Sentenza 14 luglio 2010
Massime • 3
Il reato di evasione dell'IVA all'importazione è configurabile anche nei confronti del rappresentante fiscale per l'Italia di società estere (art. 17, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), in quanto questi rappresenta l'unico interlocutore, sia pure in solido, con l'importatore per le obbligazioni fiscali e doganali.
È legittima la condanna in sede penale al risarcimento del danno morale patito dall'Amministrazione delle dogane in conseguenza di un reato doganale, danno consistente nella lesione dell'immagine dell'Amministrazione e nel discredito apportato all'istituzione dal comportamento illecito. (Nella specie, si trattava di evasione dell'IVA all'importazione).
La nullità per la violazione del diritto di replica spettante all'imputato ed al difensore (art. 523, comma quinto, cod. proc. pen.), rientra tra le nullità relative prima della chiusura del dibattimento e va eccepita immediatamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2010, n. 35457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35457 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 14/07/2010
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1369
Dott. MULLIRI Guicla Immacolata - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 42632/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VI A\ N. IL *04/11/1967*
avverso la sentenza n. 6762/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele che ha concluso per l'annullamento con rinvio (accoglimento 1^ motivo assorbiti altri motivi).
Udito, per la parte civile, l'Avv. Greco Maurizio;
udito il difensore Avv. Leone Gregorio.
OSSERVA
AV NA propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Milano che dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai reati commessi fino alla dichiarazione doganale del 5 novembre 2001 e riduceva la pena degli episodi successivi.
L'imputata era stata condannata in primo grado per i reati di cui agli artt. 477, 482, 489 (per avere in veste di legale rappresentante della DI S.r.l., società rappresentante fiscale per l'Italia delle società estere OR e PE, fatto uso di 25 certificati di circolazione EUR 1 falsi apparentemente attestanti l'origine preferenziale dalla Lettonia di tessuti di lino, importati in Italia;
in Como fino al 15 maggio 2002); D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 282, 295, comma 2, lett. c) (perché nella qualità di cui sopra introduceva nel territorio dello Stato italiano tessuti di lino dalla Lettonia sottraendoli al pagamento del dazio doganale per l'importo di Euro 506759,93, fino al 15 maggio 2002); D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70 (perché nella qualità di cui sopra introduceva nel territorio italiano più partite di tessuti dalla Lettonia sottraendoli al pagamento dell'Iva per l'importo di Euro 101361,88). La ricorrente, dopo avere premesso che svolgeva ai soli fini Iva l'incarico di rappresentante delle società estere indicate e che il soggetto che aveva curato tutte le operazioni doganali per le società OR e PE era lo spedizioniere AT;
deduce in questa sede:
1) violazione dell'art. 523 c.p.p., comma 5, non essendo stato consentito al difensore di replicare per ultimo alla replica formulata dall'accusa e dalla parte civile ed avendo il tribunale inopinatamente rigettato l'eccezione sul rilievo che il codice non prevede la replica in questione;
2) violazione dell'art. 50 bis della legge IVA essendo stato erroneamente affermato dalla corte di merito che i certificati di circolazione EUR 1 avrebbero dato diritto all'esenzione dell'IVA e dei dazi doganali anziché solo di questi ultimi;
3) violazione dell'art. 17 legge Iva non essendo tenuto il rappresentante fiscale al versamento dell'Iva trattandosi di merci estratte dal magazzino Iva;
4) travisamento della prova e illogicità della motivazione non avendolo la società DI mai curato le operazioni di importazione eseguite dagli spedizionieri della ditta CU;
5) violazione dell'art. 185 con riguardo alla sussistenza del danno morale;
6) violazione dell'artt. 69 e 61 c.p. a determinazione della pena. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va anzitutto premesso che i reati sono estinti nel prescrizione alla data del 15 novembre 2009. Nondimeno i motivi devono essere comunque esaminati in questa sede in ragione delle statuizioni civili contenute nelle decisioni di merito.
