Sentenza 9 giugno 2009
Massime • 1
Gli operatori obitoriali rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio, in quanto le loro mansioni non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o d'ordine, ma implicano conoscenze del regolamento di polizia mortuaria che comportano un'attività di collaborazione, complemento ed integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle competenti autorità sanitarie. (Fattispecie in tema di reato di concussione contestato a un infermiere addetto alla camera obitoriale di un ospedale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2009, n. 32369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32369 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 09/06/2009
Dott. AGRÒ ON S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1178
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 11191/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
7. TA NC, nato a [...]il [...];
2. RO RA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 27/10/2008 dalla Corte di Appello di Torino:
letti i ricorsi e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Salvi Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso del TE e l'annullamento senza rinvio della sentenza per la posizione della IV;
udito il difensore dell'imputato TE, avv. Pettiti Bartolomeo, che - nel riportarsi ai motivi di impugnazione - ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza del 18.11.2004 il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pinerolo dichiarava: NC TE colpevole del delitto (capo A/b rubrica) di concorso (con EL Aniello, separatamente giudicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) in concussione aggravata continuata, perché - abusando dei poteri connessi al pubblico servizio di cui era incaricato quale infermiere presso la camera mortuaria dell'ospedale San Luigi di Orbassano - induceva i titolari di diverse imprese di onoranze funebri (nei loro atti gli imputati le denominano con l'acronimo I.O.F.) a corrispondergli somme di denaro di importo variabile, minacciando di cagionare ritardi e disservizi nelle procedure per gli incombenti di sepoltura delle salme;
RA IV colpevole del delitto (capo A/c rubrica) di corruzione impropria susseguente ex art. 318 c.p., comma 2, così qualificato il fatto di concussione in origine ascrittole, perché - in violazione dei doveri inerenti al suo servizio di infermiera addetta alla camera mortuaria dell'ospedale di Orbassano - dopo aver eseguito la vestizione della salma del cittadino rumeno PE IG (operazione di sua pertinenza per essere stato il cadavere sottoposto ad esame autoptico) riceveva indebitamente dai familiari del defunto la somma di Euro 40,00. I due imputati erano assolti dalle concorrenti imputazioni di associazione per delinquere (accordo criminoso più o meno stabile intercorso soltanto tra il TE e il coimputato EL, cui la IV era rimasta estranea); la IV era assolta anche dal reato di concorso nell'attività concussiva in danno di imprese di onoranze funebri;
il TE altresì dal reato di concorso in concussione ai danni di familiari dei defunti.
Per l'effetto il g.u.p. decidente, concesse ai due imputati le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., condannava NC TE alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione;
RA IV alla pena di un mese di reclusione. I due imputati erano condannati, inoltre, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile ASL di Orbassano e il TE altresì in favore dell'altra parte civile costituita IE LO (titolare dell'impresa funebre Giubileo).
I fatti che integrano la regiudicanda sono agevolmente ricostruibili. Le indagini prendono le mosse da una denuncia di Di NO LI, socio dell'impresa funebre Vittoria, che nel gennaio del 2003 riferiva ai carabinieri di Moncalieri che presso le camere mortuarie dell'ospedale di Orbassano gli infermieri TE e EL avevano instaurato un vero e proprio sistema concussivo consistente nel richiedere o comunque pretendere dal personale delle imprese delle somme di denaro per effettuare la vestizione delle salme che non fosse di loro stretta pertinenza (salme sottoposte ad autopsia, salme di portatori di malattie infettive). Concussione per induzione con la minaccia, diretta o implicita, di creare disservizi di vario genere nelle operazioni di restituzione delle salme per le funzioni funebri, tali da creare agli impresari funebri un grave danno di immagine nei rapporti con i familiari dei defunti, anch'essi a loro volta in più casi raggiunti da richieste dirette o larvate di remunerazioni. Alle dichiarazioni del Di NO hanno fatto seguito, in corso di indagini, le dichiarazioni di diversi altri titolari di imprese di onoranze funebri, confermative dell'abusivo "sistema" instaurato dal TE e dal coimputato EL. In base a tali univoci dati dichiarativi (chiamate in reità) il g.u.p. ha ritenuto provata la responsabilità del TE per il contestato reato di concussione continuata per induzione aggravato ex art. 61 c.p., n.
