Articolo 412 del Codice penale
Articolo 376Articolo 374 bis
Versione
1 luglio 1931
Art. 412.

(Occultamento di cadavere)

Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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