1) Ciò posto, in ordine al primo motivo, va ribadito in questa sede che, in conformità all'orientamento più volte sostenuto da questa Corte, nel giudizio di cassazione, qualora già risulti la causa estintiva della prescrizione del reato, non sono rilevabili le nullità, anche di ordine generale, poiché il rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza abbia deciso anche in ordine al risarcimento dei danni da reato o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, in quanto si riflette sulla validità' delle statuizioni civili (Sez. 5, 2008 n. 32917, RV 242326; Sez. 2^ 2005 n. 26064 RV 231916; ecc). Di conseguenza deve essere esaminata l'eccezione formulata. In merito, si rileva quanto segue.
Il tribunale ha ricostruito puntualmente quanto accaduto all'udienza del 31 marzo 2008 evidenziando che le parti concludevano come in epigrafe;
che tutti, compresa la difesa dell'imputato, avevano modo di replicare ampiamente con riferimento alle argomentazioni esposte dalle controparti;
che all'esito delle repliche si era innescata spontaneamente una polemica tra il difensore dell'imputata e l'avvocato dello Stato difensore della parte civile criticato per la costituzione effettuata, attribuita ad inesperienza dell'avvocato stesso. A questo punto, secondo la motivazione di prime cure, il giudice interveniva al fine di smorzare ogni polemica personale e, ritenendo estranea la polemica stessa alla discussione, dichiarava chiuso il dibattimento ai sensi dell'art. 524 c.p.p., e si ritirava in camera di consiglio per la decisione. Solo dopo che il giudice si era allontanato dall'aula d'udienza il difensore dell'imputato faceva mettere a verbale del cancelliere la seguente espressione: "si da atto che la difesa chiede di fare un ulteriore replica ma il giudice si ritira in camera di consiglio per decidere in quanto il codice non prevede ulteriori repliche". Evidenziava in sentenza il giudice, quindi, che la verbalizzazione era stata compiuta in sua assenza e che la discussione non aveva subito alcuna restrizione essendo stata evitata esclusivamente la divagazione relativa alla polemica personale rivolta all'avvocato dello Stato.
La corte d'appello, dal suo canto, ha ritenuto l'insussistenza della nullità posto che la richiesta difensiva risultava in realtà formulata quando l'udienza era oramai chiusa e, quindi, era da considerare tardiva.
Il ricorrente riconosce che si era innestata con la controparte una polemica schermaglia "con apprezzamenti sul candore dei capelli" ma rileva il fatto formale del diniego di replica contestando che la richiesta al riguardo sia stata formulata dopo la chiusura dell'udienza e sottolinea anche la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si censura contestualmente la mancata insistenza del difensore nelle richieste verbali.
Ora è del tutto evidente che il diritto dell'imputato a prendere la parola per ultimo, così come il diritto di replica del difensore, contemplati entrambi dall'art. 523 c.p., nell'ambito della disciplina dello svolgimento della discussione finale, vanno coordinati con la facoltà dell'imputato di rendere in ogni stato e grado le dichiarazioni che ritiene opportune, purché ovviamente esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione (cfr. Sez. 1 1994 n. 1708, RV 196401).
È evidente, quindi, che il diritto di replica non appare invocabile in ipotesi di mere schermaglie di carattere esclusivamente personale tra i difensori. In più la nullità indicata deve essere immediatamente dedotta, dovendo essere evidentemente ricompresa nel novero di quelle relative, tenuto conto del momento processuale in cui interviene contraddistinto dall'ultimazione dell'istruttoria dibattimentale.
Anche a volere accedere, quindi, alla tesi sostenuta nel motivo di ricorso secondo cui la richiesta di replica sarebbe stata necessariamente formulata nel corso dell'udienza (mentre la sola verbalizzazione sarebbe avvenuta in un momento successivo), si deve rilevare comunque la tardività dell'eccezione di nullità in quanto formulata solo con i motivi di appello nonostante il provvedimento reiettivo fosse stato comunque emesso in udienza alla presenza dell'imputato e del suo difensore.
2) Con il secondo motivo si rileva che i certificati EUR 1 danno diritto soltanto alla esenzione dei dazi doganali ma non anche dell'Iva e che nella specie, ai sensi dell'art. 50 bis della legge sull'Iva, l'esenzione da quest'ultima non era dovuta ai certificati bensì all'introduzione del lino nel deposito Iva, circostanza questa che si afferma essere del tutto sconosciuta alla corte territoriale ed attestata invece dalle bollette doganali di importazione e dalle deposizioni di tutti i testi escussi.