5. Lo stesso giudice ha rilevato insufficiente la prova del concorso in tale reato della IV, desumibile dai contenuti di due conversazioni ambientali (21.2.2003 e 24.2.2003), dalle quali la donna sembra prendere parte con i colleghi infermieri della camera mortuaria ad una sorta di ripartizione delle somme provento del sistema concussivo. Nei confronti della donna il g.u.p. ha ritenuto provato il solo episodio relativo all'indebita ricezione di Euro 40,00 versatile dai congiunti del defunto PE IG, di cui aveva eseguito la vestizione. Prova desunta dalle dichiarazioni della moglie e altro congiunto del defunto. Episodio sussunto, come detto, nella fattispecie corruttiva di cui all'art. 318 c.p., comma 2. 2.- Con la sentenza in data 27.10.2008. richiamata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino ha confermato l'impianto ricostruttivo e valutativo dei fatti su cui si sviluppa la motivazione di primo grado anche con specifico riferimento alla ribadita qualità di incaricati di un pubblico servizio rivestita dal TE e dalla IV nell'esercizio della loro attività di infermieri preposti al servizio d'istituto presso la camera mortuaria dell'ospedale di Orbassano. Respinte preliminari eccezioni (motivi di gravame) della difesa del TE sull'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate (per mancata indicazione delle ragioni di urgenza per l'uso di impianti di ascolto esterni alla Procura della Repubblica) e sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei titolari di imprese di onoranze funebri (perché in omologo procedimento pendente presso l'A.G. di Torino la maggior parte di questi soggetti ha assunto la posizione di corruttore e non di semplice persona informata sui fatti), la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza emessa dal g.u.p. del Tribunale di Pinerolo, ha assolto il TE da uno specifico episodio di concussione ascrittogli, quello riguardante tale ON SO, ed ha, quindi, ridotto la pena in quella di un anno e tre mesi di reclusione. Quanto alla IV, la Corte ha ritenuto la sua condotta (remunerazione da parte dei congiunti del deceduto cittadino rumeno) non definibile come corruzione impropria susseguente, ma qualificabile come corruzione impropria antecedente di cui all'art. 318 c.p., comma 1 (somma versatale subito prima della vestizione della salma). In difetto di impugnazione del p.m. sul punto, i giudici di appello hanno mantenuto ferma l'entità della condanna inflitta all'imputata (divieto di reformatio in peius). 3.- Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per Cassazione NC TE e RA IV, deducendo vizi di violazione di legge e di carenza e illogicità della motivazione. Il ricorso del TE va rigettato perché basato su rilievi infondati o indeducibili. Merita accoglimento il ricorso della IV in punto di sua confermata responsabilità penale. I motivi delle due impugnazioni sono come di seguito riassunti per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, facendo seguire ad ognuno di essi - per sinteticità dialogica - le valutazioni proprie di questa Corte di legittimità.
A) Ricorso di NC TE.
1- Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai titolari o esponenti delle imprese di onoranze funebri ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 c.p.p., comma 2 e art. 210 c.p.p.. Le fonti di prova a carico del TE sono rappresentate dalle dichiarazioni accusatorie rese dai titolari delle IOF e in particolare da LI Di NO. Questi e altri suoi colleghi imprenditori sono stati indagati in un parallelo procedimento penale della Procura della Repubblica di Torino per corruzione od anche concussione con riguardo a torbide relazioni intessute con infermieri dei maggiori nosocomi del Torinese finalizzati alla segnalazione delle salme "libere" ("dietro pagamento di un corrispettivo in denaro gli infermieri addetti ai vari obitori contattavano le varie IOF per segnalare famiglie che ancora non avevano scelto a quale impresa affidare il servizio funebre: si trattava di un modo illecito per accaparrarsi nuovi clienti"). La motivazione con cui la Corte di Appello ha escluso l'esistenza di qualsiasi