Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2010, n. 35457
CASS
Sentenza 14 luglio 2010

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Il reato di evasione dell'IVA all'importazione è configurabile anche nei confronti del rappresentante fiscale per l'Italia di società estere (art. 17, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), in quanto questi rappresenta l'unico interlocutore, sia pure in solido, con l'importatore per le obbligazioni fiscali e doganali.

È legittima la condanna in sede penale al risarcimento del danno morale patito dall'Amministrazione delle dogane in conseguenza di un reato doganale, danno consistente nella lesione dell'immagine dell'Amministrazione e nel discredito apportato all'istituzione dal comportamento illecito. (Nella specie, si trattava di evasione dell'IVA all'importazione).

La nullità per la violazione del diritto di replica spettante all'imputato ed al difensore (art. 523, comma quinto, cod. proc. pen.), rientra tra le nullità relative prima della chiusura del dibattimento e va eccepita immediatamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2010, n. 35457
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35457
    Data del deposito : 14 luglio 2010

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