Sul punto entrambe le decisioni di merito hanno tenuto a puntualizzare che, per quanto concerne il credito relativo all'Iva - così come per quello relativo ai dazi doganali - la commissione tributaria ha finito per accogliere tra il primo ed il secondo grado la domanda dell'Agenzia delle dogane, riconoscendo la bontà del credito stesso. Ora, fermo restando che non è più ravvisabile alcuna pregiudiziale tributaria rispetto al processo penale risultando le disposizioni che la prevedevano - anche con riferimento alla normativa Iva - dapprima censurate dalla corte costituzionale e poi soppresse dallo stesso legislatore, si deve ritenere che non sia certamente precluso al giudice penale prendere in considerazione tra l'altro anche l'orientamento espresso in sede di contenzioso tributario per risolvere la questione.
Peraltro il ragionamento seguito dal tribunale prima e dalla corte di appello poi, si articola evidentemente sulle dichiarazioni del funzionario dell'agenzia doganale il quale ha precisato che per i prodotti importati i dazi ammontano al 12% del valore imponibile della merce risultante dalle dichiarazioni doganali depositate, mentre l'Iva è dovuta nella misura del 20% del valore del dazio, il quale costituisce, quindi, un imponibile ai fini Iva. Ed appare pertanto senz'altro corretto ritenere che l'omesso assoggettamento dei prodotti importati a dazi doganali determini anche l'impossibilità successiva di ripetere l'Iva dovuta sul valore del dazio e, ciò, a prescindere dal momento in cui l'Iva dovrà essere effettivamente corrisposta. Nella specie, peraltro, i fatti risultano accertati solo in un momento successivo a quello dell'importazione del lino e l'attività della società DI a r.l. viene evidentemente considerata nell'ambito di un più articolato complesso operativo finalizzato all'evasione dei diritti di confine ed all'elusione dell'Iva per i prodotti di importazione. 3) Con il terzo motivo viene riproposta la questione, anch'essa esaminata dal giudice di merito, dei limiti della rappresentanza fiscale rispetto al pagamento dei dazi doganali.
La doglianza si incentra sul rilievo che la MS aveva un mandato ai soli obblighi IVA da parte delle società PE e OR e che la normativa vigente impedisce di estendere i limiti applicativi del mandato ricomprendendovi anche le obbligazioni fiscali di natura doganale.
In proposito occorre tuttavia rilevare che la corte di appello è pervenuta alla conclusione censurata dal ricorrente sulla base di quanto dichiarato dal teste \Cafasso\, funzionario dell'Agenzia delle Dogane, il quale aveva riferito che il rappresentante fiscale rappresenta l'unico interlocutore e l'unico responsabile sia pure in solido con l'importatore per le obbligazioni fiscali e doganali. Ora non vi è motivo di dubitare della correttezza giuridica di quanto affermato dal teste, tenuto conto tra l'altro che come già indicato dal tribunale:
a) l'ordinamento doganale comunitario contempla il diritto di rappresentanza (art. 5 CDC) che consente a chiunque di farsi rappresentare presso l'autorità doganale per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale e che ai sensi dell'art. 201, comma 3 del medesimo CDC, quando una dichiarazione è resa in base a dati che determinano la mancata riscossione -totale o parziale - dei dazi dovuti per legge, le persone che - come nella specie - hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione e che erano od avrebbero dovuto essere a conoscenza della erroneità possono essere parimenti considerati debitori conformemente alle vigenti disposizioni doganali;
b) l'IVA all'importazione, per le ragioni in precedenza indicate, partecipa ai diritti doganali e che il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 38 - in linea con la regolamentazione comunitaria -, prevede che nel caso di pluralità dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria siano avvinti dal vincolo di solidarietà quanti abbiano avuto con l'operazione un rapporto ancorché indiretto.
4) Con il quarto motivo si censura il travisamento della prova e l'illogicità della motivazione sul rilievo che l'imputata risulterebbe avere fatto dichiarazioni di importazione doganale ed essere intestataria nelle bollette doganali laddove invece le bollette doganali si limitano a riportare il nome della DI per indicare le partite Iva italiane della società a cui le operazioni si riferiscono, e si sostiene che la DI non ha dato un mandato nè minimamente curato le operazioni di importazione eseguite dagli spedizionieri della ditta CU e dai dipendenti di quest'ultima, dichiaranti doganali, come si rileva dalle dichiarazioni di uno di essi. In realtà i rilievi mossi con il motivo di ricorso in questione sono superati alla luce delle considerazioni svolte in ordine al punto precedente.