collegamento, probatorio o non, tra l'odierno procedimento e quello torinese è erronea o comunque non convince. I fatti reato oggetto dei due procedimenti sono sovrapponibili giuridicamente e soggettivamente. Nel presente procedimento i titolari di IOF avrebbero dovuto essere escussi ai sensi dell'alt. 210 c.p.p. pena l'inutilizzabilità delle loro dichiarazioni ai sensi dell'art. 63 c.p.p., comma 2. L'assunto complementare della Corte territoriale secondo cui le dichiarazioni debbono ritenersi senz'altro utilizzabili, perché si è proceduto con giudizio allo stato degli atti ex art. 442 c.p.p. e perché in ogni caso non si sarebbe alla presenza di eventuale inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni. Per contro deve condividersi il diverso orientamento espresso dalle decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1048/92, ricorso Scala, in tema di collegamento probatorio tra diversi contesti procedimentali (Cass. S.U., 6.12.1991 n. 1048/92, Scala, m. 189182) e n. 1282/97, ricorso Carpanelli, in tema di carattere patologico dei casi di inutilizzabilità erga omnes sanzionata dall'art. 63 c.p.p., comma 2 (Cass. S.U., 9.10.1996 n. 1282/97, Carpanelli, m. 206846). - La censura è infondata. La Corte di Appello ha adeguatamente e correttamente escluso la concreta applicabilità nel caso di specie della disciplina dettata dall'art. 63 c.p.p., comma 2 alle dichiarazioni dei titolari delle IOF per un duplice ordine di ragioni. Anche a volersi accedere alla tesi della attribuibilità nel presente procedimento della veste di indagati per reato connesso o collegato al Di NO e agli altri gestori di IOF (è il caso di osservare che le due sentenze di merito fondano la responsabilità del TE non sulle dichiarazioni del solo Di NO ma pure su quelle di molti altri imprenditori), l'inutilizzabilità delle dichiarazioni deve considerarsi in senso lato sanata dall'avvenuto giudizio abbreviato allo stato degli atti, non vertendosi in tema di inutilizzabilità contro legem e quindi patologica. Nel caso di specie non è ravvisabile alcun concreto collegamento tra il procedimento e quello pendente davanti all'A.G. di Torino. I due procedimenti sono del tutto autonomi, riguardano episodi illeciti avvenuti in luoghi e circostanze diversi (qui sono i titolari delle imprese ad essere "taglieggiati" dagli infermieri;
a Torino sono i titolari delle IOF che offrono preventivamente denaro agli infermieri per vedersi segnalare salme c.d. libere, commettendo il reato di corruzione).
Va osservato, per un verso, che la decisione delle Sezioni Unite Carpanelli si riferisce ad un giudizio svoltosi con le forme ordinarie e non ad un giudizio abbreviato con piena utilizzabilità del materiale probatorio raccolto dalla p.g. in un momento processuale (indagini preliminari) che non consentiva agli operanti di ipotizzare che taluni titolari delle imprese funebri esaminati come testimoni (sommarie informazioni) potessero rivestire in tutto o in parte ab origine, in ipotesi, la posizione di indagati in separato procedimento penale (Cass. Sez. 6, 13.1.1999 n. 3569, Minniti, m. 212944; Cass. Sez. 6, 7.10.2004 n. 4422/05, Sulpizi, m. 231446: "Le dichiarazioni rese da un soggetto quale persona informata dei fatti, quando assunte in assenza di indizi d'una sua possibile responsabilità, restano utilizzabili nei confronti dei terzi anche se nel prosieguo del procedimento l'interessato assume, in relazione agli stessi fatti diversamente qualificati, la veste di indagato o imputato"). Per altro verso non può non ribadirsi che il g.u.p. del Tribunale di Pinerolo nel procedere al giudizio abbreviato non aveva alcuna possibilità di dare per certa in capo a tutti od alcuni dei dichiaranti (assumenti la posizione specifica di persone danneggiate dai fatti di concussione) una posizione diversa da quella di testimoni - pp.oo., non potendo di propria iniziativa (ed in totale assenza, in quel momento, di eventuali indicazioni dei giudicabili) conferire la presunta qualità di persona sottoposta ad indagini per fatti diversi da quelli rimessi al suo giudizio (Cass. Sez. 5, 4.11.2008 n. 43232, Biagini, m. 241942).
2. Violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 per erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa formata dalle proposizioni accusatorie dei gestori delle IOF e mancanza di motivazione sotto il profilo della loro credibilità in difetto di specifici riscontri. La censura muove dal presupposto che le dichiarazioni delle persone offese, oltre ad essere sottoposte a verifica con particolare cautela, possono valutarsi pienamente attendibili soltanto se trovino "conferma in altri elementi probatori". La sentenza impugnata prescinde da tale presupposto e non si pone il problema di meditare le dichiarazioni degli imprenditori alla luce del loro palese interesse a porre in risalto gli aspetti connotanti l'ipotesi di concussione in loro danno, in luogo di quelli che avrebbero potuto fare emergere un rapporto di "libera e paritetica convergenza di volontà" tra le condotte degli infermieri mortuari di Orbassano e le specifiche condotte remunerative di essi dichiaranti. Situazione suscettibili di ricondurre la vicenda nell'orbita di fatti di corruzione e non già di concussione. - Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che in gran parte non deducibile perché attinente a violazione di legge non configurata con i motivi di appello. Premesso che la Corte di Appello e il giudice di primo grado hanno idoneamente vagliato con la dovuta prudenza i coefficienti di credibilità delle dichiarazioni delle persone offese, come si evince dalla congiunta lettura delle due conformi decisioni di merito, il rilievo del ricorrente è fondato su una erronea lettura della sentenza di questa S.C. citata nell'atto di impugnazione. La decisione in parola (Cass. Sez. 3, 27.4.2006 n. 34110, Valdo Iosi, m. 234647), infatti, non afferma in alcun modo che le dichiarazioni delle persone offese dal reato richiedono dati di riscontro peculiari (interni od esterni che siano), rimanendo nel solco dello stabile orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui la testimonianza della persona offesa, se ritenuta assistita da intrinseca attendibilità, senza bisogno di dati probatori ulteriori, costituisce una autonoma fonte di prova (Cass. Sez. 6, 14.4.2008 n. 27322, De Ritis, m. 240524). Al di là della lineare coerenza logica con cui la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado hanno valutato la credibilità e convergenza delle dichiarazioni rese da numerosi titolari di IOF che hanno curato le esequie di persone decedute presso l'ospedale di Orbassano, va aggiunto che l'apprezzamento della attendibilità delle persone offese rappresenta una quaestio facti che rinviene una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale offerto dal giudice di merito e che non può essere rivisitata in sede d legittimità (Cass. Sez. 3, 22.1.2008 n. 8382, Finazzo, m. 239342).
3. Violazione dell'art. 358 c.p. e difetto di motivazione in ordine alla qualità di persona incaricata di pubblico servizio attribuita all'imputato e in genere agli infermieri addetti alle camere mortuarie ospedaliere. Il TE e gli altri suoi colleghi infermieri assegnati al servizio di camera mortuaria dell'ospedale di Orbassano hanno svolto mansioni puramente esecutive e materiali, consistenti - secondo l'ordine di servizio interno predisposto dalla direzione del nosocomio - nel provvedere alla pulizia e all'igiene degli ambienti e delle suppellettili, alla pulizia e alla vestizione (in caso di riscontro autoptico) delle salme. L'imputato, diversamente da quanto sembrano ritenere i giudici di appello, ha svolto le proprie mansioni senza alcuna autonomia gestionale di carattere intellettuale, in difetto della quale l'incarico conferitogli non può catalogarsi nell'ambito di un servizio pubblico in senso proprio.
- Il motivo di censura è infondato. La sentenza impugnata, affrontando l'omologo motivo di appello dedotto dal ricorrente, ha indugiato sull'attività svolta dal TE per concludere, con logico ragionamento, come la stessa non si esaurisca nell'esecuzione di compiti puramente materiali, poiché le attribuzioni degli operatori ospedalieri addetti alle camere mortuarie dei nosocomi investono una gestione ben più complessa del servizio, che comprende la registrazione degli effetti personali trovati eventualmente sulla persona del deceduto e la loro consegna ai familiari, la consegna o traslazione delle salme alle imprese funebri e - attraverso esse - ai familiari se esistenti, l'indicazione agli addetti delle pompe funebri di ogni informazione indispensabile o utile al regolare svolgimento delle esequie e della successiva inumazione o cremazione della salma.
