Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2014, n. 33666
CASS
Sentenza 6 maggio 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La facoltà dell'imputato di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione, va coordinata con la previsione del comma sesto dell'art. 523 cod. proc. pen., in base al quale l'interruzione della discussione può essere giustificata solo dall'assoluta necessità di assunzione di nuove prove, talché, non essendo assimilabili le dichiarazioni spontanee dell'imputato a nuove prove, deve escludersi la facoltà dello stesso imputato di rendere dette dichiarazioni, fermo restando il suo diritto di avere la parola per ultimo, se lo richiede.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2014, n. 33666
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33666
    Data del deposito : 6 maggio 2014

    Testo completo