioni - avrebbe potuto chiedere la parola per ultimo, ma non risulta averlo fatto (e, d'altro vanto, ex actis risulta avere avuto la parola per ultimo il suo difensore).
3. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2014