È ben chiaro che in tale contesto funzionale, in cui l'infermiere addetto alla camera obitoriale di un ospedale può essere chiamato ad espletare compiti implicanti cognizioni tecniche proprie della sua professione infermieristica (ad esempio cautele nella vestizione di persone decedute per malattie infettive o portatrici di tali infermità ovvero di cadaveri sottoposti ad autopsia), non è in alcun modo scindibile una attività puramente materiale da quella, complessiva, che esprime l'interezza del servizio demandato all'infermiere obitoriale. Servizio senza incertezze interamente pubblico ed essenziale nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di polizia mortuaria facenti capo a qualsiasi struttura ospedaliera. Basti pensare, tra l'altro, che il servizio di gestione di camera mortuaria cui è stato preposto il TE include la custodia stessa delle salme fino allo svolgimento della funzione funebre e presenta indubbie connotazioni di natura sanitaria ausiliaria (appunto infermieristica) con riferimento - se necessario - alla verifica delle salme per le prime 24 ore dopo il decesso nonché all'accertamento necroscopico preliminare rispetto all'inumazione delle salme (cfr.: Cass. Sez. 6, 26.2.2007 n. 21335, Maggiore, m. 236626; Cass. Sez. 6, 23.4.2008 n. 27933, Bellia, m. 241315: "Gli operatori obitoriali rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio, in quanto le loro mansioni non sì esauriscono in prestazioni meramente manuali o d'ordine, ma implicano conoscenze del regolamento di polizia mortuaria che comportano un'attività di collaborazione, complemento ed integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle competenti autorità sanitarie"). Nel porre in essere la condotta criminosa oggetto di regiudicanda NC TE ha, dunque, operato in qualità di incaricato di un pubblico servizio.
4. Erronea applicazione dell'art. 317 c.p. e difetto di motivazione sulla ritenuta configurabilità del reato di concussione nel contegno dell'imputato. La Corte di Appello, richiamando il carattere di prassi sistematica delle remunerazioni pretese dal TE (e dal coimputato EL) dai gestori delle IOF, ha fatto leva - per confermare la condanna dell'imputato - sulla categoria della concussione ambientale. Ma si tratta di costruzione giurisprudenziale che non elide l'obbligo di puntualizzare (e motivare) se ed in qual modo l'attività di concussione induttiva si manifesti attraverso una concreta condotta del soggetto agente, che abusi della propria qualità o funzione e si riveli idonea a coartare la sfera volitiva del privato, inducendolo a dare o promettere denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La sentenza di appello non spiega in cosa sia consistito il metus publicae potestatis in cui sarebbero venuti a trovarsi i soggetti passivi, ne' quali particolari comportamenti abbia tenuto il TE per realizzare gli episodi di concussione contestatigli. I dati processuali non provano reali condotte concussive, il TE essendosi limitato a ricevere in qualche caso semplici "mance" per eseguire una attività, quella di vestizione delle salme, che competeva esclusivamente alle imprese di pompe funebri (al di fuori dei limitati casi di salme rivenienti da esame autoptico). In altri termini non vi è idonea prova di concreti abusi dei suoi poteri da parte del TE.
