Sentenza 10 ottobre 2012
Massime • 1
Nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio.
Commentari • 6
- 1. Concussione: non è sufficiente lo stato di timore riverenziale o autoindotto del destinatarioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di concussione non è sufficiente lo stato di timore riverenziale o autoindotto del destinatario di una richiesta illegittima proveniente da un pubblico ufficiale, neppure quando quest'ultimo riveste una posizione sovraordinata e di supremazia rispetto al primo, poiché il delitto di cui all'art. 317 c.p. richiede che l'agente provvisto di qualifica pubblicistica, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, esteriorizzi concretamente un atteggiamento idoneo ad intimidire la vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la configurabilità del reato in presenza di una richiesta …
Leggi di più… - 2. Colpa medica: sulla responsabilità penale del gastroenterologoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 gennaio 2023
Responsabilità medica penale Cassazione penale sez. IV, 19/04/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 17/05/2018), n.21884 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, ha riformato la pronuncia, emessa dal Tribunale di Trani il 16 gennaio 2013, con cui T.A. era stato dichiarato responsabile del reato di omicidio colposo, mentre D.M.A., G.F.W. e R.N. erano stati assolti, in relazione al seguente capo di imputazione: reato di cui all'art. 589 c.p., perchè, tenendo le condotte attive ed omissive di seguito descritte, nelle rispettive qualità di primario il G. (in quanto tale tenuto all'indirizzo e alla verifica delle prestazioni di diagnosi e cura riguardanti il caso …
Leggi di più… - 3. Appello riforma la sentenza assolutoria: e i testimoni? Conseguenze italiane della sentenza Dan vs Moldaviahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2021
- 4. Studentessa disabile e atti sessuali con professore (Cass. 45947/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2020
- 5. Cassazione penale Sez. VI, Sentenza n. 15898 del 09/04/2014Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 11 maggio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2012, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 10/10/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1415
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 10597/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN TO ZA, n. a Calais (Francia) il 16.12.1964;
contro la sentenza della Corte d'appello di Genova, emessa il 2.12.2011;
- visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
- letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Tratto a giudizio del Tribunale di Genova per rispondere dei reati di cui all'art. 336 c.p. (capo A) e art. 651 c.p. (capo B), a seguito di rito abbreviato TO ZA AN fu assolto perché "il fatto non sussiste".
2. In accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, la Corte d'appello di Genova ha riformato la sentenza e condannato l'imputato, con la riduzione del rito, alla pena di sei mesi e venti giorni di reclusione e 10 giorni di arresto.
3. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, che deduce:
a) Violazione dell'art. 442 c.p.p., con riferimento al capo B dell'imputazione, per avere la Corte omesso di operare la diminuzione della pena per la scelta del rito abbreviato;
b) assoluta mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in ordine alla omissione di accertamenti sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto;
c) erronea applicazione dell'art. 521 c.p.p. in relazione al delitto di minaccia a pubblico ufficiale, per avere la Corte operato una commistione tra le frasi pronunciate dall'imputato per rifiutare l'esibizione dei documenti e quelle contestate sotto il capo A) dell'imputazione;
d) manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo A) dell'imputazione;
e) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo B) dell'imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Dei plurimi, e in parte confusi, motivi di ricorso, meritano di essere accolti quelli, frammisti alle doglianze sopra sintetizzate, che censurano l'affermazione di responsabilità dell'imputato, operata della Corte d'appello, in totale riforma della sentenza del Tribunale.
2. In merito alla riforma della sentenza con cui il giudice di primo grado ha assolto l'imputato, è giurisprudenza di questa Corte che la sentenza di appello che ribalta il giudizio assolutorio deve confutare specificamente, a pena di vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Cass. Sez. 6, n. 6221/2006, Rv. 233083, Aglieri;
Sez. U, n. 45276/2003, Andreotti).
A tale consolidato orientamento di legittimità, occorre aggiungere la considerazione che il principio secondo cui il giudizio di condanna è legittimo "se l'imputato risulta colpevole ... al di là di ogni ragionevole dubbio", (art. 533 cod. proc. pen., comma 1, come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 5), implica che, in mancanza di elementi sopravvenuti, la valutazione peggiorativa compiuta nel processo d'appello sullo stesso materiale probatorio acquisito in primo grado, debba essere sorretta da argomenti dirimenti, tali da rendere evidente l'errore della sentenza assolutoria, la quale deve rivelarsi, rispetto a quella d'appello, non più razionalmente sostenibile, per essere stato del tutto fugato ogni ragionevole dubbio sull'affermazione di colpevolezza. Come è stato efficacemente affermato, non basta più "per la riforma caducatrice di un'assoluzione, una mera diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece una forza persuasiva superiore, tale da far cadere "ogni ragionevole dubbio", in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza" (Cass. sez. 6, n. 40159/2011, rv. 251066, Galante;
sez. 6, n. 40513/2011, Coruzzi, n.m.; Sez. 6, n. 4996/2012, rv. 251782, Abbate;
Sez. 6, n. 21913/2012, Bonvicini, n. m. sul punto).
3. Orbene, la Corte genovese si è sottratta a siffatto obbligo di motivazione rafforzata.
In ordine alla contravvenzione di cui all'art. 651 c.p., essa ha mancato di rilevare che tale fattispecie punisce il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e non già la mancata esibizione di un documento d'identità e ha omesso di accertare se l'imputato si era pure rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità, ciò che presuppone una richiesta in tal senso dei pubblici ufficiali, non potendo - per i principi di tipicità e tassatività dei precetti penali - la stessa ritenersi implicita nella richiesta di esibizione di documenti.
Ne consegue l'insussistenza del reato di cui al capo B) dell'imputazione.
4. In ordine al capo A, la Corte territoriale ha affermato che "la colpevolezza dell'imputato appare manifesta", senza spiegare per quale ragione la frase minatoria, velleitaria e inconcludente, "se mi mandate in galera, quando esco vedete cosa succederà, spacco tutto qua dentro", potesse avere una pur minima incidenza pressoria sui pubblici ufficiali per costringerli a fare un atto contrario a propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio", posto che l'imputato era già stato condotto negli uffici di polizia.
La frase rappresenta, pertanto, come condivisibilmente aveva osservato il Tribunale, un'espressione minatoria non finalizzata ad impedire ai Carabinieri di procedere alla sua identificazione e, pertanto, sanzionatale a norma dell'art. 612 c.p., che prevede la punibilità a querela, che nel caso in esame manca.
5. La sentenza impugnata va, perciò, annullata senza rinvio in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen., comma 1, così derubricata l'imputazione di cui al capo A), per difetto di querela;
e in ordine reato di cui all'art. 651 c.p. perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata: relativamente al reato di cui all'art. 612 cod. pen., comma 1, così derubricata l'imputazione di cui al capo A), per difetto di querela;
relativamente al reato di cui al capo B), perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2013