In ogni caso, fermo restando che in entrambe le sentenze di merito si evidenzia anche che l'imputata era in realtà la moglie dell'amministratore della società AT srl - spedizioniere -, più volte citata dal teste e che la stessa si sarebbe adoperata in sede tributaria per dimostrare con una lettera falsa delle autorità lettoni la regolarità della procedura, occorre ribadire in questa sede che, come più volte affermato da questa Corte, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 Rv. 243636). Ora con riferimento alle dichiarazioni del teste indicato, si rileva in particolare a pagina 13 della sentenza di primo grado che, a specifica domanda della parte civile, lo spedizioniere ha tra l'altro puntualizzato che la DI conferiva mandato alla AT che poi si serviva delle spedizioniere. Si puntualizza anche che tali ultime affermazioni del teste rettificano quelle precedenti confermano che l'effettivo responsabile degli aspetti amministrativi era proprio la DI.
5) In ordine al quinto motivo la doglianza del ricorrente è sostanzialmente duplice.
Per un verso si rileva che non vi sarebbe stata soccombenza dell'imputato rispetto alla parte civile in quanto comunque era stata esclusa la risarcibilità per il danno patrimoniale ottenuto in sede tributaria e, per altro verso, si sostiene che nella specie non era ravvisabile alcun danno morale risarcibile.
In realtà, come più volte precisato da questa Corte, in tema di regolamento delle spese processuali, la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa (ex plurimis Sez. 1 2006 n. 5828, RV 589509). Nella specie, invece, se è vero che non si è proceduto alla liquidazione del danno patrimoniale in favore della costituita parte civile Agenzia delle Dogane sul presupposto che il risarcimento del danno relativo ai diritti doganali ed all'Iva evasi era stato già chiesto ed ottenuto da quest'ultima in sede tributaria, è anche vero che rispetto alla parte civile l'imputato è rimasto comunque soccombente in virtù dell'avvenuto riconoscimento della esistenza del danno morale.
Per quanto concerne quest'ultimo, poi, è da rilevare come da ultimo anche le Sezioni Unite penali di questa corte hanno ritenuto configurabile il danno non patrimoniale anche per la pubblica amministrazione (SU 2010, n. 15209, RV 246589).
Nè vale obiettare, come fa il ricorrente, che in passato la giurisprudenza di legittimità ha tendenzialmente ritenuto non configurabile il danno morale per la p.a. o enti pubblici e che nei casi in cui si è registrato invece l'orientamento opposto il danno morale era stato in realtà riconosciuto solo in forza di comportamenti illeciti di funzionari dell'amministrazione statale o di altri enti pubblici.
L'orientamento negativo, infatti, prescindeva in realtà dalla esistenza di un rapporto organico tra ente pubblico ed autore del reato basandosi invece sulla considerazione di fondo che il danno morale in quanto correlabile ad una sofferenza fisica o psichica sia più propriamente riferibile al soggetto privato danneggiato e non ad un ente della P.A.(in questo senso Sez. 1 2001 n. 32957). Ma, si ribadisce, l'orientamento più recente, che in questa sede si ribadisce, è invece nel senso della riconoscibilità del danno morale, a proposito del quale appare corretta la motivazione della corte di merito che fa riferimento al danno di immagine per l'amministrazione delle dogane e che, quindi, ha mostrato di condividere le motivazioni del primo giudice, in termini di discredito apportato all'istituzione dai comportamenti illeciti riscontrati.
6) l'intervenuta prescrizione rende irrilevante la trattazione del sesto motivo di ricorso incentrato sulla determinazione della pena. Di conseguenza la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione e vanno invece confermate le statuizione civili con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio sostenute dalla parte civile che si liquidano in complessivi Euro 2000, oltre l'Iva e accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione;
conferma le statuizione civili e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile sostenute in questo grado, che si liquidano in complessivi Euro 2000,00 oltre riva e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2010