- La censura è manifestamente infondata sino a scivolare in mere prospettive di rilettura alternativa delle emergenze processuali del tutto estranea al giudizio di legittimità. La sentenza di appello e, ancor prima, la sentenza del g.u.p. hanno ampiamente argomentato la inconfutabile qualificazione delle condotte attuate dal TE nei confronti degli imprenditori funerari come concussione per induzione. La sentenza del g.u.p. del Tribunale di Pinerolo, rispondendo ai rilievi riproposti con l'odierno ricorso, ha sottolineato l'irrilevanza dello "squilibrio" esistente tra la forza economica delle IOF e la posizione dell'operatore obitoriale, avuto riguardo al fatto che le condotte concussive minano alla base la credibilità delle IOF nei rapporti con i loro clienti, perché i ritardi e i disservizi eventualmente creati ad arte dagli infermieri sono suscettibili di produrre un danno grave all'immagine di efficienza delle singole IOF. Al riguardo la sentenza di appello osserva puntualmente come la minaccia implicita nel contegno ostnizionistico del TE (quale descritto dagli stessi operatori funerari) non abbia riguardato la sola vestizione o non delle salme, ma abbia assunto caratteri ben più incisivi e subdoli, creando inconvenienti di vario genere, produttivi innanzitutto di ritardi nella consegna finale delle salme, così compromettendo il fondamentale presupposto operativo di una IOF, che riposa proprio sulla rapidità ed efficienza del servizio prestato ai familiari ("inconvenienti di vario genere, dal ritardo nell'apertura delle camere mortuarie alla preparazione non accurata delle salme, che avevano un impatto molto forte sui parenti dei defunti e che ponevano in grave disagio i titolari delle imprese funerarie di fronte ai propri clienti"). Se è vero che il codice penale non contempla la fattispecie della concussione ambientale, è anche vero che con tale locuzione di sintesi la giurisprudenza non ha esteso i referenti della condotta tipica della fattispecie di cui all'art. 317 c.p., ma ha soltanto inteso fotografare diffusi fenomeni di illegalità attuati in alcuni settori della pubblica amministrazione (privato che si determina a pagare per ottenere quanto dovutogli), basati su prassi o consuetudini illecite, senza che ciò faccia venir meno la necessità di uno specifico contegno costrittivo o induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio. Per realizzare il delitto di concussione non è indispensabile che l'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale dia luogo ad un riconoscibile stato di timore o di soggezione per il soggetto passivo, essendo necessaria la sussistenza di determinismo volitivo di prevaricazione e condizionamento che si traduca in un comportamento di costrizione o di induzione qualificata, cioè prodotta con abuso della qualità o dei poteri, la cui "efficacia causativa " della promessa o dazione indebita può ben affidarsi a contegni univoci per il contesto ambientale e che altrimenti potrebbero risultare penalmente irrilevanti, sfruttando il riferimento a prassi illecite stratificate nel sistema di illegalità diffuso e risalente in alcuni ambiti di attività
dell'amministrazione pubblica (v. Cass. Sez. 6, 24.5.2006 n. 23776, Peluso, m. 234150).
Il ricorso del TE deve essere, quindi, rigettato, alla reiezione dello stesso seguendo per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
B) Ricorso di RA IV.
1. Con il terzo subordinato motivo di ricorso la IV deduce la violazione dell'art. 358 c.p., non avendo agito - nell'unico episodio di corruzione ascrittole - come incaricata di un servizio pubblico. Ella ha compiuto semplice attività materiale consistita nella vestizione (per lei obbligatoria) della salma di uno straniero sottoposta ad autopsia.
- La doglianza è infondata per le medesime ragioni esposte nell'esame dell'uguale motivo di ricorso addotto dal coimputato TE (v. antea A sub 3).
2. Con i primi due motivi di ricorso la ricorrente deduce l'insussistenza del reato di corruzione impropria antecedente attribuitole dalla Corte di Appello sabauda. Reato erroneamente ascrittole, poiché i giudici di secondo grado hanno ritenuto integrato l'accordo criminoso raggiunto dalla IV e dai prossimi congiunti del deceduto, pur non essendovi una comune volontà di corrotta e corruttori diretta alla realizzazione dell'illecito, cioè alla remunerazione indebita di un atto dovuto dell'infermiera addetta al servizio obitoriale dell'ospedale di Orbassano. La sentenza di appello afferma che l'accordo corruttivo si è perfezionato nel momento in cui l'imputata ha trattenuto la somma di denaro offertale dai familiari del defunto cittadino rumeno. Ma, da un lato, i parenti del defunto non hanno contezza alcuna della illiceità della loro dazione di denaro all'infermiera che esegue l'incombente della vestizione, versando anzi nella convinzione che il pagamento sia un atto dovuto. Da un altro lato la sentenza di appello, mostrando di considerare impropriamente non decisiva la comune e speculare consapevolezza dell'illiceità della condotta sia per il corruttore che per il corrotto, finisce per obliterare il carattere di reato a concorso necessario con struttura bilaterale proprio della corruzione e che trova il suo cardine nell'accordo per la compravendita di un atto di ufficio o contrario ai doveri di ufficio del pubblico dipendente intercorrente tra corruttore e corrotto. Nel caso di specie non vi è stato alcun previo effettivo accordo tra la IV e i congiunti del defunto. Quasi che questi ultimi debbano considerarsi estranei alla vicenda criminosa, la Corte di Appello non si è posta la problematica logicamente consequenziale della penale rilevanza anche della condotta dei corruttori. Nè la volontà di farsi corrompere da parte dell'imputata può seriamente inferirsi in via indiretta, come sostiene la sentenza impugnata, dalla intercettata conversazione ambientale in cui la donna divide con i colleghi infermieri i frutti delle somme loro versate dalle imprese di onoranze funebri, dal momento che la conversazione si svolge nel febbraio 2003, cioè molti mesi dopo l'episodio della consegna della salma del cittadino rumeno IG PE, avvenuto il 17.6.2002.
- Le censure sono fondate. Effettivamente la sentenza di appello non chiarisce le componenti essenziali dell'episodio che ritiene di inquadrare diversamente dal giudice di primo grado, nell'ipotesi della corruzione impropria antecedente, pur in totale difetto di prove di un eventuale previo accordo corruttivo, cioè precedente la commissione dell'atto del proprio servizio dal parte dell'imputata (vestizione salma). Di tal che non è dato comprendere, in via logica, su quali basi la Corte territoriale abbia ritenuto di riqualificare il fatto ex art. 318 c.p., comma 1 come corruzione impropria antecedente, limitandosi a precisare che l'accordo sinallagmatico si sarebbe perfezionato quando l'IV "prese ed intascò la somma" offertale dai familiari del deceduto nell'atto di procedere alla vestizione della salma.
Palese è, poi, l'incongruenza e contraddittorietà del percorso motivazionale della sentenza, allorché giustifica la sussistenza del dolo del reato di corruzione in capo all'imputata, assumendo come elemento di prova un dato, quello della conversazione ambientale, di per sè di dubbio valore dimostrativo (come correttamente lo ha inquadrato il giudice di primo grado), che è di gran lunga successivo alla presunta vicenda corruttiva, come dedotto dalla ricorrente.
Il vero è, mettendo da parte le pur non irrilevanti osservazioni della ricorrente in merito alla sua inesperienza - al momento dei fatti (giugno 2002) - del servizio di camera mortuaria cui era stata assegnata solo qualche giorno prima per sostituire un collega infermiere assente (ha preso effettivo servizio presso la camera mortuaria ospedaliera il soltanto il 28.8.2002), che le emergenze processuali non offrono affidabili prove della responsabilità penale dell'imputata ed in particolare dei substrati di illiceità del supposto accordo intervenuto con i familiari del deceduto. Le emergenze di causa offrono unicamente prova del fatto che costoro hanno versato una modesta somma di denaro alla IV nell'erronea convinzione di dover pagare qualcosa per la vestizione del loro congiunto e, dunque, al di fuori di qualsiasi intento corruttivo, reale o potenziale, e senza esserne stati richiesti dall'infermiera (ciò che, in questo caso, potrebbe ovviamente configurare un fatto concussivo e non corruttivo). In altre parole non si è alla presenza di un vero accordo corruttivo penalmente apprezzabile. Per quel che è possibile dedurre dalla motivazione di entrambe le sentenze di merito, l'accettazione e ricezione della modesta somma di denaro da parte della IV nell'imminente esecuzione di un atto che ella sa di dover compiere e che sa essere di sua competenza e non di altri (salma traslata in camera mortuaria dopo il controllo autoptico) non sviluppa alcuna distorsiva incidenza nella progressiva formazione dell'attività del pubblico servizio morturario. Per la semplice ragione che il contegno dell'imputata, eventualmente apprezzabile ad altro titolo o in sede disciplinare (avendo in tesi omesso di comunicare ai familiari stranieri del deceduto cittadino straniero che nulla le era dovuto per la vestizione della salma), non è sorretto da un concreto accordo corruttivo, tale non potendosi ritenere il rapporto intercorso con i congiunti del defunto, che hanno versato una somma di denaro non sapendo e non volendo compiere alcuna corruzione. Di tal che il fatto ascritto all'imputata non può essere sussunto nel duplice schema commissivo, principale e sussidiario, che sostanzia la tipizzazione della fattispecie di cui all'art. 318 c.p. (v. Cass. Sez. 6, 9.7.2007 n. 35118, Fezia, m. 237288).
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso di IV RA, deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al capo concernente l'imputata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del TE, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Annulla senza rinvio nei confronti della IV la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2009